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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1701/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 14.10.2021 al n. 1701 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno
2021
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1994/2021 del 20.7.2021
promossa da
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
appellante
contro
(C.F. e (C.F. ), rappresentati CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Stefano Bianchi
appellati
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante: “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata, accogliere l'appello e dunque rigettare le domande proposte dagli attori in sede di citazione accolte all'esito del giudizio di primo grado e per l'effetto: - riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il a corrispondere alle parti appellate la somma di 57.300,00 euro Parte_1 oltre iva se dovuta dichiarando che nulla deve l'Amministrazione convenuta, ovvero ridurla per quanto di giustizia in applicazione dell'art. 1227 c.c. previa eventuale ammissione di C.T.U. nei termini di cui sotto;
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il a corrispondere alle Parte_1 parti appellate le spese della C.T.U. e della C.T.P. relative al giudizio nunciatorio;
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il a corrispondere per intero alle parti appellate Parte_1 le spese della C.T.U. e della C.T.P. relative al primo grado di giudizio e, conseguentemente, disporre a carico solidale delle parti le spese di C.T.U. e rigettare la richiesta di rimborso delle spese di C.T.P.; - in ogni caso, in ragione della soccombenza reciproca riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il
[...]
a corrispondere alle parti appellate le spese processuali delle parti appellate nel primo grado di Parte_1 giudizio, compensandole integralmente (spese di C.T.P. comprese); - in ogni caso, dichiarare la nullità del decreto integrativo del 4.8.2021. Con vittoria di compensi giudiziali…”. che valuti se, ove lo scannafosso fosse stato presente attorno alle abitazioni degli attori danneggiate dalle infiltrazioni, esse non si sarebbero verificate oppure se si sarebbero verificate in misura minore, indicandone in tale caso la portata.
Per gli appellati: “…Voglia l'Ill.mo Corte di Appello di Firenze disattesa e reietta ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione formulata A) respingere l'appello proposto dal , per tutti i motivi Parte_1 di cui in premessa ivi compresi quelli di inammissibilità dello steso, e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 1994/2021 del Tribunale di Firenze;
B) In ogni caso, condannare il Parte_1
al pagamento del compenso e del rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi
[...]
a favore del procuratore antistatario…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , quali comproprietari di due CP_1 Controparte_2 appartamenti siti in Firenze, piazza Pier Vettori n. 9, interno 14 e 15, facenti parte di un complesso residenziale posto nelle vicinanze dell'Ospedale Militare di Monte Oliveto, avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, il (di seguito ) al fine di ottenere la condanna Parte_1 Parte_1 del convenuto, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali da loro subiti a causa dell'allagamento degli immobili predetti avvenuto per la rottura di una condotta fognaria di proprietà del posta a Parte_1 servizio dell'Ospedale sopra indicato, in disuso da vari anni.
A fondamento della loro domanda, avevano esposto che: 1) in data 4.9.2011, al ritorno dalle vacanze estive, avevano trovato allagati il locale del bagno dell'appartamento contraddistinto dal numero interno 15 ed i locali della camera da letto della figlia, del corridoio e del bagno di quello distinto con l'interno n. 14; 2) si erano rivolti ad un tecnico di fiducia, che aveva accertato che le infiltrazioni di acque condotte e meteoriche erano state causate dal cattivo stato di manutenzione di una condotta fognaria proveniente dall'Ospedale di
Monte Oliveto di proprietà del;
3) avevano, quindi, promosso un ricorso ex art. 1172 c.c., Controparte_3 davanti al Tribunale di Firenze, per ottenere un provvedimento che ordinasse al (sino a quel Parte_1 momento vanamente contattato), di eseguire, a propria cura e spese, le opere necessarie per eliminare le infiltrazioni;
4) il si era costituito ed aveva chiesto il rigetto del ricorso;
5) era stata disposta ed Parte_1 espletata una c.t.u., da cui era emerso che alla condotta fognaria in questione si erano allacciati abusivamente dei soggetti terzi (nei cui confronti era stata disposta la citazione in giudizio iussu iudicis); che le infiltrazioni erano ancora in atto nelle proprietà dei ricorrenti ed avrebbero potuto creare problemi di tenuta alle strutture portanti del fabbricato con conseguenti pericoli per persone e cose e che le stesse erano causate dalle infiltrazioni provenienti dalla condotta fognaria, che risultava deteriorata in più punti, con conseguenti sversamenti nel terreno circostante; 5) in data 17.6.2015, a seguito dell'accoglimento del ricorso e della sua conferma in sede di reclamo, avevano richiesto l'esecuzione degli obblighi di fare al Parte_1 attraverso l'Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Firenze, il quale, recatosi in via di Monte
Oliveto 76 (ex Ospedale Militare Monte Oliveto), aveva nominato DL il Geom. già CTU della causa n. CP_4
R.G. 694/2012 e lo aveva delegato ad incaricare un'impresa edile di sua fiducia per la realizzazione dei lavori, tuttavia i lavori, a causa della mancanza dei fondi necessari, non erano mai iniziati, con conseguente aggravamento dei danni patrimoniali.
Si era costituito in giudizio il , che aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al Parte_1 risarcimento dei danni azionato dagli attori, in ragione del fatto che le infiltrazioni si erano verificate, per la prima volta, in data 1.9.2000, mentre il giudizio di nunciazione era stato introdotto nel 2012 ed aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che: 1) il tratto della tubatura dalla quale si era verificata la perdita di acque lamentata dagli attori insisteva su un terreno di proprietà di terzi, che erano da considerare custodi dello stesso in ragione del principio dell'accessione; 2) l'allaccio abusivo effettuato da parte di terzi alla condotta fognaria aveva interrotto il nesso di causalità richiesto dall'art. 2051 c.c.; 3) l'amministrazione non aveva mai avuto il possesso dell'immobile fino al 2015 a causa dell'occupazione abusiva della struttura da parte di immigrati clandestini;
4) la condotta fognaria si era rotta ad un centinaio di metri dalle abitazioni degli attori e, quindi, le acque reflue potevano essere state assorbite dal terreno e non aver causato le infiltrazioni oggetto di causa;
5) la mancanza di uno scannafosso nelle unità immobiliari degli attori poteva aver contribuito al verificarsi delle infiltrazioni.
Il aveva, inoltre, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa i soggetti terzi che si erano
Parte_1 allacciati alla conduttura al fine di ottenere la loro condanna: “- alla cessazione della condotta illecita di allaccio abusivo dei propri impianti alla condotta per cui è causa ove essa fosse riconosciuta di proprietà esclusiva del nei tratti in cui vi è l'allacciamento e conseguentemente alla cessazione
Parte_1 della condotta illecita di sversamento abusivo;
- al risarcimento in forma specifica rappresentato dal materiale distaccamento dei loro impianti alla condotta con relativa demolizione delle condotte secondarie abusive di scarico che dalle loro abitazione si collegano alla condotta principale con ripristino della integrità materiale della condotta del;
- a tenere indenne in totale ovvero in parte, in solido ovvero ciascuno
Parte_1 Parte_1 secondo la propria responsabilità, di tutte le somme che a qualsiasi titolo il abbia speso per dare
Parte_1 esecuzione alle pronunce cautelari, monocratica e collegiale, del Tribunale di Firenze in accoglimento della domanda degli odierni attori e di tutte le somme che il sarà tenuto a corrispondere all'esito del
Parte_1 presente giudizio a favore dei medesimi attori”.
Autorizzata la chiamata in causa, all'udienza del 31.5.2017 era stata dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso della madre di uno dei chiamati in causa ( . Controparte_5
Riassunto il giudizio, i terzi chiamati avevano raggiunto un accordo con il e con ordinanza del Parte_1
1.9.2020 era stata dichiarata l'avvenuta estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con la suddetta ordinanza era stata anche ordinata alla “l'esibizione della documentazione Controparte_6
(perizia tecnica, atto di quietanza ecc….) relativa al sinistro del 19.8.2000 sulla polizza 494940 con riferimento
(già ) sin. n. 34.00.500635/2000”, ma tale documentazione non era stata poi acquisita Controparte_6 CP_7 agli atti, in quanto irreperibile, come riferito dalla compagnia assicurativa.
Acquisito il fascicolo (comprensivo delle relazioni tecniche redatte dal Geom. e dei verbali delle CP_4 operazioni peritali) delle cause svoltesi innanzi al Tribunale di Firenze n. R.G. 694/2012 e n. R.G. 12827/2014, la causa era stata istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali ed era stata disposta una c.t.u. finalizzata ad accertare, previa descrizione dello stato dei luoghi, i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà degli attori a seguito delle infiltrazioni, percolazioni ed allagamenti provenienti dalla condotta fognaria del , nonché ad individuare le opere necessarie per il ripristino a regola d'arte dello stato Parte_1 dei luoghi e determinare il costo delle predette opere ed il valore del mancato godimento – rapportandolo al canone di locazione mensile per unità immobiliari similari – dell'unità immobiliare di proprietà attorea posta in Piazza Pier Vettori n. 9 int. 15 Firenze per il periodo tra il settembre 2011 ed il marzo 2017. All'udienza del 20.5.2021, era stata fissata l'udienza cartolare del 20.7.2021 per la decisione e discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note scritte contenenti istanze, conclusioni ed eventuali deduzioni conclusionali.
Con la sentenza n. 1994/2021 del 20.7.2021, il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento delle domande attoree, aveva condannato il a pagare in favore degli attori la somma di euro 57.300,00, oltre iva Parte_1 se dovuta, a titolo di risarcimento dei danni da loro subiti, rigettando ogni altra loro domanda, nonché condannato il convenuto alla rifusione delle spese processuali da lo sostenute e posto a carico dello stesso le spese delle due CC.TT.UU. (già liquidate) e quella di CTP.
Con decreto del 2.8.2021, “Vista la nota dell'Ufficio Sentenze del Tribunale di Firenze del 27.7.2021; ritenuto di procedere d'ufficio all'integrazione del dispositivo della sentenza nr. 1994 del 2021, precisando che le spese prenotate a debito nei procedimenti cautelari promossi dai sigg.ri (R.g. 694/2012 e R.g. CP_1 CP_2
12827/2014) siano poste a carico dell'amministrazione resistente;
dispone in conformità”.
Il Tribunale in motivazione aveva affermato quanto segue:
“
1- l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo è infondata;
i danni cui si è riferito il Parte_1 nell'argomentare la sua eccezione sono stati già risarciti a suo tempo ed il responsabile di quelle infiltrazioni
è stato individuato nel di Firenze, dato che la rottura che dette luogo alle infiltrazioni attinse la CP_8 tubazione di adduzione comunale”.
2- il convenuto è il legittimato passivo della domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. per Parte_1 essere il proprietario della condotta fognaria che si snoda dall'Ospedale Militare di Monte Oliveto prima di giungere nel fognone comunale e ciò perché è lo stesso che lo afferma;
a tale riguardo Parte_1
è sufficiente osservare che nella relazione depositata nel fascicolo inserito nell'ambito della procedura aperta con il ricorso ex art. 1172 c.c. si afferma “…la fognatura è stata realizzata con la costruzione dell'infrastruttura in parola”; difatti la conduttura fognaria de qua era asservita totalmente alla struttura principale di proprietà del e venne costruita nel 1866”. Parte_1
In secondo luogo la giurisprudenza afferma costantemente che la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento nel rapporto di custodia con la cosa, il quale può derivare o dalla proprietà […] che da titoli diversi dalla proprietà, anche solo di mero fatto, deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo della medesima”.
L'originario argomento difensivo speso dall'Amministrazione nella comparsa di costituzione per escludere la propria responsabilità - secondo il quale avrebbe perso il possesso del bene a seguito dell'occupazione abusiva degli spazi interni dell'Ospedale Militare da parte di soggetti appartenenti al Controparte_9
– non è stato riproposto nella comparsa conclusionale ma sarebbe stato nuovamente
[...] confutato dall'argomento giuridico sopra richiamato e comunque viene smentito dalla sopravvenuta vendita
a terzi del bene immobile in oggetto (e delle sue pertinenze e dei suoi servizi ed impianti) effettuata dal
nel 2017 (che ha proceduto anche allo sgombero coattivo degli occupanti dell'immobile, dando Parte_1 anche attuazione alla sentenza penale di condanna degli occupanti medesimi). Difatti, come affermato da parte attrice non smentita da parte convenuta, il ha “provveduto dopo l'introduzione Parte_1 del presente giudizio, a compiere opere di riparazione della condotta in questione secondo e nel rispetto delle regole artis”, confermando di tal modo non solo di esserne proprietario ma esercitando DI FATTO una piena signoria sul bene”.
Nel merito
I testimoni assunti hanno confermato l'insorgenza delle infiltrazioni nel settembre del 2011 e che le stesse sono perdurate fino alla primavera del 2017, procurando danni in entrambe le unità immobiliari di parte attrice;
hanno altresì dato atto che le infiltrazioni sono cessate proprio in corrispondenza dell'effettuazione di lavori di riparazione della conduttura da parte convenuta;
argomento fattuale che elide l'ulteriore eccezione sollevata dal Ministero circa la mancata presenza di uno scannafosso a tutela delle proprietà attrici, in quanto viene dimostrato come, appunto, non assurga tale “omissione” a causa o concausa dell'evento dannoso”.
Inoltre le consulenze tecniche espletate - prima dal geom. e poi dall'ing. CP_10 Controparte_11 tenutesi nel rispetto del contraddittorio con i tecnici delle parti e contrassegnate da completezza e rigorosità metodologica alle cui conclusioni questo giudice intende aderire - consentono di ritenere fondata la domanda principale di parte attrice”.
In particolare è stato accertato che nell'appartamento interno nr. 14, sebbene non sussistano attualmente le infiltrazioni di acqua per la riparazione della tubazione della fognatura citata, sono ancora evidenti nel locale bagno macchie nel rivestimento in marmo dovute alle copiose infiltrazioni avvenute, mentre sulla parete della camera adiacente non è stato possibile accertare nulla poiché è stato realizzato una parete in cartongesso
(utile al fine di usufruire la camera essendo la parete marcescente nell'intonaco). Il CTU rileva che le infiltrazioni al locale bagno e nel locale camera sono avvenute per tracimazione dall'appartamento B dal vano locale bagno, che è posto a quota superiore e quindi l'acqua che si riversava nel pavimento del bagno posto anche a quota inferiore rispetto al pavimento dell'appartamento B, trovava la via di uscita oltre che nel resede esterno dalla parete finestrata, anche e soprattutto nei locali sottostanti”.
In relazione all'appartamento interno nr. 15, il C.T.U. ha verificato che tutti i vani del quartiere sono stati interessati dalle copiose infiltrazioni provenienti dalla tubazione della fognatura di scarico che risulta posizionata tra la parete e il terrapieno retrostante”.
Circa il nesso causale il CTU ha sottolineato che le infiltrazioni all'interno del quartiere sono avvenute per fuoriuscita dei liquami e acqua meteorica dalla tubazione fognatura posizionata verticalmente nella parete di contenimento del terrapieno, precisando che la rottura era a monte della tubazione verticale e che, quindi,
i liquami disperdendosi nel terreno causavano le infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare”.
La responsabilità di parte convenuta va dunque affermata anche perchè non ha dato prova della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo”.
Circa le opere da effettuare, a spese e cura di parte convenuta e in ossequio alla domanda principale di parte attrice (di risarcimento in forma equivalente), il CTU ha individuato le opere di ripristino necessarie (v. pagg.
15 e 16 della relazione) e ha quantificato in euro 13.500 oltre iva il costo dei lavori da eseguire per
l'appartamento interno nr. 14 e in euro 43.800 oltre iva se dovuta quello per i lavori per l'appartamento interno nr 15, per un totale di euro 57.300, oltre iva se dovuta”.
Circa la domanda di condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni in forma equivalente ovvero al pagamento della somma determinate dal CTU in euro 34.679,00 per i canoni di locazione non ricevuti nel periodo decorrente dal settembre 2011 alla primavera del 2017, rappresentativa di un valore locativo astratto
[…]
Nel caso di specie, gli attori non hanno mai provato di aver tentato di mettere a frutto l'immobile, nè hanno adeguatamente allegato le circostanze idonee a fondare tale tipo di danno […] nè hanno allegato di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, lasciando così la loro pretesa totalmente sfornita di allegazione e prova. In difetto, inoltre, di prova, anche presuntiva, della volontà di mettere il bene a frutto […] e dunque dell'esistenza del danno, non può nemmeno richiamarsi la possibilità della liquidazione secondo equità, visto che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa […] è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”. Anche la domanda di risarcimento danni da ritardo (c.d astreintes) di cui all'art. 614 c.p.c. non viene accolta perchè inammissibile […] nel caso di specie nell'atto di citazione non è mai stata formulata la domanda di condanna ad un obbligo di fare infungibile o ad un obbligo di non fare nè una domanda di condanna al risarcimento in forma specifica, ma solo una domanda di risarcimento in forma equivalente”.
Parte convenuta è invece tenuta a corrispondere a parte attrice le spese delle due CCTTUU (euro 4.819,00 per spese CTU rg 694/2012 + euro 3.577,19, oltre previdenza ed iva, per la CTU espletata nel presente giudizio), così come le spese del C.T.P. (per euro 7.429,80 fase Rg 694/2012 + euro 2.200, oltre accessori di legge perito
; queste ultime hanno tutte contenuto “risarcitorio””. Per_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto appello avverso detta decisione, Parte_1 impugnando la sentenza con sette motivi di gravame.
Si sono costituiti e , che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. CP_1 Controparte_2
342 e 348-bis c.p.c. ed hanno chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata dapprima trattenuta in decisione con ordinanza del 16.5.2024 e poi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del
27.1.2025, stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 18.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c. del 27.3.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dagli appellati ex art. 342 e 348-bis
c.p.c.
Infatti, questo Collegio ritiene, in relazione alla prima, che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice e, in relazione alla seconda, che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” vada intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Peraltro, nel caso di specie, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. risulta assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza e che tale delibazione è stata implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo di gravame, il ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare Parte_1
l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio di e senza tener conto del fatto che CP_1 CP_2 quest'ultimi, pur avevano denunciato il verificarsi delle infiltrazioni già a partire dal 2000 (come attestato dalla raccomandata inviata, in data 1.9.2000, dal loro difensore, avv. Bianchi, alla 7° Divisione Genio Militare) non avevano poi intrapreso alcuna iniziativa processuale fino al 2012.
Il motivo è infondato.
Si osserva, infatti, che le infiltrazioni verificatesi in data 18.8.2000 nell'appartamento di proprietà degli attuali appellati sito in Firenze, piazza Pier Vettori n. 9, interno 14 – come correttamente affermato dal primo giudice – erano diverse da quelle oggetto del presente giudizio e prima ancora del giudizio n. R.G. 694/2012 introdotto dagli odierni appellati con ricorso ex art. 1172 c.c., atteso che le stesse risultavano essere state causate da una perdita di acqua chiara derivante da una tubazione dell'acquedotto comunale e non dalla condotta fognaria in esame.
La provenienza della perdita dalla condotta idrica comunale era stata accertata dal mediante CP_2
l'ausilio di un muratore ed un idraulico ed era stata confermata dalla circostanza - riportata dal medesimo nella raccomandata a.r. inviata in data 23.8.2000 al , contenente la richiesta di indennizzo Controparte_12 dei danni subiti e nella denuncia sporta dal alla sua compagnia assicurativa (vd doc. 17 e 18 allegato CP_8 alla prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. depositata dagli attori) - che la stessa era cessata a seguito dell'azione della squadra di pronto intervento del intervenuta il giorno successivo. CP_8
Deve dunque ritenersi che il suddetto fenomeno infiltrativo, rimasto peraltro isolato, fosse imputabile alla rottura della condotta idrica comunale e che gli odierni appellati lo avessero denunciato anche al
[...]
in ragione di una iniziale incertezza, successivamente fugata, circa la provenienza della fuoriuscita Parte_1 di acqua.
Ciò posto, poiché le infiltrazioni per cui è causa si sono, invece, verificate negli appartamenti di proprietà degli odierni appellati a partire dal settembre del 2011 e fino alla primavera del 2017 (circostanza confermata dai testi e escussi all'udienza del 29.10.2020) e che il non ha fornito Testimone_1 Tes_2 Parte_1 alcuna prova contraria al riguardo, ne consegue che la prescrizione del diritto al risarcimento vantato dagli attori era stata interrotta, dapprima, nel 2012, dalla proposizione da parte dei medesimi del ricorso ex art. 1172 c.c. e, successivamente, nel 2016, con il giudizio di cognizione ordinaria avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni, per cui la decisione del primo giudice di rigettare l'eccezione di prescrizione appare immune da censure.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere la sua legittimazione passiva.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono rappresentati dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali), mentre il secondo presupposto si verifica quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi detti presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato, mentre incombe sul custode, sempre ai sensi dell'articolo citato, di fornire la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, gli attori hanno assolto l'onere su di loro gravante tramite i documenti da loro depositati nel corso del giudizio e gli esiti della c.t.u. rispettivamente espletate, nel giudizio n. R.G. 954/2012 e nel giudizio di primo grado, dal Geom. dall'Ing. da cui era emerso CP_4 CP_11 che l'ex Ospedale Militare di Monte Oliveto, posto nel Comune di Firenze al n.c. 76 della Via di Monte Oliveto in prossimità della piazza Pier Vettori, era una struttura che risultava censita nel patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Militare sin dal 1866 e che la condotta fognaria in questione era quella addetta allo smaltimento dei liquidi e liquami dell'ex Ospedale, che si dipartiva dalla fossa biologica di pertinenza dell'Ospedale (dislocata all'interno del complesso ma in prossimità dell'ingresso) con una tubazione in cemento del diametro di 30 cm e si sviluppava verso valle fino ad immettersi nel fognone comunale di piazza
Pier Vettori.
Pertanto, poiché è logico supporre che la fognatura fosse stata realizzata dall'Amministrazione Militare contestualmente all'Ospedale, di cui era posta al servizio, appare indubitabile, in assenza di prove contrarie, la proprietà della stessa da parte del . Parte_1
Con il terzo ed il quarto motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure di ritenere che, nel periodo in cui si erano verificate le infiltrazioni lamentate dagli odierni appellati, esso avesse la custodia della condotta fognaria, potendo esercitare una piena signoria sul bene e che gli attori avessero fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra le percolazioni provenienti dalla condotta fognaria ed i danni da loro subiti.
In particolare, con riferimento al terzo motivo, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener presente che nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2015, esso non aveva avuto il possesso dell'immobile e delle sue pertinente, in quanto occupate da immigrati clandestini, i quali, avendone invaso tutti gli spazi ed avendo adibito i locali a propria fissa dimora, avevano impedito a chiunque di accedervi e che alla condotta fognaria, nel corso del tempo, si erano allacciati abusivamente una serie di persone, per cui, in ogni caso, essendo l'immobile stato oggetto di illecito da parte di terzi, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. doveva essere esclusa dalla ricorrenza del caso fortuito, mentre, in relazione al quarto motivo, aveva sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto delle contraddizioni presenti nella c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla provenienza delle infiltrazioni (che indicava sia nella tubatura di scarico collocata verticalmente tra la parete ed il terrapieno retrostante gli immobili di proprietà degli attori che nella rottura della condotta posta a monte della collina le origini della fuoriuscita dei liquami e delle acque meteoriche), nonché della mancata realizzazione di uno scannafosso nella parte retrostante degli immobili degli attori, tra il terrapieno e gli stessi.
I motivi sono infondati.
Ed invero, con riferimento al terzo motivo, si osserva che l'occupazione del bene immobile da parte di persone non autorizzate se, per un verso, obbligava gli occupanti al risarcimento del danno eventualmente subito da terzi per i danni riconducibili all'uso ordinario (seppur illegittimo) del bene da parte loro, per altro verso, non escludeva la responsabilità del proprietario dell'immobile, ex art. 2051 c.c., nel caso in cui detti danni fossero derivati (come nel caso di specie) da vizi strutturali del bene, salvo dimostrazione da parte di quest'ultimo della riconducibilità del danno ad anomale iniziative degli occupanti, tali da risultare dotate di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (situazione non ricorrente nel caso in esame, né dedotta da alcuno).
Si ritiene, inoltre, che, trattandosi di un bene immobile appartenente all'Amministrazione militare ovvero ad un Ente sicuramente dotato del potere e dei mezzi per procedere allo sgombero del bene in caso di occupazione dello stesso ad opera di immigrati clandestini, il mancato utilizzo di detti mezzi e la protrazione nel tempo dell'occupazione illegittima, nonché il mancato rilievo degli allacci abusivi non poteva che essere frutto della volontà dell'Amministrazione di tollerare dette situazioni, per cui, poiché, così facendo, la stessa aveva accettato i rischi connessi con il mancato controllo e disponibilità dell'immobile, l'occupazione o gli allacci abusivi (che, peraltro, non risultano aver determinato alcuna rottura della condotta fognaria) non potevano assurgere a caso fortuito, né essere idonei ad escludere la custodia del bene da parte del proprietario od interrompere la sussistenza del nesso causale tra il vizio strutturale del bene ed i danni subiti da terzi.
Con riferimento al quarto motivo - premesso che il non ha fornito alcuna prova dell'impossibilità Parte_1 di procedere alla realizzazione dei lavori necessari per la riparazione della condotta nel periodo di occupazione dell'ex Ospedale e che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito - si evidenzia che, nel giudizio n. R.G. 694/2012, il c.t.u. in risposta al quesito “…Verifichi la sussistenza e la causa CP_4 delle infiltrazioni di cui si duole parte ricorrente ed in particolare se provengano dalla condotta allacciata all'Ospedale Militare di Montuliveto”, aveva affermato che: “Durante i sopralluoghi eseguiti si è verificato che nelle proprietà dei ricorrenti sono tutt'ora in atto le infiltrazioni lamentate;
in particolare si è rilevato che nella controparete del vano di ingresso” dell'interno n. 15 “è ben visibile un continuo scorrimento di liquidi che percolano fino alle fondazioni del fabbricato”; “Dette percolazioni hanno prodotto la formazione di evidenti muffe ed efflorescenze”; “Nella cameretta della figlia dei ricorrenti e nel bagno, posti al piano terreno […] della limitrofa proprietà sempre dei ricorrenti (interno n. 14) sono state rilevate evidenti muffe ed efflorescenze”; “Quanto sopra descritto è causato dalle infiltrazioni provenienti dalla condotta descritta al paragrafo precedente che, dalle videoispezioni eseguite, appare deteriorata in più parti con conseguenti sversamenti nel terreno circostante”; “i deterioramenti interessano i seguenti tratti: - in prossimità della fossa biologica dell'ex Ospedale Militare la maggior parte della condotta in cemento è rotta alla base […]; - nel tratto successivo verso valle […] la condotta presenta cedimenti e rotture sia alla base che alla parte superiore
[…]; - nell'ulteriore tratto successivo verso vale, in prossimità della proprietà dei ricorrenti, la condotta presenta un'evidente spaccatura”; “I suddetti deterioramenti consentono ai liquidi e liquami di infiltrarsi nel terreno e, percolando, arrivare fino alla proprietà dei ricorrenti”, mentre, nel giudizio di primo grado, il c.t.u.
Barbieri, con riferimento all'appartamento di proprietà degli appellati contraddistinto con l'interno n. 14, aveva accertato che: “non sussistono attualmente le infiltrazioni di acqua per la riparazione della tubazione della fognatura citata, ma sono evidenti nel locale bagno la presenza di macchie nel rivestimento in marmo dovute alle copiose infiltrazioni avvenute. Altro punto oggetto di infiltrazioni è la parete della camera adiacente, ma non è stato possibile accertare poiché è stato realizzato una parete in cartongesso, per poter usufruire la camera essendo la parete marcescente nell'intonaco”; “Le infiltrazioni al locale bagno e nel locale camera sopra descritte, sono avvenute per tracimazione dall'appartamento B dal vano locale bagno, che è posto a quota superiore e quindi l'acqua che si riversava nel pavimento del bagno posto anche a quota inferiore rispetto al pavimento dell'appartamento B (interno n. 15), trovava la via di uscita oltre che nel resede esterno dalla parete finestrata, anche e soprattutto nei locali sottostanti: bagno e camera”, nonché, con riferimento a quello contraddistinto con l'interno n. 15, il CTU che “tutti i vani del quartiere sono stati interessati alla copiose infiltrazioni provenienti dalla tubazione della fognatura di scarico, e risulta posizionata tra la parete e il terrapieno retrostante” e che “Le infiltrazioni all'interno del quartiere, sono avvenute per fuoriuscita dei liquami e acqua meteorica dalla tubazione fognatura posizionata verticalmente nella parete di contenimento del terrapieno, precisando che la rottura era a monte della tubazione verticale e quindi i liquami disperdendosi nel terreno causavano le infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare oggetto di perizia”.
Il c.t.u., inoltre, in risposta alle osservazioni critiche del , aveva risposto quanto segue: “Lo scrivente Parte_1
C.TU. ha descritto che sussistono le macchie di infiltrazione e ribadisce che sono compatibili con gli effetti degli sversamenti fognari. Se le macchie di infiltrazioni fossero infiltrazioni attive, cioè con acqua, la causa potrebbe essere il terrapieno retrostante, ma al sopralluogo nulla di tutto questo è stato accertato, ma anzi, le macchie rilevate sono completamente asciutte”.
Dette risultanze, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non evidenziavano alcuna contraddizione in ordine alle cause ed alla provenienza delle infiltrazioni - attribuite in ogni caso alla rottura in più punti della condotta fognaria di proprietà del ed allo sversamento dei liquami e delle acque Parte_1 meteoriche nel terreno limitrofo ai punti di rottura ed in particolare, alla rottura della condotta verificatasi a monte del tratto verticale della tubazione posto tra la parete degli immobili di proprietà degli attori ed il terrapieno retrostante - che erano terminate a seguito della riparazione della condotta, né sono state smentite da allegazioni contrarie da parte dei terzi chiamati nel giudizio di primo grado (ovvero delle persone che avevano effettuato gli allacci abusivi alla condotta, che avevano transattivamente definito la loro posizione con il in corso di causa). Parte_1
Si osserva, inoltre, che, dalla documentazione depositata da (vd doc. 1 e 2 del fascicolo CP_1 CP_2 di parte degli attori in primo grado) risulta che gli immobili in questione, facenti parte di un complesso residenziale che si sviluppa mediante terrazzamenti sulla collina che conduce all'ex Ospedale Militare di
Monte Oliveto, erano stati costruiti da terzi e venduti loro dal precedente proprietario, per cui la mancata realizzazione dello scannafosso tra il tratto verticale della condotta fognaria e la parete degli immobili degli attuali appellati (che, secondo il “avrebbe evitato o quantomeno ridotto le infiltrazioni, con Parte_1 conseguente rilevanza della circostanza ex art. 1227 c.c.”), non poteva rappresentare una condotta di cui i medesimi potevano rispondere in alcun modo.
Con il quinto ed il sesto motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarlo al pagamento delle spese di c.t.u. e di c.t.p. sostenute nel giudizio n. R.G. 694/2012 ed a quello delle spese di lite, di CTU e di CTP del giudizio di primo grado.
In particolare, l'appellante, con riferimento al quinto motivo, ha affermato che il giudice avrebbe dovuto considerare che le spese in questione non erano state poste a suo carico né con l'ordinanza che aveva definito il giudizio n. R.G. 694/2012 né con la sentenza che aveva confermato detta ordinanza in sede di reclamo
(giudizio n. R.G. 12827/2014) e che, dunque, non esisteva titolo per la condanna patita dal in parte Parte_1 qua, né essa poteva costituire oggetto di pronuncia in altro e distinto giudizio quale quello odierno, mentre, in relazione al sesto motivo, aveva sostenuto che il medesimo avrebbe dovuto tener conto del fatto che, essendo state rigettate sia la domanda attorea di risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile sia quella da ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino della condotta fognaria, si era verificata una situazione di reciproca soccombenza parziale, che avrebbe dovuto determinare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il quinto motivo è infondato, mentre il sesto va accolto nei limiti di seguito indicati.
Si rileva, infatti, che i ricorrenti nel ricorso da loro promosso ex art. 1172 c.c., avevano CP_1 CP_2 chiaramente preannunciato la loro intenzione di procedere alla fase di merito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli appartamenti di loro proprietà “sia con riferimento ai costi sostenuti e da sostenere per
l'eliminazione del fenomeno (infiltrativo) descritto e la riparazione dei danni arrecati sia per il mancato o ridotto godimento delle stesse unità immobiliari” - così chiarendo il rapporto strumentale tra il procedimento cautelare finalizzato all'eliminazione della causa delle infiltrazioni mediante l'esecuzione dei lavori di ripristino individuati dal c.t.u. e la successiva richiesta risarcitoria- e che il giudice del cautelare aveva pienamente accolto il ricorso, ordinando al di eseguire, a propria cura e spese, le opere descritte Parte_1 dal c.t.u. nella sua relazione peritale, nonché liquidando le spese di lite in base al principio di soccombenza
(vd doc. 4 e 7 del fascicolo di parte di primo grado), per cui, stante il predetto rapporto Controparte_13 strumentale, il giudice di primo grado, a conclusione del giudizio di merito, aveva correttamente liquidato, anche le spese di c.t.u. e di c.t.p. espletate nel procedimento cautelare, rientrando quest'ultime tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex art. 91 c.p.c..
Tuttavia, con riferimento alle spese processuali del giudizio di merito, va rilevato che, nel caso in esame, ricorreva una ipotesi di soccombenza reciproca, derivante dal fatto che era stata rigettata sia una delle richieste risarcitorie contenute nel capo B) dell'unica domanda proposta dagli attori/odierni appellati ovvero quella relativa alla richiesta di “euro 700 mensili decorrenti dalla data di messa in mora fino alla data di esecuzione dell'ordinanza che ha accolto il ricorso ex art. 1172 c.c. a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, stante il mancato godimento dell'unità immobiliare posta in Firenze, Piazza Pier Vittori
n. 9/int. 15, oltre interessi”, sia quella contenuta nel capo C) della domanda, con cui era stata chiesta la condanna del convenuto al “pagamento della somma di euro 250 per ogni gg di ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino della condotta fognaria di proprietà a decorrere dalla notifica dell'ordinanza ex art. 1172
c.c. o dal diverso termine di giustizia fino alla data di conclusione dei lavori”, per cui la sentenza va riformata sul punto e va disposta la compensazione delle spese di lite del primo grado nella misura del 30% per la reciproca soccombenza parziale da parte di CP_1 CP_2
Non si procede all'esame del settimo motivo di gravame, con cui l'appellante si è lamentato dell'illegittimità del decreto del 02/08/2021, a mezzo del quale il primo giudice aveva provveduto ad integrare il dispositivo dell'impugnata sentenza in punto di spese processuali, in quanto assorbito nella presente decisione.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, e CP_1
sono risultati vittoriosi con riferimento alla prima domanda risarcitoria, per cui le spese Controparte_2 dei due gradi, previa compensazione delle stesse nella misura del 30% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico dell'appellante sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal
23.10.2022), con distrazione in favore dell'avv. Stefano Bianchi, dichiaratosi antistatario.
La compensazione va applicata anche alle spese sostenute per la c.t.u. e la c.t.p., che rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c..
Pertanto, applicato lo scaglione compreso tra euro 52.000,01 e 260.000,01 in considerazione del valore del decisum e dell'impegno difensivo prestato (medio), si devono liquidare, per il primo grado, la somma di euro
9.401,00 per compenso professionale (euro 13.430,00 x 70%), oltre accessori di legge, nonché quelle di euro
2.504,03 (euro 3.577,19 x 70%) per spese di c.t.u. e di euro 1.540,00 (euro 2.200,00 x 70%) per spese di ctp, oltre accessori di legge e, per il secondo grado, euro 10.021,90 per compenso professionale (euro 14.317,00 per 70%,), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 1994/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 20.7.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dal , dichiara compensate nella Parte_1 misura del 30%, in ragione della reciproca soccombenza parziale, le spese di lite, di c.t.u. e di c.t.p. del giudizio di primo grado;
- condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_1 nei due gradi di giudizio, che liquida, previa compensazione delle stesse nella misura del CP_2
30%, per il primo grado, nell'importo di euro 9.401,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, nonché nell'importo di euro 2.504,03 per spese di c.t.u. ed euro 1.540,00 per spese di ctp, oltre spese accessorie ed interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo e, per il secondo grado, di euro 10.021,90 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Bianchi, dichiaratosi antistatario.
Così decisa in Firenze il 6.6.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 14.10.2021 al n. 1701 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno
2021
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1994/2021 del 20.7.2021
promossa da
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
appellante
contro
(C.F. e (C.F. ), rappresentati CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Stefano Bianchi
appellati
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante: “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata, accogliere l'appello e dunque rigettare le domande proposte dagli attori in sede di citazione accolte all'esito del giudizio di primo grado e per l'effetto: - riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il a corrispondere alle parti appellate la somma di 57.300,00 euro Parte_1 oltre iva se dovuta dichiarando che nulla deve l'Amministrazione convenuta, ovvero ridurla per quanto di giustizia in applicazione dell'art. 1227 c.c. previa eventuale ammissione di C.T.U. nei termini di cui sotto;
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il a corrispondere alle Parte_1 parti appellate le spese della C.T.U. e della C.T.P. relative al giudizio nunciatorio;
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il a corrispondere per intero alle parti appellate Parte_1 le spese della C.T.U. e della C.T.P. relative al primo grado di giudizio e, conseguentemente, disporre a carico solidale delle parti le spese di C.T.U. e rigettare la richiesta di rimborso delle spese di C.T.P.; - in ogni caso, in ragione della soccombenza reciproca riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il
[...]
a corrispondere alle parti appellate le spese processuali delle parti appellate nel primo grado di Parte_1 giudizio, compensandole integralmente (spese di C.T.P. comprese); - in ogni caso, dichiarare la nullità del decreto integrativo del 4.8.2021. Con vittoria di compensi giudiziali…”. che valuti se, ove lo scannafosso fosse stato presente attorno alle abitazioni degli attori danneggiate dalle infiltrazioni, esse non si sarebbero verificate oppure se si sarebbero verificate in misura minore, indicandone in tale caso la portata.
Per gli appellati: “…Voglia l'Ill.mo Corte di Appello di Firenze disattesa e reietta ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione formulata A) respingere l'appello proposto dal , per tutti i motivi Parte_1 di cui in premessa ivi compresi quelli di inammissibilità dello steso, e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 1994/2021 del Tribunale di Firenze;
B) In ogni caso, condannare il Parte_1
al pagamento del compenso e del rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi
[...]
a favore del procuratore antistatario…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , quali comproprietari di due CP_1 Controparte_2 appartamenti siti in Firenze, piazza Pier Vettori n. 9, interno 14 e 15, facenti parte di un complesso residenziale posto nelle vicinanze dell'Ospedale Militare di Monte Oliveto, avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, il (di seguito ) al fine di ottenere la condanna Parte_1 Parte_1 del convenuto, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali da loro subiti a causa dell'allagamento degli immobili predetti avvenuto per la rottura di una condotta fognaria di proprietà del posta a Parte_1 servizio dell'Ospedale sopra indicato, in disuso da vari anni.
A fondamento della loro domanda, avevano esposto che: 1) in data 4.9.2011, al ritorno dalle vacanze estive, avevano trovato allagati il locale del bagno dell'appartamento contraddistinto dal numero interno 15 ed i locali della camera da letto della figlia, del corridoio e del bagno di quello distinto con l'interno n. 14; 2) si erano rivolti ad un tecnico di fiducia, che aveva accertato che le infiltrazioni di acque condotte e meteoriche erano state causate dal cattivo stato di manutenzione di una condotta fognaria proveniente dall'Ospedale di
Monte Oliveto di proprietà del;
3) avevano, quindi, promosso un ricorso ex art. 1172 c.c., Controparte_3 davanti al Tribunale di Firenze, per ottenere un provvedimento che ordinasse al (sino a quel Parte_1 momento vanamente contattato), di eseguire, a propria cura e spese, le opere necessarie per eliminare le infiltrazioni;
4) il si era costituito ed aveva chiesto il rigetto del ricorso;
5) era stata disposta ed Parte_1 espletata una c.t.u., da cui era emerso che alla condotta fognaria in questione si erano allacciati abusivamente dei soggetti terzi (nei cui confronti era stata disposta la citazione in giudizio iussu iudicis); che le infiltrazioni erano ancora in atto nelle proprietà dei ricorrenti ed avrebbero potuto creare problemi di tenuta alle strutture portanti del fabbricato con conseguenti pericoli per persone e cose e che le stesse erano causate dalle infiltrazioni provenienti dalla condotta fognaria, che risultava deteriorata in più punti, con conseguenti sversamenti nel terreno circostante; 5) in data 17.6.2015, a seguito dell'accoglimento del ricorso e della sua conferma in sede di reclamo, avevano richiesto l'esecuzione degli obblighi di fare al Parte_1 attraverso l'Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Firenze, il quale, recatosi in via di Monte
Oliveto 76 (ex Ospedale Militare Monte Oliveto), aveva nominato DL il Geom. già CTU della causa n. CP_4
R.G. 694/2012 e lo aveva delegato ad incaricare un'impresa edile di sua fiducia per la realizzazione dei lavori, tuttavia i lavori, a causa della mancanza dei fondi necessari, non erano mai iniziati, con conseguente aggravamento dei danni patrimoniali.
Si era costituito in giudizio il , che aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al Parte_1 risarcimento dei danni azionato dagli attori, in ragione del fatto che le infiltrazioni si erano verificate, per la prima volta, in data 1.9.2000, mentre il giudizio di nunciazione era stato introdotto nel 2012 ed aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che: 1) il tratto della tubatura dalla quale si era verificata la perdita di acque lamentata dagli attori insisteva su un terreno di proprietà di terzi, che erano da considerare custodi dello stesso in ragione del principio dell'accessione; 2) l'allaccio abusivo effettuato da parte di terzi alla condotta fognaria aveva interrotto il nesso di causalità richiesto dall'art. 2051 c.c.; 3) l'amministrazione non aveva mai avuto il possesso dell'immobile fino al 2015 a causa dell'occupazione abusiva della struttura da parte di immigrati clandestini;
4) la condotta fognaria si era rotta ad un centinaio di metri dalle abitazioni degli attori e, quindi, le acque reflue potevano essere state assorbite dal terreno e non aver causato le infiltrazioni oggetto di causa;
5) la mancanza di uno scannafosso nelle unità immobiliari degli attori poteva aver contribuito al verificarsi delle infiltrazioni.
Il aveva, inoltre, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa i soggetti terzi che si erano
Parte_1 allacciati alla conduttura al fine di ottenere la loro condanna: “- alla cessazione della condotta illecita di allaccio abusivo dei propri impianti alla condotta per cui è causa ove essa fosse riconosciuta di proprietà esclusiva del nei tratti in cui vi è l'allacciamento e conseguentemente alla cessazione
Parte_1 della condotta illecita di sversamento abusivo;
- al risarcimento in forma specifica rappresentato dal materiale distaccamento dei loro impianti alla condotta con relativa demolizione delle condotte secondarie abusive di scarico che dalle loro abitazione si collegano alla condotta principale con ripristino della integrità materiale della condotta del;
- a tenere indenne in totale ovvero in parte, in solido ovvero ciascuno
Parte_1 Parte_1 secondo la propria responsabilità, di tutte le somme che a qualsiasi titolo il abbia speso per dare
Parte_1 esecuzione alle pronunce cautelari, monocratica e collegiale, del Tribunale di Firenze in accoglimento della domanda degli odierni attori e di tutte le somme che il sarà tenuto a corrispondere all'esito del
Parte_1 presente giudizio a favore dei medesimi attori”.
Autorizzata la chiamata in causa, all'udienza del 31.5.2017 era stata dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso della madre di uno dei chiamati in causa ( . Controparte_5
Riassunto il giudizio, i terzi chiamati avevano raggiunto un accordo con il e con ordinanza del Parte_1
1.9.2020 era stata dichiarata l'avvenuta estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con la suddetta ordinanza era stata anche ordinata alla “l'esibizione della documentazione Controparte_6
(perizia tecnica, atto di quietanza ecc….) relativa al sinistro del 19.8.2000 sulla polizza 494940 con riferimento
(già ) sin. n. 34.00.500635/2000”, ma tale documentazione non era stata poi acquisita Controparte_6 CP_7 agli atti, in quanto irreperibile, come riferito dalla compagnia assicurativa.
Acquisito il fascicolo (comprensivo delle relazioni tecniche redatte dal Geom. e dei verbali delle CP_4 operazioni peritali) delle cause svoltesi innanzi al Tribunale di Firenze n. R.G. 694/2012 e n. R.G. 12827/2014, la causa era stata istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali ed era stata disposta una c.t.u. finalizzata ad accertare, previa descrizione dello stato dei luoghi, i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà degli attori a seguito delle infiltrazioni, percolazioni ed allagamenti provenienti dalla condotta fognaria del , nonché ad individuare le opere necessarie per il ripristino a regola d'arte dello stato Parte_1 dei luoghi e determinare il costo delle predette opere ed il valore del mancato godimento – rapportandolo al canone di locazione mensile per unità immobiliari similari – dell'unità immobiliare di proprietà attorea posta in Piazza Pier Vettori n. 9 int. 15 Firenze per il periodo tra il settembre 2011 ed il marzo 2017. All'udienza del 20.5.2021, era stata fissata l'udienza cartolare del 20.7.2021 per la decisione e discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note scritte contenenti istanze, conclusioni ed eventuali deduzioni conclusionali.
Con la sentenza n. 1994/2021 del 20.7.2021, il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento delle domande attoree, aveva condannato il a pagare in favore degli attori la somma di euro 57.300,00, oltre iva Parte_1 se dovuta, a titolo di risarcimento dei danni da loro subiti, rigettando ogni altra loro domanda, nonché condannato il convenuto alla rifusione delle spese processuali da lo sostenute e posto a carico dello stesso le spese delle due CC.TT.UU. (già liquidate) e quella di CTP.
Con decreto del 2.8.2021, “Vista la nota dell'Ufficio Sentenze del Tribunale di Firenze del 27.7.2021; ritenuto di procedere d'ufficio all'integrazione del dispositivo della sentenza nr. 1994 del 2021, precisando che le spese prenotate a debito nei procedimenti cautelari promossi dai sigg.ri (R.g. 694/2012 e R.g. CP_1 CP_2
12827/2014) siano poste a carico dell'amministrazione resistente;
dispone in conformità”.
Il Tribunale in motivazione aveva affermato quanto segue:
“
1- l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo è infondata;
i danni cui si è riferito il Parte_1 nell'argomentare la sua eccezione sono stati già risarciti a suo tempo ed il responsabile di quelle infiltrazioni
è stato individuato nel di Firenze, dato che la rottura che dette luogo alle infiltrazioni attinse la CP_8 tubazione di adduzione comunale”.
2- il convenuto è il legittimato passivo della domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. per Parte_1 essere il proprietario della condotta fognaria che si snoda dall'Ospedale Militare di Monte Oliveto prima di giungere nel fognone comunale e ciò perché è lo stesso che lo afferma;
a tale riguardo Parte_1
è sufficiente osservare che nella relazione depositata nel fascicolo inserito nell'ambito della procedura aperta con il ricorso ex art. 1172 c.c. si afferma “…la fognatura è stata realizzata con la costruzione dell'infrastruttura in parola”; difatti la conduttura fognaria de qua era asservita totalmente alla struttura principale di proprietà del e venne costruita nel 1866”. Parte_1
In secondo luogo la giurisprudenza afferma costantemente che la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento nel rapporto di custodia con la cosa, il quale può derivare o dalla proprietà […] che da titoli diversi dalla proprietà, anche solo di mero fatto, deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo della medesima”.
L'originario argomento difensivo speso dall'Amministrazione nella comparsa di costituzione per escludere la propria responsabilità - secondo il quale avrebbe perso il possesso del bene a seguito dell'occupazione abusiva degli spazi interni dell'Ospedale Militare da parte di soggetti appartenenti al Controparte_9
– non è stato riproposto nella comparsa conclusionale ma sarebbe stato nuovamente
[...] confutato dall'argomento giuridico sopra richiamato e comunque viene smentito dalla sopravvenuta vendita
a terzi del bene immobile in oggetto (e delle sue pertinenze e dei suoi servizi ed impianti) effettuata dal
nel 2017 (che ha proceduto anche allo sgombero coattivo degli occupanti dell'immobile, dando Parte_1 anche attuazione alla sentenza penale di condanna degli occupanti medesimi). Difatti, come affermato da parte attrice non smentita da parte convenuta, il ha “provveduto dopo l'introduzione Parte_1 del presente giudizio, a compiere opere di riparazione della condotta in questione secondo e nel rispetto delle regole artis”, confermando di tal modo non solo di esserne proprietario ma esercitando DI FATTO una piena signoria sul bene”.
Nel merito
I testimoni assunti hanno confermato l'insorgenza delle infiltrazioni nel settembre del 2011 e che le stesse sono perdurate fino alla primavera del 2017, procurando danni in entrambe le unità immobiliari di parte attrice;
hanno altresì dato atto che le infiltrazioni sono cessate proprio in corrispondenza dell'effettuazione di lavori di riparazione della conduttura da parte convenuta;
argomento fattuale che elide l'ulteriore eccezione sollevata dal Ministero circa la mancata presenza di uno scannafosso a tutela delle proprietà attrici, in quanto viene dimostrato come, appunto, non assurga tale “omissione” a causa o concausa dell'evento dannoso”.
Inoltre le consulenze tecniche espletate - prima dal geom. e poi dall'ing. CP_10 Controparte_11 tenutesi nel rispetto del contraddittorio con i tecnici delle parti e contrassegnate da completezza e rigorosità metodologica alle cui conclusioni questo giudice intende aderire - consentono di ritenere fondata la domanda principale di parte attrice”.
In particolare è stato accertato che nell'appartamento interno nr. 14, sebbene non sussistano attualmente le infiltrazioni di acqua per la riparazione della tubazione della fognatura citata, sono ancora evidenti nel locale bagno macchie nel rivestimento in marmo dovute alle copiose infiltrazioni avvenute, mentre sulla parete della camera adiacente non è stato possibile accertare nulla poiché è stato realizzato una parete in cartongesso
(utile al fine di usufruire la camera essendo la parete marcescente nell'intonaco). Il CTU rileva che le infiltrazioni al locale bagno e nel locale camera sono avvenute per tracimazione dall'appartamento B dal vano locale bagno, che è posto a quota superiore e quindi l'acqua che si riversava nel pavimento del bagno posto anche a quota inferiore rispetto al pavimento dell'appartamento B, trovava la via di uscita oltre che nel resede esterno dalla parete finestrata, anche e soprattutto nei locali sottostanti”.
In relazione all'appartamento interno nr. 15, il C.T.U. ha verificato che tutti i vani del quartiere sono stati interessati dalle copiose infiltrazioni provenienti dalla tubazione della fognatura di scarico che risulta posizionata tra la parete e il terrapieno retrostante”.
Circa il nesso causale il CTU ha sottolineato che le infiltrazioni all'interno del quartiere sono avvenute per fuoriuscita dei liquami e acqua meteorica dalla tubazione fognatura posizionata verticalmente nella parete di contenimento del terrapieno, precisando che la rottura era a monte della tubazione verticale e che, quindi,
i liquami disperdendosi nel terreno causavano le infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare”.
La responsabilità di parte convenuta va dunque affermata anche perchè non ha dato prova della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo”.
Circa le opere da effettuare, a spese e cura di parte convenuta e in ossequio alla domanda principale di parte attrice (di risarcimento in forma equivalente), il CTU ha individuato le opere di ripristino necessarie (v. pagg.
15 e 16 della relazione) e ha quantificato in euro 13.500 oltre iva il costo dei lavori da eseguire per
l'appartamento interno nr. 14 e in euro 43.800 oltre iva se dovuta quello per i lavori per l'appartamento interno nr 15, per un totale di euro 57.300, oltre iva se dovuta”.
Circa la domanda di condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni in forma equivalente ovvero al pagamento della somma determinate dal CTU in euro 34.679,00 per i canoni di locazione non ricevuti nel periodo decorrente dal settembre 2011 alla primavera del 2017, rappresentativa di un valore locativo astratto
[…]
Nel caso di specie, gli attori non hanno mai provato di aver tentato di mettere a frutto l'immobile, nè hanno adeguatamente allegato le circostanze idonee a fondare tale tipo di danno […] nè hanno allegato di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, lasciando così la loro pretesa totalmente sfornita di allegazione e prova. In difetto, inoltre, di prova, anche presuntiva, della volontà di mettere il bene a frutto […] e dunque dell'esistenza del danno, non può nemmeno richiamarsi la possibilità della liquidazione secondo equità, visto che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa […] è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”. Anche la domanda di risarcimento danni da ritardo (c.d astreintes) di cui all'art. 614 c.p.c. non viene accolta perchè inammissibile […] nel caso di specie nell'atto di citazione non è mai stata formulata la domanda di condanna ad un obbligo di fare infungibile o ad un obbligo di non fare nè una domanda di condanna al risarcimento in forma specifica, ma solo una domanda di risarcimento in forma equivalente”.
Parte convenuta è invece tenuta a corrispondere a parte attrice le spese delle due CCTTUU (euro 4.819,00 per spese CTU rg 694/2012 + euro 3.577,19, oltre previdenza ed iva, per la CTU espletata nel presente giudizio), così come le spese del C.T.P. (per euro 7.429,80 fase Rg 694/2012 + euro 2.200, oltre accessori di legge perito
; queste ultime hanno tutte contenuto “risarcitorio””. Per_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto appello avverso detta decisione, Parte_1 impugnando la sentenza con sette motivi di gravame.
Si sono costituiti e , che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. CP_1 Controparte_2
342 e 348-bis c.p.c. ed hanno chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata dapprima trattenuta in decisione con ordinanza del 16.5.2024 e poi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del
27.1.2025, stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 18.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c. del 27.3.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dagli appellati ex art. 342 e 348-bis
c.p.c.
Infatti, questo Collegio ritiene, in relazione alla prima, che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice e, in relazione alla seconda, che la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” vada intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Peraltro, nel caso di specie, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. risulta assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza e che tale delibazione è stata implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo di gravame, il ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare Parte_1
l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio di e senza tener conto del fatto che CP_1 CP_2 quest'ultimi, pur avevano denunciato il verificarsi delle infiltrazioni già a partire dal 2000 (come attestato dalla raccomandata inviata, in data 1.9.2000, dal loro difensore, avv. Bianchi, alla 7° Divisione Genio Militare) non avevano poi intrapreso alcuna iniziativa processuale fino al 2012.
Il motivo è infondato.
Si osserva, infatti, che le infiltrazioni verificatesi in data 18.8.2000 nell'appartamento di proprietà degli attuali appellati sito in Firenze, piazza Pier Vettori n. 9, interno 14 – come correttamente affermato dal primo giudice – erano diverse da quelle oggetto del presente giudizio e prima ancora del giudizio n. R.G. 694/2012 introdotto dagli odierni appellati con ricorso ex art. 1172 c.c., atteso che le stesse risultavano essere state causate da una perdita di acqua chiara derivante da una tubazione dell'acquedotto comunale e non dalla condotta fognaria in esame.
La provenienza della perdita dalla condotta idrica comunale era stata accertata dal mediante CP_2
l'ausilio di un muratore ed un idraulico ed era stata confermata dalla circostanza - riportata dal medesimo nella raccomandata a.r. inviata in data 23.8.2000 al , contenente la richiesta di indennizzo Controparte_12 dei danni subiti e nella denuncia sporta dal alla sua compagnia assicurativa (vd doc. 17 e 18 allegato CP_8 alla prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. depositata dagli attori) - che la stessa era cessata a seguito dell'azione della squadra di pronto intervento del intervenuta il giorno successivo. CP_8
Deve dunque ritenersi che il suddetto fenomeno infiltrativo, rimasto peraltro isolato, fosse imputabile alla rottura della condotta idrica comunale e che gli odierni appellati lo avessero denunciato anche al
[...]
in ragione di una iniziale incertezza, successivamente fugata, circa la provenienza della fuoriuscita Parte_1 di acqua.
Ciò posto, poiché le infiltrazioni per cui è causa si sono, invece, verificate negli appartamenti di proprietà degli odierni appellati a partire dal settembre del 2011 e fino alla primavera del 2017 (circostanza confermata dai testi e escussi all'udienza del 29.10.2020) e che il non ha fornito Testimone_1 Tes_2 Parte_1 alcuna prova contraria al riguardo, ne consegue che la prescrizione del diritto al risarcimento vantato dagli attori era stata interrotta, dapprima, nel 2012, dalla proposizione da parte dei medesimi del ricorso ex art. 1172 c.c. e, successivamente, nel 2016, con il giudizio di cognizione ordinaria avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni, per cui la decisione del primo giudice di rigettare l'eccezione di prescrizione appare immune da censure.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere la sua legittimazione passiva.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono rappresentati dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali), mentre il secondo presupposto si verifica quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi detti presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato, mentre incombe sul custode, sempre ai sensi dell'articolo citato, di fornire la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, gli attori hanno assolto l'onere su di loro gravante tramite i documenti da loro depositati nel corso del giudizio e gli esiti della c.t.u. rispettivamente espletate, nel giudizio n. R.G. 954/2012 e nel giudizio di primo grado, dal Geom. dall'Ing. da cui era emerso CP_4 CP_11 che l'ex Ospedale Militare di Monte Oliveto, posto nel Comune di Firenze al n.c. 76 della Via di Monte Oliveto in prossimità della piazza Pier Vettori, era una struttura che risultava censita nel patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Militare sin dal 1866 e che la condotta fognaria in questione era quella addetta allo smaltimento dei liquidi e liquami dell'ex Ospedale, che si dipartiva dalla fossa biologica di pertinenza dell'Ospedale (dislocata all'interno del complesso ma in prossimità dell'ingresso) con una tubazione in cemento del diametro di 30 cm e si sviluppava verso valle fino ad immettersi nel fognone comunale di piazza
Pier Vettori.
Pertanto, poiché è logico supporre che la fognatura fosse stata realizzata dall'Amministrazione Militare contestualmente all'Ospedale, di cui era posta al servizio, appare indubitabile, in assenza di prove contrarie, la proprietà della stessa da parte del . Parte_1
Con il terzo ed il quarto motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure di ritenere che, nel periodo in cui si erano verificate le infiltrazioni lamentate dagli odierni appellati, esso avesse la custodia della condotta fognaria, potendo esercitare una piena signoria sul bene e che gli attori avessero fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra le percolazioni provenienti dalla condotta fognaria ed i danni da loro subiti.
In particolare, con riferimento al terzo motivo, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener presente che nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2015, esso non aveva avuto il possesso dell'immobile e delle sue pertinente, in quanto occupate da immigrati clandestini, i quali, avendone invaso tutti gli spazi ed avendo adibito i locali a propria fissa dimora, avevano impedito a chiunque di accedervi e che alla condotta fognaria, nel corso del tempo, si erano allacciati abusivamente una serie di persone, per cui, in ogni caso, essendo l'immobile stato oggetto di illecito da parte di terzi, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. doveva essere esclusa dalla ricorrenza del caso fortuito, mentre, in relazione al quarto motivo, aveva sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto delle contraddizioni presenti nella c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla provenienza delle infiltrazioni (che indicava sia nella tubatura di scarico collocata verticalmente tra la parete ed il terrapieno retrostante gli immobili di proprietà degli attori che nella rottura della condotta posta a monte della collina le origini della fuoriuscita dei liquami e delle acque meteoriche), nonché della mancata realizzazione di uno scannafosso nella parte retrostante degli immobili degli attori, tra il terrapieno e gli stessi.
I motivi sono infondati.
Ed invero, con riferimento al terzo motivo, si osserva che l'occupazione del bene immobile da parte di persone non autorizzate se, per un verso, obbligava gli occupanti al risarcimento del danno eventualmente subito da terzi per i danni riconducibili all'uso ordinario (seppur illegittimo) del bene da parte loro, per altro verso, non escludeva la responsabilità del proprietario dell'immobile, ex art. 2051 c.c., nel caso in cui detti danni fossero derivati (come nel caso di specie) da vizi strutturali del bene, salvo dimostrazione da parte di quest'ultimo della riconducibilità del danno ad anomale iniziative degli occupanti, tali da risultare dotate di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (situazione non ricorrente nel caso in esame, né dedotta da alcuno).
Si ritiene, inoltre, che, trattandosi di un bene immobile appartenente all'Amministrazione militare ovvero ad un Ente sicuramente dotato del potere e dei mezzi per procedere allo sgombero del bene in caso di occupazione dello stesso ad opera di immigrati clandestini, il mancato utilizzo di detti mezzi e la protrazione nel tempo dell'occupazione illegittima, nonché il mancato rilievo degli allacci abusivi non poteva che essere frutto della volontà dell'Amministrazione di tollerare dette situazioni, per cui, poiché, così facendo, la stessa aveva accettato i rischi connessi con il mancato controllo e disponibilità dell'immobile, l'occupazione o gli allacci abusivi (che, peraltro, non risultano aver determinato alcuna rottura della condotta fognaria) non potevano assurgere a caso fortuito, né essere idonei ad escludere la custodia del bene da parte del proprietario od interrompere la sussistenza del nesso causale tra il vizio strutturale del bene ed i danni subiti da terzi.
Con riferimento al quarto motivo - premesso che il non ha fornito alcuna prova dell'impossibilità Parte_1 di procedere alla realizzazione dei lavori necessari per la riparazione della condotta nel periodo di occupazione dell'ex Ospedale e che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito - si evidenzia che, nel giudizio n. R.G. 694/2012, il c.t.u. in risposta al quesito “…Verifichi la sussistenza e la causa CP_4 delle infiltrazioni di cui si duole parte ricorrente ed in particolare se provengano dalla condotta allacciata all'Ospedale Militare di Montuliveto”, aveva affermato che: “Durante i sopralluoghi eseguiti si è verificato che nelle proprietà dei ricorrenti sono tutt'ora in atto le infiltrazioni lamentate;
in particolare si è rilevato che nella controparete del vano di ingresso” dell'interno n. 15 “è ben visibile un continuo scorrimento di liquidi che percolano fino alle fondazioni del fabbricato”; “Dette percolazioni hanno prodotto la formazione di evidenti muffe ed efflorescenze”; “Nella cameretta della figlia dei ricorrenti e nel bagno, posti al piano terreno […] della limitrofa proprietà sempre dei ricorrenti (interno n. 14) sono state rilevate evidenti muffe ed efflorescenze”; “Quanto sopra descritto è causato dalle infiltrazioni provenienti dalla condotta descritta al paragrafo precedente che, dalle videoispezioni eseguite, appare deteriorata in più parti con conseguenti sversamenti nel terreno circostante”; “i deterioramenti interessano i seguenti tratti: - in prossimità della fossa biologica dell'ex Ospedale Militare la maggior parte della condotta in cemento è rotta alla base […]; - nel tratto successivo verso valle […] la condotta presenta cedimenti e rotture sia alla base che alla parte superiore
[…]; - nell'ulteriore tratto successivo verso vale, in prossimità della proprietà dei ricorrenti, la condotta presenta un'evidente spaccatura”; “I suddetti deterioramenti consentono ai liquidi e liquami di infiltrarsi nel terreno e, percolando, arrivare fino alla proprietà dei ricorrenti”, mentre, nel giudizio di primo grado, il c.t.u.
Barbieri, con riferimento all'appartamento di proprietà degli appellati contraddistinto con l'interno n. 14, aveva accertato che: “non sussistono attualmente le infiltrazioni di acqua per la riparazione della tubazione della fognatura citata, ma sono evidenti nel locale bagno la presenza di macchie nel rivestimento in marmo dovute alle copiose infiltrazioni avvenute. Altro punto oggetto di infiltrazioni è la parete della camera adiacente, ma non è stato possibile accertare poiché è stato realizzato una parete in cartongesso, per poter usufruire la camera essendo la parete marcescente nell'intonaco”; “Le infiltrazioni al locale bagno e nel locale camera sopra descritte, sono avvenute per tracimazione dall'appartamento B dal vano locale bagno, che è posto a quota superiore e quindi l'acqua che si riversava nel pavimento del bagno posto anche a quota inferiore rispetto al pavimento dell'appartamento B (interno n. 15), trovava la via di uscita oltre che nel resede esterno dalla parete finestrata, anche e soprattutto nei locali sottostanti: bagno e camera”, nonché, con riferimento a quello contraddistinto con l'interno n. 15, il CTU che “tutti i vani del quartiere sono stati interessati alla copiose infiltrazioni provenienti dalla tubazione della fognatura di scarico, e risulta posizionata tra la parete e il terrapieno retrostante” e che “Le infiltrazioni all'interno del quartiere, sono avvenute per fuoriuscita dei liquami e acqua meteorica dalla tubazione fognatura posizionata verticalmente nella parete di contenimento del terrapieno, precisando che la rottura era a monte della tubazione verticale e quindi i liquami disperdendosi nel terreno causavano le infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare oggetto di perizia”.
Il c.t.u., inoltre, in risposta alle osservazioni critiche del , aveva risposto quanto segue: “Lo scrivente Parte_1
C.TU. ha descritto che sussistono le macchie di infiltrazione e ribadisce che sono compatibili con gli effetti degli sversamenti fognari. Se le macchie di infiltrazioni fossero infiltrazioni attive, cioè con acqua, la causa potrebbe essere il terrapieno retrostante, ma al sopralluogo nulla di tutto questo è stato accertato, ma anzi, le macchie rilevate sono completamente asciutte”.
Dette risultanze, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non evidenziavano alcuna contraddizione in ordine alle cause ed alla provenienza delle infiltrazioni - attribuite in ogni caso alla rottura in più punti della condotta fognaria di proprietà del ed allo sversamento dei liquami e delle acque Parte_1 meteoriche nel terreno limitrofo ai punti di rottura ed in particolare, alla rottura della condotta verificatasi a monte del tratto verticale della tubazione posto tra la parete degli immobili di proprietà degli attori ed il terrapieno retrostante - che erano terminate a seguito della riparazione della condotta, né sono state smentite da allegazioni contrarie da parte dei terzi chiamati nel giudizio di primo grado (ovvero delle persone che avevano effettuato gli allacci abusivi alla condotta, che avevano transattivamente definito la loro posizione con il in corso di causa). Parte_1
Si osserva, inoltre, che, dalla documentazione depositata da (vd doc. 1 e 2 del fascicolo CP_1 CP_2 di parte degli attori in primo grado) risulta che gli immobili in questione, facenti parte di un complesso residenziale che si sviluppa mediante terrazzamenti sulla collina che conduce all'ex Ospedale Militare di
Monte Oliveto, erano stati costruiti da terzi e venduti loro dal precedente proprietario, per cui la mancata realizzazione dello scannafosso tra il tratto verticale della condotta fognaria e la parete degli immobili degli attuali appellati (che, secondo il “avrebbe evitato o quantomeno ridotto le infiltrazioni, con Parte_1 conseguente rilevanza della circostanza ex art. 1227 c.c.”), non poteva rappresentare una condotta di cui i medesimi potevano rispondere in alcun modo.
Con il quinto ed il sesto motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarlo al pagamento delle spese di c.t.u. e di c.t.p. sostenute nel giudizio n. R.G. 694/2012 ed a quello delle spese di lite, di CTU e di CTP del giudizio di primo grado.
In particolare, l'appellante, con riferimento al quinto motivo, ha affermato che il giudice avrebbe dovuto considerare che le spese in questione non erano state poste a suo carico né con l'ordinanza che aveva definito il giudizio n. R.G. 694/2012 né con la sentenza che aveva confermato detta ordinanza in sede di reclamo
(giudizio n. R.G. 12827/2014) e che, dunque, non esisteva titolo per la condanna patita dal in parte Parte_1 qua, né essa poteva costituire oggetto di pronuncia in altro e distinto giudizio quale quello odierno, mentre, in relazione al sesto motivo, aveva sostenuto che il medesimo avrebbe dovuto tener conto del fatto che, essendo state rigettate sia la domanda attorea di risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile sia quella da ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino della condotta fognaria, si era verificata una situazione di reciproca soccombenza parziale, che avrebbe dovuto determinare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il quinto motivo è infondato, mentre il sesto va accolto nei limiti di seguito indicati.
Si rileva, infatti, che i ricorrenti nel ricorso da loro promosso ex art. 1172 c.c., avevano CP_1 CP_2 chiaramente preannunciato la loro intenzione di procedere alla fase di merito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli appartamenti di loro proprietà “sia con riferimento ai costi sostenuti e da sostenere per
l'eliminazione del fenomeno (infiltrativo) descritto e la riparazione dei danni arrecati sia per il mancato o ridotto godimento delle stesse unità immobiliari” - così chiarendo il rapporto strumentale tra il procedimento cautelare finalizzato all'eliminazione della causa delle infiltrazioni mediante l'esecuzione dei lavori di ripristino individuati dal c.t.u. e la successiva richiesta risarcitoria- e che il giudice del cautelare aveva pienamente accolto il ricorso, ordinando al di eseguire, a propria cura e spese, le opere descritte Parte_1 dal c.t.u. nella sua relazione peritale, nonché liquidando le spese di lite in base al principio di soccombenza
(vd doc. 4 e 7 del fascicolo di parte di primo grado), per cui, stante il predetto rapporto Controparte_13 strumentale, il giudice di primo grado, a conclusione del giudizio di merito, aveva correttamente liquidato, anche le spese di c.t.u. e di c.t.p. espletate nel procedimento cautelare, rientrando quest'ultime tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex art. 91 c.p.c..
Tuttavia, con riferimento alle spese processuali del giudizio di merito, va rilevato che, nel caso in esame, ricorreva una ipotesi di soccombenza reciproca, derivante dal fatto che era stata rigettata sia una delle richieste risarcitorie contenute nel capo B) dell'unica domanda proposta dagli attori/odierni appellati ovvero quella relativa alla richiesta di “euro 700 mensili decorrenti dalla data di messa in mora fino alla data di esecuzione dell'ordinanza che ha accolto il ricorso ex art. 1172 c.c. a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, stante il mancato godimento dell'unità immobiliare posta in Firenze, Piazza Pier Vittori
n. 9/int. 15, oltre interessi”, sia quella contenuta nel capo C) della domanda, con cui era stata chiesta la condanna del convenuto al “pagamento della somma di euro 250 per ogni gg di ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino della condotta fognaria di proprietà a decorrere dalla notifica dell'ordinanza ex art. 1172
c.c. o dal diverso termine di giustizia fino alla data di conclusione dei lavori”, per cui la sentenza va riformata sul punto e va disposta la compensazione delle spese di lite del primo grado nella misura del 30% per la reciproca soccombenza parziale da parte di CP_1 CP_2
Non si procede all'esame del settimo motivo di gravame, con cui l'appellante si è lamentato dell'illegittimità del decreto del 02/08/2021, a mezzo del quale il primo giudice aveva provveduto ad integrare il dispositivo dell'impugnata sentenza in punto di spese processuali, in quanto assorbito nella presente decisione.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, e CP_1
sono risultati vittoriosi con riferimento alla prima domanda risarcitoria, per cui le spese Controparte_2 dei due gradi, previa compensazione delle stesse nella misura del 30% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico dell'appellante sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal
23.10.2022), con distrazione in favore dell'avv. Stefano Bianchi, dichiaratosi antistatario.
La compensazione va applicata anche alle spese sostenute per la c.t.u. e la c.t.p., che rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c..
Pertanto, applicato lo scaglione compreso tra euro 52.000,01 e 260.000,01 in considerazione del valore del decisum e dell'impegno difensivo prestato (medio), si devono liquidare, per il primo grado, la somma di euro
9.401,00 per compenso professionale (euro 13.430,00 x 70%), oltre accessori di legge, nonché quelle di euro
2.504,03 (euro 3.577,19 x 70%) per spese di c.t.u. e di euro 1.540,00 (euro 2.200,00 x 70%) per spese di ctp, oltre accessori di legge e, per il secondo grado, euro 10.021,90 per compenso professionale (euro 14.317,00 per 70%,), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 1994/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 20.7.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dal , dichiara compensate nella Parte_1 misura del 30%, in ragione della reciproca soccombenza parziale, le spese di lite, di c.t.u. e di c.t.p. del giudizio di primo grado;
- condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_1 nei due gradi di giudizio, che liquida, previa compensazione delle stesse nella misura del CP_2
30%, per il primo grado, nell'importo di euro 9.401,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, nonché nell'importo di euro 2.504,03 per spese di c.t.u. ed euro 1.540,00 per spese di ctp, oltre spese accessorie ed interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo e, per il secondo grado, di euro 10.021,90 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Bianchi, dichiaratosi antistatario.
Così decisa in Firenze il 6.6.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.