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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6611/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6611/2016 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Francesco Davide SPADA;
ATTRICE
contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Bianca MELLUSO
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonietta DI STEFANO;
CONVENUTA
e nei confronti di
Controparte_3
, con sede legale in Milano, corso Italia n.13
[...]
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
patrocinio dell'avv. Massimiliano SCIPIONI e dell'avv. Domenico DI STEFANO
TERZA CHIAMATA
e di con sede legale in San Cesario (MO), Corso Controparte_4
Libertà n. 53 (C.F. e P. IVA: ), in persona del Presidente e legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea PELLEGRINI e dell'avv.
Dario ZIMMARDI
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 29.07.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie e le lesioni riportate da essa attrice e gli inadempimenti ascrivibili ai convenuti;
in particolare, chiedeva dichiarare che dall'intervento cui era stata sottoposta nel
2013 erano derivati ad essa attrice postumi permanenti ed un danno biologico nella misura almeno del 40%, con permanente inabilità specifica lavorativa;
parte attrice chiedeva condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, anche ex artt. 2056 e 2059 c.c. e 185 c.p., ivi compresi il danno patrimoniale, il danno biologico, il danno da perdita specifica della capacità lavorativa, il danno estetico, da liquidarsi in euro 250.000,00
o altra somma ritenuta congrua;
parte attrice chiedeva altresì condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni alla vita di relazione, del danno esistenziale e del danno morale, in via equitativa;
infine, parte attrice chiedeva condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno derivante dalla totale assenza di informazioni sulla attività sanitaria e, in sostanza, per pagina 2 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
mancanza di consenso informato.
La difesa di esponeva che l'attrice, nel gennaio 2013, si era si era Parte_1
sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica estetica al seno presso la , Controparte_2
eseguito dal dott. , per risolvere un problema di ptosi mammaria bilaterale. CP_1
L'intervento consisteva in "capsulectomia radiale, rimozione protesi, mastopessi verticale, mastoplastica additiva subpettorale".
Tuttavia, l'intervento non solo non aveva raggiunto il risultato desiderato (aumento del volume del seno e miglioramento estetico), ma aveva anche causato all'attrice danni estetici (cicatrici, asimmetria, riduzione volumetrica) e funzionali (dolore persistente, limitazione dei movimenti).
Inoltre, parte attrice lamentava totale assenza di un consenso informato.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la responsabilità dei convenuti doveva considerarsi sia contrattuale (ex artt. 1218, 1228, 2230 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione del dovere di informazione, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.
§§§§§
costituitosi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, dichiarare Controparte_1
improcedibile la domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria
(risultando formulate in sede di mediazione richieste diverse da quelle formalizzate con la citazione); sempre in via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio del terzo,
AG di Assicurazioni con condanna della medesima terza Controparte_4
chiamata in causa a tenerlo indenne in caso di condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice.
Nel merito, parte convenuta chiedeva rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
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La difesa del convenuto rassegnava che l'intervento del 2013 era un intervento riparatore volto a correggere i danni causati da due precedenti interventi chirurgici eseguiti da altro medico
(dott. ) nel 2002 e 2006, che avevano avuto esiti disastrosi. Per_1
Quanto al contestato mancato raggiungimento del risultato, la difesa sosteneva che le protesi utilizzate (400 cc) erano quelle indicate in cartella clinica, atto pubblico, con le conseguenze giuridiche ex art.2700 c.c., specificando altresì che la scelta della dimensione delle protesi era una prerogativa del chirurgo, sostenendo che protesi maggiori sarebbero state controindicate.
La difesa del convenuto, ancora, contestava l'asimmetria, il dolore e la limitazione funzionale, sostenendo che questi erano preesistenti all'intervento del dott. , causati dai precedenti CP_1
interventi.
Secondo la difesa, anzi, l'intervento del dott. aveva migliorato l'asimmetria, per CP_1
quanto tecnicamente possibile, ed il riacutizzarsi di tali problemi poteva essere dovuto a contrattura capsulare, complicanza imprevedibile.
La difesa contestava le cicatrici visibili, evidenziando come le foto prodotte dall'attrice fossero risalenti ad epoca immediatamente successiva e prossima all'intervento del 2013 e che la cicatrizzazione costituiva un processo soggettivo, con effetti che si attenuano nel tempo, concludendo sul punto che la era consapevole della presenza di cicatrici da Pt_1
mastopessi.
Quanto alla eccepita mancanza di informazione, ne veniva contestato il fondamento richiamando al riguardo il modulo sottoscritto, specificando che la paziente era perfettamente a conoscenza, anche a causa dei consulti medici svolti in precedenza, di tutti i rischi e le conseguenze dell'operazione, che non potevano essere del tutto eliminate a causa della situazione di partenza, compromessa da interventi precedenti.
Veniva contestata la quantificazione del danno biologico nella misura del 40%, considerata abnorme, identica a quella richiesta in un precedente giudizio in cui erano presenti anche danni al setto nasale, così come la fondatezza della richiesta di risarcimento per la perdita della pagina 4 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
capacità lavorativa specifica (modella), attività che la aveva già interrotto nel Pt_1
2006.
§§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della AG assicurativa
[...]
ed eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancata Controparte_3
partecipazione dell'attrice al tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito, in via preliminare, la difesa della società chiedeva l'estromissione della CP_2
per difetto di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto integrale delle domande
[...]
attoree.
In via ulteriore subordine, la difesa della società chiedeva la riduzione delle richieste risarcitorie e, in caso di condanna solidale, l'accertamento della responsabilità esclusiva del dott. , con diritto di regresso della nei suoi confronti. CP_1 CP_2
La difesa della società, in ipotesi di condanna, chiedeva limitarsi la quota a proprio carico nei limiti eventualmente accertati, dichiarando il diritto della Casa ad essere manlevata da CP_2
Controparte_3
§§§§§
ASSICURATRICE i costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, Controparte_4
dichiararsi inammissibile la domanda di responsabilità avanzata dalla Controparte_2
nei confronti del dott. ovvero, in via subordinata, disporne la separazione e la
[...] CP_1
rimessione al giudice del lavoro;
sempre in via preliminare, in caso di mancato accoglimento della predetta eccezione, veniva chiesto il rigetto della domanda svolta dalla nei CP_2
confronti del dott. in quanto infondata, tenuto conto della natura subordinata del CP_1
rapporto di lavoro.
La difesa della AG chiedeva il rigetto di eventuale domanda di rivalsa proposta da pagina 5 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
contro il chirurgo. Controparte_3
Nel merito, veniva chiesto il rigetto della domanda proposta dalla , accertando, Pt_1
comunque, che la polizza prestava copertura assicurativa di primo rischio Controparte_3
non solo in favore della Struttura Sanitaria ma anche in favore del personale medico e quindi del dott. . CP_1
Quanto al rapporto assicurativo con il convenuto , la difesa della AG eccepiva CP_1
l'inoperatività della polizza, o in subordine la sussistenza di sola garanzia a secondo rischio;
in via ulteriormente subordinata, eccepiva la operatività dei limiti e delle esclusioni indicate in polizza.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo, in Controparte_3
via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata in causa formulata dalla per decadenza e mancato rispetto dei termini di legge, con conseguente Controparte_2
estromissione dal giudizio o, in subordine, rigetto delle domande di chiamata in causa;
in via ulteriormente preliminare, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del giudizio per mancata comparizione dell'attrice all'incontro di mediazione del 17/09/2014 e per mancata convocazione della stessa;
ancora in via preliminare, chiedeva accertarsi il difetto di legittimazione CP_3
passiva per mancanza di copertura assicurativa in relazione ai fatti oggetto di causa, in quanto relativi a chirurgia estetica (esclusa dalla polizza) ed essendo, comunque, la polizza CP_3
operante solo a secondo rischio, con conseguente estromissione della stessa;
CP_3
Nel merito, la difesa della AG chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dalla
; in subordine, chiedeva accertarsi sola responsabilità del medico, con operatività Pt_1
della polizza esclusivamente a secondo rischio e con franchigia di Euro 50.000,00; in ogni caso, chiedeva accertamento delle singole responsabilità e graduazione delle colpe in caso di corresponsabilità;
§§§§§
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In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c. e, con ordinanza del
15/18.12.2017, veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici medico-legali.
Acquisita la relazione tecnica, con successiva ordinanza dell'01.05.2020 veniva disposto integrarsi la stessa con le risposte ai quesiti posti da una delle parti in causa ( , CP_3
veniva ammessa la richiesta di prova testi articolata da parte attrice e venivano rigettate le altre richieste istruttorie.
All'udienza del 28.06.2021 si procedeva alla escussione dei due testimoni indicati dalla difesa di parte attrice ( e rispettivamente madre e fratello Testimone_1 Testimone_2 dell'attrice).
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la difesa di parte attrice chiedeva acquisirsi la relazione tecnica depositata nell'ambito di differente contenzioso avviato dalla per il risarcimento di danni conseguenti agli esiti di precedenti interventi, da cui Pt_1
risultava, con riguardo alla quantificazione del danno accertato nella misura del 40%, la sussistenza anche di 'danno Biologico relativo anche ad un intervento al naso eseguito nel
2006 contemporaneamente a quello di correzione al seno' (cfr. pag.35 della relazione tecnica dei CTU che avevano evidenziato che 'sarebbe utile acquisire la C.T.U. a suo tempo eseguita').
Posto che le difese dei due convenuti e di una delle due Compagnie si sono opposte alla ammissione della produzione, venivano fissate specifiche udienze ed autorizzato il deposito di note tecniche, all'esito delle quali, con ordinanza dell'11.03.2024, veniva rigettata la richiesta di acquisizione della relazione in quanto tardiva;
la richiesta non veniva accolta nemmeno con riferimento agli ulteriori possibili profili evidenziati dalla difesa di parte attrice (artt.118, 210 o
218 c.p.c.) in quanto
- i poteri ex art.118 c.p.c. hanno ad oggetto 'ispezioni' che risultano estranee alla tematica in esame;
- i poteri ex art.210 c.p.c. non possono comunque sopperire alla inerzia della parte che pagina 7 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
avrebbe potuto operare in termini la produzione o formalizzare al terzo formale richiesta di acquisizione rimasta inevasa fino allo spirare dei termini ex art.183 c.p.c.;
- i poteri ex art.218 c.p.c. possono essere attivati 'su istanza di parte' per 'ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento', situazione inversa a quella in esame (in cui parte attrice chiede acquisirsi un documento di cui è in possesso essa stessa);
con la stessa ordinanza veniva disposto procedersi ad ulteriore integrazione da parte dei C.T.U.; la relazione veniva depositata in data 18.06.2024.
Indi, all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 29.07.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Con le comparse conclusionali, la difesa di parte attrice ha depositato una fattura (quella relativa alle protesi dell'intervento del gennaio 2013); con le memorie di replica, la difesa del convenuto ha depositato ordinanza di archiviazione del procedimento a carico del CP_1
predetto per i reati di cui agli artt.476 e 640 c.p..
Le produzioni, avuto riguardo allo stato del procedimento, devono considerarsi inammissibili.
§§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale fatta valere nei confronti delle parti convenute, a vario titolo, in dipendenza di sostenuta 'responsabilità dei medici intervenuti nelle cure del caso, in ordine alla negligente, imperita ed inadeguata esecuzione della prestazione medica nei confronti dell'attrice, nonché in ordine alle irreparabili conseguenze che ne sono derivate alla stessa' (cfr. atto di citazione, pag.3).
§§§§§
La eccezione preliminare di tardività della chiamata in causa di è Controparte_3
infondata.
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Ed invero, la difesa della risulta costituita in data 26.07.2016 (cfr. dati emergenti CP_2
dal fascicolo telematico) in relazione a citazione per il successivo 19.09.2016.
Risulta, quindi, rispettato il termine di venti giorni prima rispetto alla data di citazione in giudizio.
Il dato riportato dalla difesa della AG (02.08.2016) per sostenere la fondatezza della eccezione non corrisponde al dato ricavabile dal fascicolo telematico (si ribadisce: 26.07.2016:
'depositata chiamata di terzo da Avv. Maugeri Daniela Rosamaria')
§§§§§
La eccezione preliminare di improcedibilità per mancato corretto avvio di mediazione non è fondata.
La difesa di ha contestato che le richieste formulate in sede di conciliazione Controparte_1
erano parzialmente diverse e, in particolare, non era stata formulata richiesta risarcitoria fondata su sostenuta mancanza di consenso informato.
La condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta posto che il presente giudizio è stato preceduto da avvio di mediazione con contestazione dei fatti, in concreto le vicende legate all'intervento del 2013 ed ai sostenuti profili di danno, in relazione ai quali la domanda collegata alla mancanza di consenso può ritenersi connessa e tale, quindi, da non inficiare la sufficienza della iniziativa antecedente all'avvio del contenzioso in sede giudiziaria
§§§§§
Anche la eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa della convenuta e CP_2
da è infondata. Controparte_3
Ed invero, la mancata partecipazione dell'attrice non inficia la sufficienza del procedimento ai fini della procedibilità ma può incidere in sede di regolamentazione delle spese di lite.
§§§§§
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Procedendo con il merito della contestazione, in corso di causa sono stati svolti accertamenti medico legali i cui risultati risultano offerti in prima battuta nella relazione depositata in data
29.11.2018 e nelle connesse risposte alle osservazioni depositate in pari data.
I C.T.U. nominati dal Tribunale, con la relazione tecnica sopra indicata, dato atto di avere proceduto anche a visita di dopo avere Parte_1
- passato in rassegna tutta la documentazione evidenziando i profili di maggior rilievo;
- analizzato i singoli passaggi del trattamento sanitario, evidenziando anche le pregresse vicende (due interventi risalenti al 2002 e 2006 nella stessa sede);
- esposto i principi scientifici in tema con riguardo ai tipi di intervento praticati;
tenendo conto della descrizione dell'intervento del 10.01.2013 quale risultava dalla cartella e dei successivi esami strumentali eseguiti dalla (R.M. del 17.05.2013; ecografia Pt_1
mammaria del 20.02.2014), evidenziavano in primo luogo che:
l'ecografia pre-intervento eseguita il 07/09/2011 evidenziava una normale distribuzione del tessuto ghiandolare, mentre la R.M. eseguita post-intervento e precisamente in data
17/05/2013, evidenziava un depauperamento del tessuto ghiandolare da compressione, e
l'ecografia del 20/02/2014 evidenziava la presenza di una tasca sinistra inadeguatata
e, sulla base dei superiori elementi, affermavano che
Quindi, a seguito dell'intervento eseguito nel 2013 si era verificato un depauperamento massivo del tessuto ghiandolare.
Procedendo con la analisi della documentazione in atti e confrontandola con quella relativa all'intervento, i C.T.U. rappresentavano che
Dall'esame eseguito e descritto in cartella dal Dott. si sottolinea la presenza di scalini e CP_1
pieghe,
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evidenziando che quanto sopra non trovava riscontro né nei precedenti esami strumentali né nella documentazione preoperatoria dello stesso dott. ; segnatamente, i C.T.U. CP_1
evidenziavano quanto alla '…presenza di scalini e pieghe' che,
due anni prima dell'intervento (07/09/2011) il Dott. non segnalava in ecografia. Per_2
Inoltre, si descrive una contrattura capsulare di 3°-4° grado secondo che molti casi Per_3
risulta essere evidente (Fig. 10 – tratta da “Mastoplastiche estetiche” di pag. 56, Per_4
edito da SEE ), mentre viceversa, dalle fotografie preoperatorie realizzate dal Dott. CP_5
, non si apprezza “visivamente” quanto descritto'. CP_1
I C.T.U. procedevano, quindi, al raffronto fra l'esito della visita della , eseguita in Pt_1
corso di operazioni tecniche e documentata fotograficamente, con quanto risultava dalla cartella redatta dal dott. nel 2013, rilevando CP_1
'che il lavoro eseguito dal Dott. presenta delle incongruenze: CP_1
1)--- Differenza di interpretazione valutativa fra le foto preoperatorie eseguite dal Dott. prima dell'intervento e quanto descritto in cartella clinica. CP_1
Risulta evidente che la paziente presentava un CAC 0 e PAR 2 con probabile assenza di contrattura capsulare od al massimo di grado lieve e non come diversamente descritto
2)--- L'effetto estetico postoperatorio all'intervento del Dott. è CP_1
disarmonico, soprattutto quando la solleva le braccia con movimento Pt_1
per lo più dolente
3)--- Asimmetria delle due mammelle
4)--- Il complesso areolo-capezzolo destro risulta alto, rispetto ai parametri anatomici
5)--- Le mammelle presentano uno scarso polo inferiore, quando sappiamo che normalmente dovrebbe rappresentare il 60% della mammella intera
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6)--- Le mammelle non “mostrano” l'aumento di volume richiesto dalla paziente
e descritto dallo specialista, malgrado inserimento di protesi di 400 cc., per come riportato in cartella clinica
7)--- Intervento di mastopessi verticale eccessivo, viste le foto preoperatorie della
SI. e visto l'esempio riportato dal Dott. Pt_1 Per_4
8)--- Cicatrici verticali diastasate ed indebolite per eccesso di trazione sulle stesse.
Sulla base di quanto sopra, i C.T.U., dopo avere evidenziato la natura dell'intervento realizzato dal dott. ('tale tipo di intervento è di natura estetica, quindi con obbligo di risultati'), CP_1
hanno in primo luogo rassegnato che
…sarebbe stato opportuno eseguire un intervento di semplice sostituzione di protesi mammarie con una misura più grande, rendendo il “seno florido”, come sembrerebbe essere stato richiesto dalla paziente. La via d'accesso sarebbe potuta essere periareolare o dal solco inframammario, a seconda di dove era posizionata la vecchia cicatrice, dopo rimozione della capsula protesica
In concreto, quindi, i C.T.U. hanno ritenuto la sussistenza di specifici profili di censura nell'operato del dott. . CP_1
Quanto alle conseguenze, i C.T.U. hanno con chiarezza
1) dato atto che la situazione della risultava già pregiudicata dall'esito di Pt_1
due precedenti interventi che, in dipendenza di accertati profili di responsabilità medica, avevano determinato, in uno a conseguenze derivanti da diverso intervento di rinoplastica, danni permanenti nella misura complessiva del 40%;
2) rassegnata la opportunità (utilità) di acquisire la relazione tecnica depositata nell'ambito del diverso e precedente giudizio onde verificare, nella quantificazione complessiva del 40%, quanto fosse stato attribuito agli interventi al seno e quanto pagina 12 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
all'intervento al naso.
Tuttavia, i C.T.U. hanno ribadito che
le scelte operate dal Dott. , siano censurabili per i motivi già esposti al punto 1) in CP_1
quanto sarebbe stato difficile realizzare una emendabilità del danno relativa ai precedenti interventi come da lui stesso acclarato nella relazione medico-legale redatta congiuntamente alla Dott.ssa nella difesa della SI.ra Persona_5 Pt_1
contro il chirurgo che aveva eseguito i due precedenti interventi del 2002 e del 2006
e, pur dando atto della difficoltà di quantificazione degli esiti a carattere permanente imputabili alla azione del dott. (in dipendenza del già accertato danno nella misura del 40%, CP_1
però comprensivo degli esiti di rinoplastica), hanno però affermato senza margini di dubbio che
nel contempo risultano evidenti gli errori commessi nel corso dell'intervento del gennaio del 2013 i cui esiti, in atto consolidati, dato il tempo trascorso, sono certamente permanenti e consistenti in
- un dislivello dei capezzoli di circa 1 cm. con asimmetria delle mammelle rispetto alla posizione del CAC
- e presenza di cicatrici verticali diastasate rispettivamente di cm.
4.1 a destra e di cm.
2.1 a sinistra nella loro larghezza massima
- ma soprattutto il depauperamento massivo del parenchima ghiandolare mammario.
I C.T.U. hanno, quindi, con chiarezza individuato nei postumi sopra specificamente indicati un danno differenziale da considerarsi ulteriore 'rispetto a quanto risulta derivato dagli interventi eseguiti nel 2002, ma soprattutto nel 2006 ad opera di altro sanitario' e, considerando specificamente ed oggettivamente unicamente i postumi sopra indicati, i C.T.U. hanno quantificato un danno biologico inteso come alterazione dell'integrità psico-fisica della persona quantificabile nella misura del 13% (tredici per cento) rispetto alla totale,
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escludendo con esclusivo riferimento ai profili in questione la sussistenza di alcun periodo di inabilità temporanea assoluta o parziale.
I C.T.U. hanno, infine, concluso, quanto ai rapporti fra struttura e medico, escludendo responsabilità dirette della ('nessuna censura può essere mossa alla CP_2 [...]
dove si è svolto l'intervento chirurgico nel gennaio 2013 in quanto non Controparte_6
sono imputabili alla stessa disservizi, carenze gestionali né organizzative né strumentali').
§§§§§
I rilievi mossi dalla difesa di parte attrice, da quella del convenuto e da quella di CP_1
puntualmente riscontrati dai C.T.U. con la risposta alle note Controparte_7
critiche depositata in uno alla relazione principale, consentono di chiarire ulteriormente le conclusioni offerte.
I C.T.U., in particolare, hanno in modo estremamente comprensibilmente chiarito che le foto offerte da parte attrice, raffigurante la , possono collocarsi in epoca compresa fra Pt_1
l'intervento del 2006 e quello del 2013 in quanto 'osservando l'immagine laterale è possibile osservare un polo superiore abbastanza pieno rispetto all'inferiore, tale da far presumere la presenza di una protesi' (cfr. pag.2 delle risposte) ed hanno in termini chiari ed oggettivi ribadito che il 'danno biologico differenziale del 13%' era stato riconosciuto non in maniera
'…atecnica, ascientifica ed aneddotica' ma con specifico riferimento alle conseguenze riscontrate con riguardo al 'dislivello dei capezzoli con asimmetria delle mammelle, (al)le cicatrici diastasate ed (al) depauperamento massivo del parenchima ghiandolare' (cfr. pagg.3-
4 delle risposte).
Anche le censure svolte in relazione alle valutazioni operate di C.T.U. utilizzando la R.M. e l'ecografia risultano condivisibilmente superate avendo i C.T.U. specificato che
…non si sono comparati i due esami, ma l'esame di entrambe le indagini strumentali porta a poter affermare, con un alto grado di probabilità, che si sia verificato un depauperamento del tessuto ghiandolare mammario come conseguenza dell'intervento eseguito nel 2013 a fronte
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anche dei due precedenti interventi del 2002 e del 2006. Inoltre, la R.M.N. del 2013 evidenzia chiaramente anche uno scorretto posizionamento della protesi con un evidente “fuori asse” tra la proiezione maggiore della protesi ed il capezzolo (Linee Guida suggerite da “SICPRE”).
§§§§§
Anche con riferimento ai rilievi svolti dal C.T.P. della Parte_2
che avevano sostenuto e valorizzato i dati emergenti dalla cartella clinica con riferimento alle valutazioni del C.T.U. riguardanti le foto preoperatorie, i C.T.U. hanno chiarito che, essendo evidente ed ovvio che non avevano effettuato visita della prima del 2013, Pt_1 avevano utilizzato le foto offerte dallo stesso dott. , da cui risulta che 'se attentamente CP_1
esaminate, fanno intendere che siano state eseguite dopo la mastoplastica additiva, poiché il polo superiore risulta più “pieno”', ed hanno avuto modo ulteriormente di evidenziare le carenze strutturali della cartella che, a fronte di sostenuta contrattura capsulare di 3°-4° grado
Baker e difetto di CAC2 e PAR3, non risultava avere allegati rilievi fotografici preoperatori specifici, gli unici essendo quelli offerti in giudizio dal dott. che risultavano CP_1
'sicuramente eseguite ad arte').
I C.T.U. hanno ulteriormente evidenziato che 'le mammelle esaminate nel caso de quo non sembravano presentare un volume da 400 cc. ed inoltre, la stessa delle misure Parte_3 diverse, rispetto la dimensione che la protesi scelta dal Dott. dovrebbe avere'. CP_1
Ancora più chiaramente, i C.T.U. hanno sottolineato e giustificato in termini scientifici la censura alla tecnica utilizzata dal dott. nel caso specifico evidenziando che CP_1
'…in una paziente già sottoposta a due interventi chirurgici, come nel caso della SI.ra
, si dovrebbe sempre utilizzare il concetto del “minum laedere”, anche perché, Pt_1
ritornando alle foto pre-operatorie presentate dalla paziente (e non dal sanitario) non ci sarebbero stati i presupposti'
e specificando ulteriormente che pagina 15 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Tra l'altro si precisa che una “mastopessi verticale con additiva restromuscolare” tende a “stringere” il polo inferiore, riducendolo, potendo causare alterazioni, così come successo, sulla cicatrice verticale e, talora, sulla periareolare. Viceversa, una sostituzione di protesi avrebbe evitato quanto detto migliorando l'aspetto estetico, come richiesto dalla Pt_1
Quanto alle asimmetrie, i C.T.U. hanno richiamato i risultati riscontrati, in contraddittorio, durante la visita collegiale da cui era emerso 'il “difetto” dei poli inferiori e dell'asimmetria fra le due mammelle già in posizione di riposo'.
Infine, quanto ai rilievi del C.T.P. della AG, i C.T.U. concordavano con la quantificazione del danno conseguente a pregiudizio estetico nel range 6-9% ma ribadivano che la quantificazione nei termini di cui alla relazione (13%) 'è anche comprensiva del depauperamento del parenchima ghiandolare mammario che è cosa ben più grave del semplice pregiudizio estetico e che, quindi, ha portato a riconoscere un Danno Biologico del 13%'.
§§§§§
Procedendo con i rilievi svolti dai C.T.P. di parte attrice, i C.T.U. hanno in primo luogo stigmatizzato che in sede di visita collegiale e di operazioni tecniche, sebbene più volte sollecitati in tal senso, i C.T.P. non avevano eccepito alcunché sulle modalità seguite, ed hanno quindi sostenuto la irrilevanza della dismorfia della CAC avendo comunque considerato la asimmetria in toto della mammella.
Quanto alla quantificazione del danno, i C.T.U. hanno con chiarezza sottolineato di avere potuto utilizzare solo la documentazione ritualmente versata in atti ed hanno correttamente respinto ogni considerazione critica che avrebbe potuto trovare risposta o che si giustificava solo disponendo eventualmente della relazione tecnica del precedente giudizio di responsabilità per gli interventi del 2002 e del 2006 proprio perché trattavasi di documentazione non acquisita né conosciuta ('di cui questo collegio peritale non ha contezza').
§§§§§
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Con la relazione integrativa sollecitata con la ordinanza dell'01.08.2020, depositata il successivo 05.08.2020, i C.T.U. hanno offerto chiarimenti anche ai rilievi provenienti da
. Controparte_3
I C.T.U., sottolineato che la AG non aveva ritenuto di partecipare alle operazioni tecniche né di depositare osservazioni alla prima stesura della relazione, rappresentavano che
'da nessuna parte la dimensione delle protesi sostituite dal Dott nel secondo Per_1
intervento, né il Dott. indica quale protesi e misura stesse rimuovendo, durante CP_1
l'intervento da lui eseguito'.
Inoltre, chiarivano di non avere mai qualificato, contrariamente a quanto in modo suggestivo fatto dai legali della AG, la ptosi come una patologia.
Quanto agli esami strumentali utilizzati per operare le valutazioni, i C.T.U. richiamavano quanto già rassegnato e specificavano ancora una volta che '…quanto descritto in cartella clinica dallo stesso sanitario (nota: vale a dire dal dott. ) riguardo la condizione CP_1 preoperatoria' risultava 'differente dalle foto mostrate dalla dopo il secondo Pt_1
intervento eseguito dal Dott. e ribadivano che 'il risultato estetico finale non può Per_1 ritenersi giustificabile in alcun modo'.
§§§§§
Infine, quanto alle operazioni tecniche, con la seconda integrazione sollecitata ai C.T.U. con l'ordinanza dell'11.03.2024 e con le connesse risposte ai rilievi di parte, i professionisti incaricati dal Tribunale hanno definitivamente chiarito di avere potuto disporre di rilievi fotografici raffiguranti la in epoca antecedente all'intervento del 2013 (non del Pt_1
2016, così rettificando anche l'errore materiale contenuto a monte nella ordinanza), rilievi fotografici inseriti alla pagina 29 della relazione, che erano ovviamente 'diversi' da quelli effettuati in sede di operazioni tecniche (e inseriti alle pagg.19-22 della relazione) e che consentivano di operare le specifiche valutazioni sulla situazione della fra quella Pt_1
antecedente e quella successiva all'intervento del dott. . CP_1
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Sulla riferibilità delle foto alla persona di i C.T.U. rappresentavano che le Parte_1 stesse erano state utilizzate 'in quanto facenti parte integrante della documentazione in atti e non risulta che siano mai state contestate dalle parti': le considerazioni sono del tutto corrette dal punto di vista giuridico, risultano anche queste – come tutte le altre – pienamente condivisibili e consentono di considerare del tutto destituita di fondamento anche la contestazione in esame.
I C.T.U., ad ulteriore e definitivo chiarimento, rassegnavano che dai rilievi fotografici (quelli raffiguranti la situazione antecedente e quelli effettuati in sede di operazioni tecniche) risultava una situazione della 'diversa' 'anche per quanto riguarda il depauperamento del Pt_1
parenchima mammario', così ulteriormente confermando i risultati offerti con la relazione tecnica principale.
Quanto alle foto offerte dalla ed utilizzate dai C.T.U. deve evidenziarsi che la Pt_1
riferibilità delle stesse alla attrice non è stata mai contestata e, anzi, la difesa di le ha CP_1
esplicitamente considerate come raffiguranti la contestando la mancanza di Pt_1
datazione certa (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione).
§§§§§
Infine, i C.T.U., rispondendo a rilievi aventi ad oggetto più specificamente il valore della cartella clinica, avevano modo di rassegnare che quella relativa all'intervento del dott.
doveva considerarsi, da un punto di vista medico-legale, come incompleta e, quindi, CP_1
'reticente':
'…è altrettanto vero che ci troviamo di fronte a nostro avviso, ad una cartella clinica incompleta (reticente) in quanto in un intervento di chirurgia estetica dove vige l'obbligo di risultati, nella stessa dovrebbero essere inserite delle foto pre intervento che, nel caso de quo non risultano essere presenti'.
§§§§§
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Le incertezze sulla quantificazione di un danno 'differenziale' nella misura del 13% su cui sono state svolte, secondo diversa prospettiva, argomentazioni critiche dalla difesa di parte attrice (che ha sostenuto un danno 'differenziale' superiore) e dalle altre difese (che hanno sostanzialmente sostenuto, in mancanza di dati oggettivi sulla quantificazione del precedente danno, che non poteva pervenirsi in questa sede ad alcuna quantificazione di danno ulteriore), derivano dall'equivoco secondo cui i C.T.U. avrebbero operato una quantificazione procedendo, quale punto di partenza, dal danno specificamente riferibile al seno che sarebbe stato operato e quantificato nel precedente giudizio.
Dalla analisi della relazione tecnica risulta evidente che i C.T.U. si sono mossi lungo diversa direttrice e, correttamente, dopo avere rassegnato come, sulla base della documentazione ritualmente acquisita, non fosse possibile individuare la quantificazione specificamente riferibile al danno permanente derivante dai precedenti interventi al seno, hanno condivisibilmente proceduto ad una quantificazione del danno, ulteriore e, solo in questo senso,
'differenziale' derivante dalla condotta, ritenuta censurabile, del dott. e dai sicuri CP_1
effetti che oggettivamente essi hanno ritenuto di potere individuare all'esito dell'intervento del
2013.
Pertanto, può serenamente affermarsi che la quantificazione del danno derivante dalla condotta del dott. può sicuramente attestarsi, quanto meno, nella misura del 13% cui hanno CP_1
fatto riferimento i C.T.U. tenendo conto esclusivamente degli effetti negativi sulla derivanti dalla condotta del dott. ed ulteriori rispetto alle conseguenze Pt_1 CP_1
astrattamente sovrapponibili anche con gli effetti negativi dei precedenti interventi del 2002 e del 2006.
Quanto a possibili esiti di natura permanente, in tal senso più specificamente qualificabili
'differenziali', derivanti dall'intervento del 2013 rispetto agli esiti derivanti dagli interventi del
2002 e del 2006, questi ultimi, come più volte detto, complessivamente quantificati nella misura del 40% conglobando, però, anche gli esiti negativi di rinoplastica, deve concludersi nel pagina 19 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
senso che, sulla base della documentazione ritualmente acquisita nel corso del presente giudizio, non vi è prova né possibilità di quantificazione, non avendo parte attrice integralmente ottemperato all'onere a suo carico di documentare tempestivamente, con la produzione della relazione tecnica su cui si fonda la sentenza di condanna della prima iniziativa giudiziaria della , quale fosse stata la quantificazione operata nel diverso giudizio Pt_1
(o con indicazione esplicita del C.T.U., specificando all'interno del 40% la percentuale riconducibile ai due interventi del 2002 e del 2006, o indirettamente, esaminando il tipo di lesioni descritte dal CTU di quel giudizio e dallo stesso quantificate, in uno agli esiti della rinoplastica, nel 40%).
Le argomentazioni svolte dalla difesa di parte attrice con gli scritti conclusivi, rassegnando che i C.T.U. avrebbero considerato, in quel 40%, un danno collegato agli interventi al seno nella misura del 20%, (cfr. pagg. 11 e 21 della comparsa conclusionale) non trova riscontro nella relazione dei C.T.U. del presente giudizio né nelle successive integrazioni.
§§§§§
Quanto alle questioni relative alla cartella clinica ed alla valenza probatoria, va evidenziato che, a fronte dell'obbligo di redazione specificamente disciplinato anche per le Case di Cura private, l'atto redatto per documentare la attività sanitaria prestata fuori da convenzioni con il servizio sanitario presso strutture private non è dotato di fede privilegiata (cfr. in tal senso Trib.
Milano, 30 giugno 2003, in DeJure, secondo cui 'la cartella clinica di una struttura privata che non ha sottoscritto alcuna convenzione con la struttura pubblica non può essere qualificata come atto pubblico. La cartella clinica, invero, è da qualificarsi come atto pubblico solo nel caso in cui sia redatta da un medico di un ospedale pubblico o di una struttura privata convenzionata, vista la delega di pubbliche funzioni conferita in tal caso al soggetto privato dal servizio Sanitario Nazionale, in quanto solo in questo caso essa è esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblicistica dell'attività sanitaria cui si riferisce').
Nel caso specifico non risulta provato né mai nemmeno allegato che la attività di chirurgia pagina 20 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
estetica e riparativa posta in essere presso la di convenuta oggetto del presente CP_2 CP_2
giudizio fosse stata prestata in regime convenzionato.
Pertanto, la cartella deve considerarsi scrittura privata, con tutte le conseguenze in termini di sua limitata valenza probatoria.
Gli specifici rilievi operati dai C.T.U. con riguardo alla mancata allegazione di foto preoperatorie alla cartella clinica documentanti quanto descritto con riferimento alla contrattura capsulare di 3°-4° grado Baker ed al difetto di CAC2 e PAR3 sono pienamente condivisibili sia sotto il profilo della evidente incompletezza del documento, sia sotto il profilo della possibilità, in concreto svolta dai C.T.U., di procedere a valutazioni sul contenuto del documento senza i limiti di cui all'art.2700 c.c..
§§§§§
Con riferimento alle contestazioni relative al cd. consenso, la questione deve considerarsi risolta sulla base della complessiva documentazione in atti e, in maniera determinante, dai pareri dello stesso dott. quale C.T.P. nell'interesse della nel precedente CP_1 Pt_1
giudizio per risarcimento dei danni in cui risultava esplicitato in termini chiari che un risultato estetico riparatore non poteva essere garantito con certezza e, anzi, risultava non agevolmente raggiungibile.
In sostanza, le criticità legate alla esecuzione di un intervento 'riparatore' non possono che considerarsi note alla risultando espresse nel parere dello stesso professionista in Pt_1
veste di C.T.P., con conclusioni sul punto riportate nella stessa sentenza che aveva definito il giudizio.
Le dichiarazioni acquisite dai testimoni escussi, in uno alla documentazione fonografica prodotta da parte attrice, non incidono sulle precedenti conclusioni, dando atto, viceversa, che l'intervento era volto ad ovviare alle problematiche insorte in precedenza ma non che vi fosse stata assicurazione in ordine alla certezza di un risultato specifico e positivo.
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§§§§§
Sulla base della documentazione in atti e delle stesse valutazioni medico-legali provenienti dai
C.T.U., non possono operarsi valutazioni in termini di certezza circa la sostenuta applicazione di protesi inferiori a quelle concordate e, d'altra parte, come ben evidenziato dalla difesa del convenuto, tenuto anche conto delle procedure che accompagnano, in sala operatoria, la applicazione della protesi e le connesse cautele per garantirne la sterilizzazione, non potrebbe individuarsi una ragione plausibile per ipotizzare l'impianto di protesi diverse e contestuale distruzione e perdita di quelle (di 400 cc) la cui etichetta identificatrice era stata applicata alla cartella clinica.
§§§§§
Le questioni legate al consenso ed alle protesi non possono, in conclusione, ritenersi rilevanti in funzione della positiva valutazione della domanda risarcitoria.
§§§§§
Quanto ai postumi, va quindi ribadito come debbano considerarsi corrette le valutazioni operate dai C.T.U. che hanno quantificato un 'un danno biologico inteso come alterazione dell'integrità psico-fisica della persona quantificabile nella misura del 13% (tredici per cento) rispetto alla totale'.
Tale quantificazione, contestata dalle parti nei termini sopra esaminati, va confermata richiamando le argomentazioni con le quali, a più riprese, i C.T.U. hanno adeguatamente risposto in uno alle ulteriori considerazioni sopra rassegnate.
Procedendo con la applicazione delle Tabelle di Milano 2024, secondo orientamento consolidato del Tribunale di Catania, il danno può quantificarsi in euro 42.863,00.
La richiesta di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non può ritenersi fondata non risultando positiva prova che, dopo gli interventi del 2002 e del 2006 e pagina 22 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
della conseguente incidenza, l'attrice aveva proseguito nella attività di lavoro di modella che sarebbe stata, infine, interrotta dopo l'intervento del 2013.
Parte attrice aveva chiesto anche la liquidazione di ulteriori voci di danno non patrimoniale sotto il profilo dei dolori conseguenti all'intervento, dei profili estetici e del danno psichico.
Tenendo conto di quanto complessivamente allegato e, in particolare, della frustrazione conseguente agli esiti negativi di un terzo intervento di tipo estetico, se i primi due profili possono ritenersi inclusi nella quantificazione del danno biologico come sopra quantificato, per i profili psichici può equitativamente considerarsi un aumento personalizzante nella misura del 10%.
Pertanto, risulta un danno biologico risarcibile pari ad euro 47.149,30.
Va osservato, tuttavia, che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno dovrà essere devalutata fino al 10.01.2013 e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pagina 23 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pieno diritto previsti dall'art.1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art.1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III,
14 dicembre 1991, n. 13508)
§§§§§
Quanto al danno patrimoniale, la domanda risulta sostenuta da una scarna allegazione che può testualmente riportarsi:
Tali patologie pregiudicano l'attrice anche sotto il profilo della carriera e della realizzazione professionale e lavorativa. Invero, proprio tali affezioni e inestetismi le precludono la possibilità di esercitare l'attività di modella, con grave danno alla progressione in carriera ed alla realizzazione professionale.
Deve rilevarsi come non risulta sufficientemente provato, a monte, che la , in Pt_1
epoca successiva al 2006, avesse ripreso l'attività di modella e, in ogni caso, non risulta provato che, a fronte di una precedente alterazione del proprio stato conseguente ai due precedenti interventi, gli esiti del terzo intervento abbiano potuto avere una incidenza causale nella sostenuta mancata ripresa dell'attività lavorativa.
La domanda non può trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo di una liquidazione equitativa che, comunque, richiede pur sempre una documentazione (o, comunque, specifici elementi oggettivi) comprovanti la sussistenza del danno (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. III, 27 marzo 2019 n.8442).
§§§§§
Procedendo con la individuazione dei soggetti passivi di tale debito risarcitorio, va senz'altro affermata la responsabilità di vale a dire del medico (specialista in Controparte_1
chirurgia estetica) che, secondo allegazioni non contestate e le risultanze della cartella clinica,
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aveva eseguito l'intervento.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, del danno ne risponde anche la struttura, specificamente la convenuta Controparte_2
Inoltre, deve riconoscersi alla il diritto di regresso nei confronti del sanitario CP_2
nella misura del 50%.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte in ipotesi di eventi antecedenti alla entrata in vigore della legge , come nel caso in esame, secondo Parte_4
cui:
In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del
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relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati
(Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2021 n.29001; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n.28987; Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2023 n. 17405, Cass. civ., sez.
III, 7 novembre 2024 n.28642).
Pertanto, i due convenuti sono tenuti, in solido, al risarcimento del danno in favore di parte attrice;
la , stante la accertata responsabilità del dott. nei termini di cui si CP_2 CP_1
è detto (richiamando quanto rappresentato dai C.T.U. e condiviso da questo giudice), ha diritto di regresso nei suoi confronti nella misura del 50%.
§§§§§
Deve, quindi, procedersi con l'esame delle domande di manleva.
dopo avere premesso che il dott. aveva Controparte_4 CP_1
stipulato i seguenti due contratti:
- uno in data 27.02.2013, polizza n. 019029480968 (cfr. documento 2);
- un altro il successivo 26./02.2014, nuova polizza n. 336029550280 (documento 1 di parte attrice)
e, ancora, che
- la denuncia di sinistro era pervenuta il 05.07.2013 (documento 3);
sosteneva che 'il contratto astrattamente operante sarebbe il primo essendo l'unico in vigore alla data del 05.07.2013'.
Ciò premesso, la difesa della AG ha formulato le seguenti eccezioni sulla base delle seguenti previsioni:
1) art.16 punti 2 e 3 del contratto: il contratto avrebbe trovato applicazione a secondo rischio ove il professionista risultava avere eseguito una prestazione presso una pagina 26 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
struttura sanitaria che aveva una propria copertura assicurativa;
2) art.2 del contratto: il contratto avrebbe trovato applicazione a secondo rischio in presenza di polizze per il medesimo rischio;
3) art.17 delle condizioni generali di contratto, per violazione degli obblighi informativi in quanto, al momento della stipula, il professionista era a conoscenza della situazione di criticità con la paziente, con conseguente esclusione della operatività ex art.1892 c.c.;
4) art.18 par. a) delle c.g.c. per mancata rispondenza dell'intervento chirurgico al risultato promesso, con conseguente esclusione della operatività della copertura;
5) art. 18 delle c.g.c. che, in caso di mancanza di consenso, esclude la copertura assicurativa.
Inoltre, con riguardo alla domanda di rivalsa della , la difesa della AG ha CP_2
eccepito la inoperatività della polizza o la limitazione della copertura alla metà delle somme.
La difesa della AG eccepiva, ancora, la decadenza del dott. per violazione CP_1
dell'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 c.c. per non avere dichiarato formalmente di volere profittare della copertura della polizza della con CP_2 CP_3
Veniva altresì eccepito che la copertura, ex art.16 c.g.c., avrebbe potuto operare solo per la quota di responsabilità dell'assicurato, con esclusione delle responsabilità derivanti in via solidale.
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Con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. la difesa del STELLA ha operato le CP_8
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prime contestazioni relative alla posizione MILANESE. Controparte_9
In primo luogo, ha eccepito la mancata produzione di copia del contratto sottoscritto anche dal dott. sostenendo la eventuale tardività di produzioni in momenti processuali CP_1
successivi (dalle memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. in poi).
Indi, in mancanza di copia di contratto privo di sottoscrizione, specificamente con riguardo alle clausole vessatorie, la difesa del convenuto ha eccepito la nullità e la non operatività CP_1
delle stesse.
La difesa eccepiva ancora che, essendo il contratto assicurativo strutturato in due parti a) il primo documento di 4 pagine è costituito nella prima pagina dai dati dell'assicurato e dell'assicurazione, nella seconda pagina dagli spazi per le sottoscrizioni, con l'elencazione delle clausole vessatorie, indicate solo con un numero ed un titolo, e da altre due pagine che riportano l'informativa sulla privacy b) il secondo documento depositato da controparte, anch'esso costituito da 4 pagine, anche in questo caso numerate specificamente in basso a destra (pag. 1 di 4, pag. 2 di 4, ecc.) contiene le clausole contrattuali;
l'eventuale sottoscrizione del primo documento, ove le clausole vessatorie sono elencate solo con il numero ed un titolo, non avrebbe potuto considerarsi prova dell'accettazione delle clausole vessatorie presenti in un altro e diverso documento.
La difesa concludeva sostenendo che 'l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del procedimento, anche in grado
d'appello'.
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La difesa s.p.a., con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 Controparte_10
CP_1 c.p.c., in primo luogo produceva copia del contratto stipulato dal STELLA con le pagina 28 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sottoscrizioni anche nella parte relativa alle clausole vessatorio;
indi, eccepiva la tardività della eccezione di nullità delle clausole vessatorie, svolta dalla difesa del convenuto solo CP_1
con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. a fronte di argomentazioni svolte nell'interesse della AG sin dalla costituzione in giudizio.
In ogni caso, la difesa della AG sosteneva che non trattavasi di clausole vessatorie ma di previsioni che riguardavano il contenuto delle garanzie prestate.
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Con la comparsa conclusionale, la difesa del STELLA ribadiva quanto già sostenuto CP_8
e, in particolare, sosteneva che la nullità delle clausole vessatorie poteva essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado e, comunque, che la tematica si inseriva nelle cd. mere difese e non rientravano fra le eccezioni in senso stretto; la difesa ribadiva la eccezione di vessatorietà delle clausole e di tardività della produzione della polizza operata dalla AG con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c..
Indi, la difesa del convenuto eccepiva che il documento (polizza) prodotto dalla AG con la costituzione in giudizio non conteneva alcuna sottoscrizione del dott. e CP_1
sosteneva:
a) da un lato che il contratto doveva considerarsi valido ed efficace;
b) dall'altro che le clausole vessatorie non sottoscritte non potevano considerarsi operanti
In subordine, eccepiva che la seconda parte del contratto, quella contenente le singole clausole, non era sottoscritta dal dott. e non poteva considerarsi parte integrante del contratto. CP_1
In via subordinata, la difesa del convenuto eccepiva la nullità delle clausole in quanto di dubbia interpretazione e ciò, specificamente, con riguardo alla previsione di cui all'art.17 c.g.c. ed alla rilevanza attribuita alla 'percezione' da parte del contraente di possibili azioni risarcitorie in pagina 29 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
suo danno;
sul punto, la difesa sosteneva che il dott. non aveva avuto alcuna CP_1
'percezione, conoscenza o notizia, prima della stipula del contratto di assicurazione, dell'esistenza dei presupposti di una responsabilità'.
Ancora, veniva contestata la validità della clausola di cui all'art.18 lett. a) in quanto
'l'eventuale previsione di operatività della stessa, escluderebbe del tutto la valenza di qualunque polizza assicurativa nei confronti di qualunque medico estetico', pur ribadendo che, comunque, nel caso specifico, la attività non era esclusivamente di tipo 'estetico'.
La difesa contestava anche la fondatezza delle eccezioni che richiamavano l'art.18 lett. b) in quanto, nel caso specifico, i profili riguardanti il consenso erano corretti.
Infine, la difesa contestava la interpretazione della clausola di cui all'art.16 par.4 e la nullità delle clausole di cui all'art. 16 par. A e 18.
Quanto alla eccezione ex art.1914 c.c., la difesa del convenuto richiamava quanto CP_1
asseriva di avere rassegnato con memorie ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. che, però, non risultano depositate (per inciso, la eccezione ex art.1914 c.c. non ha costituito oggetto di difese neanche con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c..
#####
Con le memorie di replica ex art.190 c.p.c. la difesa del STELLA ribadiva quanto CP_8
già sostento (in particolare circa la vessatorietà delle clausole richiamate dalla AG e sulla mancanza di polizza ritualmente acquisita contenente sottoscrizione del medico.
Indi, eccepiva la tardività della eccezione di operatività della franchigia nella misura del 10% svolte da solo con la comparsa conclusionale. Controparte_4
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#####
CP_1 Quanto al rapporto fra il STELLA s.p.a. va in primo Controparte_12
luogo affermato, come sostenuto dalla AG e non contestato dal convenuto, che la polizza che costituisce titolo della chiamata in causa è quella n. 019029480968 stipulata in data
27.02.2013 (cfr. documento 2).
La esistenza del contratto è stata anzitutto allegata dal convenuto, che ha specificamente chiesto sulla base di esso di operare la chiamata in causa, e risulta prodotto dalla difesa della
Compagni con la comparsa di costituzione (documento 2); il documento 2 contiene solo la sottoscrizione per la AG.
Come condivisibilmente sostenuto da parte convenuta, la esistenza ed operatività del contratto in questione deve positivamente considerarsi anche in mancanza di sottoscrizione dell'assicurato posto che egli ne ha allegato la esistenza ponendola a fondamento della chiamata in garanzia, ha allegato di avere corrisposto il premio e, d'altra parte, la AG non ha operato alcuna contestazione, producendo come detto copia anche se con la sola sottoscrizione per la società.
Parte convenuta, quindi, con le memorie ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha evidenziato la mancata produzione di copia del contratto contenente sottoscrizioni del dott. ed ha CP_1 eccepito in via 'preventiva' che eventuale produzione con le memorie ex art.183 comma 6 n.3
c.p.c. avrebbe dovuto considerarsi tardiva;
con lo stesso atto difensivo, è stata eccepita la vessatorietà delle clausole.
Ritiene questo giudice che la impostazione della difesa di parte convenuta sul punto non possa pagina 31 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
essere condivisa.
Ed invero, la esistenza del contratto non può che intendersi nella sua interezza e, quindi, nelle due 'parti' di cui consta il documento informatico prodotto quale documento 2, comprensivo delle clausole indicate come vessatorie, la cui operatività (per alcune di esse) è stata eccepita dalla AG.
Quindi, la conclusione del contratto avente il contenuto che risulta, nel complesso, dal documento offerto dalla AG (parte convenuta aveva prodotto solo le prime due pagine) non può essere messa in discussione.
Come detto, parte convenuta, solo con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. ha eccepito la nullità delle clausole vessatorie per mancata prova della loro sottoscrizione.
Ai sensi dell'art.1341 comma 2 c.c., invero, le clausole vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto.
Parte convenuta ha sostenuto che la nullità delle clausole può essere rilevata d'ufficio e fatta valere in ogni stato e grado del giudizio, richiamando anche precedenti della Suprema Corte.
La difesa della AG, viceversa, ha eccepito la tardività della eccezione.
Ritiene questo giudice che quanto sostenuto da parte convenuta, avuto riguardo al caso oggetto del giudizio, non sia condivisibile.
Ed invero, la nullità cui fa riferimento la difesa, la speciale disciplina e la rilevabilità anche in grado di appello, così come i precedenti interpretativi della Suprema Corte, sono relativi alla tutela del 'consumatore'.
La vicenda oggetto del presente giudizio è relativa a contratto stipulato fra la AG ed un professionista e, quindi, l'ambito è estraneo a quello proprio della tutela del consumatore.
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Sebbene più risalente orientamento della Corte era nel senso della rilevabilità d'ufficio anche a prescindere dalla presenza e dalla tutela in favore del 'consumatore':
La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.
(Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2009 n.16394)
Il successivo ed ormai consolidato orientamento di legittimità è ormai nel senso che la vessatorietà di una clausola possa essere eccepita unicamente dalla parte nel cui interesse è posta la tutela (e, quindi, il contraente che non ha predisposto la clausola):
In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere
l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente.
(Cass. civ., sez. VI, 20 agosto 2012 n.14570; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 21 agosto 2017 n.20205)
Pertanto, sussiste onere di specifica attività di contestazione che, in quanto tale, non rientra nelle mere difese ma deve essere svolta entro i termini che, avuto riguardo al rito applicabile, vanno individuati in quelli di cui all'art.183 comma 6 n.1 c.p.c..
La eccezione deve considerarsi tardiva.
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Come già detto, il contratto – vale a dire la polizza n. 019029480968 stipulata in data
27.02.2013 – deve ritenersi efficace nella sua integralità, così come allegato e prodotto da
Controparte_4
Così, la contestazione operata dal convenuto in ordine al contenuto delle clausole CP_1
delle condizioni generali di contratto in quanto facenti parte di documento separato e non sottoscritto deve considerarsi infondata sulla base del costante orientamento su punto della
Suprema Corte, secondo cui:
Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c..
(Cass. civ., sez. VI, 23 ottobre 2020 n.23194; in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2012 n.18041)
In conseguenza, tutte le clausole vanno considerate efficaci a prescindere dalla natura di clausola vessatoria di qualcuna di esse, posto che la relativa eccezione è stata formalizzata tardivamente.
Per completezza, va evidenziato la sottoscrizione delle clausole vessatorie, come risulta dal documento prodotto con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. della AG (con indicazione dei singoli articoli e del sintetico richiamo al loro contenuto, è pienamente legittima:
Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso
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di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto
(Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2015 n.22984)
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[... Deve, quindi, procedersi all'esame delle singole eccezioni formulate dalla difesa s.p.a. con riguardo alla domanda di manleva. Controparte_10
La eccezione fondata sull'art.16 punti 2 e 3 del contratto deve considerarsi corretta.
Risulta incontestato che l'attività del dott. , nel caso specifico, si sia svolta presso CP_1
Casa di Cura privata la quale ha propria copertura assicurativa;
pertanto, la polizza deve intendersi operante a secondo rischio.
Tuttavia, nel caso specifico, posto che, come si vedrà, anche la polizza della si CP_2
pone come a secondo rischio, tenuto conto della responsabilità del dott. , del tutto CP_1
prevalente nei rapporti interni, la copertura di deve Controparte_4
ritenersi a primo rischio.
La eccezione ex art.17 c.g.c. non è fondata.
La clausola, che regola 'inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata', offre al contraente assicurato copertura per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo coperto successivo alla conclusione 'qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento'.
La clausola prevede altresì a carico dell'assicurato l'onere di informazione alla AG di pagina 35 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
fatti precedenti per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento o abbia avuto 'percezione, notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità'.
Sulla base di tale clausola, la AG ha sostenuto che all'epoca della sottoscrizione del contratto, prossima alla data dell'intervento, il dott. avrebbe avuto 'percezione, CP_1
notizia o conoscenza' della sua esposizione a domanda risarcitoria.
Parte convenuta ha contestato la clausola per la sua genericità (Particolarmente con l'espressione 'percezione').
I rilievi svolti dalla difesa del convenuto appaiono corretti nel senso che la clausola va interpretata evitando una dilatazione degli obblighi informativi tali da rendere con una portata eccessivamente ampia e sostanzialmente incontrollabile.
Coglie nel segno la considerazione che la situazione sottostante all'obbligo informativo deve corrispondere ad una plausibile e legittima denuncia di sinistro da parte dell'assicurato e deve ritenersi condivisibile che, nel caso in esame, alla data del 27.02.2013 (data di sottoscrizione della polizza) non vi era una situazione tale da giustificare una denuncia di sinistro.
La AG ha richiamato precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto la operatività della clausola ma proprio i riferimenti in fatto alle situazioni sottostanti a quelle decisioni confermano che la 'percezione, notizia o conoscenza', per rilevare ai fini della violazione degli obblighi informativi, deve assumere caratteri specifici e puntuali.
Nel caso specifico, i fatti addotti dalla AG a sostegno o non sono provati o non hanno la valenza che la parte intende attribuire;
così
a) non risulta che, dopo l'intervento del 13.01.2013, già al risveglio dalla anestesia fosse emerso un risultato estetico diverso da quello previsto,
b) la deiescenza della ferita chirurgica della mammella destra non costituisce evento tale da risultare univocamente indicativo di responsabilità professionale;
c) la comunicazione al medico (in particolare i primi due incontri post operatori pagina 36 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
collocati a 15 e 21 giorni dalla difesa di parte attrice, posto che il terzo si colloca a marzo) risultava svolta, quanto meno fino al 27.02.2013, nell'ambito anzitutto di una diversa prospettiva fra medico (riferimenti a protesi in termini di 'cc') e paziente
(riferimento a risultati in termini di taglie di reggiseno), con la prospettiva di trovare una soluzione medica piuttosto che di preannunciare l'avvio di azioni legali.
Non possono ritenersi, pertanto sussistenti i presupposti per considerare violato l'obbligo di informazione a carico dell'assicurato.
Anche la eccezione ex art.18 par. a) c.g.c. (mancata rispondenza dell'intervento chirurgico al risultato promesso) non risulta fondata in quanto non può ritenersi provato che il dott. CP_1 avesse promesso un risultato in termini di 'taglia di reggiseno' né, quanto alla ulteriore eccezione ex art.18 par. b), che la attività si sia svolta con violazione degli obblighi informativi in favore della paziente e senza il suo consenso.
In conclusione, la copertura assicurativa deve considerarsi operativa.
§§§§§
La richiesta di limitazione della manleva tenendo conto della franchigia, in quanto eccezione volta a limitare gli effetti della domanda, peraltro non rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere proposta con le difese originarie;
la eccezione svolta con la comparsa conclusionale deve ritenersi, come eccepito dal convenuto, tardiva.
§§§§§
Procedendo con le altre domande di manleva, ha eccepito in primo luogo la CP_3
inoperatività della polizza ai sensi dell'art.4 lett. c).
Ai sensi dell'art.4 lett. c) delle condizioni generali di polizza ('rischi esclusi dall'assicurazione'), invero:
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'L'Assicurazione RCT non comprende i danni:
[…]
c) da operazioni di mera chirurgia estetica eseguiti con scopi diversi da quello della ricostruzione a seguito di incidente, malattia o malformazione funzionale'.
Parte convenuta ha contestato la fondatezza della eccezione, sostenendo che 'quello della sig.ra
che il dott. è stato chiamato ad emendare con l'intervento per cui è causa non Pt_1 CP_1
era solo un danno estetico ma un mero e vero proprio danno funzionale e dunque perfettamente rientrante nella copertura assicurativa'.
Ritiene questo giudice che la eccezione della AG non possa considerarsi fondata.
Deve darsi atto che, dalla citazione nonché dalla analisi della documentazione sanitaria in atti, risulta che la si era sottoposta al terzo intervento al seno per ragioni di tipo Pt_1
estetico, desiderando ovviare ai danni, estetici, conseguiti ai due interventi del 2002 e del 2006
e, ancora, desiderando avere un seno più florido.
Dalla cartella clinica relativa all'intervento del gennaio 2013 risulta, poi, quale diagnosi di ingresso:“ptosi mammaria bilaterale con contrattura capsulare” e gli stessi C.T.U. davano atto che la , secondo le allegazioni della attrice, si era rivolta al dott. per Pt_1 CP_1
'eseguire un intervento chirurgico di rimozione delle precedenti protesi e la loro sostituzione con protesi più grandi e consistenti per giungere (partendo dalla terza) ad una misura di reggiseno non inferiore alla quinta'.
Tuttavia, come ben evidenziato dalle difese del dott. e della stessa CP_1 CP_2
l'intervento in questione, vale a dire specificamente la terza sottoposizione di Parte_1
ad intervento presso chirurgo estetico, non può considerarsi avere natura esclusivamente
[...]
'estetica'.
Come detto, la polizza prevedeva esclusione di operatività ad eccezione di interventi di chirurgia estetica legati ad ipotesi di incidente, malattia o malformazione funzionale.
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Risulta rilevante e determinante il fatto che la , a seguito dei due precedenti Pt_1
interventi del 2002 e del 2006, aveva riportato un danno biologico permanente quantificato in misura pari al 40% (comprensivo di ulteriore e diverso danno biologico al naso).
A questi fini è del tutto irrilevante la quantificazione del danno biologico permanente che, all'interno di quel 40%, fosse riferibile ai due interventi al seno.
E' sufficiente evidenziare che a seguito di quei due interventi la era rimasta Pt_1
vittima di attività integranti illecito civile, che avevano determinato danno biologico, e pertanto appare corretto e condivisibile considerare tali precedenti interventi quale 'incidente' (termine che ricomprende anche, oltre ad eventi dovuto a caso fortuito o forza maggiore, le ipotesi di responsabilità civile).
In questi termini, come ben argomentato dalla difesa delle parti convenute, l'intervento del gennaio 2013 non può considerarsi come avere esclusivamente funzione estetica e, rientrando nella ipotesi di operatività della polizza di cui all'art.4 lett. C) del contratto, rende la eccezione infondata.
Anche la eccezione di inoperatività della polizza per la posizione del dott. quale CP_1
medico non dipendente dalla struttura non è fondata.
Sulla base della documentazione offerta da risulta, in Controparte_4
particolare, che – per quel che rileva in questa sede - il dott. prestava la sua opera CP_1
professionale presso la Casa di Cura in modo coordinato e continuativo;
il contratto di collaborazione, prodotto quale documento 5, prevedeva esplicitamente, con riferimento al dott.
, la qualifica come “responsabile della disciplina di chirurgia plastica estetica CP_1 all'interno del day surgery polispecialistico della Struttura stessa”.
Secondo quanto allegato da e non contestato, il dott. Controparte_4
rispettava le direttive della Direzione Sanitaria, i regolamenti operative e specifici CP_1
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turni di lavoro;
pertanto, sulla base della superiore situazione in fatto, la eccezione non può ritenersi fondata.
Peraltro, la responsabilità della nei confronti della è una CP_2 Pt_1
responsabilità civile per fatto proprio e la copertura assicurativa deve considerarsi integrale nei confronti della danneggiata, salva la ripartizione con la AG assicuratrice del medico.
§§§§§
In conclusione, le domande risarcitorie possono considerarsi fondate nei termini sopra specificati, con obbligo di risarcimento in capo ad entrambe le due parti convenute principali, in solido.
Vanno accolte le domande di manleva formulate dalle due parti convenute nei confronti delle rispettive Compagnie assicurative.
Va, ancora, accolta la domanda di regresso della società convenuta nei confronti del convenuto
, nella misura del 50%. CP_1
Va, infine, accolta la domanda del convenuto ex art.1917 c.c. di condanna di CP_1
al pagamento delle spese e dei compensi di lite sostenuti dal convenuto Controparte_4
sia per la chiamata in garanzia che per la difesa nei confronti delle controparti, sia infine per le spese ed i compensi di controparte per la soccombenza.
§§§§§
Quanto alle spese del giudizio, e vanno Controparte_1 Controparte_2
condannate, in solido, al pagamento delle stesse in favore di parte attrice;
le spese vengono liquidate come da dispositivo (secondo i medi e per valore della controversia corrispondente alla condanna in concreto).
Quanto alla posizione delle Compagnie, l'accoglimento delle domande di manleva svolte nei loro confronti rispettivamente da ognuno dei due convenuti giustificano la compensazione integrale.
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Tutte le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico, in solido, di e Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6611/2016 R.G., in parziale accoglimento delle domande:
- CONDANNA i convenuti e in Controparte_1 Controparte_2
solido, al risarcimento del danno in favore di con pagamento Parte_1
della somma di euro 47.149,30 a titolo di danno non patrimoniale, con devalutazione dell'importo a titolo di danno non patrimoniale (euro 39.890,00) fino al 10.01.2013, rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat di riferimento, con interessi legali su ciascun importo annuale secondo l'indice dell'anno di riferimento, fino al soddisfo;
- CONDANNA a tenere indenne Controparte_4 [...]
di quanto il convenuto corrisponderà a qualunque titolo alla attrice in CP_1
dipendenza del presente giudizio;
CONDANNA altresì la AG al pagamento in favore di per resistere alla presente azione;
Controparte_1
- CONDANNA Controparte_3
a tenere indenne di quanto la
[...] Controparte_2
società convenuta corrisponderà a qualunque titolo alla attrice in dipendenza del presente giudizio;
- DICHIARA il diritto di ad agire in regresso nei Controparte_2
confronti di per la metà delle somme che la società convenuta Controparte_1
corrisponderà a qualunque titolo alla attrice in dipendenza del presente giudizio
- RIGETTA ogni altra domanda;
- CONDANNA e in solido, al Controparte_1 Controparte_2
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pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 8.161,00 (di cui euro 545,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- COMPENSA integralmente le spese con riguardo alla posizione di
Controparte_4 Controparte_3
, ;
[...] CP_3 Controparte_3
- PONE le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico, in solido, di e Controparte_1 Controparte_2
Catania, 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 42 di 42
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6611/2016 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Francesco Davide SPADA;
ATTRICE
contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Bianca MELLUSO
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonietta DI STEFANO;
CONVENUTA
e nei confronti di
Controparte_3
, con sede legale in Milano, corso Italia n.13
[...]
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
patrocinio dell'avv. Massimiliano SCIPIONI e dell'avv. Domenico DI STEFANO
TERZA CHIAMATA
e di con sede legale in San Cesario (MO), Corso Controparte_4
Libertà n. 53 (C.F. e P. IVA: ), in persona del Presidente e legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea PELLEGRINI e dell'avv.
Dario ZIMMARDI
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 29.07.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie e le lesioni riportate da essa attrice e gli inadempimenti ascrivibili ai convenuti;
in particolare, chiedeva dichiarare che dall'intervento cui era stata sottoposta nel
2013 erano derivati ad essa attrice postumi permanenti ed un danno biologico nella misura almeno del 40%, con permanente inabilità specifica lavorativa;
parte attrice chiedeva condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, anche ex artt. 2056 e 2059 c.c. e 185 c.p., ivi compresi il danno patrimoniale, il danno biologico, il danno da perdita specifica della capacità lavorativa, il danno estetico, da liquidarsi in euro 250.000,00
o altra somma ritenuta congrua;
parte attrice chiedeva altresì condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni alla vita di relazione, del danno esistenziale e del danno morale, in via equitativa;
infine, parte attrice chiedeva condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno derivante dalla totale assenza di informazioni sulla attività sanitaria e, in sostanza, per pagina 2 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
mancanza di consenso informato.
La difesa di esponeva che l'attrice, nel gennaio 2013, si era si era Parte_1
sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica estetica al seno presso la , Controparte_2
eseguito dal dott. , per risolvere un problema di ptosi mammaria bilaterale. CP_1
L'intervento consisteva in "capsulectomia radiale, rimozione protesi, mastopessi verticale, mastoplastica additiva subpettorale".
Tuttavia, l'intervento non solo non aveva raggiunto il risultato desiderato (aumento del volume del seno e miglioramento estetico), ma aveva anche causato all'attrice danni estetici (cicatrici, asimmetria, riduzione volumetrica) e funzionali (dolore persistente, limitazione dei movimenti).
Inoltre, parte attrice lamentava totale assenza di un consenso informato.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la responsabilità dei convenuti doveva considerarsi sia contrattuale (ex artt. 1218, 1228, 2230 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione del dovere di informazione, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.
§§§§§
costituitosi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, dichiarare Controparte_1
improcedibile la domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria
(risultando formulate in sede di mediazione richieste diverse da quelle formalizzate con la citazione); sempre in via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio del terzo,
AG di Assicurazioni con condanna della medesima terza Controparte_4
chiamata in causa a tenerlo indenne in caso di condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice.
Nel merito, parte convenuta chiedeva rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
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La difesa del convenuto rassegnava che l'intervento del 2013 era un intervento riparatore volto a correggere i danni causati da due precedenti interventi chirurgici eseguiti da altro medico
(dott. ) nel 2002 e 2006, che avevano avuto esiti disastrosi. Per_1
Quanto al contestato mancato raggiungimento del risultato, la difesa sosteneva che le protesi utilizzate (400 cc) erano quelle indicate in cartella clinica, atto pubblico, con le conseguenze giuridiche ex art.2700 c.c., specificando altresì che la scelta della dimensione delle protesi era una prerogativa del chirurgo, sostenendo che protesi maggiori sarebbero state controindicate.
La difesa del convenuto, ancora, contestava l'asimmetria, il dolore e la limitazione funzionale, sostenendo che questi erano preesistenti all'intervento del dott. , causati dai precedenti CP_1
interventi.
Secondo la difesa, anzi, l'intervento del dott. aveva migliorato l'asimmetria, per CP_1
quanto tecnicamente possibile, ed il riacutizzarsi di tali problemi poteva essere dovuto a contrattura capsulare, complicanza imprevedibile.
La difesa contestava le cicatrici visibili, evidenziando come le foto prodotte dall'attrice fossero risalenti ad epoca immediatamente successiva e prossima all'intervento del 2013 e che la cicatrizzazione costituiva un processo soggettivo, con effetti che si attenuano nel tempo, concludendo sul punto che la era consapevole della presenza di cicatrici da Pt_1
mastopessi.
Quanto alla eccepita mancanza di informazione, ne veniva contestato il fondamento richiamando al riguardo il modulo sottoscritto, specificando che la paziente era perfettamente a conoscenza, anche a causa dei consulti medici svolti in precedenza, di tutti i rischi e le conseguenze dell'operazione, che non potevano essere del tutto eliminate a causa della situazione di partenza, compromessa da interventi precedenti.
Veniva contestata la quantificazione del danno biologico nella misura del 40%, considerata abnorme, identica a quella richiesta in un precedente giudizio in cui erano presenti anche danni al setto nasale, così come la fondatezza della richiesta di risarcimento per la perdita della pagina 4 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
capacità lavorativa specifica (modella), attività che la aveva già interrotto nel Pt_1
2006.
§§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della AG assicurativa
[...]
ed eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancata Controparte_3
partecipazione dell'attrice al tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito, in via preliminare, la difesa della società chiedeva l'estromissione della CP_2
per difetto di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto integrale delle domande
[...]
attoree.
In via ulteriore subordine, la difesa della società chiedeva la riduzione delle richieste risarcitorie e, in caso di condanna solidale, l'accertamento della responsabilità esclusiva del dott. , con diritto di regresso della nei suoi confronti. CP_1 CP_2
La difesa della società, in ipotesi di condanna, chiedeva limitarsi la quota a proprio carico nei limiti eventualmente accertati, dichiarando il diritto della Casa ad essere manlevata da CP_2
Controparte_3
§§§§§
ASSICURATRICE i costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, Controparte_4
dichiararsi inammissibile la domanda di responsabilità avanzata dalla Controparte_2
nei confronti del dott. ovvero, in via subordinata, disporne la separazione e la
[...] CP_1
rimessione al giudice del lavoro;
sempre in via preliminare, in caso di mancato accoglimento della predetta eccezione, veniva chiesto il rigetto della domanda svolta dalla nei CP_2
confronti del dott. in quanto infondata, tenuto conto della natura subordinata del CP_1
rapporto di lavoro.
La difesa della AG chiedeva il rigetto di eventuale domanda di rivalsa proposta da pagina 5 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
contro il chirurgo. Controparte_3
Nel merito, veniva chiesto il rigetto della domanda proposta dalla , accertando, Pt_1
comunque, che la polizza prestava copertura assicurativa di primo rischio Controparte_3
non solo in favore della Struttura Sanitaria ma anche in favore del personale medico e quindi del dott. . CP_1
Quanto al rapporto assicurativo con il convenuto , la difesa della AG eccepiva CP_1
l'inoperatività della polizza, o in subordine la sussistenza di sola garanzia a secondo rischio;
in via ulteriormente subordinata, eccepiva la operatività dei limiti e delle esclusioni indicate in polizza.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo, in Controparte_3
via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata in causa formulata dalla per decadenza e mancato rispetto dei termini di legge, con conseguente Controparte_2
estromissione dal giudizio o, in subordine, rigetto delle domande di chiamata in causa;
in via ulteriormente preliminare, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del giudizio per mancata comparizione dell'attrice all'incontro di mediazione del 17/09/2014 e per mancata convocazione della stessa;
ancora in via preliminare, chiedeva accertarsi il difetto di legittimazione CP_3
passiva per mancanza di copertura assicurativa in relazione ai fatti oggetto di causa, in quanto relativi a chirurgia estetica (esclusa dalla polizza) ed essendo, comunque, la polizza CP_3
operante solo a secondo rischio, con conseguente estromissione della stessa;
CP_3
Nel merito, la difesa della AG chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dalla
; in subordine, chiedeva accertarsi sola responsabilità del medico, con operatività Pt_1
della polizza esclusivamente a secondo rischio e con franchigia di Euro 50.000,00; in ogni caso, chiedeva accertamento delle singole responsabilità e graduazione delle colpe in caso di corresponsabilità;
§§§§§
pagina 6 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c. e, con ordinanza del
15/18.12.2017, veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici medico-legali.
Acquisita la relazione tecnica, con successiva ordinanza dell'01.05.2020 veniva disposto integrarsi la stessa con le risposte ai quesiti posti da una delle parti in causa ( , CP_3
veniva ammessa la richiesta di prova testi articolata da parte attrice e venivano rigettate le altre richieste istruttorie.
All'udienza del 28.06.2021 si procedeva alla escussione dei due testimoni indicati dalla difesa di parte attrice ( e rispettivamente madre e fratello Testimone_1 Testimone_2 dell'attrice).
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la difesa di parte attrice chiedeva acquisirsi la relazione tecnica depositata nell'ambito di differente contenzioso avviato dalla per il risarcimento di danni conseguenti agli esiti di precedenti interventi, da cui Pt_1
risultava, con riguardo alla quantificazione del danno accertato nella misura del 40%, la sussistenza anche di 'danno Biologico relativo anche ad un intervento al naso eseguito nel
2006 contemporaneamente a quello di correzione al seno' (cfr. pag.35 della relazione tecnica dei CTU che avevano evidenziato che 'sarebbe utile acquisire la C.T.U. a suo tempo eseguita').
Posto che le difese dei due convenuti e di una delle due Compagnie si sono opposte alla ammissione della produzione, venivano fissate specifiche udienze ed autorizzato il deposito di note tecniche, all'esito delle quali, con ordinanza dell'11.03.2024, veniva rigettata la richiesta di acquisizione della relazione in quanto tardiva;
la richiesta non veniva accolta nemmeno con riferimento agli ulteriori possibili profili evidenziati dalla difesa di parte attrice (artt.118, 210 o
218 c.p.c.) in quanto
- i poteri ex art.118 c.p.c. hanno ad oggetto 'ispezioni' che risultano estranee alla tematica in esame;
- i poteri ex art.210 c.p.c. non possono comunque sopperire alla inerzia della parte che pagina 7 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
avrebbe potuto operare in termini la produzione o formalizzare al terzo formale richiesta di acquisizione rimasta inevasa fino allo spirare dei termini ex art.183 c.p.c.;
- i poteri ex art.218 c.p.c. possono essere attivati 'su istanza di parte' per 'ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento', situazione inversa a quella in esame (in cui parte attrice chiede acquisirsi un documento di cui è in possesso essa stessa);
con la stessa ordinanza veniva disposto procedersi ad ulteriore integrazione da parte dei C.T.U.; la relazione veniva depositata in data 18.06.2024.
Indi, all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 29.07.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Con le comparse conclusionali, la difesa di parte attrice ha depositato una fattura (quella relativa alle protesi dell'intervento del gennaio 2013); con le memorie di replica, la difesa del convenuto ha depositato ordinanza di archiviazione del procedimento a carico del CP_1
predetto per i reati di cui agli artt.476 e 640 c.p..
Le produzioni, avuto riguardo allo stato del procedimento, devono considerarsi inammissibili.
§§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale fatta valere nei confronti delle parti convenute, a vario titolo, in dipendenza di sostenuta 'responsabilità dei medici intervenuti nelle cure del caso, in ordine alla negligente, imperita ed inadeguata esecuzione della prestazione medica nei confronti dell'attrice, nonché in ordine alle irreparabili conseguenze che ne sono derivate alla stessa' (cfr. atto di citazione, pag.3).
§§§§§
La eccezione preliminare di tardività della chiamata in causa di è Controparte_3
infondata.
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Ed invero, la difesa della risulta costituita in data 26.07.2016 (cfr. dati emergenti CP_2
dal fascicolo telematico) in relazione a citazione per il successivo 19.09.2016.
Risulta, quindi, rispettato il termine di venti giorni prima rispetto alla data di citazione in giudizio.
Il dato riportato dalla difesa della AG (02.08.2016) per sostenere la fondatezza della eccezione non corrisponde al dato ricavabile dal fascicolo telematico (si ribadisce: 26.07.2016:
'depositata chiamata di terzo da Avv. Maugeri Daniela Rosamaria')
§§§§§
La eccezione preliminare di improcedibilità per mancato corretto avvio di mediazione non è fondata.
La difesa di ha contestato che le richieste formulate in sede di conciliazione Controparte_1
erano parzialmente diverse e, in particolare, non era stata formulata richiesta risarcitoria fondata su sostenuta mancanza di consenso informato.
La condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta posto che il presente giudizio è stato preceduto da avvio di mediazione con contestazione dei fatti, in concreto le vicende legate all'intervento del 2013 ed ai sostenuti profili di danno, in relazione ai quali la domanda collegata alla mancanza di consenso può ritenersi connessa e tale, quindi, da non inficiare la sufficienza della iniziativa antecedente all'avvio del contenzioso in sede giudiziaria
§§§§§
Anche la eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa della convenuta e CP_2
da è infondata. Controparte_3
Ed invero, la mancata partecipazione dell'attrice non inficia la sufficienza del procedimento ai fini della procedibilità ma può incidere in sede di regolamentazione delle spese di lite.
§§§§§
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Procedendo con il merito della contestazione, in corso di causa sono stati svolti accertamenti medico legali i cui risultati risultano offerti in prima battuta nella relazione depositata in data
29.11.2018 e nelle connesse risposte alle osservazioni depositate in pari data.
I C.T.U. nominati dal Tribunale, con la relazione tecnica sopra indicata, dato atto di avere proceduto anche a visita di dopo avere Parte_1
- passato in rassegna tutta la documentazione evidenziando i profili di maggior rilievo;
- analizzato i singoli passaggi del trattamento sanitario, evidenziando anche le pregresse vicende (due interventi risalenti al 2002 e 2006 nella stessa sede);
- esposto i principi scientifici in tema con riguardo ai tipi di intervento praticati;
tenendo conto della descrizione dell'intervento del 10.01.2013 quale risultava dalla cartella e dei successivi esami strumentali eseguiti dalla (R.M. del 17.05.2013; ecografia Pt_1
mammaria del 20.02.2014), evidenziavano in primo luogo che:
l'ecografia pre-intervento eseguita il 07/09/2011 evidenziava una normale distribuzione del tessuto ghiandolare, mentre la R.M. eseguita post-intervento e precisamente in data
17/05/2013, evidenziava un depauperamento del tessuto ghiandolare da compressione, e
l'ecografia del 20/02/2014 evidenziava la presenza di una tasca sinistra inadeguatata
e, sulla base dei superiori elementi, affermavano che
Quindi, a seguito dell'intervento eseguito nel 2013 si era verificato un depauperamento massivo del tessuto ghiandolare.
Procedendo con la analisi della documentazione in atti e confrontandola con quella relativa all'intervento, i C.T.U. rappresentavano che
Dall'esame eseguito e descritto in cartella dal Dott. si sottolinea la presenza di scalini e CP_1
pieghe,
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evidenziando che quanto sopra non trovava riscontro né nei precedenti esami strumentali né nella documentazione preoperatoria dello stesso dott. ; segnatamente, i C.T.U. CP_1
evidenziavano quanto alla '…presenza di scalini e pieghe' che,
due anni prima dell'intervento (07/09/2011) il Dott. non segnalava in ecografia. Per_2
Inoltre, si descrive una contrattura capsulare di 3°-4° grado secondo che molti casi Per_3
risulta essere evidente (Fig. 10 – tratta da “Mastoplastiche estetiche” di pag. 56, Per_4
edito da SEE ), mentre viceversa, dalle fotografie preoperatorie realizzate dal Dott. CP_5
, non si apprezza “visivamente” quanto descritto'. CP_1
I C.T.U. procedevano, quindi, al raffronto fra l'esito della visita della , eseguita in Pt_1
corso di operazioni tecniche e documentata fotograficamente, con quanto risultava dalla cartella redatta dal dott. nel 2013, rilevando CP_1
'che il lavoro eseguito dal Dott. presenta delle incongruenze: CP_1
1)--- Differenza di interpretazione valutativa fra le foto preoperatorie eseguite dal Dott. prima dell'intervento e quanto descritto in cartella clinica. CP_1
Risulta evidente che la paziente presentava un CAC 0 e PAR 2 con probabile assenza di contrattura capsulare od al massimo di grado lieve e non come diversamente descritto
2)--- L'effetto estetico postoperatorio all'intervento del Dott. è CP_1
disarmonico, soprattutto quando la solleva le braccia con movimento Pt_1
per lo più dolente
3)--- Asimmetria delle due mammelle
4)--- Il complesso areolo-capezzolo destro risulta alto, rispetto ai parametri anatomici
5)--- Le mammelle presentano uno scarso polo inferiore, quando sappiamo che normalmente dovrebbe rappresentare il 60% della mammella intera
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6)--- Le mammelle non “mostrano” l'aumento di volume richiesto dalla paziente
e descritto dallo specialista, malgrado inserimento di protesi di 400 cc., per come riportato in cartella clinica
7)--- Intervento di mastopessi verticale eccessivo, viste le foto preoperatorie della
SI. e visto l'esempio riportato dal Dott. Pt_1 Per_4
8)--- Cicatrici verticali diastasate ed indebolite per eccesso di trazione sulle stesse.
Sulla base di quanto sopra, i C.T.U., dopo avere evidenziato la natura dell'intervento realizzato dal dott. ('tale tipo di intervento è di natura estetica, quindi con obbligo di risultati'), CP_1
hanno in primo luogo rassegnato che
…sarebbe stato opportuno eseguire un intervento di semplice sostituzione di protesi mammarie con una misura più grande, rendendo il “seno florido”, come sembrerebbe essere stato richiesto dalla paziente. La via d'accesso sarebbe potuta essere periareolare o dal solco inframammario, a seconda di dove era posizionata la vecchia cicatrice, dopo rimozione della capsula protesica
In concreto, quindi, i C.T.U. hanno ritenuto la sussistenza di specifici profili di censura nell'operato del dott. . CP_1
Quanto alle conseguenze, i C.T.U. hanno con chiarezza
1) dato atto che la situazione della risultava già pregiudicata dall'esito di Pt_1
due precedenti interventi che, in dipendenza di accertati profili di responsabilità medica, avevano determinato, in uno a conseguenze derivanti da diverso intervento di rinoplastica, danni permanenti nella misura complessiva del 40%;
2) rassegnata la opportunità (utilità) di acquisire la relazione tecnica depositata nell'ambito del diverso e precedente giudizio onde verificare, nella quantificazione complessiva del 40%, quanto fosse stato attribuito agli interventi al seno e quanto pagina 12 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
all'intervento al naso.
Tuttavia, i C.T.U. hanno ribadito che
le scelte operate dal Dott. , siano censurabili per i motivi già esposti al punto 1) in CP_1
quanto sarebbe stato difficile realizzare una emendabilità del danno relativa ai precedenti interventi come da lui stesso acclarato nella relazione medico-legale redatta congiuntamente alla Dott.ssa nella difesa della SI.ra Persona_5 Pt_1
contro il chirurgo che aveva eseguito i due precedenti interventi del 2002 e del 2006
e, pur dando atto della difficoltà di quantificazione degli esiti a carattere permanente imputabili alla azione del dott. (in dipendenza del già accertato danno nella misura del 40%, CP_1
però comprensivo degli esiti di rinoplastica), hanno però affermato senza margini di dubbio che
nel contempo risultano evidenti gli errori commessi nel corso dell'intervento del gennaio del 2013 i cui esiti, in atto consolidati, dato il tempo trascorso, sono certamente permanenti e consistenti in
- un dislivello dei capezzoli di circa 1 cm. con asimmetria delle mammelle rispetto alla posizione del CAC
- e presenza di cicatrici verticali diastasate rispettivamente di cm.
4.1 a destra e di cm.
2.1 a sinistra nella loro larghezza massima
- ma soprattutto il depauperamento massivo del parenchima ghiandolare mammario.
I C.T.U. hanno, quindi, con chiarezza individuato nei postumi sopra specificamente indicati un danno differenziale da considerarsi ulteriore 'rispetto a quanto risulta derivato dagli interventi eseguiti nel 2002, ma soprattutto nel 2006 ad opera di altro sanitario' e, considerando specificamente ed oggettivamente unicamente i postumi sopra indicati, i C.T.U. hanno quantificato un danno biologico inteso come alterazione dell'integrità psico-fisica della persona quantificabile nella misura del 13% (tredici per cento) rispetto alla totale,
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escludendo con esclusivo riferimento ai profili in questione la sussistenza di alcun periodo di inabilità temporanea assoluta o parziale.
I C.T.U. hanno, infine, concluso, quanto ai rapporti fra struttura e medico, escludendo responsabilità dirette della ('nessuna censura può essere mossa alla CP_2 [...]
dove si è svolto l'intervento chirurgico nel gennaio 2013 in quanto non Controparte_6
sono imputabili alla stessa disservizi, carenze gestionali né organizzative né strumentali').
§§§§§
I rilievi mossi dalla difesa di parte attrice, da quella del convenuto e da quella di CP_1
puntualmente riscontrati dai C.T.U. con la risposta alle note Controparte_7
critiche depositata in uno alla relazione principale, consentono di chiarire ulteriormente le conclusioni offerte.
I C.T.U., in particolare, hanno in modo estremamente comprensibilmente chiarito che le foto offerte da parte attrice, raffigurante la , possono collocarsi in epoca compresa fra Pt_1
l'intervento del 2006 e quello del 2013 in quanto 'osservando l'immagine laterale è possibile osservare un polo superiore abbastanza pieno rispetto all'inferiore, tale da far presumere la presenza di una protesi' (cfr. pag.2 delle risposte) ed hanno in termini chiari ed oggettivi ribadito che il 'danno biologico differenziale del 13%' era stato riconosciuto non in maniera
'…atecnica, ascientifica ed aneddotica' ma con specifico riferimento alle conseguenze riscontrate con riguardo al 'dislivello dei capezzoli con asimmetria delle mammelle, (al)le cicatrici diastasate ed (al) depauperamento massivo del parenchima ghiandolare' (cfr. pagg.3-
4 delle risposte).
Anche le censure svolte in relazione alle valutazioni operate di C.T.U. utilizzando la R.M. e l'ecografia risultano condivisibilmente superate avendo i C.T.U. specificato che
…non si sono comparati i due esami, ma l'esame di entrambe le indagini strumentali porta a poter affermare, con un alto grado di probabilità, che si sia verificato un depauperamento del tessuto ghiandolare mammario come conseguenza dell'intervento eseguito nel 2013 a fronte
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anche dei due precedenti interventi del 2002 e del 2006. Inoltre, la R.M.N. del 2013 evidenzia chiaramente anche uno scorretto posizionamento della protesi con un evidente “fuori asse” tra la proiezione maggiore della protesi ed il capezzolo (Linee Guida suggerite da “SICPRE”).
§§§§§
Anche con riferimento ai rilievi svolti dal C.T.P. della Parte_2
che avevano sostenuto e valorizzato i dati emergenti dalla cartella clinica con riferimento alle valutazioni del C.T.U. riguardanti le foto preoperatorie, i C.T.U. hanno chiarito che, essendo evidente ed ovvio che non avevano effettuato visita della prima del 2013, Pt_1 avevano utilizzato le foto offerte dallo stesso dott. , da cui risulta che 'se attentamente CP_1
esaminate, fanno intendere che siano state eseguite dopo la mastoplastica additiva, poiché il polo superiore risulta più “pieno”', ed hanno avuto modo ulteriormente di evidenziare le carenze strutturali della cartella che, a fronte di sostenuta contrattura capsulare di 3°-4° grado
Baker e difetto di CAC2 e PAR3, non risultava avere allegati rilievi fotografici preoperatori specifici, gli unici essendo quelli offerti in giudizio dal dott. che risultavano CP_1
'sicuramente eseguite ad arte').
I C.T.U. hanno ulteriormente evidenziato che 'le mammelle esaminate nel caso de quo non sembravano presentare un volume da 400 cc. ed inoltre, la stessa delle misure Parte_3 diverse, rispetto la dimensione che la protesi scelta dal Dott. dovrebbe avere'. CP_1
Ancora più chiaramente, i C.T.U. hanno sottolineato e giustificato in termini scientifici la censura alla tecnica utilizzata dal dott. nel caso specifico evidenziando che CP_1
'…in una paziente già sottoposta a due interventi chirurgici, come nel caso della SI.ra
, si dovrebbe sempre utilizzare il concetto del “minum laedere”, anche perché, Pt_1
ritornando alle foto pre-operatorie presentate dalla paziente (e non dal sanitario) non ci sarebbero stati i presupposti'
e specificando ulteriormente che pagina 15 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Tra l'altro si precisa che una “mastopessi verticale con additiva restromuscolare” tende a “stringere” il polo inferiore, riducendolo, potendo causare alterazioni, così come successo, sulla cicatrice verticale e, talora, sulla periareolare. Viceversa, una sostituzione di protesi avrebbe evitato quanto detto migliorando l'aspetto estetico, come richiesto dalla Pt_1
Quanto alle asimmetrie, i C.T.U. hanno richiamato i risultati riscontrati, in contraddittorio, durante la visita collegiale da cui era emerso 'il “difetto” dei poli inferiori e dell'asimmetria fra le due mammelle già in posizione di riposo'.
Infine, quanto ai rilievi del C.T.P. della AG, i C.T.U. concordavano con la quantificazione del danno conseguente a pregiudizio estetico nel range 6-9% ma ribadivano che la quantificazione nei termini di cui alla relazione (13%) 'è anche comprensiva del depauperamento del parenchima ghiandolare mammario che è cosa ben più grave del semplice pregiudizio estetico e che, quindi, ha portato a riconoscere un Danno Biologico del 13%'.
§§§§§
Procedendo con i rilievi svolti dai C.T.P. di parte attrice, i C.T.U. hanno in primo luogo stigmatizzato che in sede di visita collegiale e di operazioni tecniche, sebbene più volte sollecitati in tal senso, i C.T.P. non avevano eccepito alcunché sulle modalità seguite, ed hanno quindi sostenuto la irrilevanza della dismorfia della CAC avendo comunque considerato la asimmetria in toto della mammella.
Quanto alla quantificazione del danno, i C.T.U. hanno con chiarezza sottolineato di avere potuto utilizzare solo la documentazione ritualmente versata in atti ed hanno correttamente respinto ogni considerazione critica che avrebbe potuto trovare risposta o che si giustificava solo disponendo eventualmente della relazione tecnica del precedente giudizio di responsabilità per gli interventi del 2002 e del 2006 proprio perché trattavasi di documentazione non acquisita né conosciuta ('di cui questo collegio peritale non ha contezza').
§§§§§
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Con la relazione integrativa sollecitata con la ordinanza dell'01.08.2020, depositata il successivo 05.08.2020, i C.T.U. hanno offerto chiarimenti anche ai rilievi provenienti da
. Controparte_3
I C.T.U., sottolineato che la AG non aveva ritenuto di partecipare alle operazioni tecniche né di depositare osservazioni alla prima stesura della relazione, rappresentavano che
'da nessuna parte la dimensione delle protesi sostituite dal Dott nel secondo Per_1
intervento, né il Dott. indica quale protesi e misura stesse rimuovendo, durante CP_1
l'intervento da lui eseguito'.
Inoltre, chiarivano di non avere mai qualificato, contrariamente a quanto in modo suggestivo fatto dai legali della AG, la ptosi come una patologia.
Quanto agli esami strumentali utilizzati per operare le valutazioni, i C.T.U. richiamavano quanto già rassegnato e specificavano ancora una volta che '…quanto descritto in cartella clinica dallo stesso sanitario (nota: vale a dire dal dott. ) riguardo la condizione CP_1 preoperatoria' risultava 'differente dalle foto mostrate dalla dopo il secondo Pt_1
intervento eseguito dal Dott. e ribadivano che 'il risultato estetico finale non può Per_1 ritenersi giustificabile in alcun modo'.
§§§§§
Infine, quanto alle operazioni tecniche, con la seconda integrazione sollecitata ai C.T.U. con l'ordinanza dell'11.03.2024 e con le connesse risposte ai rilievi di parte, i professionisti incaricati dal Tribunale hanno definitivamente chiarito di avere potuto disporre di rilievi fotografici raffiguranti la in epoca antecedente all'intervento del 2013 (non del Pt_1
2016, così rettificando anche l'errore materiale contenuto a monte nella ordinanza), rilievi fotografici inseriti alla pagina 29 della relazione, che erano ovviamente 'diversi' da quelli effettuati in sede di operazioni tecniche (e inseriti alle pagg.19-22 della relazione) e che consentivano di operare le specifiche valutazioni sulla situazione della fra quella Pt_1
antecedente e quella successiva all'intervento del dott. . CP_1
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Sulla riferibilità delle foto alla persona di i C.T.U. rappresentavano che le Parte_1 stesse erano state utilizzate 'in quanto facenti parte integrante della documentazione in atti e non risulta che siano mai state contestate dalle parti': le considerazioni sono del tutto corrette dal punto di vista giuridico, risultano anche queste – come tutte le altre – pienamente condivisibili e consentono di considerare del tutto destituita di fondamento anche la contestazione in esame.
I C.T.U., ad ulteriore e definitivo chiarimento, rassegnavano che dai rilievi fotografici (quelli raffiguranti la situazione antecedente e quelli effettuati in sede di operazioni tecniche) risultava una situazione della 'diversa' 'anche per quanto riguarda il depauperamento del Pt_1
parenchima mammario', così ulteriormente confermando i risultati offerti con la relazione tecnica principale.
Quanto alle foto offerte dalla ed utilizzate dai C.T.U. deve evidenziarsi che la Pt_1
riferibilità delle stesse alla attrice non è stata mai contestata e, anzi, la difesa di le ha CP_1
esplicitamente considerate come raffiguranti la contestando la mancanza di Pt_1
datazione certa (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione).
§§§§§
Infine, i C.T.U., rispondendo a rilievi aventi ad oggetto più specificamente il valore della cartella clinica, avevano modo di rassegnare che quella relativa all'intervento del dott.
doveva considerarsi, da un punto di vista medico-legale, come incompleta e, quindi, CP_1
'reticente':
'…è altrettanto vero che ci troviamo di fronte a nostro avviso, ad una cartella clinica incompleta (reticente) in quanto in un intervento di chirurgia estetica dove vige l'obbligo di risultati, nella stessa dovrebbero essere inserite delle foto pre intervento che, nel caso de quo non risultano essere presenti'.
§§§§§
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Le incertezze sulla quantificazione di un danno 'differenziale' nella misura del 13% su cui sono state svolte, secondo diversa prospettiva, argomentazioni critiche dalla difesa di parte attrice (che ha sostenuto un danno 'differenziale' superiore) e dalle altre difese (che hanno sostanzialmente sostenuto, in mancanza di dati oggettivi sulla quantificazione del precedente danno, che non poteva pervenirsi in questa sede ad alcuna quantificazione di danno ulteriore), derivano dall'equivoco secondo cui i C.T.U. avrebbero operato una quantificazione procedendo, quale punto di partenza, dal danno specificamente riferibile al seno che sarebbe stato operato e quantificato nel precedente giudizio.
Dalla analisi della relazione tecnica risulta evidente che i C.T.U. si sono mossi lungo diversa direttrice e, correttamente, dopo avere rassegnato come, sulla base della documentazione ritualmente acquisita, non fosse possibile individuare la quantificazione specificamente riferibile al danno permanente derivante dai precedenti interventi al seno, hanno condivisibilmente proceduto ad una quantificazione del danno, ulteriore e, solo in questo senso,
'differenziale' derivante dalla condotta, ritenuta censurabile, del dott. e dai sicuri CP_1
effetti che oggettivamente essi hanno ritenuto di potere individuare all'esito dell'intervento del
2013.
Pertanto, può serenamente affermarsi che la quantificazione del danno derivante dalla condotta del dott. può sicuramente attestarsi, quanto meno, nella misura del 13% cui hanno CP_1
fatto riferimento i C.T.U. tenendo conto esclusivamente degli effetti negativi sulla derivanti dalla condotta del dott. ed ulteriori rispetto alle conseguenze Pt_1 CP_1
astrattamente sovrapponibili anche con gli effetti negativi dei precedenti interventi del 2002 e del 2006.
Quanto a possibili esiti di natura permanente, in tal senso più specificamente qualificabili
'differenziali', derivanti dall'intervento del 2013 rispetto agli esiti derivanti dagli interventi del
2002 e del 2006, questi ultimi, come più volte detto, complessivamente quantificati nella misura del 40% conglobando, però, anche gli esiti negativi di rinoplastica, deve concludersi nel pagina 19 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
senso che, sulla base della documentazione ritualmente acquisita nel corso del presente giudizio, non vi è prova né possibilità di quantificazione, non avendo parte attrice integralmente ottemperato all'onere a suo carico di documentare tempestivamente, con la produzione della relazione tecnica su cui si fonda la sentenza di condanna della prima iniziativa giudiziaria della , quale fosse stata la quantificazione operata nel diverso giudizio Pt_1
(o con indicazione esplicita del C.T.U., specificando all'interno del 40% la percentuale riconducibile ai due interventi del 2002 e del 2006, o indirettamente, esaminando il tipo di lesioni descritte dal CTU di quel giudizio e dallo stesso quantificate, in uno agli esiti della rinoplastica, nel 40%).
Le argomentazioni svolte dalla difesa di parte attrice con gli scritti conclusivi, rassegnando che i C.T.U. avrebbero considerato, in quel 40%, un danno collegato agli interventi al seno nella misura del 20%, (cfr. pagg. 11 e 21 della comparsa conclusionale) non trova riscontro nella relazione dei C.T.U. del presente giudizio né nelle successive integrazioni.
§§§§§
Quanto alle questioni relative alla cartella clinica ed alla valenza probatoria, va evidenziato che, a fronte dell'obbligo di redazione specificamente disciplinato anche per le Case di Cura private, l'atto redatto per documentare la attività sanitaria prestata fuori da convenzioni con il servizio sanitario presso strutture private non è dotato di fede privilegiata (cfr. in tal senso Trib.
Milano, 30 giugno 2003, in DeJure, secondo cui 'la cartella clinica di una struttura privata che non ha sottoscritto alcuna convenzione con la struttura pubblica non può essere qualificata come atto pubblico. La cartella clinica, invero, è da qualificarsi come atto pubblico solo nel caso in cui sia redatta da un medico di un ospedale pubblico o di una struttura privata convenzionata, vista la delega di pubbliche funzioni conferita in tal caso al soggetto privato dal servizio Sanitario Nazionale, in quanto solo in questo caso essa è esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblicistica dell'attività sanitaria cui si riferisce').
Nel caso specifico non risulta provato né mai nemmeno allegato che la attività di chirurgia pagina 20 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
estetica e riparativa posta in essere presso la di convenuta oggetto del presente CP_2 CP_2
giudizio fosse stata prestata in regime convenzionato.
Pertanto, la cartella deve considerarsi scrittura privata, con tutte le conseguenze in termini di sua limitata valenza probatoria.
Gli specifici rilievi operati dai C.T.U. con riguardo alla mancata allegazione di foto preoperatorie alla cartella clinica documentanti quanto descritto con riferimento alla contrattura capsulare di 3°-4° grado Baker ed al difetto di CAC2 e PAR3 sono pienamente condivisibili sia sotto il profilo della evidente incompletezza del documento, sia sotto il profilo della possibilità, in concreto svolta dai C.T.U., di procedere a valutazioni sul contenuto del documento senza i limiti di cui all'art.2700 c.c..
§§§§§
Con riferimento alle contestazioni relative al cd. consenso, la questione deve considerarsi risolta sulla base della complessiva documentazione in atti e, in maniera determinante, dai pareri dello stesso dott. quale C.T.P. nell'interesse della nel precedente CP_1 Pt_1
giudizio per risarcimento dei danni in cui risultava esplicitato in termini chiari che un risultato estetico riparatore non poteva essere garantito con certezza e, anzi, risultava non agevolmente raggiungibile.
In sostanza, le criticità legate alla esecuzione di un intervento 'riparatore' non possono che considerarsi note alla risultando espresse nel parere dello stesso professionista in Pt_1
veste di C.T.P., con conclusioni sul punto riportate nella stessa sentenza che aveva definito il giudizio.
Le dichiarazioni acquisite dai testimoni escussi, in uno alla documentazione fonografica prodotta da parte attrice, non incidono sulle precedenti conclusioni, dando atto, viceversa, che l'intervento era volto ad ovviare alle problematiche insorte in precedenza ma non che vi fosse stata assicurazione in ordine alla certezza di un risultato specifico e positivo.
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§§§§§
Sulla base della documentazione in atti e delle stesse valutazioni medico-legali provenienti dai
C.T.U., non possono operarsi valutazioni in termini di certezza circa la sostenuta applicazione di protesi inferiori a quelle concordate e, d'altra parte, come ben evidenziato dalla difesa del convenuto, tenuto anche conto delle procedure che accompagnano, in sala operatoria, la applicazione della protesi e le connesse cautele per garantirne la sterilizzazione, non potrebbe individuarsi una ragione plausibile per ipotizzare l'impianto di protesi diverse e contestuale distruzione e perdita di quelle (di 400 cc) la cui etichetta identificatrice era stata applicata alla cartella clinica.
§§§§§
Le questioni legate al consenso ed alle protesi non possono, in conclusione, ritenersi rilevanti in funzione della positiva valutazione della domanda risarcitoria.
§§§§§
Quanto ai postumi, va quindi ribadito come debbano considerarsi corrette le valutazioni operate dai C.T.U. che hanno quantificato un 'un danno biologico inteso come alterazione dell'integrità psico-fisica della persona quantificabile nella misura del 13% (tredici per cento) rispetto alla totale'.
Tale quantificazione, contestata dalle parti nei termini sopra esaminati, va confermata richiamando le argomentazioni con le quali, a più riprese, i C.T.U. hanno adeguatamente risposto in uno alle ulteriori considerazioni sopra rassegnate.
Procedendo con la applicazione delle Tabelle di Milano 2024, secondo orientamento consolidato del Tribunale di Catania, il danno può quantificarsi in euro 42.863,00.
La richiesta di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non può ritenersi fondata non risultando positiva prova che, dopo gli interventi del 2002 e del 2006 e pagina 22 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
della conseguente incidenza, l'attrice aveva proseguito nella attività di lavoro di modella che sarebbe stata, infine, interrotta dopo l'intervento del 2013.
Parte attrice aveva chiesto anche la liquidazione di ulteriori voci di danno non patrimoniale sotto il profilo dei dolori conseguenti all'intervento, dei profili estetici e del danno psichico.
Tenendo conto di quanto complessivamente allegato e, in particolare, della frustrazione conseguente agli esiti negativi di un terzo intervento di tipo estetico, se i primi due profili possono ritenersi inclusi nella quantificazione del danno biologico come sopra quantificato, per i profili psichici può equitativamente considerarsi un aumento personalizzante nella misura del 10%.
Pertanto, risulta un danno biologico risarcibile pari ad euro 47.149,30.
Va osservato, tuttavia, che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno dovrà essere devalutata fino al 10.01.2013 e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pagina 23 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pieno diritto previsti dall'art.1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art.1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III,
14 dicembre 1991, n. 13508)
§§§§§
Quanto al danno patrimoniale, la domanda risulta sostenuta da una scarna allegazione che può testualmente riportarsi:
Tali patologie pregiudicano l'attrice anche sotto il profilo della carriera e della realizzazione professionale e lavorativa. Invero, proprio tali affezioni e inestetismi le precludono la possibilità di esercitare l'attività di modella, con grave danno alla progressione in carriera ed alla realizzazione professionale.
Deve rilevarsi come non risulta sufficientemente provato, a monte, che la , in Pt_1
epoca successiva al 2006, avesse ripreso l'attività di modella e, in ogni caso, non risulta provato che, a fronte di una precedente alterazione del proprio stato conseguente ai due precedenti interventi, gli esiti del terzo intervento abbiano potuto avere una incidenza causale nella sostenuta mancata ripresa dell'attività lavorativa.
La domanda non può trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo di una liquidazione equitativa che, comunque, richiede pur sempre una documentazione (o, comunque, specifici elementi oggettivi) comprovanti la sussistenza del danno (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. III, 27 marzo 2019 n.8442).
§§§§§
Procedendo con la individuazione dei soggetti passivi di tale debito risarcitorio, va senz'altro affermata la responsabilità di vale a dire del medico (specialista in Controparte_1
chirurgia estetica) che, secondo allegazioni non contestate e le risultanze della cartella clinica,
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aveva eseguito l'intervento.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, del danno ne risponde anche la struttura, specificamente la convenuta Controparte_2
Inoltre, deve riconoscersi alla il diritto di regresso nei confronti del sanitario CP_2
nella misura del 50%.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte in ipotesi di eventi antecedenti alla entrata in vigore della legge , come nel caso in esame, secondo Parte_4
cui:
In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del
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relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati
(Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2021 n.29001; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n.28987; Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2023 n. 17405, Cass. civ., sez.
III, 7 novembre 2024 n.28642).
Pertanto, i due convenuti sono tenuti, in solido, al risarcimento del danno in favore di parte attrice;
la , stante la accertata responsabilità del dott. nei termini di cui si CP_2 CP_1
è detto (richiamando quanto rappresentato dai C.T.U. e condiviso da questo giudice), ha diritto di regresso nei suoi confronti nella misura del 50%.
§§§§§
Deve, quindi, procedersi con l'esame delle domande di manleva.
dopo avere premesso che il dott. aveva Controparte_4 CP_1
stipulato i seguenti due contratti:
- uno in data 27.02.2013, polizza n. 019029480968 (cfr. documento 2);
- un altro il successivo 26./02.2014, nuova polizza n. 336029550280 (documento 1 di parte attrice)
e, ancora, che
- la denuncia di sinistro era pervenuta il 05.07.2013 (documento 3);
sosteneva che 'il contratto astrattamente operante sarebbe il primo essendo l'unico in vigore alla data del 05.07.2013'.
Ciò premesso, la difesa della AG ha formulato le seguenti eccezioni sulla base delle seguenti previsioni:
1) art.16 punti 2 e 3 del contratto: il contratto avrebbe trovato applicazione a secondo rischio ove il professionista risultava avere eseguito una prestazione presso una pagina 26 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
struttura sanitaria che aveva una propria copertura assicurativa;
2) art.2 del contratto: il contratto avrebbe trovato applicazione a secondo rischio in presenza di polizze per il medesimo rischio;
3) art.17 delle condizioni generali di contratto, per violazione degli obblighi informativi in quanto, al momento della stipula, il professionista era a conoscenza della situazione di criticità con la paziente, con conseguente esclusione della operatività ex art.1892 c.c.;
4) art.18 par. a) delle c.g.c. per mancata rispondenza dell'intervento chirurgico al risultato promesso, con conseguente esclusione della operatività della copertura;
5) art. 18 delle c.g.c. che, in caso di mancanza di consenso, esclude la copertura assicurativa.
Inoltre, con riguardo alla domanda di rivalsa della , la difesa della AG ha CP_2
eccepito la inoperatività della polizza o la limitazione della copertura alla metà delle somme.
La difesa della AG eccepiva, ancora, la decadenza del dott. per violazione CP_1
dell'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 c.c. per non avere dichiarato formalmente di volere profittare della copertura della polizza della con CP_2 CP_3
Veniva altresì eccepito che la copertura, ex art.16 c.g.c., avrebbe potuto operare solo per la quota di responsabilità dell'assicurato, con esclusione delle responsabilità derivanti in via solidale.
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Con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. la difesa del STELLA ha operato le CP_8
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prime contestazioni relative alla posizione MILANESE. Controparte_9
In primo luogo, ha eccepito la mancata produzione di copia del contratto sottoscritto anche dal dott. sostenendo la eventuale tardività di produzioni in momenti processuali CP_1
successivi (dalle memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. in poi).
Indi, in mancanza di copia di contratto privo di sottoscrizione, specificamente con riguardo alle clausole vessatorie, la difesa del convenuto ha eccepito la nullità e la non operatività CP_1
delle stesse.
La difesa eccepiva ancora che, essendo il contratto assicurativo strutturato in due parti a) il primo documento di 4 pagine è costituito nella prima pagina dai dati dell'assicurato e dell'assicurazione, nella seconda pagina dagli spazi per le sottoscrizioni, con l'elencazione delle clausole vessatorie, indicate solo con un numero ed un titolo, e da altre due pagine che riportano l'informativa sulla privacy b) il secondo documento depositato da controparte, anch'esso costituito da 4 pagine, anche in questo caso numerate specificamente in basso a destra (pag. 1 di 4, pag. 2 di 4, ecc.) contiene le clausole contrattuali;
l'eventuale sottoscrizione del primo documento, ove le clausole vessatorie sono elencate solo con il numero ed un titolo, non avrebbe potuto considerarsi prova dell'accettazione delle clausole vessatorie presenti in un altro e diverso documento.
La difesa concludeva sostenendo che 'l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del procedimento, anche in grado
d'appello'.
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La difesa s.p.a., con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 Controparte_10
CP_1 c.p.c., in primo luogo produceva copia del contratto stipulato dal STELLA con le pagina 28 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sottoscrizioni anche nella parte relativa alle clausole vessatorio;
indi, eccepiva la tardività della eccezione di nullità delle clausole vessatorie, svolta dalla difesa del convenuto solo CP_1
con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. a fronte di argomentazioni svolte nell'interesse della AG sin dalla costituzione in giudizio.
In ogni caso, la difesa della AG sosteneva che non trattavasi di clausole vessatorie ma di previsioni che riguardavano il contenuto delle garanzie prestate.
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Con la comparsa conclusionale, la difesa del STELLA ribadiva quanto già sostenuto CP_8
e, in particolare, sosteneva che la nullità delle clausole vessatorie poteva essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado e, comunque, che la tematica si inseriva nelle cd. mere difese e non rientravano fra le eccezioni in senso stretto; la difesa ribadiva la eccezione di vessatorietà delle clausole e di tardività della produzione della polizza operata dalla AG con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c..
Indi, la difesa del convenuto eccepiva che il documento (polizza) prodotto dalla AG con la costituzione in giudizio non conteneva alcuna sottoscrizione del dott. e CP_1
sosteneva:
a) da un lato che il contratto doveva considerarsi valido ed efficace;
b) dall'altro che le clausole vessatorie non sottoscritte non potevano considerarsi operanti
In subordine, eccepiva che la seconda parte del contratto, quella contenente le singole clausole, non era sottoscritta dal dott. e non poteva considerarsi parte integrante del contratto. CP_1
In via subordinata, la difesa del convenuto eccepiva la nullità delle clausole in quanto di dubbia interpretazione e ciò, specificamente, con riguardo alla previsione di cui all'art.17 c.g.c. ed alla rilevanza attribuita alla 'percezione' da parte del contraente di possibili azioni risarcitorie in pagina 29 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
suo danno;
sul punto, la difesa sosteneva che il dott. non aveva avuto alcuna CP_1
'percezione, conoscenza o notizia, prima della stipula del contratto di assicurazione, dell'esistenza dei presupposti di una responsabilità'.
Ancora, veniva contestata la validità della clausola di cui all'art.18 lett. a) in quanto
'l'eventuale previsione di operatività della stessa, escluderebbe del tutto la valenza di qualunque polizza assicurativa nei confronti di qualunque medico estetico', pur ribadendo che, comunque, nel caso specifico, la attività non era esclusivamente di tipo 'estetico'.
La difesa contestava anche la fondatezza delle eccezioni che richiamavano l'art.18 lett. b) in quanto, nel caso specifico, i profili riguardanti il consenso erano corretti.
Infine, la difesa contestava la interpretazione della clausola di cui all'art.16 par.4 e la nullità delle clausole di cui all'art. 16 par. A e 18.
Quanto alla eccezione ex art.1914 c.c., la difesa del convenuto richiamava quanto CP_1
asseriva di avere rassegnato con memorie ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. che, però, non risultano depositate (per inciso, la eccezione ex art.1914 c.c. non ha costituito oggetto di difese neanche con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c..
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Con le memorie di replica ex art.190 c.p.c. la difesa del STELLA ribadiva quanto CP_8
già sostento (in particolare circa la vessatorietà delle clausole richiamate dalla AG e sulla mancanza di polizza ritualmente acquisita contenente sottoscrizione del medico.
Indi, eccepiva la tardività della eccezione di operatività della franchigia nella misura del 10% svolte da solo con la comparsa conclusionale. Controparte_4
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CP_1 Quanto al rapporto fra il STELLA s.p.a. va in primo Controparte_12
luogo affermato, come sostenuto dalla AG e non contestato dal convenuto, che la polizza che costituisce titolo della chiamata in causa è quella n. 019029480968 stipulata in data
27.02.2013 (cfr. documento 2).
La esistenza del contratto è stata anzitutto allegata dal convenuto, che ha specificamente chiesto sulla base di esso di operare la chiamata in causa, e risulta prodotto dalla difesa della
Compagni con la comparsa di costituzione (documento 2); il documento 2 contiene solo la sottoscrizione per la AG.
Come condivisibilmente sostenuto da parte convenuta, la esistenza ed operatività del contratto in questione deve positivamente considerarsi anche in mancanza di sottoscrizione dell'assicurato posto che egli ne ha allegato la esistenza ponendola a fondamento della chiamata in garanzia, ha allegato di avere corrisposto il premio e, d'altra parte, la AG non ha operato alcuna contestazione, producendo come detto copia anche se con la sola sottoscrizione per la società.
Parte convenuta, quindi, con le memorie ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha evidenziato la mancata produzione di copia del contratto contenente sottoscrizioni del dott. ed ha CP_1 eccepito in via 'preventiva' che eventuale produzione con le memorie ex art.183 comma 6 n.3
c.p.c. avrebbe dovuto considerarsi tardiva;
con lo stesso atto difensivo, è stata eccepita la vessatorietà delle clausole.
Ritiene questo giudice che la impostazione della difesa di parte convenuta sul punto non possa pagina 31 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
essere condivisa.
Ed invero, la esistenza del contratto non può che intendersi nella sua interezza e, quindi, nelle due 'parti' di cui consta il documento informatico prodotto quale documento 2, comprensivo delle clausole indicate come vessatorie, la cui operatività (per alcune di esse) è stata eccepita dalla AG.
Quindi, la conclusione del contratto avente il contenuto che risulta, nel complesso, dal documento offerto dalla AG (parte convenuta aveva prodotto solo le prime due pagine) non può essere messa in discussione.
Come detto, parte convenuta, solo con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. ha eccepito la nullità delle clausole vessatorie per mancata prova della loro sottoscrizione.
Ai sensi dell'art.1341 comma 2 c.c., invero, le clausole vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto.
Parte convenuta ha sostenuto che la nullità delle clausole può essere rilevata d'ufficio e fatta valere in ogni stato e grado del giudizio, richiamando anche precedenti della Suprema Corte.
La difesa della AG, viceversa, ha eccepito la tardività della eccezione.
Ritiene questo giudice che quanto sostenuto da parte convenuta, avuto riguardo al caso oggetto del giudizio, non sia condivisibile.
Ed invero, la nullità cui fa riferimento la difesa, la speciale disciplina e la rilevabilità anche in grado di appello, così come i precedenti interpretativi della Suprema Corte, sono relativi alla tutela del 'consumatore'.
La vicenda oggetto del presente giudizio è relativa a contratto stipulato fra la AG ed un professionista e, quindi, l'ambito è estraneo a quello proprio della tutela del consumatore.
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Sebbene più risalente orientamento della Corte era nel senso della rilevabilità d'ufficio anche a prescindere dalla presenza e dalla tutela in favore del 'consumatore':
La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.
(Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2009 n.16394)
Il successivo ed ormai consolidato orientamento di legittimità è ormai nel senso che la vessatorietà di una clausola possa essere eccepita unicamente dalla parte nel cui interesse è posta la tutela (e, quindi, il contraente che non ha predisposto la clausola):
In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere
l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente.
(Cass. civ., sez. VI, 20 agosto 2012 n.14570; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 21 agosto 2017 n.20205)
Pertanto, sussiste onere di specifica attività di contestazione che, in quanto tale, non rientra nelle mere difese ma deve essere svolta entro i termini che, avuto riguardo al rito applicabile, vanno individuati in quelli di cui all'art.183 comma 6 n.1 c.p.c..
La eccezione deve considerarsi tardiva.
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Come già detto, il contratto – vale a dire la polizza n. 019029480968 stipulata in data
27.02.2013 – deve ritenersi efficace nella sua integralità, così come allegato e prodotto da
Controparte_4
Così, la contestazione operata dal convenuto in ordine al contenuto delle clausole CP_1
delle condizioni generali di contratto in quanto facenti parte di documento separato e non sottoscritto deve considerarsi infondata sulla base del costante orientamento su punto della
Suprema Corte, secondo cui:
Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c..
(Cass. civ., sez. VI, 23 ottobre 2020 n.23194; in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2012 n.18041)
In conseguenza, tutte le clausole vanno considerate efficaci a prescindere dalla natura di clausola vessatoria di qualcuna di esse, posto che la relativa eccezione è stata formalizzata tardivamente.
Per completezza, va evidenziato la sottoscrizione delle clausole vessatorie, come risulta dal documento prodotto con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. della AG (con indicazione dei singoli articoli e del sintetico richiamo al loro contenuto, è pienamente legittima:
Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso
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di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto
(Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2015 n.22984)
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[... Deve, quindi, procedersi all'esame delle singole eccezioni formulate dalla difesa s.p.a. con riguardo alla domanda di manleva. Controparte_10
La eccezione fondata sull'art.16 punti 2 e 3 del contratto deve considerarsi corretta.
Risulta incontestato che l'attività del dott. , nel caso specifico, si sia svolta presso CP_1
Casa di Cura privata la quale ha propria copertura assicurativa;
pertanto, la polizza deve intendersi operante a secondo rischio.
Tuttavia, nel caso specifico, posto che, come si vedrà, anche la polizza della si CP_2
pone come a secondo rischio, tenuto conto della responsabilità del dott. , del tutto CP_1
prevalente nei rapporti interni, la copertura di deve Controparte_4
ritenersi a primo rischio.
La eccezione ex art.17 c.g.c. non è fondata.
La clausola, che regola 'inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata', offre al contraente assicurato copertura per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo coperto successivo alla conclusione 'qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento'.
La clausola prevede altresì a carico dell'assicurato l'onere di informazione alla AG di pagina 35 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
fatti precedenti per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento o abbia avuto 'percezione, notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità'.
Sulla base di tale clausola, la AG ha sostenuto che all'epoca della sottoscrizione del contratto, prossima alla data dell'intervento, il dott. avrebbe avuto 'percezione, CP_1
notizia o conoscenza' della sua esposizione a domanda risarcitoria.
Parte convenuta ha contestato la clausola per la sua genericità (Particolarmente con l'espressione 'percezione').
I rilievi svolti dalla difesa del convenuto appaiono corretti nel senso che la clausola va interpretata evitando una dilatazione degli obblighi informativi tali da rendere con una portata eccessivamente ampia e sostanzialmente incontrollabile.
Coglie nel segno la considerazione che la situazione sottostante all'obbligo informativo deve corrispondere ad una plausibile e legittima denuncia di sinistro da parte dell'assicurato e deve ritenersi condivisibile che, nel caso in esame, alla data del 27.02.2013 (data di sottoscrizione della polizza) non vi era una situazione tale da giustificare una denuncia di sinistro.
La AG ha richiamato precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto la operatività della clausola ma proprio i riferimenti in fatto alle situazioni sottostanti a quelle decisioni confermano che la 'percezione, notizia o conoscenza', per rilevare ai fini della violazione degli obblighi informativi, deve assumere caratteri specifici e puntuali.
Nel caso specifico, i fatti addotti dalla AG a sostegno o non sono provati o non hanno la valenza che la parte intende attribuire;
così
a) non risulta che, dopo l'intervento del 13.01.2013, già al risveglio dalla anestesia fosse emerso un risultato estetico diverso da quello previsto,
b) la deiescenza della ferita chirurgica della mammella destra non costituisce evento tale da risultare univocamente indicativo di responsabilità professionale;
c) la comunicazione al medico (in particolare i primi due incontri post operatori pagina 36 di 42 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
collocati a 15 e 21 giorni dalla difesa di parte attrice, posto che il terzo si colloca a marzo) risultava svolta, quanto meno fino al 27.02.2013, nell'ambito anzitutto di una diversa prospettiva fra medico (riferimenti a protesi in termini di 'cc') e paziente
(riferimento a risultati in termini di taglie di reggiseno), con la prospettiva di trovare una soluzione medica piuttosto che di preannunciare l'avvio di azioni legali.
Non possono ritenersi, pertanto sussistenti i presupposti per considerare violato l'obbligo di informazione a carico dell'assicurato.
Anche la eccezione ex art.18 par. a) c.g.c. (mancata rispondenza dell'intervento chirurgico al risultato promesso) non risulta fondata in quanto non può ritenersi provato che il dott. CP_1 avesse promesso un risultato in termini di 'taglia di reggiseno' né, quanto alla ulteriore eccezione ex art.18 par. b), che la attività si sia svolta con violazione degli obblighi informativi in favore della paziente e senza il suo consenso.
In conclusione, la copertura assicurativa deve considerarsi operativa.
§§§§§
La richiesta di limitazione della manleva tenendo conto della franchigia, in quanto eccezione volta a limitare gli effetti della domanda, peraltro non rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere proposta con le difese originarie;
la eccezione svolta con la comparsa conclusionale deve ritenersi, come eccepito dal convenuto, tardiva.
§§§§§
Procedendo con le altre domande di manleva, ha eccepito in primo luogo la CP_3
inoperatività della polizza ai sensi dell'art.4 lett. c).
Ai sensi dell'art.4 lett. c) delle condizioni generali di polizza ('rischi esclusi dall'assicurazione'), invero:
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'L'Assicurazione RCT non comprende i danni:
[…]
c) da operazioni di mera chirurgia estetica eseguiti con scopi diversi da quello della ricostruzione a seguito di incidente, malattia o malformazione funzionale'.
Parte convenuta ha contestato la fondatezza della eccezione, sostenendo che 'quello della sig.ra
che il dott. è stato chiamato ad emendare con l'intervento per cui è causa non Pt_1 CP_1
era solo un danno estetico ma un mero e vero proprio danno funzionale e dunque perfettamente rientrante nella copertura assicurativa'.
Ritiene questo giudice che la eccezione della AG non possa considerarsi fondata.
Deve darsi atto che, dalla citazione nonché dalla analisi della documentazione sanitaria in atti, risulta che la si era sottoposta al terzo intervento al seno per ragioni di tipo Pt_1
estetico, desiderando ovviare ai danni, estetici, conseguiti ai due interventi del 2002 e del 2006
e, ancora, desiderando avere un seno più florido.
Dalla cartella clinica relativa all'intervento del gennaio 2013 risulta, poi, quale diagnosi di ingresso:“ptosi mammaria bilaterale con contrattura capsulare” e gli stessi C.T.U. davano atto che la , secondo le allegazioni della attrice, si era rivolta al dott. per Pt_1 CP_1
'eseguire un intervento chirurgico di rimozione delle precedenti protesi e la loro sostituzione con protesi più grandi e consistenti per giungere (partendo dalla terza) ad una misura di reggiseno non inferiore alla quinta'.
Tuttavia, come ben evidenziato dalle difese del dott. e della stessa CP_1 CP_2
l'intervento in questione, vale a dire specificamente la terza sottoposizione di Parte_1
ad intervento presso chirurgo estetico, non può considerarsi avere natura esclusivamente
[...]
'estetica'.
Come detto, la polizza prevedeva esclusione di operatività ad eccezione di interventi di chirurgia estetica legati ad ipotesi di incidente, malattia o malformazione funzionale.
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Risulta rilevante e determinante il fatto che la , a seguito dei due precedenti Pt_1
interventi del 2002 e del 2006, aveva riportato un danno biologico permanente quantificato in misura pari al 40% (comprensivo di ulteriore e diverso danno biologico al naso).
A questi fini è del tutto irrilevante la quantificazione del danno biologico permanente che, all'interno di quel 40%, fosse riferibile ai due interventi al seno.
E' sufficiente evidenziare che a seguito di quei due interventi la era rimasta Pt_1
vittima di attività integranti illecito civile, che avevano determinato danno biologico, e pertanto appare corretto e condivisibile considerare tali precedenti interventi quale 'incidente' (termine che ricomprende anche, oltre ad eventi dovuto a caso fortuito o forza maggiore, le ipotesi di responsabilità civile).
In questi termini, come ben argomentato dalla difesa delle parti convenute, l'intervento del gennaio 2013 non può considerarsi come avere esclusivamente funzione estetica e, rientrando nella ipotesi di operatività della polizza di cui all'art.4 lett. C) del contratto, rende la eccezione infondata.
Anche la eccezione di inoperatività della polizza per la posizione del dott. quale CP_1
medico non dipendente dalla struttura non è fondata.
Sulla base della documentazione offerta da risulta, in Controparte_4
particolare, che – per quel che rileva in questa sede - il dott. prestava la sua opera CP_1
professionale presso la Casa di Cura in modo coordinato e continuativo;
il contratto di collaborazione, prodotto quale documento 5, prevedeva esplicitamente, con riferimento al dott.
, la qualifica come “responsabile della disciplina di chirurgia plastica estetica CP_1 all'interno del day surgery polispecialistico della Struttura stessa”.
Secondo quanto allegato da e non contestato, il dott. Controparte_4
rispettava le direttive della Direzione Sanitaria, i regolamenti operative e specifici CP_1
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turni di lavoro;
pertanto, sulla base della superiore situazione in fatto, la eccezione non può ritenersi fondata.
Peraltro, la responsabilità della nei confronti della è una CP_2 Pt_1
responsabilità civile per fatto proprio e la copertura assicurativa deve considerarsi integrale nei confronti della danneggiata, salva la ripartizione con la AG assicuratrice del medico.
§§§§§
In conclusione, le domande risarcitorie possono considerarsi fondate nei termini sopra specificati, con obbligo di risarcimento in capo ad entrambe le due parti convenute principali, in solido.
Vanno accolte le domande di manleva formulate dalle due parti convenute nei confronti delle rispettive Compagnie assicurative.
Va, ancora, accolta la domanda di regresso della società convenuta nei confronti del convenuto
, nella misura del 50%. CP_1
Va, infine, accolta la domanda del convenuto ex art.1917 c.c. di condanna di CP_1
al pagamento delle spese e dei compensi di lite sostenuti dal convenuto Controparte_4
sia per la chiamata in garanzia che per la difesa nei confronti delle controparti, sia infine per le spese ed i compensi di controparte per la soccombenza.
§§§§§
Quanto alle spese del giudizio, e vanno Controparte_1 Controparte_2
condannate, in solido, al pagamento delle stesse in favore di parte attrice;
le spese vengono liquidate come da dispositivo (secondo i medi e per valore della controversia corrispondente alla condanna in concreto).
Quanto alla posizione delle Compagnie, l'accoglimento delle domande di manleva svolte nei loro confronti rispettivamente da ognuno dei due convenuti giustificano la compensazione integrale.
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Tutte le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa vanno poste definitivamente a carico, in solido, di e Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6611/2016 R.G., in parziale accoglimento delle domande:
- CONDANNA i convenuti e in Controparte_1 Controparte_2
solido, al risarcimento del danno in favore di con pagamento Parte_1
della somma di euro 47.149,30 a titolo di danno non patrimoniale, con devalutazione dell'importo a titolo di danno non patrimoniale (euro 39.890,00) fino al 10.01.2013, rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat di riferimento, con interessi legali su ciascun importo annuale secondo l'indice dell'anno di riferimento, fino al soddisfo;
- CONDANNA a tenere indenne Controparte_4 [...]
di quanto il convenuto corrisponderà a qualunque titolo alla attrice in CP_1
dipendenza del presente giudizio;
CONDANNA altresì la AG al pagamento in favore di per resistere alla presente azione;
Controparte_1
- CONDANNA Controparte_3
a tenere indenne di quanto la
[...] Controparte_2
società convenuta corrisponderà a qualunque titolo alla attrice in dipendenza del presente giudizio;
- DICHIARA il diritto di ad agire in regresso nei Controparte_2
confronti di per la metà delle somme che la società convenuta Controparte_1
corrisponderà a qualunque titolo alla attrice in dipendenza del presente giudizio
- RIGETTA ogni altra domanda;
- CONDANNA e in solido, al Controparte_1 Controparte_2
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pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 8.161,00 (di cui euro 545,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- COMPENSA integralmente le spese con riguardo alla posizione di
Controparte_4 Controparte_3
, ;
[...] CP_3 Controparte_3
- PONE le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico, in solido, di e Controparte_1 Controparte_2
Catania, 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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