Art. 1.
La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall' art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive disposizioni integrative e modificative.
La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall' art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive disposizioni integrative e modificative.