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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4465/2023 R.G., avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”, passata in decisione all'udienza collegiale dell'8-10-2025 e vertente
T R A
, nato il [...] a [...] C., ivi res. Parte_1
Via Nazionale (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in AN, via San Giovanni Evangelista, che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto nello studio dall'avv. Franco AM ( per CodiceFiscale_2 procura agli atti, (pec.
-fax 0983884365) ed Email_1 elettivamente domiciliata nel suo studio
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
E
(C.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Prisco – C.f.:
[...]
avvocato interno all'Ente, in virtù di C.F._3 determinazione dirigenziale n.2023001818 del 17/10/2023 e procura alle liti del 25/10/2023 agli atti. con domicilio presso la sede legale dell'Ente in Cosenza - CS- (87100), alla P.zza XV marzo n. 5.
RESISTENTE
NONCHÈ , in persona del Sindaco Controparte_3 pro-tempore, con sede in via B. Abenante, n.35 - 87064 –
AN SS (CS) (P.IVA ), rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso (C.F. C.F._4 iscritta all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti pubblici annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di ST, elettivamente domiciliato in P.zza Santi Anargiri – 87064 – – Controparte_3
a.u. , giusta mandato agli atti CP_3
RESISTENTE
E
nata il [...] a [...], residente in Controparte_4
AN-SS (c.f. ; C.F._5 Parte_2 nata a [...] il [...], residente in [...](c.f.
), nata il [...] a C.F._6 Parte_3
AN, residente in [...](c.f.
); , nata il [...] a C.F._7 Parte_4
AN, residente in (c.f. Controparte_3
, rappresentati e difesi dell'avv. Franco C.F._8
AM ( per procura agli atti, (pec: CodiceFiscale_2
-fax 0983884365) ed Email_1 elettivamente domiciliati nel suo studio in AN-SS, piazza S. Pio, 10 (a.u. AN Scalo)
INTERVENTORI LITISCONSORTILI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.10.2008 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di SS
l' , esponendo quanto segue: Controparte_5
“L'attore è proprietario di un'azienda agricola costituita da unico corpo, sito nel Comune di AN alla contrada “Ferraino”, i cui fondi sono catastalmente individuati, nel C.T. del Comune di
AN, nel foglio di mappa 103 p.lle 85, 91, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ,226 e 227, per una superficie catastale complessiva di ha. 13.82.80. All'interno di tale superficie catastale vi è una superficie netta di circa ha
8.00.00 coltivata ad agrumeto specializzato (clementine).
Il fondo in questione confina, per un tratto, con il torrente Ferraino
(o vallone Pometo). La manutenzione del torrente in questione è attribuita, ai sensi della legge Regione Calabria n. 34 del 12.8.2002 alla Provincia di . CP_1
Il torrente in questione non è mai stato destinatario di interventi di manutenzione e pulizia dell'alveo, versando in stato di abbandono, tant'è che negli ultimi anni il suo alveo è andato via colmandosi per l'apporto di materiali inerti trascinati dalle acque. Vi è anche una fitta vegetazione e, nel tratto di torrente confinante con il fondo lo stesso, oltre a presentare un tratto di curva, subisce un Pt_1 restringimento. In tali condizioni è evidente la situazione di pericolo di esondazione che esso rappresenta, atteso che il soggetto obbligato per legge alla sua manutenzione mai vi ha provveduto.
Nel mese di dicembre dell'anno 2006 a seguito di precipitazioni piovose (evento né imprevedibile né inaspettato, in considerazione della stagione invernale in atto) le acque meteoriche miste a detriti che scorrevano nel citato torrente, hanno superato la difesa radente posta a confine del fondo e, esondando, si sono riversate Pt_1 nel fondo dell'attore per poi riversarsi nuovamente nel loro alveo naturale.
Tale esondazione ha interessato una superficie di circa 3.500 mq. della proprietà nella quale sono stati abbandonati sedimenti Pt_1 alluvionali per un'altezza media di circa 0,70 mt: è, per ciò, di tutta evidenza il danno che tale sedimentazione ha prodotto, atteso che la superficie interessata è coltivata ad agrumeto e le piante sono state irreversibilmente danneggiate. In particolare in alcuni tratti della citata superficie di mq. 3.500, l'accumulo dei detriti ha superato anche, in altezza, quella di alcuni alberi provocando c.d. fenomeni di asfissia.
Per come risulta dalla perizia giurata, redatta nell'immediatezza dei fatti dal dr. Agr. , i danni ammontano ad euro Persona_1 16.700,00, limitati, questi, al mero ripristino della superficie alla situazione precedente all'esondazione, con esclusione, invece, di tutti gli altri danni che si manifesteranno nel tempo (e cioè compromissione della fertilità del terreno e, quindi, produttività delle piante).
Le richieste bonarie inoltrate agli enti preposti alla manutenzione non hanno sortito effetto alcuno.
Essendo quindi evidente la responsabilità della Controparte_1 nella causazione dei danni sofferti dall'odierno attore, per non avere l'ente obbligato ex lege provveduto alla manutenzione e pulizia del torrente Ferraino o Vallone Pometo nel tratto che costeggia il fondo del sig. , quest'ultimo chiedeva “accertare e dichiarare che i Pt_1 danni sofferti dal sig. nel fondo descritto in citazione sono Pt_1 derivanti dalla omessa manutenzione da parte della CP_1
del torrente Ferraino o e, di conseguenza,
[...] CP_6 condannarla, in persona del suo legale rapp.te, al pagamento della somma di euro 16.700,00 necessaria per il ripristino del fondo agrumicolo dell'attore, o quella diversa che sarà quantificata da
Consulenza Tecnica d'Ufficio che sin d'ora si richiede. Condannare la
, in persona del suo legale rappresentante al Controparte_1 risarcimento dei danni prodotti al fondo agrumicolo individuati nella compromissione della fertilità del terreno, del ripristino della viabilità aziendale;
della perdita delle piante, da quantificare con
Consulenza Tecnica che sin d'ora si richiede”.
L'Amm.ne Prov.le di Cosenza, costituitasi in giudizio concludeva per la “inammissibilità“ della domanda nei confronti della CP_1
per carenza di legittimazione passiva nonché per il rigetto
[...] negando il nesso causale tra i danni lamentati e qualche comportamento della convenuta.
In seguito a queste difesa l'attore, nella prima udienza di comparizione, chiese e ottenne dal Gi di essere autorizzato alla chiamata in causa del , nei confronti del quale, Controparte_3 estese, seppure in via subordinata, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni.
Espletata la CT in ordine alla quantificazione dei danni, il Tribunale di ST, ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza del 21.7.2023, nr. 141, così statuiva: “Dichiara
l'incompetenza del Tribunale Ordinario di ST in favore del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Fissa il termine di 3 mesi, dalla comunicazione del presente provvedimento, per riassumere la causa dinanzi al Tribunale competente. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto”.
Il Sig. riassumeva il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, Pt_1 chiedendo: “accertare che i danni sofferti dall'attore, per come accertati dalla Consulenza Tecnica d'ufficio sono i seguenti. A)- danni derivanti dalla esondazione del dicembre 2006 euro
11.800,00; B)- danni derivanti dalla esondazione dei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009 euro 27.025,00 per come accertati dal CT, C) danni derivanti dalle esondazioni del mese di settembre
2009 euro 59.030,00 per come accertati dal CT e conseguentemente, condannare la al loro Controparte_1 complessivo pagamento in favore dell'attore, con gli interessi e la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore;
D) disporre la compensazione delle spese di lite in favore del
[...]
(ora ) evocato in Controparte_7 Controparte_8 giudizio nel periodo immediatamente successivo al trasferimento delle competenze alla , ricorrendo quindi giusti Controparte_1 motivi;
E) condannare la al pagamento dei Controparte_1 compensi di giudizio”.
Si costituiva la che chiedeva “accertare e Controparte_1 dichiarare l'errata applicazione della nuova normativa che disciplina il processo civile ad opera di parte attrice, con mutamento del rito da riforma Cartabia ad ordinario di cognizione pre-riforma, con conseguente nullità e maturata decadenza dell'atto di citazione per le causali tutte di cui alla narrativa che qui si intendono integralmente trascritte;
2) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE,
ACCERTARE E DICHIARARE la parziale legittimazione attiva dell'attore essendo proprietario delle particelle – a suo dire danneggiate – solo pro-quota, per come allegato in atti con le visure catastali storiche, oltre che all'eccezione di ne bis in idem, qui richiamata e per come documentata;
3) NEL MERITO:
PRELIMINARMENTE ACCERTARSI E DICHIARARSI la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_1 ordinarsi l'estromissione di questa dal procedimento per tutte le motivazioni esposte, in mancanza manlevarla da ogni onere risarcitorio anche sulla scorta di precedenti giudicati (Vds Doc.n. 16
- Sent.n.4578/2022 – RG. 900033/2012 (Rel.Dott. Persona_2
; 4) SUBORDINATAMENTE: ACCERTARE E DICHIARARE che
[...] la domanda risarcitoria deve essere limitata alla domanda introduttiva del giudizio danni inerenti il fenomeno atmosferico del mese di Gennaio 2006 e che lo stesso è stato oggetto di ordinanza di Protezione Civile, l'assenza di responsabilità della CP_1
nella causazione dei danni lamentati e, per l'effetto,
[...] rigettare la domanda attorea per come proposta, per tutte le motivazioni esposte, poiché infondata in fatto ed in diritto, in ogni caso non provata, anche nel quantum, per eccessiva quantificazione dei danni anche da parte del CT , senza nesso di causalità tra fatto ed effetto;
5) IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: NOMINARE
NUOVA CT LIMITATAMENTE ai quesiti indicati dal Giudice di prima istanza eventualmente meglio specificati con riguardo alla sola esondazione del mese di gennaio 2006, per come da atto di citazione introduttivo, previa verifica dell'intestazione delle particelle pro quota dell'attor ”. Parte_1
Si costituivano gli interventori, quali comproprietari, unitamente al sig. , in quote diverse, dei fondi di cui in ricorso, Parte_1 chiedendo: “Dichiarare e accertare che i danni provocati ai terreni per cui è causa, per come accertati dalla Consulenza Tecnica
d'ufficio sono i seguenti. A)- danni derivanti dalla esondazione del dicembre 2006 euro 11.800,00; B)- danni derivanti dalla esondazione dei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009 euro
27.025,00 per come accertati dal CT, danni derivanti dalle esondazioni del mese di settembre 2009 euro 59.030,00 per come accertati dal CT e 2)- conseguentemente, condannare la CP_1
al loro complessivo pagamento in favore degli odierni
[...] intervenuti, in relazione alla rispettiva quota, con gli interessi e la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore;
disporre la compensazione delle spese di lite in favore de Controparte_7
(ora ) evocato in giudizio nel
[...] Controparte_8 periodo immediatamente successivo al trasferimento delle competenze alla , ricorrendo quindi giusti Controparte_1 motivi”
Si costituiva il che chiedeva: “accertare e Controparte_9 dichiarare: A) nel merito in via principale 1. Dichiarare il difetto di titolarità e/o legittimazione passiva del Controparte_3
per i motivi espressi in tutti i propri scritti difensivi;
2.
[...]
Condannare la alle spese, competenze ed Controparte_1 onorari in favore de . B) nel merito in Controparte_3 via subordinata 1. Rigettare ogni domanda formulata dal Sig. nei confronti del , in persona Pt_1 Controparte_3 del p.t., in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto CP_10 che in diritto;
2. Condannare l'attore alle spese, competenze ed onorari in favore del . C) in via Controparte_3 subordinata: ridurre la richiesta di risarcimento del danno per come argomentato al punto 3 della comparsa conclusionale, con conseguente compensazione delle spese di lite”.
A seguito di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza collegiale dell'8-10-2025, veniva riservata in decisione.
Va esclusa la legittimazione passiva della CP_1 relativamente alle azioni risarcitorie proposte dal ricorrente e dagli interventori. Difatti, l'art. 88 della legge regionale della Regione Calabria 12 agosto 2002, n. 34 (concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) ha previsto che <alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni dissesto, ivi compresi gli per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione manutenzione opere idrauliche, in caso assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti adempimenti relativi alle acque minerali termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa>>, ma deve, altresì leggersi l'art. 18 della medesima legge, <la giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della conferenza regione autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie strumentali idonee garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio funzioni conferite agli enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione>> e soprattutto, nel secondo comma in cui prevede che <la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali
è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale
e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi
Enti delle risorse di cui al precedente comma 1>>.
Ne consegue che l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta
Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca, utilizzata nel testo della norma, sopra riportata.
Nel caso di specie, in assenza della deduzione e della prova di tale ultima circostanza e cioè dell'effettivo trasferimento alla Provincia di
Cosenza delle dette risorse, va esclusa la legittimazione passiva in capo alla Provincia convenuta per conseguente difetto di prova dell'effettivo trasferimento in capo alla medesima dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica.
Le domande proposte nei confronti della Controparte_1 vanno, quindi, respinte.
Le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato tra ricorrenti e interventori da un lato e la Controparte_1 dall'altro seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate.
Dichiara irripetibili le spese di lite anticipate dal
[...]
nel giudizio in oggetto (mentre quelle relative al Controparte_3 giudizio deciso con la dichiarazione di incompetenza dal Tribunale di
ST sono state da quest'ultimo integralmente compensate fra le parti, comprese quelle di CT), non avendo il ricorrente e interventori formulato nel giudizio in oggetto domande di pagamento nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte
d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte dal ricorrente e dagli Parte_1 interventori , Controparte_4 Parte_2 Parte_3
e nei confronti della , Parte_4 Controparte_1 così provvede:
• rigetta le domande proposte nei confronti della CP_1
;
[...]
• condanna in solido i ricorrenti e gli interventori a pagare in favore della parte resistente le spese sostenute nel Controparte_1 presente giudizio, che liquida in € 2.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dichiara irripetibili le spese di lite anticipate nel giudizio in oggetto dal . Controparte_3
Così deciso in Napoli l'8-10-2025.
Il Giudice estensore
(dott. Angelo Del Franco)
Il Presidente
(dr. Fulvio Dacomo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4465/2023 R.G., avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”, passata in decisione all'udienza collegiale dell'8-10-2025 e vertente
T R A
, nato il [...] a [...] C., ivi res. Parte_1
Via Nazionale (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in AN, via San Giovanni Evangelista, che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto nello studio dall'avv. Franco AM ( per CodiceFiscale_2 procura agli atti, (pec.
-fax 0983884365) ed Email_1 elettivamente domiciliata nel suo studio
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
E
(C.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Prisco – C.f.:
[...]
avvocato interno all'Ente, in virtù di C.F._3 determinazione dirigenziale n.2023001818 del 17/10/2023 e procura alle liti del 25/10/2023 agli atti. con domicilio presso la sede legale dell'Ente in Cosenza - CS- (87100), alla P.zza XV marzo n. 5.
RESISTENTE
NONCHÈ , in persona del Sindaco Controparte_3 pro-tempore, con sede in via B. Abenante, n.35 - 87064 –
AN SS (CS) (P.IVA ), rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso (C.F. C.F._4 iscritta all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti pubblici annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di ST, elettivamente domiciliato in P.zza Santi Anargiri – 87064 – – Controparte_3
a.u. , giusta mandato agli atti CP_3
RESISTENTE
E
nata il [...] a [...], residente in Controparte_4
AN-SS (c.f. ; C.F._5 Parte_2 nata a [...] il [...], residente in [...](c.f.
), nata il [...] a C.F._6 Parte_3
AN, residente in [...](c.f.
); , nata il [...] a C.F._7 Parte_4
AN, residente in (c.f. Controparte_3
, rappresentati e difesi dell'avv. Franco C.F._8
AM ( per procura agli atti, (pec: CodiceFiscale_2
-fax 0983884365) ed Email_1 elettivamente domiciliati nel suo studio in AN-SS, piazza S. Pio, 10 (a.u. AN Scalo)
INTERVENTORI LITISCONSORTILI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.10.2008 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di SS
l' , esponendo quanto segue: Controparte_5
“L'attore è proprietario di un'azienda agricola costituita da unico corpo, sito nel Comune di AN alla contrada “Ferraino”, i cui fondi sono catastalmente individuati, nel C.T. del Comune di
AN, nel foglio di mappa 103 p.lle 85, 91, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ,226 e 227, per una superficie catastale complessiva di ha. 13.82.80. All'interno di tale superficie catastale vi è una superficie netta di circa ha
8.00.00 coltivata ad agrumeto specializzato (clementine).
Il fondo in questione confina, per un tratto, con il torrente Ferraino
(o vallone Pometo). La manutenzione del torrente in questione è attribuita, ai sensi della legge Regione Calabria n. 34 del 12.8.2002 alla Provincia di . CP_1
Il torrente in questione non è mai stato destinatario di interventi di manutenzione e pulizia dell'alveo, versando in stato di abbandono, tant'è che negli ultimi anni il suo alveo è andato via colmandosi per l'apporto di materiali inerti trascinati dalle acque. Vi è anche una fitta vegetazione e, nel tratto di torrente confinante con il fondo lo stesso, oltre a presentare un tratto di curva, subisce un Pt_1 restringimento. In tali condizioni è evidente la situazione di pericolo di esondazione che esso rappresenta, atteso che il soggetto obbligato per legge alla sua manutenzione mai vi ha provveduto.
Nel mese di dicembre dell'anno 2006 a seguito di precipitazioni piovose (evento né imprevedibile né inaspettato, in considerazione della stagione invernale in atto) le acque meteoriche miste a detriti che scorrevano nel citato torrente, hanno superato la difesa radente posta a confine del fondo e, esondando, si sono riversate Pt_1 nel fondo dell'attore per poi riversarsi nuovamente nel loro alveo naturale.
Tale esondazione ha interessato una superficie di circa 3.500 mq. della proprietà nella quale sono stati abbandonati sedimenti Pt_1 alluvionali per un'altezza media di circa 0,70 mt: è, per ciò, di tutta evidenza il danno che tale sedimentazione ha prodotto, atteso che la superficie interessata è coltivata ad agrumeto e le piante sono state irreversibilmente danneggiate. In particolare in alcuni tratti della citata superficie di mq. 3.500, l'accumulo dei detriti ha superato anche, in altezza, quella di alcuni alberi provocando c.d. fenomeni di asfissia.
Per come risulta dalla perizia giurata, redatta nell'immediatezza dei fatti dal dr. Agr. , i danni ammontano ad euro Persona_1 16.700,00, limitati, questi, al mero ripristino della superficie alla situazione precedente all'esondazione, con esclusione, invece, di tutti gli altri danni che si manifesteranno nel tempo (e cioè compromissione della fertilità del terreno e, quindi, produttività delle piante).
Le richieste bonarie inoltrate agli enti preposti alla manutenzione non hanno sortito effetto alcuno.
Essendo quindi evidente la responsabilità della Controparte_1 nella causazione dei danni sofferti dall'odierno attore, per non avere l'ente obbligato ex lege provveduto alla manutenzione e pulizia del torrente Ferraino o Vallone Pometo nel tratto che costeggia il fondo del sig. , quest'ultimo chiedeva “accertare e dichiarare che i Pt_1 danni sofferti dal sig. nel fondo descritto in citazione sono Pt_1 derivanti dalla omessa manutenzione da parte della CP_1
del torrente Ferraino o e, di conseguenza,
[...] CP_6 condannarla, in persona del suo legale rapp.te, al pagamento della somma di euro 16.700,00 necessaria per il ripristino del fondo agrumicolo dell'attore, o quella diversa che sarà quantificata da
Consulenza Tecnica d'Ufficio che sin d'ora si richiede. Condannare la
, in persona del suo legale rappresentante al Controparte_1 risarcimento dei danni prodotti al fondo agrumicolo individuati nella compromissione della fertilità del terreno, del ripristino della viabilità aziendale;
della perdita delle piante, da quantificare con
Consulenza Tecnica che sin d'ora si richiede”.
L'Amm.ne Prov.le di Cosenza, costituitasi in giudizio concludeva per la “inammissibilità“ della domanda nei confronti della CP_1
per carenza di legittimazione passiva nonché per il rigetto
[...] negando il nesso causale tra i danni lamentati e qualche comportamento della convenuta.
In seguito a queste difesa l'attore, nella prima udienza di comparizione, chiese e ottenne dal Gi di essere autorizzato alla chiamata in causa del , nei confronti del quale, Controparte_3 estese, seppure in via subordinata, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni.
Espletata la CT in ordine alla quantificazione dei danni, il Tribunale di ST, ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza del 21.7.2023, nr. 141, così statuiva: “Dichiara
l'incompetenza del Tribunale Ordinario di ST in favore del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Fissa il termine di 3 mesi, dalla comunicazione del presente provvedimento, per riassumere la causa dinanzi al Tribunale competente. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto”.
Il Sig. riassumeva il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, Pt_1 chiedendo: “accertare che i danni sofferti dall'attore, per come accertati dalla Consulenza Tecnica d'ufficio sono i seguenti. A)- danni derivanti dalla esondazione del dicembre 2006 euro
11.800,00; B)- danni derivanti dalla esondazione dei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009 euro 27.025,00 per come accertati dal CT, C) danni derivanti dalle esondazioni del mese di settembre
2009 euro 59.030,00 per come accertati dal CT e conseguentemente, condannare la al loro Controparte_1 complessivo pagamento in favore dell'attore, con gli interessi e la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore;
D) disporre la compensazione delle spese di lite in favore del
[...]
(ora ) evocato in Controparte_7 Controparte_8 giudizio nel periodo immediatamente successivo al trasferimento delle competenze alla , ricorrendo quindi giusti Controparte_1 motivi;
E) condannare la al pagamento dei Controparte_1 compensi di giudizio”.
Si costituiva la che chiedeva “accertare e Controparte_1 dichiarare l'errata applicazione della nuova normativa che disciplina il processo civile ad opera di parte attrice, con mutamento del rito da riforma Cartabia ad ordinario di cognizione pre-riforma, con conseguente nullità e maturata decadenza dell'atto di citazione per le causali tutte di cui alla narrativa che qui si intendono integralmente trascritte;
2) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE,
ACCERTARE E DICHIARARE la parziale legittimazione attiva dell'attore essendo proprietario delle particelle – a suo dire danneggiate – solo pro-quota, per come allegato in atti con le visure catastali storiche, oltre che all'eccezione di ne bis in idem, qui richiamata e per come documentata;
3) NEL MERITO:
PRELIMINARMENTE ACCERTARSI E DICHIARARSI la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_1 ordinarsi l'estromissione di questa dal procedimento per tutte le motivazioni esposte, in mancanza manlevarla da ogni onere risarcitorio anche sulla scorta di precedenti giudicati (Vds Doc.n. 16
- Sent.n.4578/2022 – RG. 900033/2012 (Rel.Dott. Persona_2
; 4) SUBORDINATAMENTE: ACCERTARE E DICHIARARE che
[...] la domanda risarcitoria deve essere limitata alla domanda introduttiva del giudizio danni inerenti il fenomeno atmosferico del mese di Gennaio 2006 e che lo stesso è stato oggetto di ordinanza di Protezione Civile, l'assenza di responsabilità della CP_1
nella causazione dei danni lamentati e, per l'effetto,
[...] rigettare la domanda attorea per come proposta, per tutte le motivazioni esposte, poiché infondata in fatto ed in diritto, in ogni caso non provata, anche nel quantum, per eccessiva quantificazione dei danni anche da parte del CT , senza nesso di causalità tra fatto ed effetto;
5) IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: NOMINARE
NUOVA CT LIMITATAMENTE ai quesiti indicati dal Giudice di prima istanza eventualmente meglio specificati con riguardo alla sola esondazione del mese di gennaio 2006, per come da atto di citazione introduttivo, previa verifica dell'intestazione delle particelle pro quota dell'attor ”. Parte_1
Si costituivano gli interventori, quali comproprietari, unitamente al sig. , in quote diverse, dei fondi di cui in ricorso, Parte_1 chiedendo: “Dichiarare e accertare che i danni provocati ai terreni per cui è causa, per come accertati dalla Consulenza Tecnica
d'ufficio sono i seguenti. A)- danni derivanti dalla esondazione del dicembre 2006 euro 11.800,00; B)- danni derivanti dalla esondazione dei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009 euro
27.025,00 per come accertati dal CT, danni derivanti dalle esondazioni del mese di settembre 2009 euro 59.030,00 per come accertati dal CT e 2)- conseguentemente, condannare la CP_1
al loro complessivo pagamento in favore degli odierni
[...] intervenuti, in relazione alla rispettiva quota, con gli interessi e la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore;
disporre la compensazione delle spese di lite in favore de Controparte_7
(ora ) evocato in giudizio nel
[...] Controparte_8 periodo immediatamente successivo al trasferimento delle competenze alla , ricorrendo quindi giusti Controparte_1 motivi”
Si costituiva il che chiedeva: “accertare e Controparte_9 dichiarare: A) nel merito in via principale 1. Dichiarare il difetto di titolarità e/o legittimazione passiva del Controparte_3
per i motivi espressi in tutti i propri scritti difensivi;
2.
[...]
Condannare la alle spese, competenze ed Controparte_1 onorari in favore de . B) nel merito in Controparte_3 via subordinata 1. Rigettare ogni domanda formulata dal Sig. nei confronti del , in persona Pt_1 Controparte_3 del p.t., in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto CP_10 che in diritto;
2. Condannare l'attore alle spese, competenze ed onorari in favore del . C) in via Controparte_3 subordinata: ridurre la richiesta di risarcimento del danno per come argomentato al punto 3 della comparsa conclusionale, con conseguente compensazione delle spese di lite”.
A seguito di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza collegiale dell'8-10-2025, veniva riservata in decisione.
Va esclusa la legittimazione passiva della CP_1 relativamente alle azioni risarcitorie proposte dal ricorrente e dagli interventori. Difatti, l'art. 88 della legge regionale della Regione Calabria 12 agosto 2002, n. 34 (concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) ha previsto che <alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni dissesto, ivi compresi gli per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione manutenzione opere idrauliche, in caso assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti adempimenti relativi alle acque minerali termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa>>, ma deve, altresì leggersi l'art. 18 della medesima legge, <la giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della conferenza regione autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie strumentali idonee garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio funzioni conferite agli enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione>> e soprattutto, nel secondo comma in cui prevede che <la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali
è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale
e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi
Enti delle risorse di cui al precedente comma 1>>.
Ne consegue che l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta
Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca, utilizzata nel testo della norma, sopra riportata.
Nel caso di specie, in assenza della deduzione e della prova di tale ultima circostanza e cioè dell'effettivo trasferimento alla Provincia di
Cosenza delle dette risorse, va esclusa la legittimazione passiva in capo alla Provincia convenuta per conseguente difetto di prova dell'effettivo trasferimento in capo alla medesima dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica.
Le domande proposte nei confronti della Controparte_1 vanno, quindi, respinte.
Le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato tra ricorrenti e interventori da un lato e la Controparte_1 dall'altro seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate.
Dichiara irripetibili le spese di lite anticipate dal
[...]
nel giudizio in oggetto (mentre quelle relative al Controparte_3 giudizio deciso con la dichiarazione di incompetenza dal Tribunale di
ST sono state da quest'ultimo integralmente compensate fra le parti, comprese quelle di CT), non avendo il ricorrente e interventori formulato nel giudizio in oggetto domande di pagamento nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte
d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte dal ricorrente e dagli Parte_1 interventori , Controparte_4 Parte_2 Parte_3
e nei confronti della , Parte_4 Controparte_1 così provvede:
• rigetta le domande proposte nei confronti della CP_1
;
[...]
• condanna in solido i ricorrenti e gli interventori a pagare in favore della parte resistente le spese sostenute nel Controparte_1 presente giudizio, che liquida in € 2.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dichiara irripetibili le spese di lite anticipate nel giudizio in oggetto dal . Controparte_3
Così deciso in Napoli l'8-10-2025.
Il Giudice estensore
(dott. Angelo Del Franco)
Il Presidente
(dr. Fulvio Dacomo)