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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1208/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1208 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
– CF – rappresentato e difeso nel procedimento in oggetto Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonia Assunta PAGLIUSO del Foro di Lamezia Terme - Cod. Fisc. - CodiceFiscale_2 presso il cui studio in Lamezia Terme, Via Galvani n. 8, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
e
– CF - in persona del suo Ministro e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in Catanzaro, in via Gioacchino da Fiore n. 34;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: coma da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2024, l'avv. , per come rappresentato e difeso, Parte_1 agendo nei riguardi del , in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto, emesso in data 14 ottobre
2024 dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale, Presidente Dott.ssa Angelina SILVESTRI,
a latere dott.ssa Maria Giulia AGOSTI e dott. Gian Marco ANGELINI, notificato nei suoi riguardi in data 15 ottobre 2024, con il quale era stato liquidato l'importo di € 2.206,00 a titolo di compenso professionale ex art. 106 bis T.U.S.G. per l'attività difensiva dallo stesso prestata a favore del sig. (nato a [...] CP_2
Terme il 31 dicembre 1992), nella sua qualità di imputato nel maxiprocesso n° 7198/2015 R.G.N.R. – n°
696/2021 R.G.T. c.d. “IMPONIMENTO”.
In punto di fatto, deduceva di avere espletato la propria attività professionale in favore del suddetto imputato nel procedimento di cui in premessa, instaurato dalla Procura della Repubblica Distrettuale di Catanzaro nei
1 confronti di + 146 e che era stato celebrato e concluso dinanzi al Tribunale di Lamezia CP_3
Terme in composizione collegiale.
Il , all'interno del predetto procedimento - con decreto n. 190/2022 R.G.P. reso in data 11 aprile 2022 CP_2
- era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
L'attività professionale resa dal ricorrente era poi consistita nell'esame e nello studio degli atti di indagine rispetto ad un maxi-processo durato oltre 3 anni, con la celebrazione di oltre 100 udienze, nel corso delle quali si era in concreto articolata la complessa istruttoria dibattimentale;
questa era consistita nella predisposizione della linea difensiva, nell'elaborazione dei controesami effettuati nei confronti dei numerosi testi di P.G. e collaboratori di giustizia, nella personale partecipazione a quaranta udienze e - in ultimo - alla preparazione ed illustrazione della discussione orale finale.
Sulla richiesta di liquidazione dei compensi professionali depositata per l'attività difensiva svolta nell'interesse di il Collegio aveva ritenuto di dover liquidare esclusivamente la “fase studio”, per €. 473,00 CP_2 la “fase istruttoria” per €. 1.418,00, ed infine la fase “decisionale” € 1.418,00, per poi operare la riduzione di
1/3 per l'ammissione al patrocinio ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, nella misura finale di €. 2.206,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ebbene, pur riconoscendo “la natura dell'impegno professionale con particolare riferimento alle caratteristiche nonché al pregio dell'attività svolta per il numero delle questioni trattate e per la natura delle imputazioni”, il Tribunale – a suo modo di vedere – aveva tuttavia errato nell'escludere dalla liquidazione la
“fase introduttiva” nonché la maggiorazione del compenso come previsto dal D.M. 55/2014 art. 12 comma 1, per la “particolare complessità del dibattimento”.
Quanto alla “fase introduttiva”, precisava che in essa rientrava anche l'eventuale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale conseguita (ad esempio) al mutamento della composizione dell'organo giudicante, ex art. 12 comma 3 del D.M. 55/2014, con rimessione delle parti nella facoltà di reiterare eventuali questioni preliminari già sollevate in precedenza e disattese, ovvero valutare comunque se reiterarle o meno.
Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che in quel procedimento si era verificata più volte, alle udienze del 01/07/2022, 06/07/2022, 15/07/2022, 29/07/2022, 09/09/2022, 21/09/2022, 23/09/2022, 02/12/2022,
27/01/2023, 03/02/2023, 28/07/2023, 06/09/2023, 08/01/2024, 11/01/2024, 12/04/2024, 27/05/2024 (vedi documentazione in atti).
Quanto invece “alla particolare complessità del dibattimento”, l'art. 12 comma 1 del D.M. 55/2014 – sosteneva - sancisce che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse
2 da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati (fino al 50 per cento), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ne conseguiva che – a suo modo di vedere –il Tribunale avrebbe dovuto tenere in debito conto che erano state celebrate oltre 100 udienze, e che la gran parte di esse si era tenuta presso l'aula bunker di Lamezia Terme sita nell'area industriale di San Pietro Lametino, e che la loro durata media era stata di circa sei ore, con udienze durate fino anche a dieci ore (vedasi udienza del 29 luglio 2022; così nel ricorso introduttivo in atti)
Sicché, pur applicando i “valori medi”, ne sarebbe derivato, con il dovuto aumento del 50% come previsto dall'art. 12 comma 1, un compenso di € 4.065,00 così determinato:
- Fase studio della controversia €. 473,00;
- Fase introduttiva del giudizio € 756,00;
- Fase istruttoria del giudizio € 1.418,00;
- Fase decisionale €. 1.418,00;
- Compenso tabellare ex art.12, comma 3 €. 4.065,00
- Aumento del 50% per particolare complessità, €. 2.032,50 pregio dell'opera prestata, (art. 12 comma 1)
- Compenso tabellare con aumenti €. 6.097,50
- Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02 -€. 2.032,50
- Ipotesi di compenso liquidabile €. 4.065,00
Tutto ciò premesso e considerato, lo stesso - come sopra rappresentato e difeso – ricorreva al Presidente del
Tribunale di Lamezia Terme affinché volesse fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies, comma 2°, c.p.c., assegnando al ricorrente termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione al , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro in via Gioacchino da Fiore n. 34, invitando gli stessi a costituirsi nel termine di 10 (dieci) giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e così, in sua rituale presenza, ovvero dichiarata la contumacia, sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme - in riforma dell'impugnato decreto - liquidare all'avv. l'importo di € 4.065,00 oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali per Parte_1
l'attività difensiva svolta nel processo penale indicato in epigrafe nell'interesse dell'imputato , CP_2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nonché condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro CP_4 in via Gioacchino da Fiore n. 34, alla refusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio ed il Presidente, nella sua qualità di Giudice Monocratico, funzionalmente competente alla trattazione della procedura de qua,
3 all'udienza dell'11 febbraio 2025, tenutasi in forma cartolare (una volta, infatti, disposta la trattazione scritta mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.), esaminate quelle conclusive depositate in cancelleria dalla sola parte ricorrente in data 7 febbraio 2025, in previsione della celebrazione dell'udienza in oggetto, tratteneva la stessa causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , in persona del suo Ministro pro- Controparte_1 tempore, per come elettivamente domiciliato, il quale – nonostante la regolarità e tempestività della notifica nei suoi riguardi – non si costituiva in giudizio.
2.Nel merito, va detto che il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione secondo le determinazioni che seguono.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, ha liquidato al difensore avv. , Parte_1 odierno ricorrente ed a titolo di compensi maturati per l'attività professionale svolta nel maxiprocesso penale convenzionalmente denominato “Imponimento” - n° 7198/2015 R.G.N.R. – n° 696/2021 R.G.T. – nell'interesse dell'imputato sig. (nato a [...] il [...]), la complessiva CP_2 somma pari a complessivi € €. 2.206,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nello specifico, il
Collegio aveva ritenuto di dover liquidare esclusivamente la “fase studio”, per €. 473,00 la “fase istruttoria” per €. 1.418,00, ed infine la fase “decisionale” € 1.418,00, applicando dichiaratamente valori tendenti a quelli medi (così, testualmente, nel decreto impugnato;
vedi in atti), per un totale di € 3.309, sul quale infine operare la riduzione di 1/3 per l'ammissione al patrocinio ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, il tutto per pervenire alla misura finale di cui in premessa.
In relazione a detta liquidazione, la parte non contesta la misura dei compensi stabiliti per ogni fase – che poi non sono tendenti a quelli medi, ma proprio quelli medi e sono dunque ad essi corrispondenti;
n.d.r. – ma il mancato riconoscimento, tra le varie fasi, anche di quella introduttiva, oltre – sul totale cui pervenire con l'aggiunta di detta ulteriore fase – il mancato riconoscimento della maggiorazione del 50% del compenso, come previsto dal D.M. 55/2014 art. 12 comma 1, per la “particolare complessità del dibattimento”, proponendo – dunque, sulla base delle citate considerazioni di diritto – un compenso finale liquidabile pari alla misura finale di 4.065,00 così determinato:
- Fase studio della controversia €. 473,00
- Fase introduttiva del giudizio €. 756,00
- Fase istruttoria del giudizio €. 1.418,00
- Fase decisionale €. 1.418,00
- Compenso tabellare ex art.12, comma 3, € 4.065,00
- Aumento del 50% per particolare complessità, €. 2.032,50 pregio dell'opera prestata, (art. 12 comma 1)
- Compenso tabellare con aumenti €. 6.097,50
- Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02 -€. 2.032,50
- Ipotesi di compenso liquidabile €. 4.065,00
4 Ritiene il Tribunale di dover condividere le ragioni che hanno condotto il Collegio ad escludere la fase introduttiva, ma di dovere - al contrario – condividere le ragioni e le argomentazioni difensive nella parte in cui è stata negata la maggiorazione del 50% sul compenso finale per la particolare complessità del procedimento.
Tale maggiorazione si rinviene – come correttamente affermato dalla parte - nel disposto di cui all'art. 12, comma 1, del DM n. 55 del 2014, nella parte in cui si afferma che: ”Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati (fino al 50 per cento), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Evidente, nel caso in oggetto, la complessità del procedimento, caratterizzato da un numero assai ampio di imputati e di imputazioni, con applicazione di misure custodiali, con dibattimento durato oltre tre anni e con un numero elevatissimo di udienze, molte delle quali – soprattutto in una prima fase dibattimentale – caratterizzate da trasferte defatiganti in sedi diverse da quella naturale, ovvero dei locali del Tribunale di
Lamezia Terme;
a larga parte di questa udienze aveva inoltre personalmente partecipato lo stesso difensore odierno ricorrente.
Tanto premesso, sulla liquidazione delle singole fasi – correttamente parametrate sui valori medi – va aggiunta la maggiorazione del 50% per la particolare complessità del procedimento;
sulla sommatoria finale va poi calcolata la riduzione fissa del 50% ex art. 106 bis del DPR n. 115 del 2002, per la pregressa ammissione dell'imputato al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato (vedi decreto pronunciato in data 11 aprile
2022; in atti); in definitiva € 3.309,00 oltre accessori di legge, secondo il seguente calcolo algebrico:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.418,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.309,00
Aumento del 50% per particolare complessità o gravità, entità e numero delle
€ 1.654,50 imputazioni, urgenza, pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti, particolari circostanze (art. 12, comma 1)
Compenso tabellare con aumenti ex art. 12, comma 1 € 4.963,50
5 Riduzione di 1/3 su € 4.963,50 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -1.654,50
Compenso al netto delle riduzioni € 3.309,00
Con conseguente rideterminazione del compenso liquidato, oltre i relativi e dovuti accessori di legge.
Il parziale accoglimento del ricorso legittima – di per sè – oltre che in ragione della natura della controversia, della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistente, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Monocratico, dott. Giovanni
GAROFALO, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- DICHIARA la contumacia del , in persona del suo Ministro pro-tempore; Controparte_1
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso dal Tribunale Civile collegiale di Lamezia Terme in data 14 ottobre 2024, RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF – a titolo di compenso Parte_1 C.F._1 professionale per l'attività difensiva prestata in favore del sig. (nato a [...] il 31 CP_2 dicembre 1992), nella sua qualità di imputato nel maxiprocesso n° 7198/2015 R.G.N.R. – n° 696/2021 R.G.T.
c.d. “IMPONIMENTO”, la somma finale – come in premessa determinata – pari ad € 3.309,00, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 11/02/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1208 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
– CF – rappresentato e difeso nel procedimento in oggetto Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonia Assunta PAGLIUSO del Foro di Lamezia Terme - Cod. Fisc. - CodiceFiscale_2 presso il cui studio in Lamezia Terme, Via Galvani n. 8, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
e
– CF - in persona del suo Ministro e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in Catanzaro, in via Gioacchino da Fiore n. 34;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: coma da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2024, l'avv. , per come rappresentato e difeso, Parte_1 agendo nei riguardi del , in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto, emesso in data 14 ottobre
2024 dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale, Presidente Dott.ssa Angelina SILVESTRI,
a latere dott.ssa Maria Giulia AGOSTI e dott. Gian Marco ANGELINI, notificato nei suoi riguardi in data 15 ottobre 2024, con il quale era stato liquidato l'importo di € 2.206,00 a titolo di compenso professionale ex art. 106 bis T.U.S.G. per l'attività difensiva dallo stesso prestata a favore del sig. (nato a [...] CP_2
Terme il 31 dicembre 1992), nella sua qualità di imputato nel maxiprocesso n° 7198/2015 R.G.N.R. – n°
696/2021 R.G.T. c.d. “IMPONIMENTO”.
In punto di fatto, deduceva di avere espletato la propria attività professionale in favore del suddetto imputato nel procedimento di cui in premessa, instaurato dalla Procura della Repubblica Distrettuale di Catanzaro nei
1 confronti di + 146 e che era stato celebrato e concluso dinanzi al Tribunale di Lamezia CP_3
Terme in composizione collegiale.
Il , all'interno del predetto procedimento - con decreto n. 190/2022 R.G.P. reso in data 11 aprile 2022 CP_2
- era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
L'attività professionale resa dal ricorrente era poi consistita nell'esame e nello studio degli atti di indagine rispetto ad un maxi-processo durato oltre 3 anni, con la celebrazione di oltre 100 udienze, nel corso delle quali si era in concreto articolata la complessa istruttoria dibattimentale;
questa era consistita nella predisposizione della linea difensiva, nell'elaborazione dei controesami effettuati nei confronti dei numerosi testi di P.G. e collaboratori di giustizia, nella personale partecipazione a quaranta udienze e - in ultimo - alla preparazione ed illustrazione della discussione orale finale.
Sulla richiesta di liquidazione dei compensi professionali depositata per l'attività difensiva svolta nell'interesse di il Collegio aveva ritenuto di dover liquidare esclusivamente la “fase studio”, per €. 473,00 CP_2 la “fase istruttoria” per €. 1.418,00, ed infine la fase “decisionale” € 1.418,00, per poi operare la riduzione di
1/3 per l'ammissione al patrocinio ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, nella misura finale di €. 2.206,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ebbene, pur riconoscendo “la natura dell'impegno professionale con particolare riferimento alle caratteristiche nonché al pregio dell'attività svolta per il numero delle questioni trattate e per la natura delle imputazioni”, il Tribunale – a suo modo di vedere – aveva tuttavia errato nell'escludere dalla liquidazione la
“fase introduttiva” nonché la maggiorazione del compenso come previsto dal D.M. 55/2014 art. 12 comma 1, per la “particolare complessità del dibattimento”.
Quanto alla “fase introduttiva”, precisava che in essa rientrava anche l'eventuale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale conseguita (ad esempio) al mutamento della composizione dell'organo giudicante, ex art. 12 comma 3 del D.M. 55/2014, con rimessione delle parti nella facoltà di reiterare eventuali questioni preliminari già sollevate in precedenza e disattese, ovvero valutare comunque se reiterarle o meno.
Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che in quel procedimento si era verificata più volte, alle udienze del 01/07/2022, 06/07/2022, 15/07/2022, 29/07/2022, 09/09/2022, 21/09/2022, 23/09/2022, 02/12/2022,
27/01/2023, 03/02/2023, 28/07/2023, 06/09/2023, 08/01/2024, 11/01/2024, 12/04/2024, 27/05/2024 (vedi documentazione in atti).
Quanto invece “alla particolare complessità del dibattimento”, l'art. 12 comma 1 del D.M. 55/2014 – sosteneva - sancisce che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse
2 da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati (fino al 50 per cento), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ne conseguiva che – a suo modo di vedere –il Tribunale avrebbe dovuto tenere in debito conto che erano state celebrate oltre 100 udienze, e che la gran parte di esse si era tenuta presso l'aula bunker di Lamezia Terme sita nell'area industriale di San Pietro Lametino, e che la loro durata media era stata di circa sei ore, con udienze durate fino anche a dieci ore (vedasi udienza del 29 luglio 2022; così nel ricorso introduttivo in atti)
Sicché, pur applicando i “valori medi”, ne sarebbe derivato, con il dovuto aumento del 50% come previsto dall'art. 12 comma 1, un compenso di € 4.065,00 così determinato:
- Fase studio della controversia €. 473,00;
- Fase introduttiva del giudizio € 756,00;
- Fase istruttoria del giudizio € 1.418,00;
- Fase decisionale €. 1.418,00;
- Compenso tabellare ex art.12, comma 3 €. 4.065,00
- Aumento del 50% per particolare complessità, €. 2.032,50 pregio dell'opera prestata, (art. 12 comma 1)
- Compenso tabellare con aumenti €. 6.097,50
- Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02 -€. 2.032,50
- Ipotesi di compenso liquidabile €. 4.065,00
Tutto ciò premesso e considerato, lo stesso - come sopra rappresentato e difeso – ricorreva al Presidente del
Tribunale di Lamezia Terme affinché volesse fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies, comma 2°, c.p.c., assegnando al ricorrente termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione al , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro in via Gioacchino da Fiore n. 34, invitando gli stessi a costituirsi nel termine di 10 (dieci) giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e così, in sua rituale presenza, ovvero dichiarata la contumacia, sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme - in riforma dell'impugnato decreto - liquidare all'avv. l'importo di € 4.065,00 oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali per Parte_1
l'attività difensiva svolta nel processo penale indicato in epigrafe nell'interesse dell'imputato , CP_2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nonché condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro CP_4 in via Gioacchino da Fiore n. 34, alla refusione delle spese anche del presente ricorso, da quantificare con separata nota di riservato deposito.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio ed il Presidente, nella sua qualità di Giudice Monocratico, funzionalmente competente alla trattazione della procedura de qua,
3 all'udienza dell'11 febbraio 2025, tenutasi in forma cartolare (una volta, infatti, disposta la trattazione scritta mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.), esaminate quelle conclusive depositate in cancelleria dalla sola parte ricorrente in data 7 febbraio 2025, in previsione della celebrazione dell'udienza in oggetto, tratteneva la stessa causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , in persona del suo Ministro pro- Controparte_1 tempore, per come elettivamente domiciliato, il quale – nonostante la regolarità e tempestività della notifica nei suoi riguardi – non si costituiva in giudizio.
2.Nel merito, va detto che il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione secondo le determinazioni che seguono.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, ha liquidato al difensore avv. , Parte_1 odierno ricorrente ed a titolo di compensi maturati per l'attività professionale svolta nel maxiprocesso penale convenzionalmente denominato “Imponimento” - n° 7198/2015 R.G.N.R. – n° 696/2021 R.G.T. – nell'interesse dell'imputato sig. (nato a [...] il [...]), la complessiva CP_2 somma pari a complessivi € €. 2.206,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nello specifico, il
Collegio aveva ritenuto di dover liquidare esclusivamente la “fase studio”, per €. 473,00 la “fase istruttoria” per €. 1.418,00, ed infine la fase “decisionale” € 1.418,00, applicando dichiaratamente valori tendenti a quelli medi (così, testualmente, nel decreto impugnato;
vedi in atti), per un totale di € 3.309, sul quale infine operare la riduzione di 1/3 per l'ammissione al patrocinio ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, il tutto per pervenire alla misura finale di cui in premessa.
In relazione a detta liquidazione, la parte non contesta la misura dei compensi stabiliti per ogni fase – che poi non sono tendenti a quelli medi, ma proprio quelli medi e sono dunque ad essi corrispondenti;
n.d.r. – ma il mancato riconoscimento, tra le varie fasi, anche di quella introduttiva, oltre – sul totale cui pervenire con l'aggiunta di detta ulteriore fase – il mancato riconoscimento della maggiorazione del 50% del compenso, come previsto dal D.M. 55/2014 art. 12 comma 1, per la “particolare complessità del dibattimento”, proponendo – dunque, sulla base delle citate considerazioni di diritto – un compenso finale liquidabile pari alla misura finale di 4.065,00 così determinato:
- Fase studio della controversia €. 473,00
- Fase introduttiva del giudizio €. 756,00
- Fase istruttoria del giudizio €. 1.418,00
- Fase decisionale €. 1.418,00
- Compenso tabellare ex art.12, comma 3, € 4.065,00
- Aumento del 50% per particolare complessità, €. 2.032,50 pregio dell'opera prestata, (art. 12 comma 1)
- Compenso tabellare con aumenti €. 6.097,50
- Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis Dpr 115/02 -€. 2.032,50
- Ipotesi di compenso liquidabile €. 4.065,00
4 Ritiene il Tribunale di dover condividere le ragioni che hanno condotto il Collegio ad escludere la fase introduttiva, ma di dovere - al contrario – condividere le ragioni e le argomentazioni difensive nella parte in cui è stata negata la maggiorazione del 50% sul compenso finale per la particolare complessità del procedimento.
Tale maggiorazione si rinviene – come correttamente affermato dalla parte - nel disposto di cui all'art. 12, comma 1, del DM n. 55 del 2014, nella parte in cui si afferma che: ”Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati (fino al 50 per cento), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Evidente, nel caso in oggetto, la complessità del procedimento, caratterizzato da un numero assai ampio di imputati e di imputazioni, con applicazione di misure custodiali, con dibattimento durato oltre tre anni e con un numero elevatissimo di udienze, molte delle quali – soprattutto in una prima fase dibattimentale – caratterizzate da trasferte defatiganti in sedi diverse da quella naturale, ovvero dei locali del Tribunale di
Lamezia Terme;
a larga parte di questa udienze aveva inoltre personalmente partecipato lo stesso difensore odierno ricorrente.
Tanto premesso, sulla liquidazione delle singole fasi – correttamente parametrate sui valori medi – va aggiunta la maggiorazione del 50% per la particolare complessità del procedimento;
sulla sommatoria finale va poi calcolata la riduzione fissa del 50% ex art. 106 bis del DPR n. 115 del 2002, per la pregressa ammissione dell'imputato al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato (vedi decreto pronunciato in data 11 aprile
2022; in atti); in definitiva € 3.309,00 oltre accessori di legge, secondo il seguente calcolo algebrico:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.418,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.309,00
Aumento del 50% per particolare complessità o gravità, entità e numero delle
€ 1.654,50 imputazioni, urgenza, pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti, particolari circostanze (art. 12, comma 1)
Compenso tabellare con aumenti ex art. 12, comma 1 € 4.963,50
5 Riduzione di 1/3 su € 4.963,50 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -1.654,50
Compenso al netto delle riduzioni € 3.309,00
Con conseguente rideterminazione del compenso liquidato, oltre i relativi e dovuti accessori di legge.
Il parziale accoglimento del ricorso legittima – di per sè – oltre che in ragione della natura della controversia, della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistente, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Monocratico, dott. Giovanni
GAROFALO, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- DICHIARA la contumacia del , in persona del suo Ministro pro-tempore; Controparte_1
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso dal Tribunale Civile collegiale di Lamezia Terme in data 14 ottobre 2024, RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF – a titolo di compenso Parte_1 C.F._1 professionale per l'attività difensiva prestata in favore del sig. (nato a [...] il 31 CP_2 dicembre 1992), nella sua qualità di imputato nel maxiprocesso n° 7198/2015 R.G.N.R. – n° 696/2021 R.G.T.
c.d. “IMPONIMENTO”, la somma finale – come in premessa determinata – pari ad € 3.309,00, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 11/02/2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
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