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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/08/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1137/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei SIg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1137/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, il primo rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Raganato e la C.F._2 seconda dall'avv. Maria Lucia Pagliara, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato l'11.03.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Veglie il 25.10.2003 e che dalla loro unione erano nati due figli, (12.08.2004) e (29.06.2011); - che era stata pronunciata Per_1 Per_2 la separazione con sentenza n. 4003/2024, a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti;
- che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dei SInori e Parte_1 Parte_2 celebrato in data 25 ottobre 2003 in Veglie (LE), trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] del medesimo comune nell'anno 2003, Parte II, Serie B al numero 21, ed ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Veglie, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2) La SInora riacquista il cognome che aveva da nubile, perdendo il diritto Parte_2 di aggiungere al proprio quello dell'ex marito;
3) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4) Dal collocamento prevalente presso la madre discende l'assegnazione alla stessa della casa coniugale;
va precisato — stante il contrasto, sul punto, tra le parti — che la casa coniugale comprende tanto l'abitazione in senso stretto (Fgl. 40, p.11a 534, sub 3, categ. A/3 del Catasto Fabbricati di Veglie), quanto il garage (Fgl. 40, p.11a 534, sub 5, Categ. C/6 del Catasto Fabbricati di Veglie), visto che il garage non può che considerarsi una pertinenza dell'abitazione, come tale sempre utilizzato dalla coppia in costanza di matrimonio e come, peraltro, si evince sia dalla sua classificazione catastale (Categ. C/6) sia dalla descrizione contenuta nell'atto di donazione del 23.04.2008;
5) con riferimento al diritto/dovere di visita del padre, con riferimento al figlio maggiore questi possono essere concordati e svolti liberamente mentre, per la figlia va Per_1 Per_2 previsto che il possa tenerla con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore Pt_1
1 20.00 e, a fine-settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
in periodo natalizio, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori;
in periodo pasquale, il giorno di Pasqua o il Lunedì de11'Ange1o; in estate, per 10 giorni consecutivi a luglio e 10 ad agosto, da concordare tra le parti e da individuare, in mancanza di accordo, nel periodo 1-10 luglio e 1-10 agosto;
rimane salva la possibilità per le parti di prevedere un diverso calendario, tenendo conto delle eSIenze della minore e di quelle, anche lavorative, dei genitori;
6) nel rispetto di quanto previsto in sede di separazione consensuale, il verserà a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 250,00 per ciascun figlio ed euro 200,00 quale contributo per la SI.ra , entro il 15 di ogni mese;
Le spese Pt_2 straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi, da regolare secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce cui i ricorrenti fanno espresso riferimento.
7) Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca ed a collaborare affinché siano garantite e conservate le relazioni genitori-figli e di quest'ultimi con i nonni e gli altri familiari.
8) I genitori prestano fin d'ora il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento equipollente utile all'espatrio dei figli minori.
9) Le spese e le competenze professionali per il presente giudizio sono a carico delle parti. Con decreto del 26.03.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 6.05.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nella richiesta. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorso più di un anno dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso meritano di essere accolta in quanto rispondenti agli interessi delle parti, della figlia minore e rispettose del principio della genitorialità. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto a Veglie il 25.10.2003, alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 25.07.2025
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei SIg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1137/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, il primo rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Raganato e la C.F._2 seconda dall'avv. Maria Lucia Pagliara, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato l'11.03.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Veglie il 25.10.2003 e che dalla loro unione erano nati due figli, (12.08.2004) e (29.06.2011); - che era stata pronunciata Per_1 Per_2 la separazione con sentenza n. 4003/2024, a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti;
- che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dei SInori e Parte_1 Parte_2 celebrato in data 25 ottobre 2003 in Veglie (LE), trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] del medesimo comune nell'anno 2003, Parte II, Serie B al numero 21, ed ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Veglie, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2) La SInora riacquista il cognome che aveva da nubile, perdendo il diritto Parte_2 di aggiungere al proprio quello dell'ex marito;
3) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4) Dal collocamento prevalente presso la madre discende l'assegnazione alla stessa della casa coniugale;
va precisato — stante il contrasto, sul punto, tra le parti — che la casa coniugale comprende tanto l'abitazione in senso stretto (Fgl. 40, p.11a 534, sub 3, categ. A/3 del Catasto Fabbricati di Veglie), quanto il garage (Fgl. 40, p.11a 534, sub 5, Categ. C/6 del Catasto Fabbricati di Veglie), visto che il garage non può che considerarsi una pertinenza dell'abitazione, come tale sempre utilizzato dalla coppia in costanza di matrimonio e come, peraltro, si evince sia dalla sua classificazione catastale (Categ. C/6) sia dalla descrizione contenuta nell'atto di donazione del 23.04.2008;
5) con riferimento al diritto/dovere di visita del padre, con riferimento al figlio maggiore questi possono essere concordati e svolti liberamente mentre, per la figlia va Per_1 Per_2 previsto che il possa tenerla con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore Pt_1
1 20.00 e, a fine-settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
in periodo natalizio, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori;
in periodo pasquale, il giorno di Pasqua o il Lunedì de11'Ange1o; in estate, per 10 giorni consecutivi a luglio e 10 ad agosto, da concordare tra le parti e da individuare, in mancanza di accordo, nel periodo 1-10 luglio e 1-10 agosto;
rimane salva la possibilità per le parti di prevedere un diverso calendario, tenendo conto delle eSIenze della minore e di quelle, anche lavorative, dei genitori;
6) nel rispetto di quanto previsto in sede di separazione consensuale, il verserà a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 250,00 per ciascun figlio ed euro 200,00 quale contributo per la SI.ra , entro il 15 di ogni mese;
Le spese Pt_2 straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi, da regolare secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce cui i ricorrenti fanno espresso riferimento.
7) Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca ed a collaborare affinché siano garantite e conservate le relazioni genitori-figli e di quest'ultimi con i nonni e gli altri familiari.
8) I genitori prestano fin d'ora il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento equipollente utile all'espatrio dei figli minori.
9) Le spese e le competenze professionali per il presente giudizio sono a carico delle parti. Con decreto del 26.03.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 6.05.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nella richiesta. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorso più di un anno dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso meritano di essere accolta in quanto rispondenti agli interessi delle parti, della figlia minore e rispettose del principio della genitorialità. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto a Veglie il 25.10.2003, alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 25.07.2025
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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