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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere di cui il primo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1295/2023 del V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA
(C.F.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Apolloni (C.F. ; pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_1 sito a Palermo, Via V. Spinelli n. 26
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il 14 settembre Controparte_1 CodiceFiscale_3
1975, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Francesco Caratozzolo (C.F.:
; pec: e Paola CodiceFiscale_4 Email_2
Caratozzolo (C.F.: ; pec: C.F._5
Email_3
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
1 ****
Conclusioni per le parti:
Le parti in causa, così come sopra rappresentate, difese e domiciliate, si riportano all'accordo denominato “Accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio”, depositato in data 24.10.2024 unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del
25.10.2025, e successivamente richiamato con note depositate il 20.01.2025 in vista dell'udienza del 24.01.2025, e chiedono, pertanto, che l'On.le Corte adita disponga in conformità.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Visto (14.02.2025)
* * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto n. 13082/2023 dei giorni 29.6/10.07.2023, il Tribunale di
Termini Imerese, su ricorso di nei confronti di Controparte_1
a modifica delle condizioni di divorzio di cui Parte_1 all'accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della
Repubblica il 18.10.2016 e depositato presso il Comune di Palermo il
20.10.2016:
- ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori (nato a Per_1
Palermo, il 4.05.2010), (nata a [...] il [...]) e IO Per_2
(nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio paterno, con facoltà per la madre di esercitare il diritto di visita secondo le condizioni stabilite in parte motiva;
- ha assegnato la casa familiare sita a Lascari, in via Piletto n. 7, al ricorrente;
- ha disposto che la corrispondesse mensilmente Pt_1
all' n assegno mensile a titolo di mantenimento della prole CP_1
pari a € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT F.O.I e ha altresì condannato la resistente a contribuire alle spese straordinarie in favore della prole minorenne nella misura del
50%;
2 - ha infine condannato la alla refusione delle spese di lite del Pt_1
presente giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 2.833,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali al 15%.
2. Proposto reclamo dalla con atto depositato il 19.07.2023, nel Pt_1
contradditorio con l costituito e resistente, e col P.G., il CP_1
procedimento, a seguito di un approfondimento istruttorio mediante una consulenza tecnica psicologica, è stato infine rimesso all'udienza del 24 gennaio 2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con decreto presidenziale del 24 ottobre 2024, e assunto poi in deliberazione giusta ordinanza dei giorni 29/30 gennaio
2025, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va rilevato che, con note depositate il 24.10.2024, le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo di conciliazione della lite tra loro pendente, successivamente richiamato con le note depositate il 20.01.2025 per l'udienza del 24.01.2025, e hanno chiesto, pertanto, che la Corte adita disponga in conformità delle conclusioni congiunte ivi contenute.
4. Va, pertanto, dato atto che, con accordo sottoscritto dalle parti in data
22.10.2024 e depositato il 24.10.2024, le parti hanno definito la presente controversia, stabilendo concordemente che l'Ecc.ma Corte di Appello adita accolga le seguenti conclusioni:
1) I tre figli minori della coppia saranno affidati condivisamente ad entrambi i genitori e collocati in modo paritario presso gli stessi, nelle rispettive abitazioni.
Si precisa sin d'ora che i giorni di permanenza con l'uno e l'altro genitore saranno disciplinati come segue: il lunedì ed il mercoledì, con la madre, il martedì e giovedì con il padre: i fine settimana, dal venerdì alla domenica, alternativamente con il padre e con la madre. La "'consegna" dei minori avverrà, durante il periodo scolastico direttamente a scuola e l'altro genitore li riceverà all'uscita da scuola. Durante il periodo estivo o in assenza di lezioni o per altre ragioni (malattia etc) la "consegna" avverrà al mattino, prima dell'ingresso a lavoro dei due genitori.
3 Per quanto concerne il periodo estivo, le festività di pasqua, natale, 25 aprile e
1° maggio, rimangono ferme e le pattuizioni sui punti previsti in seno all'accordo divorzile.
2) La casa familiare sita in Lascari in Via Piletto 7 sarà assegnata alla Sig.ra ove i minori continueranno a mantenere la loro residenza Parte_1 anagrafica.
3) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla ex coniuge la somma Controparte_1 di curo 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole.
4) Le spese straordinarie necessario per i figli delle parti verranno sostenute da costoro nella misura del 50% ciascuno e verranno ripartite secondo il protocollo in uso davanti al Tribunale di Termini Imerese i cui contenuti gli odierni sottoscrittori dichiarano di conoscere e accettare.
5) I costi di tutte le liti saranno integralmente compensati tra le parti, con espressa. rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà professionale, ciò sia con riferimento al procedimento originato dal ricorso per modifica delle condizioni di divorzio incoato dinnanzi al Tribunale di Termini
Imerese dal Sig. R.G. 2008/2022, al conseguente reclamo Controparte_1 proposto davanti alla Corte di Appello dalla Sig.ra R.G. Parte_1
1295/2023, infine all'ulteriore giudizio volto ad accertare li nuovo mutamento delle condizioni da quest'ultima avviato davanti al Tribunale di Termini R.G.
2895/2023, che sarà abbandonato e non più coltivato.
6) Le parti precisano che a far tempo dall'emissione del provvedimento reso dal
Tribunale di Termini Imerese in data 10.07.2023 la dr.ssa Parte_1 avrebbe dovuto corrispondere in favore dell'ex coniuge, a titolo di concorso per il mantenimento dei minori, la somma di € 450 mensili;
somma, in verità, questa, mai corrisposta.
Per converso sino alla data di emissione del provvedimento (10.07.2023) la sig.ra ha continuato a ricevere dall'ex coniuge la somma di € Parte_1
300 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, pur essendo questi, dalla data di trasferimento della madre in Piemonte (aprile 2023) nella gestione da parte del padre.
Il dr. dichiara di rinunciare a tutte le somme che la dr.ssa gli CP_1 Pt_1
4 avrebbe dovuto corrispondere (con ciò intendendosi sia l'importo di euro 450,00 mai pagato sia quello di euro 300.00 percepito secondo le indicazioni della prima parte di questo punto 6), restando, tuttavia, per inteso tra le parti che eventuali voci di esposizione verso terzi che dovessero emergere per la gestione dei figli nel periodo di cui è cenno (aprile 2023 ad oggi) saranno ripartite tra le parti nella misura pari al 50 % cadauno.
A solo titolo esemplificativo è ad oggi dovuto al Comune di Lascari la somma di
€ 161.85 per la fruizione del servizio mensa scolastica a favore di e € Per_2
897,33 per la stessa causale a favore di IO.
Restano per converso compensate tra le parti tutte le spese sostenute dai genitori in favore dei figli ad oggi.
Le odierne parti dichiarano di approvare e fare proprie tutte le clausole sopra enucleate, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra loro a partire dalla data di sottoscrizione, con espressa rinuncia reciproca al mantenimento dei minori in precedenza disciplinato sia in seno all'accordo divorzile sia nell'ambito del provvedimento emesso dal Tribunale il 10 luglio 2023. Eventuali querele verranno rimesse con contestuale accettazione.
5. Ciò considerato, in riforma del provvedimento reclamato, questa Corte non può che recepire le predette condizioni concordemente formalizzate dalle parti, risultando, esse, non contrarie a norme di ordine pubblico o norme imperative.
6. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, in aderenza alla richiesta concorde delle medesime.
7. Le spese di C.T.U., infine, coerentemente con quanto statuito dalle parti in punto di spese, vanno altresì compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, in riforma del decreto n. 13082/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese nei giorni
29.6/10.07.2023, impugnato da nei confronti di Parte_1 CP_1
, dispone che le condizioni di divorzio tra le parti siano disciplinate secondo
[...]
quanto concordemente stabilito dalle medesime con le conclusioni congiunte
5 formalizzate nell'accordo denominato “Accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio” e riportate in motivazione, sottoscritto dalle parti in data 22.10.2024 e depositato in data 24.10.2024 unitamente alle note di trattazione scritta, e il cui contenuto viene poi richiamato con le successive note di trattazione scritta depositate in data 20.01.2025.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite e di C.T.U., liquidate con separato provvedimento.
Palermo, 14/02/2025
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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