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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 2681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2681 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
e in qualità di esercenti la Parte_1 CP_1
responsabilità genitoriale sulla minore , rappresentati e Persona_1
difesi dall'Avv. FERRI PIETRO
ricorrenti
e
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.05.2024, ritualmente notificato all' il CP_2
6.06.2024, i ricorrenti in epigrafi indicato adivano questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto della figlia minore a percepire l'indennità di frequenza (art. 1 L. 289/80) a Persona_1
decorrere dal mese di aprile 2023, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti deducevano:
- che, con decreto di omologa pubblicato il 12.09.2023 (doc. 3), questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 4906/2022, riconosceva la minore in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la Persona_1
concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto all' in data 13.09.2023; CP_2
- di aver trasmesso, in data 7.12.2023, alla competente sede zonale, il modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non aveva provveduto a dare esecuzione all'omologa. CP_2
Peraltro, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.02.2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procuratore dei ricorrenti rappresentava che l' aveva provveduto, in data 1.10.2024, al CP_2
pagamento della prestazione dedotta in lite, e chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
L' , invece, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e CP_2
veniva, pertanto, dichiarato contumace.
Previa concessione di termine per la produzione di documentazione attestante l'intervenuto pagamento, la causa veniva rinviata per la verifica della cessazione della materia del contendere all'udienza del 18.02.2025, anch'essa sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Ebbene, il difensore dei ricorrenti ha tempestivamente depositato le note suddette, allegando alle stesse copia della comunicazione di liquidazione ricevuta dall' CP_2 (mod. Te08), datata 11.06.2024, ed insistendo, pertanto, nelle conclusioni già rassegnate con le precedenti note.
Orbene, alla luce di quanto affermato da parte ricorrente in ordine al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_2
prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 886,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 19/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2681 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
e in qualità di esercenti la Parte_1 CP_1
responsabilità genitoriale sulla minore , rappresentati e Persona_1
difesi dall'Avv. FERRI PIETRO
ricorrenti
e
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.05.2024, ritualmente notificato all' il CP_2
6.06.2024, i ricorrenti in epigrafi indicato adivano questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto della figlia minore a percepire l'indennità di frequenza (art. 1 L. 289/80) a Persona_1
decorrere dal mese di aprile 2023, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti deducevano:
- che, con decreto di omologa pubblicato il 12.09.2023 (doc. 3), questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 4906/2022, riconosceva la minore in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la Persona_1
concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto all' in data 13.09.2023; CP_2
- di aver trasmesso, in data 7.12.2023, alla competente sede zonale, il modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non aveva provveduto a dare esecuzione all'omologa. CP_2
Peraltro, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.02.2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procuratore dei ricorrenti rappresentava che l' aveva provveduto, in data 1.10.2024, al CP_2
pagamento della prestazione dedotta in lite, e chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
L' , invece, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e CP_2
veniva, pertanto, dichiarato contumace.
Previa concessione di termine per la produzione di documentazione attestante l'intervenuto pagamento, la causa veniva rinviata per la verifica della cessazione della materia del contendere all'udienza del 18.02.2025, anch'essa sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Ebbene, il difensore dei ricorrenti ha tempestivamente depositato le note suddette, allegando alle stesse copia della comunicazione di liquidazione ricevuta dall' CP_2 (mod. Te08), datata 11.06.2024, ed insistendo, pertanto, nelle conclusioni già rassegnate con le precedenti note.
Orbene, alla luce di quanto affermato da parte ricorrente in ordine al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_2
prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 886,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 19/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli