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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2112 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in SAN SPERATE presso lo studio dell'Avv. CLAUDIA ARIU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], personalmente comparso Controparte_1
convenuto contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale: pronunciare la separazione personale fra i coniugi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato dalla in data 05/04/2024, sentita la ricorrente e CP_1 Pt_1
dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda formulata.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione della natura della causa e della mancata opposizione del convenuto, non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
UI (VT), e , nato il [...] in [...], mandando Controparte_1
al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 11, parte I,
anno 2013- Comune di SELARGIUS);
2) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
14/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2112 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in SAN SPERATE presso lo studio dell'Avv. CLAUDIA ARIU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], personalmente comparso Controparte_1
convenuto contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale: pronunciare la separazione personale fra i coniugi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato dalla in data 05/04/2024, sentita la ricorrente e CP_1 Pt_1
dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda formulata.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione della natura della causa e della mancata opposizione del convenuto, non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
UI (VT), e , nato il [...] in [...], mandando Controparte_1
al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 11, parte I,
anno 2013- Comune di SELARGIUS);
2) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
14/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti