Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero Presidente
Antonio Rizzuti Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 785 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Domenico Lo Polito
Parte appellante e
(C.F. e P. Iva: Controparte_1
), in persona di (c.f. P.IVA_1 CP_1
), difesa dall'avvocato Livio Faillace C.F._2
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via
1
Matteo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2507/2021, depositata in cancelleria in data 14.04.2023, mai notificata, nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato parte opponente al pagamento delle spese del giudizio pari ad € 3.200,00 oltre spese ed accessori, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e meglio specificate nei successivi atti e scritti difensivi, e nel presente atto e nello specifico così disporre in modifica al dispositivo: 1) Accertare e dichiarare legittima l'operazione effettuata dalla socia Dott.ssa Pt_1
di riduzione del canone di locazione, effettuata ai sensi dell'art.
[...]
2257 c.c., non essendo mai stato apposto o esercitato alcun diritto di veto né tantomeno, essendo mai stata impugnata, detta decisione, dinanzi al
Tribunale competente;
Conseguentemente, annullare la sentenza impugnata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto avente n. 538/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari, in data 20.09.2021. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado n.
498/2023 del Tribunale di Castrovillari per l'assenza degli elementi costitutivi di cui agli artt. 351 c. II-283 cpc e per i motivi sopra esposti sub parr. E1), E2), E3); 2) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità
e comunque respingersi l'appello proposto per violazione del giudicato implicito ex art 2909 c.c. come sopra motivato e in subordine per violazione dell'art 434 n.1) cpc (post Cartabia); 3) nel merito in via principale rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la
2 sentenza di primo grado n. 498/2023 del Tribunale di Castrovillari, quindi accertare e dichiarare l'annullamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c., dell'accordo modificativo del canone di locazione intercorso e posto in essere dalla farmacista con se stessa quale Parte_1
rappresentante della società locatrice rappresentata, in Controparte_1
assenza di specifica autorizzazione e allo stesso tempo, riunite nella stessa persona, quale conduttrice del medesimo contratto di locazione;
4) per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo opposto del 21.09.2021 n.
538/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari, dichiarandolo definitivamente esecutivo e confermare la condanna dell'opponente alle spese e agli onorari di lite del giudizio di primo grado da rifondere alla parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avvenuta distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) nel merito in via riconvenzionale e subordinata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc, confermare la sentenza di primo grado n. 498/2023 del Tribunale di Castrovillari e rigettare l'opposizione spiegata al d.i. in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto perché integralmente sprovvista di prova scritta tra le parti stipulanti originarie, ossia per la società locatrice e quale CP_1 Parte_1
conduttrice, nonchè a causa dell'inammissibilità dell'autoriduzione arbitraria del canone di locazione da parte della sola conduttrice dei mesi di Luglio 2021, agosto 2021 e settembre 2021 in assenza della modifica del contratto originario, quindi in violazione degli artt. 1372-1321 c.c., nonchè per l'abuso del diritto e la violazione del canone di buona fede contrattuale ex art 1375 c.c.-2 Cost. posti in essere da Parte_1
nell'esecuzione del contratto sociale della e del Controparte_1
contratto di locazione come sopra motivato, con sollevazione dell'eccezione di dolo generale (exceptio doli generalis) nei suoi confronti, per l'effetto dichiarare inefficace e in subordine annullare
3 l'autoriduzione del canone di locazione in oggetto;
6) nel merito in via riconvenzionale e subordinata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc, annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 c.c., per palese conflitto d'interessi di l'autoriduzione arbitraria e Parte_1
illegittima del canone di locazione in oggetto per il perseguimento di un interesse personale economico a discapito e con lesione dell'interesse sociale come sopra dimostrati, per l'effetto confermare il D.I. opposto del
21.09.2021 n. 538/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari;
7) riconoscere gli interessi di mora ex Dlgs 231/2002 a carico di Pt_1
sui canoni non pagati, ai sensi e per gli effetti dell'art 9 del
[...]
contratto di locazione vigente per il mancato pagamento dei canoni di luglio 2021, agosto 2021 e settembre 2021 con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ai sensi dell'art 4 ex Dlgs 231/2002 e in subordine dal 26.06.2021 data della messa in mora.
8) Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di averne fatto anticipazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con l'atto introduttivo del presente giudizio , nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
farmacia, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 538/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data
20.9.2021 e notificato il 25.9.2021, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - le era stato intimato il pagamento della somma di € 6.039,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato integrale pagamento dei canoni mensili di luglio,
4 agosto e settembre 2021, afferenti al contratto di locazione ad uso commerciale tra i medesimi in essere dall'8.10.2013 ed avente ad oggetto l'immobile, di proprietà della società, sito in Cassano allo Ionio (fra.
, in atti meglio descritto. In particolare, la domanda di CP_2
pagamento traeva fondamento dal fatto che la conduttrice avesse corrisposto alla locatrice soltanto la metà dei canoni pattiziamente convenuti. Al riguardo, ha lamentato “l'insussistenza della pretesa creditoria per legittimità della procedura di autoriduzione del canone di locazione”, non mancando di rilevare di essere anch'ella socia al 50% (al pari di ) della società opposta, con eguali poteri disgiunti di CP_1
gestione ed amministrazione in capo ad ambo i soci, e che - proprio nella spendita di siffatti poteri - a fronte della ritrosia manifestata da controparte a proposito della richiesta della i operare una congrua Pt_1
riduzione del canone di locazione giacché ritenuto manifestamente eccessivo, la stessa in qualità di socio con poteri disgiunti, aveva Pt_1
proceduto alla riduzione dell'importo di detto canone, rendendo poi nota la propria decisione al socio e procedendo alla relativa CP_1
registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Nell'evidenziare che il non aveva proposto alcuna opposizione avverso siffatta CP_1
determinazione, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Castrovillari adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -preliminarmente, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che non è debitrice Parte_1
della somma ingiunta con il provvedimento monitorio che oggi si oppone in quanto la riduzione del canone è stata legittimamente decisa dal socio con poteri di amministrazione disgiunta e l'altro socio non ha esercitato il diritto di opposizione;
Condannare l'opposta al pagamento di spese e
5 competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata per via telematica l'8.4.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1
(d'ora innanzi, anche solo la ), la quale ha ribadito la Controparte_1
fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni e le domande di parte opponente, di cui ha invocato l'integrale rigetto, censurando l'“autoriduzione” del canone operata da controparte, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare: dichiarare ex art 648 cpc, sin da subito, la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, per essere il credito fatto valere dalla parte opposta fondato su documentazione sottoscritta dalla controparte quale debitore opponente: il contratto di locazione dell'08.10.2013 regolarmente registrato e rinnovato (all.3-4), nonché per le altre motivazioni come sopra esposte attinenti all'opposizione non fondata su prova scritta, al pericolo di grave pregiudizio per il ritardo, alla mera rilevanza interna del diritto di veto societario ex art. 2257 riconosciuta contra se da controparte a pag. 5 della citazione, in ultimo per le dimensioni aziendali e commerciali della farmacia in questione, per la sollevazione sin da subito dell'eccezione di dolo generale (exceptio doli generalis) nei confronti di parte opponente;
- in via principale: a) rigettare l'opposizione in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto perché integralmente sprovvista di prova scritta, nonché a causa dell'autoriduzione arbitraria e illegittima del canone di locazione dei mesi di Luglio 2021, agosto 2021 e settembre 2021 in assenza della modifica del contratto originario, quindi in violazione degli artt. 1372-
1321 c.c., nonché per l'abuso del diritto e la violazione del canone di buona fede ex art 1375 c.c.-2 Cost. posti in essere da Parte_1
6 nell'esecuzione del contratto sociale della e del Controparte_1
contratto di locazione come sopra motivato, con sollevazione dell'eccezione di dolo generale (exceptio doli generalis) nei suoi confronti, per l'effetto dichiarare inefficace e in subordine annullare
l'autoriduzione del canone di locazione in oggetto;
b) in conseguenza per
l'effetto confermare il D.I. opposto del 21.09.2021 n. 538/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari dott.ssa Francesca Di Maio - RGN
2222/2021 munendolo di provvisoria esecuzione per i motivi sopra esposti. - in via subordinata riconvenzionale : a) annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1394 c.c., per palese conflitto d'interessi di Pt_1
l'autoriduzione arbitraria e illegittima del canone di locazione in
[...]
oggetto in assenza della modifica del contratto originario con il perseguimento di un interesse personale a discapito e con lesione dell'interesse sociale come sopra dimostrati, per l'effetto confermare il
D.I. opposto del 21.09.2021 n. 538/2021 emesso dal Tribunale di
Castrovillari; b) sempre in via subordinata riconvenzionale e gradata rispetto al precedente punto a), annullare ex art. 1395 c.c. il contratto con se stesso posto in essere da come sopra motivato e Parte_1
dimostrato, per l'effetto confermare il D.I. opposto del 21.09.2021 n.
538/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari;
- in ogni caso: a) riconoscere gli interessi di mora ex Dlgs 231/2002 a carico di Pt_1
sui canoni non pagati, ai sensi e per gli effetti dell'art 9 del
[...]
contratto di locazione vigente per il mancato pagamento dei canoni di luglio 2021, agosto 2021 e settembre 2021 con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ai sensi dell'art 4 ex Dlgs 231/2002 e in subordine dal 26.06.2021 data della messa in mora. b) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge, con distrazione in favore del
7 sottoscritto difensore il quale dichiara di averne fatto anticipazione”. Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale”.
Con la sentenza n. 498/2023, resa all'udienza del 14.4.2023 a definizione del giudizio n. 2507/2021 r.g.a.c., il Tribunale di Castrovillari aveva: a) in accoglimento della domanda avanzata tempestivamente dalla parte opposta, ai sensi dell'art. 1395 c.c., annullato l'accordo modificativo del canone di locazione intercorso tra le parti, in quanto concluso da quale rappresentante della società locatrice con sé Parte_1
medesima in qualità di conduttrice, come tale titolare di un interesse contrapposto alla prima;
b) rigettato l'opposizione proposta da Pt_1
poiché ella non aveva allegato né provato alcun fatto estintivo,
[...]
modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa creditoria, e per l'effetto, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
c) condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite. ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo che, Parte_1
al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, ella non avrebbe stipulato alcun nuovo contratto suscettibile di essere annullato a termini dell'art. 1395 c.c., bensì avrebbe, in quanto socia al 50 % con poteri gestori della società appellata, deliberato legittimamente la riduzione del canone di locazione, comunicandola tempestivamente all'altro socio senza che questi si fosse opposto alla decisione ex art. 2257 CP_1
c.c., e che, in ogni caso, mediante la decisione in parola ella avrebbe perseguito l'interesse della società, atteso che, se il canone non fosse stato ridotto, ella, in qualità di conduttrice dell'immobile sede della farmacia di cui era titolare, avrebbe senz'altro optato per la risoluzione del contratto a mente dell'art. 1467 c.c.
L'appellata si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione del giudicato, atteso che con decreto ingiuntivo n. 590/2020 il Tribunale di Castrovillari aveva ingiunto
8 all'odierna appellante il pagamento di parte dei canoni dovuti dalla conduttrice sul medesimo presupposto dell'arbitraria riduzione degli stessi, senza che avesse proposto opposizione al Parte_1
provvedimento monitorio, con la conseguenza che sulla questione si era formato il giudicato, e argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.
All'esito dell'udienza del 22.1.2025, per mero errore materiale fissata per la precisazione delle conclusioni anziché per la discussione
(vedasi l'ordinanza del 13.7.2023), la causa è stata decisa dando lettura del dispositivo.
Anzitutto dev'essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte appellata d'inammissibilità dell'appello per violazione del giudicato.
In proposito è sufficiente rilevare che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di cosa giudicata unicamente avuto riguardo al diritto di credito azionato in esso consacrato non anche in relazione a questioni non decise dal provvedimento (ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 24373/2006).
Ciò posto, l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni esposte di seguito. ha rappresentato di avere, in quanto conduttrice, Parte_1
accettato la riduzione del canone di locazione da sé medesima decisa in qualità di socia rappresentante della società locatrice.
Ha evidenziato, inoltre, di avere, in qualità di rappresentante della società locatrice, legittimamente proceduto alla riduzione del canone di locazione, visto che l'amministrazione della società spettava a lei e disgiuntamente a e che quest'ultimo, pur potendo farlo, non CP_1
avrebbe esercitato il diritto di opposizione riconosciuto all'amministratore dissenziente dall'art. 2257 c.c.
Il tribunale ha annullato la pattuizione inerente alla riduzione del canone, con l'argomento che avesse proceduto alla Parte_1
9 medesima in conflitto di interessi, dato che ella in quanto conduttrice aveva interesse a versare un corrispettivo di importo inferiore, mentre la società da lei rappresentata aveva interesse a percepire i canoni di locazione originariamente concordati, e che ella non aveva provato l'esistenza di una delibera dell'assemblea societaria che autorizzasse una simile modifica contrattuale o quanto meno volta a predeterminarne il contenuto 'sì da non menomare l'interesse della società.
Orbene, la corte condivide l'argomentazione posta alla base della decisione del primo giudice.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che il richiamo dell'art. 2257 c.c. è del tutto inconferente, esso riferendosi al compimento delle operazioni sociali e non ai rapporti intrattenuti con soggetti terzi.
L'art. 1395 c.c. prevede che il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso è annullabile su istanza del rappresentato, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.
Dacché nel caso di specie evidentemente gli interessi erano contrapposti, l'altro socio aveva manifestato il suo dissenso alla riduzione del canone (vedasi la lettera del 27.7.2021 acclusa al fascicolo dell'odierna appellante) e nessuna deliberazione della società rappresentata in linea con le prescrizioni della disposizione codicistica richiamata è stata prodotta da si conferma l'annullamento Parte_1
della riduzione del canone di locazione disposto dal giudice di primo grado ex art. 1395 c.c. in accoglimento della domanda avanzata dalla società opposta quale rappresentata.
Alla luce delle considerazioni che precedono e non essendo stati allegati né provati fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa, occorre confermare la sentenza impugnata.
10 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000) per le fasi si studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, disponendosene la distrazione in favore del procuratore della parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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