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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/09/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 26 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Lorenzo Matera per parte opponente e l'avv. Antonio Arcadi in sostituzione dell'avv. Andrea Ornati e dell'avv. Raffaele Zurlo per parte opposta.
L'Avv. Matera, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Arcadi, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Matera, sito in Civitavecchia via Traiana n. 73, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 affaele . Andrea Ornati sito in La Spezia via Emilio Taviani n. 170, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 62.419,35 in favore di quale saldo di un Controparte_1 rapporto bancario intrattenuto Deduceva, in particolare, che non era stata notificata la cessione del credito e che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo era fondato su un credito inesistente in quanto sorretto da contratto falso e mai sottoscritto dall'opponente, tanto che ne disconosceva la firma. Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che Controparte_1
l'opposizione era infondata e erma del decreto ingiuntivo.
3.Svolta la mediazione e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta ctu grafologica sul contratto di finanziamento e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 sull'assunto della mancanza di prova della notifica dell In generale, occorre osservare che la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29- 02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che la contestazione, nel caso di specie, non ha riguardato la avvenuta cessione e l'inclusione in essa del credito controverso, ma la sua notifica al debitore ceduto, pacificamente sostituita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione.
6.Quanto al merito, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, la ctu grafologica non è stata svolta in quanto l'opposta, che ne era onerata, non ha prodotto l'indispensabile originale del documento. Come già rilevato con il decreto del 5.01.2025 “il ctu ha riferito che la parte opposta non ha consegnato e reperito il documento in verifica in originale e che, pertanto, con la verifica potrà essere appurata l'eventuale autografia di mano
“ma non se quelle determinate firme siano state effettivamente apposte su quello specifico documento”; considerato che secondo la Suprema Corte l'esame grafico condotto solamente su di una copia fotostatica è inidoneo a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi ed è pertanto inattendibile (cfr Cass. Civ. n. 20484/2014), dovendosi tenere in considerazione delle limitazioni che gli esami sulle fotocopie comportano, quale la mancata analisi della pressione e della qualità del tratto, nonché la conformità del documento in copia all'originale del documento stesso;
considerato che
lo stesso ctu ha rilevato che non può essere verificato, inoltre, “se quelle determinate firme siano state effettivamente apposte su quello specifico documento””. E' anche vero che vi è prova documentale (cfr le lettere inviate dal debitore per la definizione stragiudiziale della controversia nell'anno 2018 e 2019) circa l'avvenuta erogazione dell'importo finanziato. Dunque, la carenza della sottoscrizione investe un profilo di forma che incide sulla debenza dei soli interessi, comunque essendo obbligato l'opponente a restituire l'importo erogato in forza del finanziamento n. 1955157 del 10.12.2010. Dall'estratto certificato ex art. 50 Tub risulta il capitale di euro 43.610,20, non oggetto di contestazione nel suo ammontare e in assenza della prova dei pagamenti per interessi del mutuo effettuati dal debitore che era onerato di dimostrare. Gli interessi convenzionali che vengono sommati al capitale, invece, non sono dovuti in assenza della valida forma scritta, mentre sono dovuti i soli interessi legali sulla somma di euro 43.610,20 dal 23.10.2017 sino al soddisfo.
7.In conclusione, l'opposizione va accolta parzialmente e il decreto ingiuntivo revocato con condanna di al pagamento in favore di Parte_1 [...] della so ,20 oltre gli interessi lega Controparte_1 al saldo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente e della somma riconosciuta all'opposta e dell'attività processuale svolta. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte opposta, con l'obbligo di restituire all'opponente quanto da questo versato al ctu a tale titolo.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 680/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, CONDANNANDO
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 somma di euro 43.610,20 oltre gli interessi legali dal 23.10.2017 sino al saldo;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e da liquidarsi nella somma d Controparte_1
5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della parte opposta, con l'obbligo di restituire all'opponente quanto da questo versato al ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
All'udienza del giorno 26 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Lorenzo Matera per parte opponente e l'avv. Antonio Arcadi in sostituzione dell'avv. Andrea Ornati e dell'avv. Raffaele Zurlo per parte opposta.
L'Avv. Matera, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Arcadi, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Matera, sito in Civitavecchia via Traiana n. 73, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 affaele . Andrea Ornati sito in La Spezia via Emilio Taviani n. 170, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 62.419,35 in favore di quale saldo di un Controparte_1 rapporto bancario intrattenuto Deduceva, in particolare, che non era stata notificata la cessione del credito e che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo era fondato su un credito inesistente in quanto sorretto da contratto falso e mai sottoscritto dall'opponente, tanto che ne disconosceva la firma. Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che Controparte_1
l'opposizione era infondata e erma del decreto ingiuntivo.
3.Svolta la mediazione e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta ctu grafologica sul contratto di finanziamento e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 sull'assunto della mancanza di prova della notifica dell In generale, occorre osservare che la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29- 02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che la contestazione, nel caso di specie, non ha riguardato la avvenuta cessione e l'inclusione in essa del credito controverso, ma la sua notifica al debitore ceduto, pacificamente sostituita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione.
6.Quanto al merito, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, la ctu grafologica non è stata svolta in quanto l'opposta, che ne era onerata, non ha prodotto l'indispensabile originale del documento. Come già rilevato con il decreto del 5.01.2025 “il ctu ha riferito che la parte opposta non ha consegnato e reperito il documento in verifica in originale e che, pertanto, con la verifica potrà essere appurata l'eventuale autografia di mano
“ma non se quelle determinate firme siano state effettivamente apposte su quello specifico documento”; considerato che secondo la Suprema Corte l'esame grafico condotto solamente su di una copia fotostatica è inidoneo a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi ed è pertanto inattendibile (cfr Cass. Civ. n. 20484/2014), dovendosi tenere in considerazione delle limitazioni che gli esami sulle fotocopie comportano, quale la mancata analisi della pressione e della qualità del tratto, nonché la conformità del documento in copia all'originale del documento stesso;
considerato che
lo stesso ctu ha rilevato che non può essere verificato, inoltre, “se quelle determinate firme siano state effettivamente apposte su quello specifico documento””. E' anche vero che vi è prova documentale (cfr le lettere inviate dal debitore per la definizione stragiudiziale della controversia nell'anno 2018 e 2019) circa l'avvenuta erogazione dell'importo finanziato. Dunque, la carenza della sottoscrizione investe un profilo di forma che incide sulla debenza dei soli interessi, comunque essendo obbligato l'opponente a restituire l'importo erogato in forza del finanziamento n. 1955157 del 10.12.2010. Dall'estratto certificato ex art. 50 Tub risulta il capitale di euro 43.610,20, non oggetto di contestazione nel suo ammontare e in assenza della prova dei pagamenti per interessi del mutuo effettuati dal debitore che era onerato di dimostrare. Gli interessi convenzionali che vengono sommati al capitale, invece, non sono dovuti in assenza della valida forma scritta, mentre sono dovuti i soli interessi legali sulla somma di euro 43.610,20 dal 23.10.2017 sino al soddisfo.
7.In conclusione, l'opposizione va accolta parzialmente e il decreto ingiuntivo revocato con condanna di al pagamento in favore di Parte_1 [...] della so ,20 oltre gli interessi lega Controparte_1 al saldo.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente e della somma riconosciuta all'opposta e dell'attività processuale svolta. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte opposta, con l'obbligo di restituire all'opponente quanto da questo versato al ctu a tale titolo.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 680/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, CONDANNANDO
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 somma di euro 43.610,20 oltre gli interessi legali dal 23.10.2017 sino al saldo;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e da liquidarsi nella somma d Controparte_1
5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della parte opposta, con l'obbligo di restituire all'opponente quanto da questo versato al ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani