Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato di cui all' art. 2 della legge 17 luglio 1942, n. 995 , per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli e' elevato da lire 2 milioni a lire 70 milioni per dieci anni con decorrenza dal 1 luglio 1961.
Il contributo annuo dello Stato di cui all' art. 2 della legge 17 luglio 1942, n. 995 , per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli e' elevato da lire 2 milioni a lire 70 milioni per dieci anni con decorrenza dal 1 luglio 1961.