Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2023, n. 16875
CASS
Sentenza 13 giugno 2023

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L'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione, si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al predetto settore nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere nella nozione anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o che svolgano attività rivolta al pubblico, e quindi anche i dirigenti di "holding" industriali, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti gli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi.

Commentario1

  • 1Alla ricerca degli “extraredditi”: il revirement della Cassazione sull’applicabilità dell’addizionale del 10 per cento sui bonus e sulle stock option riconosciuti…Accesso limitato
    Francesco Farri · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 31 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2023, n. 16875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16875
Data del deposito : 13 giugno 2023

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