Articolo 4 della Legge 1 marzo 2005, n. 32
Articolo 3
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25 marzo 2005
Art. 4. Disposizione finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 25 marzo 2005
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