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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4324/2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note autorizzate su udienza cartolare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore della sig.ra nata a [...]_1 de Janeiro (RJ — Brasile) in data 08/05/1993, e della sig.ra nata a [...]_2
(SP - Brasile) il 28/10/1999, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_1 Controparte_2
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere
[...] alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis
Italiano delle ricorrenti ut supra provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere di essere discendenti di Persona_1
nato il giorno 11 Dicembre 1853, in località Loppia del Comune di Barga (Luca), figlio di
[...]
e di come comprovato da Certificato di Battesimo Persona_2 Persona_3
Hanno inoltre dedotto e documentato che il sig. , in atti Persona_1 Persona_1 denominato anche , non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato Persona_1 da certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
pagina 1 di 5 Segreteria Nazionale di Giustizia, Sezione Migrazioni, che si produce in copia legalizzata mediante apostille e completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio
2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 003). In data 4 febbraio 1884, ad Argirita (MG-Brasile) il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra , come Per_1 Parte_3 comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr.
1024/2012 (v. all. 004). Dalla loro unione coniugale nasceva ad Argirita (MG-Brasile), il giorno 22
Luglio 1883, il sig. come risulta da Certificato di Battesimo prodotto in copia Parte_4 legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE)
2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 005);
5. In data 16 Agosto 1902, ad Argirita (MG-Brasile), il sig. contraeva matrimonio con Parte_4 la sig.ra , come comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce in copia Parte_5 legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE)
2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 006). Dalla loro unione coniugale nascevano: nel Municipio di Bicas (MG-Brasile), il giorno 18 Dicembre 1917, la sig.ra come Parte_6 risulta da Certificato di Nascita prodotto in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 007);
In data 4 Settembre 1941, a Juiz de Fora (MG-Brasile) il sig.ra (v. punto 7 sopra) Parte_7 contraeva matrimonio con la sig.ra figlia di cittadino italiano, che Persona_4 adottò il nome come comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce Persona_5 in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 014). Dalla loro unione coniugale nasceva,
a Juiz de Fora (MG-Brasile) il giorno 31 Maggio 1942, il sig. come risulta da Parte_8
Certificato di Nascita prodotto in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v all. 015).in data 1 Luglio 1967, a Ubá (MG-Brasile) il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_8
, che adottò il nome come Parte_9 Parte_10 comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr.
1024/2012 (v. all. 016). Dalla loro unione coniugale nasceva, a Ubá (MG-Brasile), il giorno 12 Maggio
1968, il sig. come risulta da Certificato di Nascita prodotto in Parte_11 copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE)
2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 017). In data 22 Luglio 1995, a Juiz de Fora pagina 2 di 5 (MG-Brasile) il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_11 [...]
, che adottò il nome come comprovato da Persona_6 Persona_7
Certificato di Matrimonio che si produce in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 018).
Dalla loro unione coniugale nasceva, a São Paulo (SP-Brasile), il giorno 28 Ottobre 1999, la sig.ra
[...] come risulta da Certificato di Nascita prodotto in copia legalizzata mediante apostille, Parte_2 completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr.
1024/2012 (v. all. 019).
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
pagina 3 di 5 nel merito, non risulta che l'avo italiano . di nato il giorno 11 Persona_1
Dicembre 1853, in località Loppia del Comune di Barga (Luca), che questi non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta jure sanguinis da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da di nato il giorno 11 Dicembre 1853, in località Loppia del Comune Persona_1 di Barga (Luca); per quanto concerne le spese di lite la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. , nata a [...]-Brasile) in Parte_12 data 08.05.1993, cittadina brasiliana, Passaporto brasiliano e, nata Numer_1 Parte_13
a São Paulo (SP-Brasile) in data 28.10.1999, cittadina brasiliana, Documento d'Identità RG NumeroD_1
0; (28/09/1978 - Londres - Inglaterra) in proprio e in qualità di esercente della Parte_14 responsabilità genitoriale - unitamente a (28/09/1980 - Vacaria Persona_8
- Brasil) - di minori (29.08.2021 - Brasília - Brasil) sono cittadini italiani Persona_9
- compensa le spese di lite.
pagina 4 di 5 Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4324/2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note autorizzate su udienza cartolare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore della sig.ra nata a [...]_1 de Janeiro (RJ — Brasile) in data 08/05/1993, e della sig.ra nata a [...]_2
(SP - Brasile) il 28/10/1999, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_1 Controparte_2
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere
[...] alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis
Italiano delle ricorrenti ut supra provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere di essere discendenti di Persona_1
nato il giorno 11 Dicembre 1853, in località Loppia del Comune di Barga (Luca), figlio di
[...]
e di come comprovato da Certificato di Battesimo Persona_2 Persona_3
Hanno inoltre dedotto e documentato che il sig. , in atti Persona_1 Persona_1 denominato anche , non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato Persona_1 da certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
pagina 1 di 5 Segreteria Nazionale di Giustizia, Sezione Migrazioni, che si produce in copia legalizzata mediante apostille e completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio
2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 003). In data 4 febbraio 1884, ad Argirita (MG-Brasile) il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra , come Per_1 Parte_3 comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr.
1024/2012 (v. all. 004). Dalla loro unione coniugale nasceva ad Argirita (MG-Brasile), il giorno 22
Luglio 1883, il sig. come risulta da Certificato di Battesimo prodotto in copia Parte_4 legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE)
2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 005);
5. In data 16 Agosto 1902, ad Argirita (MG-Brasile), il sig. contraeva matrimonio con Parte_4 la sig.ra , come comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce in copia Parte_5 legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE)
2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 006). Dalla loro unione coniugale nascevano: nel Municipio di Bicas (MG-Brasile), il giorno 18 Dicembre 1917, la sig.ra come Parte_6 risulta da Certificato di Nascita prodotto in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 007);
In data 4 Settembre 1941, a Juiz de Fora (MG-Brasile) il sig.ra (v. punto 7 sopra) Parte_7 contraeva matrimonio con la sig.ra figlia di cittadino italiano, che Persona_4 adottò il nome come comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce Persona_5 in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 014). Dalla loro unione coniugale nasceva,
a Juiz de Fora (MG-Brasile) il giorno 31 Maggio 1942, il sig. come risulta da Parte_8
Certificato di Nascita prodotto in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v all. 015).in data 1 Luglio 1967, a Ubá (MG-Brasile) il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_8
, che adottò il nome come Parte_9 Parte_10 comprovato da Certificato di Matrimonio che si produce in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr.
1024/2012 (v. all. 016). Dalla loro unione coniugale nasceva, a Ubá (MG-Brasile), il giorno 12 Maggio
1968, il sig. come risulta da Certificato di Nascita prodotto in Parte_11 copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE)
2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 017). In data 22 Luglio 1995, a Juiz de Fora pagina 2 di 5 (MG-Brasile) il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_11 [...]
, che adottò il nome come comprovato da Persona_6 Persona_7
Certificato di Matrimonio che si produce in copia legalizzata mediante apostille, completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr. 1024/2012 (v. all. 018).
Dalla loro unione coniugale nasceva, a São Paulo (SP-Brasile), il giorno 28 Ottobre 1999, la sig.ra
[...] come risulta da Certificato di Nascita prodotto in copia legalizzata mediante apostille, Parte_2 completa di traduzione certificata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, del 6 luglio 2016, ex nr.
1024/2012 (v. all. 019).
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
pagina 3 di 5 nel merito, non risulta che l'avo italiano . di nato il giorno 11 Persona_1
Dicembre 1853, in località Loppia del Comune di Barga (Luca), che questi non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta jure sanguinis da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da di nato il giorno 11 Dicembre 1853, in località Loppia del Comune Persona_1 di Barga (Luca); per quanto concerne le spese di lite la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. , nata a [...]-Brasile) in Parte_12 data 08.05.1993, cittadina brasiliana, Passaporto brasiliano e, nata Numer_1 Parte_13
a São Paulo (SP-Brasile) in data 28.10.1999, cittadina brasiliana, Documento d'Identità RG NumeroD_1
0; (28/09/1978 - Londres - Inglaterra) in proprio e in qualità di esercente della Parte_14 responsabilità genitoriale - unitamente a (28/09/1980 - Vacaria Persona_8
- Brasil) - di minori (29.08.2021 - Brasília - Brasil) sono cittadini italiani Persona_9
- compensa le spese di lite.
pagina 4 di 5 Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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