Sentenza breve 13 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 6 aprile 2022
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 13/11/2023, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 02624/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01567/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Ilaria Mantero, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Latorraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto n. 7714 del 8 giugno 2021 della Direzione generale “Agricoltura alimentazione e sistemi verdi” della Regione Lombardia, avente ad oggetto “Mantero Ilaria. Decadenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) sotto condizione, ai sensi del d.lgs. 99/2004 e 101/2005 (D.G.R. XI/4416 del 17/03/2021)”.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto n. 4646 del 3.4.2018, successivamente prorogato con il n. 4245 del 7.4.2020, la ricorrente è stata riconosciuta “imprenditore agricolo professionale” (nel proseguo “IAP.”) sotto condizione, in attesa del conseguimento dei requisiti previsti nella D.G.R. XI/4416 del 17.3.21 e nel D.Lgs. n. 99/2004.
Con nota n. 39544 del 4.3.21, la Regione ha avvisato l’interessata della scadenza dei termini concessi per il conseguimento dei predetti requisiti precisando che, in caso di mancata o insufficiente risposta, il riconoscimento della qualifica di IAP sarebbe stato revocato.
In data 28.3.21, ha avuto luogo un sopralluogo presso l’Azienda della ricorrente, in cui è stato evidenziato che la superfice coltivata richiede un lavoro annuo che non soddisfa i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di IAP.
Con nota n. 61719 del 8.4.21, la Regione ha inviato un preavviso di revoca, e in data 13.4.2021, la ricorrente ha trasmesso documentazione.
Con nota del 17.5.21, l’Amministrazione procedente ha trasmesso un nuovo preavviso di revoca, con contestuale comunicazione della facoltà, in caso di dissenso, di presentare, entro il termine di 10 giorni, motivata richiesta di riesame, eventualmente corredata di documentazione, necessaria per superare i motivi ostativi evidenziati durante l'istruttoria.
Con nota n. 97535 del 28.5.21, la ricorrente ha presentato una relazione in cui ha rappresentato vari ostacoli asseritamente emersi durante l'attuazione del piano di sviluppo aziendale originariamente previsto, che sarebbero stati in futuro superati, mediante la gestione di alpeggi estivi, in corso di allestimento.
Con il decreto n. 7714 del 8.6.21, oggetto del presente giudizio, Regione Lombardia ha tuttavia dichiarato la ricorrente decaduta dalla qualifica di IAP.
In data 24.6.21, la ricorrente ha presentato una nuova domanda di riconoscimento IAP, a sua volta, accolta con decreto n. 10876 del 5.8.21, previo sopralluogo effettuato in data 21.7.21.
Con sentenza n. 2216/21, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso presentato avverso il decreto n. 7714/21 cit., che è stata tuttavia riformata in appello, dalla sentenza n. 957/22 del Consiglio di Stato, che ha invece ritenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Successivamente alla riassunzione del giudizio, ex art. 105 c.p.a., con ordinanza n. 405/22, confermata dal Consiglio di Stato con la n. 2965/22, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 18.10.23, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare, il Collegio dà atto che, secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato, a seguito del sopralluogo esperito in data 28.4.21, è emerso che la superficie realmente coltivata richiede un volume di lavoro annuo, valutato secondo le “tabelle dei valori medi di impegno di manodopera” di cui ai decreti della D.G. Agricoltura n. 29730/2000 e n. 14892/2001, di modesta entità, non sussistendo pertanto i requisiti per la conferma del riconoscimento IAP.
In particolare, in sede di sopralluogo, è stata rilevata in dettaglio la superficie delle coltivazioni più rappresentative, conteggiando anche le attività non riportate nel fascicolo aziendale, oltreché quelle dichiarate, e quindi anche le ore riferite alle aree a prato e a bosco, che è risultata comunque insufficiente per la conferma della qualifica di IAP.
II) Secondo la ricorrente, il decreto n. 10876/21 cit., emanato a breve distanza dal provvedimento in questa sede impugnato, le avrebbe attribuito la qualifica di IAP, a fronte dei medesimi presupposti evidenziati nella richiesta di riesame n. 97535/21 cit., ciò che dimostrerebbe l’irragionevolezza della sua decadenza.
In particolare, nel corso del procedimento di revoca, avrebbe infatti dimostrato l’avvenuto incremento del numero dei capi allevati, pur a fronte di una riduzione delle superfici coltivate, comprovando pertanto di disporre dei requisiti necessari per mantenere la qualifica di IAP anche prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, come documentalmente dimostrato dai registri aziendali, in cui si dà atto dell’incremento del numero di ovi-caprini, che avrebbe avuto luogo in data 13.5.2021, 19.5.2021, 26.5.2021, e pertanto, antecedentemente al provvedimento impugnato, come detto, emanato in data 8.6.2021.
III) Il ricorso va accolto, non avendo la Regione minimamente valutato quanto affermato e documentato dalla ricorrente nella sua istanza di revoca n. 97535/21 cit., secondo cui, “sono stati aumentati i numeri dei capi ovini-caprini”, e che “l’azienda è intenzionata a prendere in gestione degli alpeggi estivi”, come anche confermato nella Relazione dell’agronomo del 6.10.2021, prodotta in giudizio, in cui si dà atto che l’imprenditore “aveva già in fase di revisione, dichiarato la volontà di aumentare l’allevamento degli animali”.
In particolare, le scritture contabili della ricorrente allegate alla sua istanza di revoca n. 97535/21 cit. (doc. n. 13), comprovano infatti che, tra il 13 e il 26 maggio, hanno fatto ingresso nella sua azienda n. 23 capi di bestiame, su cui il provvedimento impugnato non ha preso posizione, pur avendola invitata a produrre documentazione.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO