Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 28/03/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01815/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2023, proposto da AR RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcella Peritore e Alberto Caffarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Grazia Zarbo e Valeriano Truisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della delibera n. 43 del 9.8.2023 del Consiglio Comunale di Licata, ad oggetto “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art. 15 ter del d.l. 34/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 58/2019”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Licata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare, domanda l’annullamento della delibera n. 43 del 9.8.2023 del Consiglio Comunale di Licata, ad oggetto “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art. 15 ter del d.l. 34/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 58/2019”.
Espone, nella sostanza, che:
- a seguito di verifiche condotte dal Comune resistente, con riguardo al pagamento della TARI nelle annualità dal 2019 al 2023, sarebbe stata ricalcolata d’ufficio la liquidazione dell’imposta dovuta (includendo la tassazione anche delle aree scoperte);
- tale revisione costituirebbe il presupposto per l’attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento impugnato, anche per coloro che avevano comunque pagato l’imposta seppur in maniera difforme dal nuovo computo effettuato ex post;
- il procedimento disciplinato dal Regolamento non prevedrebbe la possibilità per il contribuente di essere sentito, di trasmettere scritti difensivi e, in generale, di partecipare alla fase di accertamento dell’eventuale irregolarità contributiva;
- solo all’art. 4 co. 2 del Regolamento, sarebbe prevista, in relazione al procedimento di rinnovo o di richiesta ex novo di licenza, autorizzazione e concessione, la possibilità di “dimostrare l’avvenuto pagamento dei tributi o canoni” in riferimento alle annualità pregresse.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Eccesso di potere - violazione degli artt. 97-3-6 Cost. - violazione art. 21 octies, comma 1, l. 241/1990 (violazione principio di ragionevolezza e proporzionalità, dell’azione amministrativa) - violazione dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali del cittadino;
b) Violazione del contraddittorio da parte del comune di Licata (violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 della l. n. 241/1990 e dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE c.d. carta di Nizza; violazione del principio di uguaglianza art. 3 della Costituzione).
2.- Si costituiva il Comune di Licata, concludendo per:
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, essendo stato impugnato esclusivamente il regolamento, il quale non rientrerebbe tra quelli volizione-azione ma volizione-preliminare;
- l’infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Le parti, in vista dell’udienza di merito, insistevano nelle rispettive posizioni difensive.
4.- All’udienza pubblica del 25.03.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è inammissibile.
5.1- Osserva il Collegio che:
- il regolamento impugnato non rientra tra i c.d. regolamenti volizione-azione, ma piuttosto nella categoria dei regolamenti volizione-preliminare;
- esso, infatti, disciplina - in via generale e non solo con specifico riferimento alla TARI – le misure di contrasto all’evasione dei tributi di pertinenza comunale;
- per consolidata giurisprudenza, le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l’atto presupposto, in quanto solamente quest’ultimo rende concreta la lesione degli interessi (ex multis, Tar Campania - Napoli sent. n. 4072/2024; Tar Lazio – Roma sent. n. 5036/2013; Tar Friuli Venezia Giulia sent. n. 24/2017);
- nel caso di specie, il regolamento disciplina le misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15-ter del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e non risultano versati agli atti del giudizio – né impugnati - atti applicativi dello stesso che cristallizzino – neppure nel lasso di tempo intercorrente tra la proposizione del ricorso e la sua decisione - una lesione diretta, concreta ed immediata della posizione dei ricorrenti (impregiudicata ogni ulteriore eventuale valutazione in ordine al perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo rispetto a i rapporti tributari che ne dovessero costituire il presupposto);
- ad ogni modo, l’art. 15 ter della legge 28/06/2019 n. 58, di conversione con modifiche del decreto legge 30/04/2019 n. 34, dispone che gli Enti Locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre - con norma regolamentare - che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti;
- sulla legittimità dell’esercizio del potere regolamentare in chiave anti-evasione da parte del Comune, si richiamano i principi di diritto compendiati nella sentenza n. 610/2024 di questo TAR.
5.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del fatto che alla medesima udienza pubblica sono stati decisi altri tre ricorsi paralleli e pienamente sovrapponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Comune di Licata, quantificate in euro 1.000 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
AR Cappellano, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO