Articolo 279 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 278Articolo 280
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1 gennaio 1993
Art. 279.
(Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali)
1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'articolo 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993