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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/11/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 800/2019 R.G.
REPUBBLICA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giu- seppe Izzo, in funzione di giudice unico, allo spirare del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 17/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 800 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.”, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Stefania Parrella, presso lo studio della quale elettiva- mente domicilia in Sala Consilina, alla Via Mezzacapo n. 61
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e di- Controparte_1 C.F._2
fesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Marotta, presso lo studio del quale elet- tivamente domicilia in Laurino, alla Piazza Magliani n. 3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
13/11/2025: “dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna delle spese legali a carico della convenuta in favore dello scrivente procuratore perché CP_1
antistatario, o in subordine, stante l'esito del giudizio, dichiarare compensate le spese e competenze dello stesso.”
Per parte convenuta, come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
1
06/11/2025: “che venga dichiarata la Cessata Materia del Contendere, come Richiesto da Parte Attorea, con la SOLA CONDANNA del medesimo Sig. al paga- Pt_1 mento delle Spese Processuali in favore dell'Avv. Marotta, Difensore di
[...]
, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1 [...]
innanzi all'intestato Tribunale per vedere dichiarate autentiche le Controparte_2
firme di e di apposte in calce al contratto Controparte_1 Parte_1
preliminare di compravendita del 20 maggio 2017 e successive modifiche;
dichiarare la promittente venditrice obbligata a trasferire la proprietà al pro- Controparte_1
mittente acquirente;
dichiarare valida la vendita effettuata in favore Parte_1
di e tutte le clausole di cui al detto contratto preliminare di compra- Parte_1
vendita del 20 maggio 2017 e successive modifiche;
emettere sentenza avente gli effetti di atto pubblico, di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Sala Consilina, loc. Capo La Piazza, censito nel N.C.E.U. al foglio 26, mappale 419 sub 1 e sub 4, non- ché mappale 767 sub 4 e sub 5, oltre le aree annesse e le corti scoperte, il tutto confinan- te con la via Nazionale e particelle 1270, 1329, 411, 410 e 41, costituito da un fabbrica- to da cielo a terra per civili abitazioni e accessori composto da un'unità abitativa di vani cinque e da due locali con annessa corte comune. Il tutto alle condizioni previste nel contratto preliminare e previo pagamento del residuo importo del prezzo che l'attore of- friva a controparte dichiarandosi disponibile a versarlo nelle modalità che saranno indi- cate dal Giudice nell'emittenda sentenza, con detrazione, dal prezzo pattuito e dal resi- duo importo da versarsi a saldo, di quanto sarà quantificato e determinato in corso di causa per i danni derivanti dal ritardo nella consegna e nella stipula dell'atto notarile di compravendita, oltreché di ogni altro danno subito dall'acquirente a causa del compor- tamento inadempiente tenuto dalla venditrice, da quantificarsi se del caso anche equita- tivamente, oltre interessi legali su tutte le somme versate dal sig. e detenute Pt_1
dalla promittente venditrice, da calcolarsi con decorrenza dalla data prevista in contratto per la consegna fino alla data dell'effettivo trasferimento del possesso e della proprietà dell'immobile, ovvero di quelle somme maggiori o minori che saranno quantificate in corso di causa o che saranno determinate dal Tribunale anche equitativamente. In via del tutto subordinata, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 20 maggio 2017 per inadempimento della parte promittente la vendita, con condanna della parte promittente la vendita alla restituzione,
2
in favore di parte attrice, di tutte le somme versate per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, pari ad €↕ 85.000,00, ovvero di quelle somme maggiori che saranno accertate in corso di causa per i danni anche ulteriori e maggiori, ovvero delle somme maggiori o minori che saranno dal Tribunale quantificate come dovute a qualunque titolo ed anche equitativamente, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/07/2019 si costituiva in giudizio , deducendo l'insussistenza di qualsivoglia inadempi- Controparte_1
mento a sé imputabile, essendo piuttosto l'inadempimento imputabile a controparte, non avendo la stessa comunicato al promittente venditore la data di stipula dell'atto pubblico ed il notaio rogante, in violazione di quanto stabilito nell'art. 9 della scrittura privata del
20/05/2017.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'avversa domanda, con condanna di controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nella misura di € 10.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il precedente istruttore ri- gettava le richieste istruttorie articolate da entrambe le parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di svariati rinvii per esigenze di ruolo, con note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 15/04/2024 parte attrice dava atto dell'intervenuto trasferimento dell'immobile oggetto di causa in forza di atto pubblico di compravendita a rogito del notaio del 29/11/2023 e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la Persona_1
materia del contendere.
Preso atto della richiesta di parte attrice, con ordinanza del 16/04/2024 le parti venivano invitate a precisare le proprie posizioni in ordine alle spese processuali.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/09/2024 le parti concordavano sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia affinché il
Tribunale si pronunciasse sulle spese di lite.
Con provvedimento del 11/09/2024 la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/05/2025 e successivamente all'udienza del
17/11/2025 per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
A seguito dello spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa viene decisa nei seguenti termini.
In via preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo intervenuto
3
in corso di causa, giusta atto di compravendita a rogito del notaio Persona_1
del 29/11/2023, il trasferimento dell'immobile oggetto del contratto preliminare aziona- to in giudizio da . Parte_1
Ed invero, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più re- siduare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice, con la pronuncia, deve risol- vere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia so- praggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto re- ciproco disinteresse alla pronuncia del giudice.
Nella specie tale disinteresse reciproco alla sentenza non è stato manifestato, avendo le parti in causa chiarito di avere comunque interesse ad una regolamentazione delle spese di lite.
La domanda va, dunque, esaminata al fine dell'applicazione della regola della soccom- benza virtuale per il regime delle spese.
L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ri- cognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su un giudizio di vero- simiglianza operato sulla base di una valutazione prognostica allo stato degli atti.
Ora, nel caso di specie, la domanda principale svolta dal aveva ad oggetto Pt_1
l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare stipulato dalle parti in causa il 20/05/2017, azione che deve ritenersi oggettivamente fondata, posto che solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, la ha provveduto a trasferire CP_1
l'immobile per cui è causa. L'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo as- sunto non può, infatti, essere messo seriamente in dubbio. È pur vero che l'art. 9 del contratto di compravendita invocato dalla prevedeva che sarebbe stato onere CP_1
del promittente acquirente indicare la data di stipula del definitivo nonché il Notaio ro- gante;
tuttavia, appare evidente come il differimento del termine originariamente fissato per la stipula del contratto definitivo (28/02/2017, poi successivamente prorogato al
31/01/2019) sia dipeso dalle richieste di proroga formulate dalla promittente venditrice al fine di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sussistente sull'immobile, circostanza non specificamente contestata dalla e comunque ri- CP_1
4
levabile per tabulas dalle scritture di continuazione del marzo 2018 e del novembre
2018; così come incontestato è l'inutile decorso del termine del 31/01/2019, nonché
l'adempimento del promittente acquirente rispetto alle proprie obbligazioni.
Al riguardo, va osservato che presupposto per l'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c.
è che il termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo sia scaduto, termine che non necessariamente deve essere ritenuto essenziale, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell'omessa stipulazione del negozio definitivo (Cass. 10687/11;
3173/11); diversamente, il promissario acquirente dovrebbe ritenersi esposto ad un'atte- sa sine die per la esecuzione del contratto preliminare, come se la data di scadenza indi- cata fosse tamquam non esset, senza contare che anche la totale mancanza del termine ne implica l'assegnazione, mediante l'individuazione di una ragionevole scadenza dell'obbligazione.
Né può dirsi che l'inadempimento, ovvero il ritardo nell'adempimento, sia dipeso da circostanze non imputabili alla convenuta, posto che non la stessa non ha allegato al- cunché in ordine ai motivi del ritardato ottenimento della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
La prognosi del giudizio, pertanto, era senz'altro favorevole a . Parte_1
Conseguentemente, le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale, così come sopra delineato, motivo per il quale parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice;
spese che si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, in applicazione dei valori minimi stabiliti con riguardo allo scaglione di valore compreso tra €
52.001,00 e € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria, attesa la natura esclusivamente do- cumentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favo- Controparte_1
re di , liquidandole in € 793,95 per spese vive ed € 4.217,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Stefania Parrella per dichiarato an- ticipo.
5
Così deciso in Lagonegro, 18/11/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
6
REPUBBLICA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giu- seppe Izzo, in funzione di giudice unico, allo spirare del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 17/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 800 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.”, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Stefania Parrella, presso lo studio della quale elettiva- mente domicilia in Sala Consilina, alla Via Mezzacapo n. 61
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e di- Controparte_1 C.F._2
fesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Marotta, presso lo studio del quale elet- tivamente domicilia in Laurino, alla Piazza Magliani n. 3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
13/11/2025: “dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna delle spese legali a carico della convenuta in favore dello scrivente procuratore perché CP_1
antistatario, o in subordine, stante l'esito del giudizio, dichiarare compensate le spese e competenze dello stesso.”
Per parte convenuta, come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
1
06/11/2025: “che venga dichiarata la Cessata Materia del Contendere, come Richiesto da Parte Attorea, con la SOLA CONDANNA del medesimo Sig. al paga- Pt_1 mento delle Spese Processuali in favore dell'Avv. Marotta, Difensore di
[...]
, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1 [...]
innanzi all'intestato Tribunale per vedere dichiarate autentiche le Controparte_2
firme di e di apposte in calce al contratto Controparte_1 Parte_1
preliminare di compravendita del 20 maggio 2017 e successive modifiche;
dichiarare la promittente venditrice obbligata a trasferire la proprietà al pro- Controparte_1
mittente acquirente;
dichiarare valida la vendita effettuata in favore Parte_1
di e tutte le clausole di cui al detto contratto preliminare di compra- Parte_1
vendita del 20 maggio 2017 e successive modifiche;
emettere sentenza avente gli effetti di atto pubblico, di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Sala Consilina, loc. Capo La Piazza, censito nel N.C.E.U. al foglio 26, mappale 419 sub 1 e sub 4, non- ché mappale 767 sub 4 e sub 5, oltre le aree annesse e le corti scoperte, il tutto confinan- te con la via Nazionale e particelle 1270, 1329, 411, 410 e 41, costituito da un fabbrica- to da cielo a terra per civili abitazioni e accessori composto da un'unità abitativa di vani cinque e da due locali con annessa corte comune. Il tutto alle condizioni previste nel contratto preliminare e previo pagamento del residuo importo del prezzo che l'attore of- friva a controparte dichiarandosi disponibile a versarlo nelle modalità che saranno indi- cate dal Giudice nell'emittenda sentenza, con detrazione, dal prezzo pattuito e dal resi- duo importo da versarsi a saldo, di quanto sarà quantificato e determinato in corso di causa per i danni derivanti dal ritardo nella consegna e nella stipula dell'atto notarile di compravendita, oltreché di ogni altro danno subito dall'acquirente a causa del compor- tamento inadempiente tenuto dalla venditrice, da quantificarsi se del caso anche equita- tivamente, oltre interessi legali su tutte le somme versate dal sig. e detenute Pt_1
dalla promittente venditrice, da calcolarsi con decorrenza dalla data prevista in contratto per la consegna fino alla data dell'effettivo trasferimento del possesso e della proprietà dell'immobile, ovvero di quelle somme maggiori o minori che saranno quantificate in corso di causa o che saranno determinate dal Tribunale anche equitativamente. In via del tutto subordinata, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 20 maggio 2017 per inadempimento della parte promittente la vendita, con condanna della parte promittente la vendita alla restituzione,
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in favore di parte attrice, di tutte le somme versate per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, pari ad €↕ 85.000,00, ovvero di quelle somme maggiori che saranno accertate in corso di causa per i danni anche ulteriori e maggiori, ovvero delle somme maggiori o minori che saranno dal Tribunale quantificate come dovute a qualunque titolo ed anche equitativamente, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/07/2019 si costituiva in giudizio , deducendo l'insussistenza di qualsivoglia inadempi- Controparte_1
mento a sé imputabile, essendo piuttosto l'inadempimento imputabile a controparte, non avendo la stessa comunicato al promittente venditore la data di stipula dell'atto pubblico ed il notaio rogante, in violazione di quanto stabilito nell'art. 9 della scrittura privata del
20/05/2017.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'avversa domanda, con condanna di controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nella misura di € 10.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il precedente istruttore ri- gettava le richieste istruttorie articolate da entrambe le parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di svariati rinvii per esigenze di ruolo, con note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 15/04/2024 parte attrice dava atto dell'intervenuto trasferimento dell'immobile oggetto di causa in forza di atto pubblico di compravendita a rogito del notaio del 29/11/2023 e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la Persona_1
materia del contendere.
Preso atto della richiesta di parte attrice, con ordinanza del 16/04/2024 le parti venivano invitate a precisare le proprie posizioni in ordine alle spese processuali.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/09/2024 le parti concordavano sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia affinché il
Tribunale si pronunciasse sulle spese di lite.
Con provvedimento del 11/09/2024 la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27/05/2025 e successivamente all'udienza del
17/11/2025 per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
A seguito dello spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa viene decisa nei seguenti termini.
In via preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo intervenuto
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in corso di causa, giusta atto di compravendita a rogito del notaio Persona_1
del 29/11/2023, il trasferimento dell'immobile oggetto del contratto preliminare aziona- to in giudizio da . Parte_1
Ed invero, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più re- siduare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice, con la pronuncia, deve risol- vere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia so- praggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto re- ciproco disinteresse alla pronuncia del giudice.
Nella specie tale disinteresse reciproco alla sentenza non è stato manifestato, avendo le parti in causa chiarito di avere comunque interesse ad una regolamentazione delle spese di lite.
La domanda va, dunque, esaminata al fine dell'applicazione della regola della soccom- benza virtuale per il regime delle spese.
L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ri- cognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su un giudizio di vero- simiglianza operato sulla base di una valutazione prognostica allo stato degli atti.
Ora, nel caso di specie, la domanda principale svolta dal aveva ad oggetto Pt_1
l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare stipulato dalle parti in causa il 20/05/2017, azione che deve ritenersi oggettivamente fondata, posto che solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, la ha provveduto a trasferire CP_1
l'immobile per cui è causa. L'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo as- sunto non può, infatti, essere messo seriamente in dubbio. È pur vero che l'art. 9 del contratto di compravendita invocato dalla prevedeva che sarebbe stato onere CP_1
del promittente acquirente indicare la data di stipula del definitivo nonché il Notaio ro- gante;
tuttavia, appare evidente come il differimento del termine originariamente fissato per la stipula del contratto definitivo (28/02/2017, poi successivamente prorogato al
31/01/2019) sia dipeso dalle richieste di proroga formulate dalla promittente venditrice al fine di procedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sussistente sull'immobile, circostanza non specificamente contestata dalla e comunque ri- CP_1
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levabile per tabulas dalle scritture di continuazione del marzo 2018 e del novembre
2018; così come incontestato è l'inutile decorso del termine del 31/01/2019, nonché
l'adempimento del promittente acquirente rispetto alle proprie obbligazioni.
Al riguardo, va osservato che presupposto per l'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c.
è che il termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo sia scaduto, termine che non necessariamente deve essere ritenuto essenziale, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell'omessa stipulazione del negozio definitivo (Cass. 10687/11;
3173/11); diversamente, il promissario acquirente dovrebbe ritenersi esposto ad un'atte- sa sine die per la esecuzione del contratto preliminare, come se la data di scadenza indi- cata fosse tamquam non esset, senza contare che anche la totale mancanza del termine ne implica l'assegnazione, mediante l'individuazione di una ragionevole scadenza dell'obbligazione.
Né può dirsi che l'inadempimento, ovvero il ritardo nell'adempimento, sia dipeso da circostanze non imputabili alla convenuta, posto che non la stessa non ha allegato al- cunché in ordine ai motivi del ritardato ottenimento della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
La prognosi del giudizio, pertanto, era senz'altro favorevole a . Parte_1
Conseguentemente, le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale, così come sopra delineato, motivo per il quale parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice;
spese che si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, in applicazione dei valori minimi stabiliti con riguardo allo scaglione di valore compreso tra €
52.001,00 e € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria, attesa la natura esclusivamente do- cumentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favo- Controparte_1
re di , liquidandole in € 793,95 per spese vive ed € 4.217,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Stefania Parrella per dichiarato an- ticipo.
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Così deciso in Lagonegro, 18/11/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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