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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 355 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 15/11/2024 comunicata il 18/11/2024, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) il 10/05/1957, elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva, Via R. Margherita
n. 30 presso lo studio dell'Avv. Sergio Mastroeni che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/06/1959, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Nunzio Garufi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taormina, nella via Cannizzoli n.3A
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 700/2021 del Tribunale di Messina del 31/03/2021 emessa nel procedimento R.G. 90001192/2007. OGGETTO: risarcimento danni per responsabilità professionale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 28/12/2007 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentirne dichiararne la responsabilità professionale in ordine ai danni CP_2
cagionati dal convenuto a causa di negligenza posta in essere nello svolgimento di un incarico a lui affidato per un progetto da realizzare nell'ambito di un bando di gara indetto dalla Regione Sicilia a sostegno degli “Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnia”, aspirando alla concessione di un finanziamento regionale.
L'attore esponeva di essere proprietario e comodatario di un'azienda agricola sita nel territorio del Comune di CE ON (Me), località Buonvassallo;
in data
11/07/2003 veniva pubblicato il bando relativo al P.O.R. Sicilia 2000-2006, Misura 4.06
(ex 4.2.1) - “Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica” - e sulla scorta di tale bando, presentava all'IPA di Messina istanza, con allegato progetto, tendente ad ottenere l'agevolazione finanziaria sulla spesa complessiva di Euro 885.246,47. Nello specifico, la richiesta concerneva la realizzazione di opere di trasformazione agraria;
drenaggi; riammodernamento stradella poderale e parcheggio, realizzazione muri di contenimento, realizzazione muri perimetrali e recinzione, sistemazione canale convogliamento acque, impianto microirrigazione a baffo, capannone, impianto elettrico, acquisto macchine e attrezzature.
L'attore esponeva che per la redazione dei suddetti atti aveva conferito incarico, in data
06/12/2003, al Dott. e che dopo un primo decreto in cui il Parte_2
progetto non si collocava in posizione utile, con successivo decreto del 31/12/2004 il progetto di cui sopra veniva ammesso a finanziamento, per un importo totale dei lavori pari a Euro 88.500,00; ciò accadeva a causa della negligenza dello , il quale in CP_2 sede di presentazione dell'istanza, vi inseriva erroneamente detto importo, in luogo di quello esatto, pari invece ad Euro 885.246,40 ma che comunque, trattandosi di errore pag. 2/22 meramente materiale, il presentava ricorso alla Regione Siciliana al fine di Parte_1 ottenere la modifica dell'importo ed il ricorso veniva poi accolto, per cui il progetto entrava in graduatoria per una somma pari ad Euro 885.246,40.
L'attore avviava pertanto l'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di rito, attività della quale si sarebbe dovuto occupare, per incarico espressamente conferito, lo
; quest'ultimo, però, si disinteressava della pratica e quindi l'attore era costretto a CP_2
provvedere personalmente recandosi presso gli enti competenti, riuscendo ad ottenere la concessione edilizia relativa alla realizzazione del capannone per la trasformazione dei prodotti agricoli, facente parte del progetto, come pure parere forestale richiesto dalla e che si premurava di ottenere a fronte, anche in al caso, del Parte_3
disinteresse del convenuto.
L'attore ha dovuto pertanto gestire da solo gran parte della procedura, ivi compreso l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Messina all'esecuzione dei lavori del capannone che, in quanto inviata allo , non gli veniva CP_2 da quest'ultimo consegnata al pari degli esecutivi grafici progettuali.
Accadeva che nel mese di luglio 2005, la Condotta agraria di Giardini Naxos effettuava un sopralluogo presso l'azienda del , occasione nella quale il convenuto non Parte_1
si presentava;
successivamente lo si recava presso gli uffici della CP_2 Parte_3
di Giardini Naxos e prendendo visione degli atti informava l'attore che, in fase
[...]
di revisione del computo metrico, il medesimo ufficio aveva effettuato dei tagli su alcune voci dello stesso computo metrico, minimizzando e riferendo però che si trattava di piccolezze per le quali non era il caso di proporre alcun ricorso.
Intanto, in attesa dell'emanazione del decreto IPA di concessione del contributo, il
[...]
, si recava presso lo studio dello per avere delucidazioni su come Pt_1 CP_2 procedere all'avvio dei lavori, e soprattutto per avere indicazioni sugli Istituti di credito ai quali rivolgersi per recuperare la restante somma necessaria al progetto;
l'attore, infatti, non disponeva delle somme mancanti, circostanza della quale aveva sempre informato il convenuto il quale lo aveva rassicurato dicendogli che in merito non ci sarebbero stati problemi, conoscendo egli degli istituti di credito che non avrebbero avuto alcuna difficoltà a finanziare il progetto, menzionando in particolare tale “Banca
Verde”.
pag. 3/22 Purtroppo il convenuto non prestava fede a detto impegno di facilitazione nel reperire le somme, e sul punto l'attore deduce che se lo non si fosse assunto l'impegno CP_2
professionale di reperire sul mercato del credito parte dei capitali necessari alle realizzazione del progetto, precisamente il 50% della spesa a carico della sua azienda, non mai avrebbe presentato l'istanza per la concessione del contributo.
Intanto l'IPA di Messina notificava il decreto con il quale il progetto veniva ammesso a finanziamento per un importo di Euro 526.810,88, con la concessione di un contributo pari ad Euro 263.405,44, corrispondente cioè al 50% della spesa ammessa a finanziamento, somma dunque notevolmente inferiore rispetto a quella preventivamente richiesta con una conseguente grave riduzione del contributo concesso, in quanto rimanevano a totale carico dell'attore le spese per la realizzazione del capannone e delle opere ad esso annesse e cioè l'impianto elettrico, idrico e fossa settica;
tale differenza era dovuta a quei “tagli” che il progetto aveva subito in sede di approvazione e che erano stati negligentemente minimizzati dallo . CP_2
A quel punto l'attore conferiva al Dott. Ing. l'incarico di seguire la Testimone_1
procedura e redigere una relazione tecnica dalla quale risultava che il progetto aveva subito i tagli in questione per negligenza professionale del redattore del progetto;
in sostanza l'attore, non solo doveva farsi carico del 50% della somma ammessa a finanziamento, pari ad Euro 263.405,44, non potendo però contare sui mutui bancari che il tecnico aveva promesso di procurargli, ma anche di quelle spese non ammesse al contributo, pari ad Euro 228.902,81, di cui Euro 111.949,37 attribuibili sempre ad una negligenza dello stesso . Ad aggravare la situazione si aggiungeva poi l'aumento CP_2
che i prezzi avevano subito nel lungo lasso di tempo intercorso tra la data di presentazione dell'istanza e la relativa preventivazione della spesa (09/12/2003) ed il tempo di effettiva realizzazione del progetto (febbraio 2006).
Ciò rendeva, a dire dell'attore, praticamente impossibile la realizzazione del progetto, impossibilità da attribuire a condotta negligente e inadempiente dello nella CP_2
esecuzione dell'incarico conferitogli, come pure alla impossibilità di farsi carico dell'impegno derivante dalla possibile concessione di un mutuo per reperire i fondi necessari, impegno cui l'azienda non avrebbe potuto far fronte per mancanza dei presupposti finanziari.
pag. 4/22 Il pertanto, non disponendo delle somme necessarie alla realizzazione del Parte_1
progetto, si vedeva costretto a presentare richiesta di variante, tale da rendere però il progetto incompatibile con quello iniziale, incorrendo così nella revoca del decreto di concessione;
con nota prot. n. 353 del 06/03/2007, infatti, l'IPA di Messina respingeva la domanda del nuovo progetto, in quanto la variante proposta non era compatibile con il progetto iniziale, comportando una detrazione di 15 punti dai 34 attribuiti per l'ammissione nella graduatoria definitiva, con determinazione di un nuovo punteggio inferiore al minimo previsto per l'ammissione al finanziamento.
In conclusione il chiedeva al Tribunale adito di: “a) dichiarare la Parte_1 responsabilità del convenuto per i gravi danni patrimoniali subiti dall'attore, per negligenza e inadempienza nell'esecuzione dell'incarico conferitogli da quest'ultimo; b) conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei suddetti gravi danni patrimoniali e non, quantificabili nella somma di Euro 500.000,00, di cui 442.623,235, pari alla perdita patrimoniale patita dall'attore, derivante dall'agevolazione finanziaria revocata dall'IPA di Messina, ovvero quella somma che risultasse accertata in corso di causa, e la rimanente alle ingenti spese sostenute per ottenere le concessioni edilizie ed il danno derivato dal tempo investito per l'espletamento dell'iter di finanziamento sottratto all'impegno nella conduzione dell'azione da agricola, nonché al danno morale patito;
con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Nell'instaurato giudizio si costituiva che contestava la domanda Controparte_2
attorea.
A sostegno delle proprie ragioni, il professionista convenuto eccepiva che la ricostruzione dei fatti era stata volutamente distorta della verità ed esponeva di avere ricevuto l'incarico di curare la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività di studio e ricerche di mercato, ma che, trattandosi di un progetto piuttosto complesso e da predisporre in brevissimo tempo, erano necessarie competenze professionali specifiche, non rientranti tra quelle in suo possesso, e quindi rappresentava all'attore la necessità di avvalersi dell'attività professionale di un commercialista per la redazione di un piano aziendale, di un geologo per la redazione della relazione geologica da allegare alla documentazione e di vari tecnici impiantistici, in particolare, per la realizzazione dell'impianto elettrico esterno e del capannone.
pag. 5/22 Esponeva che l'attore si sarebbe fatto carico delle spese dei suddetti professionisti e che lo aveva indotto a dare priorità a quest'incarico, a causa dei brevi tempi indicati nel bando, facendogli concretamente credere che a ciò sarebbe corrisposto un compenso adeguato alla urgenza e all'impegno richiestogli, ma che nonostante le numerose promesse di pagamento, mai mantenute, alcun compenso, neanche a titolo di anticipo per le spese, gli è stato mai conferito pur avendo nel frattempo svolto complessa attività curando altresì tutta la predisposizione della documentazione necessaria per procurare alla ditta il rilascio dei diversi nulla osta, pareri, autorizzazioni e concessioni, richiesti dagli uffici per l'espletamento del complesso iter amministrativo, anticipandone tutte le spese vive;
esponeva che oltre a non percepire nessun corrispettivo, né sotto forma di anticipo, né di onorario, dopo numerosi inutili solleciti fatti al e alle sorelle, Parte_1
che pure erano direttamente interessate alla procedura, si è dovuto fare carico anche di recuperare e pagare le professionalità specifiche necessarie per il completamento della fase progettuale. Il convenuto ha inoltre precisato come, sin dai primi incontri, l'attore e i suoi familiari fossero stati adeguatamente informati delle disposizioni dettate dal bando di gara, documento ampiamente discusso e chiarito in ogni suo punto e, perciò, anche sotto il profilo del conseguente onere finanziario che ne sarebbe derivato alla famiglia , rappresentando che la fattibilità del progetto avrebbe richiesto Parte_1
consistenti risorse finanziarie iniziali;
affermava che sin dall'inizio, quindi, l'attore e i suoi familiari erano consapevoli di intraprendere un progetto finanziariamente molto dispendioso ed impegnativo e, soprattutto, di assumere un impegno economico serio a fronte dell'erogazione dei contributi regionali e tutto ciò nella ulteriore consapevolezza che la ditta non aveva a disposizione neppure le minime risorse finanziarie per intraprendere l'ambizioso progetto e, ancor di più, per prestar fede agli impegni finanziari successivi.
Quanto poi alla promessa di mutui o prestiti facili da parte della Banca Verde citata dall'attore, lo chiariva che in occasione di una chiacchierata con il ed CP_2 Parte_1
a titolo meramente informativo, si limitava a riferire all'attore che dalla lettura di varie pubblicità lette su riviste agricole aveva appreso di possibili prestiti a condizioni vantaggiose e tra i vari istituti veniva citata una tale Banca Verde e che pertanto tale episodio era ben lungi da potersi definire come assunzione da parte sua di un impegno pag. 6/22 di intermediazione finanziaria, come pure che giammai il gli aveva conferito Parte_1
alcun mandato o procura ad assumere impegni di natura patrimoniale in suo nome, sicché non aveva violato alcun preciso obbligo professionale, non avendo assunto alcun impegno in tal senso.
Il convenuto rappresentava altresì che l'attore, se grazie alle sue competenze professionali aveva ottenuto il finanziamento con il contributo a fondo perduto del 50%, decidendo poi di procedere con domanda di variante ha del tutto compromesso la situazione trasformando completamente il significato originario del progetto iniziale di cui al bando e pertanto era inevitabile la revocare del finanziamento.
Il convenuto, infine, proponeva domanda riconvenzionale in quanto il non gli Parte_1 aveva mai corrisposto alcun tipo di compenso per l'attività professionale prestata, in relazione allo studio ed alla predisposizione di tutti gli elaborati progettuali, complessi e numerosi, neppure a titolo di semplice acconto per le spese vive, ciò malgrado i numerosi solleciti;
per tale ragione chiedeva il pagamento dei propri compensi e spese e la condanna di controparte per lite temeraria.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi e sono state disposte due consulenze affidate una all'Ing. con riferimento all'aspetto tecnico della Persona_1
procedura di finanziamento, ed una al Dott. afferente la condizione Persona_2 economico finanziaria dell'azienda dell'attore.
La causa era posta in decisione e con sentenza del 31/03/2021 il Tribunale ha così statuito: “
1. rigetta le domande attoree;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna , per la causali di cui in motivazione, al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 19.827,20, oltre Controparte_2
contributo integrativo cassa previdenza, l'Iva (detratta la R.A) ed oltre gli interessi dal dovuto e fino al soddisfo;
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali;
4. pone le spese di entrambe le CTU, liquidate come da separato decreto, per due terzi a carico di parte attrice e per un terzo a carico di parte convenuta.
5. Rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Il Giudice di prime cure ha deciso in tal senso sulla scorta del contenuto delle prove testimoniali e delle due CTU depositate in atti.
pag. 7/22 Avverso la suddetta sentenza, ha proposto impugnazione;
Parte_1
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
15/11/2024 comunicata il 18/11/2024, con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che l'appellata sentenza è erronea laddove il Giudice di prime cure ritiene non raggiunta la prova che ove lo non avesse CP_2
assunto l'impegno di reperire i capitali necessari alla realizzazione del progetto pari al 50% della spesa, egli non avrebbe dato incarico per un intervento che non era nelle sue capacità finanziarie.
Secondo l'appellante, dalla fase istruttoria sarebbe emersa una ricostruzione di fatti in linea con quanto da lui lamentato, a cominciare dalle dichiarazioni della teste , Testimone_2
sorella dell'odierno appellante, che ascoltata all'udienza del 14/11/2012, riferisce che sin dalle prime intercoluzioni e quindi ancor prima di formalizzare l'incarico, mentre il Parte_1
rappresentava di non avere disponibilità di somme così rilevanti, e che era quindi necessario ricorrere al credito bancario, lo rassicurava che l'accesso al credito per coprire la quota CP_2
progettuale non finanziata era di facile reperimento e che lui stesso conosceva degli istituti di credito che non avrebbero avuto alcun problema a finanziare un tale progetto, fra cui la menzionata Banca Verde, assumendo l'impegno professionale di reperire sul mercato del credito i capitali.
Secondo l'appellante, invece, lo che, a suo avviso negli atti difensivi del giudizio di primo CP_2
grado confermerebbe implicitamente l'assunzione di tale impegno, aveva invece un assoluto dovere contrario e cioè, quello di dissuadere il a procedere, persino rifiutando Parte_1
l'incarico, a fronte della sua consapevolezza e determinazione di non assisterlo nella ricerca dei mutui bancari;
ciò in ragione del fatto che qualora un professionista si accorga della infondatezza e della grave difficoltà a conseguire il risultato, deve darne comunicazione divenendo egli, in difetto, responsabile, e detta comunicazione deve essere fatta per iscritto poiché, così come l'atto dell'assunzione dell'incarico viene formalizzato per iscritto con il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge, anche i doveri d'informazione, di sollecitazione e pag. 8/22 di dissuasione, ai quali il professionista deve adempiere, devono, se presenti, poter risultare da atto scritto.
Secondo la prospettazione dell'appellante, lo non manifestò mai, né verbalmente né CP_2
per iscritto, il suo scetticismo sull'esito dell'istanza, dimostrando malafede, pienamente comprovata dai testi che riferiscono il pieno disinteresse dello all'esito del CP_2
procedimento, avendo come unico interesse quello di farsi conferire il mandato, motivo per il quale invece di rendere edotto l'appellante sui motivi della difficoltà a concretizzare il progetto, lo ha sempre tranquillizzato mettendo in luce fatti irreali.
Afferma inoltre l'appellante che il procedimento amministrativo per l'istanza di finanziamento citato si è concluso con esito negativo soprattutto per il mancato accesso al credito che era stato invece garantito dallo e per le violazioni del dovere di informazione e dissuasione CP_2
dello stesso, ma anche per la negligenza dello proprio nell'esecuzione dell'incarico e CP_2
nella materiale gestione dello stesso, laddove quest'ultimo ha sostanzialmente abbandonato a se stesso il costretto poi a gestire da solo ed in autonomia la pratica. Parte_1
L'appellante formula inoltre ampie deduzioni in ordine al contenuto della copiosa prova per testi, richiamando in particolare le dichiarazioni della teste e del teste Ing. Parte_1 Tes_1
progettista subentrato nella vicenda, e, di contro, ritenendo del tutto inattendibili
[...]
quelle di , ingegnere che ha collaborato con lo e quindi per tale ragione Persona_3 CP_2
interessato alla vicenda e di in quanto non informato dei fatti. Persona_4
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante si sofferma sulle risultanze istruttorie emerse dalle CTU in atti, con particolare riferimento a quanto emerso in merito ai tagli al finanziamento ascrivibili o meno al progettista, all'impianto elettrico ed acquisto materie prime per il quale contesta, ma solo tardivamente per come dedotto dall'appellato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale egli risultava edotto dell'onere di provvedere in proprio, ai tagli per le spese di macchine e attrezzature e impianto allarme effettuati per colpa del progettista, alla possibilità di rimediare ad un errore di calcolo di Euro
44.701,75 addebitabile al progettista ed all'importo spettante per la parcella professionale.
L'appellante contesta la decisione del Tribunale sulla scorta del contenuto della CTU, seppure non manca di contestare le valutazioni peritali specialmente in ordine alle possibilità di rimediare, mediante ricorso, alla situazione nel frattempo determinatasi, sul punto pag. 9/22 richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Ing. che, Testimone_1 subentrato allo , ha poi condotto la pratica di finanziamento, per quanto con esito CP_2
negativo stante le modifiche resesi nel frattempo necessarie, e nuovamente della teste
[...]
. Pt_1
Nello stesso motivo di impugnazione l'appellante si sofferma sulle somme richieste dallo a titolo di compensi professionali per tutta l'attività prestata;
in proposito sostiene che CP_2
nulla è dovuto allo in quanto, per come confermato dalla prova per testi, gli accordi CP_2
erano quelli per cui solo l'apprensione del finanziamento legittimava il professionista al compenso.
L'appellante contesta la valutazione sulla congruità del compenso da parte del CTU Dott.
che avrebbe commesso due errori e cioè il primo nel riferire l'intero importo Persona_2
dei lavori di miglioramento fondiario come se fosse tutto relativo alla realizzazione di costruzioni, il secondo nell'applicare i valori relativi alla ristrutturazione delle costruzioni
(ovvero quello più alto in danno a ) anziché applicare le percentuali di nuova Parte_1
realizzazione (così come da progetto e per il solo modesto importo realizzazione del capannone ammesso).
L'appellante sostiene che nell'applicazione dei criteri per la quota di progetto afferente al miglioramento fondiario, il CTU avrebbe dovuto quantificare la quota relativa alle costruzioni edilizie, e poi applicare l'art 100 tab H DM 232, come pure per la quota relativa ad acquisto attrezzature avrebbe dovuto quantificare l'importo della relativa quota di progetto e poi applicare l'art 117 tab N DM 232, ed inoltre non dovrebbe essere liquidato alcun compenso per i calcoli al Genio Civile non essendo lo un ingegnere e quindi non avendo firmato i CP_2 calcoli statici;
in ogni caso contesta l'importo liquidato in quanto ritenuto non congruo.
Stante la stretta connessione fra essi, i motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.
In proposito con riferimento alla natura del rapporto intercorrente fra il professionista, nella specie dottore agronomo, ed il cliente, giova osservare quanto segue.
La responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente;
si tratta,
pag. 10/22 pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano.
In particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civile, SS.UU. 30/10/2001 n. 13533).
Con particolare riferimento all'onere della prova incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale anche del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento;
in argomento la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata, inquadrando la materia specialmente con riferimento ad alcune categorie di professioni individuali e ribadendo alcuni punti fermi ormai definitivamente consolidati con riferimento alla attività del prestatore d'opera intellettuale.
Per quanto riguarda la natura del rapporto professionale che viene ad instaurarsi tra il prestatore d'opera intellettuale e il cliente, questo rientra nel contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e segg. cod. civ. in quanto compatibili, e dagli artt. 2222 e segg. cod.civ. recanti le disposizioni generali del lavoro autonomo, fatte, in ogni caso, salve le disposizioni di eventuali leggi speciali.
La responsabilità del professionista origina sostanzialmente dal contratto concluso con il cliente. L'obbligazione assunta con l'accettazione dell'incarico si configura come un'obbligazione “di mezzi” (o “di diligenza”) e non “di risultato”: il professionista è tenuto a svolgere in modo diligente l'attività richiesta, senza peraltro garantire sull'esito finale della prestazione. In altre parole, egli è adempiente, quindi esente da responsabilità, qualora adotti un comportamento idoneo a realizzare l'interesse economico del cliente;
è quest'ultimo, infatti, che sopporta il rischio dell'eventuale esito negativo della prestazione, dovendo inoltre corrispondere il compenso indipendentemente dal risultato. Pertanto, l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità; nello specifico,
l'inadempimento sarà “assoluto”, qualora la prestazione non sia stata resa, mentre sarà
“relativo” quando resa, ma non in maniera esatta o puntuale.
pag. 11/22 La responsabilità contrattuale origina dalla violazione di uno specifico dovere, derivante da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto: ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. la responsabilità contrattuale sorge in capo al debitore qualora non abbia eseguito la prestazione dovuta o non la abbia eseguita correttamente ed è previsto che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
In sostanza la responsabilità (contrattuale) è strettamente correlata al mandato conferito dal cliente e, specificatamente, alla diligenza spiegata dallo stesso nell'eseguire la prestazione richiesta.
I profili di responsabilità contrattuale del professionista sono disciplinati dall'art. 1176, comma
2, cod.civ. e dall'art. 2236 cod.civ.. Il primo dispone che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”: si tratta di una diligenza diversa e più specifica rispetto al criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia di cui al comma 1 del medesimo articolo, ed è la c.d. diligenza del “debitore qualificato”, caratterizzata dalla “perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare e allo standard professionale della sua categoria”, e che vale a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguati per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità. La diligenza a cui è tenuto il professionista, pertanto, deve essere valutata secondo standard di normalità oggettiva e prescinde, quindi, dalle concrete capacità del soggetto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, delineando i confini di tale diligenza qualificata e stabilendo che la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale “è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e attenzione medie”, a meno che la prestazione professionale da eseguire nel concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ. solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si pag. 12/22 riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve. (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 18612 del
05/08/2013; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014).
Di conseguenza, dovrà ritenersi inadempiente il professionista che abbia operato senza la perizia media, ossia senza utilizzare le cognizioni tecniche che si ritiene debbano far parte del patrimonio di un professionista di medio livello.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, anche con riferimento alla procurata “perdita di chance”. È stato, di fatti, affermato che la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o di proseguire una opportunità economica, determina un danno per il quale non può, di regola, porsi alcun problema di accertamento sotto il profilo dell'an, una volta accertato l'inadempimento contrattuale sotto il profilo della ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, ma solo, eventualmente, sotto quello del quantum, dovendo tale danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili, ed assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità della situazione giuridica dedotta, ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ.
La giurisprudenza definisce “chance” non una mera aspettativa di conseguire un determinato bene o vantaggio, ma un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, cosicché la sua perdita costituirebbe una lesione all'integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del danneggiante.
Il danno da perdita di chance si configura quindi come la perdita di un'occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso e tale tipologia di danno è risarcibile qualora il danneggiato fornisca la prova, sebbene in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, della realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e precluso dalla condotta illecita di cui il danno risarcibile deve essere immediata e diretta conseguenza, ossia di un valido nesso causale tra il fatto omissivo e la pag. 13/22 ragionevole probabilità della verificazione futura del danno: il danno da perdita di chance può configurarsi sia come danno patrimoniale sia come danno non patrimoniale.
In argomento si segnala Cass. Ordinanza 22/11/2018, n. 30168 per la quale “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente”.
Il soggetto che intende promuovere un'azione di risarcimento danni, pertanto, deve dimostrare il danno subito. Secondo i principi richiamati dall'ormai consolidata giurisprudenza, infatti, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e la prova del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente.
I suddetti principi si applicano come criterio generale a tutte le professioni intellettuali compresa quella di agronomo, inquadrabile come libero professionista esperto in scienze agrarie, zootecniche e agroindustriali, che opera prevalentemente in ambito rurale, con lo scopo principale di fare da supporto alle imprese agricole e alle industrie agroalimentari nell'adempimento di svariate operazioni strettamente correlate alle loro attività.
Proprio in ragione dei superiori principi, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
L'appellante non è infatti riuscito a dimostrare la fondatezza delle sue doglianze, anche alla luce del risultato delle due distinte CTU assunte nel giudizio di primo grado e delle quali si rende necessaria una lettura congiunta e con diretto confronti delle rispettive conclusioni per una complessiva valutazione dell'intera fattispecie.
Esaminate le CTU, questa Corte, così come fatto dal giudice di prime cure, ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento del giudice di prime cure, come pure di questa Corte, porta a ritenere che le valutazioni e le determinazioni dei consulenti siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Il CTU Ing. viene chiamato a rispondere se: “a) verificare se il computo metrico Persona_5
– estimativo presentato dal dott. in sede di richiesta di contributo per la realizzazione CP_2
pag. 14/22 delle opere inserite nel progetto Por Sicilia 2000/2006 per cui è causa fosse congruo per la concreta realizzazione dell'intervento produttivo e le cause delle discordanze tra la spesa preventivata nel computo metrico presentato dal tecnico incaricato e quella approvata dall'IPA di Messina. b) accertare se la differenza tra la spesa preventivata dal tecnico e quella inferiore decretata dall'IPA sia riconducibile a responsabilità del professionista, avuto riguardo in particolare agli errori ed omissioni evidenziati nella relazione tecnica di parte attrice a firma dell'ing. . c) accertare quanto è stato calcolato nel computo presentato dal Testimone_3
dott. e quanto sarebbe stato necessario anche in termini di spesa economica al fine di CP_2 realizzare concretamente la costruzione”.
Il CTU, esaminato il progetto, ha ritenuto che “Tutti i suddetti tagli/decurtazioni citati per un importo complessivo di euro 173.565,14 sono ascrivibili ai tecnici progettisti ma non comportavano alcuna incidenza sull'intervento produttivo da realizzare, pertanto tali errori di fatto nessun danno potevano creare. Infatti trattasi di tagli e decurtazioni frutto si di errori progettuali ma le correzioni apportate non implicavano la realizzazione originariamente prevista così da perpetuare un danno effettivo, ma i tagli effettuati di fatto limitavano gli interventi da eseguire adeguandoli e pertanto anche la relativa spesa, lasciando quindi finanziato sempre quanto ammesso. Di conseguenza per tali voci certamente gli errori progettuali non hanno causato alcuna incidenza sull'intervento produttivo da realizzare e pertanto questi ivi è risultato comunque congruo”.
Tale affermazione, secondo la quale gli errori progettuali non hanno inciso sull'intervento produttivo, porta quindi ad escludere il possibile accoglimento della domanda attorea.
Al contempo, tuttavia il CTU individua “tagli e decurtazioni ascrivibili ai tecnici progettisti ma che comportavano certamente una incidenza sull'intervento produttivo da realizzare” concludendo che: “Tutti i suddetti tagli/decurtazioni/sviste citati per un importo complessivo di euro 35.701,75 sono ascrivibili ai tecnici progettisti incidendo anche sull'intervento produttivo da realizzare, infatti i citati errori di fatto hanno creato un danno in quanto in tal caso le opere comunque andavano fatte a spese della ditta dovendo in tali casi rispettare quanto Parte_1
previsto in progetto. Ed inoltre va aggiunto anche le spese non previste per l'impianto di scarico delle acque nere e la relativa fossa settica per un importo stimato in euro 4.000,00, ed ancora le spese stimati in euro 1000,00 per lo scavo di sbancamento iniziale non previsto per la
pag. 15/22 realizzazione del capannone e il maggiore prezzo di euro 4.000,00 per le maggiori strutture
(vedi stralcio Genio Civile) da realizzare rispetto a quanto riportato nel computo metrico estimativo. Di conseguenza per tali voci certamente gli errori progettuali hanno inciso sull'intervento produttivo da realizzare. Quindi per l'importo complessivo euro 44.701,75 il computo metrico estimativo redatto non era congruo per la concreta realizzazione dell'intervento produttivo”.
Tale considerazione porterebbe a ritenere una diretta responsabilità del progettista in ordine alla prosecuzione ed approvazione del progetto, per il quale si rendeva a quel punto necessario un maggiore esborso fra cui anche di Euro 44.701,75 malamente conteggiati, per quanto va fatta una valutazione di concerto con quanto risultante dall'altra CTU (Dott. ) Persona_2
e quindi va considerato se le complessive condizioni economiche dell'azienda erano tali da potere comunque affrontare tagli e maggiori spese, come pure se vi erano possibili soluzioni alternative fra cui quelle di contestare e ricorrere avverso le decurtazioni ed i rilievi negativi degli enti interessati.
Al CTU viene anche chiesto di “d) accertare se il dott. abbia compiuto tutti gli CP_2 adempimenti necessari per evitare il taglio della richiesta di finanziamento”. e) in quest'ultimo caso accertare quale incidenza abbia avuto la negligenza del professionista sul taglio della richiesta di finanziamento in termini economici;
f) accertare se tutte le decurtazioni disposte dall'IPA di Messina sono riconducibili a responsabilità del professionista per un totale di decurtazione di euro 321.126,41”;
Effettuata una dettagliata ricostruzione dei fatti il CTU afferma che “Appare evidente che nel periodo tra il 09/08/2005 e 11/07/2006 era possibile rimediare in qualche modo (presentando una variante) agli errori (ovvero quelli su descritti in consulenza) progettuali commessi. In atti non risulta documentazione probante di interventi riparatori da parte del progettista/i.
Probabilmente i rapporti tra le parti non erano più idilliaci e verosimilmente quindi le cose sono state trascurate al punto che si è giunti all'emissione del decreto senza apportare varianti. Poi bisogna precisare che successivamente all'emissione del decreto notificato a mezzo raccomandata a.r., in data 11/07/2006, al sig. (Decreto Ispettoriale n°8/48 Parte_1 del 02/02/2006) era lo stesso attore che poteva presentare ricorso in opposizione all' Ufficio per i casi previsti dalla legge, entro 30giorni dalla data di ricevimento oppure ricorso
pag. 16/22 giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di ricevimento, ovvero entro 120 gg al Presidente della Regione con ricorso straordinario. Il fatto poi che i rapporti successivamente all'emissione del decreto non erano più idilliaci tra attore e convenuto lo dimostra la questione che in data 12/01/2007 il sig. con prot. 338 Parte_1
presentava una variante al progetto a firma di un altro tecnico il dott. per una somma Tes_1
(si legge nell'atto dei convenuti) complessiva di euro 152.183,81. Variante di progetto che poi è andata a finire nel modo descritto in consulenza. Pertanto stante agli atti di causa è emerso che nel periodo tra il 09/08/2005 e 11/07/2006 il tecnico convenuto avrebbe potuto presentare una variante correggendo quanto erroneamente riportato e già citato in atti della presente ctu”.
Dalla ricostruzione del CTU appare evidente che ogni eventuale errore del progettista, anche con riferimento alle decurtazioni effettuate, poteva essere affrontato e possibilmente risolto mediante ricorso amministrativo o giurisdizionale, scelta spettante solo al proprietario
[...]
, unico legittimato attivo in tal senso, di guisa che, per come prospettato dall'appellato, Pt_1 la mancata proposizione di ricorso e quindi la mancata acquisizione della certezza del danno, nel caso di soccombenza, non rende possibile una sicura valutazione in ordine alla perdita di chance, ovvero al sicuro rigetto del progetto per colpa del progettista e quindi al certo nesso di causalità fra l'errore del professionista e l'esito della pratica senza che nel frattempo sia stata tralasciata o trascurata ogni possibile soluzione di rimedio.
Altra soluzione era quella di apportare una variante al progetto, soluzione poi adottata dall'appellante ma affidata ad altro progettista e pertanto l'esito negativo poi conseguito non può certo essere addebitato allo che non ha avuto alcun ruolo in tale fase successiva. CP_2
Il CTU risponde anche al quesito di “h) accertare se sulla base delle decurtazioni effettuate dall'IPA l'opera di miglioramento aziendale avrebbe potuto dare benefici economici alla ditta attrice”. Sul punto rileva che i bandi in questione nascono con la consapevolezza di fornire un aiuto all'azienda, sostegno nella percentuale del 50% di quanto ammesso, ritenendo che
“l'azienda certamente se realizzava quanto ammesso, nonostante i citati errori (per 44.701,75 euro ritenuti danni concreti), poteva ottenere comunque dei miglioramenti/ benefici, a patto che avesse anche capitali. Verosimilmente tuttavia, lo dimostra anche il progetto riduttivo in variante presentato autonomamente dalla ditta con altro tecnico, la parte attrice non
pag. 17/22 disponeva dei capitali necessari per far fronte alle spese per mettere in atto quanto ammesso e da qui poi la revoca del decreto”.
Sotto l'aspetto della disponibilità e potenzialità economica dell'azienda vi è quanto contenuto nella CTU del Dott. chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: “1) accertare la Persona_2
capacità di produrre reddito ed utili aziendali dell'impresa agricola così come risultante nel suo dimensionamento dopo i tagli della Regione Sicilia con l'insediamento di 810 piante di noce invece che 3125 e di 2598 piante di pesco invece di 5093; 2) determinare i costi necessari alla produzione e i ricavi della vendita del prodotto;
3)determinare i costi derivanti dalla creazione di strutture sovradimensionate a produzione risultante dopo i tagli accertando se l'impresa era anche in condizione di sostenere il mutuo cui l'attore doveva ricorrere per realizzare gli investimenti;
4) valutare la congruità delle somme richieste dal convenuto a titolo di compensi professionali per tutta l'attività prestata in favore dell'attore”.
Il nominato consulente, effettuata una specifica analisi di costi e benefici sull'attività dell'azienda agricola dell'odierno appellante, giunge alle seguenti conclusioni: “Sulla base dei criteri indicati nei precedenti capitoli ed alla luce di tutti gli accertamenti effettuati, il C.T.U., ritiene che i tagli effettuati incidano relativamente sulla produttività dell'investimento, almeno per quanto riguarda quanto richiesto dal mandato peritale, e che non determinino un sovradimensionamento della struttura produttiva;
i tagli effettuati dipendono infatti da una rimodulazione dell'investimento che ha ridotto gli interventi da eseguire e di conseguenza le spese da effettuare. Ritiene altresì che l'impresa era in condizione di sostenere il mutuo cui
l'attore doveva ricorrere per realizzare gli investimenti”.
Dalla CTU emerge quindi che il sarebbe stato nelle condizioni di potere affrontare Parte_1
l'impegno economico conseguente all'erogazione di un mutuo che gli avrebbe consentito di sostenere tutte le spese necessarie al progetto, portando a termine la procedura e quindi beneficiando del finanziamento;
del resto, per quanto quest'ultimo sarebbe stato inferiore a quello sperato e inizialmente richiesto, vi sarebbe stata comunque la necessità di un mutuo considerando che l'importo del bando sarebbe stato sempre ed in ogni caso pari alla metà dell'intero. Anche in tal caso la decisione di non impegnarsi economicamente, che ha avuto come conseguenza quella di non portare avanti la procedura, non rende possibile una sicura pag. 18/22 valutazione in ordine alla perdita di chance e quindi al certo nesso di causalità fra l'errore del professionista e l'esito negativo della pratica.
Va inoltre rilevato, per come evidenziato dall'appellato, che quest'ultimo non era di certo un broker finanziario e quindi non poteva, e tantomeno avrebbe potuto, procurare lui stesso il finanziamento;
dalla prova per testi è emerso che lo ha magari troppo CP_2
semplicisticamente rassicurato il sul possibile finanziamento, possibilmente Parte_1
indicando il nome di qualche istituto (nella specie tale Banca Verde), ma ciò non significa che si sia impegnato sotto l'aspetto professionale per il reperimento ed ottenimento del mutuo, non potendo essere in alcun modo suo compito precipuo. Peraltro va comunque sminuito l'aspetto della facili o troppo semplicistiche rassicurazioni che lo , invece di dissuadere il CP_2 Parte_1
dal proseguire, avrebbe fornito sul mutuo, atteso che il contenuto e le conclusioni del CTU descrivono un quadro economico dell'azienda tale per cui l'ottenimento di un mutuo Per_2
era possibile, segno evidente che la sicurezza iniziale dello era ben fondata e non era CP_2
frutto di alcun intento finalizzato al solo scopo di ottenere l'incarico.
In conclusione ritiene la Corte che il non ha adeguatamente dimostrato il danno Parte_1 lamentato, soprattutto sotto l'aspetto della perdita di “chance”, essendo rimasta la sua una mera aspettativa che tuttavia si scontra con le risultanze istruttorie, non avendo dimostrato e fornito sufficiente prova della perdita di una concreta occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso da addebitare a responsabilità dell'appellato.
Può quindi condividersi l'assunto del Giudice di prime cure che ha ritenuto essere stata una scelta del quella di non portare ad esecuzione il progetto ammesso a finanziamento Parte_1
per il quale avrebbe dovuto affrontare un mutuo sostenibile;
il ha invece preferito Parte_1 rivolgersi ad altro professionista che ha presentato un progetto di minore importo e privo dei requisiti per l'ammissione in graduatoria, così finendo per vedere revocato il finanziamento ottenuto.
Viene adesso all'esame della Corte quanto afferente il riconosciuto compenso allo ad CP_2
esito della domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Sul punto il Tribunale, sulla scorta delle valutazioni rese dal CTU Dott. ha riportato Per_2
analiticamente il conteggio delle varie voci di parcella spettanti, non riconoscendo la maggiorazione del 25% spettante in caso di revoca dell'incarico, e ciò per il fatto che nel caso pag. 19/22 di specie non può ritenersi che la revoca dell'incarico sia avvenuta per cause non dipendenti dal professionista, essendo stata acclarato dal CTU che alcuni tagli subìti dal progetto inziale erano comunque imputabili allo , motivo per il quale il decidente ha anzi effettuato una CP_2
decurtazione del 10%, giungendo all'importo di Euro 19.827,20.
Il conteggio di cui sopra, secondo il CTU, scaturisce dall'esame di due disciplinari di incarico in atti, il primo del 29/09/2005 ed il secondo del 24/10/2005, che determinano in modo analitico l'entità economica dell'onorario spettante allo unitamente ai tempi di erogazione;
è CP_2
stato previsto a titolo di onorario per le attività svolte relativamente al progetto, il 10% delle somme approvate ed il rimborso spese, il tutto oltre oneri, da versare alla presentazione del progetto, indipendentemente dall'esito finale, e comunque il 5% del contributo (50% delle competenze totali) andava versato all'approvazione del progetto e l'ulteriore 5% a saldo al collaudo finale da parte dell'Ente erogatore del contributo;
atteso che il progetto, pur approvato, non è stato realizzato, andava comunque riconosciuto al convenuto il 5% del contributo approvato, il rimborso spese ed eventuali ulteriori attività ex art. 7 disciplinare di incarico del 29/09/2005
e/o ex disciplinare di incarico del 24/10/2005.
Più precisamente secondo il CTU, che ha avuto modo di riscontrare i medesimi rilievi di cui sopra già posti dall'appellante in sede di operazioni peritali, sul contributo approvato, al netto di spese generali e competenze tecniche pari a complessivi Euro 500.993,05 (di cui Euro
359.602,05 per miglioramenti fondiari ed Euro 141.391,00 per acquisto attrezzature), secondo il calcolo previsto ex art. 100 tab. H D.M. 232 per la quantificazione della quota di parcella relativa ai miglioramenti fondiari ed ex art. 117 tab. N D. M. 232 per la quantificazione della quota di parcella relativa ad acquisto attrezzature, spetta allo un compenso per CP_2
complessivi Euro 12.416,24; a detta somma vanno aggiunti Euro 2.813,99 per spese ed Euro
6.800,00 per ulteriori attività ex art. 7 disciplinare di incarico del 29/9/2005 ed ex disciplinare di incarico del 24/10/2005 (ivi compreso il bilancio aziendale) per un totale generale di Euro
22.030,23, somma dalla quale il giudice di prime cure ha decurtato, come detto, il 10%, giungendo all'importo finale di Euro 19.827,20 che questa Corte, in mancanza di alcuno specifico rilievo dell'appellato , ritiene equo e giusto confermare anche ai sensi degli CP_2 artt. 2233 e segg. cod. civ..
pag. 20/22 L'appello è quindi infondato e l'impugnata sentenza va confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 700/2021 del Tribunale di Messina del Parte_1
31/03/2021 emessa nel procedimento R.G. 90001192/2007, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato di spese e compensi del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
pag. 21/22 Dott. Arturo Oliveri
Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 22/22