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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 177/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Belpasso (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni CodiceFiscale_1
Cosentino; appellante-appellata incidentale contro con sede in Bitonto (BA), in persona del suo legale rap- Controparte_1
presentante pro-tempore (P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Romualdo Pecorella e Sara Bucello;
appellata-appellante incidentale
La causa veniva posta in decisione in data 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 431 del 18 gennaio 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso promosso da , dipen- Parte_1
dente di dal 3 luglio 2014 al 31 ottobre 2016, per il riconosci- Controparte_1
mento delle mansioni di cassiera, IV livello CCNL Commercio, superiori a quelle di aiuto cassiera, IV livello, da sempre svolte osservando un orario maggiore rispetto a quello contrattuale, compreso lavoro festivo e domenicale. Chiedeva pertanto la con- danna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, dell'in- dennità sostitutiva delle ferie non godute, dei compensi per il lavoro straordinario svol- to, e delle differenze sul TFR.
All'esito dell'istruttoria orale, dichiarata decaduta dalla prova la parte resistente ex art. 208 c.p.c. in relazione all'audizione del teste il tribunale rigettava il Testimone_1
ricorso in assenza di prova – della quale era onerata la ricorrente – sull'espletamento in via continuativa e prevalente delle mansioni riconducibili al superiore inquadra- mento rivendicato nel caso (quale quello di specie) di contemporaneo esercizio anche delle mansioni rientranti nell'inquadramento di assunzione.
E invero, le allegazioni contenute in ricorso erano da ritenersi inidonee a dimostrare lo svolgimento delle pretese mansioni superiori, atteso che la ricorrente si era limitata ad affermare di aver sempre svolto le mansioni di commessa anziché di aiuto commessa, senza tuttavia descrivere specifiche circostanze fattuali a sostegno del superiore inqua- dramento richiesto.
Parimenti, le dichiarazioni rese dai testi escussi non avevano fornito elementi idonei a giustificare il preteso inquadramento.
Carenti di prova dovevano altresì ritenersi le domande relative al compenso per il lavoro straordinario, non avendo la ricorrente provato – come sarebbe stato suo preciso onere – lo svolgimento di attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro e le ore effettivamente lavorate, così come le domande relative alle indennità per ferie e festività non godute per la genericità delle deposizioni testimoniali.
In assenza di allegazione e di prova, infine, anche la richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di maneggio di denaro doveva essere rigettata, come anche delle differenze sul TFR e su tredicesima e quattordicesima mensilità. Spese compensate per la complessità dell'accertamento in fatto.
Proponeva appello alla predetta sentenza LE IA con ricorso de- Parte_1 positato il 1° marzo 2021. Instava per il rigetto del gravame, proponendo a sua volta ap- Controparte_1
pello incidentale in ordine alla dichiarata decadenza dalla prova per testi. Vinte le spese.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico sostanziale motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Catania per avere ritenuto non provato lo svolgimento delle pretese mansioni superiori, avendo invece i testi escussi (anche l'unico teste di parte resistente) confermato che la lavoratrice avrebbe espletato mansioni, rientranti nel IV livello di commessa, occupandosi inoltre del carico e scarico della cassa e di far pagare i clienti.
1.1. Analogamente, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere provato anche l'esple- tamento di lavoro straordinario, domenicale e festivo, avendo i testi precisato gli orari di lavoro di otto ore dal sabato alla domenica, osservati secondo turni giornalieri da tutti i dipendenti, compresa l'appellante, senza che quindi il riposo settimanale coin- cidesse mai con il sabato o con la domenica. Anzi, la teste escussa di parte resistente avrebbe confermato che tali turni venivano rispettati anche in occa- Testimone_2 sione del Natale, del Capodanno, della Pasqua e della Pasquetta. Da un raffronto tra le buste paga, relative al periodo da marzo 2015 a ottobre 2016, e le dichiarazioni testimo- niali, emergerebbe infine la fondatezza della domanda finalizzata a ottenere la retribu- zione spettante per il numero delle ore di lavoro prestato nella giornata di domenica
(otto per come emerso dall'istruttoria orale), maggiore rispetto a quelle indicate nei prospetti paga.
1.2. Anche riguardo alle chieste indennità per ferie non godute e sostitutiva dei r.o.l., la mancata fruizione delle ferie sarebbe dimostrata da un raffronto tra le buste paga e il CCNL di riferimento: nei prospetti, infatti, sarebbe indicato un numero di giorni di ferie inferiore a quello che alla lavoratrice sarebbe spettato per contratto. Richiama, a tal uopo, precedente di questa Corte, che afferma il principio secondo cui basterebbe la sola produzione delle buste paga per fornire la prova delle ferie non godute dal lavoratore: sicché il diritto della lavoratrice risulterebbe documentalmente provato, apparendo quindi superflue le dichiarazioni rese dai testimoni al riguardo. 1.3. Lo stesso principio di diritto varrebbe, infine, per l'indennità sostituiva dei r.o.l., avendo la lavoratrice fruito di un numero di ore inferiore (in busta paga) rispetto a quelle che le sarebbero spettate per contratto.
2. Quanto all'appello incidentale proposto da quest'ultima Controparte_1
censura la sentenza impugnata per essere stata dichiarata la decadenza della stessa ex art. 208 c.p.c., nonostante l'assenza dell'allora resistente fosse stata giustificata dal procuratore della ricorrente, che aveva chiesto un rinvio per l'audizione, e che aveva fatto presente che era occorso un imprevisto al difensore della società.
Sul presupposto che – ottenuto a suo tempo dal giudice del lavoro rinvio per l'audizione di tutti i testi (compreso il teste in riferimento alla cui escussione stata Testimone_1 disposta decadenza) – parte appellante chiede la revoca della relativa ordinanza e, per scrupolo difensivo, reitera la richiesta di audizione del teste predetto anche ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.
3. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l'istanza di avocazione, formulata da parte appellata con le note del 22 aprile 2025.
3.1. E invero, l'istituto giuridico dell'avocazione è proprio del processo penale e con- sente al Procuratore Generale, in determinate circostanze, di sostituirsi al pubblico mi- nistero nel compimento di atti di indagine. Sicché la sua inammissibilità – in questa sede – non discende tanto dall'infondatezza della stessa (evidente per come di seguito motivato), quanto dall'assenza di una norma procedurale civilistica, che la preveda e la regolamenti.
3.2. L'istanza formulata dal difensore, al più, può considerarsi come richiesta di modifica del mandato conferito al CTU, e in tali termini va rigettata per quanto di seguito esposto.
4. L'appello è fondato nei seguenti limiti.
4.1. Quanto alla censura in ordine al riconoscimento delle mansioni superiori, negato in sentenza, va osservato che tutti i testi escussi hanno riferito che la nel Parte_1 periodo in contestazione, svolgeva – tra le altre – le mansioni specificamente denun- ciate con il ricorso introduttivo e dalle loro stesse dichiarazioni si desume che tale atti- vità lavorativa è stata svolta dall'appellante continuativamente e con le medesime mo- dalità dal 3 luglio 2014 (data del primo contratto) al 31 ottobre 2016 (ultima proroga contrattuale).
Il teste , dipendente di dal mese di ottobre 2012 fino al mese di giugno Tes_3 CP_1
2016, così riferisce: “Io ho lavorato con la signora per un periodo … so- Parte_1 vrapponibile al mio. La signora durante il periodo in cui ha lavorato presso Parte_1
i locali della nel Centro Sicilia ha svolto le mansioni di addetta alle vendite”. CP_1
Parimenti il teste dipendente dell'azienda appellata da novembre 2011 fino a Tes_4 marzo 2017, dichiara: “la signora quando ha iniziato a lavorare io ero in Parte_1
ditta e la stessa cosa quando ha cessato di lavorare … la signora durante il Parte_1 periodo in cui ha lavorato presso i locali della nel Centro Sicilia ha svolto le CP_1 mansioni di commessa di negozio ed in concreto assisteva i clienti”.
Ancora la teste di parte resistente, , anch'ella dipendente dell'azienda, Testimone_2 dichiara: “la signora all'interno del Punto Vendita citato … aiutava i clienti Parte_1
a scegliere le scarpe, svolgeva attività di prezzatura della merce, di verifica periodica delle scorte di magazzino, di consegna del prodotto in cassa accompagnando il cliente”.
Orbene, le predette mansioni ben possono farsi rientrare nella qualifica di ingaggio di aiuto commesso, V livello CCNL Commercio, la cui declaratoria di seguito si riporta:
“A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè: 21) aiutante commesso (1); … 23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”.
Tale limitazione temporale si giustifica con quanto riportato nella nota del CCNL sopra richiamata: “(1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi”.
Pertanto, con riguardo all'inquadramento contrattuale dell'appellante, tenuto conto delle mansioni dalla stessa svolte, come riferite dai testi e su cennate, appare corretto riconoscere – secondo le previsioni specifiche del CCNL dipendenti aziende del ter- ziario della distribuzione e dei servizi, vigente ratione temporis – il V livello per i pri- mi diciotto mesi (dal 3 luglio 2014, data di assunzione con il primo contratto, al 3 gen- naio 2016) con mansioni di aiutante commessa, e il IV livello del medesimo CCNL dal diciannovesimo mese fino alla risoluzione del rapporto lavorativo (dal 4 gennaio al 31 ottobre 2016), con mansioni di commesso alla vendita al pubblico.
4.2. Quanto all'orario di lavoro effettivamente osservato dalla resta confer- Parte_1
mato che la stessa rispettava turni giornalieri di otto ore per sei giorni la settimana, compresa la domenica, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 21, oppure dalle 13 alle
21,00, con un giorno di riposo diverso dalla domenica, siccome dalla lavoratrice alle- gato (v. ricorso introduttivo e prospetti di turnazione in atti).
La superiore allegazione, infatti, trova pieno riscontro nella deposizione del teste
[...]
Tes_ : “i turni di lavoro li predisponevo io e questi li ricordo: dal lunedì alla domenica, anche nei giorni festivi, tranne le ricorrenze quali natale, capodanno, pasqua e pa- squetta, ed i turni erano articolati così: 09,00- 13,00 – 17,00-21,00 (turno giornaliero) poi 13,00-21,00 (altro turno) … ricordo che vi era un turno di riposo settimanale che non coincideva con la domenica ma con altri giorni della settimana”. Che il predetto orario di lavoro fosse osservato anche dall'appellante è stato poi confermato dai testi e (v. rispettive deposizioni). Tes_4 Tes_2
A tal proposito, privo di fondamento è il rilievo di parte appellata – formulato in sede di osservazioni alla CTU contabile all'uopo disposta e reiterato nella successiva istanza sopra indicata – secondo cui la stessa lavoratrice, avendo allegato, sia nel ricorso in- troduttivo che in appello, di aver lavorato non meno di 44 ore settimanali fino al mese di febbraio 2015 e non meno di 30 ore dal mese di marzo dello stesso anno fino alla cessazione del rapporto, avrebbe ammesso di aver osservato un orario lavorativo infe- riore alle otto ore giornaliere, tenuto altresì in considerazione che, dal mese di marzo
2015, avrebbe lavorato part-time. L'evidenza delle risultanze processuali smentisce il superiore assunto, considerato che la ha espressamente denunciato di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1 [...]
per non meno di 44 ore nel primo periodo e per non meno di 30 ore nel secondo: CP_1
tali affermazioni – stando anche al tenore complessivo delle domande proposte – non escludono affatto, né possono valere a escludere che l'appellante abbia lavorato per un numero maggiore di ore, specificamente le otto ore giornaliere, siccome confermate e comprovate dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale espletata.
Senza dimenticare, peraltro, che la ha precisato di avere solo formalmente Parte_1 intrattenuto un rapporto di lavoro part-time a partire dal mese di marzo 2015 (v. pag.
2 ricorso introduttivo), ma non di fatto, come si desume sempre dalle deposizioni testimoniali sull'orario di lavoro osservato, non smentite nemmeno dalla teste , Tes_2 dipendente di dal 2011, la quale nulla ha saputo riferire – nello specifico – CP_1
sugli orari osservati dalla lavoratrice tra il 2015 e il 2016, limitandosi a riferire in gene- rale: “posso dire che la signora … osservava le otto ore giornaliere con Parte_1 mezz'ora di pausa”.
5. Tanto precisato, alla luce delle superiori emergenze istruttorie, risulta altresì provato l'effettivo svolgimento da parte della di lavoro straordinario, eccedente cioè Parte_1 le ordinarie quaranta ore settimanali stabilite per contratto, quanto al primo periodo lavorativo, e oltre le ventiquattro ore a settimana con riferimento al periodo in cui ri- sultava formalmente ingaggiata part-time.
6. In ordine, poi, alla pretesa relativa all'indennità per ferie non godute e, quindi, alla ripartizione dell'onere della prova, la più recente Cassazione ribadisce: “cessato il rap- porto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della in- dennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condi- zioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva” (cfr. Cass. n. 16603/2024).
Orbene, premesso che la lavoratrice ha fornito prova del mancato godimento delle ferie annuali nella misura contrattuale a lei spettante nel periodo in questione, non solo tra- mite la produzione delle buste paga, ma anche a mezzo prova testimoniale (“Posso dire che nessuno dei dipendenti ha mai usufruito dei 26 giorni di ferie previsti dal
CCNL” – v. dichiarazione teste ), la ditta datrice di lavoro – dal canto suo – non Tes_3 ha fornito alcuna prova nei termini sopra specificati, limitandosi piuttosto a contestare genericamente che la dipendente avesse “completamente omesso di provare i capi del- la domanda, così come genericamente formulata con il ricorso introduttivo del giu- dizio” (v. memoria di costituzione giudizio di primo grado).
6.1. Peraltro, la su riportata dichiarazione del teste non risulta nemmeno con- Tes_3
trastata dalla deposizione della teste di parte appellata, , la quale – in- Testimone_2 terrogata sulla circostanza di cui al punto 5) della memoria di costituzione (“vero o no che la sig.ra ha sempre goduto di 26 giorni di ferie annuali”) – ha dichiarato Parte_1 di non essere in grado di riferire sulle ferie godute o non godute dalla lavoratrice.
7. Resta invece confermato il capo di sentenza, che ritiene indimostrati – data la gene- ricità dei fatti narrati al riguardo dai testimoni – gli elementi costitutivi del credito, relativo ai ROL, considerato che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività e (nello specifico) anche dei permessi (vedi Cass. n. 9599/
2013; Cass. n. 26985/ 2009; Cass. 22751/2004; Cass. 12311/2003).
8. Va, altresì, disattesa la richiesta dell'indennità di cassa o di maneggio di denaro, non risultando che tale responsabilità fosse connessa alle mansioni di addetta alla vendita svolte dalla Invero, la dipendente addetta alla cassa era solo Parte_1 Parte_2
, che – a tal proposito – ha dichiarato: “ricordo che, in qualche occasione quando
[...]
eravamo entrambe nello stesso turno, pur essendo io addetta alla cassa, se ero impe- gnata con un cliente per la scelta delle scarpe, la signora mi faceva la cor- Parte_1 tesia di far pagare l'altro cliente, presente alla cassa”. Ne deriva che l'occasionalità
e l'eccezionalità di tale circostanza, in ogni caso riferita genericamente, non può ri- tenersi sufficiente a giustificare la legittimità della pretesa dell'odierna appellante.
9. Orbene, sulla scorta delle su esposte risultanze processuali, il collegio ha ritenuto opportuno disporre CTU contabile: in esito agli accertamenti effettuati, ai dati rilevati e ai calcoli operati secondo il dettaglio delle tabelle allegate all'elaborato, l'ausiliario ha accertato che la somma ancora dovuta all'appellante – per il periodo lavorativo dal 3 luglio 2014 al 31 ottobre 2016 ammonta a €. 24.848,08, di cui €. 1.036,08 per dif- ferenze retributive, €. 23.623,73 a titolo di indennità per lavoro straordinario, €. 129,20 per indennità sostitutiva delle ferie non godute ed €. 59,07 per TFR.
9.1. Nello specifico, i criteri di calcolo, adottati dal Consulente – che il collegio ritiene di condividere – sono stati i seguenti: La scrivente, esaminata la documentazione in atti, ha proceduto al calcolo di quanto spettante alla ricorrente per differenze a titolo di retribuzione, compenso lavoro straordinario, indennità sostitutiva per ferie non godute e tfr, per il periodo dal 3 luglio 2014 al 3 gennaio 2016, con inquadramento al
V livello del CCNL Commercio (aiutante commessa), e per il periodo dal 4 gennaio
2016 al 31 ottobre 2016 al IV livello del CCNL Commercio (commessa).
Ai fini dei conteggi, si è tenuto conto dell'orario di lavoro indicato in mandato, arti- colato su sei giorni settimanali, compresa la domenica, e un giorno di riposo non coincidente con la domenica, per otto ore giornaliere (9,00-13,00/17,00-21,00 e 13,00-
21,00), ossia 48 ore settimanali.
Per il periodo dal 4 gennaio 2016 al 31 ottobre 2016, sono state inoltre calcolate le differenze retributive tra quanto dovuto secondo un inquadramento al IV° livello del
CCNL Commercio e quanto percepito in busta paga con un inquadramento al V° livello.
Sono state inoltre conteggiate le ferie “spettanti” alla lavoratrice per il periodo in questione e, detratte quelle “godute”, quantificando le ferie “residue”. L'importo do- vuto a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute è stato determinato moltipli- cando le ferie residue per l'importo dell'ultima paga giornaliera, detratto quanto per- cepito dalla ricorrente allo stesso titolo, e risultante nell'ultima busta paga in atti.
Sulle differenze conteggiate, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 236 e 84 del
CCNL di categoria, è stato calcolato quanto spettante alla ricorrente a titolo di
T.F.R.”.
10. In definitiva, l'appello principale va parzialmente accolto e, in riforma all'impu- gnata sentenza, va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di €. 24.848,08, oltre interessi legali sulla Parte_1 somma via via rivalutata (Cass. Civ. S.U. n. 38/2001) dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo. 10.1. Al riguardo, va dichiarata l'infondatezza del rilievo di parte appellata, secondo cui la superiore somma sarebbe di gran lunga superiore al petitum, avendo la lavoratri- ce asseritamente limitato in ricorso la pretesa creditoria alla minor somma di €.
14.921,16.
A smentire il superiore assunto valgono le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, laddove si legge: “condannare la società convenuta in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore … al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 14.921.16, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate, per le su esposte causali, o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, anche a seguito di nominanda CTU” (v. pag. 5). Tale clausola è stata reiterata altresì nelle conclusioni di cui all'atto di appello (v. pag. 14).
A tal proposito, osserva il collegio che “la formula "somma maggiore o minore ritenu- ta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramen- te di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettiva- mente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata” (cfr. Cass. n. 19455/2018).
Nel caso di specie, parte appellante non si è limitata – con le note telematiche dell'8 maggio 2025 – a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e poi reiterate in appello, ma piuttosto a chiedere specificamente la condanna dell'azienda al pagamento della somma quantificata dal CTU, eventualmente anche maggiore rispetto a quella originariamente richiesta (v. note LE).
11. Va, infine, rigettato l'appello incidentale in ordine alla dichiarata decadenza dal-
l'escussione del teste Testimone_1
Deve confermarsi, sul punto, la declaratoria di decadenza dalla prova del giudice di primo grado, dovendosi rilevare che – all'udienza di assunzione dell'11 novembre
2019 – nessuno era formalmente presente per l'azienda allora resistente, né il difensore della stessa – del cui generico impedimento a presenziare all'udienza il giudice era stato edotto solo dal procuratore di parte ricorrente (v. verbale) – aveva comunque delegato altro avvocato a partecipare in sua vece al fine di far rilevare a verbale, soprattutto nell'assenza del teste (non risulta infatti che lo stesso fosse presente), l'irregolare inti- mazione dello stesso, effettuata oltre il termine di sette giorni ex art. 103 Disp. Att. c.p.
c. precedenti l'udienza di escussione (v. ricevuta raccomandata a.r. spedita il 5 novem- bre e restituita comunque al mittente per compiuta giacenza), neppure al fine di richie- dere l'autorizzazione al rinnovo dell'intimazione.
In ogni caso, la concordanza e la coerenza delle dichiarazioni testimoniali, sufficienti a fare obiettiva chiarezza sui punti fondamentali e decisivi della controversia, non giu- stifica l'invocato esercizio ex officio dei poteri istruttori da parte di questo collegio ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.
12. In definitiva, l'appello principale va parzialmente accolto e, in riforma all'impu- gnata sentenza, va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di €. 24.848,08, oltre interessi legali sulla Parte_1 somma via via rivalutata (Cass. Civ. S.U. n. 38/2001) dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
13. Va, invece, rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_1
14. Atteso l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dell'azienda appellata e liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta.
A carico della soccombente restano, altresì, le spese di CTU, così come separatamente liquidate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 177/2021 R.G., accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza n. 431/2021 del
Tribunale di Catania, che nel resto conferma, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di della complessiva somma di €. 24.848,08, Parte_1 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio, che liquida per il primo grado in €. 2.695,00 oltre spese generali, CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario e in €. 2.906,00 oltre spese generali, CPA e IVA per il presente grado da liquidarsi in favore dell'Erario.
Pone a carico di le spese di CTU, come separatamente liquidate. Controparte_1
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'azienda appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, all'esito del-
l'udienza del 15 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Paolo Pergolizzi Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 177/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Belpasso (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni CodiceFiscale_1
Cosentino; appellante-appellata incidentale contro con sede in Bitonto (BA), in persona del suo legale rap- Controparte_1
presentante pro-tempore (P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Romualdo Pecorella e Sara Bucello;
appellata-appellante incidentale
La causa veniva posta in decisione in data 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 431 del 18 gennaio 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso promosso da , dipen- Parte_1
dente di dal 3 luglio 2014 al 31 ottobre 2016, per il riconosci- Controparte_1
mento delle mansioni di cassiera, IV livello CCNL Commercio, superiori a quelle di aiuto cassiera, IV livello, da sempre svolte osservando un orario maggiore rispetto a quello contrattuale, compreso lavoro festivo e domenicale. Chiedeva pertanto la con- danna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, dell'in- dennità sostitutiva delle ferie non godute, dei compensi per il lavoro straordinario svol- to, e delle differenze sul TFR.
All'esito dell'istruttoria orale, dichiarata decaduta dalla prova la parte resistente ex art. 208 c.p.c. in relazione all'audizione del teste il tribunale rigettava il Testimone_1
ricorso in assenza di prova – della quale era onerata la ricorrente – sull'espletamento in via continuativa e prevalente delle mansioni riconducibili al superiore inquadra- mento rivendicato nel caso (quale quello di specie) di contemporaneo esercizio anche delle mansioni rientranti nell'inquadramento di assunzione.
E invero, le allegazioni contenute in ricorso erano da ritenersi inidonee a dimostrare lo svolgimento delle pretese mansioni superiori, atteso che la ricorrente si era limitata ad affermare di aver sempre svolto le mansioni di commessa anziché di aiuto commessa, senza tuttavia descrivere specifiche circostanze fattuali a sostegno del superiore inqua- dramento richiesto.
Parimenti, le dichiarazioni rese dai testi escussi non avevano fornito elementi idonei a giustificare il preteso inquadramento.
Carenti di prova dovevano altresì ritenersi le domande relative al compenso per il lavoro straordinario, non avendo la ricorrente provato – come sarebbe stato suo preciso onere – lo svolgimento di attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro e le ore effettivamente lavorate, così come le domande relative alle indennità per ferie e festività non godute per la genericità delle deposizioni testimoniali.
In assenza di allegazione e di prova, infine, anche la richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di maneggio di denaro doveva essere rigettata, come anche delle differenze sul TFR e su tredicesima e quattordicesima mensilità. Spese compensate per la complessità dell'accertamento in fatto.
Proponeva appello alla predetta sentenza LE IA con ricorso de- Parte_1 positato il 1° marzo 2021. Instava per il rigetto del gravame, proponendo a sua volta ap- Controparte_1
pello incidentale in ordine alla dichiarata decadenza dalla prova per testi. Vinte le spese.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico sostanziale motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Catania per avere ritenuto non provato lo svolgimento delle pretese mansioni superiori, avendo invece i testi escussi (anche l'unico teste di parte resistente) confermato che la lavoratrice avrebbe espletato mansioni, rientranti nel IV livello di commessa, occupandosi inoltre del carico e scarico della cassa e di far pagare i clienti.
1.1. Analogamente, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere provato anche l'esple- tamento di lavoro straordinario, domenicale e festivo, avendo i testi precisato gli orari di lavoro di otto ore dal sabato alla domenica, osservati secondo turni giornalieri da tutti i dipendenti, compresa l'appellante, senza che quindi il riposo settimanale coin- cidesse mai con il sabato o con la domenica. Anzi, la teste escussa di parte resistente avrebbe confermato che tali turni venivano rispettati anche in occa- Testimone_2 sione del Natale, del Capodanno, della Pasqua e della Pasquetta. Da un raffronto tra le buste paga, relative al periodo da marzo 2015 a ottobre 2016, e le dichiarazioni testimo- niali, emergerebbe infine la fondatezza della domanda finalizzata a ottenere la retribu- zione spettante per il numero delle ore di lavoro prestato nella giornata di domenica
(otto per come emerso dall'istruttoria orale), maggiore rispetto a quelle indicate nei prospetti paga.
1.2. Anche riguardo alle chieste indennità per ferie non godute e sostitutiva dei r.o.l., la mancata fruizione delle ferie sarebbe dimostrata da un raffronto tra le buste paga e il CCNL di riferimento: nei prospetti, infatti, sarebbe indicato un numero di giorni di ferie inferiore a quello che alla lavoratrice sarebbe spettato per contratto. Richiama, a tal uopo, precedente di questa Corte, che afferma il principio secondo cui basterebbe la sola produzione delle buste paga per fornire la prova delle ferie non godute dal lavoratore: sicché il diritto della lavoratrice risulterebbe documentalmente provato, apparendo quindi superflue le dichiarazioni rese dai testimoni al riguardo. 1.3. Lo stesso principio di diritto varrebbe, infine, per l'indennità sostituiva dei r.o.l., avendo la lavoratrice fruito di un numero di ore inferiore (in busta paga) rispetto a quelle che le sarebbero spettate per contratto.
2. Quanto all'appello incidentale proposto da quest'ultima Controparte_1
censura la sentenza impugnata per essere stata dichiarata la decadenza della stessa ex art. 208 c.p.c., nonostante l'assenza dell'allora resistente fosse stata giustificata dal procuratore della ricorrente, che aveva chiesto un rinvio per l'audizione, e che aveva fatto presente che era occorso un imprevisto al difensore della società.
Sul presupposto che – ottenuto a suo tempo dal giudice del lavoro rinvio per l'audizione di tutti i testi (compreso il teste in riferimento alla cui escussione stata Testimone_1 disposta decadenza) – parte appellante chiede la revoca della relativa ordinanza e, per scrupolo difensivo, reitera la richiesta di audizione del teste predetto anche ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.
3. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l'istanza di avocazione, formulata da parte appellata con le note del 22 aprile 2025.
3.1. E invero, l'istituto giuridico dell'avocazione è proprio del processo penale e con- sente al Procuratore Generale, in determinate circostanze, di sostituirsi al pubblico mi- nistero nel compimento di atti di indagine. Sicché la sua inammissibilità – in questa sede – non discende tanto dall'infondatezza della stessa (evidente per come di seguito motivato), quanto dall'assenza di una norma procedurale civilistica, che la preveda e la regolamenti.
3.2. L'istanza formulata dal difensore, al più, può considerarsi come richiesta di modifica del mandato conferito al CTU, e in tali termini va rigettata per quanto di seguito esposto.
4. L'appello è fondato nei seguenti limiti.
4.1. Quanto alla censura in ordine al riconoscimento delle mansioni superiori, negato in sentenza, va osservato che tutti i testi escussi hanno riferito che la nel Parte_1 periodo in contestazione, svolgeva – tra le altre – le mansioni specificamente denun- ciate con il ricorso introduttivo e dalle loro stesse dichiarazioni si desume che tale atti- vità lavorativa è stata svolta dall'appellante continuativamente e con le medesime mo- dalità dal 3 luglio 2014 (data del primo contratto) al 31 ottobre 2016 (ultima proroga contrattuale).
Il teste , dipendente di dal mese di ottobre 2012 fino al mese di giugno Tes_3 CP_1
2016, così riferisce: “Io ho lavorato con la signora per un periodo … so- Parte_1 vrapponibile al mio. La signora durante il periodo in cui ha lavorato presso Parte_1
i locali della nel Centro Sicilia ha svolto le mansioni di addetta alle vendite”. CP_1
Parimenti il teste dipendente dell'azienda appellata da novembre 2011 fino a Tes_4 marzo 2017, dichiara: “la signora quando ha iniziato a lavorare io ero in Parte_1
ditta e la stessa cosa quando ha cessato di lavorare … la signora durante il Parte_1 periodo in cui ha lavorato presso i locali della nel Centro Sicilia ha svolto le CP_1 mansioni di commessa di negozio ed in concreto assisteva i clienti”.
Ancora la teste di parte resistente, , anch'ella dipendente dell'azienda, Testimone_2 dichiara: “la signora all'interno del Punto Vendita citato … aiutava i clienti Parte_1
a scegliere le scarpe, svolgeva attività di prezzatura della merce, di verifica periodica delle scorte di magazzino, di consegna del prodotto in cassa accompagnando il cliente”.
Orbene, le predette mansioni ben possono farsi rientrare nella qualifica di ingaggio di aiuto commesso, V livello CCNL Commercio, la cui declaratoria di seguito si riporta:
“A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè: 21) aiutante commesso (1); … 23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”.
Tale limitazione temporale si giustifica con quanto riportato nella nota del CCNL sopra richiamata: “(1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi”.
Pertanto, con riguardo all'inquadramento contrattuale dell'appellante, tenuto conto delle mansioni dalla stessa svolte, come riferite dai testi e su cennate, appare corretto riconoscere – secondo le previsioni specifiche del CCNL dipendenti aziende del ter- ziario della distribuzione e dei servizi, vigente ratione temporis – il V livello per i pri- mi diciotto mesi (dal 3 luglio 2014, data di assunzione con il primo contratto, al 3 gen- naio 2016) con mansioni di aiutante commessa, e il IV livello del medesimo CCNL dal diciannovesimo mese fino alla risoluzione del rapporto lavorativo (dal 4 gennaio al 31 ottobre 2016), con mansioni di commesso alla vendita al pubblico.
4.2. Quanto all'orario di lavoro effettivamente osservato dalla resta confer- Parte_1
mato che la stessa rispettava turni giornalieri di otto ore per sei giorni la settimana, compresa la domenica, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 21, oppure dalle 13 alle
21,00, con un giorno di riposo diverso dalla domenica, siccome dalla lavoratrice alle- gato (v. ricorso introduttivo e prospetti di turnazione in atti).
La superiore allegazione, infatti, trova pieno riscontro nella deposizione del teste
[...]
Tes_ : “i turni di lavoro li predisponevo io e questi li ricordo: dal lunedì alla domenica, anche nei giorni festivi, tranne le ricorrenze quali natale, capodanno, pasqua e pa- squetta, ed i turni erano articolati così: 09,00- 13,00 – 17,00-21,00 (turno giornaliero) poi 13,00-21,00 (altro turno) … ricordo che vi era un turno di riposo settimanale che non coincideva con la domenica ma con altri giorni della settimana”. Che il predetto orario di lavoro fosse osservato anche dall'appellante è stato poi confermato dai testi e (v. rispettive deposizioni). Tes_4 Tes_2
A tal proposito, privo di fondamento è il rilievo di parte appellata – formulato in sede di osservazioni alla CTU contabile all'uopo disposta e reiterato nella successiva istanza sopra indicata – secondo cui la stessa lavoratrice, avendo allegato, sia nel ricorso in- troduttivo che in appello, di aver lavorato non meno di 44 ore settimanali fino al mese di febbraio 2015 e non meno di 30 ore dal mese di marzo dello stesso anno fino alla cessazione del rapporto, avrebbe ammesso di aver osservato un orario lavorativo infe- riore alle otto ore giornaliere, tenuto altresì in considerazione che, dal mese di marzo
2015, avrebbe lavorato part-time. L'evidenza delle risultanze processuali smentisce il superiore assunto, considerato che la ha espressamente denunciato di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1 [...]
per non meno di 44 ore nel primo periodo e per non meno di 30 ore nel secondo: CP_1
tali affermazioni – stando anche al tenore complessivo delle domande proposte – non escludono affatto, né possono valere a escludere che l'appellante abbia lavorato per un numero maggiore di ore, specificamente le otto ore giornaliere, siccome confermate e comprovate dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale espletata.
Senza dimenticare, peraltro, che la ha precisato di avere solo formalmente Parte_1 intrattenuto un rapporto di lavoro part-time a partire dal mese di marzo 2015 (v. pag.
2 ricorso introduttivo), ma non di fatto, come si desume sempre dalle deposizioni testimoniali sull'orario di lavoro osservato, non smentite nemmeno dalla teste , Tes_2 dipendente di dal 2011, la quale nulla ha saputo riferire – nello specifico – CP_1
sugli orari osservati dalla lavoratrice tra il 2015 e il 2016, limitandosi a riferire in gene- rale: “posso dire che la signora … osservava le otto ore giornaliere con Parte_1 mezz'ora di pausa”.
5. Tanto precisato, alla luce delle superiori emergenze istruttorie, risulta altresì provato l'effettivo svolgimento da parte della di lavoro straordinario, eccedente cioè Parte_1 le ordinarie quaranta ore settimanali stabilite per contratto, quanto al primo periodo lavorativo, e oltre le ventiquattro ore a settimana con riferimento al periodo in cui ri- sultava formalmente ingaggiata part-time.
6. In ordine, poi, alla pretesa relativa all'indennità per ferie non godute e, quindi, alla ripartizione dell'onere della prova, la più recente Cassazione ribadisce: “cessato il rap- porto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della in- dennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condi- zioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva” (cfr. Cass. n. 16603/2024).
Orbene, premesso che la lavoratrice ha fornito prova del mancato godimento delle ferie annuali nella misura contrattuale a lei spettante nel periodo in questione, non solo tra- mite la produzione delle buste paga, ma anche a mezzo prova testimoniale (“Posso dire che nessuno dei dipendenti ha mai usufruito dei 26 giorni di ferie previsti dal
CCNL” – v. dichiarazione teste ), la ditta datrice di lavoro – dal canto suo – non Tes_3 ha fornito alcuna prova nei termini sopra specificati, limitandosi piuttosto a contestare genericamente che la dipendente avesse “completamente omesso di provare i capi del- la domanda, così come genericamente formulata con il ricorso introduttivo del giu- dizio” (v. memoria di costituzione giudizio di primo grado).
6.1. Peraltro, la su riportata dichiarazione del teste non risulta nemmeno con- Tes_3
trastata dalla deposizione della teste di parte appellata, , la quale – in- Testimone_2 terrogata sulla circostanza di cui al punto 5) della memoria di costituzione (“vero o no che la sig.ra ha sempre goduto di 26 giorni di ferie annuali”) – ha dichiarato Parte_1 di non essere in grado di riferire sulle ferie godute o non godute dalla lavoratrice.
7. Resta invece confermato il capo di sentenza, che ritiene indimostrati – data la gene- ricità dei fatti narrati al riguardo dai testimoni – gli elementi costitutivi del credito, relativo ai ROL, considerato che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività e (nello specifico) anche dei permessi (vedi Cass. n. 9599/
2013; Cass. n. 26985/ 2009; Cass. 22751/2004; Cass. 12311/2003).
8. Va, altresì, disattesa la richiesta dell'indennità di cassa o di maneggio di denaro, non risultando che tale responsabilità fosse connessa alle mansioni di addetta alla vendita svolte dalla Invero, la dipendente addetta alla cassa era solo Parte_1 Parte_2
, che – a tal proposito – ha dichiarato: “ricordo che, in qualche occasione quando
[...]
eravamo entrambe nello stesso turno, pur essendo io addetta alla cassa, se ero impe- gnata con un cliente per la scelta delle scarpe, la signora mi faceva la cor- Parte_1 tesia di far pagare l'altro cliente, presente alla cassa”. Ne deriva che l'occasionalità
e l'eccezionalità di tale circostanza, in ogni caso riferita genericamente, non può ri- tenersi sufficiente a giustificare la legittimità della pretesa dell'odierna appellante.
9. Orbene, sulla scorta delle su esposte risultanze processuali, il collegio ha ritenuto opportuno disporre CTU contabile: in esito agli accertamenti effettuati, ai dati rilevati e ai calcoli operati secondo il dettaglio delle tabelle allegate all'elaborato, l'ausiliario ha accertato che la somma ancora dovuta all'appellante – per il periodo lavorativo dal 3 luglio 2014 al 31 ottobre 2016 ammonta a €. 24.848,08, di cui €. 1.036,08 per dif- ferenze retributive, €. 23.623,73 a titolo di indennità per lavoro straordinario, €. 129,20 per indennità sostitutiva delle ferie non godute ed €. 59,07 per TFR.
9.1. Nello specifico, i criteri di calcolo, adottati dal Consulente – che il collegio ritiene di condividere – sono stati i seguenti: La scrivente, esaminata la documentazione in atti, ha proceduto al calcolo di quanto spettante alla ricorrente per differenze a titolo di retribuzione, compenso lavoro straordinario, indennità sostitutiva per ferie non godute e tfr, per il periodo dal 3 luglio 2014 al 3 gennaio 2016, con inquadramento al
V livello del CCNL Commercio (aiutante commessa), e per il periodo dal 4 gennaio
2016 al 31 ottobre 2016 al IV livello del CCNL Commercio (commessa).
Ai fini dei conteggi, si è tenuto conto dell'orario di lavoro indicato in mandato, arti- colato su sei giorni settimanali, compresa la domenica, e un giorno di riposo non coincidente con la domenica, per otto ore giornaliere (9,00-13,00/17,00-21,00 e 13,00-
21,00), ossia 48 ore settimanali.
Per il periodo dal 4 gennaio 2016 al 31 ottobre 2016, sono state inoltre calcolate le differenze retributive tra quanto dovuto secondo un inquadramento al IV° livello del
CCNL Commercio e quanto percepito in busta paga con un inquadramento al V° livello.
Sono state inoltre conteggiate le ferie “spettanti” alla lavoratrice per il periodo in questione e, detratte quelle “godute”, quantificando le ferie “residue”. L'importo do- vuto a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute è stato determinato moltipli- cando le ferie residue per l'importo dell'ultima paga giornaliera, detratto quanto per- cepito dalla ricorrente allo stesso titolo, e risultante nell'ultima busta paga in atti.
Sulle differenze conteggiate, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 236 e 84 del
CCNL di categoria, è stato calcolato quanto spettante alla ricorrente a titolo di
T.F.R.”.
10. In definitiva, l'appello principale va parzialmente accolto e, in riforma all'impu- gnata sentenza, va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di €. 24.848,08, oltre interessi legali sulla Parte_1 somma via via rivalutata (Cass. Civ. S.U. n. 38/2001) dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo. 10.1. Al riguardo, va dichiarata l'infondatezza del rilievo di parte appellata, secondo cui la superiore somma sarebbe di gran lunga superiore al petitum, avendo la lavoratri- ce asseritamente limitato in ricorso la pretesa creditoria alla minor somma di €.
14.921,16.
A smentire il superiore assunto valgono le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, laddove si legge: “condannare la società convenuta in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore … al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 14.921.16, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate, per le su esposte causali, o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, anche a seguito di nominanda CTU” (v. pag. 5). Tale clausola è stata reiterata altresì nelle conclusioni di cui all'atto di appello (v. pag. 14).
A tal proposito, osserva il collegio che “la formula "somma maggiore o minore ritenu- ta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramen- te di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettiva- mente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata” (cfr. Cass. n. 19455/2018).
Nel caso di specie, parte appellante non si è limitata – con le note telematiche dell'8 maggio 2025 – a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e poi reiterate in appello, ma piuttosto a chiedere specificamente la condanna dell'azienda al pagamento della somma quantificata dal CTU, eventualmente anche maggiore rispetto a quella originariamente richiesta (v. note LE).
11. Va, infine, rigettato l'appello incidentale in ordine alla dichiarata decadenza dal-
l'escussione del teste Testimone_1
Deve confermarsi, sul punto, la declaratoria di decadenza dalla prova del giudice di primo grado, dovendosi rilevare che – all'udienza di assunzione dell'11 novembre
2019 – nessuno era formalmente presente per l'azienda allora resistente, né il difensore della stessa – del cui generico impedimento a presenziare all'udienza il giudice era stato edotto solo dal procuratore di parte ricorrente (v. verbale) – aveva comunque delegato altro avvocato a partecipare in sua vece al fine di far rilevare a verbale, soprattutto nell'assenza del teste (non risulta infatti che lo stesso fosse presente), l'irregolare inti- mazione dello stesso, effettuata oltre il termine di sette giorni ex art. 103 Disp. Att. c.p.
c. precedenti l'udienza di escussione (v. ricevuta raccomandata a.r. spedita il 5 novem- bre e restituita comunque al mittente per compiuta giacenza), neppure al fine di richie- dere l'autorizzazione al rinnovo dell'intimazione.
In ogni caso, la concordanza e la coerenza delle dichiarazioni testimoniali, sufficienti a fare obiettiva chiarezza sui punti fondamentali e decisivi della controversia, non giu- stifica l'invocato esercizio ex officio dei poteri istruttori da parte di questo collegio ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.
12. In definitiva, l'appello principale va parzialmente accolto e, in riforma all'impu- gnata sentenza, va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di €. 24.848,08, oltre interessi legali sulla Parte_1 somma via via rivalutata (Cass. Civ. S.U. n. 38/2001) dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
13. Va, invece, rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_1
14. Atteso l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dell'azienda appellata e liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta.
A carico della soccombente restano, altresì, le spese di CTU, così come separatamente liquidate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 177/2021 R.G., accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza n. 431/2021 del
Tribunale di Catania, che nel resto conferma, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di della complessiva somma di €. 24.848,08, Parte_1 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio, che liquida per il primo grado in €. 2.695,00 oltre spese generali, CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario e in €. 2.906,00 oltre spese generali, CPA e IVA per il presente grado da liquidarsi in favore dell'Erario.
Pone a carico di le spese di CTU, come separatamente liquidate. Controparte_1
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'azienda appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, all'esito del-
l'udienza del 15 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Paolo Pergolizzi Dott.ssa Marcella Celesti