Articolo 15 della Legge 10 luglio 1984, n. 292
Articolo 14Articolo 16
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29 luglio 1984
Art. 15.
Con lo stesso procedimento, di cui all' articolo 33, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , saranno apportati alla legge 26 marzo 1958, n. 425 , alla medesima legge 6 febbraio 1979, n. 42 , ed alla legge 6 ottobre 1981, n. 564 , i necessari adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore della presente legge, anche in relazione alla diversa denominazione e definizione delle nuove categorie di classificazione del personale ferroviario.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvedera' all'emanazione del testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le prescrizioni di cui all' articolo 6 della legge 1 luglio 1982, n. 426 .
Entrata in vigore il 29 luglio 1984