TRIB
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 9752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9752 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 15 luglio 2025
(svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di
Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.9677 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da: in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1
in Roma, via Brenta, 2/A, presso lo studio dell'avv. C. MIRABILE, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE-
C O N T R O
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e elettivamente domiciliati in Roma, via
[...] Parte_5
Tacito, 41, presso lo studio dell'avv. C. GUGLIELMI, che li rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTI RESISTENTI IN OPPOSIZIONE-
E C O N T R O
, , , Parte_6 Controparte_2 Parte_7 Parte_8
, elettivamente Parte_9 Parte_10 Parte_11
domiciliati in Roma, via Tacito, 41, presso lo studio dell'avv. C. GUGLIELMI, che li rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTI INTERVENUTE AD ADIUVANDUM-
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, si Controparte_1
opponeva all'atto di precetto notificato dai convenuti, con cui gli stessi intimavano alla società il pagamento della complessiva somma di euro
112.295,00= a titolo di retribuzioni residue per i mesi di maggio, giugno, luglio
2016 nonché per TFR ed altre competenze di fine rapporto, oltre interessi e spese, quali riconosciuti ai predetti, a ciascuno per quanto di ragione, dal
Tribunale di Roma con decreti ingiuntivi (passati in giudicato) emessi nei confronti di , di cui essi erano stati dipendenti, Controparte_3
società quest'ultima di cui l'odierna opponente aveva poi acquisito il 100% del capitale sociale divenendone socio unico;
-che l'opposizione era fondata sostanzialmente su due ordini di ragioni:
1) l'intervenuta conciliazione con il gruppo societario (di cui CP_4
fa parte) da parte degli attuali opposti (nonché degli intervenienti) con espressa rinuncia nei confronti di tutte le società del gruppo a qualunque pretesa inerente il rapporto di lavoro intercorso con (che nel CP_3
frattempo aveva provveduto, a seguito di perdita di appalto, al licenziamento collettivo di tutti i dipendenti) a fronte della loro riassunzione alle dipendenze di ovvero di altri interventi, da parte di quest'ultima, volti Controparte_5
a garantire ai lavoratori l'acquisizione di un nuovo posto di lavoro subordinato) come peraltro stabilito dalla sentenza n. 2474 del 9 giugno 2023 che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dai lavoratori, in una causa da essi intentata nei confronti sia della datrice di lavoro diretta ia, ai sensi dell'art. CP_3
1676 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276\03, nei confronti di Controparte_1 aveva dichiarato la non opponibilità delle conciliazioni con da parte di
[...]
confermando peraltro la loro validità nei confronti di;
CP_3
2) in subordine, l'eccessività della somma precettata, atteso che, a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese della i creditori sociali CP_3
insoddisfatti avrebbero potuto rivalersi nei confronti dei soci e/o liquidatori, solo a determinate condizioni: in particolare , nella qualità di socio unico di avrebbe potuto essere chiamata a rispondere delle richieste CP_3
economiche degli odierni istanti solo nei limiti di quanto eventualmente incassato al termine della liquidazione della società cancellata;
-che, tutto ciò premesso, la società ricorrente chiedeva accertarsi che nulla era dovuto ai ricorrenti per i titoli esposti nel precetto ovvero, in via subordinata, accertarsi che le somme dovute in virtù dei decreti ingiuntivi azionati dovevano essere ridotte ed erogate ai creditori precettatati nei limiti di quanto dalla stessa incassato all'esito della liquidazione di ovvero entro e non oltre i CP_3
limiti dell'importo complessivo di euro 52.511,61= (poi precisato, nelle note di trattazione scritta, in euro 56.238,00=, somma indicata -senza reciproche contestazioni- anche nelle memorie difensive dai convenuti opposti);
-che, costituendosi in giudizio, i resistenti, dopo aver ricostruito (in modo sostanzialmente analogo) le complesse vicende processuali tra le parti, facevano presente a chiare lettere che la loro azione non era in alcun modo basata sulle norme relative alla responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, bensì, in certo modo, costretta dal rigetto, da parte del Fondo di Garanzia dell'INPS, delle loro domande volte ad ottenere il pagamento del t.f.r. maturato, in assenza di previo tentativo di azione esecutiva “…anche nei confronti della
[...]
in quanto socio unico…” (cfr. doc. 2 fasc. , CP_1 CP_6 Controparte_7
rigetto confermato anche dopo il deposito di una relazione da parte di , ritenuta insufficiente dall' ; Controparte_8 -che, pertanto, concludevano per il rigetto dell'opposizione, peraltro con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 56.238,00=, suddivisi per ciascuno come indicato nelle memorie;
-che in corso di causa intervenivano ad adiuvandum altri ex dipendenti della peraltro non precettanti, al solo scopo (evidentemente CP_3
prodromico alla successiva richiesta all'INPS) di sentire dichiarare che, con il parziale pagamento delle somme precettate oggetto del presente giudizio, nulla più doveva in qualità di socio unico per i debiti contratti dalla CP_3
avendo versato tutto quanto riveniente dalla liquidazione quale socio unico di quest'ultima;
-che, fallito il tentativo di conciliazione, dopo il deposito di note difensive scritte, all'udienza odierna la causa veniva decisa (in modalità c.d. “trattazione scritta”) come da presente motivazione e pedissequo dispositivo;
OSSERVA
-che, in esito ai reciproci chiarimenti, ancorché non sia stato possibile raggiungere una definizione bonaria della lite, è rimasto pacifico tra le parti che, in accoglimento del secondo motivo di cui alla premessa della presente sentenza
(peraltro sostanzialmente condiviso dai convenuti opposti, i quali si sono dichiarati obbligati alla precettazione, a suo tempo, di una somma maggiore, non essendo in possesso dei dati finali attinenti al bilancio di liquidazione di
, la somma precettata deve essere dichiarata ridotta a complessivi euro CP_3
56.238,00= (suddivisi, senza reciproca contestazione, come in dispositivo, con la precisazione che la somma dei singoli crediti come esposti dai convenuti stessi ammonta ad un totale leggermente inferiore, pari ad euro 56.203,06=) e ad un tempo va dichiarato quanto richiesto dagli intervenienti nelle loro conclusioni;
-che, quanto alle spese di lite, la riduzione solo parziale della pretesa dei convenuti/opposti costituisce giusto motivo per compensarle per una metà tra le parti, con condanna dell'opponente al rimborso della restante metà (cfr. dispositivo) mentre esse vanno interamente compensate nei confronti degli intervenienti ad adiuvandum sia per la natura stessa dell'intervento che per non essere comunque stata richiesta alcuna pronuncia diretta favorevole al riguardo dagli stessi intervenienti;
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce la somma precettata ad euro
56.238,00= e condanna pagare a: Controparte_1
1) euro 8281,27=; Parte_1
2) euro 5086,76=; Parte_2
3) euro 4630,15=; Parte_3
4) euro 25.358,34=; Parte_4
5) euro 12.856,54=; Parte_5
nonché a rimborsare ai precettanti metà delle spese del grado, metà liquidata in euro 2500,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa, compensata la restante metà;
-accerta e dichiara che null'altro deve pagare a Controparte_9
in qualità di socio unico della , avendo versato agli
[...] CP_3
aventi diritto l'intero importo per legge ottenuto a seguito della liquidazione della;
CP_3
-compensa interamente le spese nei confronti delle parti intervenienti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L' , NELLA PERSONA Controparte_10
DEL FUNZIONARIO D.SSA CP_11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 15 luglio 2025
(svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di
Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.9677 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da: in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1
in Roma, via Brenta, 2/A, presso lo studio dell'avv. C. MIRABILE, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE-
C O N T R O
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e elettivamente domiciliati in Roma, via
[...] Parte_5
Tacito, 41, presso lo studio dell'avv. C. GUGLIELMI, che li rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTI RESISTENTI IN OPPOSIZIONE-
E C O N T R O
, , , Parte_6 Controparte_2 Parte_7 Parte_8
, elettivamente Parte_9 Parte_10 Parte_11
domiciliati in Roma, via Tacito, 41, presso lo studio dell'avv. C. GUGLIELMI, che li rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTI INTERVENUTE AD ADIUVANDUM-
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, si Controparte_1
opponeva all'atto di precetto notificato dai convenuti, con cui gli stessi intimavano alla società il pagamento della complessiva somma di euro
112.295,00= a titolo di retribuzioni residue per i mesi di maggio, giugno, luglio
2016 nonché per TFR ed altre competenze di fine rapporto, oltre interessi e spese, quali riconosciuti ai predetti, a ciascuno per quanto di ragione, dal
Tribunale di Roma con decreti ingiuntivi (passati in giudicato) emessi nei confronti di , di cui essi erano stati dipendenti, Controparte_3
società quest'ultima di cui l'odierna opponente aveva poi acquisito il 100% del capitale sociale divenendone socio unico;
-che l'opposizione era fondata sostanzialmente su due ordini di ragioni:
1) l'intervenuta conciliazione con il gruppo societario (di cui CP_4
fa parte) da parte degli attuali opposti (nonché degli intervenienti) con espressa rinuncia nei confronti di tutte le società del gruppo a qualunque pretesa inerente il rapporto di lavoro intercorso con (che nel CP_3
frattempo aveva provveduto, a seguito di perdita di appalto, al licenziamento collettivo di tutti i dipendenti) a fronte della loro riassunzione alle dipendenze di ovvero di altri interventi, da parte di quest'ultima, volti Controparte_5
a garantire ai lavoratori l'acquisizione di un nuovo posto di lavoro subordinato) come peraltro stabilito dalla sentenza n. 2474 del 9 giugno 2023 che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dai lavoratori, in una causa da essi intentata nei confronti sia della datrice di lavoro diretta ia, ai sensi dell'art. CP_3
1676 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276\03, nei confronti di Controparte_1 aveva dichiarato la non opponibilità delle conciliazioni con da parte di
[...]
confermando peraltro la loro validità nei confronti di;
CP_3
2) in subordine, l'eccessività della somma precettata, atteso che, a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese della i creditori sociali CP_3
insoddisfatti avrebbero potuto rivalersi nei confronti dei soci e/o liquidatori, solo a determinate condizioni: in particolare , nella qualità di socio unico di avrebbe potuto essere chiamata a rispondere delle richieste CP_3
economiche degli odierni istanti solo nei limiti di quanto eventualmente incassato al termine della liquidazione della società cancellata;
-che, tutto ciò premesso, la società ricorrente chiedeva accertarsi che nulla era dovuto ai ricorrenti per i titoli esposti nel precetto ovvero, in via subordinata, accertarsi che le somme dovute in virtù dei decreti ingiuntivi azionati dovevano essere ridotte ed erogate ai creditori precettatati nei limiti di quanto dalla stessa incassato all'esito della liquidazione di ovvero entro e non oltre i CP_3
limiti dell'importo complessivo di euro 52.511,61= (poi precisato, nelle note di trattazione scritta, in euro 56.238,00=, somma indicata -senza reciproche contestazioni- anche nelle memorie difensive dai convenuti opposti);
-che, costituendosi in giudizio, i resistenti, dopo aver ricostruito (in modo sostanzialmente analogo) le complesse vicende processuali tra le parti, facevano presente a chiare lettere che la loro azione non era in alcun modo basata sulle norme relative alla responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, bensì, in certo modo, costretta dal rigetto, da parte del Fondo di Garanzia dell'INPS, delle loro domande volte ad ottenere il pagamento del t.f.r. maturato, in assenza di previo tentativo di azione esecutiva “…anche nei confronti della
[...]
in quanto socio unico…” (cfr. doc. 2 fasc. , CP_1 CP_6 Controparte_7
rigetto confermato anche dopo il deposito di una relazione da parte di , ritenuta insufficiente dall' ; Controparte_8 -che, pertanto, concludevano per il rigetto dell'opposizione, peraltro con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 56.238,00=, suddivisi per ciascuno come indicato nelle memorie;
-che in corso di causa intervenivano ad adiuvandum altri ex dipendenti della peraltro non precettanti, al solo scopo (evidentemente CP_3
prodromico alla successiva richiesta all'INPS) di sentire dichiarare che, con il parziale pagamento delle somme precettate oggetto del presente giudizio, nulla più doveva in qualità di socio unico per i debiti contratti dalla CP_3
avendo versato tutto quanto riveniente dalla liquidazione quale socio unico di quest'ultima;
-che, fallito il tentativo di conciliazione, dopo il deposito di note difensive scritte, all'udienza odierna la causa veniva decisa (in modalità c.d. “trattazione scritta”) come da presente motivazione e pedissequo dispositivo;
OSSERVA
-che, in esito ai reciproci chiarimenti, ancorché non sia stato possibile raggiungere una definizione bonaria della lite, è rimasto pacifico tra le parti che, in accoglimento del secondo motivo di cui alla premessa della presente sentenza
(peraltro sostanzialmente condiviso dai convenuti opposti, i quali si sono dichiarati obbligati alla precettazione, a suo tempo, di una somma maggiore, non essendo in possesso dei dati finali attinenti al bilancio di liquidazione di
, la somma precettata deve essere dichiarata ridotta a complessivi euro CP_3
56.238,00= (suddivisi, senza reciproca contestazione, come in dispositivo, con la precisazione che la somma dei singoli crediti come esposti dai convenuti stessi ammonta ad un totale leggermente inferiore, pari ad euro 56.203,06=) e ad un tempo va dichiarato quanto richiesto dagli intervenienti nelle loro conclusioni;
-che, quanto alle spese di lite, la riduzione solo parziale della pretesa dei convenuti/opposti costituisce giusto motivo per compensarle per una metà tra le parti, con condanna dell'opponente al rimborso della restante metà (cfr. dispositivo) mentre esse vanno interamente compensate nei confronti degli intervenienti ad adiuvandum sia per la natura stessa dell'intervento che per non essere comunque stata richiesta alcuna pronuncia diretta favorevole al riguardo dagli stessi intervenienti;
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce la somma precettata ad euro
56.238,00= e condanna pagare a: Controparte_1
1) euro 8281,27=; Parte_1
2) euro 5086,76=; Parte_2
3) euro 4630,15=; Parte_3
4) euro 25.358,34=; Parte_4
5) euro 12.856,54=; Parte_5
nonché a rimborsare ai precettanti metà delle spese del grado, metà liquidata in euro 2500,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa, compensata la restante metà;
-accerta e dichiara che null'altro deve pagare a Controparte_9
in qualità di socio unico della , avendo versato agli
[...] CP_3
aventi diritto l'intero importo per legge ottenuto a seguito della liquidazione della;
CP_3
-compensa interamente le spese nei confronti delle parti intervenienti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L' , NELLA PERSONA Controparte_10
DEL FUNZIONARIO D.SSA CP_11