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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/09/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2025
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 16 settembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. PIVA FABIOLA. Parte_1
Per l'avv. SCHIAVON LUCA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. BOIFAVA LEONARDO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 40/2025 promossa da:
(C.F. ), nata nel Regno Unito il 17.06.1965 Parte_1 C.F._1
(c.f. ) residente a [...]
Barbaeris n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv.ssa FABIOLA PIVA del foro di Mantova (c.f.:
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castiglione delle Stiviere, C.F._2
Via B. Ordanino, n. 48;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede legale in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
G. Grezar 14, in persona del Responsabile Gestione Contenzioso della Lombardia avv. , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. LUCA SCHIAVON di Venezia (C.F. ) e con C.F._3
domicilio presso lo studio dello stesso eletto in Venezia-Mestre, via Ospedale 39;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso ex art. 22 L. 689/1981 Avverso l'intimazione di pagamento”, ha Parte_1 chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare - Disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'avviso di intimazione n. 03520249003275057000 del 25.10.2024 notificato a mezzo posta il 18.12.2024, con intimazione di pagamento della somma di € 21.087,33, per le ragioni esposte nel presente ricorso o anche una sola di esse;
Nel merito - dichiarare l'avviso di intimazione n.
03520249003275057000 del 25.10.2024 notificato a mezzo posta il 18.12.2024, con intimazione di
pagina 2 di 4 pagamento della somma di € 21.087,33 nullo per i motivi esposti in ricorso Con rifusione delle spese e competenze di lite”.
Con provvedimento del 21/1/2025, il Giudice, qualificando tale atto (indirizzato al Giudice ordinario, avente la forma del ricorso e contenente la richiesta preliminare di sospensione dell'avviso impugnato) quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., da introdursi con citazione e non con ricorso, ha fissato la prima udienza di comparizione, dando termine al ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo alla controparte (opportunamente integrato con gli avvisi e gli elementi propri di cui all'art. 163 c.p.c.) nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.
Si è dunque costituita in giudizio , chiedendo “in via preliminare:
1. Controparte_1
rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione, non sussistendo i presupposti di legge;
2. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Giudice tributario, con ogni conseguente provvedimento;
- nel merito:
3. respingere l'azione proposta, così come le domande tutte di parte ricorrente, siccome inammissibili e/o infondate per i motivi in narrativa esposti;
4. con rifusione di spese e competenze di lite”.
All'esito della prima udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 16/9/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione promossa da innanzi al Giudice ordinario è inammissibile, Parte_1
dovendosi invece accertare la giurisdizione del competente Giudice Tributario.
Invero va rilevato, con riferimento all'ammissibilità dell'opposizione in esame, che dal sistema disposto dagli artt. 2 e 19 del D.Lg.s 546/1992, dall'art. art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, emerge che la giurisdizione del Giudice tributario deve estendersi alla regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura sino alla notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, mentre rimangono afferenti alla giurisdizione del Giudice ordinario dell'esecuzione tutti gli altri motivi che riguardano i fatti estintivi e modificativi successivi alla notifica della cartella di pagamento;
pertanto: a) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è generalmente ammessa per tutti quei fatti successivamente intervenuti alla notificata della cartella di pagamento non impugnata o divenuta definitiva a seguito di giudicato (v. Cass., S.U., sent. n. 34447/2019); b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è ammessa con la sola eccezione delle opposizioni che riguardano la regolarità formale e la notificazione pagina 3 di 4 del titolo esecutivo (questioni devolute alla giurisdizione tributaria, v. anche Cass., S.U., sent. n.
13913/17).
Fuori dai limiti suesposti, l'opposizione all'esecuzione innanzi al G.O./G. E. è inammissibile.
Per tali ragioni, in ordine all'opposizione qui svolta, inerente al diritto dell' di procedere Controparte_3 all'esecuzione per motivi antecedenti (prescrizione) alla notificazione della cartella di pagamento e/o all'intimazione di pagamento impugnata, è evidente la sua inammissibilità innanzi al Giudice ordinario ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (ovvero la somma portata dalla cartella impugnata) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, e ss. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 40/2025 R.G., così dispone:
DICHIARA l'inammissibilità l'opposizione promossa da . Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 16 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 16 settembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. PIVA FABIOLA. Parte_1
Per l'avv. SCHIAVON LUCA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. BOIFAVA LEONARDO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 40/2025 promossa da:
(C.F. ), nata nel Regno Unito il 17.06.1965 Parte_1 C.F._1
(c.f. ) residente a [...]
Barbaeris n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv.ssa FABIOLA PIVA del foro di Mantova (c.f.:
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castiglione delle Stiviere, C.F._2
Via B. Ordanino, n. 48;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede legale in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
G. Grezar 14, in persona del Responsabile Gestione Contenzioso della Lombardia avv. , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. LUCA SCHIAVON di Venezia (C.F. ) e con C.F._3
domicilio presso lo studio dello stesso eletto in Venezia-Mestre, via Ospedale 39;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso ex art. 22 L. 689/1981 Avverso l'intimazione di pagamento”, ha Parte_1 chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare - Disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'avviso di intimazione n. 03520249003275057000 del 25.10.2024 notificato a mezzo posta il 18.12.2024, con intimazione di pagamento della somma di € 21.087,33, per le ragioni esposte nel presente ricorso o anche una sola di esse;
Nel merito - dichiarare l'avviso di intimazione n.
03520249003275057000 del 25.10.2024 notificato a mezzo posta il 18.12.2024, con intimazione di
pagina 2 di 4 pagamento della somma di € 21.087,33 nullo per i motivi esposti in ricorso Con rifusione delle spese e competenze di lite”.
Con provvedimento del 21/1/2025, il Giudice, qualificando tale atto (indirizzato al Giudice ordinario, avente la forma del ricorso e contenente la richiesta preliminare di sospensione dell'avviso impugnato) quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., da introdursi con citazione e non con ricorso, ha fissato la prima udienza di comparizione, dando termine al ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo alla controparte (opportunamente integrato con gli avvisi e gli elementi propri di cui all'art. 163 c.p.c.) nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.
Si è dunque costituita in giudizio , chiedendo “in via preliminare:
1. Controparte_1
rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione, non sussistendo i presupposti di legge;
2. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Giudice tributario, con ogni conseguente provvedimento;
- nel merito:
3. respingere l'azione proposta, così come le domande tutte di parte ricorrente, siccome inammissibili e/o infondate per i motivi in narrativa esposti;
4. con rifusione di spese e competenze di lite”.
All'esito della prima udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 16/9/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione promossa da innanzi al Giudice ordinario è inammissibile, Parte_1
dovendosi invece accertare la giurisdizione del competente Giudice Tributario.
Invero va rilevato, con riferimento all'ammissibilità dell'opposizione in esame, che dal sistema disposto dagli artt. 2 e 19 del D.Lg.s 546/1992, dall'art. art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, emerge che la giurisdizione del Giudice tributario deve estendersi alla regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura sino alla notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, mentre rimangono afferenti alla giurisdizione del Giudice ordinario dell'esecuzione tutti gli altri motivi che riguardano i fatti estintivi e modificativi successivi alla notifica della cartella di pagamento;
pertanto: a) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è generalmente ammessa per tutti quei fatti successivamente intervenuti alla notificata della cartella di pagamento non impugnata o divenuta definitiva a seguito di giudicato (v. Cass., S.U., sent. n. 34447/2019); b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è ammessa con la sola eccezione delle opposizioni che riguardano la regolarità formale e la notificazione pagina 3 di 4 del titolo esecutivo (questioni devolute alla giurisdizione tributaria, v. anche Cass., S.U., sent. n.
13913/17).
Fuori dai limiti suesposti, l'opposizione all'esecuzione innanzi al G.O./G. E. è inammissibile.
Per tali ragioni, in ordine all'opposizione qui svolta, inerente al diritto dell' di procedere Controparte_3 all'esecuzione per motivi antecedenti (prescrizione) alla notificazione della cartella di pagamento e/o all'intimazione di pagamento impugnata, è evidente la sua inammissibilità innanzi al Giudice ordinario ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (ovvero la somma portata dalla cartella impugnata) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, e ss. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 40/2025 R.G., così dispone:
DICHIARA l'inammissibilità l'opposizione promossa da . Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 16 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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