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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2157 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2157 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 CO LU(C.F. ZAULI C.F._4 EA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.06.2017, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La signora ed il signor sono consapevoli che il figlio minore ha il diritto di Pt_1 CP_1 Per_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre sia con il padre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti danno atto che ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori, Per_1 nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire al medesimo la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie d'origine di entrambi.
3. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori nelle forme dell'affidamento Persona_2 condiviso.
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata secondo quanto previsto dall'art. 337 ter, III comma c.c. e dunque separatamente in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé), mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione Per_1 naturale, dei talenti e delle aspirazioni del bambino.
5. Il figlio manterrà stabile collocazione e residenza anagrafica unitamente alla madre presso Per_1
l'abitazione (già casa coniugale) sita in Rimini, via Tevere n. 23 Piano S1T-1-2 (di proprietà delle parti in misura paritaria). Detto immobile viene assegnato alla signora sino al compimento del Pt_1 venticinquesimo anno di età del figlio;
nel termine di giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione della Per_1 sentenza che omologherà le presenti condizioni congiunte la signora si obbliga a Parte_1 volturare a proprio nome, a propria cura e spese, tutte le utenze domestiche a servizio della casa coniugale suddetta, il cui pagamento già compete alla medesima in ragione dell'occupazione del bene.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che, al fine di dirimere e di risolvere ogni questione intercorsa, intendono essenziale ed insostituibile, onde dare definitiva soluzione alla crisi familiare, l'impegno di ciascuno a trasferire come segue la ex casa familiare al figlio . e Per_1 Parte_1 Controparte_1 si impegnano a trasferire al figlio la nuda proprietà delle seguenti unità integranti la casa familiare Per_1 sita in Rimini, via Tevere n. 23:
- immobile sito in Rimini, via Tevere n. 23, piano S1-T-1-2, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Rimini al foglio 86, part. 1355, subalterni 7 e 8, cat. A/3, classe 5, consistenza 11 vani, superficie cat. 170 mq, sup. cat. escluse aree scoperte 159 mq, r.c. € 998,72; - immobile sito in Rimini, via Tevere n. 23, piano S1, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini al foglio 86, part. 1355, subalterni 5 e 6, cat. C/6, classe 3, consistenza 45 mq, superficie tot. 53 mq, r.c.
€ 251,00; il tutto riservando in favore di sé medesimi il diritto reale di usufrutto nella misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno, fino al compimento del venticinquesimo anno di età del figlio. Gli stessi si obbligano a richiedere la prescritta autorizzazione al Giudice Tutelare e a stipulare l'atto pubblico di trasferimento nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa della separazione e relativi patti accessori, ivi prevedendo l'estinzione automatica dell'usufrutto in favore dei coniugi, con conseguente espansione della proprietà (da nuda a piena) dei beni in capo al figlio, al compimento del venticinquesimo anno di età di quest'ultimo.
7. I coniugi si impegnano a concordare termini e modalità di presentazione al figlio di eventuali nuovi partner, nel rispetto del principio di gradualità e tenuto conto dell'età di . In ragione della Per_1 destinazione della casa familiare al figlio nei termini sopra esposti, la signora si impegna Per_1 Pt_1
a non convivere con eventuale nuovo partner all'interno della casa coniugale di via Tevere n. 23 in Rimini, di cui il signor è comproprietario, atteso altresì l'impegno economico gravante su quest'ultimo CP_1 così come descritto al par. 11 b) che segue.
8. Circa le modalità di frequentazione tra il signor il figlio , esse avverranno nei termini CP_1 Per_1 che seguono, salvi in ogni caso diversi e migliori accordi tra i genitori.
• Turnazione ordinaria: ogni settimana il martedì e il venerdì, entrambe le giornate con pernottamento dal padre. A fine settimana alternati, il sig. preleverà il figlio il venerdì pomeriggio e lo terrà con CP_1 sé sino alla domenica sera.
• Nel periodo natalizio, starà con un genitore dalla fine delle lezioni sino al 30 dicembre e con Per_1
l'altro genitore dal 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni. Con alternanza dei periodi di anno in anno.
• Nel periodo pasquale, starà con un genitore dalla fine delle lezioni sino al giorno di Pasqua e Per_1 con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa delle lezioni. Con alternanza dei periodi di anno in anno.
• Nel periodo estivo, a parziale deroga della turnazione ordinaria e previa intesa tra i genitori con almeno tre settimane di anticipo, starà con ciascun genitore per n. 2 (due) settimane, continuative o non Per_1 continuative.
9. A titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio , il sig. verserà Per_1 CP_1 alla sig.ra la somma mensile fissa di € 3.200,00 (tremiladuecento/00), annualmente rivalutabile Pt_1 secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario (alle seguenti coordinate IBAN:[...]) con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso. Per il periodo anteriore alla proposizione del presente ricorso la sig.ra dà atto di aver Pt_1 ricevuto dal sig. un adeguato contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio CP_1
e pertanto dichiara espressamente di non avanzare alcuna pretesa al riguardo. Per_1
Si precisa che il contributo mensile sopra indicato ricomprende al suo interno la voce “tata”, persona di famiglia a garanzia di continuità delle scelte di vita condivise dai genitori, pari ad € 700,00 mensili, che cesserà automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età di con conseguente Per_1 aritmetica e automatica pari riduzione dell'esborso mensile a carico del sig. CP_1
10. Fermo l'inserimento della voce “tata” nel contributo sub punto 9, il signor sosterrà per CP_1
l'intero (100%) le restanti e differenti spese straordinarie riguardanti il figlio , come da Protocollo Per_1 elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, cui le parti fanno concorde rinvio (doc. 12); per l'effetto il sig. beneficerà in via esclusiva delle detrazioni fiscali CP_1 per le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
11. Quale forma di ulteriore contributo paterno al mantenimento del figlio, il sig. a) sosterrà il CP_1 pagamento della collaboratrice domestica per un massimo di n. 6/8 ore settimanali e sino al compimento del dodicesimo anno di età di , allorquando detto onere a suo carico cesserà automaticamente;
Per_1
b) continuerà a farsi carico per l'intero dei ratei relativi al mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di via Tevere n. 23 in Rimini, fino al relativo saldo.
12. Le parti concordano che ciascuna di esse si farà carico delle spese per vacanze durante i relativi periodi in cui terrà il figlio con sé. Per_1
13. L'assegno unico universale per il figlio sarà interamente percepito dalla signora;
a Per_1 Pt_1 tal fine il signor si impegna a sottoscrivere le prescritte autorizzazioni. CP_1
14. I coniugi si riconoscono economicamente indipendenti e in grado di provvedere autonomamente al rispettivo mantenimento, dandosi reciprocamente atto di avere tra loro risolto ogni questione patrimoniale anche relativa alla comunione legale dei beni. A tal riguardo le parti precisano che i beni mobili (anche registrati) e immobili rimarranno di esclusiva proprietà di colui che, ad oggi, ne risulti formale intestatario con rinunzia dell'altra parte a qualsivoglia rivendicazione o pretesa sui beni medesimi.
In definitiva, con la esatta esecuzione dei patti qui concordati, gli stessi nulla avranno da pretendere, l'uno dall'altro, a qualsivoglia ragione e/o titolo.
15. Le spese legali relative al presente procedimento e per quello necessario all'autorizzazione del Giudice tutelare per il trasferimento immobiliare in favore del figlio minore (p.to 6 che precede) sono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8,
Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
16. Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 50 Parte II Serie A Anno 2017 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2157 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 CO LU(C.F. ZAULI C.F._4 EA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.06.2017, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La signora ed il signor sono consapevoli che il figlio minore ha il diritto di Pt_1 CP_1 Per_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre sia con il padre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti danno atto che ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori, Per_1 nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire al medesimo la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie d'origine di entrambi.
3. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori nelle forme dell'affidamento Persona_2 condiviso.
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata secondo quanto previsto dall'art. 337 ter, III comma c.c. e dunque separatamente in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé), mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione Per_1 naturale, dei talenti e delle aspirazioni del bambino.
5. Il figlio manterrà stabile collocazione e residenza anagrafica unitamente alla madre presso Per_1
l'abitazione (già casa coniugale) sita in Rimini, via Tevere n. 23 Piano S1T-1-2 (di proprietà delle parti in misura paritaria). Detto immobile viene assegnato alla signora sino al compimento del Pt_1 venticinquesimo anno di età del figlio;
nel termine di giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione della Per_1 sentenza che omologherà le presenti condizioni congiunte la signora si obbliga a Parte_1 volturare a proprio nome, a propria cura e spese, tutte le utenze domestiche a servizio della casa coniugale suddetta, il cui pagamento già compete alla medesima in ragione dell'occupazione del bene.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che, al fine di dirimere e di risolvere ogni questione intercorsa, intendono essenziale ed insostituibile, onde dare definitiva soluzione alla crisi familiare, l'impegno di ciascuno a trasferire come segue la ex casa familiare al figlio . e Per_1 Parte_1 Controparte_1 si impegnano a trasferire al figlio la nuda proprietà delle seguenti unità integranti la casa familiare Per_1 sita in Rimini, via Tevere n. 23:
- immobile sito in Rimini, via Tevere n. 23, piano S1-T-1-2, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Rimini al foglio 86, part. 1355, subalterni 7 e 8, cat. A/3, classe 5, consistenza 11 vani, superficie cat. 170 mq, sup. cat. escluse aree scoperte 159 mq, r.c. € 998,72; - immobile sito in Rimini, via Tevere n. 23, piano S1, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini al foglio 86, part. 1355, subalterni 5 e 6, cat. C/6, classe 3, consistenza 45 mq, superficie tot. 53 mq, r.c.
€ 251,00; il tutto riservando in favore di sé medesimi il diritto reale di usufrutto nella misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno, fino al compimento del venticinquesimo anno di età del figlio. Gli stessi si obbligano a richiedere la prescritta autorizzazione al Giudice Tutelare e a stipulare l'atto pubblico di trasferimento nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa della separazione e relativi patti accessori, ivi prevedendo l'estinzione automatica dell'usufrutto in favore dei coniugi, con conseguente espansione della proprietà (da nuda a piena) dei beni in capo al figlio, al compimento del venticinquesimo anno di età di quest'ultimo.
7. I coniugi si impegnano a concordare termini e modalità di presentazione al figlio di eventuali nuovi partner, nel rispetto del principio di gradualità e tenuto conto dell'età di . In ragione della Per_1 destinazione della casa familiare al figlio nei termini sopra esposti, la signora si impegna Per_1 Pt_1
a non convivere con eventuale nuovo partner all'interno della casa coniugale di via Tevere n. 23 in Rimini, di cui il signor è comproprietario, atteso altresì l'impegno economico gravante su quest'ultimo CP_1 così come descritto al par. 11 b) che segue.
8. Circa le modalità di frequentazione tra il signor il figlio , esse avverranno nei termini CP_1 Per_1 che seguono, salvi in ogni caso diversi e migliori accordi tra i genitori.
• Turnazione ordinaria: ogni settimana il martedì e il venerdì, entrambe le giornate con pernottamento dal padre. A fine settimana alternati, il sig. preleverà il figlio il venerdì pomeriggio e lo terrà con CP_1 sé sino alla domenica sera.
• Nel periodo natalizio, starà con un genitore dalla fine delle lezioni sino al 30 dicembre e con Per_1
l'altro genitore dal 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni. Con alternanza dei periodi di anno in anno.
• Nel periodo pasquale, starà con un genitore dalla fine delle lezioni sino al giorno di Pasqua e Per_1 con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa delle lezioni. Con alternanza dei periodi di anno in anno.
• Nel periodo estivo, a parziale deroga della turnazione ordinaria e previa intesa tra i genitori con almeno tre settimane di anticipo, starà con ciascun genitore per n. 2 (due) settimane, continuative o non Per_1 continuative.
9. A titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio , il sig. verserà Per_1 CP_1 alla sig.ra la somma mensile fissa di € 3.200,00 (tremiladuecento/00), annualmente rivalutabile Pt_1 secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario (alle seguenti coordinate IBAN:[...]) con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso. Per il periodo anteriore alla proposizione del presente ricorso la sig.ra dà atto di aver Pt_1 ricevuto dal sig. un adeguato contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio CP_1
e pertanto dichiara espressamente di non avanzare alcuna pretesa al riguardo. Per_1
Si precisa che il contributo mensile sopra indicato ricomprende al suo interno la voce “tata”, persona di famiglia a garanzia di continuità delle scelte di vita condivise dai genitori, pari ad € 700,00 mensili, che cesserà automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età di con conseguente Per_1 aritmetica e automatica pari riduzione dell'esborso mensile a carico del sig. CP_1
10. Fermo l'inserimento della voce “tata” nel contributo sub punto 9, il signor sosterrà per CP_1
l'intero (100%) le restanti e differenti spese straordinarie riguardanti il figlio , come da Protocollo Per_1 elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, cui le parti fanno concorde rinvio (doc. 12); per l'effetto il sig. beneficerà in via esclusiva delle detrazioni fiscali CP_1 per le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
11. Quale forma di ulteriore contributo paterno al mantenimento del figlio, il sig. a) sosterrà il CP_1 pagamento della collaboratrice domestica per un massimo di n. 6/8 ore settimanali e sino al compimento del dodicesimo anno di età di , allorquando detto onere a suo carico cesserà automaticamente;
Per_1
b) continuerà a farsi carico per l'intero dei ratei relativi al mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di via Tevere n. 23 in Rimini, fino al relativo saldo.
12. Le parti concordano che ciascuna di esse si farà carico delle spese per vacanze durante i relativi periodi in cui terrà il figlio con sé. Per_1
13. L'assegno unico universale per il figlio sarà interamente percepito dalla signora;
a Per_1 Pt_1 tal fine il signor si impegna a sottoscrivere le prescritte autorizzazioni. CP_1
14. I coniugi si riconoscono economicamente indipendenti e in grado di provvedere autonomamente al rispettivo mantenimento, dandosi reciprocamente atto di avere tra loro risolto ogni questione patrimoniale anche relativa alla comunione legale dei beni. A tal riguardo le parti precisano che i beni mobili (anche registrati) e immobili rimarranno di esclusiva proprietà di colui che, ad oggi, ne risulti formale intestatario con rinunzia dell'altra parte a qualsivoglia rivendicazione o pretesa sui beni medesimi.
In definitiva, con la esatta esecuzione dei patti qui concordati, gli stessi nulla avranno da pretendere, l'uno dall'altro, a qualsivoglia ragione e/o titolo.
15. Le spese legali relative al presente procedimento e per quello necessario all'autorizzazione del Giudice tutelare per il trasferimento immobiliare in favore del figlio minore (p.to 6 che precede) sono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8,
Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
16. Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 50 Parte II Serie A Anno 2017 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi