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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3904/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di PEugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Loredana Giglio Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3904 del Ruolo Generale dell'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Landi e Sabrina Panari, entrambi del
Foro di PEugia, ed elettivamente domiciliato in Città di Castello (PG), Piazza
Venanzio Gabriotti n. 7/A, presso lo studio dell'avv. Daniele Landi (pec:
; Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
pagina 1 di 22 C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Giannangeli ed Emanuela Rondoni, entrambi del Foro di PEugia, ed elettivamente domiciliata in PEugia (PG), via
Blasi n. 32, presso lo studio dell'avv. Daniele Giannangeli (pec:
; Email_3 Email_4
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di PEugia.
Conclusioni delle parti: PE il ricorrente: “si riporta integralmente a tutti gli atti e verbali di causa, contesta integralmente tutte le avverse domande ed eccezioni, e ne chiede il rigetto;
insiste nelle proprie rassegnate conclusioni di cui alla memoria 183 comma 6 n.1 c.p.c.”
PE la resistente: “ si riporta integralmente a tutti i propri atti e scritti difensivi, ai verbali di udienza e alla documentazione contenuta nel fascicolo, ivi compreso il Cd di registrazione ambientale fra coniugi in presenza, insistendo per le conclusioni di cui all'atto introduttivo e di cui alle memorie 183, contestando in toto le richieste di parte ricorrente. Chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate, e chiede il rigetto di tutte le avverse domande ed eccezioni. Insiste nella richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.9.2020 ha convenuto in giudizio la Parte_1
coniuge, esponendo di aver contratto con lei matrimonio il 23.4.2006 e che PE dall'unione è nata la IG in data 3.8.2012; di lavorare come operatore sanitario e percepire una retribuzione netta mensile che oscilla tra i 900,00 ed i pagina 2 di 22 1.100,00 euro, mentre la moglie svolge attività di lavoro come impiegata e percepisce una retribuzione media mensile di circa euro 1.600,00/1.800,00; che la comunione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno a causa delle condotte della moglie che ha imposto le proprie scelte sia in ambito coniugale che genitoriale;
che quest'ultima ha gestito in modo unilaterale il rapporto coniugale e, una volta stancatasi del marito, lo ha sostanzialmente accompagnato alla porta;
che la stava ostacolando il rapporto padre IG pretendendo che le CP_1
occasioni di incontro fossero sotto la sua diretta e continua sorveglianza.
Il ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando il diritto di visita paterno;
porre a proprio carico l'obbligo di versare un assegno per la minore di euro 150,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ma altresì di porre a carico della moglie ed in proprio favore un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili tenendo conto della sperequazione reddituale.
Nel frattempo, con separato ricorso che prendeva numero di ruolo generale
4024/2020, chiedeva disporsi la separazione con addebito al marito. CP_1
In particolare esponeva che il marito soffre di disturbo narcisistico della personalità, con manie del controllo, depressione e dedizione all'uso di sostanze alcooliche;
che aveva posto in essere violenze psicologiche nei suoi confronti e verso la IG e che è stato esperito invano il tentativo di terapia psicologica, dapprima di coppia poi individuale;
che il poneva in essere Pt_1
comportamenti ossessivi e maniacali, con fine di controllo della moglie e della PE IG, e aveva continui cambi di umore;
che la IG non voleva restare sola con il padre a causa dei suoi atteggiamenti;
che il marito ricattava la moglie proferendo frasi del tenore “mi farai morire, io mi ammazzo, mi costringi ad pagina 3 di 22 uccidermi”; che in costanza di matrimonio il l'aveva sempre schernita e Pt_1
definita grassa, rifiutando di avere intimità con lei e mostrandole più volte messaggi di altre donne, dimostrando così anche di essere infedele.
La ha concluso quindi chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi CP_1
con addebito al marito e risarcimento dei danni;
affido condiviso e assegnazione della casa coniugale ove la minore verrà collocata in modo prevalente;
incontri in PE forma protetta e contributo al mantenimento di di euro 300,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
nulla per il mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Disposta la riunione dei due ricorsi, in esito all'udienza presidenziale del
30.4.2021 - ove le parti insistevano nelle difese svolte - il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affido condiviso della minore, incaricando i servizi sociali e specialistici di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, con incontri padre/IG mediati dai servizi e senza pernottamento, contributo a carico del padre al mantenimento della minore di euro 200,00 mensili oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie;
quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Veniva depositata una prima relazione dei servizi che poneva in evidenza una grande conflittualità tra le parti e suggeriva una valutazione delle competenze genitoriali, disposta dal giudice all'udienza del 26.10.2021 a trattazione scritta. In una successiva relazione, anche all'esito delle verifiche dei servizi specialistici, si segnalava il buon andamento degli incontri padre IG e l'opportunità di intensificarli, fino a trasformarli in incontri liberi, senza la presenza dell'educatore.
pagina 4 di 22 Alla successiva udienza del 20.9.2022 tenuta con modalità cartolare, la difesa del ricorrente chiedeva emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status e la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, senza termini.
Quindi il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1668/2022 del 18.11.2022, pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
A seguito di istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, avanzata da
, veniva aperto un sub-procedimento ed il giudice, a parziale Parte_1
modifica dell'ordinanza presidenziale, che nel resto confermava, disponeva che gli incontri padre IG si svolgessero in forma libera con cadenza bisettimanale secondo il calendario ultimo approvato dai servizi e dalle parti, nonché a weekend alternati, con pernottamento presso la casa paterna nella notte tra il sabato e la domenica.
Venivano depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e il giudice, all'esito dell'udienza tenuta con modalità cartolare, provvedeva sull'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. Quindi, all'udienza del 21.12.2023, venivano escussi i testimoni ed il giudice ha rinviato a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1.10.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nella memoria conclusionale (su cui si tornerà infra), la difesa da un lato, contestava le valutazioni sul nucleo svolte dai Servizi sociali e CP_1
specialistici incaricati e, dall'altro, rappresentava che dopo la cessazione del monitoraggio si era “ripiombati nel baratro”, la minore aveva manifestato anoressia nervosa e rifiutava di vedere il padre;
allegava una lettera asseritamente scritta dalla minore al padre (priva di data) e due certificati medici della pediatra Dott.ssa pagina 5 di 22 (successivi al maturarsi delle preclusioni istruttorie) che avevano Pt_2
riscontrato in Iris prima crisi di ansia e poi anoressia nervosa, con indicazione di valutazione psicologica e presa in carico della minore;
lamentava poi che il accortosi seppur tardivamente dei disagi della IG, frapponeva ostacoli Pt_1
alle scelte delle visite specialistiche in quanto a pagamento. Negli scritti conclusivi, il contestava recisamente l'avversa ricostruzione, evidenziava Pt_1
che di fatto la continuava a non accettare che fosse positivo il rapporto fra CP_1
il padre e la IG, che la lettera allegata (priva di data e asseritamente scritta da PE
) non era conforme alle proprietà linguistiche di una bambina di 12 anni e comunque non corrispondeva al rapporto padre-IG come anche riscontrato dai
Servizi e che infine non era vero che lui ostacolava le visite mediche e non prestava il consenso, anzi si interfacciava con le specialiste per i disturbi PE dell'alimentazione che seguivano che rispondeva bene alla terapia.
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Preliminarmente, deve darsi atto del fatto che, con sentenza non definitiva n.
1668/2022 del 18.11.2022, qui da intendersi integralmente richiamata, il
Tribunale di PEugia ha pronunciato la separazione personale delle odierne parti in causa.
Residuano, quindi, da prendere in considerazione le sole questioni accessorie.
1- Sull'addebito della separazione
PE quanto concerne la domanda di addebito della separazione personale, chiesta da nei confronti del marito, occorre osservare quanto segue. CP_1
Ai sensi dell'articolo 151 comma 2 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia pagina 6 di 22 addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Il giudice, pertanto, può addebitare la separazione in presenza della richiesta di parte e quando ne ricorrono le circostanze. In merito alle circostanze, più nel dettaglio, occorre che vi sia stata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il collegamento causale tra detta violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisce il primo dei presupposti per la pronuncia di addebito, con la conseguenza che il coniuge che fa istanza in tal senso deve provare la lesione dei doveri coniugali specificati nell'art. 143 comma 2 c.c., ossia “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
In secondo luogo, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. In altri termini, occorre dimostrare che la condotta violativa sia stata la causa scatenante della crisi coniugale e non la conseguenza di una crisi già in atto, con l'effetto che ove il rapporto risulti già compromesso prima della violazione, il giudice non può pronunciare l'addebito della separazione.
A tal proposito, deve farsi cenno al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale. pagina 7 di 22 Occorre rammentare, inoltre, come l'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione – che oggi si richiede a questo Collegio – non può basarsi sull'esame di singoli episodi, ma deve risultare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti che emergono dal processo, senza sfociare nell'accertamento di responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
Ciò posto, la domanda di addebito avanzata da non merita CP_1
accoglimento per i motivi di seguito specificati.
PE quanto concerne la violazione dell'obbligo di fedeltà, lamentato dalla moglie che riferisce circa l'esistenza di una relazione extra-coniugale del si Pt_1
ritiene non provata la circostanza, peraltro espressamente contestata dall'odierno ricorrente.
La conversazione whatsapp prodotta agli atti, apparentemente avvenuta tra il ricorrente e per una vicenda lavorativa, sebbene connotata dalla Parte_3
presenza di termini affettuosi, non può ritenersi rivelatrice di una relazione sentimentale intrattenuta dal con la collega di lavoro. PEaltro la stessa Pt_1
in sede testimoniale, ha smentito la circostanza ed ha affermato “il tono Pt_3
con cui mi sono rivolta a è scherzoso, di solito non ci scambiavamo Pt_1
emoticon, comunque non c'è mai stato fra di noi alcun rapporto affettivo, lo stimo tanto come collega ma nulla più”.
PE quanto concerne la contestata violazione degli obblighi all'assistenza morale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia merita considerare quanto segue.
La lamenta di essere sempre stata vittima di violenza psicologica e di CP_1
prevaricazioni continue da parte del marito, di offese e umiliazioni, circostanze anch'esse smentite dal Pt_1
pagina 8 di 22 Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta e dalla disamina della documentazione prodotta nel corso dell'intero giudizio, emerge che, sebbene non possa escludersi che in costanza di matrimonio si siano verificati episodi dal contenuto provocatorio come evidenziati dalla non risulta in alcun modo dimostrato CP_1
che tali comportamenti abbiano assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
In sede testimoniale , cognato di ha dichiarato “nelle Testimone_1 CP_1
occasioni conviviali in cui ci frequentavamo ho avuto modo di sentire che il Pt_1
disprezzava la forma fisica della moglie. A volte ciò avveniva in forma scherzosa, a volte con sguardo e tonalità più cattiva” per poi continuare affermando “per quello che ricordo erano frasi abituali, che ho sentito pronunciare fin dagli inizi del PE matrimonio”. In risposta al capitolo relativo alle dichiarazioni sulla IG , il medesimo ha affermato “anche questi erano discorsi abituali da parte del Pt_1
cui ho assistito sempre negli stessi contesti. Anche in questo caso il tono a volte era un po' scherzoso, altre più serio” e ancora “poche volte siamo stati a cena con loro in un contesto sereno e tranquillo, avvertivo tensione nell'aria, nella coppia proprio”.
Nella medesima udienza è stata escussa anche , amica di Testimone_2 CP_1
. Seppur la teste abbia ammesso di aver ascoltato conversazioni denigratorie
[...]
provenienti dal (non solo sull'attività lavorativa, ma anche in relazione Pt_1
agli interessi coltivati nel tempo libero) successivamente ha precisato che i vari episodi “hanno significativamente accelerato la volontà di di separarsi, ma già CP_1
da prima aveva questa intenzione”.
La conflittualità di coppia, comprese le incompatibilità caratteriali talvolta emerse tra i coniugi, sembra aver caratterizzato il rapporto coniugale fin dall'inizio. Anche nella documentazione relativa alla valutazione delle capacità genitoriali, disposta dal giudice in corso di causa, si legge “nel 2006 si sposano, vanno a vivere nella pagina 9 di 22 casa del nonno, lei avrebbe voluto dei figli ma “era solo una mia idea”. Pt_1
mostrava un carattere ossessivo, perfezionista. Iniziano le varie problematiche di coppia: racconta che quando si è sposata pesava 110 kg e lui aveva accettato CP_1
il suo aspetto tranquillamente, poi lei incomincia a pensare che poteva essere una sua modalità per tenerla legata a sé. Incomincia a pensare di aver sbagliato a sposarsi e cerca di stare sempre di più fuori casa” ed ancora “lei racconta che nonostante ci fosse conflittualità tra di loro decide di rimanere incinta per il suo desiderio di maternità, e forse pensa ad un'azione riparatrice del figlio” (p. 3).
Proseguendo nella lettura della relazione emerge che “questo suo bisogno, in una prima fase, le ha permesso di accettare e tollerare le varie richieste del marito, anche se eccessive e talvolta improprie (come l'ossessione del pettinarla). In seguito non è riuscita ad affrontarle, preferendo allontanarsi” (p. 8).
Ancora, in sede testimoniale , sorella del ricorrente, ha Testimone_3
dichiarato: “Mio fratello anzi aveva una venerazione per , benché fosse in CP_1
sovrappeso di diversi chili, andavano insieme a comprare vestiti, l'aiutava a vestirsi più carina. A volte c'erano battute reciproche, ad esempio perché lui era iper preciso
e ordinato. Certo non si poteva nascondere la sua obesità. non era tipo da PE_2
abbassare la testa e ribatteva sempre a tono, offendendo magari ” per poi Pt_1
precisare “andavamo d'accordo, però devo dire di aver avuto grandi scontri con
perché la vedevo molto più determinata rispetto a mio fratello, si CP_1
compensavano bene però vedevo lei come predominante”.
In definitiva, da una valutazione complessiva delle vicende e dei comportamenti tenuti dai coniugi, emerge come la frattura del rapporto matrimoniale non sia stata innescata dalla specifica violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno dei coniugi, ma sia frutto di un progressivo e sempre più crescente deterioramento dell'unione familiare, la quale sembra essere stata caratterizzata - sin dal pagina 10 di 22 principio - da un'alta conflittualità tra le parti, trascinata per tutta la convivenza matrimoniale sino al momento della separazione.
Secondo l'insegnamento giurisprudenziale, come noto, l'addebito della separazione
è escluso nel caso in cui sia assente il nesso causale tra violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e rottura del rapporto. La domanda di addebito avanzata da , di conseguenza, non può trovare accoglimento. CP_1
PE 2- Sull'affidamento della IG , sul diritto di visita paterno e sull'assegno di mantenimento
2.1. Necessarie premesse.
Come accennato, la difesa in sede di comparsa conclusionale muove critiche CP_1 alle valutazioni operate dai Servizi sociali e specialistici che hanno monitorato il nucleo (sottovalutazione dello stato di ansia e paura della madre e della IG, con conseguente cronicizzazione della situazione patologica della IG – anoressia nervosa – nonché errata ricostruzione sulla asserita triangolazione della madre sulla PE IG) e chiede in via principale l'affido condiviso di , con le condizioni già disposte in atti e, in subordine, “vista l'evoluzione della vicenda e il conclamarsi dei fatti nuovi come sopra descritti, Voglia l'adito Giudice disporre una ulteriore perizia per la valutazione attuale della condizione familiare, e soprattutto di salute della minore, al fine di decidere anche sull'addebito della separazione de quo, comunque, vista la perenne opposizione del nel sottoporre la IG alle dovute visite mediche e Pt_1 cure, dato il complesso quadro psico/fisico della stessa ,autorizzare al a CP_1 disporre autonomamente per le visite mediche e cure per la IG, anche in caso di diniego ingiustificato e scritto del padre, senza che ciò comporti il venir meno
pagina 11 di 22 dell'obbligo in capo al medesimo, circa il pagamento della quota di spese straordinarie da corrispondere alla madre per le cure della minore, nella misura già statuita”.
A prescindere dal fatto che le critiche mosse non si fondano su osservazioni di tipo tecnico, ritiene in ogni caso il Collegio opportuno procedere ad esaminare e valutare le principali risultanze dei Servizi appositamente preposti al monitoraggio delle dinamiche familiari, alla valutazione tecnica delle competenze genitoriali nonchè alla valutazione e supporto psicologico della minore per adottare ogni più giusta decisione nel supremo interesse della minore, anche in ordine alla richiesta subordinata di rimessione in istruttoria della causa volta ad una nuova rivalutazione PE della condizione familiare, alla luce della patologia che affligge (il cui rischio – si badi – era stato già profeticamente indicato dalla VCG: “La minore allo stato attuale non presenta danni emotivi, ma se i suoi genitori non affrontano le loro telematiche PE potrebbe crearsi una situazione di rischio per ”; si veda meglio infra sub b).
a) La prima indagine sociale dell'ottobre 2021 disposta dal Presidente del
Tribunale (che aveva previsto incontri padre-IG mediati dai Servizi) evidenziava una alta tensione e conflittualità fra la coppia genitoriale, riteneva necessari, quali interventi, la mediazione dei Servizi per accordarsi su ciò che PE riguardava , un supporto alla genitorialità e un sostegno per la minore per PE la ripresa del suo rapporto con il padre, rilevando che “ sta vivendo positivamente lo spazio riservato al rapporto con il padre, tuttavia emergono delle criticità nella relazione padre-IG e la minore afferma chiaramente di volere la presenza dell'educatrice professionale che l'accompagna e la sostiene negli incontri con il padre”;
b) La disposta VCG del 6.4.2022 dopo aver riscontrato criticità nel vissuto familiare personale delle parti prima della costruzione della coppia (per la la madre ha rivestito un ruolo problematico, per il la famiglia CP_1 Pt_1 di origine è stata caratterizzata da alta conflittualità) e dopo aver rilevato che entrambe le parti hanno affrontato la valutazione in maniera difensiva (la pagina 12 di 22 ha sottovalutato la portata di una sua eventuale psicopatologia, non CP_1 tollera di poter avere problemi psicologici evitando così di prenderli in considerazione, il ha sottovalutato la portata dei suoi aspetti Pt_1 disfunzionali, ma “non ha difficoltà ad ammettere eventuali aspetti negativi”) ha rilevato, quanto agli aspetti genitoriali, che la durante i colloqui aveva CP_1 fatto emergere le sue paure nel rapporto tra la IG e il padre, aveva un forte PE legame con ma talvolta non metteva confine fra sé e la IG, proiettando le sue paure verso il marito, con il rischio di operare nella IG un'alleanza contro il padre. Quanto al lo stesso sosteneva che la moglie aveva Pt_1 allontanato dalla IG da lui e viene descritto in valutazione come escludente la moglie.
Circa l'osservazione della relazioni genitori-IG, si legge che “La bambina si rivolge tranquillamente al padre, senza nessun timore o ansia”, “I due genitori non sono in grado di interfacciarsi sulle riflessioni rispetto alla IG, guardano i tecnici ma non riescono a confrontarsi…Ognuno è genitore da solo”, “Emerge una completa assenza di qualsiasi forma di condivisione genitoriale, anzi faticano a tollerarsi;
“La bambina interpellata nel raccontare gli incontri con il padre, dice che non vuole farli senza l'operatrice, e vuole avere più tempo per pensare ad un aumento degli incontri. Emerge una discrepanza tra il vissuto della bambina nel rapporto con il padre, infatti appare tranquilla, e il suo dichiarato sembra proteggere la madre”.
Dopo aver rilevato, quindi ,che il problema era nella relazione di coppia e nella mancanza di condivisione genitoriale, dopo aver evidenziato che il vissuto personale familiare delle parti aveva profondamente inciso sulla loro crescita
(l'anaffettività della madre della l'ha indotta a portare nel rapporto di CP_1 coppia col marito una serie di bisogni emozionali ed affettivi in misura maggiore rispetto alla realtà di coppia, la sua incapacità ad affrontare i problemi personali di coppia l'ha portata ad allontanarsi dal contesto familiare pagina 13 di 22 come soluzione ai problemi e incrementare eccessivamente il rapporto con la IG;
la conflittualità dei genitori del ha creato in lui delle Pt_1 problematiche sottovalutate e mai affrontate) e che ciascuna delle parti non aveva mai voluto affrontare le proprie problematiche individuali, passaggio necessario per la costruzione di un solido legame di coppia, ha evidenziato che
“Il ruolo della IG si pone come alleata della madre, a sua protezione e contro il padre, tanto da allontanarsi da lui con meccanismi ansiosi, non rilevabili né dal contesto clinico di osservazione, né dal dichiarato della psicologa e dell'educatrice che supervisione gli incontri protetti. La minore allo stato attuale non presenta danni emotivi, ma se i suoi genitori non affrontano le loro PE telematiche potrebbe crearsi una situazione di rischio per ”.
Gli specialisti, quindi, concludevano per la necessità per entrambi i genitori di seguire un percorso psicoterapico, e che solo successivamente avrebbero potuto intraprendere un percorso di supporto genitoriale;
l'affido doveva continuare ad essere in ogni caso condiviso perché “è importante condividere le responsabilità e non delegarle al potere di un singolo genitore distruttivo per
l'altro”.
c) La relazione dello SREE della dott.ssa del 13.4.2022 ha evidenziato PE_3
PE che ha un buon rapporto con il padre, si è fatta portatrice delle istanze materne, è stata adultizzata con funzione protettiva della figura materna e che, all'idea di aumentare la frequenza degli incontri con il padre, ha risposto
“sì, ma con calma” come a evidenziare la necessità di avere uno spazio temporale per evitare di essere di nuovo triangolata dai genitori, triangolazione
– scrive la specialista – “agìta in buona fede e in maniera inconsapevole” dai genitori per i quali evidenziava dunque la necessità di un separato percorso di PE counseling alla genitorialità; concludeva per la necessità di di riappropriarsi del rapporto con il padre in un contesto di normalità, prima aumentando la frequenza degli incontri sino poi a liberalizzarli.
pagina 14 di 22 A seguito di tale risultanze, il provvedimento del 15.2.2023 che, in modifica dell'ordinanza presidenziale, ha liberalizzato gli incontri ha testualmente rilevato che “ preso atto che i Servizi non hanno ravvisato alcun ostacolo alla intensificazione delle frequentazioni, anzi hanno evidenziato che il percorso di riavvicinamento si è svolto in maniera costruttiva
PE e positiva e che le preoccupazioni di (che temeva all'inizio di rimanere sola con il padre) si sono via via scardinate;
emerge poi dalle mail allegate dalla difesa di che già dal mese di CP_1 novembre scorso l'assistente sociale dott. ssa sollecitava i legali a comunicare i propri PE_4
intendimenti circa i pernottamenti, da avviare eventualmente già a fine mese, segno che da parte dei servizi non si ravvisava alcun elemento ostativo in proposito;
ritenuto che
emerge chiaramente dalle relazioni in atti come i meccanismi di attivazione dell'ansia nella minore non siano legati al rapporto con il padre in sé per sé, ma alla percezione dei timori della
PE madre, tanto che il desiderio di una gradualità pare più espressione, da parte di , di un bisogno di prendere distanza dalle dinamiche conflittuali dei genitori che di una generica “paura” della figura paterna, mai palesata dinanzi agli operatori e non motivata neppure dal vissuto familiare (il capo di imputazione di cui deve rispondere è legato a maltrattamenti del coniuge, non della minore); Pt_1
rilevato che la stessa comparsa di costituzione nel subprocedimento non circostanzia episodi e fatti che possano indurre a procrastinare nel tempo i pernottamenti;
emerge anzi chiaramente come sia la signora ad avere delle remore in proposito, non la IG (cfr. pag. 6 : “il nulla ha fatto o fa Pt_1
per tranquillizzare la e la minore, se non imporre come al solito le proprie volontà, in maniera CP_1 del tutto egoistica e avulsa dalle esigenze degli altri”). Dal tenore di tali affermazioni pare quindi evincersi che la signora - che nei confronti del coniuge prova profonda sfiducia e disistima (nelle relazioni dei servizi si afferma che i genitori non riescono neppure a tollerarsi) - viva il desiderio del di trattenere la IG a dormire in casa propria come una riproduzione del vissuto coniugale, Pt_1
allorché cioè ella si sentiva vittima di controllo e di comportamenti ossessivi e manipolativi da parte del marito che, indirettamente, teme possano ora coinvolgere anche la minore. In realtà il riferito malessere della minore in relazione all'idea di restare sola con il padre (e dunque pernottare a casa sua), che si manifesterebbe con il pianto, per come relazionato dagli esperti parrebbe riferibile al
PE bisogno di di sottrarsi ad una situazione stressante, quella cioè di essere l'ago della bilancia di una relazione “non sana” degli adulti. Si ribadisce che non sono emersi disagi nel rapporto con il pagina 15 di 22 padre e che anche gli episodi di conflitto che si sono talvolta manifestati sono stati gestiti in maniera
PE adeguata dal padre;
in alcune occasioni è stata anche in grado di esprimere le ragioni della sua frustrazione e di porgere le proprie scuse al padre (cfr. relazione educatore 17.5.2022).
Considerato quanto sopra, ritiene il Collegio che le valutazioni e i percorsi prescritti dai Servizi dopo un attento monitoraggio siano del tutto completi e coerenti, e riposino sulla medesima criticità, sin da subito individuata: l'alta conflittualità della coppia genitoriale e la necessità che individualmente le parti intraprendano un percorso psicoterapico prima di affrontare un condiviso percorso di sostegno alla genitorialità. PE Il fatto nuovo (e non contestato) rappresentato dal disagio psicologico di non può dirsi dunque frutto – come vorrebbe sostenere la - di un superficiale ed CP_1 errato accertamento da parte dei Servizi che l'avrebbero additata di triangolare la IG e non avrebbero capito la personalità del piuttosto parrebbe da Pt_1 attribuirsi proprio a quella conflittualità genitoriale su cui i Servizi avevano incentrato l'attenzione e a motivo della quale avevano indicato alle parti di farsi supportare prima individualmente e poi congiuntamente (tuttavia, non ci sono aggiornamenti sui percorsi abbracciati dalle parti;
per la risulta un CP_1 certificato risalente al maggio 2022, peraltro non della struttura pubblica ma di una professionista privata Dott.ssa Paradisi di cui il Tribunale non può tenere conto).
Ritiene dunque il Collegio che, da un lato, oggi sarebbe superflua una rimessione in istruttoria della causa che aveva già compiutamente accertato quali fossero le problematiche delle dinamiche del nucleo ed evidenziato i percorsi che le parti avrebbero dovuto intraprendere, ma, dall'altro, che sia necessario disporre, con questo provvedimento definitorio della causa di separazione, il re-incarico dei Servizi sociali volto al monitoraggio della situazione della minore e del suo rapporto con entrambi i genitori;
i Servizi avranno poi anche cura di segnalare alla Procura PE minorile un eventuale aggravamento della situazione di (per sollecitare quindi un avvio di un procedimento a tutela della minore) in coordinato operare con i servizi pagina 16 di 22 specialistici che dovranno provvedere senza indugio ad una valutazione psicologica e presa in carico della minore, anche in relazione al disturbo manifestato di anoressia nervosa, per il quale è allo stato seguita da specialisti privati.
2.2. Ciò debitamente premesso, considerato che – nonostante le suddette critiche -
è la stessa a chiedere in via principale l'affido condiviso della IG con CP_1 collocamento presso di sé (medesima richiesta del considerate anche le Pt_1 risultanze dei servizi e della VCG, appare corretto – nonostante la conflittualità ancora non sopìta fra le parti - disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre. Alla madre viene anche assegnata l'abitazione coniugale in conseguenza del collocamento prevalente. PE Quanto all'aspetto delle scelte sanitarie per , non vi sono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso: la in comparsa lamenta un comportamento CP_1 ostacolante del il dal canto suo evidenzia che si interessa degli Pt_1 Pt_1 aspetti sanitari della IG. E' lo stesso documento prodotto dalla resistente con la comparsa conclusionale a smentire la ricostruzione della resistente: la dott.ssa in entrambi i certificati dà atto di essersi interfacciata con entrambi i genitori Pt_2
PE di su tutti i percorsi percorribili.
PE quanto riguarda il diritto di visita paterno - considerato che il già menzionato provvedimento di modifica del 15.2.2023 aveva previsto: “A parziale modifica dell'ordinanza presidenziale resa in data 13.7.2021, che nel resto conferma, dispone che gli incontri padre IG si svolgano in forma libera con cadenza bisettimanale secondo il calendario ultimo approvato dai servizi e dalle parti, nonché a weekend alternati, con pernottamento presso la casa paterna nella notte tra il sabato e la domenica. Qualora la minore manifestasse resistenze al pernottamento, dispone che venga avviato un percorso di sostegno a cura dei servizi specialistici competenti per PE territorio. Dispone altresì, a partire dall'estate 2023, che trascorra con il padre 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive, sette durante le vacanze di
Natale e tre durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori il
pagina 17 di 22 giorno di Natale e di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo” - , si ritiene di dover confermare, quanto al diritto di visita paterno, quanto stabilito con provvedimento del 15.2.2023 emesso a seguito di istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali nel sub-procedimento 3904-1/2020, qui da intendersi integralmente richiamato.
Sotto il profilo economico, considerato il collocamento prevalente della minore presso la madre, tenuto conto delle capacità patrimoniali e reddituali delle parti come rappresentate nel corso del giudizio, si stima equo quantificare il contributo di mantenimento a carico di in favore della IG minore, da Parte_1
versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre, nella somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, ed il pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (come indicate nel Protocollo in uso presso questo
Tribunale).
3- Sull'assegno di mantenimento in favore di Parte_1
Circa la domanda relativa al contributo a titolo di assegno di mantenimento, richiesto da parte ricorrente, merita rilevare quanto segue.
Occorre preliminarmente rammentare che con la separazione personale – a differenza del divorzio – permane il vincolo coniugale e, per l'effetto, l'obbligo di assistenza almeno materiale.
L'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” specificando altresì che “l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
pagina 18 di 22 Costante è la giurisprudenza nel chiarire le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione: la non titolarità di adeguati redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo sul punto una valutazione del divario reddituale al momento della decisione.
Applicando tali criteri al caso di specie, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per riconoscere a il diritto all'assegno di Parte_1
mantenimento.
Deve rilevarsi come non emerge, dagli atti depositati dalle parti nel corso del giudizio, una situazione economica dei coniugi di significativo squilibrio tale da far ritenere in capo al ricorrente la mancanza degli “adeguati redditi propri” di cui all'art. 156 c.c. Si ravvisa invero, preso atto delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti (viste le dichiarazioni dei redditi allegate al fascicolo processuale, il canone di locazione sostenuto dal e le rate del mutuo gravanti sulla Pt_1
per l'abitazione coniugale) una situazione di sostanziale parità economica CP_1
tra le parti in causa. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
Alla stregua dell'orientamento sopra richiamato, in definitiva, le residue domande dovranno essere dichiarate - come anche sollevato da parte ricorrente - inammissibili.
5 – Sulle spese di lite
In tema di spese di lite occorre precisare come, l'art. 92 comma 2 c.p.c., in deroga al principio generale della soccombenza, prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Orbene è noto, stando all'insegnamento giurisprudenziale, che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.
pagina 20 di 22 Nel caso di specie deve ritenersi che l'esito del giudizio abbia determinato un caso di soccombenza reciproca delle parti che giustifica l'intera compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PEugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico
Ministero, preso atto della sentenza non definitiva n. 1668/2022 del 18.11.2022 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da CP_1
nei confronti di Parte_1
PE 2) Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale viene quindi assegnata l'abitazione coniugale;
3) Dispone che gli incontri padre-IG si svolgano in forma libera con cadenza bisettimanale con giorni da individuarsi a cura delle parti (o in mancanza di accordo nei giorni del martedì e giovedì), nonché a weekend alternati, con pernottamento presso la casa paterna nella notte tra il sabato e la domenica;
PE
4) Dispone altresì che trascorra con il padre 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive, sette durante le vacanze di Natale e tre durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale e di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
5) Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di svolgere monitoraggi sulla situazione della minore e sul suo rapporto con entrambi i PEsona_5
genitori e di segnalare – in coordinato operare con i servizi specialistici di pagina 21 di 22 cui al punto 6- alla Procura minorile un eventuale aggravamento della situazione della minore per sollecitare l' avvio di un procedimento a tutela della stessa;
6) Dispone che i Servizi specialistici territorialmente competenti provvedano senza indugio a svolgere una valutazione psicologica e a prendere in carico la minore anche in relazione al disturbo manifestato di PEsona_5
anoressia nervosa;
7) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della PE IG minore la somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (come indicate nel Protocollo in uso presso questo Tribunale);
8) Nulla dispone a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1
;
[...]
9) Dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate per le ragioni di cui in parte motiva.
Spese di lite integralmente compensate.
PEugia, 17.2.2025- 13.6.20265
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Sull'inammissibilità delle domande residue
Sul punto occorre precisare come la giurisprudenza sia ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. pagina 19 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di PEugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Loredana Giglio Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3904 del Ruolo Generale dell'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Landi e Sabrina Panari, entrambi del
Foro di PEugia, ed elettivamente domiciliato in Città di Castello (PG), Piazza
Venanzio Gabriotti n. 7/A, presso lo studio dell'avv. Daniele Landi (pec:
; Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
pagina 1 di 22 C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Giannangeli ed Emanuela Rondoni, entrambi del Foro di PEugia, ed elettivamente domiciliata in PEugia (PG), via
Blasi n. 32, presso lo studio dell'avv. Daniele Giannangeli (pec:
; Email_3 Email_4
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di PEugia.
Conclusioni delle parti: PE il ricorrente: “si riporta integralmente a tutti gli atti e verbali di causa, contesta integralmente tutte le avverse domande ed eccezioni, e ne chiede il rigetto;
insiste nelle proprie rassegnate conclusioni di cui alla memoria 183 comma 6 n.1 c.p.c.”
PE la resistente: “ si riporta integralmente a tutti i propri atti e scritti difensivi, ai verbali di udienza e alla documentazione contenuta nel fascicolo, ivi compreso il Cd di registrazione ambientale fra coniugi in presenza, insistendo per le conclusioni di cui all'atto introduttivo e di cui alle memorie 183, contestando in toto le richieste di parte ricorrente. Chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate, e chiede il rigetto di tutte le avverse domande ed eccezioni. Insiste nella richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.9.2020 ha convenuto in giudizio la Parte_1
coniuge, esponendo di aver contratto con lei matrimonio il 23.4.2006 e che PE dall'unione è nata la IG in data 3.8.2012; di lavorare come operatore sanitario e percepire una retribuzione netta mensile che oscilla tra i 900,00 ed i pagina 2 di 22 1.100,00 euro, mentre la moglie svolge attività di lavoro come impiegata e percepisce una retribuzione media mensile di circa euro 1.600,00/1.800,00; che la comunione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno a causa delle condotte della moglie che ha imposto le proprie scelte sia in ambito coniugale che genitoriale;
che quest'ultima ha gestito in modo unilaterale il rapporto coniugale e, una volta stancatasi del marito, lo ha sostanzialmente accompagnato alla porta;
che la stava ostacolando il rapporto padre IG pretendendo che le CP_1
occasioni di incontro fossero sotto la sua diretta e continua sorveglianza.
Il ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando il diritto di visita paterno;
porre a proprio carico l'obbligo di versare un assegno per la minore di euro 150,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ma altresì di porre a carico della moglie ed in proprio favore un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili tenendo conto della sperequazione reddituale.
Nel frattempo, con separato ricorso che prendeva numero di ruolo generale
4024/2020, chiedeva disporsi la separazione con addebito al marito. CP_1
In particolare esponeva che il marito soffre di disturbo narcisistico della personalità, con manie del controllo, depressione e dedizione all'uso di sostanze alcooliche;
che aveva posto in essere violenze psicologiche nei suoi confronti e verso la IG e che è stato esperito invano il tentativo di terapia psicologica, dapprima di coppia poi individuale;
che il poneva in essere Pt_1
comportamenti ossessivi e maniacali, con fine di controllo della moglie e della PE IG, e aveva continui cambi di umore;
che la IG non voleva restare sola con il padre a causa dei suoi atteggiamenti;
che il marito ricattava la moglie proferendo frasi del tenore “mi farai morire, io mi ammazzo, mi costringi ad pagina 3 di 22 uccidermi”; che in costanza di matrimonio il l'aveva sempre schernita e Pt_1
definita grassa, rifiutando di avere intimità con lei e mostrandole più volte messaggi di altre donne, dimostrando così anche di essere infedele.
La ha concluso quindi chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi CP_1
con addebito al marito e risarcimento dei danni;
affido condiviso e assegnazione della casa coniugale ove la minore verrà collocata in modo prevalente;
incontri in PE forma protetta e contributo al mantenimento di di euro 300,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
nulla per il mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Disposta la riunione dei due ricorsi, in esito all'udienza presidenziale del
30.4.2021 - ove le parti insistevano nelle difese svolte - il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affido condiviso della minore, incaricando i servizi sociali e specialistici di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, con incontri padre/IG mediati dai servizi e senza pernottamento, contributo a carico del padre al mantenimento della minore di euro 200,00 mensili oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie;
quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Veniva depositata una prima relazione dei servizi che poneva in evidenza una grande conflittualità tra le parti e suggeriva una valutazione delle competenze genitoriali, disposta dal giudice all'udienza del 26.10.2021 a trattazione scritta. In una successiva relazione, anche all'esito delle verifiche dei servizi specialistici, si segnalava il buon andamento degli incontri padre IG e l'opportunità di intensificarli, fino a trasformarli in incontri liberi, senza la presenza dell'educatore.
pagina 4 di 22 Alla successiva udienza del 20.9.2022 tenuta con modalità cartolare, la difesa del ricorrente chiedeva emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status e la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, senza termini.
Quindi il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1668/2022 del 18.11.2022, pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
A seguito di istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, avanzata da
, veniva aperto un sub-procedimento ed il giudice, a parziale Parte_1
modifica dell'ordinanza presidenziale, che nel resto confermava, disponeva che gli incontri padre IG si svolgessero in forma libera con cadenza bisettimanale secondo il calendario ultimo approvato dai servizi e dalle parti, nonché a weekend alternati, con pernottamento presso la casa paterna nella notte tra il sabato e la domenica.
Venivano depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e il giudice, all'esito dell'udienza tenuta con modalità cartolare, provvedeva sull'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. Quindi, all'udienza del 21.12.2023, venivano escussi i testimoni ed il giudice ha rinviato a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1.10.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nella memoria conclusionale (su cui si tornerà infra), la difesa da un lato, contestava le valutazioni sul nucleo svolte dai Servizi sociali e CP_1
specialistici incaricati e, dall'altro, rappresentava che dopo la cessazione del monitoraggio si era “ripiombati nel baratro”, la minore aveva manifestato anoressia nervosa e rifiutava di vedere il padre;
allegava una lettera asseritamente scritta dalla minore al padre (priva di data) e due certificati medici della pediatra Dott.ssa pagina 5 di 22 (successivi al maturarsi delle preclusioni istruttorie) che avevano Pt_2
riscontrato in Iris prima crisi di ansia e poi anoressia nervosa, con indicazione di valutazione psicologica e presa in carico della minore;
lamentava poi che il accortosi seppur tardivamente dei disagi della IG, frapponeva ostacoli Pt_1
alle scelte delle visite specialistiche in quanto a pagamento. Negli scritti conclusivi, il contestava recisamente l'avversa ricostruzione, evidenziava Pt_1
che di fatto la continuava a non accettare che fosse positivo il rapporto fra CP_1
il padre e la IG, che la lettera allegata (priva di data e asseritamente scritta da PE
) non era conforme alle proprietà linguistiche di una bambina di 12 anni e comunque non corrispondeva al rapporto padre-IG come anche riscontrato dai
Servizi e che infine non era vero che lui ostacolava le visite mediche e non prestava il consenso, anzi si interfacciava con le specialiste per i disturbi PE dell'alimentazione che seguivano che rispondeva bene alla terapia.
****
Preliminarmente, deve darsi atto del fatto che, con sentenza non definitiva n.
1668/2022 del 18.11.2022, qui da intendersi integralmente richiamata, il
Tribunale di PEugia ha pronunciato la separazione personale delle odierne parti in causa.
Residuano, quindi, da prendere in considerazione le sole questioni accessorie.
1- Sull'addebito della separazione
PE quanto concerne la domanda di addebito della separazione personale, chiesta da nei confronti del marito, occorre osservare quanto segue. CP_1
Ai sensi dell'articolo 151 comma 2 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia pagina 6 di 22 addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Il giudice, pertanto, può addebitare la separazione in presenza della richiesta di parte e quando ne ricorrono le circostanze. In merito alle circostanze, più nel dettaglio, occorre che vi sia stata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il collegamento causale tra detta violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio costituisce il primo dei presupposti per la pronuncia di addebito, con la conseguenza che il coniuge che fa istanza in tal senso deve provare la lesione dei doveri coniugali specificati nell'art. 143 comma 2 c.c., ossia “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
In secondo luogo, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. In altri termini, occorre dimostrare che la condotta violativa sia stata la causa scatenante della crisi coniugale e non la conseguenza di una crisi già in atto, con l'effetto che ove il rapporto risulti già compromesso prima della violazione, il giudice non può pronunciare l'addebito della separazione.
A tal proposito, deve farsi cenno al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale. pagina 7 di 22 Occorre rammentare, inoltre, come l'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione – che oggi si richiede a questo Collegio – non può basarsi sull'esame di singoli episodi, ma deve risultare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti che emergono dal processo, senza sfociare nell'accertamento di responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
Ciò posto, la domanda di addebito avanzata da non merita CP_1
accoglimento per i motivi di seguito specificati.
PE quanto concerne la violazione dell'obbligo di fedeltà, lamentato dalla moglie che riferisce circa l'esistenza di una relazione extra-coniugale del si Pt_1
ritiene non provata la circostanza, peraltro espressamente contestata dall'odierno ricorrente.
La conversazione whatsapp prodotta agli atti, apparentemente avvenuta tra il ricorrente e per una vicenda lavorativa, sebbene connotata dalla Parte_3
presenza di termini affettuosi, non può ritenersi rivelatrice di una relazione sentimentale intrattenuta dal con la collega di lavoro. PEaltro la stessa Pt_1
in sede testimoniale, ha smentito la circostanza ed ha affermato “il tono Pt_3
con cui mi sono rivolta a è scherzoso, di solito non ci scambiavamo Pt_1
emoticon, comunque non c'è mai stato fra di noi alcun rapporto affettivo, lo stimo tanto come collega ma nulla più”.
PE quanto concerne la contestata violazione degli obblighi all'assistenza morale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia merita considerare quanto segue.
La lamenta di essere sempre stata vittima di violenza psicologica e di CP_1
prevaricazioni continue da parte del marito, di offese e umiliazioni, circostanze anch'esse smentite dal Pt_1
pagina 8 di 22 Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta e dalla disamina della documentazione prodotta nel corso dell'intero giudizio, emerge che, sebbene non possa escludersi che in costanza di matrimonio si siano verificati episodi dal contenuto provocatorio come evidenziati dalla non risulta in alcun modo dimostrato CP_1
che tali comportamenti abbiano assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
In sede testimoniale , cognato di ha dichiarato “nelle Testimone_1 CP_1
occasioni conviviali in cui ci frequentavamo ho avuto modo di sentire che il Pt_1
disprezzava la forma fisica della moglie. A volte ciò avveniva in forma scherzosa, a volte con sguardo e tonalità più cattiva” per poi continuare affermando “per quello che ricordo erano frasi abituali, che ho sentito pronunciare fin dagli inizi del PE matrimonio”. In risposta al capitolo relativo alle dichiarazioni sulla IG , il medesimo ha affermato “anche questi erano discorsi abituali da parte del Pt_1
cui ho assistito sempre negli stessi contesti. Anche in questo caso il tono a volte era un po' scherzoso, altre più serio” e ancora “poche volte siamo stati a cena con loro in un contesto sereno e tranquillo, avvertivo tensione nell'aria, nella coppia proprio”.
Nella medesima udienza è stata escussa anche , amica di Testimone_2 CP_1
. Seppur la teste abbia ammesso di aver ascoltato conversazioni denigratorie
[...]
provenienti dal (non solo sull'attività lavorativa, ma anche in relazione Pt_1
agli interessi coltivati nel tempo libero) successivamente ha precisato che i vari episodi “hanno significativamente accelerato la volontà di di separarsi, ma già CP_1
da prima aveva questa intenzione”.
La conflittualità di coppia, comprese le incompatibilità caratteriali talvolta emerse tra i coniugi, sembra aver caratterizzato il rapporto coniugale fin dall'inizio. Anche nella documentazione relativa alla valutazione delle capacità genitoriali, disposta dal giudice in corso di causa, si legge “nel 2006 si sposano, vanno a vivere nella pagina 9 di 22 casa del nonno, lei avrebbe voluto dei figli ma “era solo una mia idea”. Pt_1
mostrava un carattere ossessivo, perfezionista. Iniziano le varie problematiche di coppia: racconta che quando si è sposata pesava 110 kg e lui aveva accettato CP_1
il suo aspetto tranquillamente, poi lei incomincia a pensare che poteva essere una sua modalità per tenerla legata a sé. Incomincia a pensare di aver sbagliato a sposarsi e cerca di stare sempre di più fuori casa” ed ancora “lei racconta che nonostante ci fosse conflittualità tra di loro decide di rimanere incinta per il suo desiderio di maternità, e forse pensa ad un'azione riparatrice del figlio” (p. 3).
Proseguendo nella lettura della relazione emerge che “questo suo bisogno, in una prima fase, le ha permesso di accettare e tollerare le varie richieste del marito, anche se eccessive e talvolta improprie (come l'ossessione del pettinarla). In seguito non è riuscita ad affrontarle, preferendo allontanarsi” (p. 8).
Ancora, in sede testimoniale , sorella del ricorrente, ha Testimone_3
dichiarato: “Mio fratello anzi aveva una venerazione per , benché fosse in CP_1
sovrappeso di diversi chili, andavano insieme a comprare vestiti, l'aiutava a vestirsi più carina. A volte c'erano battute reciproche, ad esempio perché lui era iper preciso
e ordinato. Certo non si poteva nascondere la sua obesità. non era tipo da PE_2
abbassare la testa e ribatteva sempre a tono, offendendo magari ” per poi Pt_1
precisare “andavamo d'accordo, però devo dire di aver avuto grandi scontri con
perché la vedevo molto più determinata rispetto a mio fratello, si CP_1
compensavano bene però vedevo lei come predominante”.
In definitiva, da una valutazione complessiva delle vicende e dei comportamenti tenuti dai coniugi, emerge come la frattura del rapporto matrimoniale non sia stata innescata dalla specifica violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno dei coniugi, ma sia frutto di un progressivo e sempre più crescente deterioramento dell'unione familiare, la quale sembra essere stata caratterizzata - sin dal pagina 10 di 22 principio - da un'alta conflittualità tra le parti, trascinata per tutta la convivenza matrimoniale sino al momento della separazione.
Secondo l'insegnamento giurisprudenziale, come noto, l'addebito della separazione
è escluso nel caso in cui sia assente il nesso causale tra violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e rottura del rapporto. La domanda di addebito avanzata da , di conseguenza, non può trovare accoglimento. CP_1
PE 2- Sull'affidamento della IG , sul diritto di visita paterno e sull'assegno di mantenimento
2.1. Necessarie premesse.
Come accennato, la difesa in sede di comparsa conclusionale muove critiche CP_1 alle valutazioni operate dai Servizi sociali e specialistici che hanno monitorato il nucleo (sottovalutazione dello stato di ansia e paura della madre e della IG, con conseguente cronicizzazione della situazione patologica della IG – anoressia nervosa – nonché errata ricostruzione sulla asserita triangolazione della madre sulla PE IG) e chiede in via principale l'affido condiviso di , con le condizioni già disposte in atti e, in subordine, “vista l'evoluzione della vicenda e il conclamarsi dei fatti nuovi come sopra descritti, Voglia l'adito Giudice disporre una ulteriore perizia per la valutazione attuale della condizione familiare, e soprattutto di salute della minore, al fine di decidere anche sull'addebito della separazione de quo, comunque, vista la perenne opposizione del nel sottoporre la IG alle dovute visite mediche e Pt_1 cure, dato il complesso quadro psico/fisico della stessa ,autorizzare al a CP_1 disporre autonomamente per le visite mediche e cure per la IG, anche in caso di diniego ingiustificato e scritto del padre, senza che ciò comporti il venir meno
pagina 11 di 22 dell'obbligo in capo al medesimo, circa il pagamento della quota di spese straordinarie da corrispondere alla madre per le cure della minore, nella misura già statuita”.
A prescindere dal fatto che le critiche mosse non si fondano su osservazioni di tipo tecnico, ritiene in ogni caso il Collegio opportuno procedere ad esaminare e valutare le principali risultanze dei Servizi appositamente preposti al monitoraggio delle dinamiche familiari, alla valutazione tecnica delle competenze genitoriali nonchè alla valutazione e supporto psicologico della minore per adottare ogni più giusta decisione nel supremo interesse della minore, anche in ordine alla richiesta subordinata di rimessione in istruttoria della causa volta ad una nuova rivalutazione PE della condizione familiare, alla luce della patologia che affligge (il cui rischio – si badi – era stato già profeticamente indicato dalla VCG: “La minore allo stato attuale non presenta danni emotivi, ma se i suoi genitori non affrontano le loro telematiche PE potrebbe crearsi una situazione di rischio per ”; si veda meglio infra sub b).
a) La prima indagine sociale dell'ottobre 2021 disposta dal Presidente del
Tribunale (che aveva previsto incontri padre-IG mediati dai Servizi) evidenziava una alta tensione e conflittualità fra la coppia genitoriale, riteneva necessari, quali interventi, la mediazione dei Servizi per accordarsi su ciò che PE riguardava , un supporto alla genitorialità e un sostegno per la minore per PE la ripresa del suo rapporto con il padre, rilevando che “ sta vivendo positivamente lo spazio riservato al rapporto con il padre, tuttavia emergono delle criticità nella relazione padre-IG e la minore afferma chiaramente di volere la presenza dell'educatrice professionale che l'accompagna e la sostiene negli incontri con il padre”;
b) La disposta VCG del 6.4.2022 dopo aver riscontrato criticità nel vissuto familiare personale delle parti prima della costruzione della coppia (per la la madre ha rivestito un ruolo problematico, per il la famiglia CP_1 Pt_1 di origine è stata caratterizzata da alta conflittualità) e dopo aver rilevato che entrambe le parti hanno affrontato la valutazione in maniera difensiva (la pagina 12 di 22 ha sottovalutato la portata di una sua eventuale psicopatologia, non CP_1 tollera di poter avere problemi psicologici evitando così di prenderli in considerazione, il ha sottovalutato la portata dei suoi aspetti Pt_1 disfunzionali, ma “non ha difficoltà ad ammettere eventuali aspetti negativi”) ha rilevato, quanto agli aspetti genitoriali, che la durante i colloqui aveva CP_1 fatto emergere le sue paure nel rapporto tra la IG e il padre, aveva un forte PE legame con ma talvolta non metteva confine fra sé e la IG, proiettando le sue paure verso il marito, con il rischio di operare nella IG un'alleanza contro il padre. Quanto al lo stesso sosteneva che la moglie aveva Pt_1 allontanato dalla IG da lui e viene descritto in valutazione come escludente la moglie.
Circa l'osservazione della relazioni genitori-IG, si legge che “La bambina si rivolge tranquillamente al padre, senza nessun timore o ansia”, “I due genitori non sono in grado di interfacciarsi sulle riflessioni rispetto alla IG, guardano i tecnici ma non riescono a confrontarsi…Ognuno è genitore da solo”, “Emerge una completa assenza di qualsiasi forma di condivisione genitoriale, anzi faticano a tollerarsi;
“La bambina interpellata nel raccontare gli incontri con il padre, dice che non vuole farli senza l'operatrice, e vuole avere più tempo per pensare ad un aumento degli incontri. Emerge una discrepanza tra il vissuto della bambina nel rapporto con il padre, infatti appare tranquilla, e il suo dichiarato sembra proteggere la madre”.
Dopo aver rilevato, quindi ,che il problema era nella relazione di coppia e nella mancanza di condivisione genitoriale, dopo aver evidenziato che il vissuto personale familiare delle parti aveva profondamente inciso sulla loro crescita
(l'anaffettività della madre della l'ha indotta a portare nel rapporto di CP_1 coppia col marito una serie di bisogni emozionali ed affettivi in misura maggiore rispetto alla realtà di coppia, la sua incapacità ad affrontare i problemi personali di coppia l'ha portata ad allontanarsi dal contesto familiare pagina 13 di 22 come soluzione ai problemi e incrementare eccessivamente il rapporto con la IG;
la conflittualità dei genitori del ha creato in lui delle Pt_1 problematiche sottovalutate e mai affrontate) e che ciascuna delle parti non aveva mai voluto affrontare le proprie problematiche individuali, passaggio necessario per la costruzione di un solido legame di coppia, ha evidenziato che
“Il ruolo della IG si pone come alleata della madre, a sua protezione e contro il padre, tanto da allontanarsi da lui con meccanismi ansiosi, non rilevabili né dal contesto clinico di osservazione, né dal dichiarato della psicologa e dell'educatrice che supervisione gli incontri protetti. La minore allo stato attuale non presenta danni emotivi, ma se i suoi genitori non affrontano le loro PE telematiche potrebbe crearsi una situazione di rischio per ”.
Gli specialisti, quindi, concludevano per la necessità per entrambi i genitori di seguire un percorso psicoterapico, e che solo successivamente avrebbero potuto intraprendere un percorso di supporto genitoriale;
l'affido doveva continuare ad essere in ogni caso condiviso perché “è importante condividere le responsabilità e non delegarle al potere di un singolo genitore distruttivo per
l'altro”.
c) La relazione dello SREE della dott.ssa del 13.4.2022 ha evidenziato PE_3
PE che ha un buon rapporto con il padre, si è fatta portatrice delle istanze materne, è stata adultizzata con funzione protettiva della figura materna e che, all'idea di aumentare la frequenza degli incontri con il padre, ha risposto
“sì, ma con calma” come a evidenziare la necessità di avere uno spazio temporale per evitare di essere di nuovo triangolata dai genitori, triangolazione
– scrive la specialista – “agìta in buona fede e in maniera inconsapevole” dai genitori per i quali evidenziava dunque la necessità di un separato percorso di PE counseling alla genitorialità; concludeva per la necessità di di riappropriarsi del rapporto con il padre in un contesto di normalità, prima aumentando la frequenza degli incontri sino poi a liberalizzarli.
pagina 14 di 22 A seguito di tale risultanze, il provvedimento del 15.2.2023 che, in modifica dell'ordinanza presidenziale, ha liberalizzato gli incontri ha testualmente rilevato che “ preso atto che i Servizi non hanno ravvisato alcun ostacolo alla intensificazione delle frequentazioni, anzi hanno evidenziato che il percorso di riavvicinamento si è svolto in maniera costruttiva
PE e positiva e che le preoccupazioni di (che temeva all'inizio di rimanere sola con il padre) si sono via via scardinate;
emerge poi dalle mail allegate dalla difesa di che già dal mese di CP_1 novembre scorso l'assistente sociale dott. ssa sollecitava i legali a comunicare i propri PE_4
intendimenti circa i pernottamenti, da avviare eventualmente già a fine mese, segno che da parte dei servizi non si ravvisava alcun elemento ostativo in proposito;
ritenuto che
emerge chiaramente dalle relazioni in atti come i meccanismi di attivazione dell'ansia nella minore non siano legati al rapporto con il padre in sé per sé, ma alla percezione dei timori della
PE madre, tanto che il desiderio di una gradualità pare più espressione, da parte di , di un bisogno di prendere distanza dalle dinamiche conflittuali dei genitori che di una generica “paura” della figura paterna, mai palesata dinanzi agli operatori e non motivata neppure dal vissuto familiare (il capo di imputazione di cui deve rispondere è legato a maltrattamenti del coniuge, non della minore); Pt_1
rilevato che la stessa comparsa di costituzione nel subprocedimento non circostanzia episodi e fatti che possano indurre a procrastinare nel tempo i pernottamenti;
emerge anzi chiaramente come sia la signora ad avere delle remore in proposito, non la IG (cfr. pag. 6 : “il nulla ha fatto o fa Pt_1
per tranquillizzare la e la minore, se non imporre come al solito le proprie volontà, in maniera CP_1 del tutto egoistica e avulsa dalle esigenze degli altri”). Dal tenore di tali affermazioni pare quindi evincersi che la signora - che nei confronti del coniuge prova profonda sfiducia e disistima (nelle relazioni dei servizi si afferma che i genitori non riescono neppure a tollerarsi) - viva il desiderio del di trattenere la IG a dormire in casa propria come una riproduzione del vissuto coniugale, Pt_1
allorché cioè ella si sentiva vittima di controllo e di comportamenti ossessivi e manipolativi da parte del marito che, indirettamente, teme possano ora coinvolgere anche la minore. In realtà il riferito malessere della minore in relazione all'idea di restare sola con il padre (e dunque pernottare a casa sua), che si manifesterebbe con il pianto, per come relazionato dagli esperti parrebbe riferibile al
PE bisogno di di sottrarsi ad una situazione stressante, quella cioè di essere l'ago della bilancia di una relazione “non sana” degli adulti. Si ribadisce che non sono emersi disagi nel rapporto con il pagina 15 di 22 padre e che anche gli episodi di conflitto che si sono talvolta manifestati sono stati gestiti in maniera
PE adeguata dal padre;
in alcune occasioni è stata anche in grado di esprimere le ragioni della sua frustrazione e di porgere le proprie scuse al padre (cfr. relazione educatore 17.5.2022).
Considerato quanto sopra, ritiene il Collegio che le valutazioni e i percorsi prescritti dai Servizi dopo un attento monitoraggio siano del tutto completi e coerenti, e riposino sulla medesima criticità, sin da subito individuata: l'alta conflittualità della coppia genitoriale e la necessità che individualmente le parti intraprendano un percorso psicoterapico prima di affrontare un condiviso percorso di sostegno alla genitorialità. PE Il fatto nuovo (e non contestato) rappresentato dal disagio psicologico di non può dirsi dunque frutto – come vorrebbe sostenere la - di un superficiale ed CP_1 errato accertamento da parte dei Servizi che l'avrebbero additata di triangolare la IG e non avrebbero capito la personalità del piuttosto parrebbe da Pt_1 attribuirsi proprio a quella conflittualità genitoriale su cui i Servizi avevano incentrato l'attenzione e a motivo della quale avevano indicato alle parti di farsi supportare prima individualmente e poi congiuntamente (tuttavia, non ci sono aggiornamenti sui percorsi abbracciati dalle parti;
per la risulta un CP_1 certificato risalente al maggio 2022, peraltro non della struttura pubblica ma di una professionista privata Dott.ssa Paradisi di cui il Tribunale non può tenere conto).
Ritiene dunque il Collegio che, da un lato, oggi sarebbe superflua una rimessione in istruttoria della causa che aveva già compiutamente accertato quali fossero le problematiche delle dinamiche del nucleo ed evidenziato i percorsi che le parti avrebbero dovuto intraprendere, ma, dall'altro, che sia necessario disporre, con questo provvedimento definitorio della causa di separazione, il re-incarico dei Servizi sociali volto al monitoraggio della situazione della minore e del suo rapporto con entrambi i genitori;
i Servizi avranno poi anche cura di segnalare alla Procura PE minorile un eventuale aggravamento della situazione di (per sollecitare quindi un avvio di un procedimento a tutela della minore) in coordinato operare con i servizi pagina 16 di 22 specialistici che dovranno provvedere senza indugio ad una valutazione psicologica e presa in carico della minore, anche in relazione al disturbo manifestato di anoressia nervosa, per il quale è allo stato seguita da specialisti privati.
2.2. Ciò debitamente premesso, considerato che – nonostante le suddette critiche -
è la stessa a chiedere in via principale l'affido condiviso della IG con CP_1 collocamento presso di sé (medesima richiesta del considerate anche le Pt_1 risultanze dei servizi e della VCG, appare corretto – nonostante la conflittualità ancora non sopìta fra le parti - disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre. Alla madre viene anche assegnata l'abitazione coniugale in conseguenza del collocamento prevalente. PE Quanto all'aspetto delle scelte sanitarie per , non vi sono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso: la in comparsa lamenta un comportamento CP_1 ostacolante del il dal canto suo evidenzia che si interessa degli Pt_1 Pt_1 aspetti sanitari della IG. E' lo stesso documento prodotto dalla resistente con la comparsa conclusionale a smentire la ricostruzione della resistente: la dott.ssa in entrambi i certificati dà atto di essersi interfacciata con entrambi i genitori Pt_2
PE di su tutti i percorsi percorribili.
PE quanto riguarda il diritto di visita paterno - considerato che il già menzionato provvedimento di modifica del 15.2.2023 aveva previsto: “A parziale modifica dell'ordinanza presidenziale resa in data 13.7.2021, che nel resto conferma, dispone che gli incontri padre IG si svolgano in forma libera con cadenza bisettimanale secondo il calendario ultimo approvato dai servizi e dalle parti, nonché a weekend alternati, con pernottamento presso la casa paterna nella notte tra il sabato e la domenica. Qualora la minore manifestasse resistenze al pernottamento, dispone che venga avviato un percorso di sostegno a cura dei servizi specialistici competenti per PE territorio. Dispone altresì, a partire dall'estate 2023, che trascorra con il padre 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive, sette durante le vacanze di
Natale e tre durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori il
pagina 17 di 22 giorno di Natale e di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo” - , si ritiene di dover confermare, quanto al diritto di visita paterno, quanto stabilito con provvedimento del 15.2.2023 emesso a seguito di istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali nel sub-procedimento 3904-1/2020, qui da intendersi integralmente richiamato.
Sotto il profilo economico, considerato il collocamento prevalente della minore presso la madre, tenuto conto delle capacità patrimoniali e reddituali delle parti come rappresentate nel corso del giudizio, si stima equo quantificare il contributo di mantenimento a carico di in favore della IG minore, da Parte_1
versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre, nella somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, ed il pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (come indicate nel Protocollo in uso presso questo
Tribunale).
3- Sull'assegno di mantenimento in favore di Parte_1
Circa la domanda relativa al contributo a titolo di assegno di mantenimento, richiesto da parte ricorrente, merita rilevare quanto segue.
Occorre preliminarmente rammentare che con la separazione personale – a differenza del divorzio – permane il vincolo coniugale e, per l'effetto, l'obbligo di assistenza almeno materiale.
L'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” specificando altresì che “l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
pagina 18 di 22 Costante è la giurisprudenza nel chiarire le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione: la non titolarità di adeguati redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo sul punto una valutazione del divario reddituale al momento della decisione.
Applicando tali criteri al caso di specie, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per riconoscere a il diritto all'assegno di Parte_1
mantenimento.
Deve rilevarsi come non emerge, dagli atti depositati dalle parti nel corso del giudizio, una situazione economica dei coniugi di significativo squilibrio tale da far ritenere in capo al ricorrente la mancanza degli “adeguati redditi propri” di cui all'art. 156 c.c. Si ravvisa invero, preso atto delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti (viste le dichiarazioni dei redditi allegate al fascicolo processuale, il canone di locazione sostenuto dal e le rate del mutuo gravanti sulla Pt_1
per l'abitazione coniugale) una situazione di sostanziale parità economica CP_1
tra le parti in causa. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
Alla stregua dell'orientamento sopra richiamato, in definitiva, le residue domande dovranno essere dichiarate - come anche sollevato da parte ricorrente - inammissibili.
5 – Sulle spese di lite
In tema di spese di lite occorre precisare come, l'art. 92 comma 2 c.p.c., in deroga al principio generale della soccombenza, prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Orbene è noto, stando all'insegnamento giurisprudenziale, che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.
pagina 20 di 22 Nel caso di specie deve ritenersi che l'esito del giudizio abbia determinato un caso di soccombenza reciproca delle parti che giustifica l'intera compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PEugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico
Ministero, preso atto della sentenza non definitiva n. 1668/2022 del 18.11.2022 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da CP_1
nei confronti di Parte_1
PE 2) Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale viene quindi assegnata l'abitazione coniugale;
3) Dispone che gli incontri padre-IG si svolgano in forma libera con cadenza bisettimanale con giorni da individuarsi a cura delle parti (o in mancanza di accordo nei giorni del martedì e giovedì), nonché a weekend alternati, con pernottamento presso la casa paterna nella notte tra il sabato e la domenica;
PE
4) Dispone altresì che trascorra con il padre 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive, sette durante le vacanze di Natale e tre durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale e di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
5) Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di svolgere monitoraggi sulla situazione della minore e sul suo rapporto con entrambi i PEsona_5
genitori e di segnalare – in coordinato operare con i servizi specialistici di pagina 21 di 22 cui al punto 6- alla Procura minorile un eventuale aggravamento della situazione della minore per sollecitare l' avvio di un procedimento a tutela della stessa;
6) Dispone che i Servizi specialistici territorialmente competenti provvedano senza indugio a svolgere una valutazione psicologica e a prendere in carico la minore anche in relazione al disturbo manifestato di PEsona_5
anoressia nervosa;
7) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della PE IG minore la somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (come indicate nel Protocollo in uso presso questo Tribunale);
8) Nulla dispone a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1
;
[...]
9) Dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate per le ragioni di cui in parte motiva.
Spese di lite integralmente compensate.
PEugia, 17.2.2025- 13.6.20265
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Sull'inammissibilità delle domande residue
Sul punto occorre precisare come la giurisprudenza sia ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. pagina 19 di 22