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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6399 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini
Presidente rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne
Consigliere
Dr. ssa Lilia Papoff
Consigliere
ha pronunciato con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 75901 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.11.2025, promossa da:
(codice fiscale/P.IVA: ) in persona degli Parte_1 P.IVA_1
Amministratori Giudiziali del 100% del patrimonio e del capitale sociale,
Sigg.ri Dott. Avv. Maria Stella Ciarletta e Dott. Sergio CP_1
Vitellozzi, con sede legale in Roma, Piazza Antonio Mancini n. 4, Sig. CP_2
(codice fiscale: ), nato a Bovalino, in [...]
[...] C.F._1
8.08.1970 ed ivi residente a[...] entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Berti, codice fiscale , e Barbara Cufari, codice fiscale C.F._2
, come da procure rilasciate su fogli separati, congiunti C.F._3
materialmente, rispettivamente, all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 09.12.2015 ed all'atto di costituzione nell'interesse dell'Amministrazione Giudiziaria dd. 17.07.2019 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cufari, sito in Roma, via Muzio Clementi n. 70
- Appellanti
- CONTRO
(cf. ) in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
l.r. p.t. e (CF. ) in persona del l.r. p.t. Controparte_4 P.IVA_3
- Appellate contumaci pag. 2/16 società con unico socio, con sede in Roma, Controparte_5
Via Curtatone n. 3, capitale sociale Euro 210.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Partita P.IVA_4
Iva REA n. RM-1612099, autorizzata a svolgere l'attività di P.IVA_5
agenzia di recupero crediti per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS
(Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773) rilasciata dalla Questura di Roma il 30 giugno 2021, società soggetta a direzione e coordinamento di , CP_5
in persona del procuratore speciale dott. , nato a [...] il 2 Controparte_6
gennaio 1972, giusta procura rilasciata dal dott. , in Controparte_7
qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società
[...]
con atto in data 10 marzo 2022 a rogito del Notaio CP_5 Per_1
di Roma, rep. 17793, racc. 8685, registrato a Roma 4 il 14 marzo
[...]
2022 al n. 7694 serie 1T, non in proprio ma nella qualità di mandataria - succeduta a - della società Controparte_4 Controparte_8
società costituita ai sensi della l. 30 aprile 1999 n.130, con sede in Roma, Via
Curtatone n. 3, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma iscritta P.IVA_6
nell'elenco delle Società Veicolo al n.35412.6, giusta procura speciale del 15 settembre 2021 a rogito del Notaio di Roma, rep. 11130, Persona_2
racc. 6755, registrata a Roma 3 in data 16 settembre 2021 al n. 21742 Serie
1/T, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi, giusta procura in calce
- Terza intervenuta pag. 3/16 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17783/21 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona dei suoi Parte_1
Amministratori Giudiziari, quale debitrice principale e quale CP_2
fideiussore, hanno impugnato la sentenza n. 17783/21 con cui il Tribunale di
Roma, pronunciando sulla opposizione al decreto n. 23985/15 con cui era stato loro ingiunto il pagamento, nelle rispettive qualità, e il fino al massimo CP_2
della garanzia di € 600.000,00, in favore del della Controparte_3
complessiva somma di € 1.314.141,95 oltre interessi e spese legali di cui €
312.099,87 quale saldo del c/c n. 19689,54 alla data del 23.5.2015 ed €
1.002.042,08 quale saldo del conto anticipazioni fatture n. 59605010,62 alla data del 14.4.2015, ha così statuito:
“il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia n. R.G. 81938/2015 tra Pt_1
e contro con
[...] CP_2 Controparte_3
intervento di quale mandataria di Controparte_4 Controparte_8
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 23985/2015, n. R.G. 65014/15, emesso dal Tribunale di
Roma il 27/10/2017;
pag. 4/16 2) DETERMINA il saldo del conto corrente n. 19696.54 in misura pari a - €
1.191.004,01 a debito della correntista alla data del 14/4/2015;
3) DICHIARA tenuti e, per l'effetto, ON la e Parte_1 CP_2
(quest'ultimo nei limiti della garanzia prestata di € 600.000,00) al
[...]
pagamento in favore di intervenuta tramite la Controparte_8
mandataria della somma di € 1.191.004,01, oltre agli Controparte_4
interessi come per legge dal 14/4/2015 al saldo;
4) ON gli opponenti a rifondere alle controparti le parti le spese processuali, che, compensate per 1/3 liquida, quanto alla
[...]
in € 14.000,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_3
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto a
[...]
quale mandataria di in € 6.000,00 per Controparte_4 Controparte_8
compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) ON gli opponenti al pagamento delle spese di CTU, come liquidate nei rapporti con il consulente con separati decreti, previa compensazione per 1/3 tra le parti”.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti articolati motivi:
1) Errato riconoscimento della legittimazione passiva del Controparte_4
quale mandataria della Violazione ed errata
[...] CP_8
applicazione dell'art. 58 TUB ovvero dell'art. 2697 c.c.
2) Omessa declaratoria della nullità del contratto di conto corrente e della fideiussione per difetto di forma. Errata applicazione dell'art. 117 TUB.
pag. 5/16 3) Contraddittorietà della sentenza o comunque carenza di motivazione.
Scelta del prospetto allegato alla seconda integrazione peritale non corrispondente alla motivazione.
4) Nullità della fideiussione del 30.3.2006.
5) Riforma della condanna degli opponenti a rifondere le spese legali in favore del Credito.
Sulla base di detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, richiesta o eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza n. 17783/2021 del
Tribunale di Roma, meglio indicata in epigrafe,
- accogliere il presente atto di appello riformando parzialmente la sentenza n.
17783/2021 del Tribunale di Roma, e conseguentemente e per l'effetto,
IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO
- sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ex art. 283
c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad intervenire della società
in qualità di mandataria della Controparte_4 Controparte_8
società – pretesamente - cessionaria del credito vantato da
[...]
per difetto di prova della titolarità del credito;
e di Controparte_9
conseguenza,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento della Controparte_4
in qualità di mandataria della disponendo la
[...] Controparte_8
riforma della sentenza di primo grado anche nel capo della condanna delle appellanti alla rifusione delle spese di lite a favore della Controparte_4
[...]
pag. 6/16 - accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'inopponibilità del contratto di conto corrente n. 19696,54 del 09.02.2000 per difetto di forma, in violazione dell'art. 117, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; e, per il medesimo motivo, nonché in virtù del legame contrattuale, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'inopponibilità al sig. della fideiussione CP_2
omnibus del 30.03.2006 nonché della modifica del 9.09.2011; e di conseguenza
- accertare e dichiarare che la e il Sig. nulla devono Pt_1 CP_2
alla e al in qualità Controparte_3 Controparte_11
di mandataria della per il saldo debitorio risultante dal Controparte_8
conto corrente n. 19696,54 del 09.02.2000;
In ogni caso e comunque, fermo il valore assorbente delle conclusioni precedenti, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la validità dei contratti, che ci occupano, in ogni caso,
- accertare l'errore del Giudice di primo grado nella individuazione del prospetto di rideterminazione del credito della Controparte_3
sostituendo il prospetto n. 12 bis al prospetto n. 11 bis, di cui alla
[...]
seconda integrazione peritale del 6.12.2019, determinando alla stregua del primo prospetto, le somme a debito degli opponenti con l'imputazione delle competenze risultanti dal saldo del conto corrente n. 2.972,87, girocontato sul conto corrente n. n. 19696,54; e di conseguenza
-In ogni caso e comunque, fermo il valore assorbente delle conclusioni precedenti
- disporre la compensazione tra quanto in ipotesi dovuto alla
[...]
. ovvero al in qualità di Controparte_3 Controparte_11
mandataria della dalla con quanto dovuto dalle Controparte_8 Pt_1
pag. 7/16 prime alle seconde, ai sensi per le ragioni e i titoli tutti esposti e dedotti in narrativa, e comunque ridurre i saldi dovuti per il corrispondente importo;
In ogni caso e comunque,
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal sig.
in favore della per CP_2 Controparte_3
violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 287/1990; e conseguentemente, in relazione alla posizione del fideiussore;
accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'inopponibilità al sig. CP_2
del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 19696,54 del 9
[...]
febbraio 2000 e del conto corrente anticipi n. 59605010,62, dichiarando e accertando che il sig. nulla deve alla CP_2 Controparte_3
e al in qualità di mandataria della
[...] Controparte_11 [...]
per i titoli e le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_8
In via istruttoria:
-si insiste nella integrazione di CTU, così formulata nel verbale d'udienza del
17.12.2019.
Con vittoria di spese e compose per ogni grado di giudizio”.
Non si sono costituiti gli appellati dei quali va dichiarata la contumacia.
E', invece, intervenuta in giudizio nella sua allegata qualità di mandataria
(succeduta al Credito Fondiario) della , la Controparte_8 [...]
quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, CP_5
infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, per i motivi esposti: rigettare l'appello proposto dalla e dal Sig. con atto di Parte_1 CP_2
citazione, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando la sentenza n.
17783/2021, pubblicata il 15.11.2021 dal Tribunale di Roma, sezione XVI
pag. 8/16 civile, Giudice, dott.ssa Enrica Ciocca, nella causa rubricata sub R.G. n.
81938/2015, notificata a mezzo pec in data 18.11.20.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 22.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione alle stesse dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendosi nelle more verificato il trasferimento del precedente Presidente del
Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo per la odierna udienza e la Corte, sulle rinnovate conclusioni delle parti, ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello è ammissibile avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le motivazioni a sostegno dell'atto impugnatorio.
Venendo al merito: con il primo motivo viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva del quale mandataria di sulla base Controparte_4 CP_8
della pubblicazione sulla GU della Repubblica Italiana in cui è stato dato atto della avvenuta cessione dei crediti in blocco da parte di Controparte_3
in favore di quest'ultima per cui la sua mandataria, appunto il
[...]
, sarebbe da ritenersi legittimato ad agire in giudizio. Controparte_4
In realtà, affermano gli appellanti, la cessionaria avrebbe prodotto CP_8
solo un estratto della detta pubblicazione contenente la comunicazione dell'atto di cessione e, in ogni caso, nell'avviso non sarebbe richiamato in alcun modo il credito ceduto.
pag. 9/16 La doglianza non è meritevole di accoglimento dovendosi ritenere pienamente condivisibile quanto posto dal Tribunale a base della propria decisione.
Ferma restando, infatti, che nell'avviso è ben specificato sia che la cessione ha avuto ad oggetto i crediti portati a sofferenza anche ben indicati temporalmente, è altresì altrettanto ben indicato il sito internet tramite il quale la debitrice ceduta ed il fideiussore avrebbero avuto la possibilità di ricercare anche la posizione della società debitrice.
Ciò detto, la S.C. (Cass. Sez. I^ 8.11.2024 n. 28790), ha ricordato come “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuti nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente pag. 10/16 essere valutato come indizio dal giudice di merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di prevenire alla prova presuntiva della cessione.”
Nel caso di specie, va innanzitutto considerato che gli appellanti non hanno contestato l'atto di cessione ma la sola impossibilità di identificazione del proprio debito.
Ad abundantiam, va anche aggiunto che la stessa banca cedente nulla ha contestato in ordine alla rilevata cessione del credito avendo la stessa, viceversa, finanche omesso di costituirsi nel presente giudizio ed avendo rilasciato specifica dichiarazione di cessione in favore della cessionaria CP_8
come acquisita in atti.
Per tutti i suesposti motivi la doglianza va respinta.
Con il secondo motivo, la difesa appellante censura impugnata per non avere,
a suo dire, il Giudice di prime cure dichiarato la nullità sia del contratto di conto corrente che di quello di fideiussione per mancanza di sottoscrizione di entrambi da parte dell'istituto di credito.
La censura è del tutto priva di fondamento alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di Legittimità puntualmente richiamata dal Primo Giudice
(Cass. SS.UU. N. 8982018), secondo cui la sottoscrizione del correntista (e, dunque, anche del fideiussore), ed i comportamenti dell'istituto di credito che hanno dato esecuzione ai contratti, come nel caso, di specie, soddisfano certamente il richiesto requisito della forma scritta tanto più che giammai, nel corso dei rapporti, alcuna contestazione vi è mai stata da parte degli odierni appellanti anche in ordine alla presunta mancata consegna dei contratti da essi regolarmente sottoscritti.
Anche tale motivo, dunque, va respinto.
pag. 11/16 Il terzo motivo di doglianza attiene alla ritenuta contraddittorietà tra la motivazione addotta dal Giudicante nel corso della sentenza e il ricorso ad un prospetto allegato nella relazione integrativa predisposto dal ctu. e, in particolare quello avente n. 12 bis piuttosto che quello avente n. 11 bis.
A riprova dell'evidente errore nel quale sarebbe incorso il Giudicante vi sarebbe la circostanza che la ipotesi 4 richiamata nella motivazione era contenuta nell'allegato 12 bis e non nell'11 bis.
Orbene, che vi sia stato un errore nel richiamo alla ipotesi 4 del prospetto 11 bis è certo, ma è altrettanto certo, alla stregua delle considerazioni giuridiche svolte dallo steso Giudice, peraltro non sconfessate e contestate dalle parti, che il ragionamento non poteva che portare alla condivisione della ipotesi n. 2 del prospetto 11 bis della relazione depositata in data 6.12.2019.
Ne consegue, che in realtà il Tribunale ha richiamato con riferimento al rapporto di c/c n. 19696,54 il saldo a debito della società quale ammontante alla minor somma di € 188.961,93.
Il motivo va, dunque, ugualmente respinto.
Il quarto motivo attiene alla dedotta presunta nullità della fideiussione sottoscritta in data 30.3.20006 dal perché riproducente le clausole dello CP_2
schema ABI dichiarate illegittime dal noto provvedimento della Banca d'Italia
55/05.
Tale questione in realtà non è mai stata introdotta in primo grado ma solo nel presente grado, sicchè si appalesa del tutto nuova.
Pur tuttavia, volendola esaminare ex officio, rileva la Corte di dover rilevare in via preliminare come la fideiussione in oggetto sia stata sottoscritta successivamente al citato provvedimento della Banca d'Italia.
pag. 12/16 Fatta tale premessa, e prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a
SS.UU. n. 41994/2021, rileva il Collegio che la questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di
Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica.
Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le
Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo
1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
pag. 13/16 Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio
2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che “la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può che concludersi che nel caso di specie, nel quale la fideiussione è stata sottoscritta in epoca di molto successiva al provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato, sarebbe stato preciso onere delle parti appellanti dimostrare che le clausole sottoscritte erano state il frutto di un accordo anticoncorrenziale ma tale onere probatorio gli appellanti non hanno adempiuto. Inoltre, in ogni caso ne sarebbe derivata una nullità parziale delle sole clausole, non risultando essere fornite prove circa la circostanza che i contratti non sarebbero state sottoscritti se non previa accettazione anche delle clausole oggetto di censura.
Dunque, anche tale censura va disattesa.
pag. 14/16 Sulla statuizione relativa alle spese del primo grado, il Tribunale ha proceduto ad una parziale compensazione delle spese attesa la parziale fondatezza della opposizione essendo stato ridotto, sia pur in misura limitata, la ragione creditoria vantata dalla controparte.
Ritiene la Corte che la decisione sia stata assolutamente corretta non essendovi, per le ragioni esposte, ragioni per la condanna della controparte opposta alla rifusione in favore degli opponenti delle spese del giudizio.
Venendo a quelle del presente grado, attesa la totale soccombenza degli appellanti, esse vanno poste agli appellanti in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 17783/21 del Tribunale di Roma proposto dagli appellanti, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della sola controparte costituita delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 13.078,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate per il resto.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
pag. 15/16 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2015
Il Presidente
Dr. Camillo Romandini
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini
Presidente rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne
Consigliere
Dr. ssa Lilia Papoff
Consigliere
ha pronunciato con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 75901 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.11.2025, promossa da:
(codice fiscale/P.IVA: ) in persona degli Parte_1 P.IVA_1
Amministratori Giudiziali del 100% del patrimonio e del capitale sociale,
Sigg.ri Dott. Avv. Maria Stella Ciarletta e Dott. Sergio CP_1
Vitellozzi, con sede legale in Roma, Piazza Antonio Mancini n. 4, Sig. CP_2
(codice fiscale: ), nato a Bovalino, in [...]
[...] C.F._1
8.08.1970 ed ivi residente a[...] entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Berti, codice fiscale , e Barbara Cufari, codice fiscale C.F._2
, come da procure rilasciate su fogli separati, congiunti C.F._3
materialmente, rispettivamente, all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 09.12.2015 ed all'atto di costituzione nell'interesse dell'Amministrazione Giudiziaria dd. 17.07.2019 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cufari, sito in Roma, via Muzio Clementi n. 70
- Appellanti
- CONTRO
(cf. ) in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
l.r. p.t. e (CF. ) in persona del l.r. p.t. Controparte_4 P.IVA_3
- Appellate contumaci pag. 2/16 società con unico socio, con sede in Roma, Controparte_5
Via Curtatone n. 3, capitale sociale Euro 210.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Partita P.IVA_4
Iva REA n. RM-1612099, autorizzata a svolgere l'attività di P.IVA_5
agenzia di recupero crediti per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS
(Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773) rilasciata dalla Questura di Roma il 30 giugno 2021, società soggetta a direzione e coordinamento di , CP_5
in persona del procuratore speciale dott. , nato a [...] il 2 Controparte_6
gennaio 1972, giusta procura rilasciata dal dott. , in Controparte_7
qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società
[...]
con atto in data 10 marzo 2022 a rogito del Notaio CP_5 Per_1
di Roma, rep. 17793, racc. 8685, registrato a Roma 4 il 14 marzo
[...]
2022 al n. 7694 serie 1T, non in proprio ma nella qualità di mandataria - succeduta a - della società Controparte_4 Controparte_8
società costituita ai sensi della l. 30 aprile 1999 n.130, con sede in Roma, Via
Curtatone n. 3, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma iscritta P.IVA_6
nell'elenco delle Società Veicolo al n.35412.6, giusta procura speciale del 15 settembre 2021 a rogito del Notaio di Roma, rep. 11130, Persona_2
racc. 6755, registrata a Roma 3 in data 16 settembre 2021 al n. 21742 Serie
1/T, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi, giusta procura in calce
- Terza intervenuta pag. 3/16 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17783/21 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona dei suoi Parte_1
Amministratori Giudiziari, quale debitrice principale e quale CP_2
fideiussore, hanno impugnato la sentenza n. 17783/21 con cui il Tribunale di
Roma, pronunciando sulla opposizione al decreto n. 23985/15 con cui era stato loro ingiunto il pagamento, nelle rispettive qualità, e il fino al massimo CP_2
della garanzia di € 600.000,00, in favore del della Controparte_3
complessiva somma di € 1.314.141,95 oltre interessi e spese legali di cui €
312.099,87 quale saldo del c/c n. 19689,54 alla data del 23.5.2015 ed €
1.002.042,08 quale saldo del conto anticipazioni fatture n. 59605010,62 alla data del 14.4.2015, ha così statuito:
“il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia n. R.G. 81938/2015 tra Pt_1
e contro con
[...] CP_2 Controparte_3
intervento di quale mandataria di Controparte_4 Controparte_8
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 23985/2015, n. R.G. 65014/15, emesso dal Tribunale di
Roma il 27/10/2017;
pag. 4/16 2) DETERMINA il saldo del conto corrente n. 19696.54 in misura pari a - €
1.191.004,01 a debito della correntista alla data del 14/4/2015;
3) DICHIARA tenuti e, per l'effetto, ON la e Parte_1 CP_2
(quest'ultimo nei limiti della garanzia prestata di € 600.000,00) al
[...]
pagamento in favore di intervenuta tramite la Controparte_8
mandataria della somma di € 1.191.004,01, oltre agli Controparte_4
interessi come per legge dal 14/4/2015 al saldo;
4) ON gli opponenti a rifondere alle controparti le parti le spese processuali, che, compensate per 1/3 liquida, quanto alla
[...]
in € 14.000,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_3
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto a
[...]
quale mandataria di in € 6.000,00 per Controparte_4 Controparte_8
compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) ON gli opponenti al pagamento delle spese di CTU, come liquidate nei rapporti con il consulente con separati decreti, previa compensazione per 1/3 tra le parti”.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti articolati motivi:
1) Errato riconoscimento della legittimazione passiva del Controparte_4
quale mandataria della Violazione ed errata
[...] CP_8
applicazione dell'art. 58 TUB ovvero dell'art. 2697 c.c.
2) Omessa declaratoria della nullità del contratto di conto corrente e della fideiussione per difetto di forma. Errata applicazione dell'art. 117 TUB.
pag. 5/16 3) Contraddittorietà della sentenza o comunque carenza di motivazione.
Scelta del prospetto allegato alla seconda integrazione peritale non corrispondente alla motivazione.
4) Nullità della fideiussione del 30.3.2006.
5) Riforma della condanna degli opponenti a rifondere le spese legali in favore del Credito.
Sulla base di detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, richiesta o eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza n. 17783/2021 del
Tribunale di Roma, meglio indicata in epigrafe,
- accogliere il presente atto di appello riformando parzialmente la sentenza n.
17783/2021 del Tribunale di Roma, e conseguentemente e per l'effetto,
IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO
- sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ex art. 283
c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad intervenire della società
in qualità di mandataria della Controparte_4 Controparte_8
società – pretesamente - cessionaria del credito vantato da
[...]
per difetto di prova della titolarità del credito;
e di Controparte_9
conseguenza,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento della Controparte_4
in qualità di mandataria della disponendo la
[...] Controparte_8
riforma della sentenza di primo grado anche nel capo della condanna delle appellanti alla rifusione delle spese di lite a favore della Controparte_4
[...]
pag. 6/16 - accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'inopponibilità del contratto di conto corrente n. 19696,54 del 09.02.2000 per difetto di forma, in violazione dell'art. 117, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; e, per il medesimo motivo, nonché in virtù del legame contrattuale, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'inopponibilità al sig. della fideiussione CP_2
omnibus del 30.03.2006 nonché della modifica del 9.09.2011; e di conseguenza
- accertare e dichiarare che la e il Sig. nulla devono Pt_1 CP_2
alla e al in qualità Controparte_3 Controparte_11
di mandataria della per il saldo debitorio risultante dal Controparte_8
conto corrente n. 19696,54 del 09.02.2000;
In ogni caso e comunque, fermo il valore assorbente delle conclusioni precedenti, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la validità dei contratti, che ci occupano, in ogni caso,
- accertare l'errore del Giudice di primo grado nella individuazione del prospetto di rideterminazione del credito della Controparte_3
sostituendo il prospetto n. 12 bis al prospetto n. 11 bis, di cui alla
[...]
seconda integrazione peritale del 6.12.2019, determinando alla stregua del primo prospetto, le somme a debito degli opponenti con l'imputazione delle competenze risultanti dal saldo del conto corrente n. 2.972,87, girocontato sul conto corrente n. n. 19696,54; e di conseguenza
-In ogni caso e comunque, fermo il valore assorbente delle conclusioni precedenti
- disporre la compensazione tra quanto in ipotesi dovuto alla
[...]
. ovvero al in qualità di Controparte_3 Controparte_11
mandataria della dalla con quanto dovuto dalle Controparte_8 Pt_1
pag. 7/16 prime alle seconde, ai sensi per le ragioni e i titoli tutti esposti e dedotti in narrativa, e comunque ridurre i saldi dovuti per il corrispondente importo;
In ogni caso e comunque,
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal sig.
in favore della per CP_2 Controparte_3
violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 287/1990; e conseguentemente, in relazione alla posizione del fideiussore;
accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'inopponibilità al sig. CP_2
del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 19696,54 del 9
[...]
febbraio 2000 e del conto corrente anticipi n. 59605010,62, dichiarando e accertando che il sig. nulla deve alla CP_2 Controparte_3
e al in qualità di mandataria della
[...] Controparte_11 [...]
per i titoli e le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_8
In via istruttoria:
-si insiste nella integrazione di CTU, così formulata nel verbale d'udienza del
17.12.2019.
Con vittoria di spese e compose per ogni grado di giudizio”.
Non si sono costituiti gli appellati dei quali va dichiarata la contumacia.
E', invece, intervenuta in giudizio nella sua allegata qualità di mandataria
(succeduta al Credito Fondiario) della , la Controparte_8 [...]
quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, CP_5
infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, per i motivi esposti: rigettare l'appello proposto dalla e dal Sig. con atto di Parte_1 CP_2
citazione, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando la sentenza n.
17783/2021, pubblicata il 15.11.2021 dal Tribunale di Roma, sezione XVI
pag. 8/16 civile, Giudice, dott.ssa Enrica Ciocca, nella causa rubricata sub R.G. n.
81938/2015, notificata a mezzo pec in data 18.11.20.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 22.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione alle stesse dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendosi nelle more verificato il trasferimento del precedente Presidente del
Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo per la odierna udienza e la Corte, sulle rinnovate conclusioni delle parti, ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello è ammissibile avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le motivazioni a sostegno dell'atto impugnatorio.
Venendo al merito: con il primo motivo viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva del quale mandataria di sulla base Controparte_4 CP_8
della pubblicazione sulla GU della Repubblica Italiana in cui è stato dato atto della avvenuta cessione dei crediti in blocco da parte di Controparte_3
in favore di quest'ultima per cui la sua mandataria, appunto il
[...]
, sarebbe da ritenersi legittimato ad agire in giudizio. Controparte_4
In realtà, affermano gli appellanti, la cessionaria avrebbe prodotto CP_8
solo un estratto della detta pubblicazione contenente la comunicazione dell'atto di cessione e, in ogni caso, nell'avviso non sarebbe richiamato in alcun modo il credito ceduto.
pag. 9/16 La doglianza non è meritevole di accoglimento dovendosi ritenere pienamente condivisibile quanto posto dal Tribunale a base della propria decisione.
Ferma restando, infatti, che nell'avviso è ben specificato sia che la cessione ha avuto ad oggetto i crediti portati a sofferenza anche ben indicati temporalmente, è altresì altrettanto ben indicato il sito internet tramite il quale la debitrice ceduta ed il fideiussore avrebbero avuto la possibilità di ricercare anche la posizione della società debitrice.
Ciò detto, la S.C. (Cass. Sez. I^ 8.11.2024 n. 28790), ha ricordato come “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuti nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente pag. 10/16 essere valutato come indizio dal giudice di merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di prevenire alla prova presuntiva della cessione.”
Nel caso di specie, va innanzitutto considerato che gli appellanti non hanno contestato l'atto di cessione ma la sola impossibilità di identificazione del proprio debito.
Ad abundantiam, va anche aggiunto che la stessa banca cedente nulla ha contestato in ordine alla rilevata cessione del credito avendo la stessa, viceversa, finanche omesso di costituirsi nel presente giudizio ed avendo rilasciato specifica dichiarazione di cessione in favore della cessionaria CP_8
come acquisita in atti.
Per tutti i suesposti motivi la doglianza va respinta.
Con il secondo motivo, la difesa appellante censura impugnata per non avere,
a suo dire, il Giudice di prime cure dichiarato la nullità sia del contratto di conto corrente che di quello di fideiussione per mancanza di sottoscrizione di entrambi da parte dell'istituto di credito.
La censura è del tutto priva di fondamento alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di Legittimità puntualmente richiamata dal Primo Giudice
(Cass. SS.UU. N. 8982018), secondo cui la sottoscrizione del correntista (e, dunque, anche del fideiussore), ed i comportamenti dell'istituto di credito che hanno dato esecuzione ai contratti, come nel caso, di specie, soddisfano certamente il richiesto requisito della forma scritta tanto più che giammai, nel corso dei rapporti, alcuna contestazione vi è mai stata da parte degli odierni appellanti anche in ordine alla presunta mancata consegna dei contratti da essi regolarmente sottoscritti.
Anche tale motivo, dunque, va respinto.
pag. 11/16 Il terzo motivo di doglianza attiene alla ritenuta contraddittorietà tra la motivazione addotta dal Giudicante nel corso della sentenza e il ricorso ad un prospetto allegato nella relazione integrativa predisposto dal ctu. e, in particolare quello avente n. 12 bis piuttosto che quello avente n. 11 bis.
A riprova dell'evidente errore nel quale sarebbe incorso il Giudicante vi sarebbe la circostanza che la ipotesi 4 richiamata nella motivazione era contenuta nell'allegato 12 bis e non nell'11 bis.
Orbene, che vi sia stato un errore nel richiamo alla ipotesi 4 del prospetto 11 bis è certo, ma è altrettanto certo, alla stregua delle considerazioni giuridiche svolte dallo steso Giudice, peraltro non sconfessate e contestate dalle parti, che il ragionamento non poteva che portare alla condivisione della ipotesi n. 2 del prospetto 11 bis della relazione depositata in data 6.12.2019.
Ne consegue, che in realtà il Tribunale ha richiamato con riferimento al rapporto di c/c n. 19696,54 il saldo a debito della società quale ammontante alla minor somma di € 188.961,93.
Il motivo va, dunque, ugualmente respinto.
Il quarto motivo attiene alla dedotta presunta nullità della fideiussione sottoscritta in data 30.3.20006 dal perché riproducente le clausole dello CP_2
schema ABI dichiarate illegittime dal noto provvedimento della Banca d'Italia
55/05.
Tale questione in realtà non è mai stata introdotta in primo grado ma solo nel presente grado, sicchè si appalesa del tutto nuova.
Pur tuttavia, volendola esaminare ex officio, rileva la Corte di dover rilevare in via preliminare come la fideiussione in oggetto sia stata sottoscritta successivamente al citato provvedimento della Banca d'Italia.
pag. 12/16 Fatta tale premessa, e prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a
SS.UU. n. 41994/2021, rileva il Collegio che la questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di
Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica.
Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le
Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo
1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
pag. 13/16 Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio
2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che “la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può che concludersi che nel caso di specie, nel quale la fideiussione è stata sottoscritta in epoca di molto successiva al provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato, sarebbe stato preciso onere delle parti appellanti dimostrare che le clausole sottoscritte erano state il frutto di un accordo anticoncorrenziale ma tale onere probatorio gli appellanti non hanno adempiuto. Inoltre, in ogni caso ne sarebbe derivata una nullità parziale delle sole clausole, non risultando essere fornite prove circa la circostanza che i contratti non sarebbero state sottoscritti se non previa accettazione anche delle clausole oggetto di censura.
Dunque, anche tale censura va disattesa.
pag. 14/16 Sulla statuizione relativa alle spese del primo grado, il Tribunale ha proceduto ad una parziale compensazione delle spese attesa la parziale fondatezza della opposizione essendo stato ridotto, sia pur in misura limitata, la ragione creditoria vantata dalla controparte.
Ritiene la Corte che la decisione sia stata assolutamente corretta non essendovi, per le ragioni esposte, ragioni per la condanna della controparte opposta alla rifusione in favore degli opponenti delle spese del giudizio.
Venendo a quelle del presente grado, attesa la totale soccombenza degli appellanti, esse vanno poste agli appellanti in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 17783/21 del Tribunale di Roma proposto dagli appellanti, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della sola controparte costituita delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 13.078,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate per il resto.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
pag. 15/16 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2015
Il Presidente
Dr. Camillo Romandini
pag. 16/16