Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 17/12/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 201/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
AS LA Presidente Aurelio Laino Consigliere Giovanni Comite Consigliere AN PE Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 19390 del registro di segreteria, proposto da MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione Centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Dott.ssa Franca Franchi ed elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, alla via Casilina n. 3, in virtù di mandato in calce all’atto di appello
contro OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, in qualità di eredi di IS, nato il omissis e deceduto il omissis, non costituiti
avverso la sentenza n. 1266/2002 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, depositata in data 11 novembre 2002;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITO, all’udienza del 5 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. AN
PE.
Non presente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, parte appellante.
Svolgimento del processo Con atto depositato in segreteria in data 14 gennaio 2004, il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva riconosciuto a IS e, per esso agli eredi, il diritto alla pensione di guerra per aggravamento, con liquidazione di V categoria per due anni.
Con unico ed articolato motivo di gravame, il Dicastero appellante lamentava la violazione dell’art. 111 della Costituzione, inadeguata ed insufficiente motivazione ed errore di fatto.
In particolare, secondo la prospettazione ministeriale, non risulterebbe possibile dare esecuzione alla sentenza poiché ne conseguirebbe “un’illegittima duplicazione del trattamento”.
In conclusione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, parte appellante, chiedeva la riforma della pronuncia impugnata.
All’udienza del 3 dicembre 2004, veniva disposto il rinvio del giudizio al 7 ottobre 2005 per mancata notifica all’erede IS del decreto di fissazione dell’udienza.
All’udienza del 7 ottobre 2005, il giudizio veniva interrotto, ai sensi dell’art. 299 c.p.c., per decesso dell’erede IS avvenuto il omissis, come attestato da certificato di morte depositato, in data omissis, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con decreto del Presidente di questa Sezione del 10 giugno 2025, rilevata l’assenza dell’atto di riassunzione o di altra tipologia di deposito, veniva fissata l’odierna udienza.
All’udienza del 5 dicembre 2025, nessuna delle parti è comparsa e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Osserva il Collegio che, a seguito del verificarsi del documentato decesso di una delle parti appellate e precisamente di IS, è intervenuta l’interruzione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.g.c.
Tuttavia, dal momento dell’avvenuto evento interruttivo del giudizio per morte, non risulta depositato dalle parti in giudizio alcun atto di riassunzione o prosecuzione del processo, come, peraltro, rilevato dal su richiamato decreto di fissazione dell’odierna udienza.
L’art. 111, comma 1, c.g.c., applicabile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del c.g.c., anche al giudizio pensionistico, precisa che, oltre che nei casi previsti dall'articolo 110 per rinuncia agli atti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal Giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
Il successivo comma 3 aggiunge che: “il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura”.
Nella fattispecie all’odierno esame, come già rilevato, non risulta, tuttavia, depositato alcun atto di riassunzione, pur avendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, parte appellante, avuto piena conoscenza dell’evento interruttivo per morte, avendo provveduto al deposito del relativo certificato.
Pertanto, il Collegio deve disporre la cancellazione dalla causa dal ruolo, con conseguente declaratoria di estinzione dell’odierno giudizio di gravame e definitivo passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio d’appello promosso dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, iscritto al n. 19390 del ruolo generale.
Spese a carico delle parti che le hanno sostenute.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to AN PE
IL PRESIDENTE
F.to AS LA Depositata in Segreteria il 17/12/2025
IL DIRIGENTE
F.to AS Biagi