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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2024, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.4001/23 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al
13/06/2024
TRA
, nato il giorno 20/08/1965 in BOSCOREALE, C.F.: Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via RENATO GOMEZ C.F._1
D'AYALA n.6 presso lo studio dell'avv. Nerino ALLOCATI che, insieme all'avv.
Vincenzo FERRAIUOLO, lo rappresenta e difendo come da procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
Controparte_1
, Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti p.t.,
1 elettivamente domiciliati in NAPOLI alla via PONTE della MADDALENA n.55, presso l' , rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Controparte_2
ROMANO
RESISTENTI
OGGETTO: riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'Amministrazione scolastica ai fini della ricostruzione di carriera;
conseguenti spettanze retributive.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 23 giugno 2023 il sig. , Parte_1
assunto, quale vincitore di concorso per soli titoli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale “A” del personale A.T.A., profilo
“collaboratore scolastico”, a decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2016, collocato in terza posizione stipendiale “9-14 anni” a far data dall'1 gennaio 2021, in servizio presso l'Istituto STABIAE di CASTELLAMMARE di STABIA, si rivolgeva alla
Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo, sulla premessa di avere prestato servizio alle dipendenze del (ora con incarichi a tempo determinato CP_3 CP_1
per numerosi anni sulla base di plurimi contratti a termine:
-- accertarsi e dichiararsi il diritto dell'istante, ai fini della ricostruzione di carriera, al riconoscimento “integrale” del servizio prestato in “pre-ruolo”, id est: durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta dall'anno scolastico 2007/2008 e fino alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2 -- accertarsi e dichiararsi, per l'effetto, il diritto del sig. al Parte_1
riconoscimento, nel computo della ricostruzione di carriera, di anni 5, mesi 9 e giorni
15 di anzianità di servizio “non di ruolo”;
-- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, per l'importo complessivo di euro 462,28, come da conteggi analitici riportati nell'atto introduttivo di lite.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, vittoria di spese ed onorari ed attribuzione.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta.
Parte resistente, eccepita la mancata vocatio dell'Istituto presso cui presta servizio il sig. , deve tuttavia segnalarsi, non è quello da cui promana Parte_2
l'impugnato decreto di ricostruzione di carriera- denunciava, nel merito, la infondatezza della pretesa ex adverso azionata di cui chiedeva il rigetto e, in ogni caso, la parziale prescrizione del credito retributivo.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata in decisione senza ulteriori approfondimenti.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al
13 giugno 2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § §
(1)
Le domande, fondate nella loro articolazione giuridico/ermeneutica
“sostanziale”, devono essere accolte seppure con le precisazioni di cui si dirà.
E ciò alla luce del seguente iter argomentativo.
La pretesa azionata -almeno implicitamente- valorizza la sequela dei contratti a termine iniziata nell'a.s. 2007-2008.
Tale sequela si è protratta fino al momento della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato (settembre 2016).
3 Assume, quindi, l'istante, quale “collaboratore scolastico” A.T.A., “area A”, immesso nei ruoli organici della P.A. con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre
2016, che il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Amministrazione convenuta, e per essa dal Dirigente scolastico dell' di Controparte_4
PORTICI, il 18 giugno 2018, prot. n.1825, è illegittimo nella misura in cui, pur a fronte di un periodo di servizio in “pre-ruolo” pari algebricamente ad anni 5, mesi 9 e giorni
15, ne conteggia solo anni 4 e mesi 8, valorizzando in toto i primi quattro anni e per
2/3 il periodo successivo, con previsione di “recupero” del residuo al compimento del 20° anno di servizio.
La illegittimità del provvedimento del -denuncia ancora il ricorrente- CP_1
discende dal meccanismo di calcolo prescelto, a torto individuato in quello previsto dagli artt. 569 e 570 del D.L.vo n.297/1994.
Detto meccanismo, in realtà, realizzerebbe una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata dal ricorrente mentre era dipendente a tempo determinato rispetto ai suoi colleghi che in ipotesi avessero maturato analoga anzianità quali dipendenti “di ruolo”.
Disparità di trattamento che viola, nell'assunto attoreo finale, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo DR recepito dalla direttiva
1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di
Giustizia Europea.
Rivendica, pertanto, il ricorrente il diritto alla valutazione dell'intero periodo di “pre- ruolo” espressamente agganciandolo al principio di non discriminazione.
Quanto alle ricadute sul trattamento retributivo, allega il sig. che, Parte_1
sulla base della contrattazione collettiva di categoria, la decurtazione dei 2/3 -in realtà di 1/3- dell'anzianità di servizio inerente gli anni successivi al quarto ha determinato:
4 -- il conseguimento della seconda posizione stipendiale “9-14 anni” a decorrere dall'1 gennaio 2021, con un ritardo, appunto, algebricamente pari a mesi quattro in quanto detta posizione doveva ritenersi conseguita l'1 settembre 2020;
-- la erogazione di un trattamento retributivo annuo lordo, per il periodo da recuperare 1 settembre/31 dicembre 2020, calibrato su euro 15.531,72, corrispondente alla posizione stipendiale “0-8 anni”, invece del trattamento annuo lordo corrispondente alla posizione stipendiale “9-14 anni”, calibrato su euro
16.918,57;
-- la conseguente maturazione di un differenziale retributivo pari ad euro 462,28 così ottenuto: euro 115,57 mensili (pari alla differenza fra il trattamento stipendiale mensile previsto per la fascia “9-14” e quello previsto per la fascia “0-8”: 1.409,88 e
1.294,31) x 4 mensilità (settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020).
Di tale differenziale retributivo il ricorrente chiede, pertanto, la condanna del resistente sulla base, appunto, della esatta ricostruzione di carriera a sua CP_1
volta rivendicata muovendo dal diritto al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata in “pre-ruolo” con i rapporti a tempo determinato succedutisi nel tempo, a decorrere dall'a.s. 2007/2008.
Così esattamente perimetrata la pretesa azionata pare al Giudice di tutta evidenza l'infondatezza dell'obiezione di parte resistente a tenore della quale il contraddittorio si sarebbe dovuto integrare con la chiamata in causa dell'Istituto da cui promana la ricostruzione di carriera.
La norma evocata dall'Amministrazione convenuta, peraltro di non recente emanazione, contiene in sé il germe della “riserva” del tutto ignorato dal CP_1
Più in generale, gli effetti del decreto di ricostruzione di carriera sono tali da non rendere nemmeno ipotizzabile la legittimazione passiva a sé stante dell'Istituto responsabile della sua adozione. Tanto ciò è vero che, esattamente al contrario dell'assunto del , secondo un certo indirizzo giurisprudenziale in tale CP_1
5 tipologia di contenzioso legittimata passiva sarebbe soltanto l'Amministrazione centrale.
Insomma, è palese che il contraddittorio così come delineato dal ricorrente non necessita di alcuna integrazione.
Meno che mai nei termini indicati dall'Amministrazione resistente secondo la quale il contenzioso avrebbe dovuto essere esteso all'Istituto dal quale proviene il decreto
“impugnato”, dove presta servizio l'istante.
<Non a caso, il decreto di ricostruzione di carriera, dal quale il ricorrente assume di essere stato pregiudicato, è stato emanato dall'Istituto presso il quale Egli presta servizio.
Pertanto, si rileva la sussistenza di un contraddittorio non integro, giacché avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio la > Controparte_5
Se non che, l'Istituto da cui proviene il decreto non è quello presso il quale presta servizio il , con la conseguente errata indicazione, ad opera Parte_1
dell'Amministrazione resistente, dell'ipotetico ulteriore contraddittore.
(2)
Può, a questo punto, ritenersi acquisito che la pretesa azionata ruota intorno alle questioni originatesi dal ricorso alla sequela dei contratti a termine. E quindi si riannoda al variegato problema del c.d. “precariato scolastico”.
Problema, in realtà, risolto dal poliedrico intervento della Corte Regolatrice che ha fissato una serie di principi di diritto obiettivamente apprezzabili anche per la loro innegabile funzione di collante ermeneutico fra la composita normativa nazionale in essi valorizzata, siccome ricostruita alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.187/2016, e le direttive eurounitarie, da tempo emanate per regolare la Legislazione degli Stati e riportarla, in subiecta materia, ad un unico comune denominatore, nella salvaguardia delle prerogative “normative” di ciascun
Paese membro.
6 Principi che, tratti dalle sentenze 22552/16 e seguenti del 7 novembre 2016, possono darsi in questa sede per acquisiti senza ulteriori digressioni.
Ed invero, la questione in concreto posta dall'istante si dirige, in particolare, verso un solo aspetto della variegata problematica inerente il c.d. “precariato scolastico”.
Quello della ricostruzione di carriera.
O, per meglio dire, del riconoscimento per l'intero del servizio prestato in “pre- ruolo”, attraverso la stipula di numerosi contratti a termine, negli anni scolasti succedutisi dal 2007-2008 alla immissione nei ruoli organici della P.A.; affrancato, pertanto, dal meccanismo di calcolo desunto dagli artt. 569 e 570 D.L.vo n.297/94.
Riconoscimento -deve ritenersi- prioritariamente funzionale al ricalcolo della progressione stipendiale agganciato ad una ricostruzione della carriera che valorizzi - ripetesi, per l'intero- il suddetto servizio prestato in “pre-ruolo”.
<Antecedentemente alla sua assunzione in ruolo, il ricorrente ha svolto le stesse mansioni di collaboratore scolastico svolte dal collaboratore scolastico di ruolo presso scuole statali, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con l'amministrazione resistente …
…
Nello specifico, si osserva che il servizio non di ruolo effettivamente prestato dal ricorrente nei periodi antecedenti la sua immissione in ruolo è stato pari ad anni 5 mesi 9 e giorni 15 …
Inoltre, sempre per quanto concerne il personale ATA, il D.Lgs. n.297/1994 … agli articoli 569 e 570 ha fissato i criteri per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera …
Il convenuto, sulla base di tali disposizioni e per il tramite dell'Istituto CP_3
competente, in data 18/06/2018, con prot. 1825, ha emesso in favore del ricorrente il decreto di ricostruzione di carriera … con il quale sono state computate le anzianità di servizio maturate durante la vigenza dei contratti a tempo determinato ai fini
7 della collocazione del medesimo ricorrente nella corrispondente posizione stipendiale
e per la futura progressione retributiva.
In tale decreto risulta pacificamente che il ricorrente, alla data di assunzione in servizio in ruolo … aveva svolto, in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti, un servizio non di ruolo nelle scuole statali, nella stessa mansione, per la durata complessiva di anni 5 mesi 9 e giorni 15. Tale anzianità, tuttavia, non è stata valutata nella sua interezza ai fini della progressione di carriera in quanto il
convenuto, in applicazione dei sopra citati criteri, ha conteggiato solo i 2/3 CP_1
dell'anzianità relativa agli anni successivi al quarto, ovvero solo anni 4 e mesi 8. Per completezza espositiva si aggiunge che la restante anzianità pari a mesi 4 sarà recuperata soltanto al compimento del 20 anno di servizio...
Per effetto di tale determinazione, ovvero per effetto della decurtazione di 2/3 dell'anzianità di servizio relativamente agli anni successivi al quarto, al ricorrente:
a) alla data del 1/09/2016, è stata attribuita la I posizione stipendiale 0-8 di cui alle tabelle contrattuali vigenti, corrispondente alla anzianità di 0 anni;
b) la residua anzianità degli anni 4 e mesi 8 è stata utile per il passaggio alla successiva posizione che è avvenuta a far data dal 1/01/2021, allorquando lo stesso ha incominciato a percepire il trattamento economico relativo alla II posizione stipendiale 9-14 (anche tenendo conto della non cumulabilità dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ex DPR 122/2013); se, invece, l'Amministrazione resistente avesse computato per intero le anzianità maturate durante i periodi di vigenza dei contratti a tempo determinato, il ricorrente:
a) avrebbe conseguito la II posizione stipendiale 9-14 alla data del 1/09/2020, allorquando, cumulando alla anzianità valevole ai fini giuridici ed economici quella valevole ai soli fini economici, ha raggiunto i 9 anni di effettivo servizio, anche tenendo conto della non cumulabilità dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ex DPR 122/2013;
8 … il ricorrente, dunque, sebbene alla data dell'1/09/2020 avesse già maturato una anzianità pari a 9 anni di effettivo servizio, sia con contratti a tempo determinato e sia con contratti a tempo indeterminato, a differenza dei suoi colleghi assunti direttamente con contratto a tempo indeterminato, ha dovuto attendere sino alla data del 1/01/2021 per vedersi riconoscere la progressione stipendiale … >
Così le pagine esplicative iniziali dell'atto introduttivo di lite.
Insomma, la prospettazione attorea muove da una premessa in fatto a scansione multipla, così sintetizzabile:
-- servizio in “pre-ruolo” presso scuole statali pacificamente superiore a quello valorizzato dall'Amministrazione;
-- conteggio penalizzante eseguito dal , e per esso dall'Istituto scolastico CP_1
competente, sulla base del meccanismo di calcolo desunto dagli artt. 569 e 570 D.
L.vo n.297/1994.
Da questa premessa discendono -sempre in ottica attorea- conseguenze giuridiche, ermeneutiche e processuali ben precise.
E cioè:
-- illegittimità del meccanismo di calcolo appena citato per violazione del principio di non discriminazione rispetto al personale “di ruolo”;
-- disapplicazione dell'impianto normativo e negozial-collettivo di riferimento in ossequio alla clausola 4 dell'Accordo DR recepito dalla direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, siccome interpretata dalla Corte di Giustizia;
-- conseguente illegittimità del mancato riconoscimento dell'intero servizio in “pre- ruolo”;
-- fondatezza della domanda in entrambe le sue articolazioni.
(3)
Ciò detto e venendo all'analisi delle risultanze processuali, rileva, prioritariamente, il Tribunale, che la prospettazione del ricorrente poggia su dati di
9 fatto incontrovertibili e, in definitiva, non contestati dalla resistente
Amministrazione, ancorchè erroneamente riportati nell'atto introduttivo di lite.
Ed invero, deve ritenersi “pacifico” e “documentato” che il primo presupposto valorizzato dal sig. è costituito dal servizio in “pre-ruolo” svolto in Parte_1
scuole statali. Ebbene, tale “servizio”, ai fini che ne occupano, si protrae non per la evocata durata complessiva di anni 5, mesi 9 e giorni 15 ma per soli anni 5 in quanto il restante periodo non può essere calcolato perché riferito all'anno 2013. Per tale annualità è incontroversa l'impossibilità, ex D.P.R. n.122/2013, di valorizzare il servizio in “pre-ruolo”; pari appunto a mesi 9 e giorni 15 (14 per essere precisi).
Resta poi riscontrabile per tabulas che il Dirigente scolastico redattore del decreto di ricostruzione di carriera non ha valutato nella sua interezza il “pre-ruolo” così come perimetrabile e riconosciuto dallo stesso Dirigente, pari ad anni 5.
E', infatti, incontestabile la circostanza che il Dirigente nel decreto n.1825/2018 ha valutato il pregresso curriculum del dipendente, quello cioè inerente i rapporti a termine, conteggiando soltanto i 2/3 dell'anzianità relativa agli anni successivi al quarto, in tal modo prendendo in considerazione, ai fini della ricostruzione, anni 4 e mesi 8.
Insomma, è dimostrato in atti, ed incontroverso per presa di posizione delle parti, che il Dirigente scolastico ha operato la riduzione denunciata di illegittimità, valorizzando non l'intero ma conteggiando i primi quattro anni e i 2/3 del restante, cioè di mesi 12.
E ciò in applicazione del meccanismo di cui agli artt. 569 e 570 del D. L.vo n.297/1994.
In definitiva, ciò che appare evidente è la valorizzazione concreta di un “pre- ruolo” operata attraverso il meccanismo di calcolo desunto dai citati articoli 569 e
570 D. L.vo n. 297/1994.
Al di là, quindi, della prospettazione attorea, errata solo nella formale indicazione dei dati algebrici, deve, pertanto, ritenersi accertato, documentato e
10 non contestato il presupposto su cui si regge la pretesa azionata: l'applicazione di un meccanismo di calcolo che non prevede la valorizzazione dell'intero periodo “in pre- ruolo” presso scuole statali.
(4)
L'analisi della sottesa questione giuridico-ermeneutica deve, prioritariamente, valorizzare la esatta perimetrazione della domanda attorea che, affrancandosi dalla questione del ricorso abusivo alla sequela contrattuale, e dalla connessa rivendicazione “risarcitoria”, direttamente veicola la -sola- domanda di riconoscimento per l'intero del servizio prestato negli anni scolastici in “pre-ruolo”.
Quindi, un approccio corretto alla questione posta implica la necessità di annettere valenza risolutiva all'inquadramento della relativa rivendicazione privilegiato dall'istante.
Ed invero, se, come appare indiscutibile, la rivendicazione in disamina discende non da una pretesa risarcitoria incentrata sulla illegittimità della sequela di contratti a termine (problematica rimasta del tutto estranea alla vertenza), ancorchè analizzata alla luce del principio di non discriminazione, ma direttamente dalla asserita violazione di detto principio, le conclusioni paiono necessitate.
Insomma, la premessa da cui muove il ricorrente riannoda la domanda direttamente alla denunciata violazione del principio di non discriminazione in sé considerato.
Consegue che il percorso ermeneutico resta ineludibilmente tracciato dal principio di diritto delineato da una delle sentenze depositate il 7 novembre 2016
(ricorrente . Parte_3
<<Occorre distinguere la ricostruzione di carriera che si pretende costituire effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, la quale … resta assorbita nel rigetto di tale ordine di domande, e la diversa pretesa avente ad oggetto la ricostruzione di carriera spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato che assuma a proprio
11 fondamento la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro.
Il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, va tenuto distinto dal divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Il rispetto del principio di non discriminazione opera su un piano diverso da quello della tutela contro gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a termine, per cui una domanda fondata sulla violazione del primo è diversa ed autonoma da quella che assuma a proprio fondamento la violazione del secondo.
Ne consegue che una domanda incentrata sull'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine non include la domanda relativa alla violazione del principio di non discriminazione, fondata su una diversa e autonoma causa petendi.>>
La evidente pregnanza “generale” di una tale specificazione ermeneutica è fuori discussione.
(5)
Ciò precisato.
Ad essere denunciato di illegittimità è -ripetesi- il meccanismo di calcolo valorizzato nel decreto di ricostruzione di carriera che, nella buona sostanza, non consente, a norma degli artt. 569 e 570 D. L.vo n.297/94 (e successive modificazioni ed integrazioni), il riconoscimento per l'intero del servizio prestato in “pre-ruolo”, presso Istituti scolastici statali, ai fini della rideterminazione della nuova posizione giuridica ed economica.
Un tale meccanismo andrebbe a vulnerare il principio di non discriminazione.
Ragione per la quale, disapplicato l'impianto normativo statale a favore di quello eurounitario, all'istante andrebbero riconosciuti tutti gli anni “in pre-ruolo” assicurati presso scuole statali.
L'assunto è fondato e meritevole di accoglimento.
12 Le difese all'uopo spiegate dal sono “superate” da un tracciato ermeneutico CP_1
al quale deve darsi seguito, la Corte Regolatrice essendo intervenuta sul punto con due diverse pronunzie rese all'indomani della sentenza “Motter” della Corte di
Giustizia.
Per vero, già con la sentenza n.22558/2016 la Corte Suprema di Cassazione aveva indicato un determinato percorso interpretativo.
<<La clausola 4 dell'Accordo DR sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/1970/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere
l'anzianità di servizio maturata al personale del Comparto scuola assunto con contratto a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo.>>
Una tale chiave di lettura ermeneutica del compendio normativo “interno” era stata messa in potenziale discussione dall'intervento della Corte di Giustizia
Europea, Sez. 6^, del 20 settembre 2018 nella causa C-466/17 “Motter” avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale inerente l'interpretazione della citata clausola 4 dell'Accordo DR, in una fattispecie di assunzione di docente di scuola secondaria, come dipendente pubblico di ruolo dopo un periodo di “pre-ruolo”, e di conseguente determinazione dell'anzianità di servizio.
Con tale pronuncia la Corte Europea ha avuto modo di perimetrare la questione in maniera tale da far ritenere l'impianto normativo “interno” -afferente il personale docente- non contrastante con i principi eurounitari.
Almeno in via astratta e generale.
Questi i passaggi salienti della sentenza.
<<Dalle informazioni fornite alla Corte nell'ambito della presente causa risulta che, a differenza dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso, i docenti a tempo determinato immessi in ruolo in base ad una selezione per titoli possono, ai fini del loro inquadramento in una categoria retributiva, vedersi
13 integralmente riconosciuta la loro anzianità di servizio solo per i primi quattro anni di servizio, mentre per gli anni successivi si tiene conto di tale anzianità soltanto nella misura di due terzi. …
Orbene, … la parità di trattamento si applica solo tra lavoratori a tempo determinato
e lavoratori a tempo indeterminato comparabili …
Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile …
…
Consta tuttavia che la ricorrente nel procedimento principale non ha vinto un concorso generale per l'accesso alla pubblica amministrazione. …
Si deve tuttavia considerare che il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella dei dipendenti pubblici di ruolo dato che i requisiti della procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire
l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo …
Da tali elementi risulta che le situazioni in questione sono comparabili …
…
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro> richiede che <la disparità di trattamento … sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, … al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo
14 perseguito e risulti a tale fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima politica sociale di uno Stato membro …
…
Nel caso di specie … è vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera.> -Quella pregressa dei lavoratori a termine immessi in ruolo.- <Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi.
A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso, il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.
…
Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità.
15 Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. …
Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti ad un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. …
Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso.
…
Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.
16 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.>>
(6)
Tale indirizzo interpretativo eurounitario -ripetesi- è stato valorizzato dal convenuto per sostenere la legittimità del decreto di ricostruzione di CP_1
carriera “impugnato” dal ricorrente.
Se non che, la Corte Regolatrice ha offerto una diversa chiave di lettura della pronuncia appena richiamata, sostanzialmente distinguendone la portata a seconda che si tratti di personale docente o di personale A.T.A.
Questi i passaggi salienti di una delle due sentenze in disamina;
quella -appunto- resa per verificare la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna sulla ricostruzione di carriera del personale A.T.A.
<<Anticipando considerazioni … osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente
…
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n.124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dall'1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
17 …
Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro … sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità …, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato …
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti …, la clausola 4 dell'Accordo DR è stata più volte oggetto di interpretazioni da parte del giudice eurounitario …
…
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.09.2018, in causa C-
466/17, … Per_1
E' significativo osservare che … la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs n.297/1994 come integrato dalla legge n.124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”.
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Riprendendo quanto già anticipato … deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n.124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata “discriminazione alla rovescia”.
18 Quanto alla comparabilità …, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso con le pronunce richiamate … con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto, rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza … Motter, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego…” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato … o, eventualmente, da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale … ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee in relazione alle quali … si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui … solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
…
Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio,
19 correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo …>>
Di qui, il principio di diritto enunciato nei seguenti termini. <<L'art. 569 del d.lgs
n.297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausliario della scuola si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo DR … allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato>>.
Così, in termini, parte motiva di Cass., 15 ottobre/28 novembre 2019, sentenza n.31150/19.
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Quello da ultimo riportato si staglia, dunque, come principio di carattere generale.
Esso funge da perimetrazione sintetica finale della questione posta dall'istante nella controversia in scrutinio.
E' opportuno, inoltre, aggiungere, nonostante la pregnanza generale del principio di diritto appena enucleato dalla pronuncia della Corte Regolatrice, che:
-- la convenuta Amministrazione non ha allegato alcuna situazione di fatto peculiare, tale da paventare in concreto una o più ragioni giustificative del diverso trattamento
“ricostruttivo” riservato al ricorrente;
-- la documentazione in atti versata non porta in emersione “circostanze fattuali” a loro volta sintomatiche di posizioni diverse cui poter attingere per giustificare il
20 trattamento deteriore del dipendente, rispetto al personale ab origine immesso nei ruoli, in tema di ricostruzione di carriera.
Cioè a dire.
Non risultano scrutinabili, nella fattispecie de qua, differenze obiettive di progressione professionale, o se si preferisce di bagaglio di “esperienze professionali”, che “giustifichino”, per la Corte Europea siccome interpretata dalla
Corte Regolatrice, il meccanismo di computo desumibile dalla legislazione italiana.
Consegue, nel caso di specie, che il meccanismo di computo degli anni di servizio in
“pre-ruolo” adottato dal Dirigente Scolastico dell' è Controparte_6
illegittimo per contrasto con la normativa europea e che il rivendicato riconoscimento “per l'intero” del periodo lavorativo svolto pressoscuolestatali prima della immissione nei ruoli organici del (già risulta conforme CP_1 CP_3
alle regole vigenti, secondo i parametri ermeneutici indicati dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Ora, siccome nella buona sostanza il sig. denuncia la mancata Parte_1
valorizzazione di mesi 4 di servizio, corrispondenti al periodo “accantonato” dal
Dirigente scolastico in ossequio alla normativa nazionale (artt. 569 e 570 D. L.vo n.297/1994), deve concludersi, avuto anche riguardo alla tipologia delle obiezioni veicolate dalla resistente Amministrazione, che pure il capo di domanda concernente il differenziale retributivo è pienamente fondato.
Ed invero, il ricorrente rivendica la retrodatazione del conseguimento della posizione stipendiale “9-14” all'1 settembre 2020.
Siccome, per come chiarito, il periodo di “pre-ruolo” realmente calcolabile (= anni cinque) ingloba quello erroneamente conteggiato ai soli fini economici, pari appunto mesi quattro, la premessa algebrica da cui muove il ricorrente è corretta.
Quanto ai successivi calcoli eseguiti, deve qui segnalarsi che gli stessi non sono stati contestati dal convenuto. CP_1
21 Del resto, la stessa pregnanza oggettiva dei cedolini-paga prodotti dal ricorrente sembra dirimente.
Di guisa che, sostanzialmente corrette palesandosi le operazioni di moltiplicazione attraverso cui il sig. è pervenuto all'importo finale rivendicato (= euro Parte_1
462,28), deve concludersi per l'accoglimento anche di detto capo di domanda.
Infatti, se il periodo per il quale si richiede il differenziale retributivo è quello che si protrae dal settembre al dicembre 2021 -compresi-, sembra evidente che la somma di euro 115,57 mensili, che costituisce la differenza, in proiezione annua lorda, fra le due posizioni stipendiali a confronto, va realmente moltiplicata per 4, che sono appunto le mensilità inerenti detto periodo.
Consegue che l'importo maturato a credito dal sig. per la causale Parte_1
inerente la corretta progressione stipendiale in riferimento al periodo rivendicato è pari ad euro 462,28.
Accessori come per Legge che seguono di diritto dalla notifica dall'atto introduttivo di lite, non potendosi fare riferimento alla messa in mora intervenuta per la corretta ricostruzione di carriera in epoca pregressa rispetto alle spettanze rivendicate.
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Quest'ultima precisazione consente di affrontare in maniera pragmatica l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, secondo la cui CP_1
prospettazione le differenze retributive maturate in epoca antecedente al 2018 non sarebbero recuperabili in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale sarebbe costituto dal ricorso giudiziale, formalizzato nel 2023.
Se non che, il sig. ha rivendicato spettanze per un periodo diverso che, Parte_1
nella stessa prospettazione di parte convenuta, non è attratto dalla prescrizione quinquennale.
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Le domande del ricorrente devono essere pertanto accolte nei termini appena precisati.
22 Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo secondo criteri che valorizzano la serialità di questa tipologia di contenzioso, la rapida definizione della controversia, priva di attività istruttoria, la somma in concreto rivendicata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D.
VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da Parte_1
nei confronti del e dell'
[...] CP_1 Controparte_2
, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede:
[...]
1) accoglie le domande attoree e, per l'effetto,
2) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini Parte_1
della ricostruzione di carriera, del servizio prestato in “pre-ruolo” presso le scuole statali per l'intero, siccome algebricamente desumibile dal decreto n.1825/2018 -pari ad anni cinque-, previa disapplicazione del meccanismo di calcolo desumibile dagli artt. 569 e 570 D. L.vo n.297/1994;
3) condanna la resistente Amministrazione alla ricostruzione della carriera del ricorrente nei termini di cui sopra e al pagamento, in favore dello stesso, della somma di euro 462,28 per la causale in motivazione esplicitata, oltre accessori di Legge a decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo di lite e fino al soddisfo;
23 4) condanna l'Amministrazione resistente alle spese di lite che si liquidano, in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari, in complessivi Euro 700,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 18/06/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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