Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2025, n. 1190
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Sentenza 17 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 26 settembre 2024, con numero di registro generale 25992/2020. Le parti in causa, da un lato, hanno contestato la rettifica del valore di un'azienda ceduta, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate avesse applicato criteri di valutazione errati e non avesse rispettato il contraddittorio endoprocedimentale. Dall'altro lato, l'Agenzia ha difeso la propria posizione, affermando che la rettifica fosse giustificata da una valutazione oggettiva del valore dell'azienda.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che la Commissione tributaria regionale avesse errato nell'applicare il criterio di stima previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996, senza considerare se l'avviamento fosse positivo o negativo. La Corte ha sottolineato che, in caso di avviamento negativo, il criterio legale non fosse applicabile, poiché non rifletteva il valore di mercato dell'azienda al momento del trasferimento. Pertanto, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa per una nuova valutazione del valore venale dell'azienda, stabilendo un principio di diritto fondamentale riguardante la valutazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro.

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Massime4

In tema di determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento, in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dall'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, rileva non solo se positivo, ma anche se negativo, quando ha determinato, come tale, la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa.

La valutazione dell'avviamento aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, va eseguita anche accertando il suo valore ove negativo e, in tale ipotesi, non trova applicazione il criterio di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 460 del 1996, poiché basato su ordinari studi di settore o su di una positiva redditività media dell'attività desunta da esercizi pregressi, come tale incapace, anche nella ridotta moltiplicazione ivi prevista, di restituire un attendibile valore di mercato dell'azienda in caso di accertato avviamento negativo al momento del trasferimento.

Il giudizio di stima del valore di un complesso aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, si compone di questioni puramente estimative (cd. estimative semplici) - concernenti valutazioni tecniche per la rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa/quantitativa del cespite e l'individuazione dei fattori di calcolo per il complessivo giudizio di valore - che hanno natura fattuale, integrando un apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, e di questioni di puro diritto (cd. estimazione complessa) - concernenti l'interpretazione e l'applicazione di leggi, di atti e negozi giuridici rispetto all'imposta considerata, senza risolversi in un mero giudizio di valore, come quando vengono dedotti vizi del procedimento di accertamento o occorre l'individuazione dei criteri giuridici per la suddetta imposizione rispetto ai fatti accertati - che, invece, assumono rilevanza anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.p.c.

​​La valutazione dell'avviamento aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, va eseguita anche accertando, nel caso, il suo valore negativo ed in tale ipotesi non può ricevere applicazione il criterio di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo n. 460/1996, siccome basato su ordinari studi di settore o su di una positiva redditività media dell'attività desunta da esercizi pregressi, come tale incapace, anche nella ridotta moltiplicazione ivi prevista, di restituire un attendibile valore di mercato dell'azienda nell'ipotesi di accertato avviamento negativo al momento del trasferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2025, n. 1190
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1190
    Data del deposito : 17 gennaio 2025
    Fonte ufficiale :

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