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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4164/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4164/2022 tra
e Parte_1 Controparte_1
Ricorrenti
e
Controparte_2
Resistente
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 12,47 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. SCIANARO ANDREA oggi sostituito dall'avv. MARIO PIRRONE il Parte_1 quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclusioni e insite per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. LORITO ANTONIO oggi sostituito Controparte_2 dall'avv. ENRICO ROSI CAPPELLANI quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclusione ed insite per il rigetto del ricorso
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,15 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 16,12, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 7 aprile 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 4164/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
15 (C.F. , in proprio ed in qualità di legale rappresentante della C.F._1
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Andrea Scianaro - pec: e, presso il suo Email_1 studio, elettivamente dom.to in Perugia, via Baglioni 10, in forza di procura speciale estesa in calce ricorso
- ricorrente
contro
:
, con sede legale in Via Pietro Tuzi, 7 - Perugia, P.I.: Controparte_3
C.F.: in persona dell'Amministratore Unico Dott. P.IVA_2 P.IVA_3 [...] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. CP_4
Antonio Lorito: che lo rapp.ta e difende giusta Email_2 procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
.
-resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… CHIEDE … In via principale: - di annullare l'ordinanza dell'Ordinanza n. 482 dell'11.08.2022 dell Controparte_5
Con notificata a mezzo pec presso l ed il 25.08.2022, a Parte_2 mezzo raccomandata a. r. al sig. , previa sospensione dei suoi effetti in via Parte_1 cautelare, e ogni ulteriore atto ed effetto ad essa presupposto, connesso e conseguente.
pagina 2 di 8 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali stante il tentativo già esperito in autotutela, mediante il deposito di appositi scritti difensivi e audizione del ricorrente (cfr. docc. 4 e 5).
INSISTE
- per l'accoglimento del proprio ricorso introduttivo e per il rigetto delle domande di controparte;
- in via istruttoria, per l'ammissione di una CTU volta a fornire la corretta qualificazione dell'area ai fini dell'applicazione della normativa sulla quale sono fondate le sanzioni, anche in merito alla effettiva necessità (obbligatorietà) di specifiche autorizzazioni.”.
Conclusioni parte resistente: “…Voglia … contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti:
1)rigettare integralmente l'opposizione, ritenendo l'infondatezza dei motivi specificati nel ricorso introduttivo, per le ragioni evidenziate negli scritti difensivi di parte e nel verbale di causa e sul fondamento delle prove in atti;
2)per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato;
3)per la soccombenza, condannare il ricorrente al pagamento di compensi e spese di lite in favore dell'Ente opposto.”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981 – opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 20 settembre 2022, i ricorrenti, e la Parte_1 Controparte_1 [...]
rispettivamente obbligato principale ed in solido, hanno proposto opposizione Pt_1 CP_1 avverso l'Ordinanza -ingiunzione n. 482 dell'11.08.2022, emanata dall Controparte_3
e notificata in data 23.08.2022, con la quale si ingiungeva al ricorrente il
[...] pagamento della somma di € 591,33, quale sanzione amministrativa per la contestata violazione di cui all'art. 7 comma 1 lett. “b” della L. R. 28/2001 e ss.mm.ii, come sanzionato a norma del successivo art. 48 comma 3 e comma 9 lett. “a” punto 1 per “Taglio a raso di alto fusto”.
La violazione era stata accertata dai Carabinieri Forestali di Passignano sul Trasimeno il
23.11.2022, che con il Processo Verbale n. 101 del 10.12.2022, notificato il 17.12.202, contestavano ai ricorrenti quanto di seguito: “Il trasgressore in rubrica generalizzato, durante il ripristino di un terreno abbandonato per l'impianto di un oliveto specializzato (f. 45 p.Ila 66),
pagina 3 di 8 ha effettuato il taglio a raso su una superficie di mq. 1.500, di un bosco di alto fusto di nuova formazione, al confine con un bosco ceduo matricinato. Sono state abbattute 24 piante di
ricomprese nelle seguenti classe diametriche: n° 4 (quattro) con diametro fino a 5 cm., Pt_3
n° 5 (cinque) tra i cm. 6 e i cm. 15, n° 10 (dieci) tra i cm. 16 e i cm. 25 e n° 5 (cinque) tra i cm.
26 e i cm. 40. Il calcolo per la Sanzione Amministrativa, viene conservato agli atti di questa
Stazione.”.
Deduce la parte ricorrente che proprio dalla descrizione dell'infrazione si desumono due elementi che escluderebbero l'applicabilità della norma indicata e segnatamente che il taglio a raso aveva interessato una superficie pari a 1.500 mq di un bosco di alto fusto di nuova formazione, e non 2.000 o più come prevede la vigente normativa in materia (art. 3, punto n. 3 del Decreto legislativo n. 34 del 2018 e art. 5, comma 1 della Legge Regionale n.
28 del 2001) ed inoltre il terreno era in precedenza coltivato ed oltretutto la sua destinazione non era riferita ad area boscata.
Né poteva essere condivisa la tesi degli accertatori per la quale la superficie interessata dal taglio a raso di soli 1.500 metri costituisse parte integrante di un bosco ceduo matricinato di maggiore consistenza, trattandosi di un bosco la cui nuova formazione era dovuta alla crescita spontanea per disseminazione naturale originata bosco ceduo posto a confine, in quanto tale circostanza non poteva ritenersi idonea a modificare la destinazione urbanistica della particella oggetto di sanzione ed a far venire meno il predetto limite minimo di superficie di 2.000 mq per la qualificazione di bosco.
Inoltre, i due appezzamenti di terreno, pur contigui, erano separati da un fosso di guardia che doveva far escludere a rigore addirittura che si trattasse di terreni tra loro confinanti.
Quanto precede era anche rappresentato dalla relazione del dott. Persona_1 corredata di documentazione fotografica versata in atti e, del resto, i lavori di disboscamento erano stati compiuti per evidenti interessi della propria azienda agricola che, ai sensi dell'art. 149, lett. “b” del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” che dunque non necessitavano di autorizzazioni di sorta in quanto inerenti l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, non comportando alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, sebbene dette operazioni erano stati oggetto di espressa autorizzazione del 7.05.2020. CP_5
La resistente Amministrazione nel costituirsi in giudizio contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
pagina 4 di 8 La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e delle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di termini per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Opportunamente la parte ricorrente ha riprodotto in ricorso il contenuto della normativa vigente in materia ed in particolare la norma che consente di definire il concetto di bosco.
L'art. 5, della Legge Regionale n. 28 del 2001, replicando salvo qualche differenza non rilevante ai fini della presente decisione il contenuto dell'art. 3, punto n. 3, del Decreto legislativo n. 34 del 2018, dispone: “Art. 5 Definizione di bosco
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Sono definite bosco, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 34/2018, le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
3. Sono assimilate al bosco le aree individuate all' articolo 4 del d.lgs. 34/2018.
4. Non si considerano bosco le aree individuate all'articolo 5 del d.lgs. 34/2018.”.
Tra le aree assimilate a bosco, l'art. 4 predetto, comma 1, lett. e), ricomprende: “e) le radure
e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati”.
Tra le aree escluse dalla definizione di bosco, per quanto di possibile interesse per la causa,
l'art. 5, comma 2, lett. a), del medesimo D. Lgs. 34/2018 indica: “a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
…”, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti pagina 5 di 8 edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni.
Infine, l'art. 3 del D. Lgs. 34/2018 fornisce le seguenti definizioni: “1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. Si definiscono: …. omissis …. g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo
o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;….”.
Sostiene la parte, nella sostanza, che l'appezzamento di terreno per cui è causa, date le sue dimensioni, non poteva essere qualificato come bosco, perché la superficie di taglio era inferiore ai 2000 metri richiesti dalla normativa, circostanza peraltro incontestata, perché il terreno era in precedenza coltivato ed oltretutto perché la sua destinazione non era riferita ad un'area boscata, non costituendo peraltro parte integrante del più ampio bosco ceduo matricinato di maggiore consistenza posto al confine.
Infatti, si trattava di un bosco la cui nuova formazione, dovuta alla crescita spontanea per disseminazione naturale, originata dal vicino bosco ceduo posto a confine e tale circostanza non poteva ritenersi idonea a modificare la destinazione urbanistica della particella oggetto di sanzione, trattandosi di terreno destinato in origine ad un impianto di un oliveto specializzato e peraltro individuata catastalmente come terreno seminativo arborato, mentre i due appezzamenti di terreno, pur contigui, erano separati da un fosso di guardia che doveva far escludere a rigore addirittura che si trattasse di terreni tra loro confinanti.
La prospettazione che non è tuttavia condivisibile.
È infatti incontestato che le piante presenti nella superficie boschiva, seppure di estensione pari a mq 1500, erano nate per disseminazione naturale dal limitrofo bosco ceduo matricinato dal quale si dipartivano senza soluzione di continuità.
Inoltre la particella, come emerge dalle numerose fotografie e documenti versati da entrambe le parti in atti, era sicuramente contigua con l'ampio bosco ceduo matricinato, mentre il fosso presente al confine, invero di modeste dimensioni (circa un metro) non può
pagina 6 di 8 essere ritenuto idoneo a interrompere la continuità tra i due terreni (bosco e particella n. 66 foglio 45) e ciò perché tale circostanza deve ritenersi esclusa dall' dall'art. 3, comma 1, lett. del R.R. n. 7/2002 a mente del quale: “b) ai fini della verifica della superficie del bosco la continuità non si intende interrotta se il bosco è attraversato da infrastrutture, come piste e strade con carreggiata di larghezza media inferiore a metri 6 , e da infrastrutture a rete o altre fasce coperte da vegetazione arbustiva o erbacea di larghezza fino a venti metri.”.
Dunque, non vi è soluzione di continuità tra il bosco ceduo di maggiori dimensioni e la particella in esame.
Irrilevante è poi la circostanza per la quale il terreno fosse in precedenza coltivato e che il terreno avesse vocazione seminativa e non ad area boscata, perché la definizione di bosco richiamata in precedenza di cui all'art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 28 del 20012 non tiene conto della specifica destinazione che risulta dalla visura catastale ma fa riferimento esclusivamente ad una condizione di mero fatto e segnatamente alle “… superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale.”, condizione in cui versava effettivamente la particella n. 66, prima del taglio a raso praticato dal ricorrente, come emerge senza ombra di dubbio dalle riproduzioni fotografiche in atti precedenti al taglio.
Che si trattasse di un'area boscata e, peraltro, popolato di piante di alto fusto, emerge del resto anche dal Verbale n. 101 del 10.12.2022, con il quale i Carabinieri Forestali accertavano, con valore indubbiamente fidefacente, che erano state “… abbattute 24 piante di ricomprese nelle seguenti classe diametriche: n° 4 (quattro) con diametro Pt_3 fino a 5 cm., n° 5 (cinque) tra i cm. 6 e i cm. 15, n° 10 (dieci) tra i cm. 16 e i cm. 25 e n° 5
(cinque) tra i cm. 26 e i cm. 40.”, motivo per cui non si è reso necessario in corso di causa ricorrere all'ausilio di un CTU.
Venendo poi alla dedotta presenza di una pregressa autorizzazione da parte dell del CP_5
07.05.2020, che aveva interessato anche la particella oggetto dell'accertamento (foglio 45, particella 66 del Catasto Terreni del Comune di Passignano sul Trasimeno) versata in atti, va detto che non erano state nemmeno rispettate le prescrizione ivi contenute, che di seguito si riportano: “È consentito il taglio (art. 56, comma 2, R.R. 7/2002) degli arbusteti (definiti dall'art. 53 comma 4 del R.R. 7/2002 come le superfici con copertura arborea inferiore al venti per cento e con almeno il venti per cento di superficie coperta da specie arbustive, ovvero da specie legnose perenni di altezza generalmente compresa fra mezzo metro e cinque metri e spesso prive di un fusto o una chioma identificabile) ai fini dell'attività agro- pagina 7 di 8 silvo-pastorale, salvo quanto stabilito all'articolo 14, comma 5, della L.R. 28/2001(che testualmente recita “può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro-silvo-pastorali”);
- L'estirpazione degli arbusteti (art. 56, comma 3, R.R. 7/2002), radicati sui terreni aventi pendenza superiore all'ottanta per cento e su quelli posti sopra il limite altitudinale della vegetazione arborea, è consentita solo nell'ambito dei progetti di rimboschimento quando effettuata a buche, a piazzole o a gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata;
….. omissis …..
Dovranno essere rilasciate tutte le essenze arboree presenti che abbiano dimensioni superiori alle misure indicate al punto uno”.
Il taglio a raso praticato non ha rilasciato del resto essenze arboree di sorta e peraltro, ai sensi dell'art. art. 7, comma 1, lett. b), della L. R. Umbria 28/2001, richiamato dalla difesa resistente:
“1. Nei boschi sono vietati: … b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi.”.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
Le pese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 482 dell'11.08.2022, emanata dall nei confronti di e della Controparte_3 Parte_1
Controparte_1 Controparte_1
- pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio che qui si liquidano, in favore della parte resistente, in €. 650,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M.
55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 7 aprile 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4164/2022 tra
e Parte_1 Controparte_1
Ricorrenti
e
Controparte_2
Resistente
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 12,47 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. SCIANARO ANDREA oggi sostituito dall'avv. MARIO PIRRONE il Parte_1 quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclusioni e insite per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. LORITO ANTONIO oggi sostituito Controparte_2 dall'avv. ENRICO ROSI CAPPELLANI quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclusione ed insite per il rigetto del ricorso
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,15 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 16,12, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 7 aprile 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 4164/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
15 (C.F. , in proprio ed in qualità di legale rappresentante della C.F._1
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Andrea Scianaro - pec: e, presso il suo Email_1 studio, elettivamente dom.to in Perugia, via Baglioni 10, in forza di procura speciale estesa in calce ricorso
- ricorrente
contro
:
, con sede legale in Via Pietro Tuzi, 7 - Perugia, P.I.: Controparte_3
C.F.: in persona dell'Amministratore Unico Dott. P.IVA_2 P.IVA_3 [...] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. CP_4
Antonio Lorito: che lo rapp.ta e difende giusta Email_2 procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
.
-resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… CHIEDE … In via principale: - di annullare l'ordinanza dell'Ordinanza n. 482 dell'11.08.2022 dell Controparte_5
Con notificata a mezzo pec presso l ed il 25.08.2022, a Parte_2 mezzo raccomandata a. r. al sig. , previa sospensione dei suoi effetti in via Parte_1 cautelare, e ogni ulteriore atto ed effetto ad essa presupposto, connesso e conseguente.
pagina 2 di 8 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali stante il tentativo già esperito in autotutela, mediante il deposito di appositi scritti difensivi e audizione del ricorrente (cfr. docc. 4 e 5).
INSISTE
- per l'accoglimento del proprio ricorso introduttivo e per il rigetto delle domande di controparte;
- in via istruttoria, per l'ammissione di una CTU volta a fornire la corretta qualificazione dell'area ai fini dell'applicazione della normativa sulla quale sono fondate le sanzioni, anche in merito alla effettiva necessità (obbligatorietà) di specifiche autorizzazioni.”.
Conclusioni parte resistente: “…Voglia … contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti:
1)rigettare integralmente l'opposizione, ritenendo l'infondatezza dei motivi specificati nel ricorso introduttivo, per le ragioni evidenziate negli scritti difensivi di parte e nel verbale di causa e sul fondamento delle prove in atti;
2)per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato;
3)per la soccombenza, condannare il ricorrente al pagamento di compensi e spese di lite in favore dell'Ente opposto.”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981 – opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 20 settembre 2022, i ricorrenti, e la Parte_1 Controparte_1 [...]
rispettivamente obbligato principale ed in solido, hanno proposto opposizione Pt_1 CP_1 avverso l'Ordinanza -ingiunzione n. 482 dell'11.08.2022, emanata dall Controparte_3
e notificata in data 23.08.2022, con la quale si ingiungeva al ricorrente il
[...] pagamento della somma di € 591,33, quale sanzione amministrativa per la contestata violazione di cui all'art. 7 comma 1 lett. “b” della L. R. 28/2001 e ss.mm.ii, come sanzionato a norma del successivo art. 48 comma 3 e comma 9 lett. “a” punto 1 per “Taglio a raso di alto fusto”.
La violazione era stata accertata dai Carabinieri Forestali di Passignano sul Trasimeno il
23.11.2022, che con il Processo Verbale n. 101 del 10.12.2022, notificato il 17.12.202, contestavano ai ricorrenti quanto di seguito: “Il trasgressore in rubrica generalizzato, durante il ripristino di un terreno abbandonato per l'impianto di un oliveto specializzato (f. 45 p.Ila 66),
pagina 3 di 8 ha effettuato il taglio a raso su una superficie di mq. 1.500, di un bosco di alto fusto di nuova formazione, al confine con un bosco ceduo matricinato. Sono state abbattute 24 piante di
ricomprese nelle seguenti classe diametriche: n° 4 (quattro) con diametro fino a 5 cm., Pt_3
n° 5 (cinque) tra i cm. 6 e i cm. 15, n° 10 (dieci) tra i cm. 16 e i cm. 25 e n° 5 (cinque) tra i cm.
26 e i cm. 40. Il calcolo per la Sanzione Amministrativa, viene conservato agli atti di questa
Stazione.”.
Deduce la parte ricorrente che proprio dalla descrizione dell'infrazione si desumono due elementi che escluderebbero l'applicabilità della norma indicata e segnatamente che il taglio a raso aveva interessato una superficie pari a 1.500 mq di un bosco di alto fusto di nuova formazione, e non 2.000 o più come prevede la vigente normativa in materia (art. 3, punto n. 3 del Decreto legislativo n. 34 del 2018 e art. 5, comma 1 della Legge Regionale n.
28 del 2001) ed inoltre il terreno era in precedenza coltivato ed oltretutto la sua destinazione non era riferita ad area boscata.
Né poteva essere condivisa la tesi degli accertatori per la quale la superficie interessata dal taglio a raso di soli 1.500 metri costituisse parte integrante di un bosco ceduo matricinato di maggiore consistenza, trattandosi di un bosco la cui nuova formazione era dovuta alla crescita spontanea per disseminazione naturale originata bosco ceduo posto a confine, in quanto tale circostanza non poteva ritenersi idonea a modificare la destinazione urbanistica della particella oggetto di sanzione ed a far venire meno il predetto limite minimo di superficie di 2.000 mq per la qualificazione di bosco.
Inoltre, i due appezzamenti di terreno, pur contigui, erano separati da un fosso di guardia che doveva far escludere a rigore addirittura che si trattasse di terreni tra loro confinanti.
Quanto precede era anche rappresentato dalla relazione del dott. Persona_1 corredata di documentazione fotografica versata in atti e, del resto, i lavori di disboscamento erano stati compiuti per evidenti interessi della propria azienda agricola che, ai sensi dell'art. 149, lett. “b” del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” che dunque non necessitavano di autorizzazioni di sorta in quanto inerenti l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, non comportando alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, sebbene dette operazioni erano stati oggetto di espressa autorizzazione del 7.05.2020. CP_5
La resistente Amministrazione nel costituirsi in giudizio contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
pagina 4 di 8 La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e delle prove testimoniali esperite, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di termini per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Opportunamente la parte ricorrente ha riprodotto in ricorso il contenuto della normativa vigente in materia ed in particolare la norma che consente di definire il concetto di bosco.
L'art. 5, della Legge Regionale n. 28 del 2001, replicando salvo qualche differenza non rilevante ai fini della presente decisione il contenuto dell'art. 3, punto n. 3, del Decreto legislativo n. 34 del 2018, dispone: “Art. 5 Definizione di bosco
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Sono definite bosco, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 34/2018, le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
3. Sono assimilate al bosco le aree individuate all' articolo 4 del d.lgs. 34/2018.
4. Non si considerano bosco le aree individuate all'articolo 5 del d.lgs. 34/2018.”.
Tra le aree assimilate a bosco, l'art. 4 predetto, comma 1, lett. e), ricomprende: “e) le radure
e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati”.
Tra le aree escluse dalla definizione di bosco, per quanto di possibile interesse per la causa,
l'art. 5, comma 2, lett. a), del medesimo D. Lgs. 34/2018 indica: “a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
…”, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti pagina 5 di 8 edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni.
Infine, l'art. 3 del D. Lgs. 34/2018 fornisce le seguenti definizioni: “1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. Si definiscono: …. omissis …. g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo
o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;….”.
Sostiene la parte, nella sostanza, che l'appezzamento di terreno per cui è causa, date le sue dimensioni, non poteva essere qualificato come bosco, perché la superficie di taglio era inferiore ai 2000 metri richiesti dalla normativa, circostanza peraltro incontestata, perché il terreno era in precedenza coltivato ed oltretutto perché la sua destinazione non era riferita ad un'area boscata, non costituendo peraltro parte integrante del più ampio bosco ceduo matricinato di maggiore consistenza posto al confine.
Infatti, si trattava di un bosco la cui nuova formazione, dovuta alla crescita spontanea per disseminazione naturale, originata dal vicino bosco ceduo posto a confine e tale circostanza non poteva ritenersi idonea a modificare la destinazione urbanistica della particella oggetto di sanzione, trattandosi di terreno destinato in origine ad un impianto di un oliveto specializzato e peraltro individuata catastalmente come terreno seminativo arborato, mentre i due appezzamenti di terreno, pur contigui, erano separati da un fosso di guardia che doveva far escludere a rigore addirittura che si trattasse di terreni tra loro confinanti.
La prospettazione che non è tuttavia condivisibile.
È infatti incontestato che le piante presenti nella superficie boschiva, seppure di estensione pari a mq 1500, erano nate per disseminazione naturale dal limitrofo bosco ceduo matricinato dal quale si dipartivano senza soluzione di continuità.
Inoltre la particella, come emerge dalle numerose fotografie e documenti versati da entrambe le parti in atti, era sicuramente contigua con l'ampio bosco ceduo matricinato, mentre il fosso presente al confine, invero di modeste dimensioni (circa un metro) non può
pagina 6 di 8 essere ritenuto idoneo a interrompere la continuità tra i due terreni (bosco e particella n. 66 foglio 45) e ciò perché tale circostanza deve ritenersi esclusa dall' dall'art. 3, comma 1, lett. del R.R. n. 7/2002 a mente del quale: “b) ai fini della verifica della superficie del bosco la continuità non si intende interrotta se il bosco è attraversato da infrastrutture, come piste e strade con carreggiata di larghezza media inferiore a metri 6 , e da infrastrutture a rete o altre fasce coperte da vegetazione arbustiva o erbacea di larghezza fino a venti metri.”.
Dunque, non vi è soluzione di continuità tra il bosco ceduo di maggiori dimensioni e la particella in esame.
Irrilevante è poi la circostanza per la quale il terreno fosse in precedenza coltivato e che il terreno avesse vocazione seminativa e non ad area boscata, perché la definizione di bosco richiamata in precedenza di cui all'art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 28 del 20012 non tiene conto della specifica destinazione che risulta dalla visura catastale ma fa riferimento esclusivamente ad una condizione di mero fatto e segnatamente alle “… superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale.”, condizione in cui versava effettivamente la particella n. 66, prima del taglio a raso praticato dal ricorrente, come emerge senza ombra di dubbio dalle riproduzioni fotografiche in atti precedenti al taglio.
Che si trattasse di un'area boscata e, peraltro, popolato di piante di alto fusto, emerge del resto anche dal Verbale n. 101 del 10.12.2022, con il quale i Carabinieri Forestali accertavano, con valore indubbiamente fidefacente, che erano state “… abbattute 24 piante di ricomprese nelle seguenti classe diametriche: n° 4 (quattro) con diametro Pt_3 fino a 5 cm., n° 5 (cinque) tra i cm. 6 e i cm. 15, n° 10 (dieci) tra i cm. 16 e i cm. 25 e n° 5
(cinque) tra i cm. 26 e i cm. 40.”, motivo per cui non si è reso necessario in corso di causa ricorrere all'ausilio di un CTU.
Venendo poi alla dedotta presenza di una pregressa autorizzazione da parte dell del CP_5
07.05.2020, che aveva interessato anche la particella oggetto dell'accertamento (foglio 45, particella 66 del Catasto Terreni del Comune di Passignano sul Trasimeno) versata in atti, va detto che non erano state nemmeno rispettate le prescrizione ivi contenute, che di seguito si riportano: “È consentito il taglio (art. 56, comma 2, R.R. 7/2002) degli arbusteti (definiti dall'art. 53 comma 4 del R.R. 7/2002 come le superfici con copertura arborea inferiore al venti per cento e con almeno il venti per cento di superficie coperta da specie arbustive, ovvero da specie legnose perenni di altezza generalmente compresa fra mezzo metro e cinque metri e spesso prive di un fusto o una chioma identificabile) ai fini dell'attività agro- pagina 7 di 8 silvo-pastorale, salvo quanto stabilito all'articolo 14, comma 5, della L.R. 28/2001(che testualmente recita “può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro-silvo-pastorali”);
- L'estirpazione degli arbusteti (art. 56, comma 3, R.R. 7/2002), radicati sui terreni aventi pendenza superiore all'ottanta per cento e su quelli posti sopra il limite altitudinale della vegetazione arborea, è consentita solo nell'ambito dei progetti di rimboschimento quando effettuata a buche, a piazzole o a gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata;
….. omissis …..
Dovranno essere rilasciate tutte le essenze arboree presenti che abbiano dimensioni superiori alle misure indicate al punto uno”.
Il taglio a raso praticato non ha rilasciato del resto essenze arboree di sorta e peraltro, ai sensi dell'art. art. 7, comma 1, lett. b), della L. R. Umbria 28/2001, richiamato dalla difesa resistente:
“1. Nei boschi sono vietati: … b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi.”.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
Le pese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 482 dell'11.08.2022, emanata dall nei confronti di e della Controparte_3 Parte_1
Controparte_1 Controparte_1
- pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio che qui si liquidano, in favore della parte resistente, in €. 650,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M.
55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 7 aprile 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
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