Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 1344/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 17/07/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DE CRISTOFARO MARCO;
- parte appellante - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PAVAN GIULIANO;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Cause in materia di rapporti societari - Appello avverso la sentenza del tribunale di Venezia n. 63/2023 pubblicata in data 10/01/2023
Motivi della decisione
1. ha impugnato la sentenza non definitiva n. 63/2023, con la Parte_1
quale l'adito tribunale di Venezia ha accertato:
- l'esistenza di “una società, in quota paritaria, costituita alla morte del Barone
[...]
tra i figli e formalmente Persona_1 CP_1 Parte_1
esteriorizzata quale impresa individuale di avente ad oggetto Parte_1
l'attività agricola comune esercitata sui fondi siti in Fossalta di Piave (VE) e San Donà di Piave
(VE), già di proprietà di ”, secondo quanto indicato in parte motiva Controparte_2
-1-
3702/2014;
- rigettato la richiesta di declaratoria della materia del contendere con riferimento al giudizio di rendiconto nella causa rg 3702/2014; rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza e rinviando la regolamentazione delle spese in sede di pronuncia definitiva.
2. A tal fine l'appellante ha convenuto in giudizio avanti l'intestata Corte Controparte_1
chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con accertamento dell'insussistenza
[...]
della ritenuta società.
3. Si è costituita in causa l'appellata, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
4. Nelle more del giudizio, con atto depositato in data 6-3-2025, le parti, dando atto di aver raggiunto una composizione della lite “a totale definizione di ogni reciproca pretesa e con reciproca soddisfazione degli interessi relativi alla presente vicenda giudiziaria”, hanno dimesso un'istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulando entrambe le seguenti testuali richieste:
“a) accertare la volontà delle parti di ottenere una pronuncia sulla cessata materia del contendere e di rinunciare a tutte le pronunce di merito emesse nel corso del rapporto processuale;
b) dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere, con conseguente espressa dichiarazione di caducazione della sentenza impugnata e della successiva sentenza
n. 1898/2024 del Tribunale di Venezia (All. 1);
c) compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
d) dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'importo di cui all'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002”.
5. Non sussistono motivi per non prendere e dare atto della raggiunta composizione stragiudiziale della controversia, con il conseguente venir meno per le parti dell'interesse alla definizione del giudizio, con pronuncia, a seguito di tale sopraggiunta carenza di interesse, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, nei termini
-2- concordemente richiesti dalle parti.
6. Come evidenziato dalle parti la pronuncia di cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione determina il venir meno delle pronunce impugnate e, in tal senso le parti hanno richiesto alla corte di dichiarare la “caducazione” della sentenza impugnata
(oltre che della successiva sentenza definitiva n. 1898/2024 del tribunale di Venezia).
7. Occorre peraltro considerare che, in tale sede, non può provvedersi che in riferimento alla sentenza qui impugnata e che, inoltre, la richiesta alla corte di pronunciare un'espressa declaratoria di “caducazione” della sentenza – richiesta mutuata da analoghe formule utilizzate dalla giurisprudenza di legittimità, ma a fini meramente descrittivi del fenomeno in parola – va inquadrata all'interno delle pronunce adottabili in questa sede di appello.
In tale chiarita prospettiva, la richiesta va interpretata come diretta, a seguito del sopravvenuto componimento della controversia fra le parti e in ragione della conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere sulle domande formulate in primo grado, alla riforma della sentenza impugnata.
8. Quanto alla sentenza non definitiva del tribunale di Venezia n. 1898/2024, come anticipato, essa esula dall'oggetto del presente giudizio. Può darsi unicamente atto della
«inefficacia sopravvenuta» della sentenza definitiva preesistente alla riforma della sentenza non definitiva (Cass. 573/2015) in applicazione della previsione dell'art. 336 c.p.c.
9. Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio vanno dichiarate integralmente compensate, come concordemente richiesto dalle parti.
10. Non sussistono i presupposti procedimentali per l'applicazione della previsione di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
per questi motivi
1.) dato atto della concorde volontà delle parti di conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere con rinuncia a tutte le pronunce rese nel corso del processo, in riforma dell'appellata sentenza non definitiva n. 63/2023 del tribunale di Venezia, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere fra le parti in ordine alle domande oggetto di causa;
2.) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali;
3.) dà atto che non sussistono i presupposti procedimentali per l'applicazione della
-3- previsione di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002..
Venezia, 20 marzo 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-4-