TAR Napoli, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 2257
TAR
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
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TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Contestazione clausole del bando

    Il Collegio ritiene il ricorso introduttivo inammissibile perché la ricorrente non ha partecipato alla gara e le clausole contestate non hanno natura immediatamente escludente o lesiva, ma potevano e dovevano essere impugnate unitamente all'atto di aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Domanda di risarcimento del danno

    La domanda di risarcimento del danno è inammissibile in quanto accessoria alla domanda principale di annullamento, anch'essa dichiarata inammissibile.

  • Inammissibile
    Impugnazione in via derivata dell'aggiudicazione

    I motivi aggiunti sono inammissibili per le stesse ragioni del ricorso introduttivo, poiché la ricorrente non ha partecipato alla gara e non è quindi legittimata a impugnarne gli esiti.

  • Inammissibile
    Richiesta di inefficacia del contratto e risarcimento

    La domanda è inammissibile in quanto accessoria alla domanda di annullamento, anch'essa dichiarata inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 2257
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2257
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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