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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9772/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 000601/2024 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4420/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede la condanna alle spese per soccombenza virtuale. Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/12/2024 sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso avverso: l'iscrizione a ruolo n. 000601/2024 relativa alla cartella di pagamento n. 29320240068720485000, riguardante il recupero delle somme dovute a seguito di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti per la definizione agevolata prot. n. 23092720034449954,afferente ad IRPEF, ADD.REG. oltre sanzioni ed interessi - anno d'imposta 2008,
contro
Agenzia delle Entrate di Catania di Catania.
Premetteva ed eccepiva:
che in data 27.09.2023 il ricorrente avvalendosi dei benefici di cui all'art.1, commi da 186 a 202, della
Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, ha presentato domanda di definizione della lite pendente dinanzi la
CGT di secondo grado della Sicilia sezione staccata di Catania incardinata con R.G.A. 1109/2017 (già
DOC. 2), riguardante l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TYS01M504054 afferente ad IRPEF,
ADD. REG, oltre sanzioni ed interessi, anno d'imposta 2008, per un importo pari ad € 25.777,00;
che, ai sensi dell'art 1, comma 188, della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, l'importo per la definizione è di € 10.311,00 pari al 40% della sola imposta, vista la soccombenza dell'Agenzia dell'Entrate nella pronuncia di primo grado;
che l'odierno ricorrente ha effettuato tempestivamente tutti i pagamenti di tutte le rate entro le rispettive scadenze;
che in data 22.10.2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificava all'odierno ricorrente la cartella di pagamento n.
29320240068720485000 per il recupero delle “somme dovute a seguito di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti per la definizione agevolata prot. n. 23092720034449954 ” dell'IRPEF, ADD. REG.
ALL'IRPEF, anno d'imposta 2008, per l'importo complessivo di € 13.051,84 comprensivo di interessi e sanzioni nella misura del 45%;
che l'atto impugnato è illegittimo, in quanto l'odierno ricorrente non é decaduto ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202 della legge n. 197/2022, dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, a dimostrazione della regolarità e tempestività dei pagamenti procedeva alla disamina delle vicende susseguitesi, allo scopo di dimostrare come la cartella di pagamento in oggetto (già DOC.1), rilevando che ha presentato la domanda di definizione della lite pendente protocollo n.23092720034449954 ex art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197 dinanzi la Corte di secondo grado della
Sicilia sezione staccata di Catania con R.G.A n. 1109/2017, con la presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti, indicava l'importo lordo dovuto di € 10.311,00 pari al 40% della sola imposta di € 25.777,00, vista la soccombenza dell'Agenzia dell'Entrate nella pronuncia di primo grado, per cui ha provveduto tempestivamente fino ad oggi al pagamento di tutte le rate entro le rispettive scadenza - come da quietanze di pagamento che alla presente si allegano (DOC. 3). Ciononostante, in data 22.10.2024,
l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, notificava all'odierno ricorrente la cartella di pagamento n. 29320240068720485000, per il recupero delle “somme dovute a seguito di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti per la definizione agevolata prot. n. 23092720034449954 ” dell'IRPEF e dell'ADD.REG. ALL'IRPEF anno d'imposta 2008, per l'importo complessivo di € 13.051,84 comprensivo di interessi e sanzioni nella misura del 45%. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania nella motivazione della cartella di pagamento afferma erroneamente che il recupero riguarda:<< Somme dovute ai sensi dell'art.15-ter D.p.r. 602/1973 in presenza di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti a seguito domanda di definizione agevolata >>; che il ricorrente ha eseguito tempestivamente tutti i pagamenti dovuti:
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato e condannare la parte resistente alle spese del presente giudizio, con distrazione di esse in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Allegava: 1) Cartella di pagamento n. 29320240068720485000; 2) Domanda di definizione della lite pendente;
3) Quietanze di pagamento.
In data 11/02/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva, rilevando:
che esaminati gli atti del procedimento, si è proceduto allo sgravio della cartella
29320240068720485000, ruolo 601/2024 con protocollo n. 2025S0095572, in quanto l'Ufficio ha riscontrato la regolarità dei versamenti rispetto al piano di rateazione espresso nelle domande di definizione lite.
Concludeva chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs.
546/92, con compensazione delle spese di giudizio.
Allegava:
1. costituzione in giudizio 2. copia sgravio
All'udienza del 12/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVAZIONI E DIRITTO
La Corte, rileva ed osserva:
che l'Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo, con conseguente ed automatico annullamento dell'atto impugnato;
che lo sgravio delle somme iscritte a ruolo determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Per l'effetto la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ed in virtù del principio della soccombenza virtuale, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA, cassa previdenza e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore avv. Difensore_1 che si é dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, visto l'art. 46 D.Lgs.546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere., Condanna parte resistente alle spese, che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori se dovuti., da distrarsi in favore del difensore antistatario costituito.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9772/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 000601/2024 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4420/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede la condanna alle spese per soccombenza virtuale. Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/12/2024 sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso avverso: l'iscrizione a ruolo n. 000601/2024 relativa alla cartella di pagamento n. 29320240068720485000, riguardante il recupero delle somme dovute a seguito di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti per la definizione agevolata prot. n. 23092720034449954,afferente ad IRPEF, ADD.REG. oltre sanzioni ed interessi - anno d'imposta 2008,
contro
Agenzia delle Entrate di Catania di Catania.
Premetteva ed eccepiva:
che in data 27.09.2023 il ricorrente avvalendosi dei benefici di cui all'art.1, commi da 186 a 202, della
Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, ha presentato domanda di definizione della lite pendente dinanzi la
CGT di secondo grado della Sicilia sezione staccata di Catania incardinata con R.G.A. 1109/2017 (già
DOC. 2), riguardante l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TYS01M504054 afferente ad IRPEF,
ADD. REG, oltre sanzioni ed interessi, anno d'imposta 2008, per un importo pari ad € 25.777,00;
che, ai sensi dell'art 1, comma 188, della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, l'importo per la definizione è di € 10.311,00 pari al 40% della sola imposta, vista la soccombenza dell'Agenzia dell'Entrate nella pronuncia di primo grado;
che l'odierno ricorrente ha effettuato tempestivamente tutti i pagamenti di tutte le rate entro le rispettive scadenze;
che in data 22.10.2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificava all'odierno ricorrente la cartella di pagamento n.
29320240068720485000 per il recupero delle “somme dovute a seguito di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti per la definizione agevolata prot. n. 23092720034449954 ” dell'IRPEF, ADD. REG.
ALL'IRPEF, anno d'imposta 2008, per l'importo complessivo di € 13.051,84 comprensivo di interessi e sanzioni nella misura del 45%;
che l'atto impugnato è illegittimo, in quanto l'odierno ricorrente non é decaduto ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202 della legge n. 197/2022, dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, a dimostrazione della regolarità e tempestività dei pagamenti procedeva alla disamina delle vicende susseguitesi, allo scopo di dimostrare come la cartella di pagamento in oggetto (già DOC.1), rilevando che ha presentato la domanda di definizione della lite pendente protocollo n.23092720034449954 ex art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197 dinanzi la Corte di secondo grado della
Sicilia sezione staccata di Catania con R.G.A n. 1109/2017, con la presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti, indicava l'importo lordo dovuto di € 10.311,00 pari al 40% della sola imposta di € 25.777,00, vista la soccombenza dell'Agenzia dell'Entrate nella pronuncia di primo grado, per cui ha provveduto tempestivamente fino ad oggi al pagamento di tutte le rate entro le rispettive scadenza - come da quietanze di pagamento che alla presente si allegano (DOC. 3). Ciononostante, in data 22.10.2024,
l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, notificava all'odierno ricorrente la cartella di pagamento n. 29320240068720485000, per il recupero delle “somme dovute a seguito di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti per la definizione agevolata prot. n. 23092720034449954 ” dell'IRPEF e dell'ADD.REG. ALL'IRPEF anno d'imposta 2008, per l'importo complessivo di € 13.051,84 comprensivo di interessi e sanzioni nella misura del 45%. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania nella motivazione della cartella di pagamento afferma erroneamente che il recupero riguarda:<< Somme dovute ai sensi dell'art.15-ter D.p.r. 602/1973 in presenza di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti a seguito domanda di definizione agevolata >>; che il ricorrente ha eseguito tempestivamente tutti i pagamenti dovuti:
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato e condannare la parte resistente alle spese del presente giudizio, con distrazione di esse in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Allegava: 1) Cartella di pagamento n. 29320240068720485000; 2) Domanda di definizione della lite pendente;
3) Quietanze di pagamento.
In data 11/02/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva, rilevando:
che esaminati gli atti del procedimento, si è proceduto allo sgravio della cartella
29320240068720485000, ruolo 601/2024 con protocollo n. 2025S0095572, in quanto l'Ufficio ha riscontrato la regolarità dei versamenti rispetto al piano di rateazione espresso nelle domande di definizione lite.
Concludeva chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs.
546/92, con compensazione delle spese di giudizio.
Allegava:
1. costituzione in giudizio 2. copia sgravio
All'udienza del 12/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVAZIONI E DIRITTO
La Corte, rileva ed osserva:
che l'Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo, con conseguente ed automatico annullamento dell'atto impugnato;
che lo sgravio delle somme iscritte a ruolo determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Per l'effetto la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ed in virtù del principio della soccombenza virtuale, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA, cassa previdenza e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore avv. Difensore_1 che si é dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, visto l'art. 46 D.Lgs.546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere., Condanna parte resistente alle spese, che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori se dovuti., da distrarsi in favore del difensore antistatario costituito.