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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2024, n. 7806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7806 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6778/2019 R.G. proposto da: UL CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato GIZZI FABRIZIO ([...]) rappresentato e difeso dagli avvocati UL CA ([...]), UL CESARE MENOTTO ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLI' - CESENA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia-Romagna n. 144/2019 depositata il 21/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7806 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 22/03/2024 2 di 7 udito il Procuratore Generale che ha concluso per la sospensione del giudizio o, in subordine, il rigetto del ricorso. Fatti rilevanti di causa. § 1. RL ZA ha proposto diciotto motivi di ricorso per la cassazione della su indicata sentenza, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell'appello principale dell' Agenzia delle Entrate ed in rigetto dell'appello incidentale del contribuente in punto spese, ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura del 3% sull’importo di euro 3.010.733,34 (capitale ed interessi) con conferma, nel resto, dell'annullamento dell'avviso di liquidazione opposto, come già stabilito dai primi giudici, e compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito. La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che: - con l'avviso in oggetto l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta di registro sulla sentenza n. 556/15 con la quale il Tribunale di Forlì, in parziale accoglimento delle domande dello ZA, aveva condannato tali LO LU al pagamento di euro 2.057.306,21 oltre interessi, ed Andrea Strada, in qualità di fideiussore ed obbligato in solido, al pagamento fino alla concorrenza di euro 2.324.056,05; - l'appello dell'agenzia delle entrate, spedito in notificazione il 6 giugno 2016, era tempestivo perché proposto avverso sentenza di primo grado depositata il 23 marzo 2016, mentre nessuna efficacia di abbreviazione del termine di impugnazione poteva desumersi da una asserita notifica della sentenza compiuta dallo ZA il 5 aprile 2016 <<non essendo tale la pec inviata a dp.forlicesena @ agenziaentrate.it, che non corrisponde all'indirizzo l'ufficio resistente aveva indicato nelle proprie controdeduzioni (dp.forlicesena @pce.agenziaentrate.it>>, anche considerato che <<non essendo tale la pec inviata a dp.forlicesena @ agenziaentrate.it, che non corrisponde all'indirizzo l'ufficio resistente aveva indicato nelle proprie controdeduzioni (dp.forlicesena @pce.agenziaentrate.it>>; 3 di 7 - l'appello era ammissibile anche sotto il profilo della formulazione di motivi specifici, avendo l'agenzia delle entrate lamentato l'omessa pronuncia dei primi giudici sulla questione, considerata decisiva, dell'articolo 59 lettera d) d.P.R. 131/86 in relazione alla mancata richiesta di registrazione a debito della sentenza del Tribunale da parte del Cancelliere, nonché all'erronea comprensione del contenuto della sentenza stessa;
- la sentenza del Tribunale non accertava, neppure incidentalmente, la commissione di reati nè condannava al risarcimento di danni conseguenti a reato, essendosi invece il giudice civile limitato ad accertare l'inadempimento del mandato di gestione del capitale investito da parte del mandatario LU (con responsabilità solidale dello Strada in quanto fideiussore); - quand’anche lo ZA fosse stato vittima di un reato di appropriazione indebita, questo sarebbe stato commesso da un soggetto (tale PH Clement Chappex) che non era parte del giudizio civile;
- non sussistendo quindi i presupposti di cui all'articolo 59 lettera d) cit., doveva ritenersi assorbito l'ulteriore motivo di appello concernente la mancata istanza di registrazione a debito da parte del cancelliere;
- per quanto la sentenza del Tribunale fosse ancora sub judice perché gravata avanti alla Corte di Appello di Bologna, l'imposta andava comunque liquidata in via autonoma e salvo conguaglio o rimborso (da qui l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio fin visto l'esito di quello civile); - in quanto sentenza <<recante condanna al pagamento di somme o valori>> doveva applicarsi l'aliquota proporzionale del 3% ex articolo 8 lettera b) tariffa allegata al d.P.R. 131/86, indipendentemente dal fatto che potesse trattarsi di condanna meramente reintegrativa e restitutoria di somme investite dallo ZA, rilevando la situazione patrimoniale di quest'ultimo prima che iniziasse la causa civile (con indubbio effetto 4 di 7 accrescitivo) e non quella sussistente al momento dell'investimento inadempiuto;
- contrariamente a quanto voluto dallo ZA, non poteva nella specie applicarsi l'imposta di registro in misura fissa né in misura dell’1% ai sensi della lettera e) dell'articolo 8 citato (non trattandosi di sentenza di nullità o annullamento di un atto) e neppure della lettera c) (non trattandosi di mera sentenza di accertamento di diritti); - l'avviso era invece illegittimo laddove pretendeva di applicare cumulativamente l'imposta proporzionale dello 0,5% anche sull'importo oggetto di fideiussione ex articolo 6 della tariffa, dal momento che oggetto di imposizione era la sentenza e non il contratto di fideiussione, e che il relativo capo di sentenza rafforzava la posizione del creditore senza tuttavia giustificare una percezione di denaro ulteriore rispetto a quella a lui dovuta dal debitore principale;
- le spese processuali di entrambi i gradi di merito dovevano essere compensate per la natura della controversia e la reciproca parziale soccombenza. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla Agenzia delle Entrate. Motivi della decisione. § 2. Con istanza depositata telematicamente il 14.2.24 il ricorrente - pur chiedendo conclusivamente, in ossequio al dettato legislativo, la sospensione del processo fino a completamento del piano di rateazione (febbraio 2028) - ha nondimeno riferito: - di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022 relativamente alla cartella esattoriale n. 04520190004661409000 (ruolo 2019/118, reso esecutivo in data 5/2/2019), relativa all’avviso di liquidazione n.2015/004/SC/556 oggetto del presente giudizio;
- di aver versato l’importo della prima rata;
5 di 7 - che tale adesione è stata accettata il 23.11.23 da ADER secondo l’allegato piano di rateazione;
- di aver ricevuto comunicazione Ader 5.2.24 circa i presupposti della sospensione del processo fin visto l’esito del piano di rateazione in questione, il tutto come da documentazione allegata;
- che nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il contribuente, come prescrive il comma 236 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022, deve specificare la pendenza di eventuali giudizi ed assumere l’impegno a rinunciarvi, tanto che: <<lo scrivente lo specifica ed assume l’impegno a non proseguire>>; - che, salvo verifica dei pagamenti, deve considerarsi <<cessata de facto la materia del contendere>>. In base all’art. 1 co. 236 l.197/22 (c.d. rottamazione quater): << Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti>>. Questa disposizione disciplina e rende tipica la fattispecie di estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento di questa speciale procedura amministrativa di definizione dei carichi pendenti, ma non esclude di per sé l’operatività degli ordinari istituti processuali che presiedono in via generale al giudizio di legittimità, tanto più connotato da carattere ufficioso. In modo tale che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ogniqualvolta emergano dagli atti univoci elementi per ravvisare in capo al ricorrente il venir meno – proprio per effetto dell’accesso alla procedura definitoria in esame – di un concreto ed attuale interesse alla prosecuzione 6 di 7 del giudizio ed all’ottenimento di una decisione sul fondo della questione, ex art. 100 cod.proc.civ. . Si è più volte osservato – anche con particolare riguardo alla c.d. <> delle cartelle di cui alla legge qui in esame – che la relativa dichiarazione di voler aderire alla definizione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali essa si riferisce, sicchè può la Corte <<dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura condono>> (v. Cass.n. 15722/23 con ulteriori richiami nonché, quanto alle più recenti, Cass. n. 36220/23, n. 46/24, n. 4304/24, n. 5011/24). E nel caso di specie la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate sono indubbiamente idonee a dimostrare proprio una situazione nella quale la parte non ha più alcun sostanziale ed effettivo interesse a mantenere in vita il processo, considerandosi in proposito che: - l’istanza proviene dalla parte ricorrente;
- l’Amministrazione Finanziaria non ha formulato domanda alcuna, essendo rimasta intimata;
- nell’istanza stessa si riferisce e documenta l’effettivo accesso alla procedura definitoria, con adesione dell’Agenzia delle Entrate e versamento della prima rata;
- il ricorrente ha riferito di voler adempiere all’impegno di non proseguire nel giudizio, dovendosi ritenere <> cessata la materia del contendere. Sempre sulla base dei consolidati indirizzi di legittimità che si sono richiamati, va poi considerato che la pronuncia di inammissibilità del presente processo non preclude la compensazione delle spese di lite, posto che: << la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa>>, nulla dovendosi peraltro 7 di 7 provvedere nel caso – come di specie – nel quale l’altra parte sia rimasta intimata. Ancora, si richiama il suddetto indirizzo là dove rimarca l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, posto che la finalità dell’art. 13, comma 1- quater, DPR nr. 115 del 2002 va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo, lato sensu sanzionatorio, <<si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non - come nel caso quella che origini da eventi sopravvenuti>> (tra le molte, oltre a quelle già citate, Cass. n.1950/23), come tali non denotanti un accesso meramente strumentale e defatigante all’impugnazione.
PQM
- dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data
- la sentenza del Tribunale non accertava, neppure incidentalmente, la commissione di reati nè condannava al risarcimento di danni conseguenti a reato, essendosi invece il giudice civile limitato ad accertare l'inadempimento del mandato di gestione del capitale investito da parte del mandatario LU (con responsabilità solidale dello Strada in quanto fideiussore); - quand’anche lo ZA fosse stato vittima di un reato di appropriazione indebita, questo sarebbe stato commesso da un soggetto (tale PH Clement Chappex) che non era parte del giudizio civile;
- non sussistendo quindi i presupposti di cui all'articolo 59 lettera d) cit., doveva ritenersi assorbito l'ulteriore motivo di appello concernente la mancata istanza di registrazione a debito da parte del cancelliere;
- per quanto la sentenza del Tribunale fosse ancora sub judice perché gravata avanti alla Corte di Appello di Bologna, l'imposta andava comunque liquidata in via autonoma e salvo conguaglio o rimborso (da qui l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio fin visto l'esito di quello civile); - in quanto sentenza <<recante condanna al pagamento di somme o valori>> doveva applicarsi l'aliquota proporzionale del 3% ex articolo 8 lettera b) tariffa allegata al d.P.R. 131/86, indipendentemente dal fatto che potesse trattarsi di condanna meramente reintegrativa e restitutoria di somme investite dallo ZA, rilevando la situazione patrimoniale di quest'ultimo prima che iniziasse la causa civile (con indubbio effetto 4 di 7 accrescitivo) e non quella sussistente al momento dell'investimento inadempiuto;
- contrariamente a quanto voluto dallo ZA, non poteva nella specie applicarsi l'imposta di registro in misura fissa né in misura dell’1% ai sensi della lettera e) dell'articolo 8 citato (non trattandosi di sentenza di nullità o annullamento di un atto) e neppure della lettera c) (non trattandosi di mera sentenza di accertamento di diritti); - l'avviso era invece illegittimo laddove pretendeva di applicare cumulativamente l'imposta proporzionale dello 0,5% anche sull'importo oggetto di fideiussione ex articolo 6 della tariffa, dal momento che oggetto di imposizione era la sentenza e non il contratto di fideiussione, e che il relativo capo di sentenza rafforzava la posizione del creditore senza tuttavia giustificare una percezione di denaro ulteriore rispetto a quella a lui dovuta dal debitore principale;
- le spese processuali di entrambi i gradi di merito dovevano essere compensate per la natura della controversia e la reciproca parziale soccombenza. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla Agenzia delle Entrate. Motivi della decisione. § 2. Con istanza depositata telematicamente il 14.2.24 il ricorrente - pur chiedendo conclusivamente, in ossequio al dettato legislativo, la sospensione del processo fino a completamento del piano di rateazione (febbraio 2028) - ha nondimeno riferito: - di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022 relativamente alla cartella esattoriale n. 04520190004661409000 (ruolo 2019/118, reso esecutivo in data 5/2/2019), relativa all’avviso di liquidazione n.2015/004/SC/556 oggetto del presente giudizio;
- di aver versato l’importo della prima rata;
5 di 7 - che tale adesione è stata accettata il 23.11.23 da ADER secondo l’allegato piano di rateazione;
- di aver ricevuto comunicazione Ader 5.2.24 circa i presupposti della sospensione del processo fin visto l’esito del piano di rateazione in questione, il tutto come da documentazione allegata;
- che nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il contribuente, come prescrive il comma 236 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022, deve specificare la pendenza di eventuali giudizi ed assumere l’impegno a rinunciarvi, tanto che: <<lo scrivente lo specifica ed assume l’impegno a non proseguire>>; - che, salvo verifica dei pagamenti, deve considerarsi <<cessata de facto la materia del contendere>>. In base all’art. 1 co. 236 l.197/22 (c.d. rottamazione quater): << Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti>>. Questa disposizione disciplina e rende tipica la fattispecie di estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento di questa speciale procedura amministrativa di definizione dei carichi pendenti, ma non esclude di per sé l’operatività degli ordinari istituti processuali che presiedono in via generale al giudizio di legittimità, tanto più connotato da carattere ufficioso. In modo tale che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ogniqualvolta emergano dagli atti univoci elementi per ravvisare in capo al ricorrente il venir meno – proprio per effetto dell’accesso alla procedura definitoria in esame – di un concreto ed attuale interesse alla prosecuzione 6 di 7 del giudizio ed all’ottenimento di una decisione sul fondo della questione, ex art. 100 cod.proc.civ. . Si è più volte osservato – anche con particolare riguardo alla c.d. <
- l’Amministrazione Finanziaria non ha formulato domanda alcuna, essendo rimasta intimata;
- nell’istanza stessa si riferisce e documenta l’effettivo accesso alla procedura definitoria, con adesione dell’Agenzia delle Entrate e versamento della prima rata;
- il ricorrente ha riferito di voler adempiere all’impegno di non proseguire nel giudizio, dovendosi ritenere <
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- dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data