TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4553/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 11.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 4553/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PELLEGRINI ELENA
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Firenze, RESISTENTI CONCLUSIONI: Per parte ricorrente, come da ricorso:
“Chiede L'annullamento previa immediata sospensione, stante la pendenza di decreto di espulsione notificato contestualmente all'atto impugnato in questa sede, del Decreto datato 29/06/2023 e notificato in data 08/04/2024, con cui il Sig. Questore della Provincia di ha CP_1 respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con ogni conseguente statuizione di legge.” Per parte resistente, come da comparsa:
“Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 16/04/2024 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore di Grosseto del 29/06/2023 e notificato il 08/04/2024 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020. Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della Commissione Territoriale di Firenze, la quale ha evidenziato che “(…) l'istante è giunto in Italia nel corso del 2020. Risultano presenti due segnalazioni per identificazione. Nel mese di gennaio 2023 presentava istanza di protezione speciale indicando nell'allegato che in caso di rimpatrio avrebbe problemi per disaccordi con i genitori;
(…) dall'istruttoria non emergono elementi sostanziali di integrazione sul territorio non producendo nulla in tal senso il richiedente né dal punto di vista lavorativo né dal punto di vista socio-culturale. Si osserva, peraltro, che il soggiorno sul territorio risulta eccessivamente limitato per integrare uno sradicamento dal paese di origine. La mera presenza della sorella e del fratello non si ritiene ugualmente sufficiente, anche in considerazione del fatto che non sussiste il requisito della convivenza, risultando il richiedente ospitato presso una terza persona” e che, nel caso in esame, “il richiedente non ha attestato una sufficiente integrazione sul territorio e pertanto alla luce di tale situazione un rimpatrio in Marocco non può dirsi lesivo dei diritti riconosciuti dall'art. 19 co.1 e 1.1. TUI”.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento argomentando: che l'istruttoria svolta dall'organo amministrativo è risultata superficiale in quanto non avrebbe adeguatamente verificato l'effettiva convivenza del ricorrente con il fratello, come risulta dai documenti allegati (cfr. docc. 2-4); che il ricorrente fin dal suo ingresso in Italia coabita col fratello cercando di regolarizzare la propria posizione amministrativa sul territorio;
che l'allontanamento del ricorrente comporterebbe la lesione della vita privata e familiare da questi creata in Italia.
Con decreto del 06/05/2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, considerato che dal ricorso non emerge alcun elemento di integrazione socio-lavorativa nonostante il tempo trascorso, anche in pendenza della procedura amministrativa, né appare sufficiente, stante l'assenza di condizioni di vulnerabilità e la maggiore età, la mera presenza sul T.N. del fratello e della sorella.
Veniva fissata udienza in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito di note al 08/05/2025 successivamente prorogato al 22/05/2025 per integrazioni documentali.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Pagina 2 di 8 All'udienza fissata in modalità cartolare, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa da cui risulta che egli ha contratto matrimonio con una connazionale titolare di regolare permesso di soggiorno ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. All'esito della scadenza dei termini la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
°°° °°°
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di
Pagina 3 di 8 inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU.
Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l.
113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione
Pagina 4 di 8 comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”.
In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass.
Pagina 5 di 8 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere,
Pagina 6 di 8 conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°° Nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi idonei ad accogliere la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione speciale avanzata dal ricorrente, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente. Infatti, il ricorrente è in Italia dal 2020, e come già rilevato nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, egli non risulta aver posto in essere dal suo arrivo in Italia un percorso di integrazione sufficientemente significativo, considerato che dal ricorso e dalla documentazione successivamente allegata, non emerge alcun elemento di integrazione lavorativa nonostante il tempo trascorso, anche in pendenza della procedura amministrativa, né appare sufficiente, stante l'assenza di condizioni di vulnerabilità e la maggiore età, la mera presenza sul Territorio del fratello e della sorella. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato una vulnerabilità, neppure sotto il profilo sanitario, né ha infine dimostrato alcun radicamento familiare effettivo sul territorio, non essendo all'uopo sufficiente la mera dimostrazione di aver contratto matrimonio in data 17 maggio 2024 con una connazionale. A tal proposito, la giovane età dei coniugi unitamente alle condizioni di precarietà amministrativa nelle quali il matrimonio è stato celebrato - la sospensiva era stata rigettata
– non consentono un giudizio positivo di affidamento legittimo in ordine alla loro possibile permanenza della coppia in Italia.
La giurisprudenza EDU in merito all'art. 8 della Convenzione ritiene necessario, in materia di vita familiare, stabilire se i legami si siano creati in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli del fatto che lo status di una di loro in ordine all'immigrazione era tale che la continuità di tale vita familiare nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria fin dall'inizio ( . RE UN ; c. Lettonia). Per_2 Per_3
In una simile situazione l'allontanamento del familiare non cittadino sarebbe incompatibile con l'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali ( e Per_4 Per_5
c. RE UN, § 68; c. RE UN;
e altri c. RE UN;
Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_
e c. Paesi Bassi;
c. [GC], § 138). Ad analoghe conclusioni Pt_2 Per_10 Per_12 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è giunta anche in relazione alla valutazione della
“vita privata” del soggetto. Nel caso Pormes c. Paesi Bassi, richiamato dalla stessa Commissione Territoriale, la Corte di Strasburgo ha affermato che qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali. In altri termini, pur dovendosi tenere in considerazione la partecipazione dello straniero alla società dello Stato di accoglienza e le relazioni, anche diverse da quelle familiari, instaurate quelle costituite nelle more del procedimento per il rilascio di un titolo di soggiorno e comunque legate ad una presenza regolare sul territorio, sono meritevoli di
Pagina 7 di 8 un maggiore grado di tutela rispetto a quelle costituite nelle more di un soggiorno irregolare.
A tal proposito si aggiunga che anche l'estratto contributivo del coniuge riporta redditi assai modesti, tanto che non appare neppure comprovato l'inserimento stabile e radicato di quest'ultima, ed ancor meno risulta comprovata una assoluta impossibilità di continuare la vita familiare nel paese di origine. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato in quanto il rimpatrio non determinerebbe una violazione della vita privata e familiare del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI. La limitata attività difensiva svolta dalla resistente, concretizzatasi nella mera produzione del provvedimento di rigetto, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi
La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 11.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 4553/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PELLEGRINI ELENA
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Firenze, RESISTENTI CONCLUSIONI: Per parte ricorrente, come da ricorso:
“Chiede L'annullamento previa immediata sospensione, stante la pendenza di decreto di espulsione notificato contestualmente all'atto impugnato in questa sede, del Decreto datato 29/06/2023 e notificato in data 08/04/2024, con cui il Sig. Questore della Provincia di ha CP_1 respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con ogni conseguente statuizione di legge.” Per parte resistente, come da comparsa:
“Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 16/04/2024 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore di Grosseto del 29/06/2023 e notificato il 08/04/2024 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020. Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della Commissione Territoriale di Firenze, la quale ha evidenziato che “(…) l'istante è giunto in Italia nel corso del 2020. Risultano presenti due segnalazioni per identificazione. Nel mese di gennaio 2023 presentava istanza di protezione speciale indicando nell'allegato che in caso di rimpatrio avrebbe problemi per disaccordi con i genitori;
(…) dall'istruttoria non emergono elementi sostanziali di integrazione sul territorio non producendo nulla in tal senso il richiedente né dal punto di vista lavorativo né dal punto di vista socio-culturale. Si osserva, peraltro, che il soggiorno sul territorio risulta eccessivamente limitato per integrare uno sradicamento dal paese di origine. La mera presenza della sorella e del fratello non si ritiene ugualmente sufficiente, anche in considerazione del fatto che non sussiste il requisito della convivenza, risultando il richiedente ospitato presso una terza persona” e che, nel caso in esame, “il richiedente non ha attestato una sufficiente integrazione sul territorio e pertanto alla luce di tale situazione un rimpatrio in Marocco non può dirsi lesivo dei diritti riconosciuti dall'art. 19 co.1 e 1.1. TUI”.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento argomentando: che l'istruttoria svolta dall'organo amministrativo è risultata superficiale in quanto non avrebbe adeguatamente verificato l'effettiva convivenza del ricorrente con il fratello, come risulta dai documenti allegati (cfr. docc. 2-4); che il ricorrente fin dal suo ingresso in Italia coabita col fratello cercando di regolarizzare la propria posizione amministrativa sul territorio;
che l'allontanamento del ricorrente comporterebbe la lesione della vita privata e familiare da questi creata in Italia.
Con decreto del 06/05/2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, considerato che dal ricorso non emerge alcun elemento di integrazione socio-lavorativa nonostante il tempo trascorso, anche in pendenza della procedura amministrativa, né appare sufficiente, stante l'assenza di condizioni di vulnerabilità e la maggiore età, la mera presenza sul T.N. del fratello e della sorella.
Veniva fissata udienza in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito di note al 08/05/2025 successivamente prorogato al 22/05/2025 per integrazioni documentali.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Pagina 2 di 8 All'udienza fissata in modalità cartolare, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa da cui risulta che egli ha contratto matrimonio con una connazionale titolare di regolare permesso di soggiorno ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. All'esito della scadenza dei termini la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
°°° °°°
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di
Pagina 3 di 8 inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU.
Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l.
113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione
Pagina 4 di 8 comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”.
In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass.
Pagina 5 di 8 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere,
Pagina 6 di 8 conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°° Nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi idonei ad accogliere la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione speciale avanzata dal ricorrente, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente. Infatti, il ricorrente è in Italia dal 2020, e come già rilevato nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, egli non risulta aver posto in essere dal suo arrivo in Italia un percorso di integrazione sufficientemente significativo, considerato che dal ricorso e dalla documentazione successivamente allegata, non emerge alcun elemento di integrazione lavorativa nonostante il tempo trascorso, anche in pendenza della procedura amministrativa, né appare sufficiente, stante l'assenza di condizioni di vulnerabilità e la maggiore età, la mera presenza sul Territorio del fratello e della sorella. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato una vulnerabilità, neppure sotto il profilo sanitario, né ha infine dimostrato alcun radicamento familiare effettivo sul territorio, non essendo all'uopo sufficiente la mera dimostrazione di aver contratto matrimonio in data 17 maggio 2024 con una connazionale. A tal proposito, la giovane età dei coniugi unitamente alle condizioni di precarietà amministrativa nelle quali il matrimonio è stato celebrato - la sospensiva era stata rigettata
– non consentono un giudizio positivo di affidamento legittimo in ordine alla loro possibile permanenza della coppia in Italia.
La giurisprudenza EDU in merito all'art. 8 della Convenzione ritiene necessario, in materia di vita familiare, stabilire se i legami si siano creati in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli del fatto che lo status di una di loro in ordine all'immigrazione era tale che la continuità di tale vita familiare nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria fin dall'inizio ( . RE UN ; c. Lettonia). Per_2 Per_3
In una simile situazione l'allontanamento del familiare non cittadino sarebbe incompatibile con l'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali ( e Per_4 Per_5
c. RE UN, § 68; c. RE UN;
e altri c. RE UN;
Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_
e c. Paesi Bassi;
c. [GC], § 138). Ad analoghe conclusioni Pt_2 Per_10 Per_12 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è giunta anche in relazione alla valutazione della
“vita privata” del soggetto. Nel caso Pormes c. Paesi Bassi, richiamato dalla stessa Commissione Territoriale, la Corte di Strasburgo ha affermato che qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali. In altri termini, pur dovendosi tenere in considerazione la partecipazione dello straniero alla società dello Stato di accoglienza e le relazioni, anche diverse da quelle familiari, instaurate quelle costituite nelle more del procedimento per il rilascio di un titolo di soggiorno e comunque legate ad una presenza regolare sul territorio, sono meritevoli di
Pagina 7 di 8 un maggiore grado di tutela rispetto a quelle costituite nelle more di un soggiorno irregolare.
A tal proposito si aggiunga che anche l'estratto contributivo del coniuge riporta redditi assai modesti, tanto che non appare neppure comprovato l'inserimento stabile e radicato di quest'ultima, ed ancor meno risulta comprovata una assoluta impossibilità di continuare la vita familiare nel paese di origine. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato in quanto il rimpatrio non determinerebbe una violazione della vita privata e familiare del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI. La limitata attività difensiva svolta dalla resistente, concretizzatasi nella mera produzione del provvedimento di rigetto, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi
La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 8 di 8