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15 gennaio 1993
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20 febbraio 2026
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Art. 35. Deliberazioni del collegio giudicante 1. ((La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.)) 2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
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