Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2024, n. 4318
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Sentenza 19 febbraio 2024

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In tema di imposta di registro, in caso di cessione d'azienda o di ramo di essa, la scelta, ai fini della determinazione del valore dell'azienda e, dunque, della base imponibile, tra il metodo patrimoniale semplice, che considera l'azienda come un insieme mero di attività e passività e postula, quindi, l'inesistenza dell'avviamento, e il metodo patrimoniale complesso, che integra il primo, considerando quei fattori (ossia le plusvalenze da beni immateriali come pure dal know-how aziendale, dalla formazione del personale ed altro) che, nel loro complesso, rappresentano l'avviamento, il quale, pertanto, resta compreso nel trasferimento e soggetto all'imposta ai sensi dell' articolo 51, comma 4, del DPR 131/1986 , costituisce oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, trattandosi, in ogni caso, di criteri idonei ad apprezzare il congruo valore economico di scambio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2024, n. 4318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4318
    Data del deposito : 19 febbraio 2024
    Fonte ufficiale :

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