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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Cristina Flesca, in funzione di giudice di appello, all'udienza del 15 ottobre 2025, invitava le parti alla discussione e, fatte precisare le conclusioni, assegnava la causa a sentenza, riservando il deposito della motivazione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.. pronunciava la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 03.11.2002 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Elena Albanese, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, sito in VA (RC) alla Via Perelli n. 83;
APPELLANTE
CONTRO
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Viale Cesare Pavese 385;
residente in [...]
residente in [...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi (n. 453/23), in materia di azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
CONCLUSIONI: sì come rassegnate all'udienza di discussione del 15/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , in qualità di Parte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 conveniva in giudizio la e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_3 danni subiti dal minore in seguito al sinistro stradale occorso in data 28/06/2017.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto della domanda avanzata da parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, la riduzione della somma risarcitoria richiesta, nei limiti del giusto e del provato. Gli altri convenuti, pur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio, disattendendo il dialogo processuale.
Instaurato correttamente il contraddittorio, il giudizio di primo grado veniva istruito con l'escussione di un teste indicato da parte attrice, mentre veniva rigettata la richiesta di ammissione di CTU medica, al fine di accertare compiutamente le lesioni patite dal sig. Parte_1
Il Giudice di Pace di Palmi (nella persona del dott. Maurizio Condipodero) con sentenza n. 453/23, depositata in data 18/04/2023 e notificata in data 13/06/2023, pur accogliendo la domanda attorea e condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dal sig. li quantificava in € 2.282,33, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ritenendo che parte attrice non avesse provato il nesso di causalità tra la lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale con deep sui 4.000Hz a destra ed il sinistro oggetto del giudizio. Tale riduzione significativa della somma risarcitoria richiesta, determinava, altresì, la parziale compensazione delle spese di lite al 50%.
Avverso tale sentenza, divenuto maggiorenne, ha proposto Parte_1 appello con atto di citazione ritualmente notificato, deducendo i seguenti motivi: violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 342 c.p.c., con specifico riferimento all'accoglimento parziale del quantum richiesto a titolo di risarcimento danni;
sostanziale difetto di motivazione sulla compensazione delle spese di lite. L'appellante ha contestato, nello specifico, l'arbitraria quantificazione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, frutto, secondo la prospettazione del danneggiato, di un'erronea interpretazione della documentazione medica prodotta in atti, sì come supportata da consulenza di parte prodotta in giudizio. Contestava, inoltre, l'immotivato rigetto della richiesta di ammissione della CTU medica che sarebbe stata necessaria per accertare la riconducibilità al sinistro di tutte le conseguenze lesive riportate dall'attore. 2. La e pur Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 regolarmente citati, non si costituivano nel giudizio di seconde cure., di guisa che è possibile dichiarare la loro contumacia.
4. L'appello proposto da è fondato e va integralmente accolto per Parte_1
i motivi di seguito esposti.
4.1 La sentenza impugnata, anzitutto, è meritevole di censura nella parte relativa al quantum liquidato. Sul punto, deve rilevarsi che si ritengono condivisibili le conclusioni a cui è giunta la CTU, disposta nel presente giudizio, in quanto logica, coerente e fondata su un rigoroso metodo scientifico. Invero, la ctu, riconoscendo il nesso di causalità tra tutte le lesioni riportate a seguito del sinistro e la dinamica dello stesso, compresa la lieve ipoacusia bilaterale neurosensoriale più marcata a destra, ha riconosciuto le seguenti percentuali di inabilità temporanea: giorni 4 di Inabilità Totale;
giorni 25 di Inabilità Parziale al 50% e giorni 56 di Inabilità Parziale al 25%, nonché postumi residui permanenti quantificati nella percentuale del 6%, utilizzando quale parametro di riferimento il D.L. 03/07/2003 di cui alla G. U. 211 del 11/09/2003 con riferimento al Cap. Persona_1 par. capo II e Cap. capo II, in Persona_2 Persona_3 considerazione della tipologia del trauma, con diagnosi: “Cervicalgia post-trauma con lieve ipoacusia percettiva più accentuata a dx;
esiti cicatriziali in regione dorso-nasale e sopraciliare dx”. In materia di sinistri stradali, con riferimento al danno non patrimoniale, deve evidenziarsi che il giudicante è tenuto a considerare, ai fini di un'equa liquidazione, il sistema delle tabelle;
in particolare, nel caso di lesioni micro-permanenti, in cui rientrano le ipotesi di invalidità fino al 9%, come nel caso in esame, deve farsi riferimento alle tabelle legislative di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005.
Nel caso concreto, è possibile, quindi, procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale lamentato dall'appellante, adoperando le condivisibili conclusioni del CTU, sì come sorrette da un rigoroso iter logico- motivazionale.
Ciò posto, applicate le indicate tabelle ministeriali, è possibile procedere alla liquidazione del danno biologico nei termini appresso indicati:
- IP = 6%, età al momento del fatto (14 anni), punto base danno biologico pari ad € 963,40 si giunge ad una somma a titolo di danno biologico permanente pari ad € 9.630,15.
- Invalidità temporanea totale (giorni 4) € 224,72
- Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 25) € 702,25 - Invalidità temporanea parziale al 25% (giorni 56) € 786,52 per un totale complessivo, a titolo di danno biologico temporaneo, di € 1.713,49.
In definitiva, il danno biologico complessivamente riconoscibile in capo all'appellante, in applicazione delle Tabelle ministeriali anzidette, è pari ad € 11.343,64.
4.1.1. Sulla somma riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno biologico
- liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti - trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. La rivalutazione ha la “funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la
“funzione di coprire il ritardo”. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Nel caso di specie, devalutando (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma di € 11.343,64 al giorno del fatto (28/06/2017) - si arriva ad un importo di € 9.406,00; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 31.08.2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 12.579,54; su tale somma, infine, devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. La somma complessivamente dovuta a a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale è, dunque, pari a € 12.579,54, oltre interessi dalla sentenza sino al soddisfo.
4.1.2 Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha riconosciuto la compatibilità tra le spese mediche sostenute da e l'occorso sinistro per un importo pari ad € Parte_1
128,52, a titolo di danno patrimoniale, già liquidato nella sentenza di primo grado. 4.1.3. Per le ragioni sin qui esposte, Controparte_1 Controparte_2
e devono essere condannati al pagamento, in solido fra loro, in Controparte_3 favore dell'attore della complessiva somma a titolo di saldo finale Parte_1 per il risarcimento delle lesioni personali patite a seguito dell'occorso sinistro di € 10.425.73, oltre interessi dalla data della sentenza sino al soddisfo. All'importa innanzi indicato si perviene procedendo alla decurtazione, dalla complessiva somma sopra riportata, dell'importo già liquidato con la sentenza dal giudice di primo grado,
5. Infine, in relazione all'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non può procedersi alla sua liquidazione, difettando la prova al riguardo, non essendo stata fornita adeguata dimostrazione in ordine alle operazioni finanziarie che l'appellante avrebbe dovuto intraprendere.
6. La sentenza impugnata, infine, è meritevole di essere riformata anche nella parte relativa alla compensazione parziale delle spese. La giurisprudenza dominante è concorde nel ritenere che l'accoglimento in misura ridotta, con riduzione sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale, non dà luogo a reciproca soccombenza, di guisa che il giudice di pace non avrebbe potuto procedere alla compensazione parziale delle spese di lite, in assenza dei presupposti di legge. A ben vedere, il potere di compensazione, anche parziale, delle spese processuali, è configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti nel medesimo processo, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass. n. 10113 del 24/04/2018 e Cassazione civile, sent. Nr. 32061/2022). Tale ipotesi non si è verificata nel caso in esame, in cui, per come anzidetto, il giudice impropriamente aveva operato una significativa riduzione del quantum senza che ciò avesse comportato maggiori oneri processuali a carico della controparte. Sul punto, vale la pena richiamare un recente arresto giurisprudenziale secondo cui, “per ravvisare la reciproca soccombenza nel caso in cui l'accoglimento parziale abbia riguardato la misura meramente quantitativa, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Cass. n. 516 del 15/01/2020).
L'accoglimento dell'appello comporta, pertanto, la riforma della sentenza anche con riferimento al capo sulle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che, pertanto, vanno poste a carico dei soccombenti per la totalità.
e devono, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quindi, essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da per il primo grado di giudizio, che, tenuto conto della somma già Parte_1 versata in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, si liquidano, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/2022, nel valore complessivo di € 632,50 (esclusi gli esborsi già addebitati dal giudice di prime cure in capo ai convenuti), oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Elena Albanese
7. La condanna alle spese del presente grado giudizio segue la soccombenza.
e devono, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quindi, essere, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da per il presente giudizio, da liquidarsi – in conformità delle Parte_1 tabelle di cui DM nr. 147/2022 – nel valore minimo di € 2.540,00 (trattandosi di controversia di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000). Alle spese come sopra liquidate vanno aggiunti gli esborsi sostenuti per intentare il presente giudizio pari ad euro 382,50 (euro 355,50 a titolo di contributo unificato 355,50 ed euro 27,00 a titolo di marca da bollo), oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Elena Albanese.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: a) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, al pagamento in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 10.425.73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in parte motiva. b) condanna la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
in relazione al primo grado di giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 632,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Elena Albanese. c) condanna e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, alla rifusione in favore di delle
[...] Parte_1 spese del presente grado giudizio che liquida in complessivi € 2.922,50, per compensi professionali (pari ad euro 2.540,00) ed esborsi (pari ad euro 382,50), oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Elena Albanese. d) pone definitivamente le spese di CTU, sì come liquidate con separato decreto, in capo alla e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro.
[...]
Così deciso in Palmi, lì 21.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Cristina Flesca
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Cristina Flesca, in funzione di giudice di appello, all'udienza del 15 ottobre 2025, invitava le parti alla discussione e, fatte precisare le conclusioni, assegnava la causa a sentenza, riservando il deposito della motivazione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.. pronunciava la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 03.11.2002 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Elena Albanese, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, sito in VA (RC) alla Via Perelli n. 83;
APPELLANTE
CONTRO
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Viale Cesare Pavese 385;
residente in [...]
residente in [...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi (n. 453/23), in materia di azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
CONCLUSIONI: sì come rassegnate all'udienza di discussione del 15/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , in qualità di Parte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 conveniva in giudizio la e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_3 danni subiti dal minore in seguito al sinistro stradale occorso in data 28/06/2017.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto della domanda avanzata da parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, la riduzione della somma risarcitoria richiesta, nei limiti del giusto e del provato. Gli altri convenuti, pur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio, disattendendo il dialogo processuale.
Instaurato correttamente il contraddittorio, il giudizio di primo grado veniva istruito con l'escussione di un teste indicato da parte attrice, mentre veniva rigettata la richiesta di ammissione di CTU medica, al fine di accertare compiutamente le lesioni patite dal sig. Parte_1
Il Giudice di Pace di Palmi (nella persona del dott. Maurizio Condipodero) con sentenza n. 453/23, depositata in data 18/04/2023 e notificata in data 13/06/2023, pur accogliendo la domanda attorea e condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dal sig. li quantificava in € 2.282,33, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ritenendo che parte attrice non avesse provato il nesso di causalità tra la lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale con deep sui 4.000Hz a destra ed il sinistro oggetto del giudizio. Tale riduzione significativa della somma risarcitoria richiesta, determinava, altresì, la parziale compensazione delle spese di lite al 50%.
Avverso tale sentenza, divenuto maggiorenne, ha proposto Parte_1 appello con atto di citazione ritualmente notificato, deducendo i seguenti motivi: violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 342 c.p.c., con specifico riferimento all'accoglimento parziale del quantum richiesto a titolo di risarcimento danni;
sostanziale difetto di motivazione sulla compensazione delle spese di lite. L'appellante ha contestato, nello specifico, l'arbitraria quantificazione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, frutto, secondo la prospettazione del danneggiato, di un'erronea interpretazione della documentazione medica prodotta in atti, sì come supportata da consulenza di parte prodotta in giudizio. Contestava, inoltre, l'immotivato rigetto della richiesta di ammissione della CTU medica che sarebbe stata necessaria per accertare la riconducibilità al sinistro di tutte le conseguenze lesive riportate dall'attore. 2. La e pur Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 regolarmente citati, non si costituivano nel giudizio di seconde cure., di guisa che è possibile dichiarare la loro contumacia.
4. L'appello proposto da è fondato e va integralmente accolto per Parte_1
i motivi di seguito esposti.
4.1 La sentenza impugnata, anzitutto, è meritevole di censura nella parte relativa al quantum liquidato. Sul punto, deve rilevarsi che si ritengono condivisibili le conclusioni a cui è giunta la CTU, disposta nel presente giudizio, in quanto logica, coerente e fondata su un rigoroso metodo scientifico. Invero, la ctu, riconoscendo il nesso di causalità tra tutte le lesioni riportate a seguito del sinistro e la dinamica dello stesso, compresa la lieve ipoacusia bilaterale neurosensoriale più marcata a destra, ha riconosciuto le seguenti percentuali di inabilità temporanea: giorni 4 di Inabilità Totale;
giorni 25 di Inabilità Parziale al 50% e giorni 56 di Inabilità Parziale al 25%, nonché postumi residui permanenti quantificati nella percentuale del 6%, utilizzando quale parametro di riferimento il D.L. 03/07/2003 di cui alla G. U. 211 del 11/09/2003 con riferimento al Cap. Persona_1 par. capo II e Cap. capo II, in Persona_2 Persona_3 considerazione della tipologia del trauma, con diagnosi: “Cervicalgia post-trauma con lieve ipoacusia percettiva più accentuata a dx;
esiti cicatriziali in regione dorso-nasale e sopraciliare dx”. In materia di sinistri stradali, con riferimento al danno non patrimoniale, deve evidenziarsi che il giudicante è tenuto a considerare, ai fini di un'equa liquidazione, il sistema delle tabelle;
in particolare, nel caso di lesioni micro-permanenti, in cui rientrano le ipotesi di invalidità fino al 9%, come nel caso in esame, deve farsi riferimento alle tabelle legislative di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005.
Nel caso concreto, è possibile, quindi, procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale lamentato dall'appellante, adoperando le condivisibili conclusioni del CTU, sì come sorrette da un rigoroso iter logico- motivazionale.
Ciò posto, applicate le indicate tabelle ministeriali, è possibile procedere alla liquidazione del danno biologico nei termini appresso indicati:
- IP = 6%, età al momento del fatto (14 anni), punto base danno biologico pari ad € 963,40 si giunge ad una somma a titolo di danno biologico permanente pari ad € 9.630,15.
- Invalidità temporanea totale (giorni 4) € 224,72
- Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 25) € 702,25 - Invalidità temporanea parziale al 25% (giorni 56) € 786,52 per un totale complessivo, a titolo di danno biologico temporaneo, di € 1.713,49.
In definitiva, il danno biologico complessivamente riconoscibile in capo all'appellante, in applicazione delle Tabelle ministeriali anzidette, è pari ad € 11.343,64.
4.1.1. Sulla somma riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno biologico
- liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti - trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. La rivalutazione ha la “funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la
“funzione di coprire il ritardo”. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Nel caso di specie, devalutando (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma di € 11.343,64 al giorno del fatto (28/06/2017) - si arriva ad un importo di € 9.406,00; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 31.08.2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 12.579,54; su tale somma, infine, devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. La somma complessivamente dovuta a a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale è, dunque, pari a € 12.579,54, oltre interessi dalla sentenza sino al soddisfo.
4.1.2 Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha riconosciuto la compatibilità tra le spese mediche sostenute da e l'occorso sinistro per un importo pari ad € Parte_1
128,52, a titolo di danno patrimoniale, già liquidato nella sentenza di primo grado. 4.1.3. Per le ragioni sin qui esposte, Controparte_1 Controparte_2
e devono essere condannati al pagamento, in solido fra loro, in Controparte_3 favore dell'attore della complessiva somma a titolo di saldo finale Parte_1 per il risarcimento delle lesioni personali patite a seguito dell'occorso sinistro di € 10.425.73, oltre interessi dalla data della sentenza sino al soddisfo. All'importa innanzi indicato si perviene procedendo alla decurtazione, dalla complessiva somma sopra riportata, dell'importo già liquidato con la sentenza dal giudice di primo grado,
5. Infine, in relazione all'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non può procedersi alla sua liquidazione, difettando la prova al riguardo, non essendo stata fornita adeguata dimostrazione in ordine alle operazioni finanziarie che l'appellante avrebbe dovuto intraprendere.
6. La sentenza impugnata, infine, è meritevole di essere riformata anche nella parte relativa alla compensazione parziale delle spese. La giurisprudenza dominante è concorde nel ritenere che l'accoglimento in misura ridotta, con riduzione sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale, non dà luogo a reciproca soccombenza, di guisa che il giudice di pace non avrebbe potuto procedere alla compensazione parziale delle spese di lite, in assenza dei presupposti di legge. A ben vedere, il potere di compensazione, anche parziale, delle spese processuali, è configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti nel medesimo processo, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass. n. 10113 del 24/04/2018 e Cassazione civile, sent. Nr. 32061/2022). Tale ipotesi non si è verificata nel caso in esame, in cui, per come anzidetto, il giudice impropriamente aveva operato una significativa riduzione del quantum senza che ciò avesse comportato maggiori oneri processuali a carico della controparte. Sul punto, vale la pena richiamare un recente arresto giurisprudenziale secondo cui, “per ravvisare la reciproca soccombenza nel caso in cui l'accoglimento parziale abbia riguardato la misura meramente quantitativa, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Cass. n. 516 del 15/01/2020).
L'accoglimento dell'appello comporta, pertanto, la riforma della sentenza anche con riferimento al capo sulle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che, pertanto, vanno poste a carico dei soccombenti per la totalità.
e devono, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quindi, essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da per il primo grado di giudizio, che, tenuto conto della somma già Parte_1 versata in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, si liquidano, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/2022, nel valore complessivo di € 632,50 (esclusi gli esborsi già addebitati dal giudice di prime cure in capo ai convenuti), oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Elena Albanese
7. La condanna alle spese del presente grado giudizio segue la soccombenza.
e devono, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quindi, essere, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da per il presente giudizio, da liquidarsi – in conformità delle Parte_1 tabelle di cui DM nr. 147/2022 – nel valore minimo di € 2.540,00 (trattandosi di controversia di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000). Alle spese come sopra liquidate vanno aggiunti gli esborsi sostenuti per intentare il presente giudizio pari ad euro 382,50 (euro 355,50 a titolo di contributo unificato 355,50 ed euro 27,00 a titolo di marca da bollo), oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Elena Albanese.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: a) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, al pagamento in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 10.425.73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in parte motiva. b) condanna la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
in relazione al primo grado di giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 632,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Elena Albanese. c) condanna e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, alla rifusione in favore di delle
[...] Parte_1 spese del presente grado giudizio che liquida in complessivi € 2.922,50, per compensi professionali (pari ad euro 2.540,00) ed esborsi (pari ad euro 382,50), oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Elena Albanese. d) pone definitivamente le spese di CTU, sì come liquidate con separato decreto, in capo alla e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro.
[...]
Così deciso in Palmi, lì 21.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Cristina Flesca