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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dr. Gaetano Sole Giudice
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, con l'avv. Maria La Porta C.F._1
Ricorrente
CONTRO
nata ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
, con l'avv. Lucia Viviano C.F._2
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
1 Tribunale di Trapani
Sezione Civile OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del
26.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 21.9.2019 a Trapani, regolarmente trascritto nel CP_1
registro dello Stato Civile del Comune di Trapani anno 2019 al n.
160, Parte II, Serie A, Uff. 1 e che dalla loro unione non erano nati figli.
Avanzava domanda di separazione giudiziale nei confronti della coniuge rappresentando che il rapporto coniugale si era incrinato tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Precisava, invero, che da diversi mesi si era allontanato dalla casa coniugale.
Sotto il profilo economico chiedeva di dichiarare che ognuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio sostentamento economico e non avrebbe preteso l'uno dall'altro nemmeno per il futuro.
*****
Si costituiva in giudizio la resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della stessa in capo al coniuge per violazione degli obblighi di cui all'art. 143, co. 2, c.c., ossia dell'obbligo alla fedeltà, all'assistenza
2 Tribunale di Trapani
Sezione Civile morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione, con tutte le conseguenze di legge e condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali.
All'esito, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del
25.2.2025.
*****
Innanzitutto, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis
tra le parti, divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Sicché, va accolta la domanda di separazione giudiziale in presenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di addebito a carico del , deve premettersi che, per reiterato Parte_1
insegnamento della Suprema Corte, “in tema di separazione personale
dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo, invece,
necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella
determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando
era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr.
3 Tribunale di Trapani
Sezione Civile Cass. n. 12130/2001; conf. Cass. n. 23071/2005; Cass. n.
14840/2006; Cass. n. 40795/2021).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta
una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola,
circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge
responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento
rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i
coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale
che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in
un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr.
Cass. 16859/2015).
A tal riguardo, in punto di riparto dell'onere probatorio, si rileva che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo
di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare
la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze
su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà", cosicché "laddove la ragione dell'addebito sia
costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo
comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza
4 Tribunale di Trapani
Sezione Civile intollerabile” (cfr. Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 3923/2018; Cass. civ.,
sez. I, 18.4.2024 n.10489).
In altri termini, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà eventualmente accertata e la crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale: chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Nel caso di specie è stata raggiunta prova certa circa l'effettiva violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte di Parte_1
su cui parte resistente ha fondato la domanda
[...]
riconvenzionale.
Infatti, le dichiarazioni rese all'udienza del 13 febbraio 2025
dal teste denotano la specifica ed Testimone_1
esclusiva efficienza, rispetto alla crisi coniugale, dell'infedeltà in questione.
Il predetto teste ha premesso di aver conosciuto i coniugi nel
2018 in occasione dell'ingresso del proprio suocero Persona_1
presso la struttura per anziani gestita da e che CP_1
“durante i tre anni di conoscenza la coppia appariva salda nell'unione, e
affiatata sul luogo di lavoro”.
5 Tribunale di Trapani
Sezione Civile In relazione alla violazione dell'obbligo alla coabitazione di cui all'art. 143, co. 2, c.c. il ha riferito che “il sig. nella Tes_1 Parte_1
prima settimana di agosto 2022, mi pare il 30 o il 31 luglio 2022 mi ha
contattato telefonicamente poiché si trovava da solo a Caselle Torinese;
mi
aveva chiesto se conoscessi un Be & Be per lui, poi lo ha trovato da solo
voleva incontrarmi e mi ha chiesto subito se conoscessi qualcuno che
potesse dargli un lavoro”.
Con specifico riferimento alla prova dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà da parte di in costanza di Parte_1
matrimonio con , di per sé sufficiente a dimostrare CP_1
come la crisi coniugale in esame sia eziologicamente riconducibile all'infedeltà il teste ha dichiarato quanto segue: “a metà Agosto 2022,
dopo Ferragosto, mi sono recato con mia moglie a Trapani, e durante una
visita a mio suocero nella comunità di alloggio per anziani ho incontrato il
sig. che mi ha riferito anche in presenza di mia moglie Parte_1 [...]
di essere innamorato della sua ex fidanzata dei tempi di Per_2
gioventù, tale e che sarebbe andato via con lei lasciando la Per_3
moglie”.
Si osservi adesso che lo stesso ricorrente ha affermato di avere abbandonato la casa familiare nel settembre 2022 (v. memoria depositata il 26.3.2024), e quindi dopo avere riferito al Tes_1
nell'agosto 2022 quanto sopra appena indicato sulla relazione con la sua ex findanzata. Si aggiunga pure che dalla querela in atti avanzata da in data 8.9.2022 si ricava che tale Controparte_2
soggetto ha appreso nel mese di agosto 2022 da sua moglie e dal
6 Tribunale di Trapani
Sezione Civile prete Nicola Stellino della Chiesa di San Giovanni di Trapani della relazione tra sua moglie, e il . Dalla Parte_2 Parte_1
medesima querela si ricava anche che in data 7.9.2022 la Parte_2
ha lasciato la casa coniugale.
Per converso, non appare fornita da parte del ricorrente alcuna prova concreta e circostanziata circa la preesistenza di una crisi già
irrimediabilmente in atto rispetto alla relazione extraconiugale pacificamente emersa nell'agosto 2022.
Pertanto, la domanda riconvenzionale di addebito della separazione a carico del ricorrente formulata da va CP_1
accolta.
*****
Non sono state avanzate domande di natura economica e non sono presenti figli.
*****
Visto l'esito del giudizio, in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, applicando i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificati dai D.M. nn. 37/2018 e
147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
7 Tribunale di Trapani
Sezione Civile dichiara la separazione personale tra , nato a Parte_1
Trapani (TP) il 23.9.1972 (C.F.: e C.F._1 [...]
, nata ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario in data 21.9.2019 a Trapani (TP), regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani (TP)
anno 2019 al n. 160, Parte II, Serie A, Uff. 1, con addebito a carico del
; Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 3.809,04, oltre I.V.A. e C.P.A.;
dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso in Trapani, in data 28.3.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
8 Tribunale di Trapani
Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dr. Gaetano Sole Giudice
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, con l'avv. Maria La Porta C.F._1
Ricorrente
CONTRO
nata ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
, con l'avv. Lucia Viviano C.F._2
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
1 Tribunale di Trapani
Sezione Civile OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del
26.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 21.9.2019 a Trapani, regolarmente trascritto nel CP_1
registro dello Stato Civile del Comune di Trapani anno 2019 al n.
160, Parte II, Serie A, Uff. 1 e che dalla loro unione non erano nati figli.
Avanzava domanda di separazione giudiziale nei confronti della coniuge rappresentando che il rapporto coniugale si era incrinato tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Precisava, invero, che da diversi mesi si era allontanato dalla casa coniugale.
Sotto il profilo economico chiedeva di dichiarare che ognuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio sostentamento economico e non avrebbe preteso l'uno dall'altro nemmeno per il futuro.
*****
Si costituiva in giudizio la resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della stessa in capo al coniuge per violazione degli obblighi di cui all'art. 143, co. 2, c.c., ossia dell'obbligo alla fedeltà, all'assistenza
2 Tribunale di Trapani
Sezione Civile morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione, con tutte le conseguenze di legge e condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali.
All'esito, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del
25.2.2025.
*****
Innanzitutto, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis
tra le parti, divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Sicché, va accolta la domanda di separazione giudiziale in presenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di addebito a carico del , deve premettersi che, per reiterato Parte_1
insegnamento della Suprema Corte, “in tema di separazione personale
dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo, invece,
necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella
determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando
era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr.
3 Tribunale di Trapani
Sezione Civile Cass. n. 12130/2001; conf. Cass. n. 23071/2005; Cass. n.
14840/2006; Cass. n. 40795/2021).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta
una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola,
circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge
responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento
rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i
coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale
che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in
un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr.
Cass. 16859/2015).
A tal riguardo, in punto di riparto dell'onere probatorio, si rileva che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo
di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare
la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze
su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà", cosicché "laddove la ragione dell'addebito sia
costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo
comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza
4 Tribunale di Trapani
Sezione Civile intollerabile” (cfr. Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 3923/2018; Cass. civ.,
sez. I, 18.4.2024 n.10489).
In altri termini, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà eventualmente accertata e la crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale: chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Nel caso di specie è stata raggiunta prova certa circa l'effettiva violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte di Parte_1
su cui parte resistente ha fondato la domanda
[...]
riconvenzionale.
Infatti, le dichiarazioni rese all'udienza del 13 febbraio 2025
dal teste denotano la specifica ed Testimone_1
esclusiva efficienza, rispetto alla crisi coniugale, dell'infedeltà in questione.
Il predetto teste ha premesso di aver conosciuto i coniugi nel
2018 in occasione dell'ingresso del proprio suocero Persona_1
presso la struttura per anziani gestita da e che CP_1
“durante i tre anni di conoscenza la coppia appariva salda nell'unione, e
affiatata sul luogo di lavoro”.
5 Tribunale di Trapani
Sezione Civile In relazione alla violazione dell'obbligo alla coabitazione di cui all'art. 143, co. 2, c.c. il ha riferito che “il sig. nella Tes_1 Parte_1
prima settimana di agosto 2022, mi pare il 30 o il 31 luglio 2022 mi ha
contattato telefonicamente poiché si trovava da solo a Caselle Torinese;
mi
aveva chiesto se conoscessi un Be & Be per lui, poi lo ha trovato da solo
voleva incontrarmi e mi ha chiesto subito se conoscessi qualcuno che
potesse dargli un lavoro”.
Con specifico riferimento alla prova dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà da parte di in costanza di Parte_1
matrimonio con , di per sé sufficiente a dimostrare CP_1
come la crisi coniugale in esame sia eziologicamente riconducibile all'infedeltà il teste ha dichiarato quanto segue: “a metà Agosto 2022,
dopo Ferragosto, mi sono recato con mia moglie a Trapani, e durante una
visita a mio suocero nella comunità di alloggio per anziani ho incontrato il
sig. che mi ha riferito anche in presenza di mia moglie Parte_1 [...]
di essere innamorato della sua ex fidanzata dei tempi di Per_2
gioventù, tale e che sarebbe andato via con lei lasciando la Per_3
moglie”.
Si osservi adesso che lo stesso ricorrente ha affermato di avere abbandonato la casa familiare nel settembre 2022 (v. memoria depositata il 26.3.2024), e quindi dopo avere riferito al Tes_1
nell'agosto 2022 quanto sopra appena indicato sulla relazione con la sua ex findanzata. Si aggiunga pure che dalla querela in atti avanzata da in data 8.9.2022 si ricava che tale Controparte_2
soggetto ha appreso nel mese di agosto 2022 da sua moglie e dal
6 Tribunale di Trapani
Sezione Civile prete Nicola Stellino della Chiesa di San Giovanni di Trapani della relazione tra sua moglie, e il . Dalla Parte_2 Parte_1
medesima querela si ricava anche che in data 7.9.2022 la Parte_2
ha lasciato la casa coniugale.
Per converso, non appare fornita da parte del ricorrente alcuna prova concreta e circostanziata circa la preesistenza di una crisi già
irrimediabilmente in atto rispetto alla relazione extraconiugale pacificamente emersa nell'agosto 2022.
Pertanto, la domanda riconvenzionale di addebito della separazione a carico del ricorrente formulata da va CP_1
accolta.
*****
Non sono state avanzate domande di natura economica e non sono presenti figli.
*****
Visto l'esito del giudizio, in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, applicando i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificati dai D.M. nn. 37/2018 e
147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
7 Tribunale di Trapani
Sezione Civile dichiara la separazione personale tra , nato a Parte_1
Trapani (TP) il 23.9.1972 (C.F.: e C.F._1 [...]
, nata ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario in data 21.9.2019 a Trapani (TP), regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani (TP)
anno 2019 al n. 160, Parte II, Serie A, Uff. 1, con addebito a carico del
; Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 3.809,04, oltre I.V.A. e C.P.A.;
dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Così deciso in Trapani, in data 28.3.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
8 Tribunale di Trapani
Sezione Civile