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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6528/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/02/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 proc. dom. avv. GUERINI LICIA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. CP_1 dom. avv. POGGI EMANUELA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 25/02/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il giorno 29/05/2010 in ZO, CP_1 in regime della separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli n. Alzano Per_1
Lombardo il 30/09/2010), (n. Alzano Lombardo il 20/12/2012), (n. Alzano Per_2 Per_3
Lombardo il 05/06/2015) e (n. Bergamo il 28/06/2019), allo stato tutti ancora Per_4 minorenni – chiedeva al Tribunale adito di: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento condiviso, il collocamento in via prevalente presso di sé dei minori, regolamentando i periodi di permanenza presso l'altro genitore;
c) porre in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori mediante il versamento di un assegno di euro 350,00 al mese per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie;
d) riconoscere in favore della madre il diritto di percepire CP_ integralmente l'assegno unico erogato dall' per la prole;
e) disporre che il controllo dei cellulari dei figli, tramite e-mail e/o password, potesse essere gestito anche disgiuntamente dai genitori, tramite l'utilizzo di e-mail e credenziali condivise.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/01/2025, si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo, a propria volta, di: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi: b) disporre che la casa coniugale rimanesse assegnata in favore del convenuto, già proprietario esclusivo;
c) disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, disciplinandosi i periodi di permanenza dei minori presso di sé in base ad un calendario che prevedeva week-end alternati, dal venerdì alla domenica sera, oltre a frequentazioni infrasettimanali;
d) porre a carico del medesimo convenuto l'obbligo di versare un assegno di complessivi euro 1.000,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario dei figli (pari ad euro 250,00 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie, fatto salvo il diritto di ciascun genitore di percepire al 50% CP_ dell'assegno unico erogato dall'
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/02/2025, senza dare corso al tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473bis.42 c.p.c., il giudice delegato procedeva a sentire separatamente le parti. Più in particolare, la ricorrente dichiarava, testualmente: “i miei figli stanno abbastanza bene, l'unica un Per_ pochino è che, non so se per suoi fattori personali o perché è nella fase dell'adolescenza, sta un po' così e così. Adesso i nostri figli stanno affrontando la separazione serenamente. Mi sono rivolta al centro Antiviolenza a febbraio 2023, quando di fatto c'è stata la rottura tra di noi e ho proseguito per circa un anno. La presa in carico si è chiusa contestualmente all'incarico che ho dato al mio precedente avvocato, che mia seguita da maggio 2023 fino all'inizio del 2024. Adesso sono seguita da una psicoterapeuta. Al Centro ero seguita da un'educatrice che mi vedeva ogni due o tre settimane, avevo poi diritto ad un percorso gratuito ma non mi sono trovata bene con la professionista che mi era stata assegnata e dopo tre o quattro incontri ho ripreso il percorso con la psicoterapeuta privata che già mi seguiva, da cui vado una volta al mese. Tuttora io e mio marito non ci parliamo mai in presenza con colloqui vis a vis, ma solo
pagina 2 di 11 tramite audiomessaggi. Le telefonate sono rare. Io all'inizio lo salutavo, ma lui non rispondeva neanche al mio saluto e quindi, a un certo punto, ho smesso di avere contatti diretti con lui perché poi scaturivano i litigi anche accesi davanti ai bambini. Dopo la separazione, l'ultimo litigio è stato quando avevo già avvisato il signor che non CP_1 sarei andata a prendere i bambini a casa sua, lui non mi aveva risposto e l'aveva presa come una minaccia, per poi andare in escandescenza quella sera lì. Io e lui durante la convivenza eravamo come due colleghi di lavoro, non potevamo comunicarci quello che non andava. Quando gli comunicavo che non potevo più stare nella coppia si è creato un silenzio tra di noi. Quando poi mi chiedeva cosa non andava, finivamo per litigare, a lui non andava che stessi al telefono a mandare messaggi. In quel periodo sono stata molto male. Per questo in casa nostra era venuta mia sorella, convincendolo a stare un po' nella casetta accanto alla nostra. Quando poi mia sorella se ne è andata, lui ha voluto riprendersi il letto e io non me la sentivo di dormire con lui, quindi stavo sul divano. Io avevo paura, non me la sentivo di stare in casa con lui, quando rincasava dopo il lavoro io uscivo. Adesso io vivo a ZO in centro paese. La nostra casa dista 10 minuti in auto di tragitto per il paese, oltre a 5 minuti per raggiungere la casa familiare. Ora la comunicazione avviene solo tramite messaggi vocali, messaggi scritti o mail. Secondo me non comunichiamo abbastanza. L'otto marzo prossimo avremo un incontro al consultorio per la genitorialità. Questa iniziativa l'abbiamo presa noi genitori insieme. Più di un anno fa abbiamo fatto un incontro per valutare se iniziare la mediazione ma ci hanno detto che non era il caso per l'alta conflittualità e nel secondo incontro, invece, ci veniva Per_ offerto il supporto alla genitorialità o un percorso di sostegno psicologico per , che al momento è in stand-by. L'otto marzo inizieremo questo percorso congiunto di sostengo alla genitorialità presso il Consultorio di San Pellegrino. Sono io che percepisco per CP_ l'intero l'Assegno Unico erogato dall' fino a dicembre dell'anno scorso ho preso 905 euro, a gennaio e febbraio ancora la stessa cifra e poi verrà adattato quando presenterò l'Isee. Non ho potuto far finire la valutazione dell'immobile di , Per_5 perché non avevo le chiavi del box, ma mi hanno indicato un valore 120.000 euro. La casa di invece, l'ho fatta valutare circa due anni fa e mi sembra di ricordare Per_6 fosse circa 60.000 Euro, ma non ha l'agibilità. Non ricordo il valore dei terreni attorno all'abitazione cointestati al 50%. Si tratta di due immobili in mezzo ai nostri terreni, le cose sono da sistemare un po' perché nessuno comprerebbe mai un rustico in mezzo a terreni di altre persone. Io e il padre facciamo fatica a prendere le decisioni per i figli, ma i bambini quando stanno con lui stanno bene. L'anno scorso ho fatturato circa 23.000 euri con un guadagno che stimo in circa 1.000 euro al mese”. Congedata la ricorrente e introdotto in aula il convenuto, dichiarava testualmente: “io non sapevo CP_1 che mia moglie si era rivolta al Centro Antiviolenza, l'ho scoperto a marzo 2023 perché me l'ha raccontato lei. Io non ho mai pensato di dover intraprendere un percorso psicologico perché non ne sentivo il bisogno. O meglio, quando mi ha Pt_1 comunicato di volersi separare, ho svolto tre incontri con una psicologa privata. In questi incontri dialogavamo ma non mi dava delle risposte, quindi, non ho ritenuto necessario continuare e non so neanche se ne ho tratto beneficio. Non posso dire che mi ha cambiato
pagina 3 di 11 la visione del mondo in quel momento lì, ma non mi dava delle soluzioni. Ho deciso di interrompere quando la psicologa mi ha detto che a mia moglie avrebbero dovuto tirarle via i figli. Penso che questa affermazione fosse dovuta al fatto che mia moglie, quando mettevamo a letto i figli, andava via la notte e questo lo raccontavo alla psicologa. Una volta, dopo aver messo i figli a letto, salivo al piano di sopra e incontravo mia moglie che stavo uscendo, le dicevo che certe cose poteva farle quando ci saremmo lasciati e lei mi rideva in faccia e se ne andava. Penso che la psicologa sia stata poco competente, non si sparano sentenze così su persone che non si conoscono. Io rispetto alla mia storia matrimoniale mi rimprovero di aver lavorato troppo per la famiglia, perché quattro figli costano e c'erano dei debiti. Rispetto alla gestione del rapporto con mia moglie nel momento successivo alla decisione di separarsi, posso dire di non aver gestito in modo sereno la situazione che si è venuta a creare dopo la cessazione della convivenza, ma sicuramente non l'ho fatto in modo violento. Può darsi che io abbia usato delle espressioni che potevano offenderla, del tipo “vai affanculo” e in un'occasione le ho dato della “zoccola” davanti ai figli. Lei era nel parcheggio, già i giorni prima mi diceva che non sarebbe venuta a prenderli a casa e io sono esploso. Non so perché lei debba tirarmi al limite. Ero esasperato dai suoi comportamenti. In quella occasione c'erano i bambini, Per_ ma ed non sanno neanche il significato di “zoccola”; ci hanno visto alterati. Per_3
Successivamente ne ho parlato con i questa scena, gli ho chiesto se era vero che Per_1 avevo detto “zoccola” alla mamma perché non me lo ricordavo, mi diceva di sì, Per_1 al che gli chiedevo se sapeva cosa volesse dire e lui mi diceva di sì, che lo sapeva perché l'aveva imparato a scuola. Allora io dicevo a he zoccola è anche la femmina del Per_1 topo. Oggi comunico con tramite messaggi o mail. L'otto marzo inizieremo un Pt_1 Per_ percorso di sostegno alla genitorialità. Avevamo già iniziato un percorso per , io riferivo alla psicologa quattro cose ma lei ha negato tutto. Le dicevo come prima cosa che, quando io tornavo dalla cartiera, dopo essermi lavato, lei mi diceva che puzzavo di cartiera. Questo per dire che lei può dire tutto senza che io debba sentirmi offeso, mentre per lei non funziona così. So che questo percorso serve per la genitorialità, per parlare per il bene dei figli. Dal 2009 al 2020/2021 io lavoravo nello studio in collaborazione con la io facevo anche i suoi pazienti e sistemavamo i conti tra noi facendo le Parte_1 fatture, su cui lei tratteneva una parte. Eravamo una famiglia, era tutto inglobato. Durante la convivenza non saprei dire a quanto ammontavano le spese fisse di casa, devo dire che ho iniziato a guardarci adesso. Anzi, per l'immobile adibito a studio di Per_5 erano circa 700 euro annui per l'Enel, oltre ad altre spese come la caldaia. Per le spese di casa non ho idea, arrivavano direttamente sul conto corrente. Il valore dei beni immobili di cui sono proprietario è di Euro 260.000 la casa dove abito con i terreni adiacenti e l'altro fabbricato accanto. L'immobile di è stato acquistato se non Per_5 ricordo male a circa 155.000 Euro. Da quando abbiamo chiuso lo studio, questo immobile è rimasto inutilizzato e io sono disponibile a venderlo o a destinarlo come studio per la signora. Per le visite dei figli ci eravamo accordati di dividerci quattro rientri a testa. Il martedì sera è sempre stato un giorno fisso in cui tengo con me i figli e in cui il rientro è di competenza della signora” (v. verbale udienza).
pagina 4 di 11 All'esito del libero interrogatorio, vista la richiesta concorde di affidamento condiviso, l'assenza di criticità nel rapporto con la prole, l'impegno assunto da di CP_1 attivare presso il Consultorio competente un percorso psicologico al fine di essere sostenuto nella rielaborazione degli avvenimenti familiari, al pari di quanto già fatto da presso il professionista di fiducia, unitamente alla volontà manifestata Parte_1 liberamente dalle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare, dopo approfondito confronto, i difensori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie alla pronuncia di separazione.
Le condizioni dell'accordo venivano recepite dal giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa e i motivi posti alla base del ricorso di separazione dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151 c.c., deve essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi dei minori e idonei a garantire loro una stabile e continuativa relazione con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata convivenza matrimoniale. A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento dei figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di ciascun figlio. Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana dei minori, durante il tempo in cui li avranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Benché possa essere valutato positivamente l'accordo raggiunto dalle parti, questo Tribunale reputa nondimeno necessario demandare al competente Servizio Sociale lo svolgimento di una attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, per almeno un pagina 5 di 11 anno dalla comunicazione della presente sentenza, al fine di vigilare sulla effettiva tenuta del regime dell'affidamento condiviso e sulla prosecuzione dei percorsi psicoterapeutici intrapresi o che verranno intrapresi da madre e padre, con l'incarico di attivare ogni altro intervento di supporto/sostegno psicologico e/o educativo ritenuto opportuno in favore dei genitori o dei figli minori. Sarà importante, nell'immediato, ai fini della tenuta del regime dell'affidamento condiviso, che intraprenda seriamente e CP_1 proficuamente un percorso psicologico e/o di sostegno alla genitorialità che lo possa aiutare ad acquisire maggiore consapevolezza del disvalore delle proprie condotte, sia quando ha usato un linguaggio offensivo verso l'altro genitore, anche in presenza dei figli, sia quando ha mostrato difficoltà ad aprirsi al confronto e al dialogo con Parte_1
[...]
Come noto, infatti, il regime dell'affidamento condiviso presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore e coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022).
Per tutto quanto sopra esporto ed argomentato, valutato positivamente l'impegno assunto da di intraprendere un percorso individuale, unitamente alla volontà delle CP_1 parti di avviare un percorso di mediazione familiare che possa aiutarle a ristabilire un clima di leale collaborazione nell'ottica di tutelare e preservare una sana ed equilibrata crescita psico-fisica dei loro figli, il Tribunale reputa gli accordi raggiunti in corso di causa dai genitori in linea con gli interessi dei minori.
Per motivi anzidetti, il Tribunale ritiene non necessario procedere all'ascolto diretto di ed in conformità al disposto dell'art. 473-bis.4 c.p.c. Per_1 Per_2 Per_3
In ultimo, anche le altre pattuizioni inerenti al contributo per il mantenimento della prole e alla ripartizione delle spese straordinarie possono essere positivamente valutate dal Tribunale, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei figli, in proporzione alle condizioni reddituali, patrimoniali e abitative di ciascuna parte, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dall'interrogatorio condotto dal giudice delegato.
pagina 6 di 11 Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo - ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario il 29/05/2010 in ZO (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2010, n.7, parte II, serie A);
2. dispone l'affidamento in via condivisa dei figli (n. ad Alzano Lombardo il Per_1
30/09/2010), (n. ad Alzano Lombardo il 20/12/2012), (n. ad Alzano Per_2 Per_3
Lombardo il 05/06/2015) e (n. a Bergamo il 28/06/2019) ai genitori, con esercizio Per_4 separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minor e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. dà atto che il signor si impegna di attivare presso il Consultorio un percorso di CP_1 sostegno psicologico e che la signora si impegna a proseguire il proprio Parte_1 percorso con lo specialista privato di fiducia;
4. dà atto della volontà dei genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio di San Pellegrino, al quale si sono già rivolti spontaneamente concordando l'inizio degli incontri per il prossimo 08 marzo 2025;
5. incarica il Servizio sociale di monitorare, per almeno dodici mesi, l'andamento dei percorsi individuali intrapresi dalle parti e del percorso di supporto alla genitorialità, al pagina 7 di 11 fine di verificare l'effettiva tenuta dell'affidamento condiviso e l'assenza di situazioni di pregiudizio per la prole, fatto salvo l'obbligo di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio non emendabili mediante l'intervento del Servizio sociale;
6. dispone che il padre ha il diritto/dovere di tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola o dalla chiusura del Cre in periodo estivo, fino al lunedì mattina curando il riaccompagnamento dei figli a scuola o al Cre in periodo di vacanza;
- durante la settimana con i weekend di competenza materna, terrà con sé i figli il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21:30 con riaccompagnamento presso la dimora materna e il venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a casa della madre entro le ore 14:00 del sabato;
- durante la settimana con i weekend di competenza paterna terrà con sé i figli il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21:30 con riaccompagnamento presso la dimora materna;
- tre settimane, di cui non più di due consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, che i genitori dovranno concordare entro il 30.3 di ogni anno;
in tali periodi il diritto di visita ordinario dell'altro genitore rimarrà sospeso, così come nei rispettivi periodi delle vacanze natalizie e pasquali;
- la metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno i seguenti periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1;
- la metà del periodo delle vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua;
- durante le altre festività religiose e civili di rilevanza nazionale (25 aprile, I maggio, 2 giugno, etc.) il padre li terrà in alternanza con l'altro genitore;
7. pone in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli, versando alla signora entro il cinque di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario, la somma di Euro 215,00 per ciascun figlio (per un totale di Euro 860,00), somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione da febbraio 2026;
8. pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al pagamento del 50 % delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bergamo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, pagina 8 di 11 cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature
pagina 9 di 11 inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
9. dà atto che il costo della baby-sitter di cui si avvarrà il signor durante i giorni CP_1 di sua spettanza (martedì, venerdì e fine settimana alternati), rimarrà a carico di quest'ultimo e verrà regolato direttamente con la baby-sitter;
CP_ 10. dispone che l'assegno unico erogato dall' venga percepito integralmente dalla signora Parte_1
11. dà atto dell'impegno dei coniugi di permutare, da un lato, in favore della signora la quota del 50% di proprietà di sull'immobile sito in via Papa Parte_1 CP_1 Per_5
Giovanni XXIII, e, dall'altro lato, in favore del signor del fabbricato sito a CP_1 via Camonier n.15, di esclusiva proprietà di oltre al 50% dei Per_6 Parte_1 terreni annessi e pertinenziali a quel complesso immobiliare;
12. dà atto dell'accordo dei genitori di attivare il controllo parentale sui cellulari in uso a e ad attraverso il collegamento all'account già esistente e attivo Per_1 Per_2
( ); Email_1 pagina 10 di 11 13. dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di ZO (BG) e al Consultorio di San Pellegrino (BG).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/02/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 proc. dom. avv. GUERINI LICIA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. CP_1 dom. avv. POGGI EMANUELA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 25/02/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il giorno 29/05/2010 in ZO, CP_1 in regime della separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli n. Alzano Per_1
Lombardo il 30/09/2010), (n. Alzano Lombardo il 20/12/2012), (n. Alzano Per_2 Per_3
Lombardo il 05/06/2015) e (n. Bergamo il 28/06/2019), allo stato tutti ancora Per_4 minorenni – chiedeva al Tribunale adito di: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento condiviso, il collocamento in via prevalente presso di sé dei minori, regolamentando i periodi di permanenza presso l'altro genitore;
c) porre in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori mediante il versamento di un assegno di euro 350,00 al mese per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie;
d) riconoscere in favore della madre il diritto di percepire CP_ integralmente l'assegno unico erogato dall' per la prole;
e) disporre che il controllo dei cellulari dei figli, tramite e-mail e/o password, potesse essere gestito anche disgiuntamente dai genitori, tramite l'utilizzo di e-mail e credenziali condivise.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/01/2025, si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo, a propria volta, di: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi: b) disporre che la casa coniugale rimanesse assegnata in favore del convenuto, già proprietario esclusivo;
c) disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, disciplinandosi i periodi di permanenza dei minori presso di sé in base ad un calendario che prevedeva week-end alternati, dal venerdì alla domenica sera, oltre a frequentazioni infrasettimanali;
d) porre a carico del medesimo convenuto l'obbligo di versare un assegno di complessivi euro 1.000,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario dei figli (pari ad euro 250,00 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie, fatto salvo il diritto di ciascun genitore di percepire al 50% CP_ dell'assegno unico erogato dall'
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/02/2025, senza dare corso al tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473bis.42 c.p.c., il giudice delegato procedeva a sentire separatamente le parti. Più in particolare, la ricorrente dichiarava, testualmente: “i miei figli stanno abbastanza bene, l'unica un Per_ pochino è che, non so se per suoi fattori personali o perché è nella fase dell'adolescenza, sta un po' così e così. Adesso i nostri figli stanno affrontando la separazione serenamente. Mi sono rivolta al centro Antiviolenza a febbraio 2023, quando di fatto c'è stata la rottura tra di noi e ho proseguito per circa un anno. La presa in carico si è chiusa contestualmente all'incarico che ho dato al mio precedente avvocato, che mia seguita da maggio 2023 fino all'inizio del 2024. Adesso sono seguita da una psicoterapeuta. Al Centro ero seguita da un'educatrice che mi vedeva ogni due o tre settimane, avevo poi diritto ad un percorso gratuito ma non mi sono trovata bene con la professionista che mi era stata assegnata e dopo tre o quattro incontri ho ripreso il percorso con la psicoterapeuta privata che già mi seguiva, da cui vado una volta al mese. Tuttora io e mio marito non ci parliamo mai in presenza con colloqui vis a vis, ma solo
pagina 2 di 11 tramite audiomessaggi. Le telefonate sono rare. Io all'inizio lo salutavo, ma lui non rispondeva neanche al mio saluto e quindi, a un certo punto, ho smesso di avere contatti diretti con lui perché poi scaturivano i litigi anche accesi davanti ai bambini. Dopo la separazione, l'ultimo litigio è stato quando avevo già avvisato il signor che non CP_1 sarei andata a prendere i bambini a casa sua, lui non mi aveva risposto e l'aveva presa come una minaccia, per poi andare in escandescenza quella sera lì. Io e lui durante la convivenza eravamo come due colleghi di lavoro, non potevamo comunicarci quello che non andava. Quando gli comunicavo che non potevo più stare nella coppia si è creato un silenzio tra di noi. Quando poi mi chiedeva cosa non andava, finivamo per litigare, a lui non andava che stessi al telefono a mandare messaggi. In quel periodo sono stata molto male. Per questo in casa nostra era venuta mia sorella, convincendolo a stare un po' nella casetta accanto alla nostra. Quando poi mia sorella se ne è andata, lui ha voluto riprendersi il letto e io non me la sentivo di dormire con lui, quindi stavo sul divano. Io avevo paura, non me la sentivo di stare in casa con lui, quando rincasava dopo il lavoro io uscivo. Adesso io vivo a ZO in centro paese. La nostra casa dista 10 minuti in auto di tragitto per il paese, oltre a 5 minuti per raggiungere la casa familiare. Ora la comunicazione avviene solo tramite messaggi vocali, messaggi scritti o mail. Secondo me non comunichiamo abbastanza. L'otto marzo prossimo avremo un incontro al consultorio per la genitorialità. Questa iniziativa l'abbiamo presa noi genitori insieme. Più di un anno fa abbiamo fatto un incontro per valutare se iniziare la mediazione ma ci hanno detto che non era il caso per l'alta conflittualità e nel secondo incontro, invece, ci veniva Per_ offerto il supporto alla genitorialità o un percorso di sostegno psicologico per , che al momento è in stand-by. L'otto marzo inizieremo questo percorso congiunto di sostengo alla genitorialità presso il Consultorio di San Pellegrino. Sono io che percepisco per CP_ l'intero l'Assegno Unico erogato dall' fino a dicembre dell'anno scorso ho preso 905 euro, a gennaio e febbraio ancora la stessa cifra e poi verrà adattato quando presenterò l'Isee. Non ho potuto far finire la valutazione dell'immobile di , Per_5 perché non avevo le chiavi del box, ma mi hanno indicato un valore 120.000 euro. La casa di invece, l'ho fatta valutare circa due anni fa e mi sembra di ricordare Per_6 fosse circa 60.000 Euro, ma non ha l'agibilità. Non ricordo il valore dei terreni attorno all'abitazione cointestati al 50%. Si tratta di due immobili in mezzo ai nostri terreni, le cose sono da sistemare un po' perché nessuno comprerebbe mai un rustico in mezzo a terreni di altre persone. Io e il padre facciamo fatica a prendere le decisioni per i figli, ma i bambini quando stanno con lui stanno bene. L'anno scorso ho fatturato circa 23.000 euri con un guadagno che stimo in circa 1.000 euro al mese”. Congedata la ricorrente e introdotto in aula il convenuto, dichiarava testualmente: “io non sapevo CP_1 che mia moglie si era rivolta al Centro Antiviolenza, l'ho scoperto a marzo 2023 perché me l'ha raccontato lei. Io non ho mai pensato di dover intraprendere un percorso psicologico perché non ne sentivo il bisogno. O meglio, quando mi ha Pt_1 comunicato di volersi separare, ho svolto tre incontri con una psicologa privata. In questi incontri dialogavamo ma non mi dava delle risposte, quindi, non ho ritenuto necessario continuare e non so neanche se ne ho tratto beneficio. Non posso dire che mi ha cambiato
pagina 3 di 11 la visione del mondo in quel momento lì, ma non mi dava delle soluzioni. Ho deciso di interrompere quando la psicologa mi ha detto che a mia moglie avrebbero dovuto tirarle via i figli. Penso che questa affermazione fosse dovuta al fatto che mia moglie, quando mettevamo a letto i figli, andava via la notte e questo lo raccontavo alla psicologa. Una volta, dopo aver messo i figli a letto, salivo al piano di sopra e incontravo mia moglie che stavo uscendo, le dicevo che certe cose poteva farle quando ci saremmo lasciati e lei mi rideva in faccia e se ne andava. Penso che la psicologa sia stata poco competente, non si sparano sentenze così su persone che non si conoscono. Io rispetto alla mia storia matrimoniale mi rimprovero di aver lavorato troppo per la famiglia, perché quattro figli costano e c'erano dei debiti. Rispetto alla gestione del rapporto con mia moglie nel momento successivo alla decisione di separarsi, posso dire di non aver gestito in modo sereno la situazione che si è venuta a creare dopo la cessazione della convivenza, ma sicuramente non l'ho fatto in modo violento. Può darsi che io abbia usato delle espressioni che potevano offenderla, del tipo “vai affanculo” e in un'occasione le ho dato della “zoccola” davanti ai figli. Lei era nel parcheggio, già i giorni prima mi diceva che non sarebbe venuta a prenderli a casa e io sono esploso. Non so perché lei debba tirarmi al limite. Ero esasperato dai suoi comportamenti. In quella occasione c'erano i bambini, Per_ ma ed non sanno neanche il significato di “zoccola”; ci hanno visto alterati. Per_3
Successivamente ne ho parlato con i questa scena, gli ho chiesto se era vero che Per_1 avevo detto “zoccola” alla mamma perché non me lo ricordavo, mi diceva di sì, Per_1 al che gli chiedevo se sapeva cosa volesse dire e lui mi diceva di sì, che lo sapeva perché l'aveva imparato a scuola. Allora io dicevo a he zoccola è anche la femmina del Per_1 topo. Oggi comunico con tramite messaggi o mail. L'otto marzo inizieremo un Pt_1 Per_ percorso di sostegno alla genitorialità. Avevamo già iniziato un percorso per , io riferivo alla psicologa quattro cose ma lei ha negato tutto. Le dicevo come prima cosa che, quando io tornavo dalla cartiera, dopo essermi lavato, lei mi diceva che puzzavo di cartiera. Questo per dire che lei può dire tutto senza che io debba sentirmi offeso, mentre per lei non funziona così. So che questo percorso serve per la genitorialità, per parlare per il bene dei figli. Dal 2009 al 2020/2021 io lavoravo nello studio in collaborazione con la io facevo anche i suoi pazienti e sistemavamo i conti tra noi facendo le Parte_1 fatture, su cui lei tratteneva una parte. Eravamo una famiglia, era tutto inglobato. Durante la convivenza non saprei dire a quanto ammontavano le spese fisse di casa, devo dire che ho iniziato a guardarci adesso. Anzi, per l'immobile adibito a studio di Per_5 erano circa 700 euro annui per l'Enel, oltre ad altre spese come la caldaia. Per le spese di casa non ho idea, arrivavano direttamente sul conto corrente. Il valore dei beni immobili di cui sono proprietario è di Euro 260.000 la casa dove abito con i terreni adiacenti e l'altro fabbricato accanto. L'immobile di è stato acquistato se non Per_5 ricordo male a circa 155.000 Euro. Da quando abbiamo chiuso lo studio, questo immobile è rimasto inutilizzato e io sono disponibile a venderlo o a destinarlo come studio per la signora. Per le visite dei figli ci eravamo accordati di dividerci quattro rientri a testa. Il martedì sera è sempre stato un giorno fisso in cui tengo con me i figli e in cui il rientro è di competenza della signora” (v. verbale udienza).
pagina 4 di 11 All'esito del libero interrogatorio, vista la richiesta concorde di affidamento condiviso, l'assenza di criticità nel rapporto con la prole, l'impegno assunto da di CP_1 attivare presso il Consultorio competente un percorso psicologico al fine di essere sostenuto nella rielaborazione degli avvenimenti familiari, al pari di quanto già fatto da presso il professionista di fiducia, unitamente alla volontà manifestata Parte_1 liberamente dalle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare, dopo approfondito confronto, i difensori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie alla pronuncia di separazione.
Le condizioni dell'accordo venivano recepite dal giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa e i motivi posti alla base del ricorso di separazione dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151 c.c., deve essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi dei minori e idonei a garantire loro una stabile e continuativa relazione con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata convivenza matrimoniale. A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento dei figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di ciascun figlio. Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana dei minori, durante il tempo in cui li avranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Benché possa essere valutato positivamente l'accordo raggiunto dalle parti, questo Tribunale reputa nondimeno necessario demandare al competente Servizio Sociale lo svolgimento di una attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, per almeno un pagina 5 di 11 anno dalla comunicazione della presente sentenza, al fine di vigilare sulla effettiva tenuta del regime dell'affidamento condiviso e sulla prosecuzione dei percorsi psicoterapeutici intrapresi o che verranno intrapresi da madre e padre, con l'incarico di attivare ogni altro intervento di supporto/sostegno psicologico e/o educativo ritenuto opportuno in favore dei genitori o dei figli minori. Sarà importante, nell'immediato, ai fini della tenuta del regime dell'affidamento condiviso, che intraprenda seriamente e CP_1 proficuamente un percorso psicologico e/o di sostegno alla genitorialità che lo possa aiutare ad acquisire maggiore consapevolezza del disvalore delle proprie condotte, sia quando ha usato un linguaggio offensivo verso l'altro genitore, anche in presenza dei figli, sia quando ha mostrato difficoltà ad aprirsi al confronto e al dialogo con Parte_1
[...]
Come noto, infatti, il regime dell'affidamento condiviso presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore e coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022).
Per tutto quanto sopra esporto ed argomentato, valutato positivamente l'impegno assunto da di intraprendere un percorso individuale, unitamente alla volontà delle CP_1 parti di avviare un percorso di mediazione familiare che possa aiutarle a ristabilire un clima di leale collaborazione nell'ottica di tutelare e preservare una sana ed equilibrata crescita psico-fisica dei loro figli, il Tribunale reputa gli accordi raggiunti in corso di causa dai genitori in linea con gli interessi dei minori.
Per motivi anzidetti, il Tribunale ritiene non necessario procedere all'ascolto diretto di ed in conformità al disposto dell'art. 473-bis.4 c.p.c. Per_1 Per_2 Per_3
In ultimo, anche le altre pattuizioni inerenti al contributo per il mantenimento della prole e alla ripartizione delle spese straordinarie possono essere positivamente valutate dal Tribunale, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei figli, in proporzione alle condizioni reddituali, patrimoniali e abitative di ciascuna parte, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dall'interrogatorio condotto dal giudice delegato.
pagina 6 di 11 Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo - ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario il 29/05/2010 in ZO (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2010, n.7, parte II, serie A);
2. dispone l'affidamento in via condivisa dei figli (n. ad Alzano Lombardo il Per_1
30/09/2010), (n. ad Alzano Lombardo il 20/12/2012), (n. ad Alzano Per_2 Per_3
Lombardo il 05/06/2015) e (n. a Bergamo il 28/06/2019) ai genitori, con esercizio Per_4 separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minor e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. dà atto che il signor si impegna di attivare presso il Consultorio un percorso di CP_1 sostegno psicologico e che la signora si impegna a proseguire il proprio Parte_1 percorso con lo specialista privato di fiducia;
4. dà atto della volontà dei genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio di San Pellegrino, al quale si sono già rivolti spontaneamente concordando l'inizio degli incontri per il prossimo 08 marzo 2025;
5. incarica il Servizio sociale di monitorare, per almeno dodici mesi, l'andamento dei percorsi individuali intrapresi dalle parti e del percorso di supporto alla genitorialità, al pagina 7 di 11 fine di verificare l'effettiva tenuta dell'affidamento condiviso e l'assenza di situazioni di pregiudizio per la prole, fatto salvo l'obbligo di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio non emendabili mediante l'intervento del Servizio sociale;
6. dispone che il padre ha il diritto/dovere di tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola o dalla chiusura del Cre in periodo estivo, fino al lunedì mattina curando il riaccompagnamento dei figli a scuola o al Cre in periodo di vacanza;
- durante la settimana con i weekend di competenza materna, terrà con sé i figli il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21:30 con riaccompagnamento presso la dimora materna e il venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a casa della madre entro le ore 14:00 del sabato;
- durante la settimana con i weekend di competenza paterna terrà con sé i figli il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21:30 con riaccompagnamento presso la dimora materna;
- tre settimane, di cui non più di due consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, che i genitori dovranno concordare entro il 30.3 di ogni anno;
in tali periodi il diritto di visita ordinario dell'altro genitore rimarrà sospeso, così come nei rispettivi periodi delle vacanze natalizie e pasquali;
- la metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno i seguenti periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1;
- la metà del periodo delle vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua;
- durante le altre festività religiose e civili di rilevanza nazionale (25 aprile, I maggio, 2 giugno, etc.) il padre li terrà in alternanza con l'altro genitore;
7. pone in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli, versando alla signora entro il cinque di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario, la somma di Euro 215,00 per ciascun figlio (per un totale di Euro 860,00), somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione da febbraio 2026;
8. pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al pagamento del 50 % delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bergamo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, pagina 8 di 11 cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature
pagina 9 di 11 inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
9. dà atto che il costo della baby-sitter di cui si avvarrà il signor durante i giorni CP_1 di sua spettanza (martedì, venerdì e fine settimana alternati), rimarrà a carico di quest'ultimo e verrà regolato direttamente con la baby-sitter;
CP_ 10. dispone che l'assegno unico erogato dall' venga percepito integralmente dalla signora Parte_1
11. dà atto dell'impegno dei coniugi di permutare, da un lato, in favore della signora la quota del 50% di proprietà di sull'immobile sito in via Papa Parte_1 CP_1 Per_5
Giovanni XXIII, e, dall'altro lato, in favore del signor del fabbricato sito a CP_1 via Camonier n.15, di esclusiva proprietà di oltre al 50% dei Per_6 Parte_1 terreni annessi e pertinenziali a quel complesso immobiliare;
12. dà atto dell'accordo dei genitori di attivare il controllo parentale sui cellulari in uso a e ad attraverso il collegamento all'account già esistente e attivo Per_1 Per_2
( ); Email_1 pagina 10 di 11 13. dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di ZO (BG) e al Consultorio di San Pellegrino (BG).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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