Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione relativa alla pignorabilità dei beni è legittimamente proponibile, ex art. 615 cod. proc. civ., soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata per effetto dell'avvenuta espropriazione (e senza che la scadenza del termine per la sua proposizione possa prolungarsi con riferimento al - diverso - termine stabilito per l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. instaurata avverso la medesima ordinanza). A tal proposito, strutturandosi l'ordinanza di assegnazione del bene pignorato, sul piano morfologico non meno che su quello funzionale, come l'atto conclusivo del procedimento espropriativo, deve ritenersi che l'opposizione all'esecuzione possa proporsi soltanto sino a che non risulti pronunciata detto provvedimento (pur sempre impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma solo limitatamente ai profili che ne involgano vizi specifici suoi propri), all'esito del quale nessuna opposizione che riguardi il profilo della impignorabilità dei beni risulterà più legittimamente proponibile - non l'opposizione all'esecuzione, che presuppone, per sua stessa natura, la "pendenza" di un giudizio di opposizione (ciò che resta escluso, come detto, per effetto dell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione), non l'opposizione agli atti esecutivi, che, pur ammessa con riferimento non solo alla regolarità formale dell'ordinanza "de qua", ma a qualunque suo altro vizio (ivi compreso quello della inopportunità od incongruenza), resta pur sempre legata alla contestazione delle modalità di esercizio concreto dell'azione esecutiva ("quomodo executionis"), e non può correttamente estendersi sino alla contestazione relativa alla pignorabilità dei beni, che investe l'essenza stessa del "se" dell'esecuzione - . (Contra, limitatamente alla necessità del decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. anche per la proposizione dell'opposizione ex art. 615, Cass. 8806262, rv 460605)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Pasquale REALE CONSIGLIERE
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI CONSIGLIERE
Dott. Mario Rosario MORELLI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla
INCAP di CI IN & C. s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, Via Eudo Giulioli n.47/B, presso il Signor IU AZ, rappresentata e difesa, disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Barra e dall'Avv. Ciro Barbaro in forza di procura a margine del ricorso, nonché dall'Avv. Francesco Rebuffat in forza di procura autenticata da Notaio Dott. Arcadio Vangelisti in data 7.10.1998, rep. N. 7714
- RICORRENTE -
CONTRO
COMUNE di VALVA, elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi n.23, presso l'Avv. Arturo de Felice, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Sabino De Blasi, in forza di procura a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
NONCHÉ
BANCA MEDITERRANEA S.p.A.
- INTIMATA non costituita -
E
AF NI
- INTIMATA non costituita -
avverso la sentenza n.299 del Pretore di Salerno - Sezione distaccata di Eboli - pubblicata l'8.7.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.11.1998 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore della ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.12.1996, il Comune di Valva proponeva opposizione al sensi dell'art.617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione della somma di lire 1.036.810.329 emessa, a parziale soddisfo del credito azionato, il 5.12.1996 in favore della INCAP di CI IN & C. s.n.c. dal Vice Pretore Onorario della sezione distaccata di Eboli della Pretura di Salerno in qualità di giudice dell'esecuzione.
Assumeva l'opponente che la predetta ordinanza dovesse essere dichiarata nulla poiché, nella specie, le somme pignorate erano da considerare soggette a vincolo di indisponibilità previsto per legge, in quanto dalla stessa dichiarazione del terzo risultava che l'importo de quo fosse relativo a fondi di cui alla legge n.32 del 1992, emanata per consentire la ricostruzione nei territori individuati dal T.U. 30 marzo 1990, n.76, senza che, del resto, il credito vantato dalla INCAP potesse considerarsi relativo a lavori effettuati a seguito di eventi sismici.
Disposta con decreto del 10.12.1996 la sospensione dell'esecutività dell'opposta ordinanza e la comparizione delle parti, la società procedente ed il terzo pignorato non si costituivano in giudizio, mentre spiegava intervento AF IN, nella veste di creditrice privilegiata e chirografaria in sede di concordato fallimentare proposto dalla INCAP, insistendo per l'inammissibilità dell'opposizione e formulando domanda di revoca della sospensione disposta con il richiamato decreto, confermata la quale a mezzo di ordinanza del 23.1.1997, il Pretore adito, con sentenza pronunciata in data 8.7.1997, accoglieva l'opposizione e dichiarava per l'effetto la nullità dell'impugnato provvedimento di assegnazione, assumendo:
a) che fosse da riconoscere la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto così come effettuata nel confronti della INCAP, onde quest'ultima doveva essere dichiarata contumace;
b) che fosse da riconoscere l'ammissibilità dell'opposizione proposta ex art.617 c.p.c., là dove, pur essendo stata impugnata l'ordinanza di assegnazione, il Comune ricorrente aveva inteso sollevare doglianze attinenti direttamente alla pignorabilità dei crediti, senza che fosse stata precedentemente formalizzata un'opposizione all'esecuzione al sensi dell'art.615 c.p.c.;
c) che il credito dell'opposta, relativo alla fornitura e all'installazione dei prefabbricati ordinati dal Comune di Valva dopo il sisma del 23.11.1980, non potesse sfuggire al vincolo di impignorabilità disposto per legge, siccome estraneo alle opere realizzate e finanziate con i fondi di cui al T.U. n.76 del 1990. Avverso la richiamata sentenza, propone ricorso per cassazione la INCAP s.n.c., deducendo tre motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste il Comune di Valva con controricorso, parimenti illustrato da memoria, mentre non resistono la Banca Mediterranea S.p.A. e la IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente lamenta la violazione dell'art.618 c.p.c., assumendo:
a) che il ricorso in opposizione ed il pedissequo decreto di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di assegnazione e di contestuale dispizione della comparizione delle parti davanti al pretore adito sono stati notificati dal Comune di Valva alla INCAP s.n.c. presso un presunto domicilio elettivo nonché presso la presunta sede sociale;
b) che, nel caso in esame, il procedimento nell'ambito del quale la INCAP aveva eletto domicilio in Salerno alla Via F.P. Volpe n.56, presso lo studio dell'Avv. Mario Volpe, si era esaurito con l'ordinanza di assegnazione somme resa dal V.P.O. dott. Marletti in data 5.12.1996, tanto che, con quest'ultimo provvedimento, era stata dichiarata l'estinzione della procedura e si erano quindi esauriti tutti gli effetti dell'elezione di domicilio;
c) che la controparte avrebbe perciò dovuto notificare ricorso e decreto presso la sede sociale, laddove, però, l'atto, notificato a mezzo posta, non è stato indirizzato presso la sede della INCAP s.n.c., sita in Roverè della Luna (Trento) alla Via IV Novembre n.47, ma alla Via Fabio Filzi n.5 del medesimo Comune, ove non è ubicata ne' la sede principale ne' quella secondaria della stessa INCAP;
d) che siffatta nullità della notifica è stata sanata soltanto in data 28.12.1996, con il ritiro del plico presso l'ufficio postale di Roverè della Luna da parte del Geom. IN dopo aver ivi appreso della giacenza di una raccomandata indirizzata alla INCAP, onde la notifica può ritenersi avvenuta unicamente sotto tale data, ovvero ben oltre il termine perentorio fissato nel decreto di comparizione delle parti.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, si osserva in primo luogo che, dalla pretesa inosservanza del termine perentorio previsto dal primo comma dell'art.618 c.p.c., non potrebbe comunque trarsi, nella specie, la conseguenza (voluta dall'odierna ricorrente) dell'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Comune di Valva al sensi dell'art.617 c.p.c., atteso che, secondo l'apprezzamento contenuto nell'impugnata sentenza ed incensurato in questa sede, l'(altra) opposta Banca Mediterranea, ovvero l'istituto di credito terzo pignorato, risulta essere stata ritualmente (e tempestivamente) evocata in giudizio, laddove il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, con il pedissequo decreto che fissa l'udienza di comparizione, va necessariamente notificato a tutti i soggetti del procedimento esecutivo di cui all'art.485, primo comma, c.p.c., ossia al creditore pignorante, al debitore, al creditori intervenuti e agli altri eventuali interessati (tra i quali, nell'esecuzione forzata presso terzi, rientra il terzo pignorato quante volte l'opposizione, come nella specie, riguardi la validità o l'efficacia del pignoramento:
Cass. 7 settembre 1977, n. 3899; Cass. 22 dicembre 1987, n. 9527; Cass. 26 marzo 1990, n. 2423), onde, qualora la notificazione sia avvenuta soltanto nei confronti di alcuni dei detti litisconsorti necessari, l'opposizione non va dichiarata inammissibile, ma il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 c.p.c. anche se la causa si trovi in fase di decisione (Cass. 18
gennaio 1979, n. 377; Cass. 5 luglio 1980, n. 4299; Cass. 2 agosto 1995, n. 8451). Secondariamente, è peraltro da riconoscere la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto eseguita, secondo l'accertamento contenuto del pari nella sentenza impugnata e del pari incensurato, in data 18.12.1996 (e, perciò, del tutto tempestivamente) nel domicilio eletto della INCAP presso lo studio del suo procuratore Avv. Volpe, atteso che l'elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituendo atto ontologicamente distinto dal conferimento della procura alle liti, conserva la sua validità, al sensi dell'art.47 c.c., per ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti limitata espressamente o collegata strettamente a un dato grado o fase del giudizio stesso (Cass. 18 aprile 1987, n. 3879; Cass. 28 giugno 1989, n. 3146; nonché Cass. 28 novembre 1992, n. 12769; Cass. 7 aprile 1994, n. 3289; Cass. 28 marzo 1995, n. 3662; Cass. 20 giugno 1995, n. 6947), laddove, nella specie, di nuovo secondo l'incensurato accertamento contenuto nella pronuncia gravata, la procura rilasciata nel procedimento esecutivo dalla INCAP a margine dell'atto di pignoramento in una alla relativa elezione di domicilio, lungi dal recare specifiche limitazioni, risulta essere stata anzi espressamente conferita "nella procedura oggetto di questo atto ed in tutte le altre connesse o dipendenti, anche di esecuzione, in ogni stadio, fase e grado davanti a qualsiasi autorità", onde, in effetti, avuto riguardo all'innegabile "connessione" o "dipendenza" dell'opposizione agli atti esecutivi rispetto all'ordinanza (opposta) di assegnazione conclusiva del procedimento esecutivo, la predetta elezione di domicilio non può non intendersi riferita altresì al giudizio ex art.617 c.p.c.. Infine, deve essere riconosciuta la ritualità anche della notifica a mezzo posta eseguita in Via Filzi n. 5 di Roverè della Luna (Trento) anziché presso la sede della INCAP s.n.c. (in Via IV Novembre n.47) risultante dalla certificazione della Camera di Commercio esibita in giudizio, atteso che:
a) le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica (come appunto la INCAP) vanno eseguite, ai sensi del secondo comma dell'art. 145 c.p.c., nella sede indicata dall'art. 19, secondo comma, stesso codice, ovvero, indipendentemente da quella che dai pubblici registri risulta quale sede ufficiale, là dove esse svolgono attività in modo continuativo, la cui individuazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass. 5 dicembre 1972, n. 3506; Cass. 6 febbraio 1978, n. 543; Cass. 17 marzo 1984, n. 1856);
b) la concreta identificazione del luogo in cui la società opera effettivamente in via continuativa è desumibile dalla relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario o, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, dalle attestazioni dell'agente che provvede al recapito, contenute nell'avviso di ricevimento, dovendo la relazione o l'avviso essere considerati idonei a far fede fino a prova contraria in ordine all'indicazione di un determinato luogo come sede del notificando (Cass. 19 marzo 1996, n. 2288; Cass. 6 agosto 1997, n. 7279);
c) con riguardo a notifica a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art.8 della legge n.890 del 1982), al pari di quanto accade a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art. 143, ultimo comma, c.p.c.) ovvero a persona non residente ne' dimorante ne' domiciliata nella Repubblica (art. 142 stesso codice), occorre distinguere il perfezionamento della notificazione nel riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante, alla quale può esser collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico, coincidente, nella notifica a mezzo del servizio postale, con il deposito nell'ufficio postale del piego non consegnato ed il secondo con il momento in cui si realizza il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza, dell'atto per il destinatario, coincidente con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per propiziare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo nell'ipotesi della cosiddetta compiuta giacenza (Cass. 5 marzo 1996, n. 1729);
d) nella specie, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto questa sede essendo sorretto da adeguata e corretta motivazione, ha individuato la sede dove la società INCAP svolgeva attività in modo continuativo, argomentando così la ritualità della relativa notifica effettuata in Via Filzi n. 5 di Roverè della Luna, sulla base del fatto che l'incaricato del servizio abbia ivi lasciato l'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale del predetto Comune, ragionevolmente desumendone che il medesimo incaricato, per procedere all'esecuzione di simili formalità, debba evidentemente avere rinvenuto al citato indirizzo la sede della società notificanda, giacché, altrimenti, avrebbe palesemente dato atto del mancato rinvenimento di tale sede, laddove, del resto, il plico, secondo l'incensurato accertamento di fatto contenuto nella sentenza gravata, risulta esser stato depositato presso il competente ufficio postale in data 23.12.1996, ovvero, quanto meno agli effetti per il notificante dell'osservanza del termine stabilito dal giudice ai sensi dell'art.618 c.p.c., del tutto tempestivamente, a prescindere dalla circostanza (ininfluente per le ragioni dette ai fini che qui interessano) che il legale rappresentante della società, Geom. CI IN, abbia quindi provveduto a ritirarlo solamente il 28.12.1996.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente la violazione dell'art.617 c.p.c., deducendo che il giudice del merito abbia ritenuto ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del medesimo art.617, al fine di contestare la pignorabilità delle somme assegnate e prospettando esattamente che l'opponente, nel caso in esame, non ha eccepito irregolarità formali dell'atto esecutivo impugnato ma ha contestato il diritto del creditore a procedere sulle somme pignorate, laddove, però, siffatta contestazione non poteva avvenire a mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi, ma con l'opposizione all'esecuzione, peraltro già tempestivamente proposta da controparte.
In proposito, conviene osservare preliminarmente come dallo stesso tenore, letterale e sistematico, della decisione gravata sia dato di evincere che il giudice del merito ha ritenuto l'opposizione sottoposta al suo esame indubitabilmente proposta ai sensi dell'art.617 c.p.c. (tanto da aver espressamente assunto che non fosse stata precedentemente formalizzata un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non avendo l'ente debitore inteso proporla all'udienza di dichiarazione del terzo davanti al giudice dell'esecuzione ma avendo in quella sede semplicemente invocato un termine al riguardo),icché appare palese che il motivo di ricorso in oggetto deve essere apprezzato alla stregua della qualificazione dell'azione resa dal giudice a quo, a prescindere dall'indagine sulla correttezza della medesima, ciò che è da riconoscere anche nel caso in cui il ricorrente basi la sua impugnazione sulla contestazione di tale qualificazione, secondo quanto questa Corte non ha mancato di affermare altresì in riferimento all'individuazione del mezzo di gravame (concretamente individuato nel ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.) esperibile avverso la sentenza emessa dal pretore su domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi (Cass. 17 ottobre 1994, n. 8459; Cass. 16 novembre 1994, n. 9696; Cass. 20 giugno 1995, n. 6949; Cass. 29
luglio 1995, n. 8352; Cass. 26 ottobre 1995, n. 11144). Tanto premesso, è da rilevare come il giudice del merito abbia assunto l'ammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art.617 c.p.c. anche sotto il profilo secondo il quale, pur essendo stata impugnata l'ordinanza di assegnazione del credito sottoposto ad espropriazione, l'opponente aveva inteso sollevare delle doglianze attinenti direttamente alla pignorabilità delle relative somme, argomentando dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21 novembre 1988, n. 6262; Cass. 20 novembre 1990, n. 11195) là dove troverebbesi affermato che, una volta pronunciata dal pretore l'ordinanza di assegnazione prevista dall'art.553, primo comma, c.p.c., anche l'impignorabilità del credito può essere dedotta dal debitore o dal terzo solo con l'opposizione agli atti esecutivi al sensi del successivo art.617 c.p.c.. Un simile assunto non va esente da censura, atteso che, in realtà, la sentenza 20 novembre 1990, n. 11195, non contiene affatto il principio secondo il quale avverso l'ordinanza di assegnazione sia ammesso il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, esprimendo, invece, la regola che, trattandosi di un atto del procedimento esecutivo, contro detta ordinanza non è immediatamente esperibile il ricorso straordinario per cassazione ma deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi (così, già Cass. 20 ottobre 1997, n. 10259), mentre, con la sentenza 21 novembre 1988, n. 6262, questa Corte ha ritenuto:
a) che l'ordinanza di assegnazione comporta la conclusione dell'espropriazione presso terzi;
b) che l'opposizione all'esecuzione è esperibile soltanto fino a quando l'azione esecutiva non si sia consumata attraverso l'avvenuta espropriazione;
c) che l'opposizione concernente la pignorabilità dei beni è proponibile finché non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione. L'ulteriore principio espresso dalla sentenza richiamata da ultimo, secondo il quale l'opposizione all'esecuzione non è esperibile quando sia trascorso il termine di impugnazione di questa ordinanza, che è il termine di cinque giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi contro la stessa ordinanza, non appare invece condivisibile, sia perché esso comporta un prolungamento del regime di opponibilità dell'ordinanza di assegnazione che non è coerente con la struttura dell'opposizione all'esecuzione, sia perché comporta una commistione tra motivi che danno luogo ad opposizione agli atti esecutivi e motivi che configurano opposizione all'esecuzione la quale non è nel sistema (Cass. 20 ottobre 1997, cit.).
In questo senso, stabilito che l'opposizione del debitore all'esecuzione è esperibile anche nell'espropriazione che si svolge con le forme del pignoramento presso terzi, va ribadito che la proposizione di detta opposizione è preclusa quante volte il processo esecutivo si sia concluso (art.2929 c.c.), laddove, poiché nel procedimento di espropriazione presso terzi l'esecuzione forzata si realizza con l'ordinanza di assegnazione (artt.552 e 553 c.p.c.) che ne costituisce l'atto finale e che è quindi compresa nella categoria degli atti di esecuzione contro i quali è esperibile il rimedio dell'opposizione ex art.617 c.p.c. (Cass. 20 novembre 1990, n. 11195; Cass. 6 settembre 1996, n. 8153; ss. 26 agosto 1997, n. 8013), dopo che tale ordinanza sia stata pronunciata non è proponibile alcuna forma di opposizione che, sotto il profilo dell'impignorabilità, riguardi la stessa ordinanza di assegnazione, atteso che:
a) l'opposizione all'esecuzione presuppone la pendenza di un giudizio di esecuzione, di modo che, quando questo si è consumato giacché lo scopo dell'esecuzione è stato raggiunto attraverso l'assegnazione delle somme, non è più possibile intervenire su un processo esecutivo che non esiste più (Cass. 20 ottobre 1997, cit.; Cass. 1 ottobre 1994, n. 7993);
b) l'opposizione agli atti esecutivi, pur ammettendosene, in ragione dell'ampiezza della formula adoperata dal legislatore ("relativa ai singoli atti di esecuzione"), il riferimento non solo alla regolarità formale ma anche a qualunque altro difetto dell'atto ivi compreso quello di inopportunità o incongruenza che altrimenti l'interessato non saprebbe per quale via far valere (irregolarità sostanziale), resta in ogni caso legata alla contestazione delle modalità di esercizio concreto dell'azione esecutiva (ovvero del "come"), palesandosi così estranea ad essa la contestazione che attiene invece alla pignorabilità dei beni, la quale, anche afferendo all'azione esecutiva nella sua concreta esercitabilità ed investendo in qualche modo le stesse modalità dell'esecuzione, costituisce pur sempre, secondo quanto trovasi affermato in dottrina, l'estremo limite della contestazione sul "se" (ai confini della contestazione del "come"), inerendo, ad una opposizione diversa e distinta da quella riguardante i singoli atti di esecuzione (ed, in particolare, il pignoramento) cioè ad un'opposizione di sostanza o di merito in quanto involge una condizione dell'azione esecutiva (sia che si tratti di impignorabilità assoluta sia che si tratti di impignorabilità relativa), onde, quand'anche si voglia escludere che accertando la pignorabilità o impignorabilità del bene il giudice dichiari in modo positivo o negativo il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ovvero se l'esecuzione debba o meno essere compiuta in relazione all'esistenza o meno del debito (in tal senso reputando, con autorevole dottrina, superflua se non proprio nociva la menzione particolare dell'opposizione che riguarda la pignorabilità dei beni contenuta nel secondo comma dell'art.615 c.p.c.), è innegabile, secondo quanto trovasi affermato da altra dottrina, che il legislatore abbia comunque compiuto una assimilazione dell'opposizione riguardante la pignorabilità all'opposizione all'esecuzione, non priva di impliciti elementi di contrapposizione ("... l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni..."), comunque superati dall'assimilazione di disciplina e dal rilievo che si tratta pur sempre della contestazione dell'azione esecutiva non nelle sue modalità (formali o sostanziali), ma con riguardo all'oggetto stesso dell'esecuzione ovvero alla direzione (oggettiva appunto) attribuitale dal suo concreto esercizio.
D'altra parte, il debitore deve imputare a sè l'effetto pratico che la soluzione qui accolta è suscettibile di comportare, ben potendo egli far valere l'impignorabilità dopo la dichiarazione del terzo e, comunque, prima dell'avvenuta pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (Cass. 20 ottobre 1997, cit.). Pertanto, il secondo motivo del ricorso merita accoglimento, onde, restando assorbito il terzo rispetto al quale il motivo accolto si palesa evidentemente pregiudiziale, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio versandosi in un caso in cui la causa stessa di opposizione agli atti esecutivi non poteva essere proposta (art.382, ultimo comma, ultima parte, c.p.c.).
La natura e la dubbiezza delle questioni affrontate, segnatamente sotto le specie delle incertezze manifestate dalla giurisprudenza al riguardo, costituiscono giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, accoglie il secondo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata compensando le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 Febbraio 1999