Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1150
CASS
Sentenza 11 febbraio 1999

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In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione relativa alla pignorabilità dei beni è legittimamente proponibile, ex art. 615 cod. proc. civ., soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata per effetto dell'avvenuta espropriazione (e senza che la scadenza del termine per la sua proposizione possa prolungarsi con riferimento al - diverso - termine stabilito per l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. instaurata avverso la medesima ordinanza). A tal proposito, strutturandosi l'ordinanza di assegnazione del bene pignorato, sul piano morfologico non meno che su quello funzionale, come l'atto conclusivo del procedimento espropriativo, deve ritenersi che l'opposizione all'esecuzione possa proporsi soltanto sino a che non risulti pronunciata detto provvedimento (pur sempre impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma solo limitatamente ai profili che ne involgano vizi specifici suoi propri), all'esito del quale nessuna opposizione che riguardi il profilo della impignorabilità dei beni risulterà più legittimamente proponibile - non l'opposizione all'esecuzione, che presuppone, per sua stessa natura, la "pendenza" di un giudizio di opposizione (ciò che resta escluso, come detto, per effetto dell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione), non l'opposizione agli atti esecutivi, che, pur ammessa con riferimento non solo alla regolarità formale dell'ordinanza "de qua", ma a qualunque suo altro vizio (ivi compreso quello della inopportunità od incongruenza), resta pur sempre legata alla contestazione delle modalità di esercizio concreto dell'azione esecutiva ("quomodo executionis"), e non può correttamente estendersi sino alla contestazione relativa alla pignorabilità dei beni, che investe l'essenza stessa del "se" dell'esecuzione - . (Contra, limitatamente alla necessità del decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. anche per la proposizione dell'opposizione ex art. 615, Cass. 8806262, rv 460605)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1150
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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