Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
TT. Gianmichele Marcelli Presidente
TT. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
TT. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1226/2021RG vertente tra in persona della Curatrice Parte_1
TT.ssa P.IVA n. ,rappresentato e difeso dall'avv. Vania Parte_2 P.IVA_1
Clementi del Foro di Pesaro, (C.F. ), con Studio in Pesaro, Via XXIV CodiceFiscale_1
Maggio n. 56 (comunicazioni: telefax 0721/34149 - pec: ; Email_1
-parte appellante e
, nato a [...] il [...] e residente in S. Giovanni in Marignano Controparte_1
(RN) alla Via Borgo Sant'Antonio, 7, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Gianfranco Santojanni del Foro di Milano (C.F. ) unitamente al quale è C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barbieri (C.F. , C.F._4
pec: fax 07155722), con studio in Ancona, Piazza Del Email_2
Plebiscito 55 (comunicazioni via fax: 02.47.951.808 - indirizzo pec:
; Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1.La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
Si danno per conosciuti i fatti di causa sino alla pronuncia della sentenza non definitiva nel presente grado ai cui contenuti si rinvia.
L'integrazione istruttoria (per cui è avvenuta la rimessione sul ruolo) si è sostanziata nell'assunzione di una Ctu contabile i cui esiti appaiono adeguati a fondare la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori.
2.Osserva la Corte come l'approfondimento istruttorio sia avvenuto in un contesto probatorio in cui la Curatela dell' appaltatrice, onerata della prova, non aveva offerto riscontri diretti del credito vantato per lavori eseguiti in aggiunta rispetto a quelli previsti nel contratto originario stipulato in forma scritta.
L'accertamento compiuto dal Ctu Ing. appare completo, puntuale, logico e coerente, di Per_1 apprezzabile contenuto tecnico ed improntato ad una corretta soluzione delle questioni tecniche connesse con problematiche giuridiche.
3.La Corte aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio e dunque non è tenuta ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Inolte si deve considerare che, per consolidata giurisprudenza, se è
vero che il giudice, nell'aderire alla ctu, deve motivare circa l'inosservanza dei rilievi mossi dal ctp ove quest'ultima sia connotata da puntuali osservazioni, tuttavia tale obbligo viene meno nel caso in cui,
come nel caso di specie, sia stato lo stesso consulente d'ufficio a farsi carico di esaminare e confutare i rilievi dei consulenti di parte, prendendo posizione in modo adeguato (Cass. 28/2022, Cass. 11917/2021,
Cass. 27358/2020).
4.Tanto premesso occorre richiamare il contenuto della relazione peritale dell'Ing. Per_1
“2. STATO DEI LUOGHI
L'immobile oggetto di perizia, negli anni 2010-2020, è stato sottoposto a ristrutturazione completa in forza del Permesso di Costruire n°136/2011 del 13/04/2012 e di una successiva variante a mezzo SCIA. I lavori hanno interessato sia le parti interne che quelle esterne con conseguente sistemazione della corte, la realizzazione di una piscina, di un ampliamento in aderenza all'edificio esistente, e il completo rifacimento della recinzione. Al momento del sopralluogo, inizio delle operazioni peritali, del 11/06/2024 tutti i lavori risultano completati, non vi sono lavori in corso, e l'edificio è perfettamente operativo funzionante e rifinito in tutte le sue parti.
Da quanto risulta in atti, i lavori del primo contratto, datato 12/11/2012, hanno avuto inizio in data
22/11/2012 e sono regolarmente terminati con verbale di fine lavori datato 30/11/2013 firmato e sottoscritto dal DL e dall'Impresa appaltatrice. Anche se in atti non presente, successivamente a tale data è stata redatta una SCIA per lavori di completamento di cui però non vi è alcuna evidenza documentale certa, a meno ovviamente della pratica edilizia regolarmente depositata e validata dal comune.
3. INQUADRAMENTO TECNICO GENERALE PROCEDURE D'APPALTO
Prima di entrare nel merito del formulato quesito si ritiene utile definire alcuni aspetti legati alle procedure contrattuali e d'appalto in ambito edilizio.
Vista la complessità delle attività normalmente parte del processo produttivo di natura edilizia, la predisposizione di un contratto con allegati il relativo computo metrico, il capitolato d'appalto e conseguenti elaborati grafici, rivestono un ruolo fondamentale per definire l'esatto campo operativo di committente e impresa appaltatrice già prima di iniziare qualsiasi attività.
Definiti quindi lavori, ruoli e tempi di esecuzione, la seconda fase, quella operativa, vede coinvolti nel processo costruttivo diverse figure tecniche di vario ordine e livello, preposti al controllo e all'esecuzione delle opere, ma la figura chiave di tutto il processo è senza dubbio quella del Direttore Dei Lavori a cui non è richiesta la perenne presenza in cantiere, ma rappresenta la figura professionale incaricata dal committente di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo l'esecuzione regolare secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, e impartendo istruzioni quando necessario.
Per meglio inquadrare l'attività del DL, basta dire ad esempio che se non avalla le scelte operative dell'impresa, queste non possono essere eseguite;
decide se è necessario effettuare modifiche al progetto per meglio realizzare l'opera, controlla materiali e forniture, accetta o no la presenza di imprese in cantiere e cosa fondamentale, redige la contabilità dell'opera e ne autorizza i pagamenti.
Tutto ciò avviene però solo attraverso l'apposizione della propria firma su ognuno dei documenti contabili predisposti che pertanto non hanno alcuna validità operativa se privi di tali visti.
In stretta analogia, in caso di lavori non fossero diversamente contabilizzabili, in taluni casi vengono redatti, da parte dell'impresa esecutrice, dei "verbalini" con indicata data e ora d'emissione e contenenti le ore occorse alla realizzazione di una determinata opera. Tali verbalini tuttavia devono però essere prodotti a fine giornata e controfirmati dal Direttore Dei Lavori (a volte è lo stesso committente che li firma) il quale così fornisce valida attestazione e accettazione di quanto eseguito.
Tutto ciò premesso, la firma della contabilità da parte del DL è un aspetto di rilevanza assoluta, se il direttore dei lavori non firma la contabilità il lavoro non viene pagato quindi l'impresa non opera se il DL non accetta il suo operato. In questo cantiere la stranezza sta nel fatto che l'impresa si permette di eseguire i lavori per circa 180.000,00€ senza che il DL o la committenza abbiano mai firmato nulla. Sorge il legittimo dubbio che o il Direttore dei Lavori è stato totalmente assente nel processo produttivo o l'impresa non ha effettuato i lavori di cui richiede gli importi.
4. ANALISI GENERALE DELLA DOCUMENTAZIONE
Preso atto delle osservazioni prodotte dalle parti alla relazione preliminare e formulate dallo scrivente le relative controdeduzioni (All.4), alla luce delle osservazioni e delle controdeduzioni a quanto rilevato dal CTP della parte appellante, il Geom. si procede all'analisi Persona_2 documentale per il completamento della consulenza tecnica assegnata.
Il CTP, nella sezione iniziale delle osservazioni ritiene che lo scrivente CTU si sia concentrato " su un'analisi legale della documentazione contrattuale e tecnica, al fine di determinare la validità
giuridica." Nel merito, si precisa che ogni attività di cantiere pur se di natura prettamente tecnica,
non è avulsa dal contesto giuridico e risponde a regole e consolidate metodologie operative e di gestione del processo produttivo.
Per poter stabilire "chi ha fatto e cosa ha fatto" serve poter valutare la documentazione di cantiere che ovviamente comprende oltre ai progetti, alla documentazione contabile ..ecc, anche la documentazione contrattuale. Ciò non vuol dire valutare la validità giuridica dei contratti, ma la validità in ambito cantieristico dei documenti senza la quale nessuna attività può trovare giusto,
naturale e positivo epilogo.
Quanto lo scrivente CTU ha prodotto nella relazione preliminare è appunto la disamina del materiale presente in atti con attento riferimento alle specificità del cantiere.
Ed ecco quindi che ciò assume ancor più rilevanza nel momento in cui il quesito chiede di
"verificare se, dagli elementi documentali (intesi come documenti in atti), risulti che la Società
Cooperativa GI OR scral abbia effettivamente realizzato in tutto o in parte le lavorazioni di cui alla bozza di contratto denominata “Integrazione al contratto di appalto in data 12.11.2012” e computo metrico del 11.12.2013 aggiornato al 30.1.2014 (doc. n.45, 45/A). "
Come si vede, la verifica dei documenti, non può essere eseguita semplicemente leggendo quanto presente in atti, ma deve essere contestualizzata al cantiere e centrata sui documenti che possono effettivamente essere dichiarati validi sotto tutti i punti di vista.
Per questo è necessario che la documentazione di cantiere sia correttamente predisposta, firmata, accettata, condivisa e riconosciuta come tale nell'ambito del cantiere. Ed è proprio qui che sorgono i problemi, e pur comprendendo che i lavori sono stati totalmente ultimati e che quindi qualcuno li debba aver eseguiti, non vi sono documenti o prove certe e/o condivisibili su chi li abbia realizzati.
Secondo il CT di parte appellante, è evidente che i lavori di cui al "Computo metrico del
11/12/2013, aggiornato al 30/01/2014" siano stati eseguiti dalla Società ER GI
OR SC (per brevità d'ora in poi denominata CAM), ma ciò come vedremo, è tutt'altro che evidente.
La documentazione depositata in atti in primo grado dall'appellante è alquanto ampia e dettagliata tanto che necessita di un'attenta lettura e valutazione prima di poter affermare che trattasi di documenti validi ai fini della determinazione dell'esecuzione delle opere, sia in termini di quantità
sia in termini di tempistiche ma soprattutto se atti a stabilire chi li ha realizzati.
Una prima parte di documenti sono chiaramente riferibili al primo contratto di appalto e sono cronologicamente completi e coerenti.
Il contratto di appalto (il Doc. 2) è regolare, completo e firmato in tutte le sue parti dal committente e dall'impresa; il computo metrico (il Doc. 2/A) allegato al contratto è regolarmente firmato ed anche se riporta delle correzioni si possono ritenere congruenti con le necessità del cantiere e anche se non singolarmente controfirmate, quindi non esattamente databili rispetto alla data riportata nel contratto, non rappresentano modifiche sostanziale e quindi si ritiene il computo sia pienamente regolare e integralmente riconosciuto dalle parti;
Fra la documentazione in atti si rileva la presenza dell'intera contabilità delle opere realizzate in forza del primo contratto e tutti gli elaborati sono regolarmente firmati da tutte le parti.
La contabilità, gli stati di avanzamento e i certificati di pagamento sono sottoscritti dal DL, come prassi e obbligo formale del tecnico incaricato, e controfirmati dall'impresa appaltatrice che ne attesta pertanto l'accettazione.
Nella seconda fase, quella dei lavori di completamento dell'immobile, la documentazione diventa confusa, carente e manca delle firme necessarie ad identificare tali elaborati come documenti probanti dei lavori e delle attività svolte c/o il cantiere di Via Borgo S. Stefano 3.
Questi documenti, i Doc. dal 43 al 51, presenti in atti sin dal primo grado di giudizio, sono riferiti appunto ai lavori della seconda fase ritenuti di "integrazione al contratto di appalto del 12/11/2012"
e ad esso collegati. Dall'esame però di tale documentazione emergono diversi aspetti degni di esplicita valutazione prima di fornire la risposta al formulato quesito.
In particolare:
- Il Doc.43 è una mail del 07/07/2017 inviata dal TT. alla Controparte_1 Controparte_2
nel quale il mittente risponde a una precedente comunicazione della TT.sa e fra le CP_2 altre cose, già comunque riscontrate e definite in primo grado, riferisce che "...erano iniziate delle trattative per la sottoscrizione di un nuovo contratto di opere di completamento dell'immobile che però non sono andate a buon fine". In effetti, nella documentazione agli atti non si riscontra alcun documento firmato degno di tale definizione. Lo stesso CP_1
riconosce che l'impresa nel mentre "...ha iniziato dei lavori sul cantiere, non
[...] autorizzati e non regolamentati da alcun contratto d'appalto, senza possibilità di quantificarne gli ammonti non esistendo alcuna rilevazione tecnica a riguardo". La missiva prosegue poi affermando che "...l'impresa ha abbandonato il cantiere impedendo che altre imprese potessero prontamente subentrarvi lasciando tutto all'abbandono, con conseguenti oneri di ripristino e riavvio". In effetti, dal sopralluogo effettuato c/o il cantiere all'inizio delle operazioni peritali, non è stato possibile rilevare se i menzionati intonaci della missiva siano o meno stati effettivamente realizzati, e se realizzati, in che modalità, quantità e a quali costi. Non esistono inoltre riscontri documentali di alcun genere da parte della
Direzione dei Lavori.
- Il Doc.44 redatto dal Geom. (DL nel cantiere in oggetto) e inviato in data Testimone_1
13/01/2020 alla TT.sa ed avente per oggetto "fallimento Parte_2
Cooperativa GI OR SC Integrazione avviso di fattura" è un documento decisamente ambiguo.
Non è altro, secondo quanto scrive il Direttore dei Lavori, che il calcolo del suo onorario in funzione dei lavori non scontati, eseguiti dalla Coop.va GI OR SC.. Egli calcola l'onorario indicando gli importi dei sei SAL (425.797,66€) della contabilità del primo contratto da lui stesso sottoscritti ma poi ne aggiunge anche un settimo (179.074,35€) il quale però, oltre a non averlo firmato, e quindi non riconosciuto, è riferito ai lavori del contratto integrativo
(Doc.45) anch'esso non firmato.
L'ambiguità del documento è proprio questa, mentre non si riscontra agli atti documentazione valida e firmata che attesti l'esistenza di rapporti contrattuali e chiari documenti di contabilità che dimostrino che l'impresa Cooperativa GI OR ha realizzato effettivamente i lavori indicati nei documenti presenti in atti, il DL calcola comunque la sua parcella anche su questi. Nel complesso il calcolo è corretto, ma la quota percentuale applicata all'importo del SAL 7, non dovrebbe comunque, per quanto noto, dover essere attribuita alla CAM, ma posta in carico direttamente al soggetto committente non avendosi evidenza di altri rapporti professionali in atto.
Si rileva comunque che la data riportata sulla missiva inviata alla TT.sa è di circa Pt_2
6-8 anni successiva a quella della fine dei lavori e ciò potrebbe aver confuso il DL nel riassumere le sue competenze professionali.
Osservazione punto 1 del CTP Per_2
1) Appare evidente che il Direttore dei Lavori Geom. richiedendo alla Testimone_1
Curatrice del fallimento il pagamento delle competenze anche per i lavori del secondo contratto di appalto (doc.44), certifichi di aver svolto un'attività relativa ai lavori oggetto della presente causa. La considerazione del CTU sul fatto che il tempo trascorso possa “aver confuso il DL nel riassumere le sue competenze professionali” è una opinione del CTU che esula dalle richieste del Giudice;
Risposta al punto 1 delle osservazioni del Geom. Per_2
Il CTP ritiene che il Doc.44, sia la prova che i lavori siano stati eseguiti dalla CAM. Come già
personalmente rilevato nella relazione preliminare, tale documento è fortemente ambiguo perché rappresenta la richiesta di pagamento, formulata nel 2020 (comunque non firmata), di competenze professionali del DL indirizzate alla TT.sa (della Parte_2
) , dove nel calcolo della parcella ricomprende fra l'altro anche i lavori integrativi di Parte_3
cui però non si ha altra valida evidenza documentale che li abbia effettivamente seguiti. In
sintesi il DL non firma alcun documento di cantiere, contabilità, contratti, rapportini di presenza, verbali o altro, e in sede di sopralluogo di inizio delle operazioni peritali dice che i lavori complementari sono stati eseguiti da altre ditte diverse dalla CAM.
Emette fatture per prestazioni professionali a carico della ditta esecutrice dei lavori del primo contratto fra la CAM e il Sig. (documentazione di cantiere completa) non ha alcun CP_1
contratto con la CAM e non vi sono evidenze nei contratti e nelle bozze presenti in atti che il costo della DL debba essere sostenuto dalla CAM. Insomma, non vi è nulla in riferimento ai lavori del presunto "secondo contratto" tra la CAM e il Sig. CP_1
Per tali motivi si ribadisce quanto già riportato in risposta al quesito nella relazione preliminare, cioè non è possibile attribuire al DOC.44, chiamato, integrazione avviso di fattura del DL, alcun valore in ambito cantieristico, men che meno che provi che l'impresa CAM
abbia effettuato i lavori per cui il DL richiede il pagamento e ed infine non identifica quali lavori l'impresa abbia eseguito, al più forse l'estremo tentativo di farsi saldare quanto ancora da ricevere ma che nessuno a mai pagato.
Inoltre l'avviso di fattura manca di tutte le caratteristiche di un documento di cantiere, parla di accordi telefonici con la TT.sa ma null'altro. Fa semplicemente presumere Parte_2 la presenza di accordi fra DL e impresa, ma la documentazione di cantiere è altra cosa.
- Il contratto dei lavori di completamento (Doc.45) denominato "Integrazione al contratto d'appalto in data 12/11/2012" si compone di tre pagine, indica come soggetti la Società Cooperativa GI OR, quale impresa esecutrice, e il TT. quale Controparte_1
committente dei lavori, e riporta in calce la data del 30/01/2014. Leggendo il documento si nota:
- La forma stilistica è completamente diversa dal contratto precedente e decisamente approssimata e confusa.
- Nella premessa si fa riferimento alla data del precedente contratto indicandola come
12/11/2013 mentre in realtà il primo contratto è stato redatto e firmato in data 12/11/2012,
- Sempre nella premessa si riportano date e condizioni da cui si comprende che il primo contratto ha avuto il suo naturale compimento essendo l'oggetto dello stesso completamente ultimato, ma nel contempo si afferma che questa nuova scrittura è sostanzialmente un'integrazione del precedente contratto.
- Con l'articolo 1 si confermano i patti del precedente contratto ma con l'articolo 2 le cose vengono sostanzialmente modificate.
- Infatti nell'articolo 2 - corrispettivo dell'appalto - pagamenti - garanzie, le condizioni sono diverse da quelle del precedente contratto;
la ritenuta di garanzia è fissata al 15% dello stato di avanzamento, mentre nel primo contratto era del 25%.
- Sempre nel medesimo articolo 2, leggendo subito in sequenza, viene riportato che le parti considerano questo nuovo contratto come il prosieguo dei lavori del precedente e che per tutta la durata del contratto di voler ricostituire la trattenuta a garanzia prevista dall'art.2 del contratto di appalto principale nell'importo complessivo di 60.000,00€.
Si osserva però che nel contratto principale, non si parla di alcun importo predefinito che non sia quello derivante dall'applicazione delle stabilite percentuali.
Questi ultimi due passaggi sono decisamente confusi e contraddittori.
- Questo contratto integrativo per il modo confuso, ambiguo ed approssimativo non può che essere considerato una semplice BOZZA, ed infatti a ben leggere in calce alle pagine di tale elaborato viene riportata la collocazione del file all'interno del sistema informatico dell'impresa e definito proprio bozza integrazione contratto.
- Infine, ma cosa fondamentale ed essenziale, in nessuna delle pagine del documento riportato in atti è presente alcuna firma e men che meno quella del committente.
Pertanto, per quanto concerne l'aspetto tecnico, questo secondo contratto non è di alcuna rilevanza, il DL non avrebbe dovuto minimamente consentire all'impresa di lavorare in cantiere, e casomai lo avesse fatto, l'impresa non avrebbe dovuto eseguire alcuna attività
visto anche l'importo non proprio marginale degli interventi.
Osservazione punto 2 del CTP Per_2 2) L'analisi stilistica, riportata dal CTU nella relazione preliminare, del contratto dei lavori di completamento (Doc.45) denominato "Integrazione al contratto d'appalto in data 12/11/2012”, non ha alcuna rilevanza in quanto le parti hanno liberamente concordato le modalità di esecuzione degli ulteriori lavori, condizioni che possono differire da quelle precedentemente contrattualizzate per la prima parte dell'intervento;
Risposta al punto 2 delle osservazioni.
Il CTP, ritiene che quanto relazionato dal CTU in merito al Doc.45, denominato " integrazione al contratto d'appalto in data 12/11/2012", non abbia alcuna rilevanza in quanto sostiene che
"le parti hanno liberamente concordato le modalità di esecuzione degli ulteriori lavori,
condizioni che possono differire da quelle precedentemente contrattualizzate per la prima parte dell'intervento" .
Cioè, secondo il Geom. CTP di parte appellante, per lavori stimati in circa Persona_2
200.000€, dei fogli di carta totalmente privi di firme con in calce palesemente scritto
"...bozza integrazione contratto(GS).doc" possono tranquillamente essere definiti un contratto con cui le parti hanno liberamente concordato delle modalità di esecuzione degli ulteriori lavori. Pur comprendo il ruolo del CTP tale analisi lascia oggettivamente basiti.
Lo scrivente, non dico giuridicamente, ma anche solo dal punto di vista tecnico, ritiene invece che tale elaborato non possa essere considerato un contratto, manca di tutto, e da esso non si evince affatto la presenza di alcun accordo tra le parti, pertanto il CTU conferma in toto quanto già relazionato in merito al Doc.45 presente in atti.
- Il computo metrico (Doc. 45/A), dichiarato allegato al contratto integrativo (Doc.45), anche se fosse stato redatto dal progettista o dal Direttore dei Lavori, non è firmato né dal progettista né dal Direttore dei Lavori, in realtà non è firmato proprio da nessuno;
in esso si rilevano inoltre alcune lavorazioni che, dal punto di vista tecnico, sono oggettivamente difficili da comprendere come ad esempio l'uso di micropali per la realizzazione di una recinzione di confine con sovrastante rete metallica senza peraltro presenza di dislivelli o altra apparente motivazione che ne suggerisca l'uso, o come la presenza di una quantità
smisurata di pozzetti (oltre 70) all'interno dell'area di cantiere. Ciò fa pensare ad una approssimativa e forse tardiva predisposizione con inserimento di elementi non necessari e quantità di lavori in assistenza decisamente ampi come a voler arrivare alla determinazione di un determinato importo. Ai fini della gestione di un cantiere tale documento è
insignificante.
Osservazione punto 3 del CTP Per_2
3) L'opinione, per quanto qualificata, del CTU sulle lavorazioni comprese nel computo metrico (doc.45/A), resta un'opinione. Considerando le dimensioni e le caratteristiche del fabbricato, gli impianti tecnologici e la realizzazione di una piscina privata, è assolutamente plausibile che siano stati posti in opera i pozzetti riportati nel computo metrico, così come è
plausibile che il progettista abbia ritenuto opportuno, date le caratteristiche del terreno di fondazione, optare per una fondazione indiretta (pali) per la realizzazione della recinzione e per la posa in opera della piscina. La realizzazione dei pali trivellati e la posa in opera dei 70
pozzetti va eventualmente accertata con una verifica diretta dei luoghi (se i pali sono stati realizzati sono sicuramente ancora lì e i pozzetti si possono semplicemente contare) oppure attraverso la visione della documentazione progettuale.
Risposta al punto 3 delle osservazioni.
Il CTP ritiene che quanto argomentato dal CTU in merito al computo metrico (Doc.45/A) rientri nel campo delle opinioni e che nel merito sia semplicemente stata resa un'opinione sul documento in questione.
In realtà il documento dice più di quanto si pensi per l'approssimazione con cui è stato redatto, per la presenza di quantità tecnicamente rilevanti di materiali e manodopera non riscontrabili in nessun altro documento di cantiere e impossibili da verificare in sito, per scelte tecniche singolari come quella di dotare una recinzione costituita da un cordolo in calcestruzzo con sovrastante rete metallica di pali di sostegno, ecc. .
Si ribadisce che del Doc 45/A non è nemmeno noto chi lo abbia realizzato e per quale reale scopo. E' paradossale che, visto l'importo comunque non esiguo del computo, nessuno si sia preso la briga di firmarlo, accettarlo e poi di verificare in cantiere l'effettiva attuazione in modi e quantità di quanto in esso riportato.
Infine, anche volendolo ritenere utile quale base di partenza per effettuare i controlli in cantiere, ad oggi non è possibile verificare le quantità di pali realizzati, verificare le effettive quantità di interventi posti in atto sulle murature, ... verificare quali e quanti materiali sono stati impiegati in cantiere, la loro posizione in opera, ed ancora i tempi effettivi delle eventuali assistenze offerte dall'impresa, cioè nulla;
ed anche si pensasse di effettuare demolizioni mirate per effettuare tali verifiche, ciò oltre ad essere ridicolo, non porterebbe alcun ulteriore contributo rispetto a quanto già documentato e presente in atti, per giungere alla soluzione del problema.
Tutto ciò premesso, si precisa che al CTU è stato chiesto di verificare se la CAM abbia effettivamente realizzato in tutto o in parte i lavori di cui al menzionato computo e da questo documento nulla emerge di concreto. Alla luce della documentazione in atti e al sopralluogo effettuato non si può dar alcun seguito all'osservazione del CTP e si conferma pertanto in toto quanto già argomentato.
- Il Doc. 46 è una fattura d'acconto di 102.000,00€ prodotta dalla Coop.va GI OR
dei lavori per opere di completamento di cui non esiste alcuna documentazione giustificativa,
quale potrebbe essere un contratto, uno stato di avanzamento, ma soprattutto un Certificato
di pagamento firmato dalla DL. Nessun committente pagherebbe mai un importo simile senza che il direttore dei lavori gli certifichi l'effettiva realizzazione dei lavori.
Osservazione punto 4 del CTP Per_2
La fattura d'acconto, emessa dalla Società Cooperativa GI OR CA (Doc. 46), a prescindere dall'avvenuta certificazione dei lavori da parte della DL, è stata emessa a seguito della realizzazione dei lavori che sono visibili sui luoghi. Le attività richieste alla DL
sono riconducibili agli accordi presi dalla stessa con il committente e alle modalità operative che lo stesso Direttore dei Lavori Geom. ha deciso di adoperare nei rapporti Testimone_1 con l'impresa e non sono oggetto di questo contenzioso.
Risposta al punto 4 delle osservazioni.
Il CTP scrive " La fattura d'acconto, emessa dalla Società Cooperativa GI OR CA
(Doc. 46), a prescindere dall'avvenuta certificazione dei lavori da parte della DL, è stata emessa a seguito della realizzazione dei lavori che sono visibili sui luoghi. Le attività richieste alla DL sono riconducibili agli accordi presi dalla stessa con il committente e alle modalità operative che lo stesso Direttore dei Lavori Geom. ha deciso di adoperare nei rapporti con Testimone_1
l'impresa e non sono oggetto di questo contenzioso.
L'impresa, come è normale che sia, ha emesso una fattura relativa alle competenze maturate dai lavori realizzati."
In sintesi il CTP afferma che è irrilevante la validazione dei lavori da parte della DL, quindi che l'impresa può fatturare qualsiasi cosa senza alcun riscontro da parte di chi è proposto al controllo, a chi deve redigere la contabilità, cioè indipendentemente da tutto e da tutti e che la fattura è emessa a seguito dei lavori che sono visibili sui luoghi, ritiene quindi che la semplice osservazione di un immobile completamente ultimato ed in uso da anni sia sufficiente a definire i lavori che la CAM ha realizzato.
Si ritiene invece che nulla di quanto sostiene il CTP risponde al vero. La DL è fondamentale per il rilascio di qualsivoglia certificato di pagamento. Si ricorda altresì al CTP che le attività richieste alla Direzione Lavori NON sono riconducibili agli accordi della stessa con la committenza e da essi definiti. Gli ambiti operativi e i limiti delle competenze della Direzione
Lavori, NON sono stabiliti contrattualmente, è la norma che li definisce.
Ogni impresa, se non ha il benestare della DL non deve lavorare o eseguire alcunché, non lo può fare. Contravvenendo a tale principio l'impresa si assume ogni ordine e grado di responsabilità, compreso quello della prova di aver eseguito lavori.
Sulla base della documentazione presente in atti e sulla quale è stato richiesto di rispondere al quesito, si ribadisce che la fattura, in se, non ha in cantiere alcun valore se non supportata da documenti tecnicamente validi o prove reali di avvenuta esecuzione. Nel fascicolo di causa non esistono documenti con tali caratteristiche.
- Esaminato il Libretto delle misure (Doc. 47), dichiarato riferito alle opere di completamento,
anche se nel complesso è credibile sia nella forma, sia nel contenuto, e in calce all'ultima pagina sembra riportare un riferimento al fatto che sia stato redatto dal DL, in realtà non risulta firmato dalla Direzione Lavori che è l'unico soggetto titolato a validare tale tipo di documento. Inoltre non è nemmeno firmato dall'impresa né in calce né, come prassi, in tute le pagine.
Riporta e richiama in molte voci quanto indicato nelle bolle di consegna (documenti di trasporto, documentazione peraltro non ammessa in secondo grado dal Collegio) e ciò
corrobora l'idea che questo libretto delle misure sia stato redatto dal tecnico dell'impresa per confermare i lavori fatti e non dal Direttore dei Lavori.
E' un documento incompleto perché manca inoltre di alcune pagine e riporta, invece, all'ultima pagina, la firma del Direttore di Cantiere (DC) che, come si ripete, altro non è che la figura tecnica dell'impresa in cantiere e non può in alcun modo validare un documento di contabilità. Ai fini della gestione di un cantiere, tale documento è insignificante,
chiunque potrebbe redigerlo, anche a posteriori.
Nota: Il Direttore di Cantiere (DC) NON E' il Direttore dei Lavori (DL). Il Direttore di
Cantiere è parte dell'organigramma dell'impresa.
Osservazione punto 5 del CTP Per_2
In atti sono presenti i documenti di trasporto (DDT) dei materiali utilizzati dalla Società
Cooperativa GI OR CA durante l'esecuzione dei lavori.
I documenti di trasporto rappresentano la prova che i materiali in essi indicati siano stati consegnati in cantiere, ne riportano la descrizione e la quantità e, soprattutto, certificano le date di consegna che corrispondono al periodo di esecuzione dei lavori di completamento.
Per quale motivo la Società Cooperativa GI OR CA avrebbe dovuto acquistare I materiali, farli consegnare e poi non utilizzarli in cantiere?
Risposta al punto 5 delle osservazioni.
In merito a tale argomento, è presente nella relazione preliminare di consulenza ampia disamina dei documenti di trasporto dalla quale non può essere estrapolato alcun dato sulla loro effettiva presenza in cantiere. Come segnalato, le firme di trasporto e di consegna sono quasi sempre le stesse. Anche se nella realtà ciò avviene, deve esistere comunque un riscontro da parte del tecnico incaricato della DL che hanno l'obbligo di verifica delle caratteristiche e delle quantità di tutto quanto viene consegnato. In questo caso non esiste alcun riscontro da parte della DL all'interno della produzione dei documenti di cantiere, quali ad esempio la contabilità, dichiarazioni scritte od altro. Il DL non ha prodotto nulla come se non fosse mai stato presente per l'intero periodo del processo produttivo. Cosa questa decisamente poco credibile.
Sempre nel merito della comprensione delle dinamiche inerenti i dei documenti di trasporto capita anche che venga indicata una destinazione di comodo per poi comunque confluire il materiale magari in altri cantieri della stessa ditta semplicemente per questione interne alla gestione delle commesse. In altre parole i DDT non rappresentano la conferma o la certezza di avvenuta consegna del materiale indicato se non espressamente confermati da una delle figure responsabili del cantiere.
Il quesito del Giudice è chiaro, stabilire con certezza l'esecuzione dei lavori da parte della
CAM e questi documenti (DDT) non sono idonei allo scopo. Ricordano semplicemente che il cantiere è stato gestito in maniera sconsiderata da tutte le parti in causa.
Restano pertanto inalterate le valutazioni già prodotte in sede di relazione preliminare.
- Lo stato di avanzamento dei lavori di completamento il SAL, (Doc.47/A) anche se nel complesso è credibile sia nella forma, sia nel contenuto, non consente di stabilire chi ha effettuato i lavori. Non è attendibile, potrebbe anche essere stato redatto DL ma non è
firmato dal Direttore dei Lavori. Inoltre, ma oggettivamente irrilevante stante l'assenza della firma del DL, manca di tutte le pagine pari e ai fini della gestione di un cantiere e della definizione dei pagamenti, tale documento è insignificante.
- Certificato di pagamento delle opere di completamento (Doc.48), dell'importo di 179.074,00€,
datato 31/03/2014, non è firmato dalla D.L. . Ciò è inammissibile per qualsiasi cantiere e per qualsiasi importo, figuriamoci questo. Lo stesso documento risulta firmato dal solo tecnico di cantiere e non è firmato dall'impresa Coop.va GI OR. La mancanza del timbro e della firma dell'impresa in un certificato di pagamento sta solo ad indicare che la stessa non riconosce comunque la determinazione del certificato. Ai fini della gestione di un cantiere tale documento è insignificante.
- Il contratto di subappalto (Doc.49) fra la ER GI OR e la ditta CP_3
non risulta autorizzato o accettato dalla committenza, e riporta la data del
[...]
10/12/2013 antecedente a quella del presunto contratto integrativo del 30/01/2014. Alla luce della documentazione di cantiere ed in relazione alla mancanza di un qualsiasi documento redatto dalla DL che attesti che la ditta subappaltatrice ha lavorato in cantiere, e cosa ha fatto e in che quantità ha esperito il proprio lavoro, la presenza di questo contratto di subappalto, ai fini tecnici di cantiere è insignificante.
- Lo stato di avanzamento dei lavori redatto in data 31/01/2014 dalla ditta in subappalto
(Doc.50), la ditta , è un documento non firmato dalla DL, non è firmato Controparte_3 nemmeno dalla stessa ditta subappaltatrice presunta esecutrice dei lavori affidatigli, e riporta solo la firma dal tecnico della Cooperativa GI OR che non sembrerebbe essere comunque un soggetto avente titolo alla firma dei contratti (un socio, amministratore....).
Riporta lavorazioni e quantità riferibili a più cantieri oltre al cantiere è quindi al più CP_1
un documento interno con cui la ditta subappaltatrice vuole farsi pagare le attività svolte ma non vi è alcun riscontro da parte della Direzione Lavori. La DL nulla dice o scrive a riguardo,
non ha redatto i documenti contabili e nella documentazione agli atti non produce nulla.
Anche in questo caso è singolare che la DL non abbia rilevato alcunché di questa ditta e si ritiene pertanto più che probabile che la ditta non abbia avuto accesso in cantiere. Inoltre,
dalla lettura di questo SAL Infine dal sopralluogo effettuato in sede di inizio delle operazioni peritali, è emerso che non è possibile riscontrare in sito nulla di quanto indicato nello stato di avanzamento della . Questo documento ai fini tecnici di cantiere è Controparte_4 insignificante.
- Riguardo lo stato di avanzamento dei lavori prodotto dalla (Doc.51), un'altra CP_5
ditta subappaltatrice della anche in questo caso, agli atti e per Parte_4
quanto noto, non si riscontra la presenza di alcuna autorizzazione della Committenza
(Giometti) o del Direttore dei Lavori (DL) del cantiere, al subappalto. Inoltre il documento della riporta indicati lavori eseguiti per la Coop.va GI OR anche in CP_5 diversi altri cantieri non riferibili al Sig. e contiene rapportini di ore di lavorazione CP_1 relativi in più cantieri, in parte illeggibili e comunque mai firmati dalla DL del Cantiere
e non riconducibili ad esso con assoluta certezza. Tutto quanto in esso riportato CP_1
non è verificabile in cantiere e non è certificato dalla DL.. Tale documentazione è
tecnicamente insignificante nella gestione del cantiere.
Proseguendo l'analisi della documentazione presente in atti troviamo una serie di Documenti di
Trasporto (DDT) di alcuni fornitori del cantiere di Via Borgo Sant'Antonio 3 che elencano sostanzialmente le quantità di materiali che tali ditte avrebbero fornito alla Coop.va GI
OR (CAM) per il cantiere.
I Doc.ti dal n. 52 a n. 76 sono forniti della ditta MS PLAST, i Doc.ti dal n. 77 al n. 92 sono forniti dalla ditta Bagnesi e i Doc.ti dal n. 93 a n.97 dalla Ditta F.lli Anelli, e tutti comunque compresi nel periodo dal 10/12/2013 al 31/03/2014.
I materiali indicati come forniti c/o il cantiere sarebbero sostanzialmente cementi, reti d'armatura,
barre d'armatura, ghiaietti, laterizi per murature, pignatte per solai, componentistica per impianti idrico-fognari (tubi, curve, grappe ecc...) ma le firme su detti documenti di consegna non sono mai riferibili al Direttore dei Lavori o al Committente.
Altro elemento di indeterminazione degli eventi, sta nel fatto che non è possibile sulla base dell'attuale stato dei luoghi e alla luce del sopralluogo effettuato stabilire se questi materiali siano stati effettivamente utilizzati in sito o altrove, e per giunta manca completamente ogni riferimento documentale da parte della DL che dimostri la presenza dell'impresa CAM e dei materiali indicati c/o il cantiere e la loro accettazione.
Sicuramente la tipologia di materiali indicati nei documenti di trasporto (DDT) sono compatibili son quelli generalmente utilizzabili per cantieri e lavori simili, ma in questa consulenza non è possibile stabilire se sono stati effettivamente utilizzati e proprio nelle quantità indicate (non risultano in atti fatture di acquisto correlate ai DDT e al cantiere).
Procedendo con l'analisi, non semplice del materiale agli atti, sono altresì presenti il Doc.101 e il
Doc.102. che vengono riferiti al cantiere di Villa Giometti che per la loro natura e il loro contenuto devono essere oggetto di approfondimento e di esplicita valutazione.
- Il Doc. 101 è una mail che il DL invia alla Società Cooperativa GI OR e per conoscenza al TT. in cui accetta i prezzi proposti il18/02/2014 dall'impresa per la CP_1 fornitura di una fossa Imhoff e la contemporanea detrazione di 3€/mq per la tinteggiatura ai silicati di sodio in riferimento alla voce n° NP03.2, accetta i prezzi proposti e dice "...ti diamo l'incarico di procedere con i lavori" (di cui alla stessa mail) e che "eventuali opere aggiuntive verranno valutate in sede di contabilità."
Osservazione punto 6 del CTP Per_2
L'email del Direttore dei Lavori indirizzata alla Società Cooperativa GI OR CA
(doc.101), a differenza di quanto riporta il CTU, si riferisce a lavorazioni non presenti nel computo metrico (fornitura e posa in opera di fossa Imhoff e smontaggio e rimontaggio delle scatole elettriche) e alla revisione del prezzo unitario della voce del computo metrico NP03.2.
Tale comunicazione che il DL ha inviato alla Società Cooperativa GI OR CA è prova inequivocabile che i lavori di cui al computo metrico erano in corso di esecuzione e che,
come è normale che sia in un cantiere, essendo nata la necessità di integrare le lavorazioni in corso, il Direttore dei Lavori abbia richiesto un preventivo all'impresa e che, dopo averlo ricevuto, abbia autorizzato l'integrazione delle lavorazioni mancanti. Nella medesima comunicazione il DL fornisce ulteriori precisazioni in merito alle lavorazioni in corso. Tali lavorazioni sono comprese nel computo metrico di cui si sta discutendo, a riprova che i lavori erano in corso di realizzazione da parte della Società Cooperativa GI
OR CA;
Risposta al punto 6 delle osservazioni.
Lette le osservazioni del CTP si approfondisce l'argomento precisando nel merito quanto segue.
In questo specifico caso, il Direttore Dei Lavori invia una mail (Doc. 101) alla Società
Cooperativa GI OR e per conoscenza al TT. in cui accetta il prezzo di CP_1
1.300,00€ proposto il 18/02/2014 dall'impresa per la fornitura di una fossa Imhoff, voce che non era effettivamente indicata nel computo dei lavori integrativi (doc. 45/A) come giustamente segnalato dal CTP, ma al contempo dimostra semplicemente che questa lavorazione è stata commissionata alla CAM ma nulla certifica su tutto il resto dei lavori previsti nel DOC 45/A e che all'impresa sia stato affidato l'intero appalto dei lavori integrativi in esso indicati. Allo stato dei fatti quindi, ad oggi si rileva un'autorizzazione parziale dei lavori limitata alla sola fossa
Imhoff a cui però non esiste la sua relativa contabilizzazione. Dal sopralluogo effettuato in sito per l'accertamento dei luoghi si evince che la fossa settica è si stata posta in essere, ma comunque non è possibile stabilire se quell'opera è stata eseguita dalla CAM o da altri soggetti. Sempre nell'ottica di stabilire con certezza chi ha realizzato le opere, al di là del conferito incarico via mail, manca ogni altro documento che certifichi la realizzazione dell'opera da parte della CAM.
Riguardo alla contemporanea detrazione di 3,00€/mq per la tinteggiatura ai silicati di sodio in riferimento alla voce indicata come NP03.2, la DL accetta i prezzi proposti e dice "...ti diamo l'incarico di procedere con i lavori" (della stessa mail) e che "eventuali opere aggiuntive verranno valutate in sede di contabilità".
Si segnala però che nel computo dei lavori integrativi (DOC.45/A non firmato) tale voce ha descrizione, quantità e prezzo diversi da quella indicata nella mail in oggetto. Più
precisamente nel DOC.45/A, in corrispondenza del NP.03.2 leggiamo "tinteggiatura esterna con intonachino a base di silicati di calcio fino traspirante previa mano di primer con silicato fondo (ciclo decorativo colorato Keracoll) con colori a scelta della DL" , "quantità pari a
164.01mq e prezzo di 24,00€/mq"
Proseguendo l'analisi, nel DOC.47 (libretto delle misure sempre non firmato) presente in atti,
invece la voce NP03.2 non è riportata, com'anche non è riportata nello stato di avanzamento dei lavori, il DOC.47/A (comunque anch'esso non firmato). In sintesi al punto due della mail si autorizza la detrazione di prezzo di una determinata lavorazione ma poi non è possibile riscontrare in atti l'effettiva lavorazione a cui si sarebbe dovuta applicare la detrazione, per quali quantità e su quale importo originario.
L'ambiguità è tale che non può essere attribuita all'impresa CAM la realizzazione di una lavorazione di cui nulla si conosce persino se poi questa sia effettivamente stata effettuata dalla ditta CAM. Infine, la mail in questione inviata dal DL alla CAM mostra solo che il DL ha autorizzato alcune lavorazioni ma nulla dice su tutto il resto dei rapporti e/o della presenza in cantiere della ditta per la realizzazione di tutti gli altri lavori integrativi indicati nel DOC.45/A, e non risulta, fra l'altro, che il DL abbia poi mai firmato un qualsiasi documento di contabilità che certificasse l'avvenuta esecuzione delle citate opere.
- Il Doc. 102 è una relazione tecnico - economica del progettista sui lavori da effettuare con riportate specifiche note in riferimento ad alcune voci di computo che, comunque, ai fini della
CTU nulla riscontrano su chi può aver o meno realizzato i lavori definiti di completamento del cantiere CP_1
Di contro, l'appellato produce in atti fatture e pagamenti sia delle imprese attive in cantiere e sia dei materiali forniti per l'esecuzione di alcune opere. Dall'analisi dei lavori indicati in tali documenti, i
Doc06 a Doc72, si evince che questi sono presenti, come tipologia, fra quelli elencati nel computo dei lavori complementari.
In merito ai DOC.99 e DOC.100 in fase di stesura della relazione preliminare di CTU non si è
argomentato nulla perché ritenuti ininfluenti relativamente alla possibilità di stabilire con certezza l'esecuzione dei lavori. Il CTP produce tuttavia delle osservazioni a cui pertanto saranno fornite adeguate risposte.
Osservazione punto 7 del CTP Per_2
In merito all'analisi della documentazione presente in atti, il CTU ha tralasciato di prendere in esame le dichiarazioni del Geom. (doc. 99 e 100), con le quali il tecnico di cantiere Parte_5 della Società Cooperativa GI OR CA afferma che le lavorazioni sono state eseguite dalla stessa Società Cooperativa GI OR CA, che i lavori sono stati seguiti, in qualità di
Direttore dei lavori, dal Geom. e che lo stesso Committente non abbia mai Testimone_1
sollevato contestazioni.
Risposta al punto 7 delle osservazioni.
In merito a tale punto lo scrivente CTU non ha tralasciato di valutare i due citati documenti ma semplicemente valutato che:
- il Doc.99, non è altro che un foglio su cui sono riportate tre domande (di cui non si sa da chi formulate) con le relative risposte firmate in calce dal Geom. soggetto interno alla Pt_5 Cooperativa artigiana muratori. Senza voler entrare nel merito della questione, anche ritenendole assolutamente lecite e veritiere, esprimono la posizione di una sola delle parti e per giunta non consente di stabilire alcunché in termini di risposta al quesito, che invece chiede se "risulti che la
Società Cooperativa GI CA abbia effettivamente realizzato in tutto o in parte le lavorazioni di cui alla bozza di contratto denominata “Integrazione al contratto di appalto in data 12.11.2012” e
Computo
metrico del 11.12.2013 aggiornato al 30.1.2014 (doc. n.45, 45/A)".
Il Doc.99 non consente di verificare l'effettiva presenza dell'impresa in cantiere e soprattutto, cosa e dove abbia eventualmente lavorato e realizzato. Non consente inoltre di poter computare alcunché.
- Il Doc.100, sempre a firma del Geom. soggetto interno alla Cooperativa artigiana muratori, Pt_5 per come scritto è evidentemente la risposta a una domanda ed è sostanzialmente uno storico di come si sarebbero svolti i fatti, ma in sostanza, ai fini del quesito, non consente di determinare nulla in termini di lavorazioni, quantità e reale presenza in cantiere della CAM. E' un documento unilaterale che esprime la posizione di una delle parti che lo scrivente CTU non ritiene debba in questa sede essere ulteriormente argomentato.
Il CTP nelle sue osservazioni , precisamente al punto 8, afferma che: Per_2
A sostegno di quanto riportato ai punti precedenti, le fatture prodotte dall'appellato, e citate nella relazione preliminare dal CTU, si riferiscono a lavori di completamento successivi al 01/04/2014;
data fino alla quale le lavorazioni in cantiere sono state eseguite dalla Società Cooperativa
GI OR Scarl.
Risposta al punto 8 delle osservazioni.
Le fatture riportate in atti a cui fa riferimento il CT di parte appellante , cioè quelle prodotte dalla parte appellata, indicano semplicemente che nella realizzazione dell'opera sono intervenute molte altre ditte ed imprese fornitrici, non in sub appalto alla ditta CAM e che diverse di queste fatture fanno riferimento comunque a lavorazioni e materiali utilizzati in cantiere e che i lavori stessi non sono stati ultimati dalla Cooperativa artigiana muratori.
Il fatto che le fatture riportino tutte una data successiva al 01/04/2024 nulla dicono se non che tali ditte possono essere state presenti in cantiere già prima della data di fatturazione, e non certificano di contro, la reale presenza della CAM in cantiere. La riprova di ciò è la completa assenza di documentazione da parte del DL che avalli questa tesi.
Il CTP, oltre alle osservazioni prodotte dal punto 1 al punto 8, formula inoltre delle richieste al CTU
di cui nel seguito si produce specifica risposta. In merito alla richiesta del CTP in cui "Si richiede al CTU di acquisire i rapporti di cantiere dal
02/12/2013 al 01/04/2014, dai quali è possibile riscontrare la presenza giornaliera degli operai della
Società Cooperativa GI OR CA e la specifica delle lavorazioni completate giorno per giorno. Tale documentazione evidenzia che almeno fino al 01/04/2014 erano presenti in cantiere gli operai della , , Parte_6 Persona_3
, , , e CP_6 Controparte_7 Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
; evidenzia, inoltre, la denominazione delle Ditte sub-appaltatrici incaricate dalla Società Persona_7
Cooperativa GI CA di eseguire parte dei lavori presso il cantiere oggetto del presente contenzioso. La suddetta documentazione, siglata dal Direttore dei lavori e dal capo cantiere, prova inequivocabilmente che i lavori elencati sugli stessi rapporti di cantiere siano stati realizzati dalla
Società Cooperativa GI OR Scarl." si precisa quanto già espresso nella relazione preliminare fornita alle parti che:
1. - Al CTU viene dato l'incarico di rispondere al quesito di cui all'ordinanza di nomina respinta ogni diversa richiesta di parte;
2. Che i rapportini di cantiere a cui si fa riferimento NON sono affatto firmati dal Direttore dei
Lavori come sostiene il CTP. In qualunque attività edile i rapportini di cantiere redatti dagli stessi operai o tecnici di una ipotetica ditta operante in cantiere non hanno alcun valore tecnico-contaile se non sono firmati dal Direttore dei Lavori (e questi non lo sono) o dal
Committente (che non li ha firmati).
I rapportini vanno rilasciati giornalmente e controfirmati in contraddittorio con le citate figure e pertanto, lo scrivente CTU non ritiene assolutamente e tecnicamente possibile accettare tali rapporti come elementi validi in ambito di cantiere.
In altri termini, tale documentazione se NON FIRMATA dal Direttore dei Lavori non prova la presenza di personale in cantiere, potrebbe essere stata redatta a posteriori e/o per altri cantieri ma assegnati al cantiere in oggetto, infine quindi non è possibile con essi certificare orari e tempi di lavorazione o quantità di lavoro svolto.
Rappresenta un sistema di contabilizzazione a cottimo pressoché in disuso da anni, mal si concilia con appalti a misura o a corpo a meno di far riferimento a singole e limitate lavorazioni non diversamente computabili. Comunque, sia ben chiaro, DEVONO SEMPRE essere controfirmate dal Direttore Dei Lavori o in mancanza dal Committente.
In merito alla richiesta del CTP, formulata "Così come stabilito nell'ordinanza di istruttoria, si richiede inoltre che il CTU assuma informazioni da terzi, tra i quali il capocantiere e i legali rappresentanti delle ditte fornitrici e subappaltatrici", si fa presente al CTP che allo scrivente CTU non è affatto stato imposto di chiedere o assumere ulteriori testimonianze e informazioni rispetto a quanto già contenuto negli atti di causa, ma testualmente che "Qualora domandi chiarimenti alle parti presenti alle operazioni ed utilizzi tali chiarimenti nelle indagini a lui affidate,
il consulente ne farà menzione nella relazione scritta e vi inserirà la precisa indicazione della persona che ha reso le dichiarazioni e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali i chiarimenti sono stati forniti".
Ciò chiarito, il CTU non ritiene di dover acquisire testimonianze da terzi, tantomeno se tutte, in qualche modo, esclusivamente legate ad una delle parti in causa, ritiene inoltre che questo non è un compito che rientra nelle competenze del consulente e pertanto non procederà in tal senso.
Infine, riguardo all'ultima richiesta del CTP di "determinare il corrispettivo ai valori dell'epoca dei lavori realizzati, così come richiesto nel quesito", anche in questo caso si fa notare al CTP che non è imposto dal quesito di procedere in tal senso ma testualmente " In caso di riscontro dell'effettiva realizzazione delle opere , il Ctu dovrà procedere alla determinazione del corrispettivo a valori dell'epoca (anche utilizzando la documentazione depositata) nei limiti della domanda.” lo scrivente CTU, astenendosi ad esprimere personali opinioni maturate in merito alla vicenda mantenendo una posizione di valutazione tecnico-contabile dei documenti in atti, sulla base di quanto esaminato nei fascicoli di causa e osservato durante il sopralluogo effettuato, per l'oggettiva impossibilità di procedere a misurazioni e quantificazioni di alcun tipo essendo ad oggi, il cantiere completamente estinto e l'edificio totalmente ultimato, funzionale ed correntemente in uso, ritiene che non è possibile stabilire con certezza la presenza della
Società Cooperativa Artigiani OR in cantiere e cosa questa abbia effettivamente realizzato .
Infine, prima di passare alle risposte ai formulati quesiti, si precisa che lo scrivente riguardo ai documenti dal Doc.103 al Doc.107, comunque presenti in atti, non riporta alcuna analisi e valutazione, in quanto questi documenti sono stati espressamente esclusi in sede di formulazione del quesito come già stabilito dal Collegio giudicante.
D) QUESITO “1”
" Accerti il Ctu se dagli elementi documentali già depositati in atti in primo grado dall'appellante, con esclusione di quelli tardivamente depositati in appello, valutati anche alla luce delle contrapposte produzioni dell'appellato, risulti che la Società Cooperativa GI CA abbia effettivamente realizzato in tutto o in parte le lavorazioni di cui alla bozza di contratto denominata “Integrazione al contratto di appalto in data 12.11.2012” e Computo metrico del 11.12.2013 aggiornato al 30.1.2014
(doc. n.45, 45/A)..." R) QUESITO “1”
Sulla base dell'analisi della documentazione presente in atti effettuata nei precedenti capitoli,
unitamente alle osservazioni prodotte dei consulenti tecnici di parte si individuano due distinte fasi in cui la gestione del cantiere risulta avvenire in due forme completamente diverse:
- nella prima si rileva la completezza della documentazione contrattuale e di cantiere, in cui il contratto è regolarmente firmato e la contabilità di cantiere è chiara e adeguatamente firmata. In
questa fase troviamo sei stati di avanzamento con relativi certificati di pagamento firmati dalla DL
(come d'obbligo) e dall'impresa appaltatrice. Si rileva inoltre la presenza della corrispondente pratica edilizia e della regolare chiusura dei lavori in cui tutte le parti prendono atto dello stato dei luoghi e considerano i lavori terminati.
- Nella seconda sezione documentale troviamo uno stato delle cose totalmente diverso,
· non esiste un contratto firmato e come innanzi relazionato è evidente trattasi di una bozza e non di un vero e proprio accordo.
· Non esiste alcuna reale documentazione di cantiere ma si rileva la presenza di un computo metrico di completamento dei lavori (Doc.45/A) comunque anch'esso non firmato, e non esiste una contabilità redatta e sottoscritta dal DL.
· Il presunto stato di avanzamento Doc. 47/A (Sal.7) di 179.074,35€ e il relativo libretto delle misure (Doc.47) , unico per l'intero ammontare dei lavori di completamento, se pur coerente nella sua formulazione e nonostante in calce all'ultima pagina riporti stampigliato un riferimento ad un file presente nel computer della CAM con indicato "contabilità finale inviata da DL", non è comunque firmato dalla DL e quindi tecnicamente non riconosciuto dallo stesso (non vi sono nemmeno dichiarazioni di riconoscimento della DL). Dal punto di vista delle dinamiche di cantiere non è idoneo per produrre certificati di pagamento, cioè
riconosciuti titoli con cui ad esempio una banca possa pensare di scontare una fattura.
· Tutta la documentazione proposta in atti è lacunosa e non è chiaramente definito chi l'ha redatta. In alcuni punti, come ad esempio per il computo metrico integrato al 30/01/2014,
riporta la presenza di quantità di materiali che non ne favoriscono l'attendibilità tecnica e quindi di stabilire se tali opere siano o meno state realizzate. Inoltre, ad esempio, nel computo Doc.45/A, che si richiede espressamente di esaminare, sono inserite voci per fornitura e posa di un numero totale di pozzetti pari a 73 che oggettivamente resta difficile credere siano stati installati in cantiere. Infatti, dal sopralluogo effettuato in sede di CTU si è
constatato con tutta evidenza che non ce ne sono così tanti.
· Nello stesso computo si individuano 80mq di scuci-cuci delle murature, operazione questa,
che oggettivamente sembra essere eccessiva per la dimensione del fabbricato e ad oggi non verificabile e non misurabile.
· I documenti di trasporto (Doc.ti da n. 52 a n. 76 - DDT MS PLAST;
Doc.ti da n. 77 a n. 92 DDT
ES ; Doc.ti da n. 93 a n. 97 DDT F.LLI ANELLI) che solitamente riportano le quantità di materiali consegnati in cantiere non sono tutti leggibili e non è possibile con certezza verificare che i materiali siano effettivamente stati consegnati ed utilizzati in cantiere se non fidarsi di quanto in essi indicato non essendo comunque validati e riconosciuti dalla DL.
· Le fatture di spesa ricevute e pagate dalla committenza a ditte diverse dalla Coop.va
GI OR, fanno riferimento a lavori eseguiti c/o l'immobile oggetto di ristrutturazione e presenti nel computo metrico Doc.45/A, e dimostrano la presenza di altre ditte in cantiere pienamente riconosciute dalla Committenza stessa.
· I Doc.99 e Doc.100 sono dichiarazioni del direttore tecnico di cantiere, cioè un tecnico dell'impresa, privo quindi dei poteri del DL, in cui si ricostruisce la storia del cantiere dal punto di vista dell'impresa, ma non è supportata dal punto di vista delle dinamiche di cantiere da documenti validi, riconosciuti e condivisi dalle parti.
Alla luce di quanto esaminato lo scrivente ritiene alquanto anomala la gestione del cantiere, ed ambiguo l'operato del Direttore dei Lavori, che non ha prodotto documenti, verbali, dichiarazioni o altro, e paradossale l'operato dell'impresa, che a suo dire avrebbe lavorato ugualmente in cantiere in assenza di autorizzazione maturando i lamentati importi senza alcun contratto, senza un computo approvato, senza mai che il DL producesse alcunché in appoggio alle attività svolte e senza la garanzia di poter recuperare quanto improntato. Un importo dei lavori di circa 180.000 € non si matura in un giorno.
Ad ogni modo alla domanda, se effettivamente l'impresa abbia o meno effettuato questi lavori, si risponde che alla luce del sopralluogo effettuato, ad oggi il fabbricato è
completamente ultimato ed operativo ed è plausibile che le attività presenti nel computo dei lavori di completamento, Doc.45/A, siano sostanzialmente state realizzate, ma al contempo,
vista la totale mancanza di documentazione contabile da parte del DL, la non probante e confusa documentazione fornita in atti dall'appellante, l'impossibilità ad oggi, a lavori finiti, di individuare le superfici effettivamente lavorate dall'impresa, l'impossibilità di quantificare le lavorazioni interrate o quelle non più direttamente individuabili (come ad esempio quantificare l'effettiva assistenza fornita ad altre maestranze, determinare le stratigrafie di solette, solai e marciapiedi, ecc.....,) la risposta tecnica al quesito è che NON E' POSSIBILE STABILIRE chi abbia o meno realizzato i lavori e in che effettiva quantità.
D) QUESITO “2”
"... In caso di riscontro dell'effettiva realizzazione delle opere, il Ctu dovrà procedere alla determinazione del corrispettivo a valori dell'epoca (anche utilizzando la documentazione depositata) nei limiti della domanda”.
R) QUESITO “2”
Sulla base dell'analisi della documentazione in atti e da quanto riscontrato i cantiere, l'edificio risulta pienamente ultimato ed operativo, non vi sono lavori sospesi o lavori in corso.
Anche se è plausibile che la Coop.va GI OR per un certo periodo abbia potuto lavorare in cantiere anche senza specifica autorizzazione, contratto od altro, non è credibile che lo abbia fatto per un tempo sufficientemente lungo ed oneroso tanto da accumulare lavori per circa
180.000€ senza che il Direttore dei Lavori abbia prodotto un documento contabile che certifichi i lavori svolti, o la committenza abbia proferito parola e senza che la stessa si sia posta il problema interrompendo le attività.
Dal Sopralluogo effettuato e dai documenti prodotti in sede di causa quindi non è possibile stabilire con certezza quali lavori può o meno aver realizzato la Coop.va GI OR.
Si sa invece con certezza che altre ditte hanno operato in cantiere e che in data 26/06/2015 è stata comunicata presso il Comune la sostituzione per fallimento della Coop.va GI OR con la ditta RI srl.
Tutto ciò premesso, non essendo possibile stabilire con certezza l'effettiva realizzazione delle opere di completamento da parte della Coop.va GI OR, non si procederà alla determinazione di alcun corrispettivo”.
5.Le argomentazioni esposte dal Ctu appaiono non solo fattualmente e tecnicamente fondate ed esaustive del contenzioso ma anche giuridicamente corrette e condivisibili.
La parte appellante avrebbe dovuto compiutamente dimostrare di aver concordato ed effettuato le opere di cui chiede il pagamento.
E' significativo che - a differenza di quanto risultante per le lavorazioni effettuate nella prima fase alla cui base vi è una probante documentazione contrattuale, di cantiere (contratto di appalto regolarmente firmato e la contabilità di cantiere chiara e adeguatamente certificata) ed edilizia (con regolare chiusura dei lavori in cui tutte le parti prendono atto dello stato dei luoghi e considerano i lavori terminati) - invece con riferimento alle (asserite) lavorazioni della seconda fase: (a) manca un accordo sottoscritto tra le parti, (b) manca un' adeguata, probante documentazione di cantiere,
(c) si rileva solo la produzione di un computo metrico di completamento dei lavori (Doc.45/A) del tutto irrilevante siccome non firmato , (d) non esiste una contabilità redatta e sottoscritta dal DL.
6.In tal modo vanno confermate tutte le valutazioni del Ctu perché
• il presunto stato di avanzamento Doc. 47/A (Sal.7) di 179.074,35€ e il relativo libretto delle misure (Doc.47) , unico per l'intero ammontare dei lavori di completamento, se pur coerente nella sua formulazione e nonostante in calce all'ultima pagina riporti stampigliato un riferimento ad un file presente nel computer della CAM con indicato "contabilità finale inviata da DL" è privo di valore probatorio non essendo firmato dalla DL e quindi tecnicamente e giuridicamente esso non risulta riconosciuto dal direttore stesso e d'altra parte non vi sono nemmeno dichiarazioni di riconoscimento della DL;
• correttamente il Ctu ha chiarito che un atto del genere, dal punto di vista delle relazioni di cantiere, non ha alcun valore ed in particolare è inidoneo per emettere certificati di pagamento cioè titoli accreditati con cui ad esempio una banca possa pensare di scontare una fattura;
• la documentazione prodotta dall'appellante non è attribuibile ad un soggetto chiaramente definito per identità e funzioni;
• correttamente sono state evidenziate chiare incertezze/incongruenze nella documentazione e così: (a) il computo metrico integrato al 30/01/2014 riporta la presenza di quantità di materiali che non ne favoriscono l'attendibilità tecnica e quindi di stabilire se tali opere siano o meno state realizzate, (b) nel computo Doc.45/A risultano inserite voci per fornitura e posa di un numero totale di pozzetti pari a 73 ma tale numero risulta abnorme per le opere eseguite e soprattutto, dal sopralluogo effettuato in sede di CTU, risulta che di pozzetti ne sono stati installati in numero minore, (c)nello stesso computo si individuano
80mq di scuci-cuci delle murature, operazione questa, che da un lato è risultata oggettivamente eccessiva per la dimensione del fabbricato e dall'altro è inverificabile e non misurabile;
• quanto ai documenti di trasporto (Doc.ti da n. 52 a n. 76 - DDT MS PLAST;
Doc.ti da n. 77
a n. 92 ; Doc.ti da n. 93 a n. 97 DDT F.LLI ANELLI) che solitamente Per_8
riportano le quantità di materiali consegnati in cantiere, risultano non tutti leggibili e comunque non è possibile con certezza verificare che i materiali siano effettivamente stati consegnati ed utilizzati in cantiere non essendo comunque validati e riconosciuti dalla DL.
• per contro va considerato che le fatture di spesa ricevute e pagate dalla committenza a ditte diverse dalla Coop.va GI OR, fanno riferimento a lavori eseguiti c/o l'immobile oggetto di ristrutturazione e presenti nel computo metrico Doc.45/A, e dimostrano la presenza di altre ditte in cantiere pienamente riconosciute dalla Committenza stessa;
• sui documenti Doc.99 e Doc.100 deve concordarsi con il Ctu che si tratta di dichiarazioni provenienti dal direttore tecnico di cantiere cioè da un tecnico emanazione diretta dell'impresa stessa privo dei poteri del DL;
di talché le richiamate dichiarazioni (in cui si ricostruisce la storia del cantiere dal punto di vista dell'impresa) risultano provenire dalla appaltatrice stessa e, come tali, sono probatoriamente irrilevanti ed inoltre non sono supportate, dal punto di vista delle dinamiche di cantiere, da documenti validi, riconosciuti e condivisi dalle parti.
7.Vanno pienamente condivise anche le perplessità del Ctu:
• sulla gestione del cantiere che (per come prospettata dall'appellante) appare davvero anomala così come anomalo appare anche l'operato del Direttore dei Lavori le cui effettive attività non risultano da documenti, verbali, dichiarazioni o altra forma di partecipazione;
• sull'operato dell'impresa che avrebbe lavorato in cantiere pur in assenza di autorizzazione, maturando i compensi richiesti senza alcun contratto, senza un computo approvato, senza un riscontro da parte della DL circa le attività svolte e senza la garanzia di poter recuperare quanto improntato;
tanti più che l' importo dei lavori rivendicato è elevato (circa euro180.000) e, come giustamente rilevato dal consulente tale importo non matura in un giorno.
8.Tali perplessità logiche hanno valore anche induttivo e si aggiungono e rafforzano il convincimento circa il difetto di prova del diritto vantato dall'impresa poi fallita per cui non solo mancano i necessari riscontri documentali che l'impresa abbia effettuato i lavori ma vi sono elementi di carattere presuntivo che portano ad escluderlo.
9.Di qui le coerenti risposte a quesiti da parte del Ctu che il Collegio pienamente condivide e recepisce:
“(…)alla luce del sopralluogo effettuato, ad oggi il fabbricato è completamente ultimato ed operativo ed è plausibile che le attività presenti nel computo dei lavori di completamento,
Doc.45/A, siano sostanzialmente state realizzate, ma al contempo, vista la totale mancanza di documentazione contabile da parte del DL, la non probante e confusa documentazione fornita in atti dall'appellante, l'impossibilità ad oggi, a lavori finiti, di individuare le superfici effettivamente lavorate dall'impresa, l'impossibilità di quantificare le lavorazioni interrate o quelle non più direttamente individuabili (come ad esempio quantificare nell'effettiva assistenza fornita ad altre maestranze, determinare le stratigrafie di solette, solai e marciapiedi, ecc.....,) la risposta tecnica al quesito è che non e' possibile stabilire chi abbia o meno realizzato i lavori e in che effettiva quantità. (…)
Sulla base dell'analisi della documentazione in atti e da quanto riscontrato i cantiere, l'edificio risulta pienamente ultimato ed operativo, non vi sono lavori sospesi o lavori in corso.
Anche se è plausibile che la Coop.va GI OR per un certo periodo abbia potuto lavorare in cantiere anche senza specifica autorizzazione, contratto od altro, non è credibile che lo abbia fatto per un tempo sufficientemente lungo ed oneroso tanto da accumulare lavori per circa
180.000€ senza che il Direttore dei Lavori abbia prodotto un documento contabile che certifichi i lavori svolti, o la committenza abbia proferito parola e senza che la stessa si sia posta il problema interrompendo le attività.
Dal Sopralluogo effettuato e dai documenti prodotti in sede di causa quindi non è possibile stabilire con certezza quali lavori può o meno aver realizzato la Coop.va GI OR.
Si sa invece con certezza che altre ditte hanno operato in cantiere e che in data 26/06/2015 è stata comunicata presso il Comune la sostituzione per fallimento della Coop.va GI OR con la ditta RI srl.
Tutto ciò premesso, non essendo possibile stabilire con certezza l'effettiva realizzazione delle opere di completamento da parte della Coop.va GI OR, non si procederà alladeterminazione di alcun corrispettivo”.
10.In definitiva in esito all'accertamento peritale disposto dalla Corte è emerso il grave difetto di prova di un accordo contrattuale e della successiva esecuzione, da parte dell'impresa fallita, dei lavori il cui pagamento è rivendicato in giudizio dalla Curatela appellante.
In tale contesto appare superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio e la prova testimoniale invocata dalla difesa appellante deve ritenersi irrilevante.
11.La richiesta di prova per testi è articolata nei seguenti capitoli:
1.“Vero che la Cooperativa GI OR ha realizzato lavori di completamento, sia interni che esterni, dell'immobile sito in San Giovanni in Marignano (RN), Strada Borgo Sant'Antonio n.3, per un importo complessivo di € 179.074,00, in forza di un secondo contratto di appalto, che si rammostra al testimone (doc. n.45), ad integrazione dei lavori già eseguiti in forza del contratto stipulato e sottoscritto in data 12.11.2012”;
2.“Vero che la Cooperativa GI OR ha eseguito tutte le opere analiticamente descritte nel S.A.L. 31.03.2014 e nel Libretto delle Misure del 31.03.2014, che si rammostrano al teste
(doc.ti nn.47 e 47/A)”;
3.“Vero che la ditta ha realizzato, in forza di contratto di subappalto sottoscritto Controparte_5 con la società Cooperativa GI OR, opere di muratura presso l'immobile sito in San
Giovanni in Marignano (RN), Strada Borgo Sant'Antonio n.3, per un importo, al 31.03.2014, di €
7.296,00, come a S.A.L. che si rammostra al teste (doc. n.51)”;
4.“Vero che la ditta Edilintonaci Valconca S.n.c. ha realizzato, in forza di contratto di subappalto sottoscritto con la società Cooperativa GI OR, in data 10.12.2013,intonaci presso l'immobile sito in San Giovanni in Marignano (RN), Strada Borgo Sant'Antonio n.3, per un importo, al 31.03.2014, di € 9.432,00, come a S.A.L. che si rammostra al teste (doc. n.50)”;
5.“Vero che la Cooperativa GI OR ha realizzato lavori ulteriori, come indicati nel
S.A.L n.6, che si rammostra al teste (doc. n.41), rispetto a quelli originariamente previsti nel computo metrico estimativo, allegato al contratto di appalto 12.11.2012, che si rammostra al teste
(doc. n.2/A)”;
6.“Vero che l'esecuzione di ulteriori lavori, rispetto a quelli originariamente previsti nel computo metrico estimativo, allegato al contratto di appalto 12.11.2012, è durata circa 132 giorni”;
7.“Vero che la Cooperativa GI OR ha eseguito i lavori sull'immobile sito in San
Giovanni in Marignano (RN), Strada Borgo Sant'Antonio n.3, in forza del contratto 12.11.2012, senza ricevere contestazioni da parte del Sig. anche in ordine alle tempistiche di CP_1 esecuzione”.
12.La prova è irrilevante perché tende a dimostrare l'esecuzione di lavori in relazione ai quali non è provato il fatto genetico cioè l'accordo tra le parti.
Il rapporto contrattuale dedotto dall'appellante, come già esposto, manca ab origine di un titolo giustificativo perché il riscontro documentale offerto dall'appellante è costituito da un atto non sottoscritto dalla committenza. In tal modo l'asserito rapporto di appalto risulta privo di ogni significativa definizione dell'oggetto, delle quantità, dei costi oltre che delle specifiche operative e tecniche che ordinariamente accompagnano un contratto di tale portata economica ( circa
180.000,00 euro).
L'esistenza di un accordo non è neppure desumibile dalla ordinaria ed indispensabile documentazione di cantiere , come ampiamente e condivisibilmenmte esposto dal Ctu. Manca dunque quella riconducibilità soggettiva delle opere a cui si può giungere, in via presuntiva, con la mediazione delle attestazioni di cantiere e della figura del direttore dei lavori.
13.La prova testi articolata dalla parte appellante:
• non potrebbe mai giungere ad attestare l'esistenza ed il contenuto di un accordo tra le parti;
• appare in contrasto con l'assenza di ogni documentazione contrattuale anche di tipo organizzativo e tecnico e con l'assenza di ogni riscontro documentale delle attività di cantiere;
• è formulata con riferimento ed a conferma di atti non sottoscritti (cd. secondo contratto di appalto) o di atti contabili/di cantiere (libretto misure, sal, computo metrico) del tutto irregolari e la cui irregolarità attesta e prova in sé che le opere realizzate non erano riferibili al contesto contrattuale dedotto dalla Curatela altrimenti vi sarebbe stata : regolare pattuizione inter partes, regolare documentazione tecnica e operativa, regolare documentazione dei movimenti di cantiere, regolare documentazione contabile,
14.In sintesi, anche in considerazione di ragioni di economia processuale derivanti dall'applicazione del principio di ragionevole durata, appare inutile dare ingresso ad una prova orale i cui esiti non potranno comunque: (a) colmare il difetto di prova a carico dell'appellante, (b) superare le valutazioni esposte dal Ctu e richiamate dalla Corte, (d) attestare in definitiva l'esistenza un accordo contrattuale inter partes puntualmente eseguito dall'impresa fallita.
15.Le considerazioni che precedono escludono, all'evidenza, che possa configurarsi un indebito arricchimento attesa la mancanza di prova che le opere dedotte in giudizio siano state effettivamente realizzate dall'appellante (cioè il fatto causativo dell'impoverimento) e che la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito.
Il motivo di gravame sul punto va respinto. 16.In definitiva i motivi di appello in esame (cioè quelli non scrutinati con la pronuncia non definitiva) vanno integralmente respinti ed in tal modo resta disatteso l'intero gravame.
17.Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Le spese di Ctu, come liquidate in atti, restano a carico delle parti in solido nei confronti del Ctu mentre nei rapporti interni tra le parti sono interamente poste a carico dell'appellante.
18.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge tutti i motivi di appello diversi da quello già esaminato e disatteso con la pronuncia non definitiva;
2-condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 20.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
4-pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, a carico delle parti in solido nei confronti del Ctu mentre nei rapporti interni tra le parti sono interamente poste a carico dell'appellante.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 17 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE
TT. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini