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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 14/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. ROCCHETTI SIMONE elett. dom.to in Parte_1
VIA MAGENTA 5 ANCONA
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZA Controparte_1
RC e dall'avv. DE FEO DOMENICO elett.te dom.to in Castelplanio via Dante Alighieri 64
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
, dipendente della società dal 08.08.2007 al 15.06.2022 Parte_1 Controparte_1
(data delle dimissioni), assegnatario di mansioni, da ultimo, di tecnico on field tx assur & deliv integ”, appartenente al V livello del CCNL applicato, impugna la sentenza n. 326/2024 pronunciata dal
Tribunale di Ancona e pubblicata in data 15/07/2024 la quale ha respinto il suo ricorso volto a far dichiarare la nullità parziale e/o la inefficacia nei suoi confronti dell'accordo del 27.3.2013 tra la CP_1
e le nella parte in cui prevede, con riferimento all'inizio ed al termine dell'attività lavorativa
[...] CP_2 pagina 1 di 5 una franchigia di 30 o 15 minuti a carico dei lavoratori per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio – o presso la sede aziendale - al luogo di primo intervento (inizio lavoro) e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio o presso la sede aziendale (fine lavoro); nonché ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante i tempi di spostamento dal domicilio (stante la possibilità concessa di ricoverare il mezzo presso la propria abitazione) al luogo di primo intervento (inizio lavoro) e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio (fine lavoro) condannando la al CP_1 pagamento della somma quantificata in € 22.157,71 lorde.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accertato la contrarietà dell'accordo citato alle disposizioni in materia di orario di lavoro, più in particolare sostenendo che la clausola impugnata violi la direttiva comunitaria
93/104/CE e successive modifiche (direttiva 2003/88/CE). A sostegno della propria tesi riporta la sentenza della Corte di Giustizia 10 settembre 2015 causa c-266/14, che qualifica come orario di lavoro il tempo impiegato dai lavoratori negli spostamenti ad inizio e fine giornata verso i clienti o in provenienza da questi. Con il secondo motivo, lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe considerato non sufficientemente provato il credito azionato sulla base di due considerazioni palesemente errate: 1) che il tempo franchigia non debba essere considerato orario di lavoro, e dunque non debba essere remunerato;
2) che la richiesta economica del lavoratore riguardi non Pt_1 identificati né identificabili tempi ulteriori rispetto alla semplice durata della franchigia.
La società appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto.
La Corte ha fissato udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.
e sulle conclusioni come da rispettivi atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è infondato e va respinto.
La domanda azionata dall'originario ricorrente trova il proprio presupposto nella pretesa nullità dell'accordo aziendale del 27.3.2013 già da tempo affermata dalla giurisprudenza di merito con pronunce, da ultimo, confermate anche dalla Suprema Corte (si veda Cass. n. 27920/2021).
Si è, infatti, affermato che, sul presupposto che il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, “ne consegue che - in ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione
e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di pagina 2 di 5 inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso” (Cass. n. 37286/2021).
Dunque, partendo dalla pur corretta tesi della secondo cui è tempo di lavoro solo quello CP_1 in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e che, in linea di massima, (cfr. Cass.
n.5496\06) non è retribuibile il tempo necessario per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio, laddove si accerti che, in base alla nuova organizzazione scaturente dai menzionati accordi collettivi, l'auto aziendale è utilizzabile solo per recarsi presso il richiesto luogo dell'intervento (o tornare da esso alla loro abitazione) e che compete alla società stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell'ultimo intervento, non si comprenderebbe perché tale tempo non debba essere considerato tempo di lavoro. Afferma la Cassazione (sent. cit.) che “La società, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in per timbrare il cartellino orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi CP_1 degli interventi così come rientravano in alla fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il CP_1 cartellino), di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento e non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda. In sostanza, a ben vedere, il mutamento in pejus per i lavoratori è dato dalla franchigia di
15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo CP_1 dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38' effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia. La Corte ha inoltre accertato che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, 'timbrano' l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della : ciò rafforza il concetto che in tali tempi sono etero CP_1 diretti dall'azienda”.
Su tali presupposti, il ricorrente ha, dunque, chiesto che gli fosse retribuita un'ora al giorno a titolo di straordinario pari alla franchigia di 30 minuti all'andata e di 30 al ritorno.
Tale domanda, tuttavia, non è stata correttamente accolta dal primo giudice innanzitutto per la ragione che “la totale assenza di accenni attorei sulla distanza (anche media) tra il domicilio del dipendente e la concreta e variabile sede della prestazione (al raggiungimento della quale era previsto
l'inizio dell'orario retribuito: il quale pacificamente, scattava comunque dopo il trentesimo minuto di pagina 3 di 5 viaggio), osta non solo alla quantificazione delle pretese , ma anche alla possibilità di accettarne
l'esistenza”.
Dunque, al di là di quanto affermato nella medesima sentenza circa la non retribuibilità del tempo di tragitto casa-lavoro (ipotesi qui non in evenienza), la domanda di pagamento delle differenze retributive è stata in primis rigettata per non avere la parte dimostrato, per ogni giornata lavorativa, il tempo di percorrenza tra casa e primo luogo della work request (e al ritorno al contrario), rimasto non retribuito in virtù dell'applicazione del citato accordo sindacale.
La pretesa di pagamento di un'ora al giorno pari alla franchigia in ingresso ed al ritorno presupporrebbe che il ricorrente sia stato destinato, ogni giorno, a lavorare in luoghi distanti dalla propria abitazione in tempi sempre superiori alla franchigia di 30 minuti. Tale allegazione, tuttavia, non
è contenuta nel ricorso introduttivo né è stata oggetto di richiesta di prova.
Appare, al contrario, del tutto probabile (considerato anche l'impegno assunto dall'azienda a assegnare il primo cliente e l'ultimo in modo che i tempi di spostamento fossero compresi nella franchigia) che i tempi di spostamento fossero variabili giornalmente e che potessero anche essere ben inferiori ai 30 minuti.
Come condivisibilmente affermato dall'appellata “il tempo che il ricorrente impiega per recarsi sul luogo del primo intervento è, come agevolmente intuibile, del tutto variabile, in quanto, oltre a fattori imprevedibili connessi alla mobilità stradale (traffico, incidenti, scioperi, ecc.), il tragitto cambia a seconda delle richieste effettuate e del luogo di intervento di volta in volta da raggiungere.
Di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto necessariamente indicare anche il quantum del preteso diritto, quale fatto costitutivo della pretesa azionata, mentre, al contrario, ha omesso del tutto di indicare la collocazione temporale e la durata delle prestazioni rese nell'ambito della cosiddetta
“franchigia” rimandando integralmente ed erroneamente ad essa”.
Dunque, nell'impossibilità di accertare il tempo di lavoro non retribuito la domanda non poteva che essere respinta.
Si ricorda, d'altronde, che, per orientamento giurisprudenziale consolidato “Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod.proc.civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 14466 del 22/12/1999; in senso conforme Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6145 del
2004).
Nel caso in esame, alcun elemento di prova ha offerto la parte ricorrente al fine di quantificare, almeno quale minimo comune denominatore, i tempi trascorsi, negli anni in questione, al fine di pagina 4 di 5 raggiungere il primo cliente all'andata e, al ritorno, al fine di tornare nel proprio domicilio, luogo di ricovero del mezzo aziendale.
L'ordine di esibizione richiesto in ricorso e reiterato in questo grado appare inammissibile, non essendovi alcuna prova che esistano delle “rilevazioni degli orari giornalieri di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di spostamento dal domicilio presso il quale è ricoverato il mezzo in uso all'appellante al luogo di primo intervento (inizio lavoro) e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio (fine lavoro)”. Non trattandosi di attività retribuita (seppure erroneamente), la parte datoriale non aveva alcun interesse a registrare e conservare traccia degli spostamenti eseguiti dal lavoratore prima dell'arrivo sul luogo di primo intervento, sicché alcun risultato potrebbe ottenersi dando corso all'ordine di esibizione, formulato, peraltro, in modo alquanto generico.
Quanto, poi, al fatto che il primo giudice non abbia dichiarato la nullità dell'accordo sindacale in questione, la sentenza impugnata espressamente chiarisce che tale omissione trova ragione nella carenza di interesse alla relativa statuizione da parte del lavoratore, essendosi il medesimo dimesso già dal 2022, con conseguente inutilità pratica della relativa affermazione, laddove sganciata dalla pretesa di riconoscimento di differenze retributive, respinta per altra ragione.
Tale statuizione non è stata censurata dall'appellante, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
L'appello va, di conseguenza, complessivamente respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite del presente grado che liquida in euro 2.000,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 14/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. ROCCHETTI SIMONE elett. dom.to in Parte_1
VIA MAGENTA 5 ANCONA
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZA Controparte_1
RC e dall'avv. DE FEO DOMENICO elett.te dom.to in Castelplanio via Dante Alighieri 64
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
, dipendente della società dal 08.08.2007 al 15.06.2022 Parte_1 Controparte_1
(data delle dimissioni), assegnatario di mansioni, da ultimo, di tecnico on field tx assur & deliv integ”, appartenente al V livello del CCNL applicato, impugna la sentenza n. 326/2024 pronunciata dal
Tribunale di Ancona e pubblicata in data 15/07/2024 la quale ha respinto il suo ricorso volto a far dichiarare la nullità parziale e/o la inefficacia nei suoi confronti dell'accordo del 27.3.2013 tra la CP_1
e le nella parte in cui prevede, con riferimento all'inizio ed al termine dell'attività lavorativa
[...] CP_2 pagina 1 di 5 una franchigia di 30 o 15 minuti a carico dei lavoratori per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio – o presso la sede aziendale - al luogo di primo intervento (inizio lavoro) e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio o presso la sede aziendale (fine lavoro); nonché ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento della prestazione lavorativa durante i tempi di spostamento dal domicilio (stante la possibilità concessa di ricoverare il mezzo presso la propria abitazione) al luogo di primo intervento (inizio lavoro) e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio (fine lavoro) condannando la al CP_1 pagamento della somma quantificata in € 22.157,71 lorde.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accertato la contrarietà dell'accordo citato alle disposizioni in materia di orario di lavoro, più in particolare sostenendo che la clausola impugnata violi la direttiva comunitaria
93/104/CE e successive modifiche (direttiva 2003/88/CE). A sostegno della propria tesi riporta la sentenza della Corte di Giustizia 10 settembre 2015 causa c-266/14, che qualifica come orario di lavoro il tempo impiegato dai lavoratori negli spostamenti ad inizio e fine giornata verso i clienti o in provenienza da questi. Con il secondo motivo, lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe considerato non sufficientemente provato il credito azionato sulla base di due considerazioni palesemente errate: 1) che il tempo franchigia non debba essere considerato orario di lavoro, e dunque non debba essere remunerato;
2) che la richiesta economica del lavoratore riguardi non Pt_1 identificati né identificabili tempi ulteriori rispetto alla semplice durata della franchigia.
La società appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto.
La Corte ha fissato udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.
e sulle conclusioni come da rispettivi atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è infondato e va respinto.
La domanda azionata dall'originario ricorrente trova il proprio presupposto nella pretesa nullità dell'accordo aziendale del 27.3.2013 già da tempo affermata dalla giurisprudenza di merito con pronunce, da ultimo, confermate anche dalla Suprema Corte (si veda Cass. n. 27920/2021).
Si è, infatti, affermato che, sul presupposto che il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, “ne consegue che - in ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione
e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di pagina 2 di 5 inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso” (Cass. n. 37286/2021).
Dunque, partendo dalla pur corretta tesi della secondo cui è tempo di lavoro solo quello CP_1 in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e che, in linea di massima, (cfr. Cass.
n.5496\06) non è retribuibile il tempo necessario per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio, laddove si accerti che, in base alla nuova organizzazione scaturente dai menzionati accordi collettivi, l'auto aziendale è utilizzabile solo per recarsi presso il richiesto luogo dell'intervento (o tornare da esso alla loro abitazione) e che compete alla società stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell'ultimo intervento, non si comprenderebbe perché tale tempo non debba essere considerato tempo di lavoro. Afferma la Cassazione (sent. cit.) che “La società, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in per timbrare il cartellino orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi CP_1 degli interventi così come rientravano in alla fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il CP_1 cartellino), di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento e non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda. In sostanza, a ben vedere, il mutamento in pejus per i lavoratori è dato dalla franchigia di
15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo CP_1 dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38' effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia. La Corte ha inoltre accertato che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, 'timbrano' l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della : ciò rafforza il concetto che in tali tempi sono etero CP_1 diretti dall'azienda”.
Su tali presupposti, il ricorrente ha, dunque, chiesto che gli fosse retribuita un'ora al giorno a titolo di straordinario pari alla franchigia di 30 minuti all'andata e di 30 al ritorno.
Tale domanda, tuttavia, non è stata correttamente accolta dal primo giudice innanzitutto per la ragione che “la totale assenza di accenni attorei sulla distanza (anche media) tra il domicilio del dipendente e la concreta e variabile sede della prestazione (al raggiungimento della quale era previsto
l'inizio dell'orario retribuito: il quale pacificamente, scattava comunque dopo il trentesimo minuto di pagina 3 di 5 viaggio), osta non solo alla quantificazione delle pretese , ma anche alla possibilità di accettarne
l'esistenza”.
Dunque, al di là di quanto affermato nella medesima sentenza circa la non retribuibilità del tempo di tragitto casa-lavoro (ipotesi qui non in evenienza), la domanda di pagamento delle differenze retributive è stata in primis rigettata per non avere la parte dimostrato, per ogni giornata lavorativa, il tempo di percorrenza tra casa e primo luogo della work request (e al ritorno al contrario), rimasto non retribuito in virtù dell'applicazione del citato accordo sindacale.
La pretesa di pagamento di un'ora al giorno pari alla franchigia in ingresso ed al ritorno presupporrebbe che il ricorrente sia stato destinato, ogni giorno, a lavorare in luoghi distanti dalla propria abitazione in tempi sempre superiori alla franchigia di 30 minuti. Tale allegazione, tuttavia, non
è contenuta nel ricorso introduttivo né è stata oggetto di richiesta di prova.
Appare, al contrario, del tutto probabile (considerato anche l'impegno assunto dall'azienda a assegnare il primo cliente e l'ultimo in modo che i tempi di spostamento fossero compresi nella franchigia) che i tempi di spostamento fossero variabili giornalmente e che potessero anche essere ben inferiori ai 30 minuti.
Come condivisibilmente affermato dall'appellata “il tempo che il ricorrente impiega per recarsi sul luogo del primo intervento è, come agevolmente intuibile, del tutto variabile, in quanto, oltre a fattori imprevedibili connessi alla mobilità stradale (traffico, incidenti, scioperi, ecc.), il tragitto cambia a seconda delle richieste effettuate e del luogo di intervento di volta in volta da raggiungere.
Di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto necessariamente indicare anche il quantum del preteso diritto, quale fatto costitutivo della pretesa azionata, mentre, al contrario, ha omesso del tutto di indicare la collocazione temporale e la durata delle prestazioni rese nell'ambito della cosiddetta
“franchigia” rimandando integralmente ed erroneamente ad essa”.
Dunque, nell'impossibilità di accertare il tempo di lavoro non retribuito la domanda non poteva che essere respinta.
Si ricorda, d'altronde, che, per orientamento giurisprudenziale consolidato “Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod.proc.civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 14466 del 22/12/1999; in senso conforme Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6145 del
2004).
Nel caso in esame, alcun elemento di prova ha offerto la parte ricorrente al fine di quantificare, almeno quale minimo comune denominatore, i tempi trascorsi, negli anni in questione, al fine di pagina 4 di 5 raggiungere il primo cliente all'andata e, al ritorno, al fine di tornare nel proprio domicilio, luogo di ricovero del mezzo aziendale.
L'ordine di esibizione richiesto in ricorso e reiterato in questo grado appare inammissibile, non essendovi alcuna prova che esistano delle “rilevazioni degli orari giornalieri di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di spostamento dal domicilio presso il quale è ricoverato il mezzo in uso all'appellante al luogo di primo intervento (inizio lavoro) e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio (fine lavoro)”. Non trattandosi di attività retribuita (seppure erroneamente), la parte datoriale non aveva alcun interesse a registrare e conservare traccia degli spostamenti eseguiti dal lavoratore prima dell'arrivo sul luogo di primo intervento, sicché alcun risultato potrebbe ottenersi dando corso all'ordine di esibizione, formulato, peraltro, in modo alquanto generico.
Quanto, poi, al fatto che il primo giudice non abbia dichiarato la nullità dell'accordo sindacale in questione, la sentenza impugnata espressamente chiarisce che tale omissione trova ragione nella carenza di interesse alla relativa statuizione da parte del lavoratore, essendosi il medesimo dimesso già dal 2022, con conseguente inutilità pratica della relativa affermazione, laddove sganciata dalla pretesa di riconoscimento di differenze retributive, respinta per altra ragione.
Tale statuizione non è stata censurata dall'appellante, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
L'appello va, di conseguenza, complessivamente respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite del presente grado che liquida in euro 2.000,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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