TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 646 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. VERI SARA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Bergamo alla via
P. Paleocapa nr. 11
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._ VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. FABRIZIO FORZATI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.267
- RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 6 luglio 2022, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Como l' e l' proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 033 2022 CP_3 CP_4
90006876 63/000 notificata il 27.05.2022, ed emessa per un valore complessivo di € 7.890,72, avente ad pagina 1 di 4 oggetto contributi IVS dell'anno 1997, il cui ruolo è stato consegnato all' nell'anno 2003, emessi dall' CP_4 di Como CP_3
La ricorrente ha dedotto la nullità della intimazione stessa per omessa notifica della cartella presupposta ed eccependo, nel merito, la prescrizione contributiva dei crediti ivi portati. Ciò anche in considerazione del fatto che, tra la data della asserita notifica della cartella di pagamento (29.08.2006) e quella della intimazione di pagamento (27.05.2022), sarebbero trascorsi ben più di 5 anni. si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva CP_4 in quanto ogni contestazione afferente il merito della pretesa creditoria deve essere rivolta esclusivamente CP_ nei confronti dell'Ente impositore competente, ovvero l' Ha inoltre dedotto la regolarità della notifica sia della cartella di pagamento presupposto dell'atto di intimazione impugnato sia dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Alla udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni
*
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività del deposito rispetto alla notifica della intimazione di pagamento impugnata notificata il 27.5.2022. Nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. contestando la ricorrente il diritto a procedersi ad esecuzione forzata stante la ritenuta maturata prescrizione del diritto di credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di causa. Non vi sono termini decadenziali per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente, assume che il termine di prescrizione sarebbe decorso avendosi riguardo alla data di notifica della cartella n. 03320030023461292501 notificata 29.08.2006 e qui impugnata in quanto non risulterebbero compiuti atti interruttivi nell'arco temporale compreso tra la notifica dell'atto e la notifica della intimazione di pagamento, proponendo quindi una opposizione all'esecuzione.
A tal proposito occorre evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Tale rimedio, come già rilevato, non è soggetto ad alcun termine decadenziale, pertanto, non è applicabile il termine di quaranta giorni eccepito dalla difesa di , in quanto si tratta di un termine CP_4 che trova applicazione esclusivamente nella ipotesi della opposizione alla iscrizione a ruolo.
pagina 2 di 4 In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, si osserva: parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento notificatale in data 27 maggio 2022 dall' contestando la CP_4 validità dell'atto per omessa notifica dell'atto presupposto oltre che per intervenuta prescrizione.
Posto che la notifica dll' atto prodromico è stata affidata all' (cartella di pagamento) sussiste la CP_4 legittimazione passiva del soggetto tenuto, partitamente, al singolo adempimento. L' poi risulta CP_3 litisconsorte in ordine all'eccezione di prescrizione in quanto soggetto titolare del credito azionato con le cartelle.
Sulla notifica della cartella, non può non osservarsi come la Suprema Corte ha stabilito che la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo di fatto richiesto all'Agente della Riscossione di produrre l'originale o la copia conforme della cartella e, quindi, di dare prova del contenuto del plico;
in altri termini, non è necessaria un'apposita relata di notifica, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Inoltre la Suprema
Corte ha, in tali ipotesi, escluso la necessità di inviare la c.d. “raccomandata informativa”, essendo la notificazione semplificata tramite spedizione postale soggetta alle norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 3254/2016; 15973/2014).
Tuttavia, nel caso in esame, la notifica della cartella numero 03320030023461292501, di cui si discute è stata fatta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., ovvero con le forme previste per i casi di irreperibilità.
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile soltanto l'art. 140 c.p.c. che testualmente dispone: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
La norma è stata oggetto di vaglio da parte della Corte Costituzionale che, con sentenza 14 gennaio 20120,
n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. L'applicazione dell'art. 140 c.p.c. è prevista anche dall'art. 60, comma 1, DPR n. 600/1973.
Le formalità previste per la notifica di cui al succitato art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra di loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, è condizionata al loro integrale adempimento l'efficacia giuridica della notifica stessa (Cassazione, sentenza 14 gennaio 2002, n. 359).
L'art. 140 cod. proc. civ. richiede, per il perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., il compimento di talune formalità (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del pagina 3 di 4 destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento), la cui essenzialità è pacifica in giurisprudenza e viene qui ribadita, ma non postula affatto che del compimento di tali formalità l'agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma.
Nel caso in esame, come risulta dal documento offerto da la cartella di cui trattasi è stata notificata CP_4 con le modalità di cui all'art. 140 e, quindi, con deposito del plico presso la casa comunale per temporanea irreperibilità del destinatario, ma non risulta essere stata inviata alcuna raccomandata. L'atto, pertanto, non potendosi dire pervenuto a conoscenza del destinatario, meglio aver realizzato nei suoi confronti una conoscenza, non solo effettiva, ma neppure legale, non può ritenersi validamente notificato.
La omessa prova in ordine alla effettiva notifica della cartella di pagamento presupposto fondano l'accoglimento del ricorso.
Ne deriva che i crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 033 2022 90006876 63/000 notificata il
27.05.2022 devono essere annullati.
Le spese di lite seguono la soccombenza con riferimento ad che va condannata a rifondere le spese CP_4 di lite alla ricorrente come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra la ricorrente ed tenuto conto che CP_3
l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, è avvenuta nel rispetto dei termini prescrizionali e di decadenza, nonché di tutte le norme vigenti in materia.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, dichiara che nulla è dovuto quanto all'intimazione di pagamento n. 033
2022 90006876 63/000 notificata alla ricorrente in data 27.05.2022; condanna a rifondere alla ricorrente le spese del Controparte_2 giudizio, che liquida in euro 1.865,00 oltre accessori come per legge;
compensa le spese di lite tra la ricorrente ed CP_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. VERI SARA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Bergamo alla via
P. Paleocapa nr. 11
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._ VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. FABRIZIO FORZATI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.267
- RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 6 luglio 2022, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Como l' e l' proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 033 2022 CP_3 CP_4
90006876 63/000 notificata il 27.05.2022, ed emessa per un valore complessivo di € 7.890,72, avente ad pagina 1 di 4 oggetto contributi IVS dell'anno 1997, il cui ruolo è stato consegnato all' nell'anno 2003, emessi dall' CP_4 di Como CP_3
La ricorrente ha dedotto la nullità della intimazione stessa per omessa notifica della cartella presupposta ed eccependo, nel merito, la prescrizione contributiva dei crediti ivi portati. Ciò anche in considerazione del fatto che, tra la data della asserita notifica della cartella di pagamento (29.08.2006) e quella della intimazione di pagamento (27.05.2022), sarebbero trascorsi ben più di 5 anni. si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva CP_4 in quanto ogni contestazione afferente il merito della pretesa creditoria deve essere rivolta esclusivamente CP_ nei confronti dell'Ente impositore competente, ovvero l' Ha inoltre dedotto la regolarità della notifica sia della cartella di pagamento presupposto dell'atto di intimazione impugnato sia dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Alla udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni
*
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività del deposito rispetto alla notifica della intimazione di pagamento impugnata notificata il 27.5.2022. Nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. contestando la ricorrente il diritto a procedersi ad esecuzione forzata stante la ritenuta maturata prescrizione del diritto di credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di causa. Non vi sono termini decadenziali per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente, assume che il termine di prescrizione sarebbe decorso avendosi riguardo alla data di notifica della cartella n. 03320030023461292501 notificata 29.08.2006 e qui impugnata in quanto non risulterebbero compiuti atti interruttivi nell'arco temporale compreso tra la notifica dell'atto e la notifica della intimazione di pagamento, proponendo quindi una opposizione all'esecuzione.
A tal proposito occorre evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Tale rimedio, come già rilevato, non è soggetto ad alcun termine decadenziale, pertanto, non è applicabile il termine di quaranta giorni eccepito dalla difesa di , in quanto si tratta di un termine CP_4 che trova applicazione esclusivamente nella ipotesi della opposizione alla iscrizione a ruolo.
pagina 2 di 4 In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, si osserva: parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento notificatale in data 27 maggio 2022 dall' contestando la CP_4 validità dell'atto per omessa notifica dell'atto presupposto oltre che per intervenuta prescrizione.
Posto che la notifica dll' atto prodromico è stata affidata all' (cartella di pagamento) sussiste la CP_4 legittimazione passiva del soggetto tenuto, partitamente, al singolo adempimento. L' poi risulta CP_3 litisconsorte in ordine all'eccezione di prescrizione in quanto soggetto titolare del credito azionato con le cartelle.
Sulla notifica della cartella, non può non osservarsi come la Suprema Corte ha stabilito che la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo di fatto richiesto all'Agente della Riscossione di produrre l'originale o la copia conforme della cartella e, quindi, di dare prova del contenuto del plico;
in altri termini, non è necessaria un'apposita relata di notifica, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Inoltre la Suprema
Corte ha, in tali ipotesi, escluso la necessità di inviare la c.d. “raccomandata informativa”, essendo la notificazione semplificata tramite spedizione postale soggetta alle norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 3254/2016; 15973/2014).
Tuttavia, nel caso in esame, la notifica della cartella numero 03320030023461292501, di cui si discute è stata fatta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., ovvero con le forme previste per i casi di irreperibilità.
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile soltanto l'art. 140 c.p.c. che testualmente dispone: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
La norma è stata oggetto di vaglio da parte della Corte Costituzionale che, con sentenza 14 gennaio 20120,
n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. L'applicazione dell'art. 140 c.p.c. è prevista anche dall'art. 60, comma 1, DPR n. 600/1973.
Le formalità previste per la notifica di cui al succitato art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra di loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, è condizionata al loro integrale adempimento l'efficacia giuridica della notifica stessa (Cassazione, sentenza 14 gennaio 2002, n. 359).
L'art. 140 cod. proc. civ. richiede, per il perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., il compimento di talune formalità (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del pagina 3 di 4 destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento), la cui essenzialità è pacifica in giurisprudenza e viene qui ribadita, ma non postula affatto che del compimento di tali formalità l'agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma.
Nel caso in esame, come risulta dal documento offerto da la cartella di cui trattasi è stata notificata CP_4 con le modalità di cui all'art. 140 e, quindi, con deposito del plico presso la casa comunale per temporanea irreperibilità del destinatario, ma non risulta essere stata inviata alcuna raccomandata. L'atto, pertanto, non potendosi dire pervenuto a conoscenza del destinatario, meglio aver realizzato nei suoi confronti una conoscenza, non solo effettiva, ma neppure legale, non può ritenersi validamente notificato.
La omessa prova in ordine alla effettiva notifica della cartella di pagamento presupposto fondano l'accoglimento del ricorso.
Ne deriva che i crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 033 2022 90006876 63/000 notificata il
27.05.2022 devono essere annullati.
Le spese di lite seguono la soccombenza con riferimento ad che va condannata a rifondere le spese CP_4 di lite alla ricorrente come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra la ricorrente ed tenuto conto che CP_3
l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, è avvenuta nel rispetto dei termini prescrizionali e di decadenza, nonché di tutte le norme vigenti in materia.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, dichiara che nulla è dovuto quanto all'intimazione di pagamento n. 033
2022 90006876 63/000 notificata alla ricorrente in data 27.05.2022; condanna a rifondere alla ricorrente le spese del Controparte_2 giudizio, che liquida in euro 1.865,00 oltre accessori come per legge;
compensa le spese di lite tra la ricorrente ed CP_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 4 di 4