Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/02/2020, n. 2502
CASS
Sentenza 4 febbraio 2020

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In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, le linee guida previste dal d.m. 28 luglio 2004 - in forza dell'art.22, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999 - per la predisposizione del bilancio idrico di esercizio, comprensive dei criteri della definizione del deflusso minimo vitale, nonché le determinazioni delle competenti autorità di bacino che le integrano, devono essere applicate anche alle situazioni pregresse ma non ancora definite, in ossequio al principio eurounitario c.d. di precauzione ed in osservanza dell'obbligo, per gli Stati membri, di attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. i), della direttiva 2000/60/CE, recepito dall'art. 76, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che ai fini della interpretazione del criterio del c.d. 2L - delimitativo del tratto di alveo da mantenere esente da derivazioni a monte e a valle dell'impianto da realizzare -, previsto con delibera dell'autorità di bacino come requisito complementare al deflusso minimo vitale, occorra tener conto anche delle confluenze nel medesimo corso d'acqua, nonostante eventuali pareri diversi resi in epoca anteriore all'emanazione delle norme secondarie esplicite in tal senso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/02/2020, n. 2502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2502
Data del deposito : 4 febbraio 2020

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