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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2033/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2033/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
CARBONETTI FABRIZIO e CARBONETTI FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F.: ), titolare della impresa in- Controparte_1 C.F._1 dividuale “MANIFATTURA GIULIA”, rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO LUCIO
APPELLATO
1 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: sentenza non definitiva n. 182/2020 del Tribunale di Prato pubblicata il 2 aprile 2020; sentenza definitiva n. 550/2023 del Tribunale di Prato pubblicata il 23 agosto 2023
CONCLUSIONI
In data 11 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzio- ne ed eccezione, in riforma delle sentenze impugnate ed in accoglimento dei motivi di appello: rigettare le domande svolte verso per difetto di titolari- Parte_1 tà dei rapporti per cui è causa in capo ad essa e, in ogni caso, perché infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate. Con vittoria di spese del doppio grado di lite.
Salvezze illimitate”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:
1) in rito, dichiarare inammissibile, per le motivazioni esposte, l'avverso gravame, con tutte le conseguenze di legge;
2) nel merito, rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l'appello proposto dalla , siccome infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
3) in via subordinata, qualora ritenga condivisibile l'interpretazione della norma di cui all'art. 3 del D.L. n. 99/2017 offerta dalla , nonchè ritenga di non CP_3 poter disapplicare la stessa per elusione dei principi di diritto comunitario sopra ri- chiamati, dichiarare non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale della citata norma, per contrasto con gli articoli
2 41 e 47 della Costituzione della Repubblica italiana, sospendere il giudizio in corso ed ordinare la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale
4) condannare la banca appellata o chi di dovere al pagamento integrale delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
Avvocato anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Prato il 10 set- tembre 2015, quale titolare della impresa individuale “MANI- Controparte_1
FATTURA GIULIA” esponeva:
- di avere intrattenuto con la (già Cassa Controparte_2 Controparte_4
alcuni rapporti di conto corrente (c/c ordinario 185324; c/c anticipi n
[...]
343504.32; c/c anticipi n 744759.44; c/c anticipi n 344759);
- che su tali conti, dall'apertura alla chiusura, erano stati effettuati addebiti illegit- timi per interessi ultralegali, anatocistici, usurari CMS, spese.
Parte ricorrente chiedeva quindi condannarsi la banca convenuta alla restituzione di € 110.699,80 o la diversa somma risultante all'esito del giudizio.
Si costituiva la , contestando le domande. Controparte_2
Disposto il passaggio al rito ordinario, la causa era interrotta a seguito della sotto- posizione della convenuta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di- CP_2 sposta con Decreto Legge n. 99/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio
2017, n. 121) e D.M. 25 giugno 2017 n. 186.
La riassunzione era notificata alla liquidazione coatta amministrativa ed a
[...]
, indicata come successore a titolo particolare nel diritto controverso. Controparte_5
, pur con- Controparte_6 fermando la propria legittimazione passiva chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda;
contestava la titolarità dal lato passivo del rapporto
contro
- Parte_1 verso.
Con sentenza non definitiva n. 182/2020 pubblicata il 2 aprile 2020 il Tribunale di
Prato così statuiva:
3 “a) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione o difetto di titolarità passiva sol- levata da Controparte_7
b) dispone con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per espletare la CTU, sui punti precisati in parte motiva e meglio esplicitati nella conte- stuale ordinanza, nei limiti delle domande di accertamento, attesa la improcedibilità delle le domande di condanna per l'intera durata della procedura amministrativa di li- quidazione coatta amministrativa dichiarata ai sensi dell'art 80, comma 1, del T.U.B. e dell'art 2 , comma 1, lettera a) del Decreto legge D.L. n 99 del 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n 121”.
Istruita la causa con CTU il Tribunale di Prato con successiva sentenza definitiva n.
550/2023 pubblicata il 23 agosto 2023 così statuiva:
“a) accerta il credito dell'attore nei confronti della banca convenuta, in €
79.908,28, all'ottobre 2008, condannando la Banca titolare dei rapporti al relativo rimborso, con interessi legali dalla data della domanda al saldo;
b) condanna La convenuta e quella chiamata in causa, in solido, al paga- CP_2 mento in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate in complessivi € 11.405,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, e, infine, di CTU nella misura separatamente liquidata, compensandole tutte per metà e distraendole a favore dei procuratori costituiti”.
L'appello.
2. Proponeva appello avverso le sentenze formulando i Pt_1 Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione di legge nella statuizione relativa al difetto di titolarità dei rapporti controversi;
2) violazione dell'art. 2967 c.c. – mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la con-
4 ferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
[...]
rimaneva contumace. Controparte_6
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascrit- te, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, con riforma delle sentenze impugnate.
3. Con il primo motivo (“violazione di legge nella statuizione relativa al difetto di titolarità dei rapporti controversi”) parte appellante in sintesi deduce: “si impugna il provvedimento, in primo luogo, nella parte in cui viene accertata la titolarità, in capo a Par
, dei rapporti controversi […] Il Giudice di prime cure non ha, quindi, tenuto in de- bita considerazione il fatto che i rapporti in questione erano stati estinti già alla data di introduzione del giudizio (10.9.2015) e che avevano, pertanto, cessato ogni funzione per quel che riguarda l'attività bancaria di già prima della cessione (25.6.2017) […] il CP_8 secondo periodo dell'art. 3, comma 1, D.L. 99/2017, in continuità e coerenza con quanto previsto dal primo, prevede la non applicabilità alla cessione effettuata dalle banche venete dell'art. 58, comma 5 TUB […] garantendo alle parti la possibilità di articolare il contenuto della cessione tramite la previsione dell'esclusione, dalla stessa, di certe posi- zioni al momento della cessione. Infine, a norma dell'art. 3, comma 2, vi) punto, D.L.
99/2017, “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”. […] il disposto del comma primo espressamente si limita a pre- vedere la cessione, rinviando, tuttavia, all'atto di autonomia privata per l'individuazione del suo oggetto […] nella ricostruzione della presente fattispecie, non può prescindersi dalla lettura, in combinato disposto, delle norme del D.L. 99/2017 e di quelle contenute nel Contratto, anche per come successivamente interpretate dall'accordo ricognitivo e che costituisce, se non altro, utile strumento interpretativo della reale ed effettiva volontà delle parti. […] un credito (o un debito) relativo ad un rapporto chiuso prima della cessione alla Banca non può ritenersi funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria: condizione primaria cui è subordinato il trasferi-
5 mento di eventuali passività. La circostanza che il giudizio di primo grado fosse pen- dente alla data della cessione, avendo ad oggetto rapporti non riferibili ad attività e passività incluse, e comunque non inerenti all'impresa bancaria, risulta pertanto del tutto irrilevante e non vale, di per sé sola, ad includerli nel perimetro della cessione […]
Tra le norme del Contratto, per quel che qui rileva, risulta centrale l'art.
3. L'incipit di tale norma, come sopra accennato, prevede che l'“Insieme Aggregato”, oggetto della cessione e costituito dalle “Attività Incluse” e dalle “Passività Incluse”, è composto uni- camente di quei beni che costituiscono “un complesso organizzato come ramo di azien- da bancaria” […] A fini interpretativi, inoltre, non potrà non soccorrere l'accordo rico- Par gnitivo (doc. 3 del fascicolo del primo grado). Non, tuttavia, nel senso attribuito dal
Giudice di prime cure, ma nel senso della reale intenzione che le parti ivi hanno chiari- to, specie laddove, all'allegato 1.1, lett. A (contenzioso banche venete), punto iv), si spe- cifica che il “contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno” (2017, ndr) e
“relativo/connesso a rapporti estinti” ovvero “contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a sofferenza/UTP/past due” debba essere considerato come “contenzioso escluso”
Il motivo è fondato.
Come precisato anche dalla Corte Costituzionale “Il d.l. n. 99 del 2017, come con- vertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste […] occorre sof- fermarsi sul comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, che chiama il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel «perimetro della cessione» ai sensi del comma 1, e ulteriormente restringe la vicenda traslativa” (così in motivazione
Corte Costituzionale, 07/11/2022, n.225).
L'art. 3, in sintesi, indica unicamente ciò che, inderogabilmente, deve essere lascia- to fuori, rimettendo per il resto “alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute”.
Con recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema cessione di azienda stipulata ex D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di e di e Parte_3 Controparte_2
6 i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data Parte_1 di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per ef- fetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli ef- fetti della cessione, con la conseguenza che non è passivamente Parte_1 legittimata nel relativo contenzioso” (così Cass. sez. I - 12/06/2025, n. 15670 che in motivazione osserva: “ribadito, pertanto, che il contratto lasciava all'autonomia delle parti contraenti di accordarsi in relazione all'ambito della cessione […] è palese che il riferimento a debiti che "derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'im- presa bancaria", non può che essere interpretato nella prospettiva dell'istituto di credi- to cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funziona- lità del rapporto all'attività bancaria, bensì, una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'esercizio dell'impresa bancaria del cessionario medesimo. Diversa- mente, del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza (art. 3.1.4, lett. a), i)): sarebbe poco coerente, invero, che, nella specie, la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore, rapporti che è difficile dire non ineriscano all'esercizio dell'impresa bancaria (tutte le banche, infatti, hanno rapporti in sofferenza), lo sia, in- vece, nelle obbligazioni restitutorie dell'indebito e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti al momento della cessione medesima. 12. - Da ultimo, la definitiva conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche dal comportamento delle parti successivo al con- tratto di cessione, la cui mancata, o comunque inesatta, considerazione integra una violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c.. In quello che è denominato "secondo accordo ricognitivo" - accordo concluso in data 17 gennaio 2018 - l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti (sancita al punto 4 dell'Allegato 1.1) è stata riba- dita dai commissari liquidatori delle due in liquidazione coatta ammini- CP_9 strativa e da con efficacia, appunto, meramente ricognitiva (e, Parte_1 proprio per tale ragione, munita della medesima efficacia verso i terzi attribuita dall'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e de- sumibili dall'interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme a leg-
7 ge. Tale accordo, recependo i risultati a cui era pervenuto un collegio di esperti quanto ai "criteri di ripartizione del contenzioso e degli oneri di difesa" previsti nel contratto di cessione, ha chiarito che il contenzioso passivo pendente al 26 giugno 2017 relativo ai rapporti estinti rappresenta "contenzioso escluso" (espressione, questa, con cui si desi- gna, in contratto, il contenzioso rientrante nelle "passività escluse", che non si trasferi- scono a : cfr. art. 3.1.4, lett. b), vi)). […] 13. - Ritiene dunque questo Parte_1
Collegio che, correttamente applicando i principi di ermeneutica contrattuale, l'unica lettura possibile del contratto di cessione de quo è quella per cui la pendenza della lite non può ritenersi un criterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad , in quanto una passività, benché og- Parte_1 getto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe non integrare il re- quisito della inerenza e funzionalità all'impresa bancaria della odierna controricorren- te. A tale conclusione nemmeno osta il rilievo - svolto in alcune decisioni di merito - che abbia percepito somme dallo Stato in relazione alla cessione di cui si Parte_1 discute e tanto non si giustificherebbe ove quei rapporti estinti fossero davvero fuori della cessione. Trattasi, invero, di un argomento chiaramente suggestivo, destinato a cadere, tuttavia, di fronte alla constatazione che, come si è cercato di spiegare, l'ambito della cessione deve essere desunta dal contratto, riguardo al quale quella considerazio- ne non ha alcuno spazio, nel senso che non si colloca nell'ambito delle norme di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.”; vedi altre sentenze “gemelle” della prima sezione: Cass.
05/06/2025, n. 15083; numerose altre depositate lo stesso 12 giugno 2025: 15671,
15673, n. 15675, 15680, 15682, 15684, 15686, 15689; Cass. 10 luglio 2025 n. 18859).
Pur consapevole di altre pronunzie difformi della Terza Sezione della Cassazione questa Corte, in conformità ai propri precedenti (vedi, tra le altre App. Firenze, Seconda
Sezione, sentenze numero 891/2025, 591/2025, 833/2024, 55/2024, 1555/2023,
1151/2022), aderisce all'indirizzo più recente ed in via di consolidamento della Prima Se- zione, tabellarmente competente per le controversie in tema di rapporti bancari.
Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c. sollecitato dalla difesa di parte appellata: tale rinvio è operabile dal giudice di merito solo nell'ipotesi in cui la questione non sia stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione,
8 mentre nella fattispecie la Cassazione si è già pronunziata, sia pure con orientamenti non del tutto congruenti.
4. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
L'assoluta peculiarità della vicenda (liquidazione coatta amministrativa di un isti- tuto bancario in corso di causa;
disciplina normativa della cessione dell'azienda bancaria posta in liquidazione del tutto singolare, con ampie deroghe alle previsioni generali del
Testo Unico Bancario, di non agevole interpretazione con accordi di cessione complessi;
contrasti nella giurisprudenza di merito e anche di legittimità) giustifica l'integrale com- pensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c. come inte- grato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso le sentenze n.n. CP_7 Controparte_1
182/2020 e n. 550/2023 del Tribunale di Prato così provvede:
IN RIFORMA delle sentenze impugnate
1) rigetta le domande nei confronti di Parte_1
2) dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra . Parte_1 Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
9 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2033/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
CARBONETTI FABRIZIO e CARBONETTI FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F.: ), titolare della impresa in- Controparte_1 C.F._1 dividuale “MANIFATTURA GIULIA”, rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO LUCIO
APPELLATO
1 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: sentenza non definitiva n. 182/2020 del Tribunale di Prato pubblicata il 2 aprile 2020; sentenza definitiva n. 550/2023 del Tribunale di Prato pubblicata il 23 agosto 2023
CONCLUSIONI
In data 11 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzio- ne ed eccezione, in riforma delle sentenze impugnate ed in accoglimento dei motivi di appello: rigettare le domande svolte verso per difetto di titolari- Parte_1 tà dei rapporti per cui è causa in capo ad essa e, in ogni caso, perché infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate. Con vittoria di spese del doppio grado di lite.
Salvezze illimitate”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:
1) in rito, dichiarare inammissibile, per le motivazioni esposte, l'avverso gravame, con tutte le conseguenze di legge;
2) nel merito, rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l'appello proposto dalla , siccome infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
3) in via subordinata, qualora ritenga condivisibile l'interpretazione della norma di cui all'art. 3 del D.L. n. 99/2017 offerta dalla , nonchè ritenga di non CP_3 poter disapplicare la stessa per elusione dei principi di diritto comunitario sopra ri- chiamati, dichiarare non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale della citata norma, per contrasto con gli articoli
2 41 e 47 della Costituzione della Repubblica italiana, sospendere il giudizio in corso ed ordinare la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale
4) condannare la banca appellata o chi di dovere al pagamento integrale delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
Avvocato anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Prato il 10 set- tembre 2015, quale titolare della impresa individuale “MANI- Controparte_1
FATTURA GIULIA” esponeva:
- di avere intrattenuto con la (già Cassa Controparte_2 Controparte_4
alcuni rapporti di conto corrente (c/c ordinario 185324; c/c anticipi n
[...]
343504.32; c/c anticipi n 744759.44; c/c anticipi n 344759);
- che su tali conti, dall'apertura alla chiusura, erano stati effettuati addebiti illegit- timi per interessi ultralegali, anatocistici, usurari CMS, spese.
Parte ricorrente chiedeva quindi condannarsi la banca convenuta alla restituzione di € 110.699,80 o la diversa somma risultante all'esito del giudizio.
Si costituiva la , contestando le domande. Controparte_2
Disposto il passaggio al rito ordinario, la causa era interrotta a seguito della sotto- posizione della convenuta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di- CP_2 sposta con Decreto Legge n. 99/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio
2017, n. 121) e D.M. 25 giugno 2017 n. 186.
La riassunzione era notificata alla liquidazione coatta amministrativa ed a
[...]
, indicata come successore a titolo particolare nel diritto controverso. Controparte_5
, pur con- Controparte_6 fermando la propria legittimazione passiva chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda;
contestava la titolarità dal lato passivo del rapporto
contro
- Parte_1 verso.
Con sentenza non definitiva n. 182/2020 pubblicata il 2 aprile 2020 il Tribunale di
Prato così statuiva:
3 “a) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione o difetto di titolarità passiva sol- levata da Controparte_7
b) dispone con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per espletare la CTU, sui punti precisati in parte motiva e meglio esplicitati nella conte- stuale ordinanza, nei limiti delle domande di accertamento, attesa la improcedibilità delle le domande di condanna per l'intera durata della procedura amministrativa di li- quidazione coatta amministrativa dichiarata ai sensi dell'art 80, comma 1, del T.U.B. e dell'art 2 , comma 1, lettera a) del Decreto legge D.L. n 99 del 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n 121”.
Istruita la causa con CTU il Tribunale di Prato con successiva sentenza definitiva n.
550/2023 pubblicata il 23 agosto 2023 così statuiva:
“a) accerta il credito dell'attore nei confronti della banca convenuta, in €
79.908,28, all'ottobre 2008, condannando la Banca titolare dei rapporti al relativo rimborso, con interessi legali dalla data della domanda al saldo;
b) condanna La convenuta e quella chiamata in causa, in solido, al paga- CP_2 mento in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate in complessivi € 11.405,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, e, infine, di CTU nella misura separatamente liquidata, compensandole tutte per metà e distraendole a favore dei procuratori costituiti”.
L'appello.
2. Proponeva appello avverso le sentenze formulando i Pt_1 Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione di legge nella statuizione relativa al difetto di titolarità dei rapporti controversi;
2) violazione dell'art. 2967 c.c. – mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la con-
4 ferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
[...]
rimaneva contumace. Controparte_6
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascrit- te, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, con riforma delle sentenze impugnate.
3. Con il primo motivo (“violazione di legge nella statuizione relativa al difetto di titolarità dei rapporti controversi”) parte appellante in sintesi deduce: “si impugna il provvedimento, in primo luogo, nella parte in cui viene accertata la titolarità, in capo a Par
, dei rapporti controversi […] Il Giudice di prime cure non ha, quindi, tenuto in de- bita considerazione il fatto che i rapporti in questione erano stati estinti già alla data di introduzione del giudizio (10.9.2015) e che avevano, pertanto, cessato ogni funzione per quel che riguarda l'attività bancaria di già prima della cessione (25.6.2017) […] il CP_8 secondo periodo dell'art. 3, comma 1, D.L. 99/2017, in continuità e coerenza con quanto previsto dal primo, prevede la non applicabilità alla cessione effettuata dalle banche venete dell'art. 58, comma 5 TUB […] garantendo alle parti la possibilità di articolare il contenuto della cessione tramite la previsione dell'esclusione, dalla stessa, di certe posi- zioni al momento della cessione. Infine, a norma dell'art. 3, comma 2, vi) punto, D.L.
99/2017, “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”. […] il disposto del comma primo espressamente si limita a pre- vedere la cessione, rinviando, tuttavia, all'atto di autonomia privata per l'individuazione del suo oggetto […] nella ricostruzione della presente fattispecie, non può prescindersi dalla lettura, in combinato disposto, delle norme del D.L. 99/2017 e di quelle contenute nel Contratto, anche per come successivamente interpretate dall'accordo ricognitivo e che costituisce, se non altro, utile strumento interpretativo della reale ed effettiva volontà delle parti. […] un credito (o un debito) relativo ad un rapporto chiuso prima della cessione alla Banca non può ritenersi funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria: condizione primaria cui è subordinato il trasferi-
5 mento di eventuali passività. La circostanza che il giudizio di primo grado fosse pen- dente alla data della cessione, avendo ad oggetto rapporti non riferibili ad attività e passività incluse, e comunque non inerenti all'impresa bancaria, risulta pertanto del tutto irrilevante e non vale, di per sé sola, ad includerli nel perimetro della cessione […]
Tra le norme del Contratto, per quel che qui rileva, risulta centrale l'art.
3. L'incipit di tale norma, come sopra accennato, prevede che l'“Insieme Aggregato”, oggetto della cessione e costituito dalle “Attività Incluse” e dalle “Passività Incluse”, è composto uni- camente di quei beni che costituiscono “un complesso organizzato come ramo di azien- da bancaria” […] A fini interpretativi, inoltre, non potrà non soccorrere l'accordo rico- Par gnitivo (doc. 3 del fascicolo del primo grado). Non, tuttavia, nel senso attribuito dal
Giudice di prime cure, ma nel senso della reale intenzione che le parti ivi hanno chiari- to, specie laddove, all'allegato 1.1, lett. A (contenzioso banche venete), punto iv), si spe- cifica che il “contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno” (2017, ndr) e
“relativo/connesso a rapporti estinti” ovvero “contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a sofferenza/UTP/past due” debba essere considerato come “contenzioso escluso”
Il motivo è fondato.
Come precisato anche dalla Corte Costituzionale “Il d.l. n. 99 del 2017, come con- vertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste […] occorre sof- fermarsi sul comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, che chiama il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel «perimetro della cessione» ai sensi del comma 1, e ulteriormente restringe la vicenda traslativa” (così in motivazione
Corte Costituzionale, 07/11/2022, n.225).
L'art. 3, in sintesi, indica unicamente ciò che, inderogabilmente, deve essere lascia- to fuori, rimettendo per il resto “alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute”.
Con recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema cessione di azienda stipulata ex D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di e di e Parte_3 Controparte_2
6 i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data Parte_1 di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per ef- fetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli ef- fetti della cessione, con la conseguenza che non è passivamente Parte_1 legittimata nel relativo contenzioso” (così Cass. sez. I - 12/06/2025, n. 15670 che in motivazione osserva: “ribadito, pertanto, che il contratto lasciava all'autonomia delle parti contraenti di accordarsi in relazione all'ambito della cessione […] è palese che il riferimento a debiti che "derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'im- presa bancaria", non può che essere interpretato nella prospettiva dell'istituto di credi- to cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funziona- lità del rapporto all'attività bancaria, bensì, una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'esercizio dell'impresa bancaria del cessionario medesimo. Diversa- mente, del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza (art. 3.1.4, lett. a), i)): sarebbe poco coerente, invero, che, nella specie, la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore, rapporti che è difficile dire non ineriscano all'esercizio dell'impresa bancaria (tutte le banche, infatti, hanno rapporti in sofferenza), lo sia, in- vece, nelle obbligazioni restitutorie dell'indebito e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti al momento della cessione medesima. 12. - Da ultimo, la definitiva conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche dal comportamento delle parti successivo al con- tratto di cessione, la cui mancata, o comunque inesatta, considerazione integra una violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c.. In quello che è denominato "secondo accordo ricognitivo" - accordo concluso in data 17 gennaio 2018 - l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti (sancita al punto 4 dell'Allegato 1.1) è stata riba- dita dai commissari liquidatori delle due in liquidazione coatta ammini- CP_9 strativa e da con efficacia, appunto, meramente ricognitiva (e, Parte_1 proprio per tale ragione, munita della medesima efficacia verso i terzi attribuita dall'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e de- sumibili dall'interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme a leg-
7 ge. Tale accordo, recependo i risultati a cui era pervenuto un collegio di esperti quanto ai "criteri di ripartizione del contenzioso e degli oneri di difesa" previsti nel contratto di cessione, ha chiarito che il contenzioso passivo pendente al 26 giugno 2017 relativo ai rapporti estinti rappresenta "contenzioso escluso" (espressione, questa, con cui si desi- gna, in contratto, il contenzioso rientrante nelle "passività escluse", che non si trasferi- scono a : cfr. art. 3.1.4, lett. b), vi)). […] 13. - Ritiene dunque questo Parte_1
Collegio che, correttamente applicando i principi di ermeneutica contrattuale, l'unica lettura possibile del contratto di cessione de quo è quella per cui la pendenza della lite non può ritenersi un criterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad , in quanto una passività, benché og- Parte_1 getto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe non integrare il re- quisito della inerenza e funzionalità all'impresa bancaria della odierna controricorren- te. A tale conclusione nemmeno osta il rilievo - svolto in alcune decisioni di merito - che abbia percepito somme dallo Stato in relazione alla cessione di cui si Parte_1 discute e tanto non si giustificherebbe ove quei rapporti estinti fossero davvero fuori della cessione. Trattasi, invero, di un argomento chiaramente suggestivo, destinato a cadere, tuttavia, di fronte alla constatazione che, come si è cercato di spiegare, l'ambito della cessione deve essere desunta dal contratto, riguardo al quale quella considerazio- ne non ha alcuno spazio, nel senso che non si colloca nell'ambito delle norme di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.”; vedi altre sentenze “gemelle” della prima sezione: Cass.
05/06/2025, n. 15083; numerose altre depositate lo stesso 12 giugno 2025: 15671,
15673, n. 15675, 15680, 15682, 15684, 15686, 15689; Cass. 10 luglio 2025 n. 18859).
Pur consapevole di altre pronunzie difformi della Terza Sezione della Cassazione questa Corte, in conformità ai propri precedenti (vedi, tra le altre App. Firenze, Seconda
Sezione, sentenze numero 891/2025, 591/2025, 833/2024, 55/2024, 1555/2023,
1151/2022), aderisce all'indirizzo più recente ed in via di consolidamento della Prima Se- zione, tabellarmente competente per le controversie in tema di rapporti bancari.
Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c. sollecitato dalla difesa di parte appellata: tale rinvio è operabile dal giudice di merito solo nell'ipotesi in cui la questione non sia stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione,
8 mentre nella fattispecie la Cassazione si è già pronunziata, sia pure con orientamenti non del tutto congruenti.
4. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
L'assoluta peculiarità della vicenda (liquidazione coatta amministrativa di un isti- tuto bancario in corso di causa;
disciplina normativa della cessione dell'azienda bancaria posta in liquidazione del tutto singolare, con ampie deroghe alle previsioni generali del
Testo Unico Bancario, di non agevole interpretazione con accordi di cessione complessi;
contrasti nella giurisprudenza di merito e anche di legittimità) giustifica l'integrale com- pensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c. come inte- grato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso le sentenze n.n. CP_7 Controparte_1
182/2020 e n. 550/2023 del Tribunale di Prato così provvede:
IN RIFORMA delle sentenze impugnate
1) rigetta le domande nei confronti di Parte_1
2) dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra . Parte_1 Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
9 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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