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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1630/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel./est.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1630/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. SCARDAVILLA ANTONELLA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 28 (C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Parte_2
), domiciliato in VIA TRIESTE, 28 C/O AVV.RICCA CATANIA;
rappresentato e P.IVA_3
difeso dall'avv. SCALA MARCO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in PIAZZA Controparte_2 P.IVA_4
KENNEDY NR. 4 ENNA;
rappresentato e difeso dall'avv. BONASERA EDOARDO giusta procura in atti.
(C.F. ). Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. ), domiciliato Controparte_4 P.IVA_6
in VIA NIZZETI 66 TREMESTIERI ETENO;
rappresentato e difeso dall'avv. CASTIGLIONE
GIUSEPPE DONATO giusta procura in atti.
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_7
(C.F. ). Controparte_6 P.IVA_8
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.2.2017 la (società incorporante la Controparte_1 Controparte_7
richiedeva al Tribunale di Catania di emettere decreto ingiuntivo nei confronti della
[...]
Con società (debitore principale) e delle società garanti Parte_2
pagina 2 di 28 (già , (già , CP_5 Controparte_8 Controparte_4 Controparte_9 Controparte_2
(già e (già
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12
nei limiti delle fidejussioni omnibus prestate di €.1.500.000,00, per il complessivo importo di €.
4.438.736,32 così specificato:
1) €. 4.196.296,68 saldo debitore al 31.08.2015 del conto corrente n.500088165;
2) €. 156.457,39 saldo debitore al 31.08.2015 del conto corrente affidato n.500085764;
3) €. 85.982,25 saldo debitore al 31.08.2015 del conto corrente n.500086474,
oltre interessi legali su dette somme dall'1.9.2015 sino al soddisfo.
Avverso il decreto ingiuntivo n.2105/2017, concesso con la formula della provvisoria esecutività,
proponevano opposizione tutte le società ingiunte con separati atti di citazione notificati il 9.6.2017.
I relativi giudizi venivano così iscritti a ruolo:
- giudizio di opposizione della iscritto a ruolo al n. Parte_2
10978/2017 R.G.;
- giudizio di opposizione della iscritto a ruolo al n. 11018/2017 Controparte_2
R.G.;
- giudizio di opposizione della iscritto a ruolo al n. 11046/2017 R.G. Controparte_5
- giudizio di opposizione della iscritto a Controparte_13
ruolo al n. 11146/2017 R.G.;
- giudizio di opposizione della iscritto a ruolo al n. 11969/2017 Controparte_4
R.G..
A seguito della intervenuta cartolarizzazione dei crediti del 14.7.2017, si costituiva la cessionaria
[...]
la quale, contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dalle parti opponenti, Parte_1
pagina 3 di 28 poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto integrale degli atti di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, la chiedeva l'accertamento dei Parte_1
crediti vantati nei confronti della società obbligata principale e delle società garanti, queste ultime obbligate sino alla concorrenza delle fidejussioni prestate, e la condanna dell'obbligata principale al pagamento della somma di €.4.438.736,32, e delle società garanti sino alla concorrenza della fidejussione prestata determinata nell'ammontare di €.1.500.000,00, oltre interessi legali maturati dall'1.9.2015 al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma da accertarsi all'esito del giudizio.
Con ordinanza del 5.12.2017, il Tribunale, rilevata la connessione oggettiva, disponeva la riunione dei giudizi.
All'udienza del 2.10.2018 i giudizi venivano dichiarati interrotti a seguito della declaratoria fallimentare della società , pronunciata con sentenza n. 163/2017 R.F. Controparte_5
resa dal Tribunale di Catania il 2.11.2017.
In pari data i giudizi riuniti venivano riassunti dalle società opponenti.
Con comparsa depositata l'11.6.2019, si costituiva nei giudizi riuniti riassunti la Parte_1
Nel corso del giudizio, il Giudice di primo grado sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Con successiva ordinanza del 3.12.2019, il Giudice rigettava la richiesta di nomina di CTU avanzata dalle società opponenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 22.11.2020, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, disponendo una C.T.U.
contabile.
pagina 4 di 28 Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 25.1.2022 le parti precisavano le conclusioni e il
Giudice assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Per come rappresentato dall'odierno appellante, in data antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, dichiarava i seguenti fallimenti:
-con sentenza resa il 13.1.2022 il fallimento della;
Controparte_3
-con sentenza resa il 17.1.2022 il fallimento della debitrice principale Parte_2
.
[...]
In data successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma durante la decorrenza dei termini ex art.190 cpc, il Tribunale di Catania, con sentenza n.27 del 31.1.2022, dichiarava il fallimento della società . Controparte_4
Di tali eventi non veniva reso edotto il primo Giudice, il quale con sentenza n. 2415/2022, in parziale accoglimento delle opposizioni proposte, revocava il decreto ingiuntivo n. 2105/2017 e condannava in solido la (debitore principale), la , Parte_2 Controparte_3
la , la e la curatela del fallimento della Controparte_4 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di €. CP_5 Parte_2 Parte_1
418.884,91, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia al soddisfo. Con la stessa sentenza il
Tribunale compensava per ¾ le spese tra le parti e condannava le opponenti al pagamento del restante quarto in favore dell'opposta, liquidato in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Avverso la sentenza n. 2415/2022 resa dal Tribunale di Catania ha proposto appello la Parte_1
affidandolo a tre distinti motivi, e ne ha chiesto la revoca parziale.
pagina 5 di 28 Si sono costituite la curatela del fallimento e la Parte_2 Controparte_14
per eccepire l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello stante quanto previsto
[...]
dagli artt.52 e 93 e segg. L.F..
Si è costituita anche la società per eccepire l'infondatezza del Controparte_2
proposto gravame e per proporre appello incidentale fondato su due distinti motivi.
Non si sono costituiti e le curatele dei fallimenti in liquidazione e CP_1 CP_3 [...]
. Controparte_5
All'udienza del 12.3.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle curatele CP_15 [...]
e e di , non costituiti seppure ritualmente citati. CP_3 Controparte_5 CP_1
L'esame dei motivi di appello proposti da impone la preventiva verifica della Parte_1
ammissibilità e procedibilità delle domande articolate nei confronti delle curatele fallimentare.
Per come già sopra esposto il Tribunale di Catania:
- con sentenza del 2.11.2017 ha dichiarato il fallimento della società Controparte_5
(fideiussore);
- con sentenza del 13.1.2022 ha dichiarato il fallimento della (fideiussore); Controparte_3
- con sentenza del 17.1.2022 ha dichiarato il fallimento della debitrice principale Parte_2
; Parte_2
- con sentenza del 31.1.2022 ha dichiarato il fallimento della società Controparte_4
(fideiussore).
[...]
pagina 6 di 28 Con Il Giudice a quo è stato notiziato soltanto del primo fallimento (quello della CP_5
) ed ha, di conseguenza, dichiarato interrotti i giudizi riuniti, che sono stati
[...]
tempestivamente riassunti dalle società opponenti.
Alcuna declaratoria di interruzione è stata invece emessa a seguito dei successivi fallimenti sopra elencati, intervenuti sia prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni che durante il successivo decorso dei termini concessi ai sensi dell'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali, con la conseguenza che, a prescindere dall'automatica interruzione così come prevista dall'art.43, IV comma,
LF nel testo novellato dal D. L.vo 5/06, i giudizi riuniti sono proseguiti sino alla pronuncia della sentenza oggetto del gravame che occupa, con la quale il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo, ha revocato il decreto opposto ed ha condannato le società
opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di €. 418.884,91 oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia al soddisfo ed ha compensato per ¾ le spese tra le parti,
condannando parte opponente al pagamento del restante quarto in favore dell'opposta.
E' opinione di questa Corte che il primo Giudice non abbia fatto buon governo delle norme contenute nella Legge fallimentare applicabile “ratione temporis” ed, in particolare, dell'art.52 a tenore del quale
“Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
Nella specie, infatti, preso atto della declaratoria di fallimento della , a Controparte_5
seguito della quale i giudizi riuniti sono stati interrotti, il primo Giudice, in mancanza di espressa dichiarazione della società opposta di voler utilizzare la sentenza, dopo la chiusura del fallimento, per pagina 7 di 28 agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato “in bonis” (v. Cass. 22.12.2005 n. 28481,
Cass.
5.8.2011 n. 17035, Cass. 26.6.2012 n. 10640, Cass., sez. III, n.19975/2013), avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda proposta da nei confronti del fallimento Parte_1 [...]
. Controparte_5
La mancata statuizione in tal senso da parte del Tribunale di Catania non preclude a questa Corte di dichiarare, comunque, improcedibili le domande avanzate nei confronti della curatela del fallimento della e delle altre società successivamente dichiarate fallite nel corso del Controparte_5
giudizio di primo grado nei termini e nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda diretta
all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, per la quale opera il rito speciale
ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della L.Fall., deve essere
dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di
fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e può
eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto
creditore (cfr. da ultimo Corte cass. SU 1 Ordinanza n. 28833 del 30/11 2017), in difetto tale
inammissibilità/improcedibilità, non integrando una questione di competenza ma una questione
attinente al rito configurante una vicenda litis ingressus impediens (cfr. 1 Sez. Ordinanza n. 16867 del
30/11/2017), e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. Corte Cass. 1 Sez. Sentenza n. 5063 del
26/02/2008), anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela
del principio della "par condicio creditorutm" (cfr. Cass. Sez. 1 Sentenza n. 19973 13/08/2008 in
motivazioni)” (v. Cass.24156/18, Cass. 22277/19).
pagina 8 di 28 Se, quindi, l'improcedibilità delle domande proposte dalla odierna appellante nei confronti delle società
dichiarate fallite nel corso del giudizio di primo grado è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, “il rilievo ex officio di tale inammissibilità/improcedibilità non soggiace ad alcun limite
preclusivo, fatto salvo il giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminala dal
Giudice e questi abbia egualmente inteso pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti
del fallimento. Ed infatti, sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto
alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della L. (fallimentare),
l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e
grado di tale vizio deve essere coordinata con il sistema generale delle impugnazioni e con la
disciplina del giudicato implicito, e, in particolare, con il principio che impone la conversione delle
cause di nullità in cause di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del
processo, di talchè l'eventuale nullità derivante dal detto vizio procedimentale non dedotta come mezzo
di gravame avverso la sentenza resta coperta dall'intervenuto giudicato interno, con conseguente
preclusione tanto della deduzione del vizio nei successivi gradi di giudizio, quanto della suddetta
rilevabilità d'ufficio (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5725 19/04/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 1115
del 21/01/2014)” (v. Cass. 22277/19).
Ne consegue che nel caso che occupa – con riguardo ai fallimenti delle società in liquidazione, CP_3
e – poiché la questione Controparte_16 Parte_2
della improcedibilità delle domande non è stata né sottoposta, né esaminata dal primo Giudice, il quale era ignaro dell'avvenuta apertura delle procedure concorsuali, le domande proposte dall'appellante devono essere dichiarate improcedibili e l'appello improponibile.
pagina 9 di 28 A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quanto concerne l'appello nei confronti della curatela del fallimento In questo caso, infatti, la questione della Controparte_5
eventuale improcedibilità delle domande in conseguenza di quanto disposto dall'art.52 LF è stata certamente esaminata dal primo Giudice, che, con la sentenza gravata, ha espressamente condannato la curatela del fallimento al pagamento, in solido, della somma sopra indicata in favore della società
opposta, senza che alcuna delle parti costituite in primo grado abbia eccepito la improcedibilità della domanda, né, costituendosi in appello, abbia dedotto tale vizio processuale come motivo di gravame.
Per l'effetto, ogni deduzione e rilievo di ufficio del vizio di nullità del processo rimane preclusa dal giudicato implicito interno formatosi sulla statuizione di condanna emessa dal primo Giudice nei
Con confronti del fallimento della . Controparte_5
In forza delle motivazioni sin qui esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata e deve essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti delle curatele dei
[...]
e Parte_3 Parte_2 Controparte_16
e l'improponibilità dell'appello.
[...]
Nei confronti della curatela del fallimento fatto salvo l'intervenuto giudicato interno CP_5
sulla statuizione di condanna resa dal primo Giudice, deve essere, invece, dichiarata l'improcedibilità
delle ulteriori domande proposta in primo grado e l'improponibilità dell'appello.
Così risolte le questioni nei confronti delle società appellate dichiarate fallite e preso atto che la
[...]
è ancora “in bonis”, può procedersi all'esame dei motivi di appello Controparte_2
articolati dalla Parte_1
Con il primo motivo la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale di Catania, accogliendo il relativo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto pagina 10 di 28 non provati gli 11 addebiti per disposizioni di bonifico effettuati sul conto corrente n.500088165 nel periodo ricompreso tra il 24.5.2010 ed il 31.5.2010 per complessivi €.3.543.774,06, perchè
asseritamente mai ordinati dal cliente e disposti su autonoma iniziativa della banca.
L'appellante ha, per un verso, dedotto che dall'esame degli estratti conto si evincono i bonifici effettuati in favore delle altre società appellate ed, in particolare:
- in data 24.5.2010 n. 2 disposizioni di bonifico in favore della Controparte_8
- in data 27.5.2010 n. 2 disposizioni di bonifico in favore della Controparte_9
- in data 27.5.2010 n. 4 disposizioni di bonifico in favore della CP_12
Part
- in data 31.5.2010, 30.6.2010 e 5.7.2010 n. 3 disposizioni di bonifico in favore della Parte_2
[...]
Per altro verso, ha evidenziato che le dette operazioni, quasi tutte poste in essere nel corso di una settimana (dal 24 al 31 Maggio 2010), con un movimento di complessivi €. 3.543.774,06, non sono mai state contestate dalla correntista nei termini di legge e contrattuali e, comunque, prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che si sarebbe verificata la decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 1832 c.c..
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Appare, per vero, pienamente condivisibile quanto esposto dal primo Giudice che, sul punto, ha così
motivato: “Riprendendo i termini della questione, anzitutto si rammenta il disposto dell'art. 1832 c.c.
(Approvazione del conto), in materia di conto corrente (richiamato dall'art. 1837 c.c. sulle operazioni
bancarie in conto corrente), per il quale “ L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro
s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine
pagina 11 di 28 che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di
impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione
deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto
relativo alla liquidazione di chiusura, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che
deve essere spedito per mezzo di che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”. Sulla base di
tale riferimento normativo la banca convenuta eccepisce l'ampia scadenza dei termini per provvedere
in tal senso, in relazione all'art. 8 del contratto, che prevede un termine di 60 giorni per la
contestazione del conto.
Sviluppando le argomentazioni poste già alla base dell'ordinanza con cui è stata concessa la
sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, si ricorda che effettivamente più volte
la giurisprudenza di legittimità ha affermato anzitutto che “Nel contratto di conto corrente,
l'approvazione tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non preclude la possibilità
d'impugnare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti,
e quindi dei titoli contrattuali che ne sono alla base, i quali rimangono regolati dalle norme generali
sui contratti”. (Sez. 1, Sentenza n. 10376 del 05/05/2006 (Rv. 588752 Sez. 1, Sentenza n. 10376 del
05/05/2006 (Rv. 588752 -- 01), conforme Sez. 1, Sentenza Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006
(Rv. 589405 006 (Rv. 589405 -- 01) e in precedenza Sez. 1, Sentenza n. 18626 del 05/12/2003 (Rv.
568675 (Rv. 568675 -- 01), e più de più di recente Sez. 6 Sez. 6 -- 1, Ordinanza n. 30000 del
20/11/2018 (Rv. 651869 -- 01).
Inoltre, pare utile specificare la natura giuridica dell'operazione di bonifico bancario. Al riguardo, si
ricorda che “In tema di conto corrente bancario, l'esecuzione del bonifico da parte della banca su
pagina 12 di 28 ordine del correntista ha natura di negozio giuridico unilaterale con efficacia vincolante ai sensi
dell'art. 1856 cod. civ. e costituisce una specificazione del mandato generale da lui conferito all'ente
creditizio, cui è estraneo il beneficiario (terzo rispetto all'ordine). […]” (Sez. 3, Sentenza n. 10545 del
22/05/2015 (Rv. 635520 – 01), già in precedenza conforme Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 28/02/2007
(Rv. 594997 - 01). Stessa natura va riconosciuta all'ordine di bonifico impartito dal correntista:
“l'ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca (ordine che ripete la sua fonte e
la sua legittimità dal contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l'istituto di credito, e
costituisce un'esecuzione di incarico conferito ex art.1856 cod. civ.) ha natura di negozio giuridico
unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la
quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente (incarichi con i quali
viene ulteriormente specificato il mandato inizialmente conferito), ed il cui perfezionamento è
circoscritto alla banca e all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario (terzo rispetto
all'ordine), nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume
natura di delegatio solvendi, giusta disposto dell'art. 1269 cod. civ” (Sez. 3, Sentenza n. 22596 del
01/12/2004 (Rv. 579366 - 01).
Ora, nel merito, la banca convenuta considera che tutte le suddette operazioni sono più recenti solo di
pochi mesi rispetto: all'atto costitutivo della (26.01.2010), nella quale le società Parte_2
, e conferivano il ramo di azienda esercente l'attività di Controparte_9 CP_8 CP_12
produzione di all'atto di cessione di ramo d'azienda (08.02.2010) con il quale la Geo Pt_2
ha ceduto e trasferito alla tutti i diritti spettanti sul ramo di Parte_5 Parte_2
azienda denominato “piattaforma commerciale e rete vendita prodotti per l'edilizia”. Alla luce di ciò
desumeva, invero in maniera congetturale, che le operazioni in discorso si ponessero in rapporto ai
pagina 13 di 28 conferimenti suddetti, e dunque i bonifici oggetto dell'odierna contestazione fossero effettivamente tali
e non delle mere operazioni di giroconto. Ma non se ne fornisce alcuna prova. Così come non viene
fornita alcuna prova delle richieste (o ordinativi) di bonifico sottoscritti dalla correntista, che invece
contesta di averli operati. Poiché comunque, in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi
di seconda fase (eventuale) dello stesso giudizio instaurato dal creditore con il ricorso monitorio (cfr.
ad es. Cass. 7020/2019, 15702/2004, 4121/2001), è quest'ultimo a dover fornire la prova dei fatti
costitutivi del proprio credito, e dovrà fornirli secondo i criteri di sufficienza propri di un giudizio a
cognizione piena (a differenza di un tenore inferiore, proprio della fase monitoria a cognizione
sommaria), poiché non è fornita né prova delle richieste o ordinativi di bonifico sottoscritti dalla
correntista, né tantomeno la stessa allegazione precisa dei rapporti sottostanti ai medesimi (i quali
sono congetturati), sulla scorta di quella carenza probatoria già evidenziata da questo giudice
nell'ordinanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, che non è stata mai
integrata, il motivo di opposizione va dunque accolto”.
Nella specie è, invero, evidente che la contestazione non riguarda la mera appostazione contabile delle operazioni di bonifico, bensì la causale delle stesse, di talchè – come correttamente rilevato dal primo
Giudice – non può trovare applicazione l'art.1832 cc.
Del pari è pacifico che la società appellante, pur a fronte della specifica contestazione mossa dalle opponenti, non ha provato e documentato le richieste e gli ordinativi di bonifico sottoscritti dalla correntista. Del resto, che i bonifici risultino dagli estratti conto prodotti in primo grado dall'appellante non prova di per se che gli stessi siano stati ordinati dalla così come la Parte_2
evidenziata coincidenza temporale tra i bonifici e le cessioni di rami di azienda fatte dalle società
garanti in favore della non assume alcun particolare rilievo ove si ponga Parte_2
pagina 14 di 28 mente alla circostanza, del tutto non secondaria, che gli atti di cessione, sicuramente acquisibili dalla appellante, non sono stati mai prodotti in giudizio, di talchè nulla è dato conoscere in ordine agli importi concordati ed alle modalità di pagamento.
Per tali ragioni il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo di appello la si è doluta della decisione del primo Giudice, il Parte_1
quale, con riferimento all'addebito di €. 109.416,68 sul conto corrente n. 500085764, ha ritenuto tardiva e, come tale, inammissibile l'allegazione fatta dall'opposta in seno alla memoria ex art.183,
c.VI, n.2, cpc ed ha, quindi, accolto il relativo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo. In
particolare, l'appellante, premesso che la era intestataria di un Parte_2
finanziamento agevolato ex Legge 64/1986 che prevedeva la corresponsione di un contributo in conto interessi di euro €.99.708,11 che la banca anticipava su rata al cliente in attesa di incassare l'importo dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha sostenuto che nell'estratto conto del c.c. n.500085764
chiuso al 30.11.2013 era indicato che l'addebito della somma di €.109.416,68 era riferito alla restituzione dei contributi in conto interessi, relativi al periodo dicembre 2007-giugno 2008, anticipati dalla per il finanziamento ex Irfis. CP_17
Il motivo appare fondato e merita di essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
In proposito il Giudice a quo ha così motivato l'accoglimento del relativo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo: “In terzo luogo, gli opponenti lamentano Illegittimità dell'addebito pari ad €
109.416,68 sul conto corrente n.500085764 in quanto trattasi di somme non dovute e comunque
illegittimamente addebitate senza alcuna autorizzazione o convenzione sul conto corrente citato. Parte
convenuta anzitutto eccepisce già dalla comparsa di risposta l'art. 15 delle “Norme per la prestazione
pagina 15 di 28 di servizi di pagamento” (Allegato 1 a comunicazione 30.09.2013 del conto corrente n.500085764),
per cui la comunicazione d i un'operazione non autorizza ta avrebbe dovuto essere fatta dal cliente
alla banca entro 13 mesi dalla data dell'addebito. Nel merito, dopo aver solo affermato genericamente
la legittimità dell'addebito negli scritti difensivi precedenti senza specificarne i fatti posti a relativo
fondamento , solo in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte convenuta espone la ragione
giustificativa del suddetto addebito. In particolare, deriverebbe da somme che la banca convenuta ha
dovuto recuperare dal cliente in ordine ad un mutuo agevolato ex L. 64/1986. “il cliente era
intestatario di un finanziamento agevolato ex Legge 64/1986 che prevedeva la corresponsione di un
contributo in conto interessi di €. 99.708,11 che la anticipava su rata al cliente, in attesa di CP_17
incassare l'importo dal Ministero dello Sviluppo Economico. In sede di liquidazione dei contributi in
conto interessi relativi alle scadenze 31.12.2007 e 30.06.2008, il Ministero erogava alla banca
solamente €. 89.999,54 invece che € 199.416,22, in quanto la somma di €. 109.416,68 era stata
frattanto pignorata da Equitalia. Pertanto, la legittimità dell'addebito di tale somma trova la sua
giustificazione nel contratto di mutuo agevolato ex Legge 64/1986, in base al quale il cliente era
obbligato a restituire alla le eventuali somme non corrisposte dal Ministero. […] Il suddetto CP_17
contratto era stato stipulato tra la Irfis --Mediocredito la quale con successivo atto Controparte_18
pubblico del 19.05.2011 cedeva il ramo di azienda bancaria a […], e la società Controparte_1 [...]
la quale, con successivo atto pubblico del 26.01.2010 […], conferiva il proprio ramo Controparte_4
d'azienda societario alla che subentrava quale conferitaria in tutte le Parte_2
attività e passività, tra cui le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato l'8.08.1996. La
legittimità dell'operazione di addebito è pienamente confermata anche nella causale indicata
nell'estratto conto del c/c n. 500085764 […] chiuso al 30.11.2013, ove è indicato che la suddetta
pagina 16 di 28 somma di € 109.416,68 è riferibile alla restituzione dei contributi in conto interessi, relativi al periodo
dicembre 2007--giugno 2008, anticipati dalla Banca per il finanziamento ex Irfis”.
Si ricorda come il secondo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. è concesso “solo per “replicare
alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e
produzioni documentali”; mentre è invece il primo termine che vale per “il deposito di memorie
limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già
proposte”.
Nel caso di specie, parte opposta allega la suddetta ragione giustificativa dell'addebito in uno con le
relative produzioni documentali, nel termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., quando invece in
precedenza mai aveva introdotto questo fatto in giudizio, essendosi limitata genericamente a ribadire
la legittimità. Pertanto, deve ritenersi l'allegazione inammissibile poiché preclusa dall'intervento delle
preclusioni assertive che, come noto, cade con il termine della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c..
Sotto questo profilo, condivisibile nella giurisprudenza di merito è il Tribunale di Reggio Emilia,
Sentenza del 14.6.2012 n. 1134, per la quale “…nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale
quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente
rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in
dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a
fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle
preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ed
in precedenza, prima della riforma della L. n. 263/2005, individuate invece nella memoria ex art. 183,
pagina 17 di 28 comma 5, c.p.c. ratione temporis vigente. Né può in alcun modo opinarsi che vi possa essere una
sostanziale sovrapposizione e coincidenza tra il momento delle preclusioni assertive e quelle
probatorie, così come accade nel rito del lavoro, ove dette preclusioni si consumano, entrambe, per
l'attore al momento del deposito del ricorso, per il convenuto al momento della memoria costitutiva
tempestivamente depositata (cfr. artt. 414 e 416 c.p.c.); nel rito ordinario invece, come si è detto, le
preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie”. Sul rilievo delle preclusioni, si osserva e
ribadisce come “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi
inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere
andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e
richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale
della controparte al riguardo”. (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4376 del 07/04/2000 (Rv. 535421 -01, in
seguito conformi, sebbene sempre in relazione al sistema anteriore alla riforma del 2005, Sez. 2,
Sentenza n. 9323 del 17/05/2004 (Rv. 572908 72908 -- 01). Conseguentemente, ribadita altresì la
natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ne risulta che in relazione a tale addebito la
domanda del creditore risulta sfornita a monte dell'allegazione del fatto che ne costituirebbe il
fondamento. Pertanto, il motivo di opposizione deve essere accolto”.
Pur condividendo integralmente quanto sostenuto dal primo Giudice in punto al limite preclusivo imposto dal codice di procedura civile per quanto concerne le attività assertive, ritiene, comunque,
questa Corte che l'estratto del conto corrente n.500085764 chiuso al 30.11.2013, tempestivamente prodotto dalla ricorrente in uno al ricorso monitorio, contenesse la puntuale indicazione della causale dell'addebito di €.109.416,68, certamente comprensibile per la società debitrice. Nel citato estratto è,
infatti, riportata, con riferimento al detto addebito, la seguente dicitura: “PAGAMENTI DIVERSI:
pagina 18 di 28 NDG 19859647 INDUSTRIE LATERIZI SICILIA – CONTRIBUTI 12/07-06/08 SU FIN. EX IRFIS
DA RECUPERARE”. E' opinione di questa Corte che la soprascritta causale sia sufficientemente intellegibile, soprattutto per la società debitrice di talchè, a prescindere dalla tardività delle ulteriori asserzioni esposte in primo grado dall'opposta nella memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc, il motivo di opposizione va rigettato e la deve essere condannata al pagamento, nei limiti Controparte_2
della prestata fideiussione, della ulteriore somma di €.109.416,68.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione del ¾ delle spese del giudizio, condannando le opponenti, in solido, al pagamento del restante quarto.
La censura va rigettata atteso che, a fronte di una domanda di condanna per €.4.500.000,00 circa, il primo Giudice, in parziale accoglimento dei motivi di opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato le società opponenti al pagamento della minor somma di
€.420.000,00 circa. Corretta appare, dunque, la compensazione parziale delle spese del primo grado nella misura adottata dal Giudice a quo.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della sentenza di primo grado, la società deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_2
dell'appellante della complessiva somma di €.528.301,59, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia sino al soddisfo.
APPELLO INCIDENTALE
La ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo Controparte_2
grado affidandolo a due motivi.
pagina 19 di 28 Con il primo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Catania ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art.1957 cc.
Il motivo è infondato e va rigettato seppure in forza di una motivazione diversa da quella adottata dal
Giudice a quo.
Al riguardo il Tribunale di Catania ha così motivato: “Venendo ai motivi fatti valere dai fideiussori,
essi eccepivano la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., per non avere la Banca
proposto le sue istanze contro il debitore principale entro il termine convenzionale di 36 mesi dalla
scadenza dell'obbligazione principale, come previsto da una clausola del contratto di fideiussione
riportata nell'atto di opposizione. Tale articolo (Art. 5 Art. 5 -- Scadenza dell'obbligazione principale)
prevede che “Il fideiussore rimane mane obbligato anche dopo obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il
debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione
principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Quanto alla determinazione del giorno della scadenza dell'obbligazione principale, in relazione al
quale far decorrere il termine, i fideiussori opponenti lo fanno decorrere immediatamente per crediti
che la banca vanta in relazione a poste passive di un conto corrente cui non accede alcuna apertura di
credito a favore del correntista, ovvero un credito scaturente da poste passive di un conto corrente per
la parte in cui esse eccedano i limiti dell'apertura di credito in favore del correntista;
mentre si avrà
esigibilità solo dal momento in cui il conto verrà chiuso o l'affidamento revocato per quanto concerne
crediti da poste passive che non eccedono il limite dell'apertura di credito concessa. In base a tali
pagina 20 di 28 argomentazioni, posta il 14.02.2017 la data di deposito del ricorso monitorio, ne conseguiva la
decadenza di escutere la garanzia fideiussoria per tutte le poste passive annotate sui conti correnti n.
500088165 e n. 500086474 in data anteriore al 14.02.2014; e stesso discorso per il conto corrente n.
500085764 in base al motivo (che si è però rigettato supra) concernente la nullità del relativo
affidamento.
Controparte eccepiva quali atti interruttivi della prescrizione: lettere di revoca degli affidamenti e
risoluzione dei rapporti contrattuali, inviate ai fideiussori tra il 7 e il 15.07.2014, nonché l'intervento
di nella procedura esecutiva immobiliare n. 543/2014 RGE, intrapresa da Monte dei Controparte_1
Paschi di Siena contro in data 29.09.2016. Pertanto, tenuto Parte_2
conto degli atti interruttivi, deducevano che non si che fosse compiuta alcuna decadenza. Inoltre,
affermava che in ogni caso il termine in ogni caso il termine di decadenza non avrebbe condizionato
l'azione del creditore contro i garanti, perché le fideiussioni di cui si tratta in realtà erano contratti
autonomi di garanzia, atteso il disposto dell'art. 5 “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione
restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e dell'art. 6 del contratto,
per il quale il fideiussore sarebbe stato tenuto a pagare “a semplice richiesta scritta del creditore”
[…]
Riguardo alla possibilità che hanno le parti di derogare al termine di cui all'art. 1957 c.c.,
prevedendo, come nel caso di specie, un termine più lungo rispetto ai sei mesi previsti, Cass. Civ Sez.
1, Sentenza n. 16836 del 13/08/2015 (Rv. 636447– 0101 ha stabilito che: “Nell'ipotesi in cui la durata
di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale
adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di
decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.”; già in precedenza, Cass. Civ.Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
pagina 21 di 28 8839 del 13/04/2007 (Rv. 596039-01) aveva affermato che “In relazione al contratto di fideiussione, la
decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione per
mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale
previsto dall'art. 1957, primo comma, cod. civ. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di
rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto
che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito”. Se è dunque possibile
convenzionalmente derogare integralmente all'art. 1957 c.c., a maggior ragione sarà
convenzionalmente possibile semplicemente prevedere un allungamento del termine previsto da tale
articolo, come nel caso di specie in cui sono stati previsti 36 mesi per agire per l'adempimento. Al fine
di impedire la decadenza, occorre un'iniziativa necessariamente giudiziale del creditore. In Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016 (Rv. 638531 - 01) si legge che “L'art. 1957 c.c., nell'imporre
al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza
dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo,
tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per
recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in
via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento
effettuata più volte alla società italiana cauzioni” (già in precedenza nello stesso senso Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 6823 del 18/05/2001 (Rv. 546774. 01). Ciò che ben potrebbe essere dato anche da un
atto che da un atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare, come nella specie”
pagina 22 di 28 Se, per un verso, il primo Giudice ha correttamente escluso che i contratti sottoscritti dai fideiussori possano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, ha, invece, errato nell'interpretare il significato della clausola “a prima richiesta”.
Osserva, in proposito, questa Corte che, nel caso di specie, i contratti di fideiussione sottoscritti dalle società garanti, tra cui l'allora (oggi ), Controparte_10 Controparte_2
obbligano i garanti a “pagare alla quanto dovuto immediatamente, a semplice richiesta scritta CP_17
…”, trattandosi, quindi, a fronte della espressa previsione della solidarietà tra garante e garantito, di semplice clausola solve et repete (v., da ultimo, Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, n.1163/2024).
Ed invero, deve ritenersi – in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art.1957 c.c.,
nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn. 25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice
pagina 23 di 28 richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del resto, la Suprema
Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento,
nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché
detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di
un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere
considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché,
comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione
di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni
riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie,
come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei
riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è
finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale
della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice
richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore
dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a
prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di
merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione
della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010; v. anche Cass. 16825/16 e, da ultimo, Cass. 835/25).
In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si pagina 24 di 28 opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
È pacifico, inoltre, che sia stato soddisfatto il requisito della “semplice richiesta scritta”, e che essa fosse tempestiva rispetto al termine decadenziale dei 6 mesi, atteso che con lettere raccomandate del
7.7.2014, indirizzate alla società debitrice ed ai garanti, la banca comunicò la risoluzione dei contratti e la revoca dell'affidamento, intimando, nel contempo, il pagamento delle somme dovute.
Deve, dunque, escludersi che sia intervenuta l'estinzione della garanzia per effetto del disposto dell'art.1957 cc sul rilievo che, fatta la detta comunicazione al debitore principale ed ai fideiussori ed evitata, così, ogni decadenza, per le successive iniziative recuperatorie (nella specie, avviate con il ricorso monitorio depositato nel 2017) valga il termine ordinario decennale di prescrizione stante quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.
E' chiaro, peraltro, che sussistendo il vincolo della solidarietà tra debitore principale e fideiussori e non risultando previsto il beneficio dell'escussione ex art.1944 cc, “qualora il creditore abbia
tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in
base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto
termine, anche nei confronti del debitore principale” (v. Cass. 24296/17).
Per tali ragioni il primo motivo di appello incidentale va rigettato.
Con il secondo motivo di appello incidentale ha censurato la Controparte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui, statuendo sulle spese del giudizio, ne ha disposto la compensazione parziale nella misura dei ¾, con condanna delle società opponenti al pagamento del restante quarto, in luogo della compensazione integrale atteso l'esito sostanzialmente favorevole del giudizio di opposizione in primo grado.
pagina 25 di 28 Il motivo è infondato e va rigettato atteso che, per come già sopra evidenziato, il Giudice a quo ha correttamente regolato le spese del giudizio tenendo conto del parziale accoglimento della proposta opposizione.
In ragione della declaratoria di improcedibilità delle domande proposte nei confronti delle curatele dei fallimenti e e della Parte_2 Controparte_4
conseguente improponibilità dell'appello, la società appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti delle predette, da versare, per quanto riguarda la curatela del fallimento in favore dell'Erario dello Stato attesa l'attestazione ex art.144 DPR Controparte_4
115/02 resa dal GD.
Per effetto del parziale accoglimento dell'appello principale, la società Controparte_2
va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della
[...]
società appellante.
Alcuna statuizione va adottata nei confronti delle curatele delle società in liquidazione e CP_3 [...]
in liquidazione e di , rimasti contumaci. CP_5 CP_1
Stimasi, inoltre, equo compensare interamente le spese processuali del primo grado di giudizio tra la e le curatele dei fallimenti , , Parte_1 Controparte_5 Controparte_3
e in ragione dei motivi Parte_2 Controparte_4
posti a fondamento della presente statuizione, ferma restando la pronuncia alla condanna alle spese resa dal primo Giudice nei confronti della . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, così statuisce:
pagina 26 di 28 in riforma della sentenza n.2415/22 del Tribunale di Catania, dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dalla società appellante nei confronti delle curatele dei fallimenti in liquidazione, CP_3
e e l'improponibilità Parte_2 Controparte_16
dell'appello;
fatto salvo l'intervenuto giudicato interno sulla statuizione di condanna resa dal primo Giudice nei confronti della , dichiara l'improcedibilità delle Controparte_19
ulteriori domande proposte in primo grado e l'improponibilità dell'appello;
in riforma della sentenza n.2415/22 del Tribunale di Catania, condanna la società Controparte_2
al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di €.528.301,59, oltre
[...]
interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia sino al soddisfo;
rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_2
condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
del liquidate in €.8.500,00 per CP_14 Parte_2
compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa;
condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
liquidate in €.8.500,00 per compensi, oltre Controparte_20
spese generali, Iva e Cpa, da versare in favore dell'Erario dello Stato;
condanna la società al pagamento delle spese del presente grado Controparte_2
di giudizio in favore della liquidate in €.14.500,00 per compensi, oltre spese generali, Pt_1 Parte_1
Iva e Cpa;
nulla sulle spese del presente grado di giudizio nei confronti della Controparte_21
, della e di;
[...] Controparte_19 CP_1
pagina 27 di 28 compensa interamente le spese processuali del primo grado di giudizio tra la e le Parte_1
curatele dei fallimenti , , Controparte_5 Controparte_3 Parte_2
e in ragione dei motivi posti a fondamento della
[...] Controparte_4
presente statuizione, ferma restando la pronuncia alla condanna alle spese resa dal primo Giudice nei confronti della . Controparte_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
10.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel./est.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1630/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. SCARDAVILLA ANTONELLA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 28 (C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Parte_2
), domiciliato in VIA TRIESTE, 28 C/O AVV.RICCA CATANIA;
rappresentato e P.IVA_3
difeso dall'avv. SCALA MARCO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in PIAZZA Controparte_2 P.IVA_4
KENNEDY NR. 4 ENNA;
rappresentato e difeso dall'avv. BONASERA EDOARDO giusta procura in atti.
(C.F. ). Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. ), domiciliato Controparte_4 P.IVA_6
in VIA NIZZETI 66 TREMESTIERI ETENO;
rappresentato e difeso dall'avv. CASTIGLIONE
GIUSEPPE DONATO giusta procura in atti.
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_7
(C.F. ). Controparte_6 P.IVA_8
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.2.2017 la (società incorporante la Controparte_1 Controparte_7
richiedeva al Tribunale di Catania di emettere decreto ingiuntivo nei confronti della
[...]
Con società (debitore principale) e delle società garanti Parte_2
pagina 2 di 28 (già , (già , CP_5 Controparte_8 Controparte_4 Controparte_9 Controparte_2
(già e (già
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12
nei limiti delle fidejussioni omnibus prestate di €.1.500.000,00, per il complessivo importo di €.
4.438.736,32 così specificato:
1) €. 4.196.296,68 saldo debitore al 31.08.2015 del conto corrente n.500088165;
2) €. 156.457,39 saldo debitore al 31.08.2015 del conto corrente affidato n.500085764;
3) €. 85.982,25 saldo debitore al 31.08.2015 del conto corrente n.500086474,
oltre interessi legali su dette somme dall'1.9.2015 sino al soddisfo.
Avverso il decreto ingiuntivo n.2105/2017, concesso con la formula della provvisoria esecutività,
proponevano opposizione tutte le società ingiunte con separati atti di citazione notificati il 9.6.2017.
I relativi giudizi venivano così iscritti a ruolo:
- giudizio di opposizione della iscritto a ruolo al n. Parte_2
10978/2017 R.G.;
- giudizio di opposizione della iscritto a ruolo al n. 11018/2017 Controparte_2
R.G.;
- giudizio di opposizione della iscritto a ruolo al n. 11046/2017 R.G. Controparte_5
- giudizio di opposizione della iscritto a Controparte_13
ruolo al n. 11146/2017 R.G.;
- giudizio di opposizione della iscritto a ruolo al n. 11969/2017 Controparte_4
R.G..
A seguito della intervenuta cartolarizzazione dei crediti del 14.7.2017, si costituiva la cessionaria
[...]
la quale, contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dalle parti opponenti, Parte_1
pagina 3 di 28 poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto integrale degli atti di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, la chiedeva l'accertamento dei Parte_1
crediti vantati nei confronti della società obbligata principale e delle società garanti, queste ultime obbligate sino alla concorrenza delle fidejussioni prestate, e la condanna dell'obbligata principale al pagamento della somma di €.4.438.736,32, e delle società garanti sino alla concorrenza della fidejussione prestata determinata nell'ammontare di €.1.500.000,00, oltre interessi legali maturati dall'1.9.2015 al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma da accertarsi all'esito del giudizio.
Con ordinanza del 5.12.2017, il Tribunale, rilevata la connessione oggettiva, disponeva la riunione dei giudizi.
All'udienza del 2.10.2018 i giudizi venivano dichiarati interrotti a seguito della declaratoria fallimentare della società , pronunciata con sentenza n. 163/2017 R.F. Controparte_5
resa dal Tribunale di Catania il 2.11.2017.
In pari data i giudizi riuniti venivano riassunti dalle società opponenti.
Con comparsa depositata l'11.6.2019, si costituiva nei giudizi riuniti riassunti la Parte_1
Nel corso del giudizio, il Giudice di primo grado sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Con successiva ordinanza del 3.12.2019, il Giudice rigettava la richiesta di nomina di CTU avanzata dalle società opponenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 22.11.2020, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, disponendo una C.T.U.
contabile.
pagina 4 di 28 Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 25.1.2022 le parti precisavano le conclusioni e il
Giudice assegnava la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Per come rappresentato dall'odierno appellante, in data antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, dichiarava i seguenti fallimenti:
-con sentenza resa il 13.1.2022 il fallimento della;
Controparte_3
-con sentenza resa il 17.1.2022 il fallimento della debitrice principale Parte_2
.
[...]
In data successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma durante la decorrenza dei termini ex art.190 cpc, il Tribunale di Catania, con sentenza n.27 del 31.1.2022, dichiarava il fallimento della società . Controparte_4
Di tali eventi non veniva reso edotto il primo Giudice, il quale con sentenza n. 2415/2022, in parziale accoglimento delle opposizioni proposte, revocava il decreto ingiuntivo n. 2105/2017 e condannava in solido la (debitore principale), la , Parte_2 Controparte_3
la , la e la curatela del fallimento della Controparte_4 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di €. CP_5 Parte_2 Parte_1
418.884,91, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia al soddisfo. Con la stessa sentenza il
Tribunale compensava per ¾ le spese tra le parti e condannava le opponenti al pagamento del restante quarto in favore dell'opposta, liquidato in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Avverso la sentenza n. 2415/2022 resa dal Tribunale di Catania ha proposto appello la Parte_1
affidandolo a tre distinti motivi, e ne ha chiesto la revoca parziale.
pagina 5 di 28 Si sono costituite la curatela del fallimento e la Parte_2 Controparte_14
per eccepire l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello stante quanto previsto
[...]
dagli artt.52 e 93 e segg. L.F..
Si è costituita anche la società per eccepire l'infondatezza del Controparte_2
proposto gravame e per proporre appello incidentale fondato su due distinti motivi.
Non si sono costituiti e le curatele dei fallimenti in liquidazione e CP_1 CP_3 [...]
. Controparte_5
All'udienza del 12.3.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle curatele CP_15 [...]
e e di , non costituiti seppure ritualmente citati. CP_3 Controparte_5 CP_1
L'esame dei motivi di appello proposti da impone la preventiva verifica della Parte_1
ammissibilità e procedibilità delle domande articolate nei confronti delle curatele fallimentare.
Per come già sopra esposto il Tribunale di Catania:
- con sentenza del 2.11.2017 ha dichiarato il fallimento della società Controparte_5
(fideiussore);
- con sentenza del 13.1.2022 ha dichiarato il fallimento della (fideiussore); Controparte_3
- con sentenza del 17.1.2022 ha dichiarato il fallimento della debitrice principale Parte_2
; Parte_2
- con sentenza del 31.1.2022 ha dichiarato il fallimento della società Controparte_4
(fideiussore).
[...]
pagina 6 di 28 Con Il Giudice a quo è stato notiziato soltanto del primo fallimento (quello della CP_5
) ed ha, di conseguenza, dichiarato interrotti i giudizi riuniti, che sono stati
[...]
tempestivamente riassunti dalle società opponenti.
Alcuna declaratoria di interruzione è stata invece emessa a seguito dei successivi fallimenti sopra elencati, intervenuti sia prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni che durante il successivo decorso dei termini concessi ai sensi dell'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali, con la conseguenza che, a prescindere dall'automatica interruzione così come prevista dall'art.43, IV comma,
LF nel testo novellato dal D. L.vo 5/06, i giudizi riuniti sono proseguiti sino alla pronuncia della sentenza oggetto del gravame che occupa, con la quale il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo, ha revocato il decreto opposto ed ha condannato le società
opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di €. 418.884,91 oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia al soddisfo ed ha compensato per ¾ le spese tra le parti,
condannando parte opponente al pagamento del restante quarto in favore dell'opposta.
E' opinione di questa Corte che il primo Giudice non abbia fatto buon governo delle norme contenute nella Legge fallimentare applicabile “ratione temporis” ed, in particolare, dell'art.52 a tenore del quale
“Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
Nella specie, infatti, preso atto della declaratoria di fallimento della , a Controparte_5
seguito della quale i giudizi riuniti sono stati interrotti, il primo Giudice, in mancanza di espressa dichiarazione della società opposta di voler utilizzare la sentenza, dopo la chiusura del fallimento, per pagina 7 di 28 agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato “in bonis” (v. Cass. 22.12.2005 n. 28481,
Cass.
5.8.2011 n. 17035, Cass. 26.6.2012 n. 10640, Cass., sez. III, n.19975/2013), avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda proposta da nei confronti del fallimento Parte_1 [...]
. Controparte_5
La mancata statuizione in tal senso da parte del Tribunale di Catania non preclude a questa Corte di dichiarare, comunque, improcedibili le domande avanzate nei confronti della curatela del fallimento della e delle altre società successivamente dichiarate fallite nel corso del Controparte_5
giudizio di primo grado nei termini e nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda diretta
all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, per la quale opera il rito speciale
ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della L.Fall., deve essere
dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di
fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e può
eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto
creditore (cfr. da ultimo Corte cass. SU 1 Ordinanza n. 28833 del 30/11 2017), in difetto tale
inammissibilità/improcedibilità, non integrando una questione di competenza ma una questione
attinente al rito configurante una vicenda litis ingressus impediens (cfr. 1 Sez. Ordinanza n. 16867 del
30/11/2017), e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. Corte Cass. 1 Sez. Sentenza n. 5063 del
26/02/2008), anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela
del principio della "par condicio creditorutm" (cfr. Cass. Sez. 1 Sentenza n. 19973 13/08/2008 in
motivazioni)” (v. Cass.24156/18, Cass. 22277/19).
pagina 8 di 28 Se, quindi, l'improcedibilità delle domande proposte dalla odierna appellante nei confronti delle società
dichiarate fallite nel corso del giudizio di primo grado è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, “il rilievo ex officio di tale inammissibilità/improcedibilità non soggiace ad alcun limite
preclusivo, fatto salvo il giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminala dal
Giudice e questi abbia egualmente inteso pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti
del fallimento. Ed infatti, sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto
alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della L. (fallimentare),
l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e
grado di tale vizio deve essere coordinata con il sistema generale delle impugnazioni e con la
disciplina del giudicato implicito, e, in particolare, con il principio che impone la conversione delle
cause di nullità in cause di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del
processo, di talchè l'eventuale nullità derivante dal detto vizio procedimentale non dedotta come mezzo
di gravame avverso la sentenza resta coperta dall'intervenuto giudicato interno, con conseguente
preclusione tanto della deduzione del vizio nei successivi gradi di giudizio, quanto della suddetta
rilevabilità d'ufficio (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5725 19/04/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 1115
del 21/01/2014)” (v. Cass. 22277/19).
Ne consegue che nel caso che occupa – con riguardo ai fallimenti delle società in liquidazione, CP_3
e – poiché la questione Controparte_16 Parte_2
della improcedibilità delle domande non è stata né sottoposta, né esaminata dal primo Giudice, il quale era ignaro dell'avvenuta apertura delle procedure concorsuali, le domande proposte dall'appellante devono essere dichiarate improcedibili e l'appello improponibile.
pagina 9 di 28 A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quanto concerne l'appello nei confronti della curatela del fallimento In questo caso, infatti, la questione della Controparte_5
eventuale improcedibilità delle domande in conseguenza di quanto disposto dall'art.52 LF è stata certamente esaminata dal primo Giudice, che, con la sentenza gravata, ha espressamente condannato la curatela del fallimento al pagamento, in solido, della somma sopra indicata in favore della società
opposta, senza che alcuna delle parti costituite in primo grado abbia eccepito la improcedibilità della domanda, né, costituendosi in appello, abbia dedotto tale vizio processuale come motivo di gravame.
Per l'effetto, ogni deduzione e rilievo di ufficio del vizio di nullità del processo rimane preclusa dal giudicato implicito interno formatosi sulla statuizione di condanna emessa dal primo Giudice nei
Con confronti del fallimento della . Controparte_5
In forza delle motivazioni sin qui esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata e deve essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti delle curatele dei
[...]
e Parte_3 Parte_2 Controparte_16
e l'improponibilità dell'appello.
[...]
Nei confronti della curatela del fallimento fatto salvo l'intervenuto giudicato interno CP_5
sulla statuizione di condanna resa dal primo Giudice, deve essere, invece, dichiarata l'improcedibilità
delle ulteriori domande proposta in primo grado e l'improponibilità dell'appello.
Così risolte le questioni nei confronti delle società appellate dichiarate fallite e preso atto che la
[...]
è ancora “in bonis”, può procedersi all'esame dei motivi di appello Controparte_2
articolati dalla Parte_1
Con il primo motivo la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale di Catania, accogliendo il relativo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto pagina 10 di 28 non provati gli 11 addebiti per disposizioni di bonifico effettuati sul conto corrente n.500088165 nel periodo ricompreso tra il 24.5.2010 ed il 31.5.2010 per complessivi €.3.543.774,06, perchè
asseritamente mai ordinati dal cliente e disposti su autonoma iniziativa della banca.
L'appellante ha, per un verso, dedotto che dall'esame degli estratti conto si evincono i bonifici effettuati in favore delle altre società appellate ed, in particolare:
- in data 24.5.2010 n. 2 disposizioni di bonifico in favore della Controparte_8
- in data 27.5.2010 n. 2 disposizioni di bonifico in favore della Controparte_9
- in data 27.5.2010 n. 4 disposizioni di bonifico in favore della CP_12
Part
- in data 31.5.2010, 30.6.2010 e 5.7.2010 n. 3 disposizioni di bonifico in favore della Parte_2
[...]
Per altro verso, ha evidenziato che le dette operazioni, quasi tutte poste in essere nel corso di una settimana (dal 24 al 31 Maggio 2010), con un movimento di complessivi €. 3.543.774,06, non sono mai state contestate dalla correntista nei termini di legge e contrattuali e, comunque, prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che si sarebbe verificata la decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 1832 c.c..
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Appare, per vero, pienamente condivisibile quanto esposto dal primo Giudice che, sul punto, ha così
motivato: “Riprendendo i termini della questione, anzitutto si rammenta il disposto dell'art. 1832 c.c.
(Approvazione del conto), in materia di conto corrente (richiamato dall'art. 1837 c.c. sulle operazioni
bancarie in conto corrente), per il quale “ L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro
s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine
pagina 11 di 28 che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di
impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione
deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto
relativo alla liquidazione di chiusura, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che
deve essere spedito per mezzo di che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”. Sulla base di
tale riferimento normativo la banca convenuta eccepisce l'ampia scadenza dei termini per provvedere
in tal senso, in relazione all'art. 8 del contratto, che prevede un termine di 60 giorni per la
contestazione del conto.
Sviluppando le argomentazioni poste già alla base dell'ordinanza con cui è stata concessa la
sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, si ricorda che effettivamente più volte
la giurisprudenza di legittimità ha affermato anzitutto che “Nel contratto di conto corrente,
l'approvazione tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non preclude la possibilità
d'impugnare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti,
e quindi dei titoli contrattuali che ne sono alla base, i quali rimangono regolati dalle norme generali
sui contratti”. (Sez. 1, Sentenza n. 10376 del 05/05/2006 (Rv. 588752 Sez. 1, Sentenza n. 10376 del
05/05/2006 (Rv. 588752 -- 01), conforme Sez. 1, Sentenza Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006
(Rv. 589405 006 (Rv. 589405 -- 01) e in precedenza Sez. 1, Sentenza n. 18626 del 05/12/2003 (Rv.
568675 (Rv. 568675 -- 01), e più de più di recente Sez. 6 Sez. 6 -- 1, Ordinanza n. 30000 del
20/11/2018 (Rv. 651869 -- 01).
Inoltre, pare utile specificare la natura giuridica dell'operazione di bonifico bancario. Al riguardo, si
ricorda che “In tema di conto corrente bancario, l'esecuzione del bonifico da parte della banca su
pagina 12 di 28 ordine del correntista ha natura di negozio giuridico unilaterale con efficacia vincolante ai sensi
dell'art. 1856 cod. civ. e costituisce una specificazione del mandato generale da lui conferito all'ente
creditizio, cui è estraneo il beneficiario (terzo rispetto all'ordine). […]” (Sez. 3, Sentenza n. 10545 del
22/05/2015 (Rv. 635520 – 01), già in precedenza conforme Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 28/02/2007
(Rv. 594997 - 01). Stessa natura va riconosciuta all'ordine di bonifico impartito dal correntista:
“l'ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca (ordine che ripete la sua fonte e
la sua legittimità dal contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l'istituto di credito, e
costituisce un'esecuzione di incarico conferito ex art.1856 cod. civ.) ha natura di negozio giuridico
unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la
quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente (incarichi con i quali
viene ulteriormente specificato il mandato inizialmente conferito), ed il cui perfezionamento è
circoscritto alla banca e all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario (terzo rispetto
all'ordine), nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume
natura di delegatio solvendi, giusta disposto dell'art. 1269 cod. civ” (Sez. 3, Sentenza n. 22596 del
01/12/2004 (Rv. 579366 - 01).
Ora, nel merito, la banca convenuta considera che tutte le suddette operazioni sono più recenti solo di
pochi mesi rispetto: all'atto costitutivo della (26.01.2010), nella quale le società Parte_2
, e conferivano il ramo di azienda esercente l'attività di Controparte_9 CP_8 CP_12
produzione di all'atto di cessione di ramo d'azienda (08.02.2010) con il quale la Geo Pt_2
ha ceduto e trasferito alla tutti i diritti spettanti sul ramo di Parte_5 Parte_2
azienda denominato “piattaforma commerciale e rete vendita prodotti per l'edilizia”. Alla luce di ciò
desumeva, invero in maniera congetturale, che le operazioni in discorso si ponessero in rapporto ai
pagina 13 di 28 conferimenti suddetti, e dunque i bonifici oggetto dell'odierna contestazione fossero effettivamente tali
e non delle mere operazioni di giroconto. Ma non se ne fornisce alcuna prova. Così come non viene
fornita alcuna prova delle richieste (o ordinativi) di bonifico sottoscritti dalla correntista, che invece
contesta di averli operati. Poiché comunque, in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi
di seconda fase (eventuale) dello stesso giudizio instaurato dal creditore con il ricorso monitorio (cfr.
ad es. Cass. 7020/2019, 15702/2004, 4121/2001), è quest'ultimo a dover fornire la prova dei fatti
costitutivi del proprio credito, e dovrà fornirli secondo i criteri di sufficienza propri di un giudizio a
cognizione piena (a differenza di un tenore inferiore, proprio della fase monitoria a cognizione
sommaria), poiché non è fornita né prova delle richieste o ordinativi di bonifico sottoscritti dalla
correntista, né tantomeno la stessa allegazione precisa dei rapporti sottostanti ai medesimi (i quali
sono congetturati), sulla scorta di quella carenza probatoria già evidenziata da questo giudice
nell'ordinanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, che non è stata mai
integrata, il motivo di opposizione va dunque accolto”.
Nella specie è, invero, evidente che la contestazione non riguarda la mera appostazione contabile delle operazioni di bonifico, bensì la causale delle stesse, di talchè – come correttamente rilevato dal primo
Giudice – non può trovare applicazione l'art.1832 cc.
Del pari è pacifico che la società appellante, pur a fronte della specifica contestazione mossa dalle opponenti, non ha provato e documentato le richieste e gli ordinativi di bonifico sottoscritti dalla correntista. Del resto, che i bonifici risultino dagli estratti conto prodotti in primo grado dall'appellante non prova di per se che gli stessi siano stati ordinati dalla così come la Parte_2
evidenziata coincidenza temporale tra i bonifici e le cessioni di rami di azienda fatte dalle società
garanti in favore della non assume alcun particolare rilievo ove si ponga Parte_2
pagina 14 di 28 mente alla circostanza, del tutto non secondaria, che gli atti di cessione, sicuramente acquisibili dalla appellante, non sono stati mai prodotti in giudizio, di talchè nulla è dato conoscere in ordine agli importi concordati ed alle modalità di pagamento.
Per tali ragioni il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo di appello la si è doluta della decisione del primo Giudice, il Parte_1
quale, con riferimento all'addebito di €. 109.416,68 sul conto corrente n. 500085764, ha ritenuto tardiva e, come tale, inammissibile l'allegazione fatta dall'opposta in seno alla memoria ex art.183,
c.VI, n.2, cpc ed ha, quindi, accolto il relativo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo. In
particolare, l'appellante, premesso che la era intestataria di un Parte_2
finanziamento agevolato ex Legge 64/1986 che prevedeva la corresponsione di un contributo in conto interessi di euro €.99.708,11 che la banca anticipava su rata al cliente in attesa di incassare l'importo dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha sostenuto che nell'estratto conto del c.c. n.500085764
chiuso al 30.11.2013 era indicato che l'addebito della somma di €.109.416,68 era riferito alla restituzione dei contributi in conto interessi, relativi al periodo dicembre 2007-giugno 2008, anticipati dalla per il finanziamento ex Irfis. CP_17
Il motivo appare fondato e merita di essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
In proposito il Giudice a quo ha così motivato l'accoglimento del relativo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo: “In terzo luogo, gli opponenti lamentano Illegittimità dell'addebito pari ad €
109.416,68 sul conto corrente n.500085764 in quanto trattasi di somme non dovute e comunque
illegittimamente addebitate senza alcuna autorizzazione o convenzione sul conto corrente citato. Parte
convenuta anzitutto eccepisce già dalla comparsa di risposta l'art. 15 delle “Norme per la prestazione
pagina 15 di 28 di servizi di pagamento” (Allegato 1 a comunicazione 30.09.2013 del conto corrente n.500085764),
per cui la comunicazione d i un'operazione non autorizza ta avrebbe dovuto essere fatta dal cliente
alla banca entro 13 mesi dalla data dell'addebito. Nel merito, dopo aver solo affermato genericamente
la legittimità dell'addebito negli scritti difensivi precedenti senza specificarne i fatti posti a relativo
fondamento , solo in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte convenuta espone la ragione
giustificativa del suddetto addebito. In particolare, deriverebbe da somme che la banca convenuta ha
dovuto recuperare dal cliente in ordine ad un mutuo agevolato ex L. 64/1986. “il cliente era
intestatario di un finanziamento agevolato ex Legge 64/1986 che prevedeva la corresponsione di un
contributo in conto interessi di €. 99.708,11 che la anticipava su rata al cliente, in attesa di CP_17
incassare l'importo dal Ministero dello Sviluppo Economico. In sede di liquidazione dei contributi in
conto interessi relativi alle scadenze 31.12.2007 e 30.06.2008, il Ministero erogava alla banca
solamente €. 89.999,54 invece che € 199.416,22, in quanto la somma di €. 109.416,68 era stata
frattanto pignorata da Equitalia. Pertanto, la legittimità dell'addebito di tale somma trova la sua
giustificazione nel contratto di mutuo agevolato ex Legge 64/1986, in base al quale il cliente era
obbligato a restituire alla le eventuali somme non corrisposte dal Ministero. […] Il suddetto CP_17
contratto era stato stipulato tra la Irfis --Mediocredito la quale con successivo atto Controparte_18
pubblico del 19.05.2011 cedeva il ramo di azienda bancaria a […], e la società Controparte_1 [...]
la quale, con successivo atto pubblico del 26.01.2010 […], conferiva il proprio ramo Controparte_4
d'azienda societario alla che subentrava quale conferitaria in tutte le Parte_2
attività e passività, tra cui le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato l'8.08.1996. La
legittimità dell'operazione di addebito è pienamente confermata anche nella causale indicata
nell'estratto conto del c/c n. 500085764 […] chiuso al 30.11.2013, ove è indicato che la suddetta
pagina 16 di 28 somma di € 109.416,68 è riferibile alla restituzione dei contributi in conto interessi, relativi al periodo
dicembre 2007--giugno 2008, anticipati dalla Banca per il finanziamento ex Irfis”.
Si ricorda come il secondo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. è concesso “solo per “replicare
alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e
produzioni documentali”; mentre è invece il primo termine che vale per “il deposito di memorie
limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già
proposte”.
Nel caso di specie, parte opposta allega la suddetta ragione giustificativa dell'addebito in uno con le
relative produzioni documentali, nel termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., quando invece in
precedenza mai aveva introdotto questo fatto in giudizio, essendosi limitata genericamente a ribadire
la legittimità. Pertanto, deve ritenersi l'allegazione inammissibile poiché preclusa dall'intervento delle
preclusioni assertive che, come noto, cade con il termine della memoria di cui all'art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c..
Sotto questo profilo, condivisibile nella giurisprudenza di merito è il Tribunale di Reggio Emilia,
Sentenza del 14.6.2012 n. 1134, per la quale “…nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale
quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente
rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in
dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a
fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle
preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ed
in precedenza, prima della riforma della L. n. 263/2005, individuate invece nella memoria ex art. 183,
pagina 17 di 28 comma 5, c.p.c. ratione temporis vigente. Né può in alcun modo opinarsi che vi possa essere una
sostanziale sovrapposizione e coincidenza tra il momento delle preclusioni assertive e quelle
probatorie, così come accade nel rito del lavoro, ove dette preclusioni si consumano, entrambe, per
l'attore al momento del deposito del ricorso, per il convenuto al momento della memoria costitutiva
tempestivamente depositata (cfr. artt. 414 e 416 c.p.c.); nel rito ordinario invece, come si è detto, le
preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie”. Sul rilievo delle preclusioni, si osserva e
ribadisce come “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi
inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere
andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e
richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale
della controparte al riguardo”. (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4376 del 07/04/2000 (Rv. 535421 -01, in
seguito conformi, sebbene sempre in relazione al sistema anteriore alla riforma del 2005, Sez. 2,
Sentenza n. 9323 del 17/05/2004 (Rv. 572908 72908 -- 01). Conseguentemente, ribadita altresì la
natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ne risulta che in relazione a tale addebito la
domanda del creditore risulta sfornita a monte dell'allegazione del fatto che ne costituirebbe il
fondamento. Pertanto, il motivo di opposizione deve essere accolto”.
Pur condividendo integralmente quanto sostenuto dal primo Giudice in punto al limite preclusivo imposto dal codice di procedura civile per quanto concerne le attività assertive, ritiene, comunque,
questa Corte che l'estratto del conto corrente n.500085764 chiuso al 30.11.2013, tempestivamente prodotto dalla ricorrente in uno al ricorso monitorio, contenesse la puntuale indicazione della causale dell'addebito di €.109.416,68, certamente comprensibile per la società debitrice. Nel citato estratto è,
infatti, riportata, con riferimento al detto addebito, la seguente dicitura: “PAGAMENTI DIVERSI:
pagina 18 di 28 NDG 19859647 INDUSTRIE LATERIZI SICILIA – CONTRIBUTI 12/07-06/08 SU FIN. EX IRFIS
DA RECUPERARE”. E' opinione di questa Corte che la soprascritta causale sia sufficientemente intellegibile, soprattutto per la società debitrice di talchè, a prescindere dalla tardività delle ulteriori asserzioni esposte in primo grado dall'opposta nella memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc, il motivo di opposizione va rigettato e la deve essere condannata al pagamento, nei limiti Controparte_2
della prestata fideiussione, della ulteriore somma di €.109.416,68.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione del ¾ delle spese del giudizio, condannando le opponenti, in solido, al pagamento del restante quarto.
La censura va rigettata atteso che, a fronte di una domanda di condanna per €.4.500.000,00 circa, il primo Giudice, in parziale accoglimento dei motivi di opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato le società opponenti al pagamento della minor somma di
€.420.000,00 circa. Corretta appare, dunque, la compensazione parziale delle spese del primo grado nella misura adottata dal Giudice a quo.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della sentenza di primo grado, la società deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_2
dell'appellante della complessiva somma di €.528.301,59, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia sino al soddisfo.
APPELLO INCIDENTALE
La ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo Controparte_2
grado affidandolo a due motivi.
pagina 19 di 28 Con il primo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Catania ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art.1957 cc.
Il motivo è infondato e va rigettato seppure in forza di una motivazione diversa da quella adottata dal
Giudice a quo.
Al riguardo il Tribunale di Catania ha così motivato: “Venendo ai motivi fatti valere dai fideiussori,
essi eccepivano la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., per non avere la Banca
proposto le sue istanze contro il debitore principale entro il termine convenzionale di 36 mesi dalla
scadenza dell'obbligazione principale, come previsto da una clausola del contratto di fideiussione
riportata nell'atto di opposizione. Tale articolo (Art. 5 Art. 5 -- Scadenza dell'obbligazione principale)
prevede che “Il fideiussore rimane mane obbligato anche dopo obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il
debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione
principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Quanto alla determinazione del giorno della scadenza dell'obbligazione principale, in relazione al
quale far decorrere il termine, i fideiussori opponenti lo fanno decorrere immediatamente per crediti
che la banca vanta in relazione a poste passive di un conto corrente cui non accede alcuna apertura di
credito a favore del correntista, ovvero un credito scaturente da poste passive di un conto corrente per
la parte in cui esse eccedano i limiti dell'apertura di credito in favore del correntista;
mentre si avrà
esigibilità solo dal momento in cui il conto verrà chiuso o l'affidamento revocato per quanto concerne
crediti da poste passive che non eccedono il limite dell'apertura di credito concessa. In base a tali
pagina 20 di 28 argomentazioni, posta il 14.02.2017 la data di deposito del ricorso monitorio, ne conseguiva la
decadenza di escutere la garanzia fideiussoria per tutte le poste passive annotate sui conti correnti n.
500088165 e n. 500086474 in data anteriore al 14.02.2014; e stesso discorso per il conto corrente n.
500085764 in base al motivo (che si è però rigettato supra) concernente la nullità del relativo
affidamento.
Controparte eccepiva quali atti interruttivi della prescrizione: lettere di revoca degli affidamenti e
risoluzione dei rapporti contrattuali, inviate ai fideiussori tra il 7 e il 15.07.2014, nonché l'intervento
di nella procedura esecutiva immobiliare n. 543/2014 RGE, intrapresa da Monte dei Controparte_1
Paschi di Siena contro in data 29.09.2016. Pertanto, tenuto Parte_2
conto degli atti interruttivi, deducevano che non si che fosse compiuta alcuna decadenza. Inoltre,
affermava che in ogni caso il termine in ogni caso il termine di decadenza non avrebbe condizionato
l'azione del creditore contro i garanti, perché le fideiussioni di cui si tratta in realtà erano contratti
autonomi di garanzia, atteso il disposto dell'art. 5 “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione
restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e dell'art. 6 del contratto,
per il quale il fideiussore sarebbe stato tenuto a pagare “a semplice richiesta scritta del creditore”
[…]
Riguardo alla possibilità che hanno le parti di derogare al termine di cui all'art. 1957 c.c.,
prevedendo, come nel caso di specie, un termine più lungo rispetto ai sei mesi previsti, Cass. Civ Sez.
1, Sentenza n. 16836 del 13/08/2015 (Rv. 636447– 0101 ha stabilito che: “Nell'ipotesi in cui la durata
di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale
adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di
decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.”; già in precedenza, Cass. Civ.Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
pagina 21 di 28 8839 del 13/04/2007 (Rv. 596039-01) aveva affermato che “In relazione al contratto di fideiussione, la
decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione per
mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale
previsto dall'art. 1957, primo comma, cod. civ. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di
rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto
che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito”. Se è dunque possibile
convenzionalmente derogare integralmente all'art. 1957 c.c., a maggior ragione sarà
convenzionalmente possibile semplicemente prevedere un allungamento del termine previsto da tale
articolo, come nel caso di specie in cui sono stati previsti 36 mesi per agire per l'adempimento. Al fine
di impedire la decadenza, occorre un'iniziativa necessariamente giudiziale del creditore. In Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016 (Rv. 638531 - 01) si legge che “L'art. 1957 c.c., nell'imporre
al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza
dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo,
tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per
recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in
via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento
effettuata più volte alla società italiana cauzioni” (già in precedenza nello stesso senso Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 6823 del 18/05/2001 (Rv. 546774. 01). Ciò che ben potrebbe essere dato anche da un
atto che da un atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare, come nella specie”
pagina 22 di 28 Se, per un verso, il primo Giudice ha correttamente escluso che i contratti sottoscritti dai fideiussori possano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, ha, invece, errato nell'interpretare il significato della clausola “a prima richiesta”.
Osserva, in proposito, questa Corte che, nel caso di specie, i contratti di fideiussione sottoscritti dalle società garanti, tra cui l'allora (oggi ), Controparte_10 Controparte_2
obbligano i garanti a “pagare alla quanto dovuto immediatamente, a semplice richiesta scritta CP_17
…”, trattandosi, quindi, a fronte della espressa previsione della solidarietà tra garante e garantito, di semplice clausola solve et repete (v., da ultimo, Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, n.1163/2024).
Ed invero, deve ritenersi – in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art.1957 c.c.,
nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn. 25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice
pagina 23 di 28 richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del resto, la Suprema
Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento,
nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché
detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di
un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere
considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché,
comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione
di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni
riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie,
come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei
riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è
finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale
della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice
richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore
dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a
prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di
merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione
della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010; v. anche Cass. 16825/16 e, da ultimo, Cass. 835/25).
In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si pagina 24 di 28 opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
È pacifico, inoltre, che sia stato soddisfatto il requisito della “semplice richiesta scritta”, e che essa fosse tempestiva rispetto al termine decadenziale dei 6 mesi, atteso che con lettere raccomandate del
7.7.2014, indirizzate alla società debitrice ed ai garanti, la banca comunicò la risoluzione dei contratti e la revoca dell'affidamento, intimando, nel contempo, il pagamento delle somme dovute.
Deve, dunque, escludersi che sia intervenuta l'estinzione della garanzia per effetto del disposto dell'art.1957 cc sul rilievo che, fatta la detta comunicazione al debitore principale ed ai fideiussori ed evitata, così, ogni decadenza, per le successive iniziative recuperatorie (nella specie, avviate con il ricorso monitorio depositato nel 2017) valga il termine ordinario decennale di prescrizione stante quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.
E' chiaro, peraltro, che sussistendo il vincolo della solidarietà tra debitore principale e fideiussori e non risultando previsto il beneficio dell'escussione ex art.1944 cc, “qualora il creditore abbia
tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in
base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto
termine, anche nei confronti del debitore principale” (v. Cass. 24296/17).
Per tali ragioni il primo motivo di appello incidentale va rigettato.
Con il secondo motivo di appello incidentale ha censurato la Controparte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui, statuendo sulle spese del giudizio, ne ha disposto la compensazione parziale nella misura dei ¾, con condanna delle società opponenti al pagamento del restante quarto, in luogo della compensazione integrale atteso l'esito sostanzialmente favorevole del giudizio di opposizione in primo grado.
pagina 25 di 28 Il motivo è infondato e va rigettato atteso che, per come già sopra evidenziato, il Giudice a quo ha correttamente regolato le spese del giudizio tenendo conto del parziale accoglimento della proposta opposizione.
In ragione della declaratoria di improcedibilità delle domande proposte nei confronti delle curatele dei fallimenti e e della Parte_2 Controparte_4
conseguente improponibilità dell'appello, la società appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti delle predette, da versare, per quanto riguarda la curatela del fallimento in favore dell'Erario dello Stato attesa l'attestazione ex art.144 DPR Controparte_4
115/02 resa dal GD.
Per effetto del parziale accoglimento dell'appello principale, la società Controparte_2
va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della
[...]
società appellante.
Alcuna statuizione va adottata nei confronti delle curatele delle società in liquidazione e CP_3 [...]
in liquidazione e di , rimasti contumaci. CP_5 CP_1
Stimasi, inoltre, equo compensare interamente le spese processuali del primo grado di giudizio tra la e le curatele dei fallimenti , , Parte_1 Controparte_5 Controparte_3
e in ragione dei motivi Parte_2 Controparte_4
posti a fondamento della presente statuizione, ferma restando la pronuncia alla condanna alle spese resa dal primo Giudice nei confronti della . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, così statuisce:
pagina 26 di 28 in riforma della sentenza n.2415/22 del Tribunale di Catania, dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dalla società appellante nei confronti delle curatele dei fallimenti in liquidazione, CP_3
e e l'improponibilità Parte_2 Controparte_16
dell'appello;
fatto salvo l'intervenuto giudicato interno sulla statuizione di condanna resa dal primo Giudice nei confronti della , dichiara l'improcedibilità delle Controparte_19
ulteriori domande proposte in primo grado e l'improponibilità dell'appello;
in riforma della sentenza n.2415/22 del Tribunale di Catania, condanna la società Controparte_2
al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di €.528.301,59, oltre
[...]
interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia sino al soddisfo;
rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_2
condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
del liquidate in €.8.500,00 per CP_14 Parte_2
compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa;
condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1
liquidate in €.8.500,00 per compensi, oltre Controparte_20
spese generali, Iva e Cpa, da versare in favore dell'Erario dello Stato;
condanna la società al pagamento delle spese del presente grado Controparte_2
di giudizio in favore della liquidate in €.14.500,00 per compensi, oltre spese generali, Pt_1 Parte_1
Iva e Cpa;
nulla sulle spese del presente grado di giudizio nei confronti della Controparte_21
, della e di;
[...] Controparte_19 CP_1
pagina 27 di 28 compensa interamente le spese processuali del primo grado di giudizio tra la e le Parte_1
curatele dei fallimenti , , Controparte_5 Controparte_3 Parte_2
e in ragione dei motivi posti a fondamento della
[...] Controparte_4
presente statuizione, ferma restando la pronuncia alla condanna alle spese resa dal primo Giudice nei confronti della . Controparte_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
10.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 28 di 28