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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 10.07.2024 al n. 3672 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Anna Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Volla (NA) alla via Palazziello 8L;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Ciccarelli e Giovanni Luca
Francesco Chiantese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Aversa (NA) alla via San Girolamo n. 10;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 05.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.07.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 15.09.2012 in Volla (NA), con il sig. , e che dalla loro unione è nata Controparte_1
la figlia nata a [...] il [...] chiedeva pronunciarsi la separazione personale Per_1
dei coniugi, affido della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé, porre a carico del sig. ed a favore della minore assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili oltre CP_1
a spese straordinarie nella misura del 50% e rivalutazione ISTAT, disciplina del diritto di visita paterno, autorizzazione a percepire l'assegno unico per la minore nella misura dell'intero.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi, affido condiviso della minore con collocazione presso la residenza della madre, Per_1
porre a suo carico un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad euro 300,00 mensili con contestuale autorizzazione alla sig.ra a percepire l'intero assegno unico, Parte_1
disciplina del diritto di visita. Vittoria di spese.
All'udienza del 05.03.2025 le parti presenti personalmente confermavano la volontà di separarsi e dichiaravano di essere addivenute ad un accordo.
Il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi. Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) Affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1
madre;
2) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla signora per il mantenimento Parte_1
della minore la somma mensile pari ad euro 300,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021;
3) prende atto che l'assegno unico per la figlia sarà percepito integralmente dalla madre;
4) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il padre vedrà il minore due pomeriggi a settimana, orientativamente il martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21,30 salvi diversi accordi tenuto dei turni lavorativi del padre che questi provvederà a comunicare tempestivamente
(cioè appena noti) alla signora fine settimana alterni con pernotto dal sabato Parte_1
mattina alle ore 10,30 alla domenica pomeriggio alle 19.30, salvo diversa volontà della minore;
festività natalizie alternate e cioè un anno dal 24 al 26 dicembre con il padre e l'altro anno 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con il padre;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì in Albis;
per le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno;
.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
Per_1
c) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla signora per il mantenimento della Parte_1
minore la somma mensile pari ad euro 300,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021; d) prende atto che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
e) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 17.03.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 10.07.2024 al n. 3672 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Anna Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Volla (NA) alla via Palazziello 8L;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Ciccarelli e Giovanni Luca
Francesco Chiantese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Aversa (NA) alla via San Girolamo n. 10;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 05.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.07.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 15.09.2012 in Volla (NA), con il sig. , e che dalla loro unione è nata Controparte_1
la figlia nata a [...] il [...] chiedeva pronunciarsi la separazione personale Per_1
dei coniugi, affido della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé, porre a carico del sig. ed a favore della minore assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili oltre CP_1
a spese straordinarie nella misura del 50% e rivalutazione ISTAT, disciplina del diritto di visita paterno, autorizzazione a percepire l'assegno unico per la minore nella misura dell'intero.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi, affido condiviso della minore con collocazione presso la residenza della madre, Per_1
porre a suo carico un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad euro 300,00 mensili con contestuale autorizzazione alla sig.ra a percepire l'intero assegno unico, Parte_1
disciplina del diritto di visita. Vittoria di spese.
All'udienza del 05.03.2025 le parti presenti personalmente confermavano la volontà di separarsi e dichiaravano di essere addivenute ad un accordo.
Il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi. Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) Affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1
madre;
2) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla signora per il mantenimento Parte_1
della minore la somma mensile pari ad euro 300,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021;
3) prende atto che l'assegno unico per la figlia sarà percepito integralmente dalla madre;
4) disciplina il diritto di visita paterno come segue: il padre vedrà il minore due pomeriggi a settimana, orientativamente il martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21,30 salvi diversi accordi tenuto dei turni lavorativi del padre che questi provvederà a comunicare tempestivamente
(cioè appena noti) alla signora fine settimana alterni con pernotto dal sabato Parte_1
mattina alle ore 10,30 alla domenica pomeriggio alle 19.30, salvo diversa volontà della minore;
festività natalizie alternate e cioè un anno dal 24 al 26 dicembre con il padre e l'altro anno 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con il padre;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì in Albis;
per le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno;
.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
Per_1
c) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla signora per il mantenimento della Parte_1
minore la somma mensile pari ad euro 300,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021; d) prende atto che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
e) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 17.03.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)