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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8259 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, quale titolare del caseificio Lattai Ponticorvo, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Salvatore Lista, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria
Capua Vetere al Viale Consiglio d'Europa n. 1;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Controparte_1 atti, dall'avv. Modesto Letizia, con il quale elettivamente domicilia presso la U.O.D. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti in San Nicola La strada al Viale Carlo III, ex CIAPI;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981 titolare del Parte_1 caseificio Lattai Ponticorvo, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 209/2023, emessa dalla con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € Controparte_1
3.000,00, per la violazione degli artt. 101, comma 1, e 133, comma 1, del dlgs 152/2006.
In particolare, il ricorrente ha dedotto la nullità dell'accertamento e della conseguente ingiunzione di pagamento, poiché, trattandosi di rilevamento di acque reflue industriali, l' non ha dato Pt_2
comunicazione del laboratorio che avrebbe effettuato le analisi sui campioni prelevati e non ha fornito materiale probatorio circa l'accreditamento di quest'ultimo al metodo “ACCREDIA” per eseguire le analisi delle acque reflue, nonché per verificare la taratura dei dispositivi utilizzati per la rilevazione dell'esame, essenziale ai fini della validità dell'accertamento.
1 Inoltre, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata, in quanto le analisi hanno rilevato il superamento del limite del “batterio Escherichia coli” e su tale sostanza le tabelle allegate al DLgs 152/06 non prevedono alcun limite ma solo un consiglio sui valori massimi da rispettare ed in quanto non è stato considerato il valore di incertezza.
Infine, il ricorrente ha lamentato la contraddittorietà tra i valori di autocontrollo, ritenuti corretti dalla e quelli rilevati dall' Controparte_1 Pt_2
Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto.
In particolare, la resistente ha eccepito che solo per le “acque destinate al consumo umano” è fatto obbligo normativo di accreditamento, obbligo che non sussiste per la matrice “acque reflue”, per la quale, invece, è fatto obbligo dell'invito alla controparte in fase di campionamento a presenziare alle attività analitiche, per eventuali osservazioni sulle stesse, mentre nella fattispecie la controparte
è risultata assente, come da verbale di apertura campione.
La causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 16.04.2025 per la decisione.
Ciò premesso, l'impugnazione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata, per i motivi che seguono.
Quanto al primo motivo di opposizione, come condivisibilmente eccepito dalla resistente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dalla legge ha un valore meramente indicativo, e
l'inosservanza delle indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, in quanto non è prevista dalla legge come ipotesi di nullità. Le operazioni di campionamento hanno, infatti, una funzione del tutto strumentale rispetto all'accertamento della violazione, per la legittimità del quale non occorre tanto verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 1999.n.152/1999” (Cass. 17571/2006; in senso conferme anche Cass. 6638/2007 e Cass.
30964/23).
Nel caso di specie, non risulta fornito alcun elemento dal quale desumere che i risultati delle analisi siano inattendibili.
Inoltre, risulta garantita la posizione del destinatario dell'accertamento, attraverso la comunicazione del giorno, ora e luogo in cui i campioni verranno sottoposti alle analisi, con possibilità di presenziare personalmente a tale attività o farsi assistere da persona da lui designata.
2 In relazione, poi, alla doglianza riguardante la mancata considerazione del margine di incertezza va rilevato che nell'ordinanza ingiunzione tale margine viene considerato e ciò nonostante il valore calcolato risulta superiore a quello prescritto.
Relativamente, inoltre, alla censura fondata sulla circostanza che il limite non superiore ai 5000
UFC/100 ml risulta solo consigliato, va osservato che sebbene nell'allegato 5 del dlsg 152 del 2006, relativamente alla escherichia viene solo consigliato un limite non superiore ai 5000 UFC/100 Pt_3
ml, comunque si rimanda ai provvedimenti di autorizzazione dello scarico delle acque reflue, precisando che l'autorità competente deve fissare nel provvedimento di autorizzazione il limite più opportuno e nel caso di specie nel provvedimento di autorizzazione in favore dell'odierno ricorrente viene fissato in 5000 UFC/100 ml il limite massimo.
In merito, infine, alla contraddittorietà tra i valori di autocontrollo, ritenuti corretti dalla CP_1
e quelli rilevati dall' , va osservato che i primi sono appunto valori di
[...] Pt_2
autocontrollo e, pertanto, non si rinviene alcuna contraddittorietà.
Per quanto detto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del ricorrente. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 16.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8259 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, quale titolare del caseificio Lattai Ponticorvo, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Salvatore Lista, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria
Capua Vetere al Viale Consiglio d'Europa n. 1;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Controparte_1 atti, dall'avv. Modesto Letizia, con il quale elettivamente domicilia presso la U.O.D. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti in San Nicola La strada al Viale Carlo III, ex CIAPI;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981 titolare del Parte_1 caseificio Lattai Ponticorvo, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 209/2023, emessa dalla con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € Controparte_1
3.000,00, per la violazione degli artt. 101, comma 1, e 133, comma 1, del dlgs 152/2006.
In particolare, il ricorrente ha dedotto la nullità dell'accertamento e della conseguente ingiunzione di pagamento, poiché, trattandosi di rilevamento di acque reflue industriali, l' non ha dato Pt_2
comunicazione del laboratorio che avrebbe effettuato le analisi sui campioni prelevati e non ha fornito materiale probatorio circa l'accreditamento di quest'ultimo al metodo “ACCREDIA” per eseguire le analisi delle acque reflue, nonché per verificare la taratura dei dispositivi utilizzati per la rilevazione dell'esame, essenziale ai fini della validità dell'accertamento.
1 Inoltre, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata, in quanto le analisi hanno rilevato il superamento del limite del “batterio Escherichia coli” e su tale sostanza le tabelle allegate al DLgs 152/06 non prevedono alcun limite ma solo un consiglio sui valori massimi da rispettare ed in quanto non è stato considerato il valore di incertezza.
Infine, il ricorrente ha lamentato la contraddittorietà tra i valori di autocontrollo, ritenuti corretti dalla e quelli rilevati dall' Controparte_1 Pt_2
Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto.
In particolare, la resistente ha eccepito che solo per le “acque destinate al consumo umano” è fatto obbligo normativo di accreditamento, obbligo che non sussiste per la matrice “acque reflue”, per la quale, invece, è fatto obbligo dell'invito alla controparte in fase di campionamento a presenziare alle attività analitiche, per eventuali osservazioni sulle stesse, mentre nella fattispecie la controparte
è risultata assente, come da verbale di apertura campione.
La causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 16.04.2025 per la decisione.
Ciò premesso, l'impugnazione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata, per i motivi che seguono.
Quanto al primo motivo di opposizione, come condivisibilmente eccepito dalla resistente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dalla legge ha un valore meramente indicativo, e
l'inosservanza delle indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, in quanto non è prevista dalla legge come ipotesi di nullità. Le operazioni di campionamento hanno, infatti, una funzione del tutto strumentale rispetto all'accertamento della violazione, per la legittimità del quale non occorre tanto verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 1999.n.152/1999” (Cass. 17571/2006; in senso conferme anche Cass. 6638/2007 e Cass.
30964/23).
Nel caso di specie, non risulta fornito alcun elemento dal quale desumere che i risultati delle analisi siano inattendibili.
Inoltre, risulta garantita la posizione del destinatario dell'accertamento, attraverso la comunicazione del giorno, ora e luogo in cui i campioni verranno sottoposti alle analisi, con possibilità di presenziare personalmente a tale attività o farsi assistere da persona da lui designata.
2 In relazione, poi, alla doglianza riguardante la mancata considerazione del margine di incertezza va rilevato che nell'ordinanza ingiunzione tale margine viene considerato e ciò nonostante il valore calcolato risulta superiore a quello prescritto.
Relativamente, inoltre, alla censura fondata sulla circostanza che il limite non superiore ai 5000
UFC/100 ml risulta solo consigliato, va osservato che sebbene nell'allegato 5 del dlsg 152 del 2006, relativamente alla escherichia viene solo consigliato un limite non superiore ai 5000 UFC/100 Pt_3
ml, comunque si rimanda ai provvedimenti di autorizzazione dello scarico delle acque reflue, precisando che l'autorità competente deve fissare nel provvedimento di autorizzazione il limite più opportuno e nel caso di specie nel provvedimento di autorizzazione in favore dell'odierno ricorrente viene fissato in 5000 UFC/100 ml il limite massimo.
In merito, infine, alla contraddittorietà tra i valori di autocontrollo, ritenuti corretti dalla CP_1
e quelli rilevati dall' , va osservato che i primi sono appunto valori di
[...] Pt_2
autocontrollo e, pertanto, non si rinviene alcuna contraddittorietà.
Per quanto detto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del ricorrente. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 16.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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